CCNL PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Nota illustrativa
CCNL PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Il 3 dicembre u.s. Asstel e Slc -Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 28 giugno 2000 per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, scaduto il 31 dicembre 2004.
Se ne illustrano i principali aspetti.
1. Campo di applicazione
Il Campo di applicazione viene così riformulato:
“Il presente contratto collettivo si applica:
A) alle imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.);
B) alle imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione.
C) alle imprese che forniscono servizi di gestione, di manutenzione e di esercizio di impianti e reti di telecomunicazione;
D) alle imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.”
2. Sistema di relazioni sindacali
Il sistema relazionale risulta rafforzato attraverso l’ampliamento delle materie di competenza dell’Osservatorio paritetico nazionale e l’istituzione di due nuove Commissioni nazionali paritetiche: Pari opportunità e Ambiente e sicurezza.
Le parti hanno altresì convenuto di istituire un ente bilaterale che progressivamente assumerà i compiti finora previsti in capo alla Commissione Formazione.
In materia di informazione sindacale a livello di settore, sono state aggiunte nuove sedi di informazione territoriale: Torino, Trieste, Firenze, Ancona, Palermo e Bari.
In materia di diritto di informazione a livello aziendale è stata prevista la possibilità di attivare, su richiesta delle RSU, e previa definizione a livello aziendale delle modalità operative, la bacheca elettronica, consistente in una pagina web nell’ambito del sistema intranet aziendale, ove esistente, a disposizione delle organizzazioni sindacali, soggetta alle procedure aziendali di utilizzo dei sistemi informativi.
E’ stata altresì prevista l’attivazione di specifiche sessioni di approfondimento con le RSU ed le XX.XX. nel caso di significative innovazioni che abbiano riflessi su livelli occupazionali, orari, formazione.
3. Telelavoro
La nuova disciplina contrattuale del telelavoro consolida ed integra quella preesistente attraverso puntuali richiami alle previsioni dell’Accordo interconfederale 9 giugno 2004 confermando il principio fondamentale della volontarietà, riferito sia alla stipula che alla reversibilità.
4. Inquadramento
E’ stato pienamente confermato l’impianto del sistema di classificazione, arricchito da nuovi profili professionali relativi ai livelli 4, 5, 6 e 7 nelle aree Network, Information Tecnology, Customer Care, ambiente Web nonché da un impegno che le aziende si sono assunte, a partire dal biennio di vigenza del CCNL, di valutare le professionalità acquisite dai lavoratori inquadrati al 3° livello che abbiano maturato 48 mesi di lavoro effettivo nell’attività svolta, per verificare la rispondenza al contenuto e ai profili del livello superiore. La Commissione paritetica sull’ inquadramento dovrà inoltre valutare l’esigenza di ulteriore inserimento di nuovi profili e di indicazione, nel sistema declaratorio, della previsione di svolgimento di alcune mansioni anche con modalità da remoto.
5. Mercato del lavoro
Contratto a tempo determinato: la nuova disciplina del contratto a termine, adeguata alla legge esistente, è sostanzialmente più flessibile della precedente in quanto ha mantenuto il limite percentuale all’utilizzo dell’istituto al 13% (media annua - elevabile), solo con riguardo a 4 ipotesi residuali di seguito indicate:
a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;
c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.
E’ stato ino ltre definito lo “start-up” come periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva/organizzativa.
Somministrazione a tempo determinato: la nuova disciplina recepisce le previsioni di legge e, in analogia con quanto fatto per il contratto a termine, appone la stessa percentuale del 13% (in media - elevabile) alle medesime ipotesi residuali.
Part time: in coerenza con quanto previsto dalla legge, la nuova disciplina contrattuale consente un utilizzo più flessibile del contratto a tempo parziale in quanto sono state previste sia le clausole flessibili (che consentono lo spostamento della collocazione della prestazione lavorativa), sia le clausole elastiche (che consentono l’aumento della durata della prestazione).
L’attivazione delle clausole flessibili ed elastiche sarà condizionata da un preavviso di 5
giorni e compensata rispettivamente con una maggiorazione del 10% per le flessibili e del 15% per le elastiche. Tali maggiorazioni non saranno erogate nel caso in cui suddette variazioni siano richieste dal lavoratore per sue necessità o scelte.
Contratto di inserimento : la disciplina contrattuale riprende le previsioni di legge e dell’Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.
La durata minima è pari a 9 mesi e quella massima è pari a 18 mesi (9 per i reinseriti); il progetto formativo deve prevedere una formazione teorica pari a 24 ore.
È stata riportata nel contratto la previsione di legge per cui, per stipulare nuovi contratti di inserimento, le imprese dovranno aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Apprendistato professionalizzante: questa specifica tipologia di contratto di apprendistato è stata definita per il raggiungimento di una qualificazione specialistico gestionale (con inquadramento livelli 5°, 6° e 7°) ovvero per il raggiungimento di una qualifica tecnico operativa (con inquadramento ai livelli 3° e 4°); si è inoltre adottato un criterio di correlazione inversa tra la durata e il titolo di studio, per cui la durata prevista per un lavoratore in possesso di laurea coerente con l’attività svolta è di 30 mesi mentre quella per un lavoratore in possesso di titolo di studio non superiore a quello dell’obbligo è pari a 54 mesi.
L’accordo di rinnovo prevede una clausola per cui per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato le imprese dovranno aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Al fine di permettere piena agibilità dell’istituto sono stati individuati i profili formativi del settore secondo un’ articolazione delle competenze tecnico professionali generali e specifiche delle due tipologie di qualificazione tecnico operativa e gestionale specialistica nell’ambito delle seguenti macro aree: attività di vendita e supporto alla clientela, attività tecniche, attività amministrative, attività di gestione ambiente web.
La formazione potrà svolgersi all’interno o all’ esterno dell’impresa.
Trasferimenti individuali: con riferimento alla comunicazione da dare al lavoratore, è stato elevato il termine del preavviso da 15 a 20 giorni ed è stato disposto di fornire i dettagli del trasferimento.
Trasferimenti collettivi: la nuova disciplina prevede che nella comunicazione da dare alle OOSS si dovrà considerare la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi quali il telelavoro, la remotizzazione e la mobilità professionale.
6. Orario di lavoro
Anche in attuazione di quanto disposto dalla legge:
i. è stata estesa la durata media dell’orario di lavoro ad un periodo di sei mesi che potrà essere ulteriormente esteso a livello aziendale, fino a 12 mesi, in caso di comprovate esigenze organizzative;
ii. è stato ridefinito il periodo di riposo giornaliero tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo è pari a 11 ore, a livello aziendale potranno essere concordati diversi periodi, anche inferiori;
iii. è stato ridefinito il periodo notturno quale quello di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo che intercorre tra le 24 e le 05;
iv. è stata introdotta la definizione contrattuale di lavoratore notturno secondo la quale è lavoratore notturno chi svolge nel periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale ovvero tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero congiuntamente ad un minimo di 80 giorni lavorativi l’anno;
v. è stato abolito il limite di 80 h. trimestrali allo svolgimento di lavoro straordinario;
vi. è stata adeguata la disciplina delle ferie in coerenza con le innovazioni legislative in materia.
Flessibilità tempestiva: è stata elevata la maggiorazione dal 10 al 15% e sono state parzialmente riformulate le ipotesi di ricorso che, mantenendo la elencazione esemplificativa, sono riferite all’avvio di nuo ve unità produttive/organizzative, l’immissione sul mercato di prodotti e servizi ad alta tecnologia, le operazioni connesse ai cambi release, eventi straordinari come Telethon, trenta ore per la vita e manifestazioni simili.
Banca Ore: è stata istituita dal 1° aprile 2006 per tutte i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 100 ore annue individuali.
Ferie: oltre a quanto previsto in attuazione del D.Lgs 66/2003, è stato introdotto l’esame congiunto in relazione all’effettuazione di periodi di chiusure collettive.
Maggiorazioni relative al lavoro notturno e festivo
Sono state corrette alcune maggiorazioni come evidenziato dalla tabella che segue.
Lavoratori a turni avvicendati (*) | Restante personale | |||||
Lavoro festivo | 50% | 50% | ||||
Lavoro festivo compensativo | con | riposo | 10% | 15% | 10% | 15% |
Lavoro notturno | 15% | 30% | 32% | |||
Lavoro notturno con riposo compensativo | 15% | 20% | 15% | 20% | ||
Lavoro notturno e festivo | 55% | 60% | ||||
Lavoro festivo compensativo | con | riposo | 50% | 55% | ||
(*) Per la individuazione dei lavoratori a turni avvicendati si fa riferimento a quanto previsto al comma 6 dell’art. 26 (Orario di lavoro) |
7. Lavoratori studenti
Diritto allo studio e formazione personale: a partire dal 1 gennaio 2006 sarà determinato il monte ore triennale di permessi retribuiti spettanti a ciascun lavoratore nella misura di 150 ore nel triennio, secondo la seguente formula: 7 x 3 x numero dipendenti occupati in azienda al 31 dicembre dell’anno precedente.
I suddetti permessi sono finalizzati al miglioramento della propria cultura, ivi compresi i corsi di specializzazione post laurea, anche in relazione all’attività svolta in azienda; il
monte ore sarà a disposizione anche dei corsi di formazione professionale ex art. 6, l.n. 53/2000.
Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti: è stato ridefinita la previsione dei permessi retribuiti in occasione di esami universitari; difatti, fatta salva la previsione del giorno di permesso retribuito coincidente con la prova di esame spettante per legge, sono stati riconosciuti, in via forfetaria, 8 giorni lavorativi annui di permessi retribuiti, da fruirsi in coincidenza del giorno dell’esonero o per un massimo di due giorni immediatamente precedenti la prova di ciascun esame o esonero.
È stato inoltre adeguato a 160 il monte ore di permessi non retribuiti spettante ai lavoratori studenti che abbiano meno di cinque anni di anzianità aziendale
8. Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
La nuova disciplina ha apportato alcune modifiche alle disposizioni inerenti le modalità di inoltro della certificazione medica che potrà avvenire anche tramite il fax o la posta elettronica, è comunque fatto salvo l’obbligo di produrre la certificazione in originale.
Sono state inoltre introdotte alcune disposizioni di maggior favore per i lavoratori riguardanti il mantenimento dell’intero valore del trattamento economico erogato in occasione di periodi di ricovero ospedaliero, day hospital, e terapie salvavita o di malattia lunghe.
9. Appalti
L’articolo di nuova introduzione si pone in un’ottica di migliore garanzia della qualità del servizio, tramite l’inserimento nei capitolati di appalto di opere e servizi di clausole di rispetto delle norme contrattuali applicate e di modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto.
A tal fine è stata dedicata una particolare attenzione al subappalto che sarà limitato alle ipotesi tassativamente elencate nei capitolati oltre a prevedere forme particolarmente incisive e opportune di tutela contrattuale; le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l’elenco delle eventuali subappaltatrici.
In relazione ai casi di conferimento in appalto, anche relativi ai processi di esternalizzazione, di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto collettivo di lavoro, le aziende si impegnano a considerare tra i criteri prioritari l’applicazione dello stesso.
Nel caso di cessione di rami d’azienda con conseguente appalto di servizio, saranno fornite informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge.
10. Parte economica 1
1 gennaio 2006: | € 60 |
1 ottobre 2006: | € 37 |
1 V. tabelle allegate. |
A fronte di una piattaforma rivendicativa che chiedeva un aumento pari a €115 al V livello, è stato concordato un aumento dei minimi pari a € 97 così suddivisi:
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A copertura dell’anno 2005 è stata convenuta l’erogazione di un importo una tantum pari a
€ 500 al livello V, riparametrato. E’ stato altresì convenuto che tale emolumento, comunque riferibile all’anno 2005, possa essere erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di dicembre, ovvero in due tranches di pari ammontare a dicembre 2005 e a febbraio 2006.
Peraltro, fino allo scioglimento della riserva – che le XX.XX. si sono impegnate a dare entro il 20 gennaio 2006 – non si procederà all’erogazione degli aumenti contrattuali e dell’una tantum.
Considerazioni
Con riferimento ai principali temi normativi oggetto di negoziazione si riepilogano di seguito i punti dell’intesa che confermano e/o arricchiscono l’impianto di flessiblità del CCNL.
❖ Piena agibilità del ricorso alle figure contrattuali previste dalla legislazione vigente
❖ Significativa definizione di lavoratore notturno
❖ Effettività del cd. “causalone” per i contratti a tempo determinato
❖ Allungamento del periodo di computo della durata media dell’orario di lavoro
❖ Eliminazione del limite trimestrale per il ricorso al lavoro straordinario
❖ Nuova disciplina dell’apprendistato:
▪ Durata media pari a circa 4 anni, declinata per livelli di formazione di base
▪ Possibilità di realizzare programmi formativi interni alle Aziende
❖ Agibilità dell’impianto della classificazione inquadramentale unica:
▪ No automatismi
▪ No a vincoli per job rotation, employability e riorganizzazioni
❖ Nuova disciplina del telelavoro
❖ Nuova disciplina del contratto di inserimento
❖ Piena agibilità del part-time, senza clausole di ripensamento e senza oneri di consolidamento in caso di ricorso al lavoro supplementare/straordinario
❖ Esigibilità delle norme sulla programmazione delle ferie e dei permessi da parte delle Aziende
❖ Esigibilità delle fattispecie di flessibilità tempestiva e multiperiodale
All. 1
Parte economica
AUMENTI RETRIBUTIVI
Livelli | Parametr o | Aumenti dei minimi tabellari dal 01/01/2006 | Aumenti dei minimi tabellari dal 1/10/2006 | Aumenti dei minimi tabellari totali |
Quadri – | 222 | 82,73 | 51,02 | 133,75 |
7º | 198 | 73,79 | 45,50 | 119,29 |
6º | 161 | 60,00 | 37,00 | 97,00 |
5º | 145 | 54,04 | 33,32 | 87,36 |
4º | 133 | 49,57 | 30,57 | 80,14 |
3º | 118 | 43,98 | 27,12 | 71,10 |
2º | 100 | 37,27 | 22,98 | 60,25 |
1º |
UNA TANTUM
Livelli | Parametr o | Importo dell’”una tantum” |
Quadri – | 222 | 689,44 |
7º | 198 | 614,92 |
6º | 161 | 500,00 |
5º | 145 | 450,32 |
4º | 133 | 413,04 |
3º | 118 | 366,46 |
2º | 100 | 310,56 |
1º |
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.