ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO POMODORI
ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO POMODORI
(ex articolo 13 D.M. 18/11/82)
Il giorno 28 luglio 2004, presso la sede della Confcommercio sita in Roma, alla P.zza X. Xxxxx tra l’ANICAV, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx e dal direttore
e
le Associazioni Nazionali dell’Autotrasporto presenti nel Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, come di seguito indicate e rappresentate:
• per le Associazioni aderenti a CONFTRASPORTO (FAI-UNITAI-FIAP X.) il segretario nazionale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
• per l’XXXXX il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
• per la A.G.C.I. il sig. Xxxxxx Xxxxxxxx
• per la UNCI i sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxx
• per la FITA-CNA il segretario nazionale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Si è convenuto di sottoscrivere un accordo collettivo, a norma dell’articolo 13 del D.M. 18/11/82, e si è dato reciprocamente atto dell’osservanza delle procedure allo scopo fissate dalla D. C. III della M.C.T.C.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
A. I trasporti di cui si tratta sono quelli di pomodoro fresco dai luoghi di produzione ad industria conserviera, che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale nel corso della campagna di trasformazione 2004.
B. I riferimenti normativi sono quelli previsti dall’articolo 13 del D.M. Trasporti del 18/11/82 e dall’articolo 3 della Legge 162/93.
C. Il presente accordo disciplina un’attività che per caratteristiche intrinseche (tempi, modi d’espletamento e periodo stagionale), non può trovare esaustivi punti di riferimento nella disciplina generale del trasporto merci ed ha dunque bisogno di una specifica base normativa e tariffaria.
D. L’accordo riguarda singoli vettori e utenti, rappresentati rispettivamente dalle Associazioni Sindacali delle imprese d’autotrasporto e dalle Associazioni tra le industrie conserviere maggiormente rappresentative a livello nazionale.
E. Tutti costoro sono vincolati al rispetto del presente accordo, e alle condizioni economiche e normative in esso contenute, restando privi di effetti giuridici tra le parti eventuali accordi stipulati e che saranno stipulati, che prevedano condizioni economiche e normative inferiori a quanto disposto dal presente accordo.
In caso di inosservanza da parte del committente delle clausole e condizioni tutte previste dal presente accordo, si applicheranno, in deroga a quanto dallo stesso stabilito, le tariffe obbligatorie di cui all'allegato al D.M. 18/11/1982 in vigore al momento dell'effettuazione del servizio, nella misura massima della forcella.
F. L’accordo non vincola le parti utenti nella scelta dei vettori, ferma rimanendo l’esigenza generale di operare affinché il trasporto sia affidato a vettori, che abbiano disponibilità giuridica di mezzi idonei e necessari all’esecuzione dei servizi che formano l’oggetto dell’accordo o, in ogni modo, una disponibilità giuridica pari ad almeno il 50% dei veicoli per i quali il vettore s’impegna contrattualmente.
X. Xx parti concordano, a pena di nullità del presente accordo, sulla stipulazione obbligatoria di contratti di trasporto tra vettori e imprese conserviere, come da allegato 1. Detti contratti, in ogni modo, dovranno essere sottoscritti, entro e non oltre il 3 agosto 2004. I contratti vanno inviati in copia, a cura del vettore, entro il 7 agosto 2004, alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 7, presso la sede dell’ANICAV sita in Napoli al Viale della Costituzione F/3.
In caso di mancata stipulazione dei contratti, saranno applicate le tariffe obbligatorie in vigore all'atto dell'esecuzione del singolo trasporto, nella misura massima della forcella.
Le imprese di autotrasporto potranno, a loro insindacabile giudizio, affidare a Consorzi e/o Associazioni Temporanee d’Impresa, mandato a rappresentarle nella stipula dei predetti contratti, nonché nelle ulteriori operazioni che da essi discendono. A tal fine le imprese d’autotrasporto sottoscriveranno il modello di mandato che si allega al presente accordo. Le industrie di trasformazione si impegnano a riconoscere la validità di tale mandato ed a concludere con Xxxxxxxx e/o Associazioni Temporanee d’Impresa mandatarie i contratti di trasporto in questione.
Questi vettori dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti l’Autotrasporto di cose per conto di terzi (Legge 298/74) ed essere in regola con la normativa sull’accesso al mercato.
H. L’iscrizione e la relativa autorizzazione, in possesso dell’impresa di trasporto, saranno dimostrate con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 46 (Autocertificazione).
I. La dichiarazione costituirà l’elemento minimo indispensabile per soddisfare le prescrizioni tutte sancite dall’articolo 1 della L. n. 162/93, e per la richiesta alla Prefettura delle eventuali deroghe alla limitazione della circolazione nei giorni vietati, anche nel caso che la domanda alla Prefettura sia inoltrata dall'industria conserviera per conto dei vettori.
X. X Xxxxxxxx e le Cooperative di primo e secondo grado tra imprese di trasporto, nonché associazioni temporanee d’impresa, tra le imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, nelle condizioni in precedenza definite, sono considerati a tutti gli effetti vettori e nei loro confronti si applicano tutte le norme che agli stessi sono indirizzate nel presente accordo.
2. COMPENSI PER I SERVIZI RESI
A. Le tariffe base per il trasporto del pomodoro fresco per la campagna 2004 sono calcolate incrementando del 10% le tariffe previste dall’accordo di settore del 22/6/00.
B. Ai servizi di trasporto si applicano le tariffe previste dall’allegata tabella. Tali tariffe sono da considerarsi quali condizioni minime, ai fini della validità delle intese economiche stipulate tra le parti firmatarie del presente accordo.
C. E’ previsto uno sconto per le aziende conserviere in ragione della minore distanza chilometrica, dalle aree di carico, secondo la seguente tabella:
x Xxxxxxx sconto del 4%;
o Mercato San Xxxxxxxx sconto del 3,5%;
o Castel S.Xxxxxxx sconto del 3 %;
o Cava Dei Tirreni sconto del 2,5%;
x Xxxxxx Superiore sconto del 2%;
o Eboli - Battipaglia sconto del 2%
o Pontecagnano sconto del 1,5%;
x Xxxxxx Inferiore sconto del 1,5%;
o X.Xxxxxxx sconto del 1,5%;
o S.Xxxxxxxxx Xxxxx sconto del 1,5%;
x Xxxxxx sconto del 1%;
o S Xxxxxx del X. Xxxxxx sconto del 1%;
x Xxxxx sconto del 1%;
o Angri sconto del 0,50%;
x Xxxxxxx sconto del 0,50%
o Sant’Xxxxxxx Xxxxx sconto dello 0,50%;
o Area Nolana sconto dello 0,50%.
D. Per le destinazioni e/o tratte non previste dall’allegata tabella tariffe, in mancanza di tariffe considerate storiche, cui applicare gli aumenti percentuali previsti dal presente accordo, saranno applicate le tariffe obbligatorie a forcella per la classe terza in vigore alla data dell’esecuzione del trasporto. Le tariffe saranno calcolate in base alle distanze effettivamente esistenti tra i luoghi di carico (campagna) e quelli di scarico (industria).
3.PESO TASSABILE
A. Il peso tassabile minimo convenzionale per singolo viaggio commissionato dall’industria ai vettori, s’intende pari a Q. li 150 per motrici tre assi e a Q. li 280 per autotreni e/o autoarticolati.
B. Il peso tassabile, valido ai fini della determinazione del compenso spettante al vettore, si otterrà sommando il peso del prodotto trasportato e quello dei contenitori utilizzati. Il peso tassabile non subirà riduzioni dovute al probabile calo naturale del prodotto (gocciolamento), causato dalle soste e/o attese per le operazioni di carico e/o scarico. Ove, al momento del peso del veicolo, la somma del prodotto e dei contenitori sia superiore a Q. li 280, il committente pagherà il reale peso trasportato, in ogni modo non oltre la portata massima del veicolo indicata sulla carta di circolazione, aumentata del 5% (per cento) di tolleranza.
4. MODALITA’ DEL SERVIZIO
A. Il servizio di trasporto, di cui al presente accordo, si svolgerà nei seguenti modi:
1. carico dei cassoni vuoti e trasporto degli stessi sul luogo di raccolta;
2. scarico dei cassoni vuoti;
3. carico dei cassoni di pomodoro fresco e trasporto alle industrie di trasformazione;
4. scarico del prodotto nei piazzali dell’industria conserviera.
B. Le operazioni di trasporto, propriamente dette, iniziano dal momento in cui la merce è caricata sull’autoveicolo e terminano all’atto della messa a disposizione del destinatario nel luogo di scarico. Il vettore non dovrà provvedere materialmente alla realizzazione delle operazioni di carico e scarico, che saranno ad esclusiva cura del mittente, restando responsabile soltanto per lo stivaggio dei contenitori.
C. Nessuna responsabilità o addebito sarà configurabile in capo al vettore per la rottura o lo smarrimento dei cassoni, salvo prova, da fornirsi a cura del mittente, che i predetti eventi sono da imputarsi alle operazioni di trasporto. In nessun caso la rottura o lo smarrimento dei cassoni potrà costituire valida eccezione al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo dovuto dal mittente.
5.TARIFFE DI SOSTA
A. Le operazioni di scarico del pomodoro fresco vanno eseguite entro le 3 (tre) ore per autotreno e/o autoarticolato, e le 2 (due) ore per motrice, da\ll’arrivo dell'automezzo presso i piazzali dell'industria conserviera (committente).
B. In caso di superamento degli orari sopra previsti, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta al compenso tariffario, in deroga a quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. del 18/11/1982, a maggiorazioni sulle tariffe concordate, così come di seguito definite:
- A partire dalla quarta ora per autotreni e/o autoarticolati e per le motrici maggiorazione di euro 15,62;
- A partire dalla quinta ora per autotreni e/o autoarticolati e per le motrici maggiorazione di euro 21,59;
- A partire dalla sesta ora per autotreni e/o autoarticolati e per le motrici maggiorazione di euro 30,85;
- A partire dalla settima ora per autotreni e/o autoarticolati e per le motrici maggiorazione di euro 40,79;
Qualora i tempi di sosta per l’attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, superino le otto ore sarà dovuta una maggiorazione sulla tariffa del trasporto pari ad euro 144,00.
In caso di trasporto domenicale, per ragioni operative, non sarà addebitata la tariffa per le eventuali soste.
C. In caso di contenzioso, farà fede la documentazione obbligatoria di bordo dell’automezzo (cronotachigrafo).
D. Nel caso di carichi respinti, per inidoneità della materia prima, secondo quanto previsto nel vigente accordo interprofessionale tra le Unioni Agricole e le Associazioni dei Trasformatori, alla parte agricola – azienda e/o associazione – saranno addebitati, da parte del vettore, i costi derivanti dal trasporto di pomodoro sia in andata che al ritorno e degli eventuali tempi di sosta come in precedenza sanciti. Per quanto sopra, l’azienda conserviera dovrà annotare in calce al documento di trasporto (DDT), in possesso del vettore, previa sottoscrizione, entro e non oltre due ore dall’arrivo del veicolo, che il carico è respinto. L’impresa di trasporto provvederà, quindi, ad emettere regolare fattura alla parte agricola – azienda e/o associazione.
Alle aziende conserviere che assicureranno ai vettori il rispetto dei tempi previsti al punto A. del presente articolo, saranno applicate le seguenti riduzioni:
Autotreni/Autoarticolati:
Per scarichi effettuati nella prima ora sconto del 3%;
Per scarichi effettuati nella seconda ora sconto del 1,75% Per scarichi effettuati nella terza ora sconto del 1%.
Motrici:
Per scarichi effettuati nella prima ora sconto del 3%; Per scarichi effettuati nella seconda ora sconto del 2%.
6. PRODUTTIVITA’
A. Agli utenti che faranno eseguire al singolo veicolo un certo numero di viaggi, per la propria industria o aziende dello stesso gruppo conserviero, saranno applicate le riduzioni tariffarie sui trasporti eccedenti la quantità convenzionale concordata, così come di seguito specificato:
o N° 4 viaggi giornalieri con motrice entro la distanza di 45 km. sconto del 10%;
o N° 3 viaggi giornalieri con motrice entro una distanza da km. 46 a km. 100 sconto del 10%;
o N° 3 viaggi giornalieri con autotreno/autoarticolato entro la distanza di km.45 sconto del 10%;
o N° 2 viaggi giornalieri con autotreno/autoarticolato entro la distanza di km.90 sconto del 10%;
B. Per distanze oltre i 100 km, fermo restante il minimo garantito di 5 (cinque) viaggi settimanali, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dalla commissione e non imputabili all’azienda conserviera, sarà applicato un ulteriore sconto, nei seguenti modi:
o Sconto del 2,5% per N° 6 viaggi settimanali;
o Sconto del 3% per N° 7 viaggi settimanali
Tutti i viaggi effettuati di domenica non saranno soggetti a sconto.
7. COMMISSIONE PARITETICA
A. Si conviene sulla necessità di istituire una Commissione Paritetica, con il compito di verificare, a richiesta di una delle parti, la corretta applicazione dell’accordo ed il rispetto delle norme. La Commissione è composta di quattro membri permanenti, di cui due designati dalle associazioni sindacali dell’autotrasporto e due dalle associazioni nazionali degli industriali conservieri, firmatarie del presente accordo.
B. Ai lavori della Commissione, previo consenso unanime delle parti, saranno invitati i rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili del regolare decorso della campagna pomodoro e, quindi, del corretto svolgimento dell’attività di trasporto per conto di terzi.
C. La Commissione avrà, tra l’altro, i seguenti compiti:
⮚ Verificare la rispondenza dei documenti e delle dichiarazioni rilasciate dai vettori, in merito a quanto previsto dalla legge 298/74 e dal punto I dell’articolo 1 del presente accordo, e che siano stipulati i contratti di trasporto.
⮚ La Commissione assumerà, fra l’altro, la funzione di conciliazione in ordine alle controversie interpretative e/o alle liti determinatesi tra singoli utenti e gruppi, e singole imprese di autotrasporto.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, spirati i quali le parti potranno adire la tutela giudiziaria. Se il tentativo di conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai membri della commissione. Qualora le parti non diano esecuzione all’accordo raggiunto in sede conciliativa, saranno applicate le tariffe obbligatorie in vigore all'atto dell'esecuzione del singolo trasporto, nella misura massima della forcella.
⮚ La commissione, regolarmente costituita, all’atto della prima riunione definirà, in xxx xxxxxxxxxxx, xx regole e le condizioni di funzionamento della stessa.
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI Condizione A
• Trasporti di Luglio: fatturazione entro il 05/08/04, pagamento 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA entro il 15/08/04, il restante 50% dell’imponibile al 10/12/04.
• Trasporti di Agosto: fatturazione entro 05/09/04, pagamento 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA entro il 15/09/04, il restante 50% dell’imponibile al 10/12/04.
• Trasporti di Settembre: fatturazione entro 05/10/04, pagamento 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA entro il 15/10/04, il restante 50% dell’imponibile al 10/12/04.
• Trasporti di Ottobre: fatturazione entro 05/11/04, pagamento 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA al 15/11/04, il restante 50% dell’imponibile al 10/12/04.
Condizione B
• Trasporti di Luglio: fatturazione entro il 05/08/04, pagamento 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA entro il 15/08/04, il restante 50% dell’imponibile al 31/10/04.
• Trasporti di Agosto: fatturazione entro 05/09/04, pagamento 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA entro il 15/09/04, il restante 50% dell’imponibile al 31/10/04.
• Trasporti di Settembre: fatturazione entro 05/10/04, pagamento 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA entro il 15/10/04, il restante 50% dell’imponibile al 31/10/04.
• Trasporti di Ottobre: presentazione fattura entro il 5.11.04, saldo entro il 20/11/04. La condizione B comporterà l’applicazione di uno sconto sulle tariffe pari all’1,25 %.
Condizione C
• Fatturazione quindicinale fissa (periodo 1/15 e 16/31), con consegna della fattura entro il 20 del mese corrente e il 5 del mese successivo; pagamento: acconto del 50% dell’imponibile e dell’intero importo dell’IVA entro il 30 del mese corrente e il 15 del mese successivo. Il saldo avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.
La condizione C comporterà l’applicazione di uno sconto sulle tariffe del 2,5%.
Le suddette condizioni saranno riportate obbligatoriamente nei contratti di trasporto, specificando con chiarezza l’opzione scelta (condizione A o condizione B o condizione C). La mancata indicazione di tale opzione comporterà l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 del D.M. 18.11.1982, sui tempi e i modi di pagamento.
• Le fatture dovranno contenere analiticamente gli elementi di calcolo (tariffa base, sconti e maggiorazioni).
• La presentazione ritardata delle fatture, rispetto a quanto previsto dal presente articolo, comporterà il rinvio del pagamento alla data già disposta per il mese successivo. Nel caso che il ritardo sia da addebitare all’industria conserviera, a causa del mancato rilascio delle bolle o altri documenti riportanti le quantità reali trasportate, i pagamenti delle fatture rispetteranno la condizione di pagamento prevista dal contratto di trasporto.
• In caso di ritardata emissione degli ordinativi di pagamento o d'anomali ritardi nella corresponsione delle somme spettanti ai trasportatori, ferma restando l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1 lett. e), sarà applicato con decorrenza automatica un interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea pubblicato in G.U., maggiorato di sei punti percentuali.
• In caso d’insolvenza accertata e dichiarata da parte delle industrie conserviere, gli autotrasportatori includeranno nella domanda d’inserimento dello stato passivo le intere somme dovute, e ai massimi livelli tariffari previsti dalla legge 298/74 e dal D.M. 18.11.1982.
ALLEGATO 1
(all’Accordo Nazionale Trasporto Pomodori 2004)
Contratto di trasporto
TRA
l'impresa di produzione di Conserve alimentari P.IVA ,
con sede legale in , Via
, n° _
e stabilimento di produzione sito in , Via , n° rappresentata per l'atto dal Sig . , in qualità di
1, di seguito denominata "committente"
E
2 di trasporto di cose per conto di terzi
, P. VA , con sede in
, Via , n° , iscritta all'Albo delle Imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n° 298, della Provincia di , con il numero
, di seguito denominata "vettore",
si conviene e si stipula il presente contratto di trasporto regolato dai patti e dalle condizioni di seguito indicate :
Art. 1 - Normativa di riferimento
I patti del presente contratto sono stipulati nel pieno e puntuale rispetto delle norme di cui alla legge 6 giugno 1974 n°298, all'articolo13 del D.M. 18.11.82 e seguenti, nonché delle norme sulla sicurezza del lavoro e di quelle per la tutela del lavoro dipendente. Le parti oltre a garantire l'osservanza della normativa citata, riconoscono l'efficacia vincolante dell'Accordo Nazionale
stipulato in data 2004, del quale il presente strumento costituisce parte integrativa
obbligatoria, ai fini della applicabilità delle clausole ivi stabilite.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto il trasporto dei pomodori, ai sensi dell'art.1 (Campo di applicazione - lettera A) dell'Accordo nazionale di settore. Le aree agricole di produzione del pomodoro sono indicate nella tabella tariffe dell'accordo nazionale. Per le destinazioni non previste nelle suddette tabelle si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 lettera D dell'accordo nazionale di settore. Il luogo di destinazione è quello dello stabilimento di
Il vettore dichiara di ricadere nelle fattispecie previste dal predetto Accordo Nazionale per quanto attiene la disponibilità giuridica degli autoveicoli, dei rimorchi o semirimorchi necessari all'esecuzione del presente contratto, e s'impegna a mettere a disposizione gli autoveicoli indicati in
1 Indicare se titolare, legale rappresentante, delegato con procura speciale, ecc..
2 indicare se impresa, società, consorzio, cooperativa
appendice 1 al presente contratto, per il servizio di trasporto così come definito dall'articolo 4 dell'Accordo nazionale.
Art. 3 - Condizioni di svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto si intende iniziato a partire dal giorno …………………….., e continuerà prevedibilmente fino al ………………………….
Ove entro tale data non sia concluso il trasferimento del prodotto dal campo all'industria di trasformazione, il vettore si riserva di confermare la propria disponibilità mediante atto aggiuntivo da sottoscriversi tra le parti anche attraverso lo strumento telematico.
Esso sarà regolato dall'accordo di settore di cui alla premessa del presente contratto, sia per quanto attiene alla parte economica, sia per quanto si riferisce alla normativa.
In particolare il trasportatore si impegna a porre il proprio veicolo a disposizione per il carico dei contenitori pieni nel campo e/o luogo di raccolta ed a trasferirli, mettendoli a disposizione per lo scarico, presso l'industria conserviera; si impegna inoltre a trasportare, nel viaggio di ritorno ai luoghi di carico, un pari numero di contenitori vuoti, mettendoli a disposizione dei contadini o di chi altri sia addetto al carico dei pomodori in quei luoghi.
Il vettore non dovrà provvedere materialmente alla realizzazione delle operazioni di carico e scarico, che saranno ad esclusiva cura del mittente, restando responsabile soltanto dello stivaggio dei contenitori.
Nessuna responsabilità o addebito sarà configurabile in capo al vettore per la rottura o lo smarrimento dei cassoni, salvo prova, da fornirsi a cura del committente, che i predetti eventi sono da imputarsi alle operazioni di trasporto.
Il committente s'impegna a concordare con il produttore che per ciascun trasporto di prodotto, destinato allo stabilimento, sia rilasciato al vettore il documento di carico.
Art. 4 - Controllo e retribuzione della produttività e della sosta
Il committente s'impegna a fornire al vettore, per ciascuno degli autoveicoli impegnati ai sensi del presente contratto, un programma di carico giornaliero, che sarà comunicato dal committente al vettore almeno entro le ore 17 del giorno precedente a quello cui si riferisce, che costituisce lo strumento con cui definire la produttività effettiva del veicolo al fine dell'applicazione della riduzione tariffaria prevista dall'articolo 6 dell'Accordo nazionale. Il vettore autorizza il committente ad applicare sin d'ora le riduzioni tariffarie, se ed in quanto dovute, così come previsto agli art. 2, 5, 6 e 8 dell'accordo nazionale di settore.
La franchigia e la remunerazione delle soste, laddove dovute al vettore, sono quelle previste all'articolo 5 dell'Accordo Nazionale.
Il committente s'impegna, sin d'ora, a far sì che il calcolo e la successiva remunerazione della sosta si esegua sulla base dei dati risultanti dal disco orario o dai dischi orari del cronotachigrafo relativi al singolo veicolo e/o eventualmente dal foglio di viaggio facoltativo.
Il vettore, nel caso che, per qualsiasi motivo di forza maggiore, non potesse eseguire i trasporti assegnati al veicolo indicato nel programma, è tenuto a sostituire tale automezzo dandone comunicazione al committente, anche tramite fax, senza che quest'ultimo abbia a subire disservizi.
Art. 5 - Remunerazione dei servizi resi
Il committente pagherà al vettore le remunerazioni previste dalla tabella tariffe dell'Accordo Nazionale e provvederà a mettere a disposizione, con le condizioni ed entro i tempi previsti all'articolo 8, le somme dovute con le percentuali di riduzione previste dall'applicazione dell'articolo
6 (produttività), oltre che delle maggiorazioni per oneri di sosta, da calcolarsi ai sensi dell'Accordo nazionale di settore.
A tal fine le parti concordano sin d'ora di avvalersi della condizione di pagamento ( ) di cui all'articolo 8 dell'accordo nazionale.
Per il calcolo del peso tassabile della merce trasportata faranno fede le risultanze della pesatura del veicolo (pomodoro e contenitori) risultante dal documento di carico.
Al risultato della pesatura si applica la clausola relativa al minimo tassabile prevista dall'Accordo nazionale. Ai fini del calcolo delle distanze farà fede il documento di carico e, per le località in esso evidenziate, la loro appartenenza ad una delle zone produttive contenuta nella tabella tariffe allegata all'accordo nazionale.
In mancanza di ciò, il calcolo della distanza tariffaria sarà effettuato secondo quanto previsto nell'allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti 18 novembre 1982.
Alle distanze così definite si applicherà la corrispondente tariffa minima obbligatoria di cui all'allegato al D.M. 18/11/1982, in vigore al momento dell'effettuazione del trasporto e relativa alla III Classe merceologica.
Art. 6 – Contenzioso
Ove tra le parti sottoscriventi il presente contatto dovesse sorgere un contenzioso in ordine alla interpretazione o alla applicazione di una delle clausole in esso contenute, ovvero in quelle contenute nell'accordo nazionale dal quale deriva, le parti concordano di rimettere l'insorta controversia alla commissione paritetica in funzione conciliativa di cui all'articolo 7 dell'Accordo Nazionale.
La preventiva richiesta del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Le parti, concordano sul fatto che ai servizi svolti ed oggetto del contenzioso, quando fosse statuita la ragione del vettore, si applicheranno le tariffe obbligatorie di cui all'allegato al D.M. 18/11/1982 in vigore al momento dell'effettuazione del servizio, nella misura massima della forcella.
Art. 7 - Decorrenza e Durata del contratto
Il presente contratto che è stipulato in duplice copia in data , sarà inviato presso la sede della Commissione Paritetica presso l'ANICAV sita in Napoli, viale della Costituzione F 3, ed ha efficacia a partire dalla data d'inizio dei servizi di trasporto così come indicata nell'articolo 2 del contratto medesimo.
Data e luogo
Il Committente Il Vettore
Per approvazione espressa della clausole: 2 - 3 - 4 - 6.
Il committente Il vettore
Appendice 1
Elenco degli autoveicoli e dei relativi rimorchi o semirimorchi che il vettore, pone a disposizione del committente per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. Di tali veicoli il vettore dichiara di averne in diretta disponibilità, secondo quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia, almeno il 50%.
Tipo di veicolo (3) | Targa |
(3) indicare se motrice (M), autotreno (ATR) o autoarticolato (AA)
Contratto di mandato
zona | località | tariffa 2004 | tariffa euro/kg oltre 280 | tariffa 2004 | Tariffa euro/kg oltre 150 |
autotreni / autoarticolati peso medio convenzionale pari a KG. 28.000 | Motrici peso medio convenzionale pari a KG. 15.000 | ||||
1. Villa Literno, Battipaglia | 329,37 | 0,012 | 244,09 | 0,016 | |
2. Candela, Bovino, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Borgo Libertà, Melfi, Deliceto | 475,82 | 0,017 | 384,07 | 0,026 | |
3. Foggia, Manfredonia, X. Xxxxxx,Lucera, Torre Maggiore, Ortanova, Cerignola, Stornara, Stornarella, Borgo Tavernola, Zapponeta, Az. Beccarini, Borgo Fonterosa, Incoronata, Carapelle, Palazzo San Gervasio, Casalvelino | 530,52 | 0,019 | 427,00 | 0,028 | |
4. Lesina, Sannicandro, Poggio Imperiale, Termoli, Apricena, Minervino Murge, Spinazzola, Montemilone, Latina | 585,22 | 0,021 | 469,35 | 0,031 | |
5. Crotone, Brindisi, Lecce, Mesagne, Piana di Sibari, Montalto di Xxxxxx, Matera | 820,40 | 0,030 | 639,91 | 0,043 | |
6. Grosseto, Venturina, Arezzo, | 884,00 | 0,032 | 706,96 | 0,047 |
Perugia, Macerata | ||||
7. Livorno, Pisa, Pistoia | 1.158,08 | 0,042 | 914,00 | 0,061 |
8. Ferrara | 1.310,00 | 0,047 | 920,00 | 0,067 |
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO SUL TRASPORTO POMODORO FRESCO (ALL. 2)
Le parti stipulanti convengono sull’opportunità di introdurre in via sperimentale un documento, di seguito denominato “Foglio di Viaggio”, avente la funzione di favorire la gestione dei rapporti tra Industria Conserviera ed Impresa di trasporto relativamente al singolo viaggio.
SI precisa che l’adozione del predetto documento è facoltativa.
FOGLIO DI VIAGGIO
(Compilazione facoltativa a cura delle parti)
Compilazione del documento: luogo data Azienda Autotrasporto Nominativo Autista Tipo autoveicolo: □ Motrice □ Autoarticolato □ Autotreno Targa: Motrice / trattore Rimorchio / semir. Cooperativa Agricola Industria conserviera Dati per la sosta: Orario di arrivo Xxxx Xxxxxx di registrazione
Orario di partenza Dati Foglio di registrazione
Cassoni: Consegnati
Restituiti Rotti Smarriti
(indicare il numero dei cassoni nel caso che ricorre)
FIRMA E TIMBRO VETTORE FIRMA E TIMBRO MITTENTE