Città di Fiumicino
Città di Fiumicino
(Citta' Metropolitana di Roma Capitale)
AREA EDILIZIA e TPL
Appalto | |
PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI FIUMICINO | |
CUP: F19H17000060006 | CIG: 7462359574 |
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
Il Dirigente Gruppo di lavoro interno
Arch. X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Arch. X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Il responsabile unico del procedimento
Arch. X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Arch. X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 1 Richiamo alle premesse 1
Art. 2 Oggetto del contratto 1
Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto 2
Art. 4 Corrispettivi 2
Art. 5 Servizi diversi da quelli di Linea 3
Art. 6 Interpretazione del contratto 3
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto 3
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 4
Art. 9 Fallimento dell’affidatario 4
Art. 10 Legale Rappresentante, domicilio e responsabile dell'esercizio 4
Art. 11 Avvio dell'esecuzione del contratto 5
Art. 12 Regole Generali per la Formulazione del Programma di Esercizio (PEA) 5
Art. 13 Modalità di esercizio 6
Art. 14 Modifiche alle Condizioni di esercizio 7
Art. 15 Personale Dipendente 8
Art. 16 Clausola sociale 9
Art. 17 Controllo tecnico, contabile e amministrativo 10
Art. 18 Responsabilità 11
Art. 19 Penali Contrattuali 11
Art. 20 Compensazioni Economiche 12
Art. 21 Modalità di aggiornamento delle tariffe e del Corrispettivo 13
Art. 22 Xxxxxx di viaggio e Tariffe 14
Art. 23 Cessione del contratto e cessione dei crediti 17
Art. 24 Obblighi assicurativi a carico dell’affidatario 17
Art. 25 Norme di sicurezza generali 17
Art. 26 Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (DUVRI) 18
Art. 27 Subappalto 19
Art. 28 Responsabilità in materia di subappalto 20
Art. 29 Pagamento dei subappaltatori 20
Art. 30 Accordo Bonario e transazione 21
Art. 31 Definizione delle Controversie 21
Art. 32 Contratti collettivi e disposizioni sul personale dipendente 21
Art. 33 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 22
Art. 34 Risoluzione del Contratto, revoca dell'aggiudicazione, esecuzione d’ufficio 23
Art. 35 Trattamento dei Dati Personali 25
Art. 36 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 25
Art. 37 Tracciabilità dei pagamenti 25
Art. 38 Spese contrattuali, imposte, tasse 27
Art. 39 Materiale Rotabile 28
Art. 40 Depositi e Attestamenti 30
Art. 41 Standard Minimi di Qualità 30
Art. 42 Carta Dei Servizi 31
Art. 43 Rilevazione soddisfazione dell’utenza – CUSTOMER SATISFACTION 32
Art. 44 Sistema Tecnologico di Monitoraggio delle Corse 32
Art. 45 Indicatori per la misurazione della performance 34
Art. 46 Obblighi di Servizio 34
Art. 47 Obblighi di Informazioni all’amministrazione 37
Art. 48 Disposizioni Finali 39
Articolato del Contratto
Il presente Contratto di Servizio (di seguito nominato per brevità "Contratto") è sottoscritto da:
▪ Comune di Fiumicino nelle persona di …………….…………, per conto del Comune di Fiumicino a ciò autorizzato con provvedimento , da una parte
▪ ………………..…………………... nel seguito individuata come “Affidatario”, nella persona di , dall’altra parte
Premesso
………………………1
Art. 1 Richiamo alle premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante del Contratto.
Art. 2 Oggetto del contratto
1. L’oggetto del presente contratto di servizio è l’organizzazione e gestione in appalto della rete dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) del Comune di Fiumicino.
2. Per Servizio TPL si intende il servizio di trasporto pubblico locale di persone e cose, comprensivo dei Servizi minimi, dei Servizi aggiuntivi, dei Servizi integrativi a chiamata e dei Servizi complementari svolto nel Comune di Fiumicino afferente la rete di TPL, costituita da linee di autobus in cui ogni linea è composta da uno o più percorsi ed ogni percorso da una o più corse, effettuate secondo una frequenza definita nel
P.E.A. (Programma di Esercizio Aziendale), per un monte Km*vetture pari a ca.
1.953.352 articolati in:
- servizi minimi pari a ca. 882.635 km;
- servizi aggiuntivi pari a ca. 1.020.717 km;
- servizi integrativi a chiamata pari a 50.000 Km.
3. Il Programma di esercizio è predisposto dall’Impresa affidataria nel rispetto dei parametri e standard minimi stabiliti dal Comune e riportati negli allegati.
4. A fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l’Amministrazione corrisponderà all’Impresa le compensazioni economiche, nella misura e secondo le modalità indicate nel successivo art. 20.
5. All’Affidatario è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio secondo le modalità di cui all’art. 22 (cd. affidamento net cost). All’Affidatario sono altresì attribuiti i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle
1 Le Premesse conterranno:
▪ i riferimenti alla gara, all’offerta, all’esito della gara, agli impegni assunti dall’Affidatario,
▪ la presa d’atto della produzione della cauzione,
▪ altre eventuali.
iniziative di valorizzazione commerciale legate agli autobus (quali ad es. la pubblicità sui mezzi).
6. Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche alle produzioni chilometriche e al programma di esercizio nei termini disciplinati dal Contratto.
Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto.
1. La durata dell’affidamento è pari a 72 (settantadue mesi).
L’erogazione del servizio in attuazione di questo contratto decorrerà dal ……………….
(data di avvio all’esecuzione del contratto).
Salvo diversa specificazione, in questo contratto i termini “anno di affidamento”, “anno contrattuale” e “anno di esercizio dei servizi affidati” sono considerati sinonimi e tutti hanno come riferimento temporale la data di avvio all’esecuzione del contratto sopra specificata.
2. Prima dell’avvio all’esecuzione del Contratto di cui al comma precedente saranno condotte progressive verifiche tese ad accertare la corretta attuazione di tutti gli obblighi assunti dall’Affidatario in sede di gara (tra cui quelli inerenti a personale, parco autobus, depositi) e agli ulteriori obblighi previsti da questo Contratto.
3. Prima della scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, o in caso di sua anticipata risoluzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L’Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, senza soluzione di continuità, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere.
5. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma comporta l’escussione della intera cauzione definitiva rilasciata dall’Affidatario a garanzia della corretta esecuzione del Contratto. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’amministrazione al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall’Affidatario.
Art. 4 Corrispettivi.
1. Il corrispettivo annuale stimato dei servizi TPL oggetto di affidamento è di
………………………….. (………………………………) più € 1.100,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali oltre IVA, per un importo totale nei sei anni di durata dell’appalto pari a € …………………………. (…………………………..) più € 6.600,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, oltre IVA.
2. Il costo unitario (€/Km) per il TPL (servizi minimi e servizi aggiuntivi) è pari a ……………
per ca. 1.903.352 km annui.
3. Il costo unitario (€/Km) per i servizi integrativi a chiamata è pari a ………….. per ca.
50.000 km annui.
4. Il presente contratto di servizio è stipulato a misura e pertanto il corrispettivo è commisurato alle percorrenze chilometriche delle singole linee, in base al Programma di esercizio approvato, come risultanti dalla rendicontazione bimestrale che l’impresa
è tenuta a trasmettere entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di erogazione del servizio.
Art. 5 Servizi diversi da quelli di Linea
1. I servizi svolti in aree a domanda debole o in orari a domanda rarefatta o per utenza particolare possono essere svolti con modalità in tutto o in parte diverse da quelle di linea.
2. Tra i servizi di cui sopra rientra il servizio pubblico a chiamata con percorsi e orari flessibili o fissi, le cui corse si effettuano solo previa prenotazione. Il servizio potrà essere effettuato con veicoli di piccole dimensioni (minibus) secondo le modalità e alle condizioni descritte negli allegati al capitolato.
Art. 6 Interpretazione del contratto.
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di servizio, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato descrittivo e prestazionale ed i relativi allegati;
b) il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all’articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008;
c) le polizze di garanzia di cui agli articoli 26 e 28 comma 2 lett. b) e c) del Capitolato;
d) il Patto di Integrità approvato con D.G.C. n. 43 del 31/05/2016.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016);
b) il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale dei documenti di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’affidatario in sede di offerta.
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche del capitolato, dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’affidatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione progettuale, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l’esecuzione dei servizi.
Art. 9 Fallimento dell’affidatario
1. In caso di fallimento dell’affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell’art. 110 comma 6 del Codice dei Contratti, restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Art. 10 Legale Rappresentante, domicilio e responsabile dell'esercizio
1. L’affidatario deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’affidatario, tramite il responsabile dell’esercizio assicura l’organizzazione, la gestione e la conduzione dei servizi. L’Amministrazione Comunale ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell’esercizio e del personale dell’affidatario per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella esecuzione dei servizi.
3. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio rappresenta l’Impresa presso gli organi del Comune e risponde dell'efficienza del servizio, della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della Motorizzazione civile per la Provincia di Roma, competente per territorio e della Regione, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.
4. Restano ferme le responsabilità dell’affidatario e degli Amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al commi 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
6. Il Responsabile dell'esercizio deve essere reperibile nel territorio comunale nei periodi di erogazione del servizio. In caso di temporanea assenza o impedimento, l’affidatario
deve provvedere tempestivamente a nominare un sostituto, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.
Art. 11 Avvio dell'esecuzione del contratto
1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’amministrazione comunale può chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti.
3. La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice dei Contratti (35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016).
4. Se l'affidatario non si presenterà il giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, il
D.E. assegnerà, mediante PEC e con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l’Amministrazione avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.
5. La firma del verbale di consegna del servizio senza obiezione alcuna comporta, da parte dell'affidatario, la completa e incondizionata accettazione di quanto riportato nel verbale .
6. L'affidatario dovrà essere in grado di garantire l'espletamento di tutti i servizi e le attività oggetto della procedura di affidamento dalla data del verbale di consegna del servizio.
Art. 12 Regole Generali per la Formulazione del Programma di Esercizio (PEA)
1. Il Programma di Esercizio annuale del TPL proposto dall’Impresa affidataria e derivante dalla produzione chilometrica posta a base d’asta, dovrà essere formulato con riferimento al Capitolato, ai criteri e alle specifiche riportate nell’allegato 1 (tecnico), nelle Linee Guida nonché negli ulteriori allegati al Capitolato.
2. In generale il programma di esercizio dovrà indicare i servizi previsti per ogni singola linea, suddivisi per tipologia di servizio e indicando almeno:
- il numero, l’identificativo e la descrizione della linea, gli estremi del percorso e delle fermate;
- la lunghezza delle percorrenze delle singole linee e delle corse;
- la periodicità delle corse, la stagionalità, le corse giornaliere, le frequenze e gli orari, le vetture*km di servizio;
- le eventuali proposte dell’Impresa affidataria per l’effettuazione del servizio ricorrendo a modalità particolari di esercizio, con l’indicazione delle fasce orarie e dei particolari percorsi;
- il numero e la tipologia delle vetture utilizzate per linea e/o corsa;
- la velocità commerciale per linea;
- gli orari e gli eventuali intervalli tra le corse integrate gomma/gomma, ferro/gomma, con l’indicazione delle località di interscambio e i vincoli di coincidenza tra le linee.
3. Entro il mese di giugno di ogni anno, sono definiti dall’Impresa affidataria i P.E.A. annuali relativi al successivo periodo decorrente dal mese di settembre, tenuto conto delle richieste dell’Amministrazione, degli esiti dell’attività di monitoraggio, delle attività di coordinamento con gli Istituti scolastici, nonché dell’assetto degli altri servizi costituenti il sistema del TPL. Il P.E.A. deve essere trasmesso al Comune entro il successivo mese di luglio per la relativa valutazione e approvazione.
4. Il Comune provvederà con proprio atto ad approvare il P.E.A.
Art. 13 Modalità di esercizio
1. Il Responsabile d'esercizio dell’Impresa dispone, sotto la sua completa responsabilità, l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi secondo le indicazioni del P.E.A.
2. La persistenza dell'idoneità dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto delle velocità massime consentite dal Codice della Strada devono essere costantemente verificate dal Responsabile d'esercizio sul quale grava inoltre l'obbligo di segnalare all'Amministrazione qualunque motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità d'esercizio prendendo, in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti il trasporto dei passeggeri (tracciato alternativo, trasbordo, tipo di mezzo da impiegare ecc.), al fine di rendere sicuro il trasporto; tali iniziative devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione.
3. L'Amministrazione, in qualunque momento, può chiedere di modificare i percorsi e i tempi di percorrenza qualora ritenga che i primi non siano più idonei ai fini della sicurezza, ovvero la velocità massima o la velocità commerciale non soddisfino le varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile d'esercizio dell’Impresa.
4. Le modifiche al P.E.A. devono essere compilate dall’Impresa affidataria in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.
5. L'autorizzazione all'apertura di nuove corse o alla variazione del P.E.A. è di competenza dell'Amministrazione ed è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
6. All'espletamento delle verifiche e prove funzionali suddette provvedono i competenti uffici del Comune di Fiumicino con la partecipazione del Responsabile d'esercizio dell’Impresa o suo delegato. Gli accertamenti di cui trattasi sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.
7. La variazione del percorso nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico effettuati su strada senza l'autorizzazione di cui al comma precedente è soggetta all'applicazione delle penali di cui all'art. 19.
8. L’Impresa ha l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell'utente, a tutte le fermate indicate dal P.E.A. ed a quelle non indicate nel P.E.A. ma di fatto esistenti e regolarmente autorizzate e segnalate.
Art. 14 Modifiche alle Condizioni di esercizio
1. Le condizioni di esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone di cui all’art. 2, possono essere modificate per esigenze di pubblico interesse a semplice richiesta dell’Amministrazione, sentita l’Impresa affidataria, e valutate le eventuali esigenze della stessa.
2. Ai fini di cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti e tenuto conto della specificità dei servizi oggetto di affidamento, per modifiche alle condizioni di esercizio si intende:
- l’istituzione di nuove linee o corse anche temporanee;
- la soppressione di linee o corse esistenti;
- ogni altra variazione del programma d’esercizio, anche temporanea;
- l’istituzione di servizi a chiamata anche con contestuale parziale riduzione dei servizi di linea.
3. Per le modifiche contemplate nel presente articolo, l’Impresa è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni contrattuali e compensazioni economiche unitarie sino alla concorrenza del quinto dell’importo di assegnazione per i servizi in aumento e in diminuzione.
4. L’Impresa può effettuare autonomamente modifiche del P.E.A.:
- per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti);
- nei casi disposti dall’Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica;
- a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli);
- per lavori in corso.
5. Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e temporanea interruzione del servizio e qualunque variazione al P.E.A. L’Impresa affidataria attua la messa in esercizio delle modifiche, di cui al presente comma, dandone immediata comunicazione all’Amministrazione e sino a quando l’Amministrazione non disponga altrimenti.
6. L’Impresa ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza che possano comportare una prevedibile variazione delle esigenze dell’utenza, delle corse necessarie e dai quali possa derivare una variazione del monte vetture*Km dato in appalto.
7. Nel caso di intervenuto potenziamento del servizio, l’Amministrazione, prima di procedere all’erogazione delle compensazioni economiche relative a tali corse, si riserva di verificarne, anche a posteriori, l’effettiva necessità.
8. L’impresa è tenuta a comunicare all’Amministrazione, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, ivi compresi gli scioperi, gli incidenti e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.
9. In caso di scioperi del personale dell’Impresa affidataria, la stessa garantisce i “servizi minimi” previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti di detta normativa. Le fasce orarie dei “servizi minimi” garantiti devono essere uguali su tutto il territorio comunale.
10. Nel caso delle modifiche di cui ai commi precedenti, ai fini dell’adeguamento dell’ammontare delle compensazioni economiche, sono dettagliatamente contabilizzate tutte le percorrenze incrementali e decrementali causate dai suddetti o da altri eventi. Tali contabilizzazioni dovranno risultare dai rapporti di servizio di cui all’art. 46.
11. In tutti i casi di modifiche al P.E.A. disciplinati dal presente articolo, l’Impresa deve assicurare un’adeguata informazione all’utenza, secondo quanto previsto all’art. 46 comma 9 lett. a).
12. Il Comune di Fiumicino procede periodicamente a verificare:
- il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio;
- l’idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
- l’integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta;
- la copertura finanziaria, riferita alla restante durata contrattuale, relativa alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio imposti.
13. Qualora, a seguito della verifica di cui al punto precedente, ovvero a seguito di variazione dei servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio, si renda necessario modificare, in aumento o diminuzione, la rete dei servizi, l’Impresa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1467 c.c., è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni contrattuali e alle stesse compensazioni economiche fino alla concorrenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale, in aumento e in diminuzione.
14. Si stabilisce, ai sensi del punto 4 della Misura 12 di cui all’Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la seguente ripartizione dei rischi:
- all’amministrazione comunale competono i rischi connessi alla riduzione dei corrispettivi e delle produzioni chilometriche eccedente i limiti di cui al precedente comma;
- tutti gli altri rischi competono esclusivamente all’affidatario.
15. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In mancanza di accordo, le parti contraenti potranno recedere dal contratto e l’aggiudicatario garantisce, a richiesta dell’Amministrazione, la continuazione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.
Art. 15 Personale Dipendente
1. L’Impresa, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto.
2. Ai servizi oggetto del presente Contratto devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata al veicolo alla cui guida sono destinati e di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC Persone), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I conducenti devono mostrare, su richiesta del Direttore Esecutivo del Contratto e degli addetti alla vigilanza designati dall'Amministrazione, la patente di guida; il rifiuto all'esibizione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.
4. I conducenti devono indossare la divisa sociale e l'apposito tesserino di riconoscimento.
5. Gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti/utenti, devono esporre l'apposito tesserino di riconoscimento.
6. L’Impresa deve dotarsi di un Codice di comportamento per i propri dipendenti.
7. L’Affidatario deve comunicare all'Amministrazione le iniziative formative e le azioni dissuasive particolarmente orientate verso quei dipendenti il cui comportamento risulti essere stato scorretto o inurbano verso la clientela, o aver causato alterchi o disordini durante i servizi affidati.
8. L’Impresa, almeno 10 giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve trasmettere al Comune l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell'inquadramento orario (eventuale part- time e relativa percentuale), la percentuale di utilizzo esclusivamente in TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza). L’Affidatario trasmetterà all'Amministrazione, con cadenza annuale o ad ogni richiesta di quest'ultima, le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla guida devono essere comunicate prima dell'assunzione in servizio. In caso di subappalto i suddetti adempimenti devono essere estesi anche al personale dipendente del subappaltatore.
9. L’Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea, nonché a trasmettere e ad osservare gli accordi decentrati ed aziendali.
10. L’Impresa si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i..
11. Le fasce orarie garantite devono essere uguali su tutto il territorio del Comune di Fiumicino.
12. Il mancato rispetto delle prestazioni indispensabili da garantirsi in caso di sciopero del personale comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.
Art. 16 Clausola sociale
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. A tal fine, l’elenco del personale impiegato è riportato nell’Allegato 4 al Capitolato ed è quello dichiarato dalle Imprese cessanti, con riferimento al mese di settembre 2017.
3. Ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa affidataria è tenuta ad applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto.
4. Il suddetto obbligo si applica anche al personale assunto a seguito del turnover, dalla suddetta data al momento del subentro.
5. Agli effetti del computo del TFR il subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale.
6. L'impresa cedente corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del passaggio (subentro).
7. I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, al trasferimento avvenuto, e i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno tendere a garantire i diritti acquisiti dai lavoratori.
Art. 17 Controllo tecnico, contabile e amministrativo
1. L’Amministrazione esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell’art. 111 comma 2 del Codice dei Contratti, l’Amministrazione comunale nomina il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.) il quale provvede alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'affidatario, in conformità ai documenti contrattuali.
3. Nell more dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’art. 111 comma 1 del Codice dei Contratti, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilità), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per le funzioni di vigilanza e controllo, l’Amministrazione individua ulteriori soggetti incaricati delle suddette funzioni.
5. Il D.E. e gli incaricati dell’Amministrazione con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di
servizio. L’Impresa ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto precedente, consentendo l'accesso agli autoveicoli e agli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell’Affidatario relativa alla gestione del servizio oggetto del presente Contratto.
6. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall’affidatario o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell’Impresa o del personale stesso.
Art. 18 Responsabilità.
1. L’Impresa si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l’Amministrazione comunale, inerente la gestione e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.
2. L’Affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre contenute nel Capitolato e nel presente Contratto di Servizio.
Art. 19 Penali Contrattuali
1. Fatta salva la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto di servizio, di cui al successivo art. 34, l’Amministrazione applica all’Impresa per le inadempienze descritte nell’Allegato 3 al Capitolato le corrispondenti penali.
2. Le penali dell’Allegato 3 sono suddivise in:
a) Prescrizioni relative alla regolarità del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel capitolato;
b) Prescrizioni relative alla regolarità amministrativa e della documentazione inerente al servizio, costituite dal complesso di norme dirette a consentire la verifica, da parte del Comune, del possesso, da parte dell’Impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di trasporto pubblico;
c) Prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, con riferimento agli autobus utilizzati, al loro impiego nel servizio, all'idoneità del percorso.
3. Le fattispecie riportate nell’Allegato 3, riguardanti i punti a), b), c) sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
4. Per ogni altra violazione alle norme del contratto di servizio non rientranti nelle suddette fattispecie è applicata la penale da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 10.000,00.
5. La determinazione delle penali è rapportata alla gravità della violazione e/o alla ripetizione delle stesse, ed alle iniziative poste in essere dall’Impresa per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. L'ammontare delle penali non può superare, nell'arco dell'anno solare, il 10% del valore annuale del contratto di servizio.
6. Il Comune di Fiumicino avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore annuale del contratto di servizio.
7. La procedura per la contestazione delle penalità è la seguente:
a) comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, contenente: la violazione contestata e l'importo della relativa penale, la fissazione del termine di 7 gg. lavorativi per la proposizione di osservazioni o controdeduzioni, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti, il termine per la conclusione del procedimento;
b) esame delle eventuali controdeduzioni presentate dall’affidatario;
c) provvedimento finale motivato di archiviazione o di irrogazione delle penalità con l'indicazione delle modalità di compensazione, ove possibile, della stessa con i crediti dell’Impresa.
8. L'applicazione delle penali non esime l’Impresa dall'adempimento contrattuale richiesto.
9. Fuori dai casi di decadenza dall’affidamento, qualora il Comune di Fiumicino accerti, da parte dell’Affidatario, carenza e/o ritardi nell’esecuzione, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel Contratto di servizio, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare l’Affidatario, assegnando un congruo termine per adempiere a quanto richiesto.
Art. 20 Compensazioni Economiche
1. A fronte di tutti gli obblighi di servizio pubblico imposti, l'Amministrazione corrisponde all’Impresa le seguenti compensazioni economiche.
2. TPL – servizi minimi e aggiuntivi: l’importo unitario che concorre alla definizione delle suddette compensazioni economiche, a prescindere dalla velocità commerciale, è pari a € per km*vettura.
3. TPL – servizi integrativi a chiamata: l’importo unitario che concorre alla definizione delle suddette compensazioni economiche, a prescindere dalla velocità commerciale, è pari a € per km*vettura.
4. I suddetti importi unitari si applicano alle percorrenze concordate ed effettivamente effettuate, per ciascuna tipologia di trasporto, determinate come segue:
- percorrenze previste dal 1 settembre al 31 agosto come indicate nel PEA;
- +/- eventuali percorrenze derivanti da intervenute modifiche delle condizioni contrattuali;
- + eventuali percorrenze per corse aggiuntive ritenute ammissibili dall'Amministrazione;
- - eventuali percorrenze non effettuate per qualsiasi motivo.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17-bis della L.R. n. 30/1998, è fatto divieto all’Impresa di ricevere, per qualsivoglia motivo e sotto qualunque forma contribuzioni
pubbliche da soggetti diversi dall’Amministrazione per tutti gli obblighi inerenti l’esercizio del trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto.
6. Le compensazioni economiche, come determinate, sono pagate in misura pari alle percorrenze chilometriche realmente effettuate nel bimestre di riferimento come desumibili dalla rendicontazione riportata nei rapporti di servizio bimestrali di cui all’art.
46. I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla acquisizione al protocollo generale di regolare fatturazione elettronica relativa ai singoli bimestri di servizio.
7. I pagamenti possono essere ritardati per un periodo pari a quello del ritardo nella ricezione della fattura e delle rispettive rendicontazioni.
8. Xxx ritardi di pagamento non imputabili all’Amministrazione non maturano interessi a favore dell’Impresa.
9. Qualora l’Affidatario sia costituito nella forma di Consorzio le fatture sono emesse dal Consorzio stesso.
10. In corrispondenza di ogni pagamento periodico e in sede di determinazione del saldo, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere, dall'importo delle compensazioni economiche, le somme derivanti da eventuali penalità irrogate.
11. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico dell’Amministrazione oltre a quanto sopra specificato.
Art. 21 Modalità di aggiornamento delle tariffe e del Corrispettivo
1. Al fine di perseguire l’efficienza nella gestione dei servizi TPL affidati, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico dell’impresa affidataria e il contenimento dei costi per l’utenza, l’amministrazione comunale, a decorrere dal secondo anno di erogazione del servizio, procederà ad aggiornare le tariffe dei servizi e i corrispettivi contrattuali adottando rispettivamente il metodo del price cap e del subsidy cap, in applicazione dell’art. 2, commi 18 e 19, della L. n. 481/1995 (richiamata dall’art. 18, comma 2 , lett. g), del D.Lgs. n. 422/1997) e dell’art. 30-bis della L.R. n. 30/1998.
2. L’aggiornamento annuale delle tariffe e dei corrispettivi contrattuali è determinato, ai
sensi della Misura 19 dell’allegato A alla Delibera Regolazione dei Trasporti, secondo le seguenti formule: | n. | 49/2015 | dell’Autorità di |
Tt = Tt-1 * [(1 + Pt-1 + (Qt - Qt-1)] | [1] | ||
St = St-1 * (1 + Pt-1 - Xt) | [2] |
dove:
Tt = prezzi massimi unitari, al netto delle imposte, riferiti al paniere di tariffe applicate ai passeggeri al tempo t; le tariffe vigenti sono riportate all’articolo seguente.
t = 1, 2, …, n anni di applicazione del meccanismo di aggiornamento. St = corrispettivo contrattuale riconosciuto al tempo t.
St-1 = corrispettivo contrattuale riconosciuto al tempo t-1.
P = tasso di inflazione (indice ISTAT FOI) per il periodo di applicazione del meccanismo di aggiornamento.
Q = indicatore di qualità effettiva (erogata e percepita) del servizio di trasporto pubblico erogato risultante dalla media ponderata degli indicatori di misurazione della performance stabiliti nell’allegato 2 al Capitolato (Standard minimi di qualità) e rilevati in ciascun anno in base al sistema di monitoraggio di cui agli artt. 50 e 51; tale indicatore è espresso in termini percentuali.
Xt = recupero di produttività, definito al tempo t, con riferimento ad un indicatore di efficienza connesso all’incremento del numero di passeggeri paganti; a tal fine il valore della X varia in funzione dell’indicatore come riportato nella seguente tabella:
Incremento annuale passeggeri paganti (I) | Valore della X |
I < 2,5% | 3% |
2,5% ≤ I < 5% | 2% |
5% ≤ I < 10% | 1% |
10% ≤ I | 0% |
3. La variazione annuale delle tariffe derivante dall’applicazione della formula [1]di cui al comma 2 non può comunque essere superiore al 10% annuo.
4. L’aggiornamento annuale del corrispettivo derivante dall’applicazione della formula
[2] di cui al comma 2 non può comunque essere superiore al 3% annuo.
5. La base di calcolo cui riferire gli obiettivi minimi di miglioramento (Q) e il recupero di produttività (X) è il primo anno contrattuale; pertanto per il primo anno solare successivo a quello di avvio del servizio, come risultante dal verbale di consegna, non si darà corso all’aggiornamento delle tariffe e del corrispettivo contrattuale.
6. L’aggiornamento su base annua dei corrispettivi sarà calcolato al compimento di ciascun anno solare e sarà corrisposto dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato.
7. L'aggiornamento del corrispettivo comporta anche l’aggiornamento della cauzione definitiva in misura proporzionale.
Art. 22 Xxxxxx di viaggio e Tariffe
1. L’Impresa, essendo il presente affidamento di tipo net cost, è titolare dei ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.
2. In sede di avvio del servizio e fino all’eventuale aggiornamento, l’Affidatario è tenuto ad applicare all'utenza le seguenti tariffe approvate con D.G.C. n. 83 del 06/06/2007:
- Biglietto ordinario a tempo (90 min.): € 1,00;
- Biglietto ordinario a tempo (90 min.) acquistato a bordo € 1,50;
- Abbonamento mensile 1 linea: € 16,00;
- Abbonamento mensile 2 linee: € 20,00;
- Abbonamento mensile intera rete: € 23,00;
- Abbonamento annuale intera rete: € 185,00;
3. L’Affidatario deve altresì applicare le agevolazioni tariffarie stabilite dalla Giunta Comunale ed eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie, richieste nel corso del contratto, fatto salvo il riconoscimento dei minori introiti.
4. Le agevolazioni tariffarie attualmente riconosciute sono le seguenti:
- Libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma dei cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito imponibile individuale sino ad euro 15.000,00 (art. 31comma 3 ter della L.R. n. 30 del 16/07/1998);
- Libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma dei soggetti, residenti nel Lazio, che percepiscono gli assegni sociali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 o le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all’articolo l della legge 29 dicembre 1988, n. 544) e successive modifiche(art. 31comma 3 quater della L.R. n. 30 del 16/07/1998);
- Invalidi di guerra - dalla I alla VIII categoria: viaggio gratuito;
- Invalidi Civili - dal 67% al 100%: contributo mensile di €2,58;
- Invalidi del Lavoro - dal 67% al 100%: contributo mensile di € 2,58;
- Invalidi di Servizio - dalla I alla V categoria: contributo mensile di € 2,58;
- Pensionati Sociali: contributo mensile di € 2,58;
- Cittadini titolari di pensione I.N.P.S. al trattamento minimo e privi di altri redditi: riduzione del costo della tessera mensile del 20%;
- Studenti universitari che abbiano ottenuto l'esenzione dalle tasse scolastiche: riduzione del costo della tessera mensile del 20%;
- Militari di leva in servizio a Fiumicino ed Obiettori di coscienza: riduzione del costo della tessera mensile del 20%;
- contributo mensile per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, complessivamente pari a € 8,26, per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, residenti nel Comune di Fiumicino, che utilizzano il servizio di trasporto pubblico urbano per il raggiungimento della sede scolastica, ubicata nel Comune stesso o in un Comune confinante, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
▪ reddito ISEE del nucleo familiare fino a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
▪ nell'anno di presentazione della domanda hanno conseguito, per l'anno scolastico trascorso, la media del 9 rispetto alla valutazione massima conseguibile.
5. Le modifiche al sistema tariffario restano comunque subordinate alla verifica e alla valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine ai criteri e alle modalità di calcolo di cui al precedente articolo.
6. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell’affidatario. Dovranno essere comunque rispettate le seguenti
condizioni: i titoli di viaggio, da predisporsi a cura e spese dell’affidatario, dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità e dovranno risultare costantemente disponibili presso la rete dei punti vendita. I punti vendita, anche mediante rivendite automatiche, dovranno essere distribuiti uniformemente sul territorio servito, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione.
7. L’Affidatario dovrà pubblicare sul portale web e tenere costantemente aggiornato l'elenco dei punti vendita. I punti vendita dovranno essere in numero non inferiore a quelli indicati nella seguente tabella:
Località | popolazione | punti vendita |
FIUMICINO CENTRO | 7.947 | 8 |
ISOLA SACRA | 32.195 | 32 |
FOCENE | 3.871 | 4 |
FREGENE | 6.938 | 7 |
MACCARESE | 5.004 | 5 |
XXXXXXX | 0.000 | 6 |
TESTA DI LEPRE | 781 | 1 |
TRAGLIATA | 124 | 1 |
TRAGLIATELLA | 736 | 1 |
TORRIMPIETRA | 3.314 | 3 |
PALIDORO | 1.907 | 2 |
PASSOSCURO | 4.530 | 4 |
PLEIADI | 2.609 | 3 |
PARCO XXXXXXXX | 2.696 | 3 |
VIGNOLE | 731 | 1 |
TOTALE | 79.806 | 81 |
8. L’Affidatario, inoltre, dovrà provvedere entro 6 mesi dall’avvio del servizio ad istituire il servizio di “Biglietto Elettronico”, finalizzato a garantire l’acquisto dei titoli di viaggio o tramite invio di SMS (Short Message Service) o tramite un’applicazione per smartphone, così come specificato nell’Allegato 1 (tecnico). Tale servizio, tra l’altro, avrà lo scopo di ridurre il fenomeno dell’evasione. La mancata istituzione del servizio comporterà l’applicazione di una penale ai sensi dell’art. 19.
9. L’Affidatario dovrà provvedere a effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri sia su supporto cartaceo che su quello elettronico.
10. L’Affidatario ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista da tali abbonamenti, con eventuale rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio. In ogni caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione.
11. Il titolo di viaggio può essere utilizzato su qualunque mezzo di TPL con l'unico vincolo costituito dalle limitazioni di validità del titolo stesso e fatte salve specifiche limitazioni dell'Amministrazione.
12. L’affidatario si impegna a perseguire un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari al 35% ai sensi dell’art. 19 del X.X.xx. n. 422/1997.
Art. 23 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice dei Contratti, è’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia notificata alla amministrazione comunale.
3. In ogni caso l'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 24 Obblighi assicurativi a carico dell’affidatario
1. E' fatto obbligo all’Affidatario di stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e dal contratto, con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.
2. In particolare, l’Affidatario dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:
a) per la responsabilità civile auto (RCA), da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 20.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
b) per la responsabilità civile verso terzi (RCT), diversa da quella di cui al punto a) derivanti da fatti, anche accessori, e circostanze comunque connessi all'erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore a € 3.000.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell’Impresa, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.
3. L’Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune copia degli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti prima dell'avvio del servizio; la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali subappaltatori, dovrà essere inoltrata al Comune entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto. Il mancato adempimento può comportare l'applicazione di quanto disposto dall'art. 34.
Art. 25 Norme di sicurezza generali
1. L’affidatario è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs.
n. 81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili ai servizi affidati;
b) ad assicurare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei servizi affidati, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla lettera a).
2. L'Affidatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela anti-infortunistica e sociale dei lavoratori dipendenti addetti ai servizi di cui al presente Contratto.
3. L' Affidatario dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti l’applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
4. E' fatto carico all’affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
5. L'Affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone, animali o cose comunque verificatisi nell'esecuzione dei servizi, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.
6. La stipulazione della polizza non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità avendo la stessa il solo scopo di ulteriore garanzia.
7. In caso di danni arrecati a terzi l’Impresa è comunque obbligata a darne immediata notizia all’amministrazione comunale.
8. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modifica intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici, amministrativi e del personale impiegato nell’appalto dei servizi di che trattasi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
Art. 26 Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (DUVRI)
1. Il DUVRI, verificato e controfirmarlo dall’affidatario in segno di accettazione, è allegato al contratto di servizio e potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante in caso se ne ravvisasse la necessità.
2. Resta fermo l'obbligo per l'Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
Art. 27 Subappalto
1. E’ ammesso il subappalto entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni previste dall’art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
4. L’affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
b) l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, devono trasmettere alla amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni in subappalto, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
5. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
6. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'affidatario, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) l'autorizzazione viene rilasciata dall’Amministrazione a seguito della valutazione della complementarietà dei servizi di cui trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti ed al mantenimento degli standard qualitativi offerti all'utenza.
Art. 28 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati.
2. L’Affidatario è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal Contratto e dalle sue parti integranti, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subappaltatore.
3. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subappalto senza alcun obbligo da parte dell’Amministrazione.
4. Il D.E. e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’affidatario.
6. Ai subappaltatori si applica l’articolo 32 in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 29 Pagamento dei subappaltatori
1. L’Amministrazione provvederà a corrispondere all’Affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. L’Affidatario comunica all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. In tali casi l’affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque contestualmente alla rendicontazione periodica dei
servizi di cui all’art. 46, una comunicazione che indichi le prestazioni eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
4. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 37 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 32, comma 2 e 33, comma 3.
5. Se l’affidatario non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l’erogazione dei pagamenti fino a che l’affidatario non adempie a quanto previsto.
Art. 30 Accordo Bonario e transazione
1. Ai sensi dell’art. 206 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie in fase esecutiva dei servizi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del Codice in materia di accordo bonario e transazione, in quanto compatibili.
Art. 31 Definizione delle Controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Civitavecchia ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 32 Contratti collettivi e disposizioni sul personale dipendente
1. L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto e gli eventuali accordi locali integrativi degli stessi;
b) i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in- dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’affidatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs.
n. 81 del 2008, l’affidatario è obbligato a fornire a ciascun lavoratore una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’affidatario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. La violazione degli obblighi di cui al precedente comma comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 33 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. L’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’affidatario, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Ai suddetti fini, Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del Codice dei Contratti, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 34 Risoluzione del Contratto, revoca dell'aggiudicazione, esecuzione d’ufficio.
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata i seguenti casi:
a) l’affidatario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto di appalto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del D.E. o del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, previa formale messa in mora;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto;
f) sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;
g) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle prestazioni contrattuali;
j) mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali o mancato versamento dei contributi di legge da parte dell’Impresa o dell'eventuale subappaltatore;
k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI integrante il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.E. o dal R.U.P.;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o della A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art.
37 del presente Contratto;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
p) false dichiarazioni sui requisiti di accesso alla gara;
q) mancata ottemperanza da parte dell’Impresa a quanto disposto dall'art. 16 del presente Contratto, in materia di subentro di altro affidatario;
r) mancata ricostituzione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva nel termine di 30 giorni;
s) gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliorie offerte in sede di gara.
2. Nei casi di cui alla lett. e), l’amministrazione prima di risolvere il contratto, intima, tramite il D.E., all’Impresa per iscritto di adempiere al servizio entro le successive quarantotto ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto ipso iure.
3. Per ripetute irregolarità nell'esercizio si intendono le irregolarità contestate, con conseguente applicazione di penali, in numero superiore a 5 nel corso dell’anno solare.
4. L'impossibilità di effettuazione del servizio per causa di forza maggiore, quali interruzioni stradali, sciopero (sia nazionale che locale o aziendale), gravi eventi meteorologici o lavori pubblici, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempre che l’Impresa si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della legge del 12 giugno 1990 n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l’Affidatario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo gestore per un massimo di dodici mesi dalla risoluzione contrattuale.
6. In caso di risoluzione del contratto, di cui ai precedenti commi, o di decadenza, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Impresa, la quale deve risarcire all’Amministrazione i danni cagionati e i maggiori oneri derivanti dalla differenza tra la misura delle compensazioni economiche pattuite in sede contrattuale e quelle conseguenti al nuovo affidamento oltre agli oneri procedurali ed agli ulteriori danni subiti in conseguenza del nuovo affidamento.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni contrattuali per qualunque motivo non rese dalla impresa affidataria, con addebito a quest’ultima dell’intero costo sopportato e dell’eventuale maggior danno.
Art. 35 Trattamento dei Dati Personali
1. In merito a tutte le attività che richiedono il trattamento di dati personali, l’Affidatario si impegna a:
a) Improntare il trattamento dei dati sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela alla riservatezza e dei diritti, ai sensi degli artt. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), 9 (modalità di esercizio), 10 (riscontro dell’interessato), 13 (informativa) del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare, l’Affidatario si impegna, su richiesta dell’A.C., in base al D.Lgs. n. 196/2003 e conformemente alla lettera di nomina dell’Affidatario quale responsabile del trattamento dei dati personali, a tenere gli archivi secondo i termini di legge, nonché al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, applicando le procedure e le pratiche operative che hanno recepito le misure di sicurezza correlate alla corretta gestione del sistema informativo ed alla adeguata conservazione dei dati. Tali procedure:
▪ riguardano la gestione della protezione dei dati personali, la gestione del sistema informativo, i servizi generali, le modalità di gestione della documentazione cartacea e delle informazioni richieste telefonicamente;
▪ sono elencate all’interno del Documento Programmatico sulla sicurezza approvato ogni anno dai competenti organi dell’Affidatario e vengono aggiornate in corso d’anno in funzione delle modifiche che intervengono nelle attività e nell’organizzazione aziendale e della conseguente variazione della mappa dei rischi.
b) garantire che il personale coinvolto in tutte le attività che richiedano il trattamento di dati personali, sia nominato “Incaricato del trattamento di dati personali” ai sensi dell’articolo 30 del Codice privacy e riceva al contempo le Linee Guida in materia di sicurezza che si impegna a rispettare. La suindicata lettera di nomina sarà inviata al Garante, per quanto di sua competenza, e l’Affidatario si impegna sin d’ora ad adeguarsi alle disposizioni che il Garante eventualmente vorrà indicare.
Art. 36 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 37 Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’operatore economico titolare dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’affidatario, dei subappaltatori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP relativi alla presente procedura di affidamento.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all’intervento ai
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 38 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei servizi;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’affidatario.
4. A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 39 Materiale Rotabile
1. L’Affidatario dovrà svolgere i servizi affidati con autobus autorizzati in numero e tipo adeguati ad assicurare l’erogazione dei medesimi, nel rispetto della normativa vigente. Gli stessi dovranno essere immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone, ai sensi dell’art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).
2. L’Affidatario per l’espletamento del Servizio dovrà essere dotata di tutte le attrezzature tecnologiche, centralizzate e di bordo di cui all’allegato 1 (tecnico) al Capitolato e garantire i requisiti minimi ivi descritti.
3. L’Impresa affidataria, anche ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall’art. 87, comma 3, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), almeno 30 giorni prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, su foglio Excel, l’elenco degli autobus da utilizzare nell’espletamento del servizio medesimo, nonché l’elenco degli autobus di scorta, descrivendone le caratteristiche tecniche, con indicazione delle relative targhe e corredati di copia del titolo di disponibilità.
4. Nel suddetto elenco l’impresa affidataria dovrà descrivere il parco mezzi, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, dettagliando la tipologia espressa in metri, la capienza espressa in posti per autobus, la data di prima immatricolazione degli autobus, la tipologia di alimentazione, la classe di omologazione, le dotazione dei dispositivi per l’accessibilità e il trasporto di utenti con ridotta capacità motoria e su sedia a rotelle, la dotazione dell’impianto di climatizzazione, la dotazione di impianto GPS, eventuali ulteriori dispositivi e allestimenti anche di sicurezza che l’Impresa concorrente si è impegnata ad offrire, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’allegato 1 al Capitolato.
5. L’Impresa affidataria dovrà inoltre produrre copia della carta di circolazione degli stessi e la documentazione atta a dimostrare la data di prima immatricolazione anche se avvenuta in un Paese diverso dall’Italia; qualora i mezzi non siano di proprietà del nuovo affidatario, lo stesso dovrà presentare la documentazione atta a dimostrarne la disponibilità, ai fini del loro impiego nei servizi di cui al presente Contratto, per tutta la durata del contratto. Il mancato adempimento può comportare l’applicazione di quanto disposto dall’art. 34.
6. L’affidatario dovrà attestare e garantire, per tutta la durata del contratto di servizio, la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego dei veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire la regolare erogazione del servizio.
7. Il fabbisogno dei mezzi necessari all’espletamento dei servizi, deve essere calcolato in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea più una riserva pari al 20% del parco autobus impiegato.
8. La consistenza del parco autobus, ai fini della regolare esecuzione del servizio, non può comunque essere inferiore a quella riportata nella seguente tabella:
Tipologia | lunghezza | Classe ambientale/ alimentazione | Numero |
Autobus | ca. 12m | Euro V | 5 |
Autobus | ca. 8m | Euro V | 18 |
Autobus | 6 ≤ L ≤ 8 | elettrica | 2 |
Minibus | ca. 6m | Euro V | 4 |
9. All’interno degli autoveicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti, corrispondente a quello stabilito nella carta di circolazione. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
10. Gli autoveicoli adibiti al servizio TPL devono rispettare i rispettivi requisiti di immagine omogenea ed unitaria conformemente a quanto specificato nell’allegato 1 al Capitolato.
11. E’ ammessa l’applicazione sulla carrozzeria di pellicole adesive pubblicitarie a decorazione integrale limitatamente alle fiancate laterali, lasciando liberi i finestrini, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nell’applicazione di tali pellicole e di ogni altro dispositivo pubblicitario deve comunque essere salvaguardata l’esigenza di una facile ed immediata identificazione del servizio di TPL del Comune, il rispetto dell’immagine della Città, il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico-sociali, nonché delle norme previste dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale, dai regolamenti autodisciplinari per la categoria dei pubblicitari e di quanto disposto nell’allegato 1 al Capitolato.
12. L’Amministrazione procederà a verificare il rispetto dei requisiti minimi di cui all’allegato 1, come integrati e/o sostituiti in sede di offerta migliorativa, comminando, in caso di inadempienze, le penalità di cui all’art. 19 e, ove ricorrano i presupposti, applicando le disposizioni di cui all’art. 34 del presente Contratto.
13. L’Impresa affidataria deve installare, a bordo degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, apparecchiature tecnologiche che consentano la localizzazione e memorizzazione della posizione del veicolo e la trasmissione dati alla centrale al fine di effettuare i controlli di competenza dell'Amministrazione come stabilito dall’art. 46.
14. Il mancato funzionamento degli apparati di bordo, di cui sopra, installati a bordo dei veicoli, dovuto a colpa o dolo dell’Impresa determina, a discrezione dell'Amministrazione, la mancata corresponsione delle compensazioni economiche per i servizi non rilevati e per il periodo di mancata rilevazione nonché l'applicazione delle penalità stabilite nell'art. 19.
15. L’Impresa affidataria tenuta a trasmettere ogni mese l'elenco degli eventuali incidenti e/o danni occorsi nel mese precedente. Nel caso di incidenti in cui siano causati danni a persone, l’Affidatario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito all’art. 47. Il mancato rispetto di
quanto contenuto nel presente comma comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.
16. Il D.E. potrà, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento e con controlli a campione, la composizione del parco rotabile utilizzato per l'espletamento del servizio e lo stato di efficienza del veicolo e dell'apparato di bordo. A tal fine l’Impresa affidataria dovrà assicurare la necessaria collaborazione.
17. L’impresa affidataria, in relazione alla Linea Express C5 per l’esercizio della quale è richiesto l’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, dovrà altresì farsi carico della fornitura e installazione presso i due capolinea di almeno n. 2 stazioni di ricarica elettrica per i mezzi in servizio.
Art. 40 Depositi e Attestamenti
1. Il numero minimo dei depositi e dei punti di attestamento, di seguito attestamenti, deve essere funzionale al servizio da rendere e devono essere dislocati in modo tale da ridurre quanto più possibile le corse di trasferimento.
2. I depositi che l’Impresa affidataria intenderà adibire al servizio dovranno disporre di una superficie coperta atta al rimessaggio di veicoli adibiti al Servizio e/o di una superficie riservata scoperta atta al parcheggio di tali veicoli.
3. Ogni deposito deve disporre di almeno un locale tecnico-operativo riservato al personale in servizio, completo degli impianti tecnologici essenziali (rete scarico acque meteoriche, civili ed industriali, linea telefonica, impianti elettrici-TV, impianti idro-termo-sanitari ed impianti antincendio).
4. La capacità complessiva di stoccaggio dei veicoli non può essere inferiore al 40% del numero di veicoli offerti per l’espletamento del Servizio, con capacità di stoccaggio dei veicoli computata sulla base di un veicolo di lunghezza minima di 11,80 metri. Per capacità complessiva di stoccaggio dei veicoli adibiti al TPL, si intende il rapporto fra i veicoli adibiti al Servizio rimessabili al coperto in tutti i depositi e il totale dei veicoli utilizzati per il servizio dall’Impresa.
5. In via eventualmente complementare alla dotazione di depositi, l’Impresa affidataria potrà attrezzarsi con una rete di attestamenti, definiti come aree individuate e riservate al ricovero dei mezzi del gestore, da comprovarsi con contratti, accordi o atti.
6. La disponibilità dei depositi dovrà sussistere per tutta la durata dell’appalto.
Art. 41 Standard Minimi di Qualità
1. Gli standard minimi di qualità che l’affidatario si obbliga a rispettare nella gestione dei servizi in appalto sono esplicitati nell’allegato 2 al Capitolato.
2. Gli standard minimi di qualità relativi al TPL sono stabiliti in relazione ai seguenti indicatori:
a) Regolarità;
b) Puntualità;
c) Specifiche mezzi, comfort e pulizie;
d) Depositi/capolinea;
e) Rapporto con l’utenza;
f) Efficienza economica e produttiva.
3. Gli standard minimi di qualità relativi ai servizi integrativi a chiamata sono stabiliti in relazione ai seguenti indicatori:
a) Organizzazione e Regolarità;
b) Puntualità;
c) Specifiche mezzi, comfort e pulizie;
d) Rapporto con l’utenza.
4. L’Impresa affidataria è obbligata a svolgere i servizi di trasporto pubblico locale nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato 2 al Capitolato e di quanto presentato in sede di offerta migliorativa.
5. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, nonché della qualità percepita e attesa dall’utenza, è effettuata attraverso la rilevazione della soddisfazione dell’utenza e il sistema di monitoraggio di cui agli artt. 43 e 44.
6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nel suddetto allegato, così come integrati e/o sostituiti dai valori migliorativi offerti in sede di gara, rende soggetta l’Impresa affidataria alla applicazione delle penali definite all’art. 19.
Art. 42 Carta Dei Servizi
1. L’Affidatario, entro 60 giorni dall'avvio del servizio come risultante dal relativo verbale di consegna, ha l'obbligo di adottare la "Carta dei Servizi per il trasporto pubblico locale (TPL)”.
2. La Carta dei Servizi deve essere redatta sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)" contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.
3. La Carta dei servizi dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione ed è soggetta a revisione biennale. La Carta dei servizi, adottata d'intesa con le associazioni di tutela dei consumatori, deve essere pubblicizzata agli utenti mediante mezzi idonei.
4. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta dei Servizi dovranno essere conformi a quanto previsto dal contratto di servizio, sulla base del contenuto dell'offerta presentata dall’Affidatario, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni garantite, alle procedure per la gestione dei reclami, alle forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard di qualità richiesti, alle modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché alle modalità di risarcimento degli eventuali danni subiti dall'utenza in relazione all'effettuazione del servizio di trasporto, in applicazione dell'art. 1681 del c.c., nonché al monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità.
5. L’Affidatario si obbliga a riservare all'Amministrazione la prima pagina interna della propria Carta dei Servizi.
Art. 43 Rilevazione soddisfazione dell’utenza – customer satisfaction
1. L’Affidatario ha l'obbligo di monitorare, perlomeno su base annuale e a proprie spese, la qualità attesa e percepita mediante somministrazione all’utenza di questionari, di tipo customer satisfaction, tesa a verificare, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito. I risultati di tale indagine dovranno essere trasmessi all’Amministrazione entro il primo bimestre dell'esercizio successivo.
2. L'Amministrazione si riserva, comunque, di svolgere, sotto la propria diretta responsabilità e con oneri finanziati con le risorse destinate al trasporto pubblico locale, la rilevazione della soddisfazione dell'utenza, mediante la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella "Carta dei servizi" ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia al gestore del servizio, sia alle associazioni dei consumatori.
3. L’Affidatario ha l'obbligo di consultare le associazioni dei consumatori in merito alla predisposizione, distribuzione e valutazione della rilevazione della soddisfazione dell'utenza e al monitoraggio della frequentazione dell'utenza stessa, alla valutazione periodica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza.
4. L’Affidatario si obbliga a divulgare, con modalità analoghe a quelle utilizzate per la diffusione della Carta dei servizi, una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di qualità del Servizio, al fine di informare l'utenza. Il rendiconto dovrà indicare almeno gli standard di qualità, per fattore e dovrà indicare gli impegni assunti, i risultati conseguiti e gli impegni assunti per l'esercizio successivo a quello oggetto del rendiconto. Nel caso in cui uno standard non sia stato conseguito, l’Impresa dovrà specificare le motivazioni che hanno portato all'insuccesso e le misure programmate per il conseguimento dello standard nell'esercizio successivo. Il rendiconto dovrà inoltre rendere noti i risultati sulla qualità percepita per ogni singolo fattore e sul complesso del servizio.
Art. 44 Sistema Tecnologico di Monitoraggio delle Corse
1. Gli autobus in servizio devono essere dotati di un sistema di monitoraggio finalizzato a garantirne il controllo e la georeferenziazione.
2. Sono di seguito individuate le caratteristiche minime essenziali che il sistema deve garantire:
- individuazione e posizionamento in tempo reale degli autobus impiegati nell’esercizio delle linee di trasporto pubblico locale;
- registrazione su supporto informatico di ogni evento occorso all’autobus durante l’esercizio;
- la comunicazione tra autista e centrale;
- l’invio di informazioni all’utenza mediante Applicazione mobile dedicata e relativo portale Web;
- la certificabilità del flusso dati relativo alle percorrenze e alla rilevazioni dei ritardi contro manomissioni e variazioni;
- la certificabilità dei report prodotti o resi disponibili per il Comune contro manomissioni e variazioni;
- predisposizione ad implementare la trasmissione di messaggi all’utenza attraverso paline elettroniche in previsione della loro installazione presso le fermate.
3. Il sistema di monitoraggio per il controllo georeferenziato degli autobus in servizio dovrà rispondere ai requisiti e ai criteri contenuti nell’allegato 1 al Capitolato che costituisce parte integrante del presente Contratto.
4. L’Affidatario deve fornire all’Amministrazione comunale il supporto software e hardware presso la sede che sarà indicata dall’Amministrazione, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione rispetto al corrispettivo contrattuale.
5. Il sistema messo a disposizione dall’Impresa deve:
- consentire all’Amministrazione di verificare in tempo reale l’ubicazione di ciascuno degli autobus impiegati nel servizio e di scaricare i dati relativi al servizio svolto;
- garantire l’effettuazione di interrogazioni relative ad ogni elemento base delle informazioni memorizzate (ricerche per autobus, per autista, per linea, per fermata, per corsa, per orario, per periodicità) e, in particolare, permettere di effettuare analisi sui dati che l’Impresa deve fornire nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 46 del presente Contratto;
- assicurare la ricezione di dati e report certificati e senza possibilità di manomissioni o modifiche dei dati; a tal proposito l’Impresa deve certificare che i dati e il loro trasferimento dagli autobus al sistema di monitoraggio non subiscano manomissioni/modifiche o altri interventi.
6. Le apparecchiature di bordo dovranno soddisfare i requisiti prestazionali e funzionali contenuti nell’Allegato 1 (tecnico).
7. Il sistema di monitoraggio deve essere almeno in grado di segnalare gli estremi identificativi delle corse:
- non effettuate e delle relative motivazioni;
- in ritardo o in anticipo, con indicazione dell’entità del ritardo, distinte per tipo di servizio, autolinea, identificativo corsa, capolinea, fermata, data e orario.
8. Il sistema deve consentire inoltre di calcolare il totale delle percorrenze per singola linea.
9. Per le ulteriori specifiche prestazionali del sistema di monitoraggio si rimanda a quanto riportato nell’Allegato 1 al Capitolato.
Art. 45 Indicatori per la misurazione della performance
1. Ai fini dell’aggiornamento delle tariffe TPL con il metodo del price cap, secondo la formula [1] riportata all’art. 21, vengono stabiliti degli obiettivi minimi annuali di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi erogati con riferimento agli standard minimi di qualità definiti nell’allegato 2 al Capitolato.
2. In relazione ai singoli indicatori di qualità è stato fissato un target di miglioramento annuale, al raggiungimento del quale viene attribuito uno specifico punteggio in termini di qualità erogata.
3. Parimenti, ai medesimi indicatori di qualità viene attribuito un punteggio in termini di qualità percepita in base agli esiti della indagine annuale condotta dal gestore per la rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction).
4. Gli obiettivi minimi di miglioramento annuale ed i relativi punteggi attribuiti in termini di qualità erogata e percepita sono esplicitati nell’allegato 2 al Capitolato.
5. Entro il primo bimestre dell'esercizio successivo a quello oggetto di misurazione della performance, l’affidatario deve trasmettere all’amministrazione una relazione riepilogativa, sottoscritta dal Responsabile d'esercizio, contenente una dettagliata descrizione della misurazione della performance con l’indicazione dei risultati ottenuti in relazione ai singoli obiettivi minimi di miglioramento stabiliti per gli indicatori di qualità e la sintesi degli esiti della customer satisfaction.
6. Qualora dall’esame della suddetta relazione dovessero emergere informazioni e dati in contrasto con quanto risultante dal sistema di monitoraggio, con i rapporti di rendicontazione periodica dei servizi o comunque con risultanze a qualsiasi titolo in possesso dell’amministrazione, la fattispecie sarà oggetto di specifica sanzione ai sensi dell’art. 19.
7. La suddetta relazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dell’aggiornamento delle tariffe qualora ne ricorrano i presupposti.
8. L’eventuale aggiornamento delle tariffe resta comunque subordinato alla approvazione da parte dell’amministrazione comunale.
Art. 46 Obblighi di Servizio
1. L’Affidatario trasmette all'Amministrazione i "rapporti di servizio" contenenti la rendicontazione dei servizi effettuati nel rispettivo periodo di riferimento.
2. Il rapporto di servizio è trasmesso all’amministrazione con cadenza bimestrale entro i 15 giorni successivi al bimestre di riferimento;
3. Il rapporto, redatto in formato Excel, contiene la descrizione di tutte le linee e corse con a margine i chilometri effettuati e le targhe dei veicoli associate alle corse, le maggiori o minori percorrenze dovute e le variazioni di percorso, rispetto al PEA, per cause non imputabili all’Affidatario. La veridicità del rapporto è autocertificata dal Responsabile d'esercizio dell’Impresa, mediante firma in calce allo stesso. La violazione del suddetto comma comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 19 ed il ritardo nei pagamenti.
4. L’Affidatario rende disponibile, sino a cinque anni successivi alla liquidazione del saldo dell'anno di competenza, la documentazione di esercizio a cui si riferisce il rapporto e
da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto stesso, per eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l'effettuazione delle corse. La violazione del suddetto comma comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 19.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Affidatario deve trasmettere il rapporto di servizio generale riferito all'anno precedente, contenente i dati di sintesi riepilogativi annui, coerenti con le rendicontazioni periodiche presentate nel corso dell'anno, e contenente anche i risultati sulla rilevazione degli standard qualitativi, in termini di statistiche di scostamenti o miglioramenti. In caso di discordanza tra il rapporto generale e quanto accertato d'ufficio dall'Amministrazione, anche mediante l'ausilio di supporti tecnologici quali la rilevazione satellitare dell'autobus, si applicano le penali previste all'art. 19.
6. L’Affidatario si impegna a:
a) promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio: a tal fine entro il I semestre dall'inizio del servizio l’Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione il programma di tali iniziative definendo le modalità e i tempi di controllo;
b) garantire, nell'ambito del territorio del Comune, almeno una propria sede operativa e di lavoro del Responsabile d'esercizio, al fine di agevolare le comunicazioni con l'Amministrazione, qualora l’Impresa non abbia la propria sede legale e operativa nel Comune di Fiumicino;
c) istituire e conservare i fogli di viaggio contenenti per ogni corsa l'indicazione dell'autista impiegato, del percorso effettuato, del tempo impiegato, della targa dell'autobus impiegato. Tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata del contratto e per un anno successivo alla scadenza naturale o risoluzione dello stesso. Per ogni documento tra quelli sopra indicati non conservato o non presentato agli incaricati per i controlli, per colpa o dolo dell’Impresa, si applica la penale di cui all'art. 19. Tale documentazione potrà essere predisposta e conservata anche su supporto informatico.
7. L’Affidatario è tenuto al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente per l'esercizio del trasporto pubblico locale, anche ai fini delle penali contrattuali di cui all'art. 19.
8. L’Affidatario garantisce il seguente livello minimo d'informazione alla clientela:
a) esposizione, su tutte le vetture in esercizio, della sintesi della rispettiva Carta dei Servizi; su tutti i mezzi utilizzati per il servizio TPL deve essere altresì chiaramente visibile il numero verde dell’Impresa per le informazioni e per eventuali reclami;
b) indicazioni audiovisive di linea e percorso;
c) indicazione del numero di linea e di destinazione corsa (capolinea), mediante display a LED da installare sulla parte anteriore di ciascun veicolo e in modo che possano essere facilmente visibili dagli utenti a terra; i mezzi in servizio devono altresì riportare informazioni sulle corse a tragitto limitato o deviato, sulle fermate temporaneamente non effettuabili.
9. L’affidatario si impegna a garantire altresì:
a) indicazione a bordo e a terra presso le principali fermate (capolinea, stazioni XX.XX., ospedale, fermate COTRAL) e presso le fermate interessate di tutte le modifiche del PEA, comprese quelle dovute a interruzioni e modifiche per scioperi o conseguenti ad eventi straordinari ed imprevedibili, comprese le variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo. Le informazioni, non legate ad eventi straordinari ed imprevedibili, dovranno essere pubblicizzate all'utenza con un preavviso minimo di cinque giorni e comunque devono essere presenti il giorno dell'evento; in caso di trasgressione si applicherà la penale di cui all'art. 19;
b) individuazione, all'interno della propria struttura organizzativa di un apposito call center per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti; i tempi di attesa per la risposta non possono essere superiori a tre minuti;
c) realizzazione di un Sito Internet aziendale dell’Impresa in grado di interagire con l'utenza e gestire i flussi informativi quali percorsi, orari, tariffe, modifiche temporanee e definitive di percorsi ed orari di tutto il bacino di competenza, ricezione di segnalazioni da parte della clientela;
d) realizzazione, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, di una dedicata e gratuita Applicazione per smartphone e tablet, tramite la quale sia possibile ottenere tutte le informazioni relative al servizio di trasporto pubblico locale, in particolare:
- localizzazione dei punti di interesse e navigazione della mappa;
- pagina di dettaglio fermate con orari tabellari e tempi di attesa;
- suggerimenti nella ricerca di fermate, indirizzi, luoghi e servizi;
- calcola percorso;
- cerca linea;
- cerca fermate;
- cerca luogo;
- acquisto biglietti (se è scelto il metodo di acquisto tramite l’applicazione);
- Info-traffico e ultime news in tempo reale con alert su eventuali perturbazioni del servizio;
- schemi della rete;
- info su biglietti, abbonamenti, parcheggi ecc.;
- multilingua;
e) realizzazione, con cadenza annuale e ad ogni variazioni del PEA, di dépliant informativi, in distribuzione gratuita ai passeggeri, degli orari delle singole linee e dei percorsi riferiti alle linee affidate, in misura congruente con il numero di passeggeri trasportati;
f) il corretto funzionamento dell’impianto audiovisivo e dell’impianto audio interno ed esterno al mezzo di prossimità di fermata.
10. L'inosservanza delle suddette prescrizioni determina l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e, a discrezione dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere,
l'affidamento a terzi della realizzazione delle prestazioni suddette, con ripetizione degli oneri relativi all’Impresa.
Art. 47 Obblighi di Informazioni all’amministrazione
1. L’Impesa è tenuta a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni richieste inerenti il contratto di servizio; le informazioni verranno fornite, ove richiesto, in formato excel.
2. Le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo idoneo a garantirne l'immediata trasmissione e la certificazione di ricevimento.
3. Le principali informazioni richiedibili all’Impresa, sono così sintetizzabili, senza obbligo di esaustività:
- dati e informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dal Contratto di Servizio;
- informazioni/comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- informazioni necessarie per verificare il rispetto degli standard di qualità di cui all'art. 41 e al relativo allegato al Capitolato;
- comunicazione immediata all'Amministrazione degli incidenti con danni alle persone; trasmissione, entro cinque giorni dall'evento, dei rapporti sugli eventuali incidenti con danni alle cose, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto complessivo sugli incidenti registrati nell'anno precedente;
- comunicazione del calendario delle rilevazioni del monitoraggio dell'utenza 30 giorni prima dell'effettuazione e comunicazione dell'esito del suddetto monitoraggio;
- trasmissione agli uffici dell'Amministrazione concedente dell'autocertificazione relativa all'avvenuto pagamento degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e fiscali; i pagamenti dei servizi resi sono subordinati all'acquisizione delle suddette certificazioni;
- copia del contratto collettivo integrativo aziendale eventualmente sottoscritto.
4. L’amministrazione comunale può altresì richiedere all’affidatario:
- dati e informazioni, entro i tempi prestabiliti, sull'attività aziendale, su supporto cartaceo o informatico, richiesti dalla Regione Lazio;
- informazioni e dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell’offerta e dell’efficienza aziendale;
- dati rilevabili con il sistema di bigliettazione e monitoraggio della flotta, da fornire entro sette giorni dalla richiesta;
- ricavi del traffico rilevati per linea esercita (trimestrale);
- costi aziendali relativi al contratto di servizio, sulla base di parametri comunicati dall’Impresa e verificabili da parte dell'Amministrazione, da esplicitarsi da parte dell’Affidatario (annuale);
- bilancio d'esercizio del TPL;
- situazione dei mezzi utilizzati con riferimento ad eventuali modifiche delle informazioni fornite di cui all’art. 39.
5. Ai fini del confronto con i dati in possesso dell'Amministrazione, possono essere richieste informazioni sui dati di scostamento rispetto al PEA, quali:
- composizione della flotta autobus;
- velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- esibizione, su richiesta dell'Amministrazione, degli ordini di servizio interni per la gestione del servizio;
- informazione, su richiesta anche telefonica o per posta elettronica certificata dell'Amministrazione, dei numeri delle targhe degli autobus che hanno effettuato tutte le corse o determinate corse, a seconda della richiesta, nel periodo considerato. Le informazioni devono essere fornite al massimo entro 7 giorni, anche con procedura informatizzata;
- informazione preventiva sui numeri delle targhe degli autobus che, per qualunque motivo, hanno un fermo prolungato (prevedibilmente superiore a 15 giorni) o dismessi dal servizio.
6. Possono altresì essere richieste informazioni sui dati di scostamento rispetto al PEA, quali:
- km giorni feriali (escluso sabato) distinti in invernali ed estivi;
- km giorno sabato distinti in invernali ed estivi;
- km giorno festivo distinti in invernali ed estivi;
- frequenza media del singolo servizio;
- frequenza del servizio nel periodo di punta;
- fascia oraria del servizio nella giornata feriale (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo;
- fascia oraria del servizio nella giornata di sabato distinta in invernale ed estiva;
- fascia oraria del servizio nella giornata festiva distinta in invernale ed estiva;
- posti occupati/posti offerti nella giornata feriale;
- posti occupati/posti offerti in ora di punta nella giornata feriale;
- presenti/saliti/discesi nelle singole fermate;
- servizi soppressi/servizi offerti;
- puntualità in arrivo e partenza per bus;
- statistiche sul rispetto delle coincidenze: coincidenze fatte/coincidenze totali;
- n. rivendita di titoli di viaggio per singola località;
- n. fermate con orari esposti;
- orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno sabato distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinti in invernale ed estivo.
7. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile d'esercizio o dal legale rappresentante che ne certifica la veridicità.
8. L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere le compensazioni economiche di cui all'art. 20, qualora non sia possibile determinare, basandosi sui dati certi della contabilità, ed a causa del mancato o erroneo inoltro dei dati di cui ai commi precedenti, l'importo dei costi imputabili all'attività dell'impresa e le entrate corrispondenti nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico.
Art. 48 Disposizioni Finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel Capitolato descrittivo e prestazionale, si intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia dei trasporti pubblici locali, le norme e disposizioni di interesse del codice civile, le norme del Codice della Strada, il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed infine quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, le disposizioni contenute nei regolamenti comunali.
2. L'affidatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Per quanto non previsto nel presente Contratto di servizio e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di contratti di appalto