DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
N.B.:tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente capitolato sono ai testi vigenti :
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Azienda : Azienda Sanitaria Locale N.2 di Olbia
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA : Capitolato generale d’appalto
- CSA: Capitolato speciale d’appalto.
- L.i : Lettera di invito.
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento
- RDO : Richiesta di offerta
- O.E.V : offerta economicamente più vantaggiosa
- P.P.B : Prezzo più basso
- D.R.F.: data ricevimento fattura
INDICE
ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 2 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL’APPALTATORE
ART. 4 ESECUZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI ART.5 METODOLOGIE DI AGGIUDICAZIONE
ART. 6 VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO
ART. 7 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ART. 8 PENALI
ART. 9 NORME SPECIFICHE PER L’ACCETTAZIONE DI PARTICOLARI FORNITURE E DEI SERVIZI
ART. 10 CONTROLLI SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI ART.11 CONVALIDA DEI SERVIZI
ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 14 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
ART.16 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 17 ULTERIORI PRESTAZIONI PER L’APPALTATORE
ART. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ART. 19 NORME FINALI E DI RINVIO
ART.1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale dell'Azienda .
2. Le norme ivi previste si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi.
3. Gli approvvigionamenti di cui sopra sono regolamentati altresì da appositi Capitolati Speciali (se ritenuti necessari) e/o da altri documenti di gara i quali possono disciplinare aspetti peculiari della fornitura o dell’appalto cui si riferiscono, oltre alla procedura di aggiudicazione.
4. Per quanto non contemplato dal presente CGA, dal CSA e/o dagli altri documenti di gara, valgono le norme Europee, nazionali e regionali in materia.
5. La sola presentazione dell’offerta comporta per l’Impresa l’automatica e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal CGA in quanto non eventualmente derogato dagli altri atti di gara.
6. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nel contratto è la lingua italiana.
7. Eventuali modifiche apportate dal legislatore alle normative citate nel presente documento si intendono automaticamente recepite, senza necessità di provvedimenti espressi, purché non modifichino sostanzialmente le modalità operative ed i principi dai quali il Capitolato Generale trae legittimazione.
8. Per “fornitura” si intende l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
9. Per “servizio” è da intendersi la prestazione o l’insieme delle prestazioni di cui all’allegato II A al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. Il presente CGA si applicherà ai servizi di cui all’allegato II B al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nei limiti in cui sarà espressamente previsto in atti della procedura.
10. Per i contratti misti valgono i criteri di qualificazione e di capacità previsti dalla legge e dai documenti di gara.
11. Il contratto di fornitura comporta anche la realizzazione, a totale carico dell’appaltatore e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, dei lavori di posa in opera e di installazione necessari, fermi i criteri di prevalenza negli appalti misti previsti nella normativa vigente.
12. Il contratto di servizio comporta la fornitura e l’utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda.
13. Il presente CGA, il CSA, la lettera di invito, il disciplinare di gara, l’offerta costituiscono onere e vincolo contrattuale a carico dell’Impresa sin dal momento della presentazione dell’offerta; le prescrizioni di CGA trovano applicazione per quanto non previsto nei singoli documenti di gara e nel contratto.
ART. 2 –OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
1. Il presente C.G.A. regola gli aspetti contrattuali che possono essere estesi in modo generalizzato ed uniforme ad una pluralità di contratti di forniture e di servizi .
2. Il C.G.A,, salvo diversa prescrizione del C.S.A, si applica ad ogni appalto nelle parti che regolano la specifica tipologia del contratto di fornitura e di servizi.
3. Pertanto il C.S.A può espressamente derogare, nei limiti consentiti, le previsioni del C.G.A. ove questo risulti necessario ed opportuno e salve eventuali eccezioni alla possibilità di deroga previste dallo stesso CGA.
4. Il R.U.P. di ciascuna gara di appalto, nel formulare la proposta di Xxxxxxxx/Determinazione a contrarre, specificherà le ragioni che hanno indotto a proporre la deroga totale e/o parziale al C.G.A.
5. Il CGA non si applica inoltre :
- agli acquisti mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza;
- salvo espresso richiamo in atti della procedura , agli acquisti mediante mercato elettronico della P.A., sia diretti sia a mezzo RDO.
6. Per quanto non sia esplicitamente disciplinato dal contratto e dal capitolato, l’esecuzione delle forniture e/o dei servizi è soggetta all’osservanza di tutte le normative vigenti.
7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente.
8. L'entrata in vigore di nuove normative, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, se l’entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell’offerta; se l’entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione dell’offerta, e l’offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni aggiuntive esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie solo qualora l’Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi ed esclusivamente entro detto limite massimo.
ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI PER l’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL’APPALTATORE .
1 . L’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto.
2. Di norma la possibilità di avvalersi della facoltà di consegna anticipata della fornitura o del servizio, è resa nota ai concorrenti in fase di gara. Anche qualora non fosse stato previsto in atti di gara e circostanze sopravvenute rendano necessaria l’esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata nel termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o in un termine più breve su accordo delle parti.
3. In caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio, ai sensi dell’art.11 comma 12, del D.Lgs.n.163/06, il Responsabile del procedimento redige un verbale che deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario nel quale sono indicati la data di inizio della fornitura o del servizio e le condizioni essenziali dell’esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.
4. In contratto, anche se non espressamente richiamate, sono da intendere confermate come se integralmente trascritte e ripetute tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza, impegno precontrattuale e impegno contrattuale rese dall’offerente, poi aggiudicatario, in atti di gara (offerta in qualunque sua parte, amministrativa, tecnica, economica); dette dichiarazioni impegnano l’appaltatore anche in caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio.
5. L’appaltatore è tenuto alla esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della CCIAA territorialmente competente rispetto al luogo della prestazione.
6. L’appaltatore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione derivante dalla natura pubblica delle attività e dei servizi propri dell’Azienda.
7. Quale principio generale, qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione delle obbligazioni contrattuali è a carico dell’appaltatore, compreso nel prezzo d’aggiudicazione, in quanto funzionale al compimento di esse (obbligazione di risultato).
8. Con riferimento agli appalti di servizi, e, se previsto in atti di gara, agli appalti di forniture, l’appaltatore deve trasmettere all’Azienda la documentazione relativa
all’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza, qualora necessario e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (DURC).
9. L’Aggiudicatario è vincolato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, entità giuridiche di cui si sia avvalso ecc.) a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le aziende operanti sul territorio dello Stato Italiano.
10. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, entità giuridiche di cui si sia avvalso ecc.), condizioni normative e retributive che risultino, ad una valutazione complessiva, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni prevalenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse.
11. L’Aggiudicatario è tenuto, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle che verranno emanate in materia nel corso di validità del contratto. A tal fine, tra l'altro, l’Aggiudicatario è obbligato:
- ad impartire al personale a qualunque titolo impiegato per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ad impiegare tutti i mezzi secondo le migliori regole dell’arte, ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette all’appalto e dei terzi.
12. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario compensati dai prezzi d’appalto; l’Aggiudicatario, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ulteriori nei confronti dell’Azienda, rientrando tali obblighi nella normale gestione d’impresa..
13. E’ facoltà dell’Azienda chiedere, in qualsiasi momento, all’Aggiudicatario di comprovare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi da 8 a 11 del presente articolo. Qualora, in ogni modo e per qualsiasi circostanza, risulti provato che l’Aggiudicatario non è in regola con detti obblighi:
• è facoltà dell’Amministrazione, oltre ad applicare le penali previste nel presente capitolato, operare una ritenuta fino al 20% dell’importo del corrispettivo dovuto nel periodo di accertato inadempimento, anche a valere sui corrispettivi futuri. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; il termine massimo per porre rimedio alle inadempienze accertate è di 10 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione dell’accertamento.
• nel caso in cui il termine di 10 giorni decorra infruttuosamente, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
14. L’accesso alla struttura aziendale deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dall’Azienda a mezzo del RUP o suo delegato.
ART. 4 – ESECUZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI .
FORNITURE
1. Il fornitore di beni ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
2. In particolare, i beni:
a) devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento;
b) beni strumentali generici:
- i prodotti devono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso indicato, rispondenti alle caratteristiche tecniche previste negli atti di gara ed alle prescrizioni relative alla sicurezza.
- debbono essere garantiti dall’appaltatore contro ogni rischio e la garanzia deve includere anche la manutenzione full-risk per almeno 12 mesi dalla data di collaudo positivo.
- essi debbono essere consegnati nei modi e nei tempi previsti nel capitolato speciale e/o a seguito di specifico ordinativo da parte dell’Azienda.
c) mobili, arredi sanitari ed affini:
- ogni singolo componente deve essere rispondente alle caratteristiche tecniche previste negli atti di gara ed alle prescrizioni relative alla sicurezza.
- debbono essere garantiti dall’appaltatore contro ogni rischio per almeno 12 mesi dalla data di collaudo positivo.
- essi debbono essere consegnati nei modi e nei tempi previsti nel capitolato speciale e/o a seguito di specifico ordinativo da parte dell’Azienda.
La fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:
- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostante tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI.
d) beni strumentali specifici quali i dispositivi medici come definiti dal D.Lgs. n.46/97 e s.m.i:
- i prodotti debbono essere certificati ai sensi delle disposizioni CE per quanto attiene la produzione, l’importazione e la distribuzione.
- essi debbono esser correttamente trasportati e consegnati con adeguata sigillatura, pena l’irricevibilità degli stessi.
- l’etichettatura dovrà essere tale da consentire la facile, corretta e completa identificazione del prodotto, delle sue caratteristiche e pertanto dovrà riportare:
⮚ .numero di registrazione del marchio CE
⮚ .nome/ragione sociale e indirizzo del produttore
⮚ .nome/ragione sociale e indirizzo del distributore
⮚ .numero del lotto di produzione
⮚ .data di scadenza
⮚ .classe di appartenenza
⮚ .eventuali avvertenze/indicazioni particolari
⮚ eventuali avvertenze o precauzioni per particolari modalità di conservazioni dovranno risultare chiaramente leggibili o riportate in una apposita scheda.
- all’atto della consegna il prodotto dovrà avere una validità residua non inferiore ai 3/4 ( tre quarti) della validità complessiva quale risultante dalla scadenza apposta.
- qualora nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato, l’appaltatore può chiedere l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda. Quest’ultima conserva comunque la facoltà di risolvere il contratto.
e) prodotti di consumo e materiali di ricambio per manutenzioni:
- trattandosi per lo più di somministrazioni, la periodicità concordata rappresenta vincolo essenziale per la prestazione.
- le caratteristiche qualitative di prodotti e ricambi eventualmente non previsti in atti di gara resisi però necessari devono essere non inferiori a quelle dei prodotti espressamente compresi in contratto.
- qualora nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato, l’appaltatore può chiedere l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative equivalenti o, in subordine, analoghe, rispettivamente senza oneri aggiuntivi per l’Azienda o con riduzione del prezzo. L’Azienda, in tali casi, ha comunque la facoltà di risolvere il contratto.
SERVIZI.
3. L’espletamento di servizi è riservato all’Impresa iscritta alla categoria professionalmente titolata alla esecuzione dello stesso, se esistente.
4. Il bando di gara, il disciplinare, la lettera di invito a presentare offerta o il CSA definiscono, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalità, gli elementi quali/quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio.
5. Qualora parte delle prestazioni non sia espressamente disciplinata in atti di gara ed in offerta, ed esse risultino necessarie per l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, si farà riferimento agli standard prestazionali e qualitativi necessari per assicurare il risultato atteso e agli usi commerciali del luogo di esecuzione delle prestazioni
6. Il personale impiegato dall’Impresa deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento. L’Azienda fornisce all’Appaltatore gli strumenti e i dati indispensabili per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture nei modi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
7. L’Azienda designa l’Appaltatore quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 Codice Privacy, autorizzandolo al trattamento dei predetti dati esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l’espletamento dei compiti oggetto dell’appalto.
8. Tutti i dipendenti sono, pertanto, nominati dal medesimo Responsabile, ai fini del contratto e ai sensi dell’art. 30, comma 2, D.Lgs 196/03, “incaricati del trattamento”, rilevando, ai fini della designazione da parte del Responsabile, la documentata preposizione delle persone fisiche alle unità per le quali sia risultato previamente individuato l’ambito del trattamento consentito.
9. L ’Appaltatore è tenuto a svolgere, a favore dei propri dipendenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nei limiti dello stretto indispensabile per l’esecuzione del contratto.
10. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività.
ART.5 – METODOLOGIE DI AGGIUDICAZIONE
1. La fornitura o il sevizio saranno aggiudicati secondo i criteri previsti nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito.
2. In caso di parità del punteggio complessivo, conseguito da due o più concorrenti :
a) caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.V);
sarà ritenuto aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico - qualitativo. In caso di parità anche del punteggio tecnico - qualitativo, si procederà mediante richiesta scritta alle Imprese interessate di formulazione di un'offerta al ribasso, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 giorni per il deposito dell’offerta; qualora non pervenga alcuna offerta al ribasso, si procederà al sorteggio. Si potrà procedere direttamente al sorteggio in caso di estrema urgenza e quindi di non procrastinabilità dell’aggiudicazione;
b) caso dell’offerta al prezzo più basso (P.P.B.):
In caso di parità si procederà mediante richiesta scritta alle Imprese interessate di formulazione di un'offerta al ribasso, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per il deposito dell’offerta; qualora non pervenga alcuna offerta al ribasso, si procederà al sorteggio. Si potrà procedere direttamente al sorteggio in caso di estrema urgenza e quindi di non procrastinabilità dell’aggiudicazione.
3. Tutte le operazioni di cui al comma 2) sono effettuate in seduta pubblica.
4. La commissione di gara (aggiudicazione all’O.E.V.) o il Dirigente (aggiudicazione al P.P.B.) possono assumere decisioni in difformità dalle previsioni del presente articolo qualora le offerte siano sospette di anomalia.
ART. 6 – VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO
1 . Qualora occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture di beni o di servizi, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto (in più o in meno) della fornitura e/o servizio, con correlato aumento o diminuzione del corrispettivo.
2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l’Azienda se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. Nessun diritto sorge in capo all’ Impresa in ordine all’eventuale ristoro per mancata ordinazione.
3. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico di questa Azienda, la quale, anche in vigenza del contratto, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni/servizi affidati all’ Impresa, senza che quest’ultima possa sollevare obiezioni in merito.
4. L’Azienda potrà, per esigenze oggettive, richiedere articoli in sostituzione di quelli aggiudicati (nell'ambito di quelli aggiudicati allo stesso fornitore), che ne rappresentino versione più evoluta o siano stati immessi sul mercato successivamente all'aggiudicazione, con miglioramento per l'Asl delle condizioni economiche in relazione al valore dei nuovi prodotti .
ART. 7 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
1. Il prodotto dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo, luogo, quantità e modo che, di volta in volta, sarà indicato nell'ordine di acquisto da parte della struttura ordinante dell’Azienda a tutto rischio e spese del fornitore. I prodotti dovranno essere consegnati a seguito dell'emissione di regolare ordine, nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi e continuativi dalla data di ricevimento dell'ordine, di norma trasmesso per via fax, salvo casi d’urgenza da fronteggiare entro 48 ore .
2. La disposizione della consegna entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla emissione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi, qualora non precisato diversamente negli atti di gara redatti dall’Azienda.
3. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione alla ritardata esecuzione dell’ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori, dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell’Azienda con riferimento sia alla qualità che ai tempi della prestazione.
4. Nel caso di forniture periodiche o continuative, il fornitore è tenuto all’esecuzione delle stesse nei tempi stabiliti, senza possibilità di addurre, quale giustificazione, ritardi per cause di forza maggiore, impreviste o imprevedibili.
5. Qualora ciò non sia possibile, deve comunque provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata, in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo ed è comunque responsabile di eventuali danni.
6. Nel caso di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione alla Struttura ordinante dell’Azienda : l'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subiti; nulla è dovuto all'Impresa aggiudicataria in caso di risparmio.
7. Negli appalti di servizi, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di esecuzione; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 6.
ART. 8 - PENALI
1 . Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2. Qualora l’appaltatore incorra in ritardo, violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente CGA, al CSA, al disciplinare di gara, alla lettera invito, all’offerta (parti amministrativa, tecnica, economica), al contratto, o atti in essi richiamati, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale è applicata.
4 . La penale è altresì applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
5 . L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
6. Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detto limite costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
7. Salvo diversa prescrizione di CSA o d’altro atto di gara, la singola penale è comminata come segue:
a) Penali per forniture e servizi da eseguirsi in unica soluzione :
la penale, per evento, è determinata tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 6 per cento del valore del contratto;
b) Penali per forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa:
la penale, per evento, è determinata tra un minimo pari allo 0,3 per cento del valore annuale del contratto ed un massimo pari al 7 per cento del valore annuale del
contratto. Ove il contratto abbia durata inferiore all’anno, il riferimento al valore annuale è sostituito dal riferimento al valore complessivo del contratto;
8. Per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, ritardata, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie.
9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
10. L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
11. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
12. L’applicazione delle penali è disposta dal Responsabile del procedimento.
13. Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
14. Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d’appalto.
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ART. 9 – NORME SPECIFICHE PER L’ACCETTAZIONE DI PARTICOLARI FORNITURE E DEI SERVIZI
1. Xxxx rifiutata la fornitura che risulterà difettosa, in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni di contratto.
2. La Ditta aggiudicataria è vincolata alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o i vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo.
3. Il collaudo delle apparecchiature, da eseguirsi entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’appaltatore dalla quale risulta che esse sono perfettamente installate e funzionanti, sarà di competenza, per la parte sicurezza degli elettromedicali, del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda, mentre dal punto di vista funzionale sarà eseguito da personale specializzato dell’Azienda in contraddittorio con l’appaltatore. L’assenza di rappresentanti dell’Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori.
4. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all’aggiudicatario, con nota scritta, i rilievi assegnando congruo termine (non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi) per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per l’effettuazione del collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l’aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.
5. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati.
6. Le obbligazioni contrattuali si intenderanno adempiute dopo la definitiva eliminazione dei difetti eventualmente riscontrati.
7. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per l’eliminazione dei vizi riscontrati in fase di collaudo, e salva comunque l’applicazione delle penali ed il diritto al
risarcimento di ogni danno subito, l’Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell’aggiudicatario.
Art. 10 - CONTROLLI SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
1. I controlli sulle merci in arrivo, immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto in altri commi del presente articolo.
2. Il controllo quantitativo sarà effettuato per la rispondenza del numero dei colli inviati, apponendo la firma sul documento di trasporto. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del sevizio interessato all’utilizzo o da altro soggetto preposto dall’Azienda.
3. In qualunque momento durante l’esecuzione della fornitura, l’Azienda può disporre, oltre alle verifiche o ai controlli comunque previsti da norme di Legge, di regolamenti o nel Capitolato Speciale, in contraddittorio con l’Impresa, un collaudo tecnico qualitativo dei beni consegnati o dei servizi resi.
4. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dall’Impresa in sede di gara. L’Impresa si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi ed a sopportare la relativa spesa in caso di esito negativo. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall’incaricato dell’Azienda non esonererà l’Impresa dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso.
5. Nel caso non sia possibile verificare tutte le merci all’atto dell’arrivo, l’Azienda ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull’Azienda il solo onere di corretta custodia.
6. Se la vendita è fatta su campione s’intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all’Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 Codice Civile).
7. Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, l’Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (non oltre le 48 ore continuative) con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l’Azienda provvederà all’acquisto altrove, addebitando all’Impresa le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell’Azienda a totale rischio dell’Impresa.
8. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere comunque accettata per esigenze urgenti, l’Azienda provvederà, contestualmente al ritiro, a contestare le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti siano tali da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione all’Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.
9. Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica.
10. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
11. Negli appalti di servizi, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, salvo quanto previsto all’articolo successivo, il CSA disciplina i termini e le modalità di controllo del servizio; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 10.
Art.11 - CONVALIDA DEI SERVIZI
1. Di norma la convalida dei servizi è fatta entro 15 giorni dall’espletamento della prestazione.
2. Negli appalti di servizi si procede come segue all’attestazione della regolarità delle prestazioni:
a) casi in cui sia possibile un accertamento tecnico definitivo (ad es. manutenzioni):
la Struttura Aziendale che gestisce il contratto redige una attestazione di regolare esecuzione del servizio, ove occorra avvalendosi di tecnici specialisti;
b) Casi in cui occorre verificare obbligazioni di mezzi (ad es. servizi di trasporto, se così appaltati);
la Struttura Aziendale che gestisce il contratto acquisisce le certificazioni dell’avvenuto espletamento del servizio da parte dei destinatari del servizio stesso; dette attestazioni possono essere acquisite con ogni mezzo;
c) Casi di servizi appaltati come obbligazioni di risultato (ad es. appalto pulizie, se così appaltato):
la Struttura Aziendale che gestisce il contratto effettua direttamente verifiche nelle forme previste dal CSA o in altri atti di gara e/o acquisisce dalla struttura destinataria del servizio, anche a mezzo di silenzio assenso collegato al decorso di un congruo periodo di tempo dallo scadere del termine per l’espletamento della prestazione, attestazioni sul risultato del servizio.
3. In ogni caso in cui gli esiti delle attività di convalida fossero negativi o il servizio, pur convalidato, dovesse risultare, successivamente alla convalida, reso in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali, la Struttura Aziendale che gestisce il contratto ne dà comunicazione scritta all’Aggiudicatario, entro 10 giorni dalla conoscenza dell’evento. In tal caso si applicano le disposizioni di CGA relative a: penali, recesso, risoluzione del contratto, risarcimento danni, escussione delle garanzie.
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO
• decorsi infruttuosamente 40 giorni dal termine per il collaudo, il controllo, la convalida dell’obbligazione contrattuale ;
• per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione;
• per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso;
• per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso;
• nel caso di cessione del contratto;
• nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
• nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);
• in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
2. L’Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo intero ammontare, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l’Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
4. Nell’ipotesi di recesso dal contratto, all’aggiudicatario spetterà un equo compenso da definirsi in contraddittorio, in ogni caso non superiore al 10% del valore contrattuale oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso.
5. In ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ovvero di rifiuto o impossibilità di stipulare il contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di contrattare l’aggiudicazione con il miglior offerente che segue in graduatoria, assumendo a base della trattativa (che dovrà considerare, se ritenuto utile, quanto già eseguito) l’offerta del miglior offerente o, se minore, l’offerta del secondo.
ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
AGGIORNAMENTI DEI PREZZI
1 . Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto, o nell’ordinativo, l’Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (collaudo, controllo, convalida), la regolarità della prestazione resa.
2. I termini di pagamento decorrono dalla D.R.F.(data ricevimento fattura).
3. I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall’Azienda o nel contratto.
4. Le fatture devono essere intestate a:
Azienda Sanitaria Locale N.2 di Olbia – Via Caduti sul Lavoro, 35 – 00000 Xxxxx –
C.F. e P.I 01687160901 indicando la Sede legale.
5. Il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime. Le modalità di fatturazione saranno concordate con gli aggiudicatari. Qualora, decorsi i termini previsti dal CGA o dal CSA o da altro atto di gara (per il controllo, collaudo, convalida), l’Azienda non abbia provveduto e l’Impresa abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento fattura solo nell’ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano positivi.
6. In ogni appalto devono essere proposte ai potenziali concorrenti clausole in deroga alla disciplina dei termini di pagamento e degli interessi moratori. Di norma la proposta di un maggiore termine di pagamento e/o delle clausole in deroga alla disciplina di legge degli interessi moratori, è premiata in termini qualitativi in fase di selezione degli offerenti.
7. In ogni appalto in cui corra l’obbligo di prevedere clausole di aggiornamento dei prezzi (che, di norma, devono fare riferimento al 75% dell’incremento ISTAT dei prezzi dei beni al consumo in assenza degli indicatori previsti dal Codice dei Contratti), devono essere proposte ai potenziali concorrenti clausole in deroga alla disciplina prevista dagli atti di gara. Di norma la proposta di una regolazione della materia più favorevole per l’Azienda è premiata in termini qualitativi in fase di selezione degli offerenti.
8. Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento presso il tesoriere dell’Azienda, ove, ad ogni fine ed effetto civilistico, è sempre domiciliata l’obbligazione di pagamento.
9. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’Impresa degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verifichino contestazioni circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura, l’Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.
10. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali conseguenti a ritardo.
Art. 14 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
1. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo al singolo prodotto o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente;
b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile.
2. L’appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.
3. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario, ai fini dell’ammissione alla procedura, si sia avvalso dell’istituto previsto dagli artt. 47 e 48 della Dir.2004/18/CE, così come recepito dall’art.49 del Codice dei contratti (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall’impresa aggiudicataria che assumerà ogni responsabilità diretta ed indiretta anche per l’operato del terzo di cui si sia avvalsa.
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
1 . A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento agli obblighi stessi (ivi compresi l’incasso delle penali e il risarcimento delle spese per una nuova procedura d’appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti), la Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e, in ogni caso, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare una garanzia definitiva nella misura e con le modalità di cui all’ art. 113 del D.Lgs.163/06.
2. Le fideiussioni saranno svincolate parzialmente in relazione ai pagamenti effettuati ed in ragione del loro valore percentuale sul valore complessivo del contratto.
3. La fideiussione dovrà comunque recare le seguenti clausole:
• validità della fideiussione fino a scadere del contratto d’appalto ed a svincolo definitivo espresso da parte della stazione appaltante (salvi gli svincoli parziali in corso d’appalto previsti dal presente capitolato);
• nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante;
• il pagamento di tutta o di parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
• inopponibilità alla stazione appaltante di ogni eccezione opponibile al debitore garantito;
• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
• rinuncia al termine semestrale di cui all’art. 1957 – 1°comma del codice civile;
• dichiarazione del fideiussore attestante la piena conoscenza della disciplina contrattuale, con particolare riferimento al disciplinare di gara, al capitolato generale, al capitolato speciale ed all’offerta, e, in tali ambiti, delle clausole penali e di risoluzione di diritto del contratto.
4. A richiesta dell’esecutore del contratto, l’Azienda rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’Istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
5. L’Azienda, in relazione al valore economico e/o all’importanza strategica dell’appalto, può sempre richiedere ulteriori garanzie (ad esempio, performance bond) con oneri a carico dell’Impresa.
7. N.B.:
• la garanzia non dovrà essere prestata secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004
n. 123, che è specifico per gli appalti di lavori pubblici; in particolare non sarà ritenuta valida se recante le clausole limitative di responsabilità previste dallo schema tipo predetto.
• Se il fornitore è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per l’attività oggetto della fornitura, opera la riduzione del 50 per cento dell’importo della garanzia.
ART.16 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Dei provvedimenti di aggiudicazione viene data immediata comunicazione all’Impresa. L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la stessa.
2. La comunicazione di aggiudicazione dovrà indicare:
• estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
• decorrenza e durata della fornitura o servizio aggiudicato;
• importo del prezzo di aggiudicazione ed aliquota IVA;
• indicazione della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto (Es.: deposito cauzionale definitivo, eventuale compilazione Mod. GAP; certificato della
C.C.I.A.A. con eventuale nulla osta ai sensi dell'art.6 del D.P.R 252/98, eventuale D.U.R.C.);
• termine entro il quale dovrà essere stipulato il contratto;
• indicazione del Responsabile del Procedimento e indicazione del Servizio al quale potersi rivolgere per le informazioni inerenti gli adempimenti sopra indicati.
3. La stipulazione del contratto avviene in uno dei seguenti modi:
a) ove possibile, secondo gli usi del commercio (artt. 1326 e 1327 C.C.) con comunicazione da inviarsi, a mezzo fax, raccomandata a.r. o consegnata a mani con firma per ricevuta, tempestivamente;
b) a mezzo scrittura privata o atto pubblico, da stipularsi di norma entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
4. Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti la scritturazione e la stipulazione del contratto.
5. Salvo che il RUP non ritenga opportuno decidere diversamente, di norma i contratti sotto soglia comunitaria sono stipulati secondo gli usi del commercio, mentre
quelli sopra soglia comunitaria sono stipulati secondo le modalità previste dal precedente comma 3 lettera b).
ART. 17 - ULTERIORI PRESTAZIONI PER L’APPALTATORE
1 . L’appaltatore è obbligato alla fedele esecuzione delle prestazioni in conformità alle prescrizioni di cui ai capitolati di gara nonché al progetto conseguente all’offerta accettata ed ai suoi allegati.
2. L’appaltatore ha l’obbligo, ove necessario, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione, di realizzare e/o modificare tutte le strutture impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nel rispetto della normativa vigente (ad esempio, l. 46/90), depositando infine le relative certificazioni.
3. L'appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure possibili per non danneggiare, nell’esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi e/o durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera), persone, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la prestazione. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a non apportare alcun intralcio non indispensabile al funzionamento dei servizi interessati alla fornitura, servizi e/o lavori di posa in opera ed a provvedere alla pulizia necessaria prima della consegna.
4. L’appaltatore si obbliga alla fedele esecuzione del progetto offerto in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio o la fornitura risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme al progetto conseguente all’offerta accettata ed ai suoi allegati ed a perfetta regola d’arte.
5. L’appaltatore ha l'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell’appalto, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa a persone (sia terzi che dipendenti della ASL) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere.
6. Sono a carico dell’appaltatore, incluse nel prezzo d’appalto, le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; sono, inoltre, a carico dell’appaltatore i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.
7. E’ a carico dell’appaltatore il rapido smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; il costo degli smaltimenti e di trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge e le eventuali indicazioni del Servizio Igiene Pubblica.
8. E’ a carico dell’appaltatore il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e sulla salute dei lavoratori vigenti, oltre che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l’incolumità del personale e di terzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull’appaltatore restandone sollevata l’amministrazione appaltante nonché la direzione lavori ed il personale da essa dipendente.
9. Sono a carico dell’appaltatore le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra.
10. L’appaltatore ha l’obbligo di formare il personale dipendente dell’Azienda al corretto uso dei beni forniti con oneri inclusi nei prezzi d’appalto, anche se non espressamente previsti.
11. In generale ed in conclusione, è a carico dell’Impresa ogni onere necessario per dare le forniture e i servizi eseguiti a regola d'arte e per consentirne la perfetta fruizione,
senza che l’Azienda debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito.
12. In ipotesi di forniture di beni, se necessari, devono sempre essere depositati prima del collaudo: certificazioni di conformità CE; manuali d’uso; manuali di manutenzione (queste ultime due tipologie di documenti sempre in lingua italiana).
Art. 18 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
1 . Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura e/o servizio è escluso il ricorso a procedure arbitrali; è pertanto sempre competente alla definizione delle controversie non risolte in via amministrativa il Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti, il Foro di Tempio Pausania.
ART. 19 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Salvo quanto previsto da altre parti del presente CGA, non sono derogabili dagli atti di gara le seguenti previsioni: articoli 3, 14, 15, 16 e 18.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Generale d'Appalto e negli altri atti di gara, si applicherà, in ordine di priorità, la normativa pubblicistica, e, quindi, civilistica in materia di contratti.