Polizza di Assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Polizza di Assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Provincia di Teramo
(Compagnia)
Terbroker S.r.l.
Via A. Pepe 12/a – 64100 Teramo Tel. 0000 000000 – Fax 0000 000000
Sommario
DEFINIZIONI 4
1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 6
1.1 – Prova del contratto 6
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
1.3.1 – Frazionamento del premio 6
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 6
1.5 – Aggravamento del rischio 6
1.6 – Diminuzione del rischio 7
1.7 – Buona fede 7
1.8 – Recesso in caso di sinistro 7
1.9 – Durata del contratto 7
1.10 – Altre assicurazioni 7
1.11 – Elementi per il calcolo del premio 7
1.12 – Regolazione e conguaglio del premio 8
1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 8
1.14 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 9
1.15 – Buona fede INAIL 9
1.16 – Coassicurazione e Delega 9
1.17 – Clausola Broker 9
1.18 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio 10
1.19 - Oneri fiscali 10
1.20 - Foro competente 10
1.21 - Rinvio alle norme di legge 10
1.22 – Recupero franchigie 10
1.23 - Revisione del contratto 10
2. CONDIZIONI CHE REGOLANOL'ASSICURAZIONE RCT/RCO 11
2.1 – Descrizione del rischio 11
2.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 11
2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 11
2.2.2 Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) 12
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile 12
2.2.3 - Assicurazione di responsabilità civile personale 12
La Società risponde, salvo il caso di dolo, della 12
2.2.4 – Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato 13
2.3 – Rischi esclusi 13
2.4 – Precisazione sulla qualifica di Terzi 14
3. CONDIZIONI PARTICOLARI 15
3.1 – Estensioni diverse inerenti la garanzia 15
3.2 – Xxxxx a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate 17
3.3 – Danni da interruzione o sospensione di attività 17
3.4 – Danni da inquinamento accidentale 17
3.5 – Detenzione e impiego di esplosivi 17
3.6 – Committenza auto 17
3.7 - Xxxxx a cose in consegna e custodia 18
3.8 - Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico 18
3.9 - Danni ai veicoli in genere nell’ambito lavori 18
3.10 – Danni da cedimento o franamento del terreno 18
3.11 – Deroga alla rivalsa 18
3.12 – Lavori presso terzi 18
3.13 – Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica 19
3.14 – Xxxxx e reinterri 19
3.15 – Danni cagionati da opere o installazioni 19
3.16 – Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni 19
3.17 – Danni a condutture ed impianti sotterranei 19
3.18 – Operazioni con mezzi meccanici 19
3.19 – Committenza 20
3.20 – Danni da furto 20
3.21 – Malattie professionali 20
3.22 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 21
3.23 – Franchigia per danni a cose 21
A L L E G A T O 22
DICHIARAZIONE 23
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
Definizioni
Le Norme e Condizioni qui di seguito prevalgono sulle condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico
dell’Assicurato
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione
PREMIO
La somma dovuta alla Società
per retribuzione annua lorda si intende la somma di :
• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i xxxxxxxxxxxxxx’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, esclusi eventuali arretrati contrattuali;
• gli importi lordi versati dal Contraente:
- agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza;
- ai prestatori d’opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l’utilizzo di prestatori d’opera presi con contratto di somministrazione lavoro;
- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati);
- ai prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd.
Legge Biagi)
• le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in
inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETA’
L’ impresa assicuratrice
SUBAPPALTATORE
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza
1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.3.1 – Frazionamento del premio
Il premio annuo è indivisibile. Il medesimo verrà corrisposto in rate semestrali anticipate con scadenze al
15.01 e al 15.07 di ogni anno. In caso di mancato pagamento delle rate di premio entro tali termini, la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio in arretrato.
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C.
Tuttavia l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato, fermo restando che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. In caso di scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Ente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Le predette variazioni devono essere comunicate alla Società, dalla Contraente od aventi causa, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi; la Società nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal
contratto, dandone comunicazione con preavviso di novanta giorni.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.
1.7 – Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In ambedue i casi, la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 90 giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 90 giorni ed il periodo intercorrente tra l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
1.9 – Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale, è facoltà delle Parti rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di novanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti nei termini e nelle modalità previsti per il pagamento dei premi e per la regolazione ed il conguaglio del premio.
1.10 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.
1.11 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato:
PER LA SEZIONE ASSICURATA AL PUNTO 2.2.1 ED AL PUNTO 2.2.2
in base all’applicazione dei tassi da applicarsi sulle retribuzioni preventivate espressamente indicate nell’Allegato.
1.12 – Regolazione e conguaglio del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati- salvo diversi accordi tra le parti- e non risponde di multe o ammende.
1.14 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
a) In caso di sinistro, agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile Terzi, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o tramite il Broker entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;
b) agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta, a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o tramite il Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve darne comunicazione alla Società o tramite il Broker di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dell’Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e s.m., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile;
c) analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D. Lgs. n. 626/94 e s.m. e per tutte le altre responsabilità assicurate con il presente contratto.
1.15 – Buona fede INAIL
L’assicurazione R.C.O. è comunque valida anche nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di mancata assicurazione o di inesatte interpretazioni compiute in buona fede delle norme che regolano le leggi in materia, al momento del sinistro risulti in posizione di irregolarità verso l’INAIL.
1.16 – Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite della Terbroker srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
1.17 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il contraente affida la gestione ed esecuzione del presente contratto alla Terbroker Srl, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.
La Società riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.
1.18 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di
• data di apertura della pratica presso la Società
• data di accadimento del sinistro
• indicazione del nominativo del danneggiato
• data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
1.19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.20 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.22 – Recupero franchigie
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accettare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni quadrimestre o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla data di richiesta dei suddeti importi da parte della Società, in unica soluzione.
Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo sinistro e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.
1.23 - Revisione del contratto
Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti”, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. La revisione verrà operata, nell’accordo dell Parti, sulla base di un’istruttoria condotta, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4), lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”.
Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.
2. Condizioni che regolanol'assicurazione RCT/RCO
2.1 – Descrizione del rischio
L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall’Ente Contraente – Amministrazione Provinciale di Teramo-, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all’Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati, il tutto svolto con ogni mezzo e metodologia ritenuti utili e/o necessari.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell’Ente Contraente.
Per l’individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
A titolo esemplificativo e quindi non limitativo, viene riportata un’elencazione dei principali settori di attività:
• tutela e gestione della fauna e delle risorse idriche (attività faunistico-venatorie e pesca, risorse idriche);
• economia e finanza (economato, patrimonio, contabilità, provveditorato);
• lavori pubblici, difesa del suolo, trasporti, fabbricati; (servizio geologico, servizio trasporti e trasporti eccezionali, protezione civile, difesa del suolo-rischio idraulico, viabilità, patrimonio);
• cultura, istruzione, politiche del lavoro, istruzione e politiche scolastiche, politiche giovanili, politiche dei disabili, promozione del volontariato, politiche internazionali e comunitarie, servizi sociali, assistenza, musei, giardino botanico, biblioteche;
• turismo, sport, grandi eventi, spettacolo, attività economiche e produttive, affari generali, relazioni esterne;
• ambiente e territorio (ecologia, energia, coordinamento ed esercizio della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, organizzazione di forme di raccolta differenziata dei rifiuti, valutazione di impatto ambientale –compatibilità dei progetti in riferimento all’ambiente-, pianificazione);
• polizia provinciale;
• assistenza tecnico-amministrativa ad Enti Locali.
2.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi:
• nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
• in relazione alla qualità di proprietario, conduttore, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonché ai lavori di ordinaria manutenzione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
L'assicurazione vale inoltre per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222, dall’INAIL o da qualunque altro Ente previdenziale competente, nei confronti del Contraente.
2.2.2 Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati e/o prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi),
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati , a prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx), per morte e per lesioni personali. Il risarcimento viene effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di € 2.500,00 per danneggiato.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 n. 222, dal’INAIL o da qualunque altro Ente previdenziale competente nei confronti del Contraente. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società s’impegna a tacitare la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del C.C. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale.
2.2.3 - Assicurazione di responsabilità civile personale
La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:
a) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali - del Presidente, dei Membri di Giunta e dei Consiglieri, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali – del Segretario Generale/Direttore Generale, Dirigenti, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx), i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, mentre svolgono l’attività per conto del Contraente, Enti, Istituzioni, Centri o Imprese con esso convenzionate.
c) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali – delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato della cui opera questi si avvalga.
I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.
2.2.4 – Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
L’assicurazione viene estesa all’utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:
• i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell’assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l’assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell’art.2049 c.c.;
• l’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
• l’assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, alle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato della cui opera questi si avvalga mentre svolgono l’attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
La garanzia vale anche per l’azione di rivalsa dell’INPS o da qualunque altro Ente previdenziale competente nei confronti del Contraente e dell’INAIL ai sensi dell’art.1916 C.C..
2.2.5 – Danni da partecipazione occasionale
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte – non controllate, collegate o consorziate con l’Assicurato – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – quando partecipano occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all’attività oggetto dell’assicurazione.
2.3 – Rischi esclusi
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da rigurgito di fogna;
b) ricollegabili a rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali l’Assicurato sia tenuto all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
c) da impiego di altri veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose;
f) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000);
g) da furto;
h) opere sulle quali e mediante le quali si eseguono i lavori;
i) cagionati da opere e istallazioni in genere dopo l’esecuzione dei lavori;
j) cagionati da merci e prodotti dopo la consegna a terzi.
L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- direttamente o indirettamente originati da e a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo s’intende l’uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa;
- a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- causati da mal funzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
L’assicurazione non è comunque operante – per nessuna delle garanzie prestate – per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.
2.4 – Precisazione sulla qualifica di Terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono considerati terzi, anche quando subiscano il danno in occasione di servizio, i dipendenti e prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni, i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, le persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato della cui opera questi si avvalga. Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) dell'Assicurato, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2.2.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà nonché al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
3. Condizioni particolari
3.1 – Estensioni diverse inerenti la garanzia
Si dà atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, in dipendenza dell'attività da esso svolta, in essa comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nulla esclusa né eccettuata.
A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i danni:
a) derivanti dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
b) derivanti dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali.
c) derivanti dall'esistenza di servizi di vigilanza anche armata.
d) derivanti dalla proprietà di cani da guardia e non;
e) derivanti dall'esistenza di servizi medici e infermieristici aziendali, siti all'interno dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio, esclusa comunque qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
f) derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere, mercati, convegni e simili ed dalla organizzazione delle stesse, attività promozionali di qualunque tipo, attività di volontariato, organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche, ricreative, artistiche, sportive, politiche, religiose (svolgentesi all’interno delle sedi dell’Ente o di terzi, ovvero all’aperto)compresa la responsabilità civile nella qualità di concedente strutture e/o spazi in cui terzi siano organizzatori; l’assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature presi in uso, inclusi i danni provocati ai medesimi;
g) derivanti dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni.
h) derivanti dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
i) derivanti dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere.
j) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci, nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato.
k) derivanti dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonché ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'Ente.
l) derivanti all’Assicurato in relazione all’organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell’ambito dell’Ente;
m) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all’interno che all’esterno dell’Ente, comprese le lezioni ginniche;
n) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti di servizio e/o rappresentanza e/o depositi dell'Ente.
o) provocati dalla rete fognaria limitatamente a quelli conseguenti a rottura accidentale e/o occlusioni accidentali di condutture e/o impianti.
p) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, di impianti sportivi, impianti in genere, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere;
q) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo e dalla operatività di mezzi di trasporto, di sollevamento, macchine operatrici, comprese quelle adibite ad attività di sgombraneve, semoventi e no, gru utilizzati per le operazioni connesse alle attività svolte dal Contraente/Assicurato,anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi;
r) derivanti dalla responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro in genere di ogni ordine e grado del Contraente per danni arrecati a terzi e ad altri prestatori di lavoro in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 ed il “responsabile dei Lavori”, il “coordinatore della progettazione”, il “coordinatore per l’esecuzione” per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del medesimo D. Lgs. n.81/2008, ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con il Contraente o fra di loro.
s) provocati a cose altrui da acqua piovana e da agenti atmosferici, in occasione di lavori eseguiti dal Contraente, causati dall’insufficienza o dal deterioramento delle opere provvisoriamente adottate;
t) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
u) derivanti all’Assicurato dalla organizzazione e dallo svolgimento dell’attività di stages e/o tirocinio formativo, svolte anche presso Imprese private o Enti diversi dall’Assicurato, compresi i danni agli Enti o alle Imprese presso cui l’attività viene svolta. La garanzia comprende la responsabilità personale dei partecipanti e gli stessi sono considerati terzi tra loro;
v) derivanti dall’esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari medie e superiori, serali e professionali, ecc) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per diversamente abili, compresa refezione e somministrazione di cibi e bevande;
w) derivanti dall’esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, comiteri, servizi funebri, bagni pubblici, piscine pubbliche;
x) derivanti dall’esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
y) derivanti dalla raccolta di rifiuti urbani, nonché della gestione di discariche;
z) derivanti dalla proprietà e/o esercizio campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi
aa) derivanti dall’esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficienza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori;
bb) derivanti dalla proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano e trazione manuale;
cc) derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell’Ente o su altri per i quali l’Ente sia tenuto;
dd) derivanti da lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade(compresi i tratti stradali alla cui manutenzione provvede direttamente l’Ente anche se ubicati al di fuori dei confini del territorio di competenza), fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d’acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, comprese le attività di scavo con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere;
ee) derivanti da operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche;
ff) derivanti dall’attività di rimozione dei veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle competenti Autorità, purchè eseguita dal personale specificamente autorizzato dall’Assicurato e, comunque, in possesso dei requisiti di legge. La garanzia è prestata per il complesso delle attività di rimozione, compreso il carico e carico dei veicoli rimossi, nonché il trasporto e/o il traino dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito. Sono compresi in garanzia i danni cagionati ai veicoli rimossi con l’esclusione dei danni necessari e dei danni causati ai veicoli già incidentati. Sono esclusi i danni derivanti dalle operazioni e dalla circolazione stradale soggetti alla disciplina della legge 990/69 e successive modificazioni.
gg) Derivanti all’assicurato dalla circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore; hh) Derivati dal rischio statico di contenitori, cassonetti stradali e campane per la raccolta di vetro, di
proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso, posti in aree pubbliche e/o private, nonché derivanti dalla movimentazione di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi
ii) Provocati da animali randagi, selvatici e allo stato brado, esistenti nell’ambito del proprio territorio. Tale garanzia è attiva nei casi di comprovata corresponsabilità dell’Ente Contraente nei riguardi di eventi la cui competenza è attribuile primariamente alle Strutture Sanitarie cui compete anche l’erogazione di pubblica igiene e sanità.
3.2 – Xxxxx a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate
La garanzia è estesa alle cose rimorchiate, sollevate, movimentate nell’ambito dei lavori, caricate o scaricate; la garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3.3 – Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00. Il massimo risarcimento non potrà superare € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.
3.4 – Danni da inquinamento accidentale
L'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto improvviso e dovuto a cause accidentali.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 15.000,00. Il massimo risarcimento non potrà superare € 500.000,00 per sinistro ed anno.
3.5 – Detenzione e impiego di esplosivi
La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati e cose in essi contenute, a manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l’assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.
3.6 – Committenza auto
La Società presta l’assicurazione per la Responsabilità Civile a sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile
all’Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, semprechè tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso ne da questi presi o dati in locazione; qualora sia operante una copertura assicurativa per il veicolo che ha cagionato il danno, la garanzia prestata con la presente polizza opera soltanto dopo l'esaurimento del massimale della precedente copertura. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3.7 - Xxxxx a cose in consegna e custodia
La garanzia è estesa alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ad esclusione di oggetti preziosi; tale garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni derivanti da furto e incendio, nonché quelli ai beni mobili utilizzati dalla Contaente per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
3.8 - Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.
Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
3.9 - Danni ai veicoli in genere nell’ambito lavori
Sono compresi nell’assicurazione i danni ad autoveicoli di dipendenti e di terzi parcheggiati o sostanti nell’ambito delle località dove si svolge l’attività dell’Assicurato e cui il medesimo sia responsabile.
Sono esclusi i danni da furto e/o incendio.
Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.
3.10 – Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.
Per danni ad altre cose in genere si applica una franchigia assoluta di € 500,00.
3.11 – Deroga alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa a surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e personale ad essi equiparati, Dirigenti, Segretario Comunale, e degli Amministratori nonché delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività per un danno risarcibile ai sensi di polizza e ad essi imputabile, escluso il caso di dolo.
3.12 – Lavori presso terzi
In occasione di attività svolte presso sedi di Terzi, la garanzia è estesa ai danni:
a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse;
c) da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 500,00 , nel limite del massimale previsto per i danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.
3.13 – Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica
L’assicurazione comprende i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi nonché per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi.
3.14 – Xxxxx e reinterri
Sono compresi i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di € 500,00;
3.15 – Danni cagionati da opere o installazioni
La garanzia comprende i danni cagionati da interventi di installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori o comunque dall’intervento, ed in ogni caso entro il termine di validità del contratto; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico.
3.16 – Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, compresi tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, sociali, assistenziali, culturali, didattiche;
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, muri di sostegno e di contenimento, nonché cancelli anche automatici.
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua e rigurgiti di acque di fogna, purché conseguenti a rotture accidentali e/o occlusioni accidentali di tubazioni o condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro.
3.17 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
3.18 – Operazioni con mezzi meccanici
L’assicurazione, a parziale deroga di ogni esclusione di polizza, copre i danni cagionati con mezzi o dispositivi meccanici in dotazione ai veicoli di proprietà e/o in uso dell’assicurato, comprese le operazioni di carico e scarico anche di cassonetti portarifiuti
La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro ed il massimo risarcimento di
€ 50.000,00 per ogni anno assicurativo.
3.19 – Committenza
L’assicurazione prestata con la seguente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all’assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre ditte, comprese quelle subappaltatrici, enti o persone in genere.
La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in qualità di Committente, per danni subiti dagli appaltatori e/o subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali.
3.20 – Danni da furto
A parziale deroga dell’art. 2.3 lettera g) l’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato.
Questa estensione di garanzia è prestata con il limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.
Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.
3.21 – Malattie professionali
L’assicurazione di cui all’art. 2.2.2 è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie conseguenti:
▪ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato
▪ alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/assicurato. La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei fabbricati dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione in punto di denuncia dei sinistri,
l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
3.22 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx i massimali esposti in polizza resta confermato che la Società, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., non risarcirà somme superiori complessivamente a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
3.23 – Franchigia frontale
Salvo diversi scoperti e/o franchigie già previsti per le singole garanzie, il risarcimento dei danni verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di € 3.000,00 (euro tremila/00).
Per i sinistri accaduti in un medesimo anno assicurativo, il massimo recupero degli importi in franchigia è pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00).
A L L E G A T O
(Costituente parte integrante della presente polizza)
Contraente | XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX Xxx X. Xxxxx, 0 – 64100 Teramo Codice fiscale o Partita Iva 80001070673 |
Durata | Anni 2 + rateo |
Decorrenza | 25.02.2011 |
Scadenza | 15.01.2014 |
Frazionamento | Annuale |
Prima rata sino al | 15.07.2011 |
Art. 2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
Massimali Assicurati:
Euro 5.000.000,00 per sinistro Euro 5.000.000,00 per persona
Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali
Art. 2.2.2 Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO)
Massimali Assicurati:
Euro 5.000.000,00 per sinistro Euro 5.000.000,00 per persona
Retribuzioni lorde annue previste € 13.000.000,00 (euro tredicimilioni/00)
Tasso lordo da applicare sulle retribuzioni: =========
PREMIO ALLA FIRMA
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== |
PREMIO ANNUO
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== |
Consenso al trattamento dei dati personali:
Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
La Società Il Contraente
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.8 Recesso del Contratto Art. 1.9 Durata del Contratto
Art. 1.12 Regolazione e conguaglio premio Art. 1.17 Clausola Broker
Art. 1.20 Foro competente
Data
La Società Il Contraente