P R O V I N C I A D I S A V O N A CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
BOZZA ALLEGATO A
P R O V I N C I A D I S A V O N A CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "XXXXXXXX XXXXXXX" DI LOANO PER LA GESTIONE DEL BAR-TAVOLA CALDA DELL’ISTITUTO
Codice C.I.G. N. Z3620642EB
ART. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato d’Appalto ha per oggetto il servizio di bar-ristorazione presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Xxxxxxxx Xxxxxxx” - Xxx Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxx (XX); il servizio è rivolto agli studenti, al personale dell’Istituto, ai partecipanti alle attività programmate presso la sede e agli ospiti dell’Istituto a qualsiasi titolo, perchè possano usufruire di un servizio di bar-tavola calda durante i giorni lavorativi e, in particolare, per assicurare agli allievi la distribuzione di alimenti e bevande durante l’intervallo delle lezioni e di piatti caldi e xxxxxx durante la pausa pranzo.
L'utenza potenziale è composta da circa 650 alunni (corrispondenti agli iscritti all'a.s. 2017/2018) e da circa 87 dipendenti della Scuola.
Tali dati sono puramente indicativi e la Provincia non garantisce nè un numero minimo di utenti, nè il mantenimento dei potenziali utenti.
Il gestore, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo nè richiedere modifiche al contratto per l'eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.
Per l'espletamento del servizio la Provincia di Savona mette a disposizione i seguenti locali presso la sede dell’Istituto:
- al piano terreno n. 2 locali ad uso bar, di mq. 48,30 e mq. 44
- al piano terreno n. 1 locale servizi igienici
- al piano interrato n. 1 locale ad uso magazzino, di mq. 19,80
Le dimensioni dei locali s’intendono a corpo e non a misura e, pertanto, le indicazioni metriche di cui sopra sono da considerarsi a mero titolo indicativo.
ART. 2 - Durata del contratto
La concessione avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data indicata nella determina di aggiudicazione o dal verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.
ART. 3 - Importo a base di gara
Il canone annuo posto a base di gara è di € 18.000,00 (euro diciottomila).
I soggetti che partecipano alla gara dovranno offrire un canone in aumento rispetto al citato importo.
ART. 4 - Procedura di aggiudicazione
La concessione verrà assegnata al miglior offerente, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e del vigente “Regolamento dei contratti” della Provincia di Savona, sulla base dell’ammontare del corrispettivo annuo offerto.
Il canone annuo da offrire non può essere inferiore a € 18.000,00 annui pari a € 36.000,00 complessivi, e sarà aggiudicato con offerta segreta al rialzo ai sensi art. 73 lettera c) e art. 76 R.D. n. 827/1924.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al valore a base di gara. In caso di offerte di pari importo si procederà a sorteggio.
La Provincia di Savona potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per sopravvenute esigenze.
Il canone dovrà essere corrisposto alla Provincia di Savona a rate trimestrali anticipate e sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 9 sexies Legge n. 118/85 che consente la revisione sulla base del 75% degli indici delle variazioni del costo della vita calcolati dall’ISTAT.
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro i primi cinque giorni di ciascun trimestre, termine dal quale decorreranno automaticamente gli interessi di mora.
Il ritardo di un periodo superiore a 30 giorni comporterà, oltre all'applicazione degli interessi di mora, la risoluzione di diritto del contratto, oltre ogni risarcimento danni eventualmente patiti dal concessionario.
ART. 5 - Sopralluogo
Le ditte concorrenti dovranno effettuare, a pena esclusione, mediante sopralluogo da concordare preventivamente con l'Istituto Scolastico, una ricognizione dei locali da adibire al servizio.
La Ditta aggiudicataria sarà pertanto, a conoscenza dello stato dei locali, per i quali manleva la Provincia di Savona da qualsiasi responsabilità.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della Ditta concorrente o da persona munita di delega da questo conferitagli.
Sarà, al proposito, rilasciata apposita certificazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata ai documenti da produrre per la partecipazione alla gara.
ART. 6 - Divieti
E’ fatto divieto al conduttore di cedere a terzi i locali e l’attività, sia totalmente sia in via parziale. La gestione del servizio non può essere trasferita o ceduta ad alcun titolo.
Sono vietati e comunque ritenuti nulli gli accordi eventualmente presi dal conduttore intestatario della concessione con proposti subentranti, miranti ad aggirare l’indizione di nuova gara pubblica.
Il gestore non potrà accampare nessun diritto nei confronti della Provincia, oltre a quelli derivanti alla concessione in uso dei locali di cui al contratto.
Nel caso la gara sia stata aggiudicata a Società o Cooperativa, si presume cessazione di attività qualora vengano ad essere sostituiti almeno il 50% dei soci, arrotondato per difetto. In tal caso, la Provincia provvederà all'indizione di una nuova gara pubblica.
ART. 7 – Attrezzature e arredi
I locali dati in gestione sono dotati di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento.
Per quanto concerne la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, il concessionario dovrà provvedere, prima dell'avvio della gestione, all'installazione a suo carico di appositi contatori.
Anche le spese di riscaldamento sono a carico del gestore e saranno addebitate in relazione alla superficie occupata.
Sono ugualmente a carico diretto del gestore le imposte e tasse dirette e indirette relative all’esercizio dell’attività nonché la pulizia del locale e la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da dichiarare direttamente al Comune competente.
La fornitura e posa in opera dell’arredamento del bar-tavola fredda/calda e delle relative attrezzature idonee ad assicurare il perfetto espletamento del servizio sono a cura e spese del gestore che ha comunque facoltà di rilevare le attrezzature e gli arredi eventualmente già esistenti, a suo totale carico ed a diretto favore del gestore uscente, previo accordo con il cedente in merito al valore dei medesimi, e senza che ne possa derivare onere alcuno all’Amministrazione provinciale.
Le attrezzature già esistenti e rilevate dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.); per le nuove dovrà essere presentato idoneo certificato di conformità.
Alla cessazione dell'attività, l’arredamento e le attrezzature utilizzate nell’ambito della concessione rimarranno di proprietà del conduttore uscente che dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla scadenza contrattuale, a rendere liberi i locali dai beni di proprietà, senza oneri per il concedente.
Decorsi quindici giorni senza che il concessionario abbia provveduto a liberare i locali, le attrezzature e l'arredamento saranno acquisiti dall'Amministrazione provinciale che potrà disporne come meglio ritiene.
Ogni eventuale lavoro, comprese le modifiche impiantistiche (elettriche, idrauliche, ecc.), sarà a totale carico del gestore e dovrà rispettare le vigenti normative sulla sicurezza (Decreto n. 37/2008) e dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente settore della Provincia di Savona ed eseguito da ditte abilitate, con successivo rilascio di certificazioni.
Il concessionario dovrà comunque accettare quelle modificazioni dei locali che l’Amministrazione provinciale ritenesse eventualmente necessario apportare per esigenze del servizio scolastico.
Alla cessazione dell'attività, tutti i lavori eventualmente eseguiti nei locali (compresi quelli di miglioria od addizione) restano acquisiti all’Amministrazione proprietaria, senza alcun diritto per il gestore uscente a rimborso, corrispettivo o indennizzo.
Il concessionario dovrà, altresì, curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (quest’ultima eseguita solo previo benestare scritto dell’Amministrazione), mantenendoli in condizioni di completa efficienza.
La Ditta dovrà curare con particolare impegno la pulizia dei locali destinati al servizio, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro attiene alla gestione.
Art. 8 - Orario di erogazione del servizio
L'avvio dell'attività è autorizzato con la relativa determina di aggiudicazione. A decorrere da tale data, il concessionario sarà custode dei locali concessi in gestione e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
Le modalità di gestione del bar saranno concordate dal gestore direttamente con la Dirigenza scolastica cui spetta la vigilanza sul rispetto delle norme fissate dal presente disciplinare.
Il bar dovrà essere aperto tutti i giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 16:30 (il sabato fino alle ore
13.00 in caso di orario scolastico) dal 1° Settembre fino al termine degli Esami di Stato e delle attività di recupero.
Il servizio non è obbligatorio nei periodi di sospensione delle attività scolastiche.
Il periodo di chiusura annuale sarà di norma compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto, e verrà concordato annualmente in base alle esigenze del calendario scolastico.
ART. 9 - Prezzi di vendita
I prezzi di vendita dei generi di consumo, che avranno validità per ogni anno scolastico, dovranno essere in misura inferiore, a parità di qualità, rispetto a quelli normalmente praticati nei pubblici esercizi della città.
I prezzi praticati non dovranno comunque essere superiori al minimo dei prezzi pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Osservatorio Prezzi e Tariffe, relativi alla città di Savona o, in mancanza, di Genova, consultabili all'indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/
La Provincia si riserva di controllare, tramite l'Istituto scolastico, qualità e prezzi dei generi venduti.
All’interno del locale bar dovrà essere affissa in modo ben visibile la distinta dei generi di consumo e dei relativi prezzi.
La Provincia e la Dirigenza scolastica saranno esonerati da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura in tutti i rapporti del concessionario con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l’esercizio, sia che attengano ai rapporti con gli utenti.
ART. 10 - Organizzazione ed oneri a carico del gestore
La gestione dovrà rispettare le norme previste dalla Legge n. 287/1991 e s. m. e i., ottemperando altresì al divieto di apporre, all’esterno del locale, insegne targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione all’interno.
E’ fatto obbligo al concessionario di munirsi delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio dell’attività e di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che la disciplinano, nonché quelle che l’Amministrazione provinciale ritenesse opportuno impartire per la migliore e più corretta gestione del servizio.
Il concessionario dovrà garantire il rispetto delle leggi in materia di alimentazione, conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti attenendosi scrupolosamente alla normativa in vigore e stilando un proprio Piano di autocontrollo (D.Lgs n. 193/2007 HACCP).
Il concessionario dovrà curare con particolare impegno la pulizia dei locali destinati al servizio, degli arredi, delle attrezzature, e di quanto altro attiene alla gestione.
Dovrà garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali e sarà responsabile in tal senso per ogni suo eventuale collaboratore al servizio.
Il gestore potrà, infatti, avvalersi di collaboratori a suo carico esclusivo ed il relativo rapporto di lavoro sarà regolato nella piena osservanza delle norme vigenti per il lavoro subordinato; si assumerà, altresì, l’impegno ad osservare le normative vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contente nel D.Lgs n.81/2008 modificato dal D.Lgs n.106 del 20.08.2009.
Il personale adibito al servizio dovrà essere adeguato allo stesso e al contesto dell’Istituzione educativa.
Prima dell'attivazione del servizio, la Ditta consegnerà alla Provincia un elenco contenente le generalità, il numero di iscrizione al Libro Matricola, gli estremi della posizione assicurativa di ciascun dipendente addetto al servizio.
Ogni eventuale variazione di detto personale dovrà essere comunicata..
E’ fatto divieto di affiggere nel locale manifesti ed avvisi di qualunque provenienza senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
E,’ altresì, fatto divieto di depositare materiale attinente l’attività di servizio negli spazi non di competenza del bar.
E’ fatto divieto di vendita di bevande alcoliche, anche di bassa gradazione. L’utilizzo del bar-tavola calda è limitato agli utenti della scuola.
Non è consentita l’installazione di distributori automatici di generi alimentari o bevande al di fuori degli spazi adibiti a locale bar.
ART. 11 – Requisiti per la partecipazione alla gara
Saranno ammesse alla gara le persone fisiche e giuridiche che abbiano i seguenti requisiti:
1. che non rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. requisiti morali e professionali di cui alla vigente normativa (art. 12 requisiti morali, art. 13 requisiti professionali, Legge Regionale 2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio”;
3. iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente nello specifico settore bar e ristorazione, o in alternativa iscrizione al R.E.C. alla categoria “Somministrazione al pubblico di bevande e alimenti”;
4. possedere almeno anni cinque di esperienza nello specifico settore bar e ristorazione conseguiti negli ultimi 10 anni;
Nel caso la gara sia stata aggiudicata a Società o Cooperativa, i requisiti morali dovranno essere posseduti da ognuno dei Soci che, in caso di sostituzione, dovranno essere presentati all’Ente Provincia ed al Dirigente scolastico.
I requisiti professionali debbono essere posseduti dal legale rappresentante.
Lo schema della dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti è allegato al presente bando.
La Provincia, a norma delle vigenti disposizioni di legge, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, tra i concorrenti partecipanti, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
ART. 12 - Assicurazione
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del servizio e promuove tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione.
La Provincia di Savona e l'Istituto scolastico sono esonerati da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar – ristoro o a terzi in genere o al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto.
In particolare la Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e intossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati, acquistati al bar o nei dai distributori automatici.
Qualora, per cause di disservizio provocate dall'appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Committente, l'appaltatore è tenuto al loro risarcimento.
In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalla prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente il Committente.
La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta, con massimale non inferiore a 1,5 milioni di Euro, nonchè polizza
assicurativa per danni derivanti da furto e incendio con massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro, con obbligo di mantenere in essere entrambe le polizze per tutta la durata del contratto.
La polizza assicurativa dovrà prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta della committente per tutti i danni ad essa direttamente provocati da disservizi da inadempienza o da altra ragione di danno.
Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Dirigente scolastico ed alla Provincia.
ART. 13 - Ispezione e controllo
La Provincia di Savona si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della medesima di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
In caso di contestazione alla Ditta da parte della Provincia o dell'Istituto scolastico di eventuali inosservanze agli obblighi previsti dal contratto, la Ditta dovrà adottare con effetto immediato le misure necessarie ad adeguare i livelli qualitativi e quantitativi del servizio.
ART. 14 - Inadempimenti e risoluzione del contratto
E’ facoltà dei contraenti sciogliere il contratto dandone avviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Oltre a quanto genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile si avrà la risoluzione del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione della Provincia di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di ogni violazione agli obblighi posti a carico del gestore.
In via meramente esemplificativa nei seguenti casi:
a) per attività esercitate in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali o di legge;
b) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria decida di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, qualunque ne sia la motivazione;
c) nei casi di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore;
d) nei casi di cessazione dell’azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento;
e) nel caso di perdita delle prescritte licenze o autorizzazioni;
f) nel caso si superi il limite massimo di due utilizzi della fideiussione per il ritardo nel pagamento del canone;
g) mancata ricostituzione della fideiussione entro 10 giorni, nei casi di utilizzo, secondo quanto previsto all’art. 15 - Garanzie.
ART. 15 - Garanzie
A garanzia dell’esatta osservanza e adempimento di tutte le clausole contrattuali, l’aggiudicatario dovrà consegnare alla Provincia, dieci giorni prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria sull'importo contrattuale, pari al 10% dell'offerta calcolata su due anni di concessione, prodotta in originale e sottoscritta con firma autografa in modo leggibile e per esteso, accompagnata da copia della carta d'identità.
Alla scadenza del rapporto contrattuale, dopo l’avvenuta consegna dei locali, liberi da arredi ed attrezzature di proprietà, la polizza in precedenza consegnata sarà restituita.
La Provincia, in caso di ritardo di oltre 1 mese sul pagamento della rata di canone provvederà ad introitare il relativo importo dalla fideiussione.
Il ricorso alla fideiussione per ritardato pagamento del canone è previsto e consentito nel limite massimo di due utilizzi, pena la risoluzione del contratto.
Il concessionario è obbligato a ricostituire la fideiussione entro 10 giorni; in caso di inerzia, il contratto è risolto di diritto.
Qualora la Provincia dovesse intervenire per lo sgombero o il ripristino dei locali, le somme fatturate all’Ente verranno recuperate sulla fideiussione, salvo maggiori esborsi.
ART. 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici.
ART. 17– Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione appaltante ed il conduttore, in ordine all’interpretazione, all’applicazione, all’esecuzione ed ogni altra parte del contratto, sarà demandata al Tribunale di Savona.
ART. 18 - Spese
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell’aggiudicatario della concessione. Tra le spese conseguenti sono comprese le spese annuali di registrazione del contratto.
ART. 19 - Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n.196/2003 si informa che:
I dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti unicamente alle finalità relative alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Savona.
In applicazione del D.Lgs n.196/2003, per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati, la Provincia di Savona adotta idonee misure di sicurezza con riferimento all’ambiente, al sistema utilizzato per elaborare i dati, ai soggetti incaricati per le operazioni relative al trattamento.