CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Sommario
1. APPLICAZIONE 1
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 2
3. MODIFICHE ALL’ORDINE DI ACQUISTO 2
4. CONSEGNA DEI PRODOTTI 2
5. ANTICIPO DELLA CONSEGNA 2
6. RITARDATA O MANCATA CONSEGNA 2
7. QUANTITA’ DEI PRODOTTI 3
8. QUALITA’ DEI PRODOTTI 3
9. PROPRIETA’ DELLA FORNITURA 4
10. PRESA IN CARICO E PRIME VERIFICHE, RIFIUTO DELLA MERCE, PENALI 4
11. GARANZIA E TERMINI DI DENUNCIA DEI VIZI 5
12. MANLEVA e DIRITTO DI REGRESSO 5
13. ASSICURAZIONE 6
14. PREZZI 6
15. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO 6
16. DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E CREDITO 7
17. OBBLIGHI DEL FORNITORE 7
18. PROPRIETA’, ESCLUSIVITA’ UTILIZZO, RESPONSABILITA’ DEGLI STAMPI, DISEGNI E MATERIALI, PROPRIETA’ INDUSTRIALE E KNOW-HOW, MARCHI SEGNI DISTINTIVI 7
19. CODICE DI CONDOTTA 8
20. OBBLIGO DI SEGRETEZZA 8
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 8
22. CESSAZIONE, RISOLUZIONE 9
23. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Errore. Il segnalibro non è definito.
24. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE 9
1. APPLICAZIONE
Salvo quanto diversamente previsto da accordi specifici tra le Parti redatti in forma scritta o dalle condizioni speciali dell'ordine in riferimento, la Fornitura è regolamentata dalle Condizioni Generali di fornitura qui di seguito riportate e dai requisiti, dai disegni e dalle specifiche tecniche e
di qualità indicati e allegati all’ordine, che costituiscono l'accordo integrale tra le Parti e rendono inefficace qualsiasi altra precedente dichiarazione o comunicazione tra le stesse, includendo ogni condizione o dichiarazione riportata in qualsiasi altro documento. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura comportano l’inapplicabilità di eventuali condizioni generali del Fornitore.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si considererà concluso tra le Parti nel momento in cui Fiamma S.p.a. riceverà la conferma d'ordine con allegato il modulo d’ordine di Fiamma S.p.a. debitamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore, ivi compresa la sottoscrizione specifica delle clausole di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. L’invio della conferma di ogni ordine e il relativo documento deve avvenire esclusivamente via e-mail, agli indirizzi indicati nel modulo d’ordine stesso.
3. MODIFICHE ALL’ORDINE DI ACQUISTO
Per specifiche esigenze di Xxxxxx S.p.a., l'ordine potrà essere modificato esclusivamente per iscritto e il Fornitore dovrà sottoscrivere e inviare a Fiamma S.p.a. la conferma contenente la modifica.
4. CONSEGNA DEI PRODOTTI
La consegna di quanto specificato nell'ordine dovrà essere effettuata in conformità alle condizioni indicate nell'ordine. Qualsiasi modifica a tali condizioni dovrà essere autorizzata da Xxxxxx S.p.a. per iscritto. I termini di consegna indicati nell’ordine sono perentori.
5. ANTICIPO DELLA CONSEGNA
Nel caso in cui la Fornitura sia consegnata con un anticipo superiore ad una settimana rispetto alla data contrattuale di consegna, sempre che non sia stata richiesta espressamente, Fiamma S.p.a. avrà la facoltà: (1) di restituirla a rischio e spese del Fornitore, al quale in aggiunta verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento,00), con spese e penali detratti dalla prima fattura utile ancorché non riferibile alla predetta consegna; oppure (2) di accettarla, dilazionandone il pagamento alla data in cui sarebbe stata pagata la relativa fattura se la data di consegna contrattuale fosse stata rispettata
6. RITARDATA O MANCATA CONSEGNA
Il fornitore riconosce espressamente la perentorietà del termine di consegna indicato nell’ordine. In caso di ritardata consegna, Xxxxxx S.p.a. applicherà al Fornitore una penale del 2% del valore della Fornitura per ogni giorno di ritardo successivo al periodo di franchigia di tre giorni lavorativi.
In ogni caso Fiamma S.p.a. potrà risolvere parzialmente o totalmente l'ordine in conformità a
quanto previsto dalla clausola risolutiva di cui ai punti 10, 11 e 21 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e acquistare da terzi la merce in questione.
La penale costituisce la quantificazione del danno per il semplice ritardato adempimento (anche parziale) della prestazione, salva comunque la risarcibilità del danno ulteriore. Resta inteso e pattuito che Xxxxxx S.p.a. avrà il diritto di trattenere le somme ad essa dovute a titolo di penale e/o risarcimento danni, compensandole con i pagamenti eventualmente dovuti al Fornitore.
7. QUANTITA’ DEI PRODOTTI
Quantità eccedenti rispetto a quelle indicate nell’ordine verranno respinte da parte di Xxxxxx S.p.a., così come eventuali consegne non preavvisate con un anticipo di almeno 48 ore e/o non contemplate nel piano di scarico predisposto dall’area logistica di Fiamma S.p.a. In tali casi, il Fornitore dovrà quindi procedere al ritiro presso Xxxxxx S.p.a. della merce in eccedenza entro cinque giorni dalla consegna; in caso di inottemperanza, Xxxxxx S.p.a. –senza ulteriori avvisi- provvederà alla restituzione al Fornitore dei beni in eccedenza, con costi a carico del Fornitore da detrarre dalla prima fattura utile ancorché non riferibile alla predetta Fornitura. In ogni caso, si applica al Fornitore la penale di cui al punto 5 di € 200,00 (duecento,00)
8. QUALITA’ DEI PRODOTTI
Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell'ordine e nei relativi allegati, ivi compresi i disegni e le specifiche precedentemente o contestualmente trasmesse al Fornitore. I prodotti dovranno essere realizzati a regola d’arte, secondo gli standard tecnici e di sicurezza, in conformità con le vigenti normative nazionali, comunitarie e internazionali. Il Fornitore si impegna a garantire la qualità della Fornitura attenendosi scrupolosamente alle specifiche avute, anche con particolare riferimento ai materiali, alle modalità di imballaggio ed etichettatura, e assicurando che i prodotti siano ben puliti e confezionati. Il Fornitore garantisce che tutte le Forniture siano conformi alle normative tecniche, di sicurezza, di imballaggio, di smaltimento rifiuti. Le specifiche di qualità e tecniche costituiscono elemento essenziale della Fornitura, per cui nessuna difformità, anche lieve, potrà essere tollerata e costituirà inadempimento grave del contratto. Le tolleranze previste dalle normative nazionali e/o europee di riferimento si applicano laddove non è indicata una tolleranza specifica.
L’eventuale approvazione della campionatura, anche in deroga, non comporta alcuna esenzione di responsabilità del Fornitore, posto che il prodotto finale dovrà comunque e in ogni caso essere
conforme ai requisiti stabiliti nell’ordine, nelle specifiche e disegni precedentemente trasmessi al Fornitore.
Qualunque mancanza di qualità o difformità dalle specifiche e disegni potrà comportare la non accettazione o il reso della merce da parte delle aree logistica e qualità di Fiamma S.p.a., ovvero la risoluzione del contratto, nonché l’applicazione delle penali di cui ai punti che seguono, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno e il diritto di manleva e/o regresso previsti dall’art. 12 che segue.
9. PROPRIETA’ DELLA FORNITURA
La proprietà della Fornitura passerà in capo a Fiamma S.p.a. esclusivamente al momento della presa in carico della Fornitura stessa. L'avvenuta consegna non costituisce automaticamente la presa in carico della Fornitura. Nel periodo intercorrente tra la consegna e la presa in carico della merce da parte di Xxxxxx S.p.a., gli oneri di custodia della stessa rimangono in capo al Fornitore.
10. PRESA IN CARICO E PRIME VERIFICHE, RIFIUTO DELLA MERCE, PENALI
La presa in carico della Fornitura verrà effettuata dall’area qualità di Fiamma S.p.a., la quale avrà la facoltà di rifiutarla qualora, ad un primo esame visivo, lo stato dell’imballo, la quantità o le caratteristiche esteriori dei prodotti non siano conformi ai requisiti dell’ordine, o nel caso in cui presentino vizi o difetti immediatamente evidenti. La Fornitura rifiutata sarà respinta a rischio e spese del Fornitore, salva la antieconomicità del reso che verrà smaltito da Fiamma S.p.a. con spese da imputarsi alla penale applicata. In tal caso, infatti, configurandosi lo stesso scenario della ritardata consegna, saranno applicate le penali di cui al punto 6, a causa dei costi e dei danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, derivanti da possibili fermi di produzione e/o mancato guadagno, fermo restando che il Fornitore avrà l’obbligo di riconsegnare entro il nuovo termine assegnato da Xxxxxx S.p.a. la Fornitura esente dai vizi e difetti, a meno che Xxxxxx S.p.a. eserciti la insindacabile facoltà prevista agli artt. 11 e 21 che seguono di non accettare forniture riparatorie tardive e optare per la risoluzione ed emissione di nota di addebito per la Fornitura viziata o danneggiata (anche in quest’ultimo caso, qualora la restituzione del reso sia antieconomica, esso verrà smaltito da Xxxxxx S.p.a. con spese da imputarsi alla penale applicata). Resta salva in tutti i casi di applicazione della penale, la risarcibilità del danno ulteriore. La presa in carico non esenta comunque il Fornitore dalla garanzia per vizi e difetti di cui ai punti 8 e 11 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
11. GARANZIA E TERMINI DI DENUNCIA DEI VIZI
Qualsiasi non conformità o difetto della Fornitura sarà comunicata per iscritto al Fornitore al termine del procedimento per la presa in carico, oppure durante la lavorazione e/o montaggio della Fornitura medesima, entro 30 giorni dalla scoperta, anche nel caso in cui la Fornitura sia già stata pagata
Il Fornitore garantisce la qualità dei prodotti prevista dall’art. 8 per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di presa in carico della Fornitura.
In caso di scoperta di vizi e difetti nel termine sopra indicato di 24 mesi, Xxxxxx potrà – a suo insindacabile giudizio – chiedere la sostituzione della Fornitura difettata entro il nuovo termine assegnato da Xxxxxx S.p.a. oppure optare per la risoluzione ed emissione di nota di addebito per la Fornitura viziata.
In caso di sostituzione della merce verrà applicata la penale di cui al punto 6 da calcolarsi per ogni giorno di ritardo fino al momento della presa in carico della merce sostitutiva.
Le parti sostituite in garanzia dal Fornitore godranno di un uguale periodo di garanzia, con decorrenza dalla data di sostituzione.
Qualora la restituzione del reso sia antieconomica e Xxxxxx opti per la risoluzione ed emissione di nota di addebito per la Fornitura viziata, quest’ultima verrà smaltita da Fiamma S.p.a. con spese a carico del Fornitore, ferma restando in ogni caso l’applicazione di una penale pari al 10 % del valore della Fornitura, e fatto salvo il maggior danno nonché la manleva ed il regresso di cui all’articolo seguente.
12. MANLEVA e DIRITTO DI REGRESSO
In ogni caso il Fornitore manleva e tiene indenne Fiamma da ogni diritto, pretesa, azione di terzi, nonché da ogni conseguente danno o pregiudizio (compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti di Xxxxxx) causato od occasionato dall’inadempimento o inesatto adempimento del Fornitore a prescindere dal decorso del termine di 24 mesi di cui ai punti che precedono.
Altresì Xxxxxx S.p.a., quando è responsabile nei confronti del Venditore Finale, dei Consumatori o di qualsiasi altro soggetto terzo a causa di un difetto di conformità del prodotto imputabile ad un’azione o ad un’omissione del Fornitore, ha diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo a prescindere dal decorso del termine di 24 mesi di cui ai punti che precedono.
Xxxxxx S.p.a., potrà agire in regresso e comunque esercitare la presente clausola di manleva nei confronti del Fornitore entro il termine di dodici (12) mesi dall’effettuazione della denuncia del vizio nei suoi confronti da parte del Venditore Finale, dei Consumatori o di qualsiasi altro soggetto terzo.
Il medesimo diritto di regresso è riconosciuto in capo a Fiamma S.p.a. anche nell’ipotesi in cui il Consumatore agisca direttamente nei suoi confronti sia a titolo di responsabilità contrattuale (ex art. 131 del d.lgs 206/2005), sia a titolo di responsabilità extra-contrattuale per un danno causato dal prodotto difettoso e imputabile ad un’azione o ad un’omissione del Fornitore.
13. ASSICURAZIONE
Il Fornitore si obbliga a stipulare una polizza rischi di furto, incendio e allagamento con primaria compagnia di assicurazione, garantendo tutte le attrezzature, gli stampi, e gli impianti dati in prestito d’uso da Fiamma S.p.a.
Il Fornitore si impegna altresì a collaborare per garantire la continuità delle forniture (anche mediante soggetti terzi) qualora si verificasse un sinistro o qualsiasi altro inconveniente, tale da arrecare pregiudizio o ritardare l’eventuale consegna della merce.
Il Fornitore deve mantenere una copertura assicurativa del tipo e per gli importi richiesti dalla normativa applicabile e dalla normale pratica di settore, inclusa, ma non limitata, a: assicurazione per responsabilità civile dei lavoratori e del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, assicurazione per la responsabilità civile o per la responsabilità del produttore e assicurazione per danni a persone o a beni.
14. PREZZI
I prezzi indicati in ordine si intendono fissi fino al completamento della Fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito nell'ordine, a condizione che: (1) sia stata emessa valida fattura; (2) la merce non sia oggetto di procedimenti legati ai punti 7, 8, 10,11 e 12.
15. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO
Eventuali inadempienze contrattuali, comunicate al Fornitore nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e relative ad uno o più ordini in essere, darà diritto alla sospensione dei pagamenti da parte di Fiamma S.p.a. fino a quando il Fornitore non abbia posto rimedio alle stesse, fatta salva la risoluzione contrattuale e tutti gli altri rimedi previsti dalle presenti Condizioni Generali.
16. DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E CREDITO
Il contratto non è trasferibile o cedibile dal Fornitore a terzi senza il consenso di Xxxxxx S.p.a., così come è fatto divieto di sub-appalto senza il consenso di Xxxxxx S.p.a.. Il Fornitore sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia nei modi che riterrà opportuni. Fiamma S.p.a. resterà pertanto estranea agli eventuali rapporti di qualunque natura che il Fornitore porrà in essere con i terzi. Il credito derivante dall'ordine non potrà in ogni caso essere trasferito o ceduto a terzi.
17. OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore, per tutte le fasi relative alla Fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni. Nell’esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la Fornitura medesima. Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità del Fornitore anche nei confronti dei terzi
18. PROPRIETA’, ESCLUSIVITA’ UTILIZZO, RESPONSABILITA’ DEGLI STAMPI, DISEGNI E MATERIALI, PROPRIETA’ INDUSTRIALE E KNOW-HOW, MARCHI SEGNI DISTINTIVI
Gli stampi, attrezzature e impianti sono dati in prestito per l’uso e agli stessi deve essere assicurata con la massima cura la normale manutenzione onde garantire l’efficienza nel tempo. L’impiego di attrezzature e stampi di proprietà Fiamma S.p.a. deve avvenire esclusivamente per produzioni commissionate da Fiamma S.p.a. o per suo conto. Il Fornitore riconosce a Fiamma S.p.a. l’esclusiva di utilizzo degli stampi, attrezzature e impianti nonché l’esclusiva proprietà dei disegni e di ogni altro documento o informazione acquisita durante i rapporti con Xxxxxx S.p.a., con espresso divieto di trasferimento a terzi senza autorizzazione esplicita ed in forma scritta di quest’ultima. Tutto il materiale, le attrezzature, impianti, gli stampi i disegni di proprietà Fiamma S.p.a. dovranno essere restituiti alla stessa su semplice richiesta scritta, entro 30 giorni dalla richiesta medesima. Il Fornitore si impegna a comunicare a Fiamma S.p.a., sotto la propria responsabilità sia civile sia penale, entro il 31.12 di ogni anno, le quantità di materiali in conto lavorazione giacenti presso la propria sede, di modo che Fiamma S.p.a. possa correttamente adempiere ai propri obblighi fiscali e contabili. Il Fornitore risponderà nei confronti di Xxxxxx S.p.a. in merito ad eventuali ammanchi nonché in ordine alla dichiarazione effettuata. Il Fornitore risponde infatti di eventuali ammanchi dei materiali consegnati da Xxxxxx S.p.a. in conto lavorazione, secondo le
stime di consumo materiale indicate nell’ordine. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi i disegni o i prodotti che gli vengono affidati e commissionati e che sono legati al marchio Fiamma
S.p.a. , nonché si impegna a non produrre e vendere in proprio i predetti prodotti. Il Fornitore si impegna, infine, a non depositare o far depositare marchi, nomi o segni distintivi della società Fiamma s.p.a. ne’a depositare o far depositare marchi nomi o segni distintivi confondibili con quelli della Fiamma S.p.A. Il Fornitore dà atto che Xxxxxx S.p.a. gestisce internamente, con proprie risorse dedicate, le attività di ideazione e sviluppo dei prodotti e riconosce che tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale e il know how relativi ai prodotti sono di sua esclusiva proprietà.
19. CODICE DI CONDOTTA
Fiamma S.p.a. ha approvato un proprio Codice di Condotta che elenca i principi cui devono conformarsi determinate attività del Fornitore. Detto Codice è disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xxx > Area Fornitori e, benché non materialmente allegato alle presenti Condizioni Generali, ne viene a far parte integrante.
20. OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Tutte le informazioni e i dati contenuti nell'ordine e nei relativi allegati dovranno essere considerati strettamente confidenziali e utilizzati per gli scopi dell'ordine e non potranno essere comunicati a terzi. Il Fornitore si impegna altresì a non diffondere a terzi alcuna informazione o riferimento sulla società Fiamma S.p.a., come sulla sua organizzazione o sui volumi o sui mercati di destinazione o processi produttivi, ovvero segreti commerciali o aziendali anche dopo la cessazione dei rapporti commerciali in essere. Il Fornitore non dovrà pubblicizzare l'ordine senza la preventiva approvazione scritta di Xxxxxx S.p.a.
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fiamma S.p.a. avrà facoltà di risolvere in tutto o in parte l'ordine, nei casi di seguito indicati(1) ) ritardata o mancata consegna della Fornitura nelle date di consegna pattuite; (2) non conformità della Fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti da Xxxxxx S.p.a. e dalle vigenti normative ed evidenziati nell'ordine da parte della stessa; (3) nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente degli obblighi previsti in contratto e in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) agli obblighi di cui ai punti 17 e 19 (divulgazioni informazioni riservate, violazione uso esclusivo disegni, materiali, marchi e segni distintivi, divieto di produzione e vendita in proprio, codice di condotta) e comunque nel caso in cui il Fornitore e/o i suoi soci e/o dipendenti o collaboratori trasferiscano a
xxxxx, informazioni, dati, cifre o materiali di cui siano venuti in possesso o a conoscenza in virtù del rapporto contrattuale instaurato con Xxxxxx S.p.a.; (4) nel caso in cui il comportamento del Fornitore o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome di Xxxxxx S.p.a.; (5) nel caso in cui il Fornitore ceda il presente contratto senza il preventivo assenso scritto da parte di Xxxxxx S.p.a.;(6) nel caso in cui il Fornitore, resosi inadempiente in modo sostanziale ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dalle presenti Condizioni Generali, non provveda tempestivamente a porvi rimedio entro il termine assegnato da Xxxxxx S.p.a.; resta inteso che la risoluzione di cui sopra non pregiudica il diritto di Fiamma S.p.a. di esercitare i diritti alla stessa spettanti in base alle presenti Condizioni Generali e alla legge.
22. CESSAZIONE, RISOLUZIONE
Al momento della risoluzione del presente contratto o del termine della Fornitura, il Fornitore cesserà immediatamente di far uso del marchio, degli stampi, dei disegni e di ogni altro eventuale materiale, segno distintivo di Fiamma S.p.a., nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale produttore per Xxxxxx S.p.a., indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto. Tutto il materiale, le attrezzature, impianti, gli stampi i disegni i marchi di proprietà Fiamma S.p.a., dovranno essere restituiti alla stessa entro 30 giorni dalla cessazione o risoluzione del contratto.
23. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dalle specifiche condizioni indicate nell’ordine, il rapporto contrattuale tra le Parti è disciplinato dalla legge Italiana. Ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione, esecuzione e validità delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, delle specifiche condizioni indicate nell’ordine e, più in generale, relativa al rapporto contrattuale tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio.