Decreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
Modifica del 17 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
Il decreto del Consiglio federale del 5 dicembre 20161 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensiona- mento anticipato nel ramo pittura e gessatura è modificato come segue (modifica del campo d’applicazione):
Art. 2 cpv. 1
L’obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.
II
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2026.
17 ottobre 2017 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Xxxxx Xxxxxxxx Il cancelliere della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxx |
1 BBl 2016 7887
Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato FF 2017 nel ramo pittura e gessatura. DCF