CIG: 7438850D34
Laveno Mombello s.r.l.
Provincia di Varese
Servizi cimiteriali di tumulazione estumulazione inumazione ed esumazione
CIG: 7438850D34
Allegato A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Accordo quadro
(articolo 3, comma 1, lettera iii), del Codice dei contratti)
importi in euro
1 Importo presunto servizi cimiteriali | 195.344,70 |
2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 9.767,23 |
T Totale appalto (1 + 2) 205.111,93 |
Ufficio tecnico
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
LAVENO MOMBELLO S.R.L.
Viale Garibaldi n. 11 ‐ 21014 Laveno Mombello (VA) ‐ tel. 0000000000 ‐ fax 0000000000 ‐ email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sommario
PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 Oggetto dell’accordo quadro..................................................................................................
Art. 2 Durata dell’accordo quadro ….…….…………. ......................................................................
Art. 3 Definizioni……………………………. .....................................................................................
Art. 4 Ammontare dell’accordo quadro e importo del contratto........................................................
Art. 5 Modalità di stipulazione del contratto………………................................................................
Art. 6 Requisiti minimi richiesti Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 Documenti che fanno parte dell’accordo quadro...................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’accordo quadro ...........................................................
Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9 Consegna e inizio del servizio .............................................................................................
Art. 10 Svolgimento del servizio.......................................................................................................
Art. 11 Penali in caso di ritardo .......................................................................................................
Art. 12 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 13 Servizi cimiteriali ..................................................................................................................
Art. 14 Eventuali prestazioni di nuova introduzione..........................................................................
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 15 Pagamenti dei servizi cimiteriali ..........................................................................................
Art. 16 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti...........................................
Art. 17 Cessione del contratto e cessione dei crediti........................................................................
Capo 6 – GARANZIE E ASSICURAZIONI
Art. 18 Garanzia provvisoria.............................................................................................................
Art. 19 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore........................................................................
Art. 20 Garanzia definitiva.................................................................................................................
Capo 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 21 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................
Art. 22 Norme di sicurezza generali e sicurezza nei siti di intervento................................................
Art. 23 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)......................................
Art. 24 Documentazione specifica per il servizio oggetto di appalto ....................
Art. 25 Attuazione delle disposizione in materia di sicurezza da parte dell’appaltatore.....................
Capo 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 26 Subappalto ............................................................................................................................
Art. 27 Responsabilità in materia di subappalto ................................................................................
Art. 28 Pagamento dei subappaltatori ...............................................................................................
Capo 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE, RECESSO
Art. 29 Definizione delle controversie ...............................................................................................
Art. 30 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...............................................................
Art. 31 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ............................................................
Art. 32 Risoluzione dell’accordo quadro ............................................................................................
Art. 33 Recesso dall’accordo quadro.................................................................................................
Capo 10 - NORME FINALI
Art. 34 Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore ...............................................................................
Art. 35 Conformità agli standard sociali .............................................................................................
Art. 36 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto ……...........................................................
Art. 37 Tracciabilità dei pagamenti.....................................................................................................
Art. 38 Disciplina antimafia.................................................................................................................
Art. 39 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali...........................................
Art. 40 Spese contrattuali, imposte, tasse..........................................................................................
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA
Allegato A – Dichiarazione di conformità a standard sociali
PARTE SECONDA: Specificazione delle prescrizioni tecniche
Art. 41 Prescrizioni tecniche specifiche…...........................................................................................
Art. 42 Servizi cimiteriali .………………………………. .......................................................................
Art. 43 Servizi ricompresi nell’appalto …….. ......................................................................................
Art. 44 Rapporti tra Stazione Appaltante, ditta aggiudicatrice ed utenti privati ...................................
Art. 45 Referente del servizio ..………………………………. ..............................................................
Art. 46 Personale ………………………….. ........................................................................................
Art. 47 Gestione rifiuti.........................................................................................................................
Art. 48 Altri obblighi a carico del concessionario…………. ................................................................
Art. 49 Osservanza leggi e regolamenti ………………….. .................................................................
PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1. Oggetto dell’accordo quadro
1. L’oggetto dell’accordo quadro consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione del servizio di cui al comma 2.
2. Il servizio è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Accordo quadro per svolgimento dei servizi cimiteriali presso i cimiteri di Laveno, Mombello e Cerro siti nel comune di Laveno Mombello (VA)
b) descrizione sommaria:
‐ fornitura e posa di tombe con cassoni prefabbricati, tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione di salme e resti mortali entro terra e fuori terra nei cimiteri comunali
c) ubicazione: Comune di Laveno Mombello: 01_ Cimitero di Laveno
02_ Cimitero di Mombello 03_ Cimitero di Cerro
3. Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nella documentazione fornita, della quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei servizio è sempre e comunque effettuato secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. L’appalto sarà stipulato nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore economico per la durata di 36 mesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016.
6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
7438850D34
Codice identificativo della gara (CIG)
Art. 2. Durata dell’accordo quadro
1. Il periodo di riferimento dell’accordo quadro è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Tale durata non è garantita in quanto l’accordo quadro potrà terminare prima del tempo stabilito nel caso si raggiunga l’importo massimo presunto sotto indicato prima dello scadere dei 36 mesi.
3. Non è prevista alcuna proroga o rinnovo alla scadenza del contratto pertanto, laddove nel termine dei 36 mesi non si dovesse esaurire l’importo sopra indicato, l’accordo quadro sarà da considerarsi comunque concluso.
4. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara per un tempo pari a sei mesi.
Art. 3. Definizioni
1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
h) DL: per appalti di servizi si deve intendere il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
m) DUVR: documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008;
n) DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all’articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008;
o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del sito di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
r) Accordo quadro: l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Art. 4. Ammontare dell’accordo quadro e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base del servizio è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | TOTALE | |
1 | Servizi (S1) A MISURA ‐ servizi cimiteriali (importo stimato sulla base della media aritmetica dei tre anni precedenti) | 195.344,70 € |
2 | Oneri di sicurezza interferenziali (OS) | 9.767,23 € |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) | 205.111,93 € |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei servizi (S1) A MISURA determinato al rigo 1 della colonna «TOTALE», deriverà dai servizi effettivamente eseguiti e valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi al netto del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico in sede di gara sulle medesime voci. L’importo massimo stimato posto a base di gara, ai sensi dell’art. 35 c. 14 del codice dei contratti, è calcolato sulla base della somma dell’importo presunto realizzabile nei 36 mesi di appalto più i sei mesi di proroga;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Servizi (S1) a misura ‐ servizi cimiteriali | elenco prezzi | |
2 | Oneri di sicurezza interferenziali (OS) ‐ colonna (TOTALE) | 5% degli importi in elenco prezzi |
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo
«T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».
5. All’interno dell’importo dei servizi di cui al rigo 1 della tabella al comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’utile e delle spese generali): incidenza del 70%;
b) costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 2.00 %;
c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
d) incidenza dell’utile di impresa (UT): 10 %.
6. Anche ai fini dell’articolo 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/08, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Il 5,00% (cinque per cento) di tutti i prezzi posti a base d’asta non sarà assoggettato a ribasso per compensare i costi relativi agli oneri per la sicurezza interferenziali.
9. Al fine di comprendere l’entità delle operazioni cimiteriali si riportano di seguito il totale degli importi delle operazioni eseguite negli anni 2015, 2016, 2017:
Anno 2015 | 48.194,55 € |
Anno 2016 | 68.636,87 € |
Anno 2017 | 58.978,82 € |
2015 2016 2017 | ||||||
Non | Non | Residenti 19 14 5 2 8 30 16 2 2 | Non resid. 4 1 2 1 6 1 | |||
Residenti | resid. | Residenti | resid. | |||
37 | 4 | 14 | 0 | |||
11 | 2 | 5 | 0 | |||
5 | 0 | 11 | 2 | |||
6 | 2 | 4 | 0 | |||
1 | 3 | 2 | 0 | |||
26 | 12 | 26 | 5 | |||
6 | 0 | 15 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 0 | 6 | 0 | |||
0 | 0 | 2 | 0 | |||
99 | 24 | 86 | 7 | 98 | 15 |
Si riportano anche il numero e la tipologia delle concessioni rilasciate:
Concessioni
Celletta ossario/ceneri
Ossario tumulazione successiva Area per due cassoni sovrapposti Area singola
Area ‐ tumulazione successiva salma Area ‐ tumulazione successiva ceneri Loculo individuale
Loculo doppio
Tumulazione salme in cappelle famig.
Inumazione scavo a macchina Inumazione scavo a mano
10. Non si applica la revisione dei prezzi per tutta la durata contrattuale.
Art. 5. Modalità di stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto avviene tramite la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 c. 3 del codice dei contratti.
2. L’accordo quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi, fatto salvo il raggiungimento dell’importo massimo stimato contrattuale prima dei termini temporali sopra esposti. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara per un tempo pari a 6 (sei) mesi.
3. Il massimale economico previsto non è garantito all’aggiudicatario in quanto non è da considerarsi vincolante per la stazione appaltante. La stazione appaltante, pertanto, non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario nel caso in cui le transazioni generate risultino complessivamente inferiori. L’importo indicato nel presente capitolato è da intendersi puramente indicativo.
4. L’accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, le prestazioni sono affidate entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. Le prestazioni affidate e le integrazioni eventualmente richieste non possono comportare in nessun modo modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.
5. I singoli contratti derivanti dall’accordo quadro saranno richiesti all’aggiudicatario mediante apposite lettere d’ordine.
6. L’accordo quadro comprende:
servizi cimiteriali (S1). L’importo (S1) riportato in tabella 1 dell’art. 4 è indicativo e calcolato sulla media aritmetica degli importi dei servizi eseguiti nei tre anni precedenti. Gli importi effettivi corrisposti dei servizi saranno determinati applicando alle prestazioni effettivamente eseguite i prezzi unitari dedotti dall’elenco prezzi unitario, ribassati dello sconto percentuale offerto in sede di gara.
7. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo la documentazione allegata. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi, siano rilevabili dalla documentazione allegata o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato secondo le regola dell'arte.
8. I prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del codice dei contratti.
9. Ai sensi dell’art. 00 x. 00 xxx xxxxxx xx xxxxxxx del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
10. Prima della stipula del contratto d’appalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la documentazione richiesta dalla stazione appaltante: iscrizione CCIAA, dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, documentazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro richiesta dalla stazione appaltante dopo la proposta di aggiudicazione e quant’altro si dovesse rendere necessario ai sensi di legge.
Art. 6. Requisiti minimi richiesti
1. Si rimanda alla lettera di xxxxxx.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7. Documenti che fanno parte dell’accordo quadro
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) allegato A ‐ il presente capitolato speciale;
c) allegato B ‐ elenco dei prezzi unitari;
d) la polizza assicurativa di cui all’art. 19;
e) la garanzia definitiva di cui all’art. 20;
e) il D.U.V.R.I.
f) il DVR ed il POS
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti‐ colare:
a) il codice dei contratti;
b) il regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il D. Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’accordo quadro
1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutta la documentazione fornita, di essersi recati sui luoghi di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, la documentazione fornita adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro, e della documentazione fornita per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9. Consegna e inizio del servizio
1. L’esecuzione del servizio ha inizio entro dieci giorni dalla data di esecutività dell’aggiudicazione, a seguito di regolare stipula del contratto.
2. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 21 prima della redazione del verbale di consegna dei luoghi oggetto di esecuzione del servizio di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al direttore dell’esecuzione. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed il servizio non può essere iniziato.
Art. 10. Svolgimento del servizio
1. Ad accordo quadro avviato, qualora vi sia un funerale, la ditta aggiudicataria deve dar corso al servizio di tumulazione o posa cassoni entro 24 ore dalla richiesta e comunque in tempo utile per la funzione programmata.
2. Qualora l’appaltatore, per comprovate esigenze, non possa iniziare o ultimare i servizi entro i termini indicati, deve comunicare alla stazione appaltante le circostanze e quest’ultima, accertato l’impedimento, potrà autorizzare una proroga dell’inizio e del termine di ultimazione dei servizi.
3. Tutte le operazioni previste nel presente capitolato dovranno essere effettuate di norma nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Potranno essere eccezionalmente proposti dalla ditta aggiudicataria orari differenti, previa richiesta al responsabile dei servizi cimiteriali, con un anticipo di almeno 36 ore.
0.Xx caso di salme in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, la ditta è tenuta a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati. Tale servizio rientra nel presente capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con la stazione appaltante.
5.Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dalla stazione appaltante.
Art. 11. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell’esecuzione del servizio, la stazione appaltante provvederà a formalizzare una contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo pec, assegnando alla ditta 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come di seguito descritto:
VIOLAZIONE A QUANTO DI SEGUITO DESCRITTO | PENALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE | |
1 | durante l’espletamento del servizio il personale addetto deve sempre indossare l’uniforme prescritta, pulita e in buon ordine; deve altresì mantenere un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone | € 100,00 |
2 | l'area dove è prevista la sepoltura dev'essere ordinata, ben curata e messa in sicurezza | € 100,00 |
3 | i materiali e le attrezzature devono essere depositati negli appositi spazi all'uopo destinati e mai sparsi o abbandonati in maniera confusa e disordinata | € 100,00 |
4 | il personale preposto ai servizi di sepoltura di salma non può essere inferiore a n. 2 unità e deve rispettare rigorosamente l'orario prestabilito | € 200,00 |
5 | il materiale di rifiuto da conferire negli appositi spazi concessi e stabiliti dalla stazione appaltante deve provenire esclusivamente da aree cimiteriali dislocate nel territorio comunale | € 300,00 |
6 | l’obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per le sepolture (ritardo maggiore di 20 minuti) | € 500,00 |
7 | l’espletamento di servizi a favore di terzi senza autorizzazione della stazione appaltante | € 1.000,00 |
8 | l’obbligo di osservanza delle norme di sicurezza durante il servizio | € 1.000,00 |
9 | la risposta telefonica al numero di reperibilità | € 1.000,00 |
10 | l’esecuzione del servizio per ogni giorno o frazione di giorno | € 50,00 |
La reiterazione delle inadempienze, oltre all’applicazione delle penali, può portare alla risoluzione del contratto.
Art. 12. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a. interruzione del servizio oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria;
b. interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria;
c. gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto, da parte della ditta appaltatrice nella gestione dei servizi affidati;
d. cessione del contratto e subappalto, anche parziali, da parte della ditta appaltatrice, non autorizzati;
e. frode nell’esecuzione del servizio;
f. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
g. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
h. sospensione del servizio da parte della ditta senza giustificato motivo;
i. perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’esecuzione del servizio appaltato, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo pec.
3. L’affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare la proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi la stazione appaltante adotterà i provvedimenti del caso, che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile.
4. In caso di risoluzione all’affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dalla stazione appaltante per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell’aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali penali. Saranno inoltre a carico dell’affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito dell’affidamento del completamento del servizio ad altra ditta.
5. Resta salvo il diritto di rivalsa della stazione appaltante per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.
6. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 13. Servizi cimiteriali
1. L’importo per i servizi cimiteriali contabilizzato deriverà dalle prestazioni effettivamente appaltate ed eseguite. Dette prestazioni saranno ordinate dalla stazione appaltante su richiesta dei privati committenti o dalla stessa per ragioni di pubblico interesse.
2. La contabilizzazione avverrà in base all’elenco prezzi unitari dei servizi cimiteriali, decurtato del ribasso d’asta, per le prestazioni effettivamente appaltate, con cadenza mensile.
Art. 14. Eventuali prestazioni di nuova introduzione
1. Ai sensi dell’art. 54 comma 2 del codice dei contratti, gli appalti basati su un accordo quadro non possono comportare in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) dal prezziario di cui al comma 3, applicando lo sconto offerto in fase di gara; oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, decurtati del ribasso d’asta.
3. E’ considerato prezziario ufficiale di riferimento il prezziario “Prezzi informativi delle opere edili in Milano”, terzo quadrimestre 2017.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 15. Pagamenti dei servizi cimiteriali
1. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, emessa ai sensi dell’art. 16, a 30 gg fine mese data fattura. Dovrà essere accompagnata da un elenco riassuntivo cronologico degli interventi effettuati e dei nominativi delle salme.
Art. 16. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 31, comma 2; ai sensi dell’art. 31 comma 7 della L. n. 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti di cui all’art. 27 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza delle prescrizioni di cui all’art. 37 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nei lavori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’art. 30, comma 2.
Art. 17. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 co. 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI
Art. 18. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del importo posto a base dell’accordo quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art.
84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
4. L'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici che possiedono uno dei requisiti di cui all’art. 93 co. 7 del codice dei contratti.
5. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Art. 19. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’art. 103 co. 7 del codice dei contratti l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio.
2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell’esecuzione del servizio il cui massimale deve essere non inferiore a € 500.000,00.
3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo
2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.
5. La garanzia prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48 co. 5 del codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Art. 20 Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 co. 1 del codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’art. 93 co. 3 del codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile, in conformità all’arti. 103 co. 4, 5 e 6 del codice dei contratti. La garanzia è presentata alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. L'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici che possiedono uno dei requisiti di cui al l’art. 93 co. 7 del codice dei contratti.
4. La cauzione sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute e formalmente certificata, da parte del responsabile, la regolare esecuzione del servizio.
CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 21. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 90 co. 9 e dell’allegato XVII al D. Lgs. 81/08, l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli art. 17 co. 1 lett. a) ed art. 28 co. 1, 1‐bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/08. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29 co. 5 primo periodo del D. Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al RUP il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’art. 31 e all’art. 38 del D. Lgs. 81/08.
Art. 22. Norme di sicurezza generali e sicurezza nei siti di intervento
1. Anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/08 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili al presente appalto di servizio;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/08;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza nei siti di intervento.
2. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare l’esecuzione del servizio se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 21.
Art. 23. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
1. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non ricorrono i presupposti per la nomina del coordinatore in fase di progettazione, la nomina del coordinatore in fase di esecuzione, per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ricorrono i presupposti per la redazione del DUVRI, il quale è da considerarsi parte integrante del contratto.
Art. 24. Documentazione specifica per il servizio oggetto di appalto
1. L'appaltatore, entro 7 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del servizio e nell'esecuzione dei prestazioni richieste. Il POS, redatto ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli art. 28 e 29 del citato D.Lgs. 81/08 con riferimento ai siti specifici e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti sul luogo, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Ai sensi dell’art. 96 co. 1‐bis del D. Lgs. 81/08 il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato X.Xxx. 81/08.
4. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
Art. 25. Attuazione delle disposizione in materia di sicurezza da parte dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il DUVRI, il DVR e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 105 comma 17 del codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in conformità con il DVR ed il POS di cui sopra.
7. I lavoratori conduttori di macchine/attrezzature operative, quali escavatore, pala meccanica, muletti, carri, gru, ponti mobili su carro, elevatori dovranno essere in possesso degli attestati (patentino di abilitazione alla conduzione e guida delle macchine/attrezzature sopra elencate) prescritti dalla legge in ordine all’Accordo Stato Regioni del 12 marzo 2013.
8. Il personale dovrà indossare esclusivamente una divisa concordata con l’ufficio servizi cimiteriali e la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 20 del succitato decreto .
9. E' fatto divieto assoluto al personale del concessionario di fumare all'interno dei cimiteri.
10. L’appaltatore dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature e macchine necessarie all’espletamento delle operazioni di sepoltura, dissepoltura e di trasporto anche aspecifiche, ma correlate e connesse alla esecuzione del servizio di cui trattasi.
11. La fornitura di energia elettrica, strettamente necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, sarà a carico della stazione appaltante.
12. I carburanti ed i lubrificanti delle macchine (in prestito dalla Società) saranno a totale carico dell’appaltatore.
13. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare correttamente e mantenere funzionali ed efficienti tutte le attrezzature/macchine ed utensili del mestiere, sia di sua proprietà che terza, pena rescissione del contratto.
14. Non è ammesso, entro l’area cimiteriale, il ricovero di vetture dell’appaltatore non pertinenti all’affido, autovetture ad uso personale o attrezzature estranee ai lavori cimiteriali.
15. La società concede all’appaltatore l’uso di un locale per spogliatoio e rimessaggio dei suoi mezzi , utensili, etc., presso il cimitero di Laveno. L’uso del locale, la pulizia, le responsabilità derivanti da danneggiamenti, furti, incustodia, etc. saranno a carico dell’appaltatore.
16. Depositi o stoccaggi di materiali o attrezzature non di routine e non pertinenziali all’affido cui trattasi non saranno concessi e dovranno essere allocati diversamente, non all’interno delle aree cimiteriali.
17. E’ vietata la tenuta di qualsiasi prodotto infiammabile entro i cimiteri, non sono ammesse scorte di carburanti e miscele in spazi e locali dei cimiteri.
CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 26. Subappalto
1. Il subappalto o il sub‐affidamento in cottimo, ai sensi dell’art. 105 del codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art. 31, co. 2, alle seguenti condizioni:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati individuati i servizi o le parti di servizi che si intendono subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti.
3. L’appaltatore deve provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:
a) di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
‐ l’inserimento delle clausole di cui al successivo art. 32, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
‐ l’individuazione delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle prestazioni previste dal contratto, in modo da consentire al direttore dell’esecuzione ed al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al co. 4, lettere a) e b);
‐ l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’art. 105 co. 14 del codice dei contratti;
b) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
4. L’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi del co. 3, trasmette alla Stazione appaltante:
a) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo del servizio da realizzare in subappalto o in cottimo;
b) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti;
c) una dichiarazione che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.
67 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli art. 84 co. 4 o art. 91 co. 7 del citato D. Lgs. 159/2011.
5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi ai sensi dell’art. 105 co. 14 del codice dei contratti:
a) l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
b) l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia della propria iscrizione alla CCIAA e dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 27. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dell’esecuzione ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105 co. 2 secondo periodo del codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale è
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub‐affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso nei siti oggetto dell’esecuzione del servizio dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sub‐appaltatori, ai sub‐affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate sub‐appalto ai sensi del co. 4 si applica l’art. 37, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 28. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento della prestazione del servizio. Ai sensi dell’art. 105 co. 13 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’art. 2 co. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’art. 2 commi 2 e 3 del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 31;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 16 co. 3 relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 37 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli art. 30 co. 2 e 31 comma 4;
e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del codice dei contratti.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’art. 26, co. 6, lettera b);
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate.
5. Ai sensi dell’art. 105 co. 8 del codice dei contratti il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
6. Ai sensi dell’art. 17 ultimo comma del d.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’art. 35 co. 5 della L. 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1 devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE, RECESSO
Art. 29. Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra la stazione appaltante ed la ditta aggiudicataria che non fossero state definite in via amministrativa nei modi previsti saranno deferiti al giudizio del Presidente del Tribunale di Varese. Le controversie non autorizzano il Concessionario ad interrompere i servizi.
2. La decisione dell’autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 30. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dello svolgimento del servizio, e in particolare:
a) nella prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’art. 30 co. 6 e dell’art. 105 co. 10 e 11 del codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera.
3. In ogni momento il direttore dell’esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008 n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nel luogo di lavoro e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. u), dell’art. 20 co. 3 e dell’art. 26 co. 8 del D. Lgs. 81/08, nonché dell’art. 5 co. 1 primo periodo della L. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato sul luogo di lavoro una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei luoghi di lavoro e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5 co. 1 secondo periodo della L. 136/2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 31. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 41, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante. Qualora la stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 31 co. 4 e 5 della L. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto.
4. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento generale e dell’art. 31 co. 3 della L. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento dagli importi da pagare in base alle fatture emesse dalla ditta appaltatrice e validate;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle fatture limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’art. 32, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 32. Risoluzione dell’accordo quadro
1. Ai sensi dell’art. 108 co. 1 del codice dei contratti, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’art. 106 co. 4 del codice dei contratti;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’art. 80 co. 1 del codice dei contratti per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’art. 12, i seguenti casi:
‐ interruzione del servizio oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria;
‐ interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria;
‐ gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto, da parte della ditta appaltatrice nella gestione dei servizi affidati;
‐ cessione del contratto e subappalto, anche parziali, da parte della ditta appaltatrice senza autorizzazione;
‐ frode nell’esecuzione del servizio;
‐ manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
‐ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
‐ sospensione del servizio da parte della ditta senza giustificato motivo;
‐ perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’esecuzione del servizio appaltato, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
3. La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo pec.
4. L’affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare la proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi la stazione appaltante adotterà i provvedimenti del caso, che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile.
5. In caso di risoluzione all’affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dalla stazione appaltante per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell’aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali penali.
Saranno inoltre a carico dell’affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante a seguito dell’affidamento del completamento del servizio ad altra ditta.
Resta salvo il diritto di rivalsa della stazione appaltante per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.
6. Ai sensi dell’art. 108 co. 2 del codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 co. 1 del codice dei contratti;
b) la nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3 co. 8 primo periodo della L. 136/2010, in caso di assenza nel contratto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del codice dei contratti.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata.
8. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 33. Recesso dall’accordo quadro
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 88 co. 4ter e dall’art. 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto de servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità delle prestazioni eseguite.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione e deve mettere i magazzini e a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
CAPO 10. NORME FINALI
Art. 34. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nonché le imposte per le licenze di conduzione stabilite dalla legge sono a carico dell’impresa aggiudicataria. L’IVA sarà da fatturare a norma di legge;
b) proporre alla stazione appaltante un proprio responsabile, di provata capacità ed esperienza, relativamente al piano interventi o ai servizi attivati;
c) custodire e conservare in buone condizioni tutti quei materiali che venissero direttamente forniti dalla stazione appaltante;
d) gli oneri derivanti dall’approvvigionamento e custodia di materiali e attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio;
e) il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone fisiche;
d) rispondere in ogni caso della buona riuscita dei servizi, anche di quelli eseguiti con l’impiego di materiali e mezzi forniti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l’impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà sollevarsi da ogni responsabilità soltanto denunziando tempestivamente per iscritto alla stazione appaltante e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto;
e) fornire tutti i mezzi d’ opera, operai, ecc. che la stazione appaltante richiederà;
f) consegnare, a richiesta della stazione appaltante, fotografie a documentazione dei servizi;
g) provvedere, a norme di legge, alle segnalazioni diurne e notturne e a tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni a persone e a cose;
i) provvedere alla perfetta pulizia finale;
l) tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate devono essere a norma, nonché provviste delle certificazioni richieste dalla legge che ne garantiscono il corretto funzionamento e manutenzione;
m) gli oneri per la certificazione dei materiali posati e delle lavorazioni eseguite ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché quanto necessario per rendere i lavori fruibili in sicurezza;
n) nel caso in cui durante lo svolgimento delle proprie attività l’appaltatore alteri o danneggi un impianto tecnologico, l’eventuale riparazione sarà a carico dello stesso, così come le spese di collaudo e di predisposizione della dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte (ex D.M. 37/2008).
2. L’appaltatore si fa garante di tutti i danni causati a terzi dalla mancata esecuzione del servizio previsto, assumendosi ogni responsabilità civile e penale. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all’art. 14.
Art. 35. Conformità agli standard sociali
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
2. La prestazione del servizio oggetto dell’appalto deve essere eseguito in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa stazione appaltante;
d) intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla stazione appaltante, che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’art. 12 co. 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 36. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 37. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010 gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli art. 29 co. 1 e 2, e art. 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’art. 29 co. 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 per il totale dovuto anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’art. 1 co. 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al co. 2 lett. a) costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 co. 9‐bis della citata legge 136/2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al co. 2 lett. b) e c), o ai co. 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 32 co. 6 lett. b) del presente capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al co. 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai co. da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del co. 2 lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 38. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli art. 6 e 67 del citato decreto legislativo in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell’art. 89 del
D. Lgs. 159/2011.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 39. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la stazione appaltante in applicazione dell’art.
1 co. 17 della L. 190/2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegata.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53 co. 16‐ter del D. Lgs. 165/2001 e dall’art. 21 del D. Lgs. 39/2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 per quanto di propria competenza, in applicazione dell’art. 2 co. 3 dello stesso d.P.R.
Art. 40. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’art. 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’art. 62 del R.D. n. 827 del 1924 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’art. 32 co. 8 terzo periodo del codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del servizio;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del sito di intervento e all’esecuzione del servizio;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sulla prestazione del servizio oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l’uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Allegato «A»
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI
Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………...
in qualità di rappresentante legale dell’impresa ………………………………………………………………….
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12. 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Data, Timbro e Firma, …………………………………………………..
PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
Art. 41. Prescrizioni tecniche specifiche
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel prezzo unitario delle prestazioni si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare le prestazioni previste nel modo prescritto secondo la migliore regola d'arte e ciò quando anche questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.
Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali, eventualmente contenute nel presente capitolato, non danno in alcun caso diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze del lavoro.
Per regola generale nello svolgimento dei servizi l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di prestazioni.
Per tutte le categorie di prestazioni per le quali non si trovino nel presente capitolato ed annesso elenco prescritte speciali norme, l'appaltatore dovrà attenersi alle norme vigenti in materia e agli ordini che all'uopo impartirà il direttore dell’esecuzione.
Art. 42 Servizi cimiteriali
I servizi cimiteriali, da svolgersi presso i cimiteri di Laveno, Mombello e Cerro, comprendono le voci sotto elencate e più dettagliatamente descritte nell’elenco prezzi:
‐ inumazione in campo comune;
‐ costruzione di tombe con cassoni prefabbricati;
‐ tumulazione di salma;
‐ tumulazione di resti mortali (ossa e ceneri);
‐ esumazione;
‐ estumulazione e raccolta resti mortali;
‐ estumulazione bara/cassetta;
‐ recupero salme indecomposte;
Ogni prestazione inserita nell’elenco prezzi si deve intendere comprensiva di ogni onere per l’effettuazione del servizio a regola d’arte, compreso l’utilizzo di scale, montaferetri e trabattelli omologati e certificati nonché eseguito secondo le prescrizioni igienico–sanitarie e le norme per lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti da qualsiasi attività cimiteriale. Inoltre sono a carico della ditta il carico, trasporto e smaltimento di ogni rifiuto proveniente da qualsiasi attività eseguita dalla ditta stessa all’interno dell’area cimiteriale.
Ogni servizio di tumulazione o inumazione dovrà tener conto dei tempi previsti per lo svolgimento delle funzioni religiose.
Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
a) verificare, all’arrivo del feretro al cimitero, la regolarità dei documenti amministrativi
dell’impresa di pompe funebri, l’integrità del feretro e dei relativi sigilli;
b) fornire alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà rispettare il suddetto POS nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza;
c) espletare tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle operazioni cimiteriali, al fine di permettere il mantenimento aggiornato di tutti i documenti ed i registri necessari;
d) adottare in occasione delle cerimonie funebri comportamenti idonei alla delicatezza delle circostanze in termini di professionalità e di decoro.
Nel caso di rottura di casse nei loculi o tombe di famiglia private conseguentemente all’esplosione di gas putrefatti, l’aggiudicatario, avvisata la Stazione Appaltante, dovrà provvedere all’immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti ed al ripristino dei luoghi con le opere necessarie in relazione ad ogni singolo caso. I lavori da eseguirsi dovranno essere preventivamente concordati per iscritto con la Stazione Appaltante e alla stessa fatturati.
Gli oneri relativi alla collocazione e/o manutenzione delle lapidi e dei marmi dei loculi e/o cappelle di famiglia commissionate da privati sono a carico del privato stesso, che vi può provvedere o attraverso l’opera dell’aggiudicatario o tramite operatore esterno.
Art. 43 Servizi ricompresi nell’appalto
I servizi cimiteriali ricomprendono anche le seguenti prestazioni accessorie:
• compiti propri del necroforo, ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria del Comune e della legge nazionale e regionale in vigore. Saranno considerate comprese anche eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti che la legge nazionale e regionale o il regolamento comunale dovessero introdurre. Nello specifico:
‐ ricevimento della salma: ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura accertandosi della loro esatta destinazione;
‐ assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazione, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, assistenza, prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
‐ consegnare all’ufficio di Polizia Municipale gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
‐ assistenza per la chiusura delle salme nelle casse mortuarie, nel caso di decessi con l’intervento dell’autorità giudiziaria e con l’utilizzo della camera mortuaria.
• segnalare l’eventuale cattivo funzionamento dell’ascensore installato presso il cimitero di Laveno ed eseguire la manovra di emergenza nel caso vi siano persone intrappolate in cabina;
• segnalare l’eventuale cattivo funzionamento dei cancelli automatizzati di chiusura ed apertura.
Art. 44 Rapporti tra Stazione Appaltante, ditta aggiudicatrice ed utenti privati
I servizi cimiteriali verranno gestiti dalla ditta appaltatrice. Gli utenti privati intratterranno rapporti esclusivamente con la stazione appaltante.
L’utente presenterà richiesta di concessione cimiteriale o di autorizzazione per tumulazioni
successive alla stazione appaltante. La stessa verrà inoltrata per conoscenza alla ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice organizzerà i servizi richiesti concordandoli con la stazione appaltante.
L’utente privato corrisponderà alla stazione appaltante la tassa di concessione od il diritto di entrata ed i costi dei servizi necessari così come descritti nell’elenco prezzi dei servizi cimiteriali.
La ditta appaltatrice eseguirà i servizi necessari e fatturerà alla stazione appaltante secondo l’elenco prezzi unitari dei servizi cimiteriali, decurtati dello sconto offerto in sede di gara.
I servizi di cui al presente capitolato non riguardano la posa del monumento, per il quale dovrà essere presentata domanda, indicando la qualità del materiale e le misure, all’ufficio comunale competente.
La ditta appaltatrice avrà a disposizione un magazzino per il deposito attrezzi presso il cimitero di Laveno ed avrà in consegna una copia delle chiavi dei cancelli d’ingresso ai cimiteri.
Essendo i cimiteri dotati di cancello elettrico l’impresa appaltatrice provvederà al controllo del regolare funzionamento dello stesso presso i tre cimiteri.
L’apertura e la chiusura dei cimiteri sarà effettuata negli orari e nei giorni sottoindicati: Periodo estivo (1 Aprile – 30 Settembre) ‐ tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 18.30 Periodo invernale (1 Ottobre – 31 Marzo) ‐ tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 17.00
Gli orari non possono essere modificati.
La ditta appaltatrice provvederà a modificare il timer di apertura/chiusura dei cancelli al cambio dell’orario di apertura.
Art. 45 Referente del servizio
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.
Il concessionario dovrà, entro quindici giorni dall’aggiudicazione, indicare il nominativo del soggetto di cui al comma precedente, che sarà il referente e il coordinatore del servizio.
A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività ed il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il responsabile del servizio cimiteriale della società: a tal fine comunicherà i propri recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed email.
Art. 46 Personale
Il contingente minimo di personale per le operazioni di ricevimento salme, inumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione dovrà essere composto da minimo due persone e comunque da quante ritenute idonee per il tipo di operazione da svolgere.
Il personale addetto all’esecuzione dei servizi previsti dal capitolato dovrà presentarsi in ordine, mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di legge e di regolamento dei servizi cimiteriali.
In tutte le operazioni svolte presso i cimiteri comunali l’aggiudicatario dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori: essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta.
L’aggiudicatario dovrà proporre alla stazione appaltante, prima dell’inizio delle attività, le caratteristiche della divisa invernale e della divisa estiva che il proprio personale dovrà necessariamente indossare in occasione delle cerimonie funebri. Una volta concordato potrà essere utilizzato esclusivamente tale vestiario. Nell’ambito della stessa cerimonia dovrà essere inoltre garantita dalla squadra degli operatori omogeneità di scelta tra la divisa estiva ed invernale.
E’ fatto assoluto divieto al personale dell’affidatario di fumare, bere o mangiare durante le cerimonie funebri.
Il personale addetto alle cerimonie funebri dovrà indossare una divisa concordata con la stazione appaltante e la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 20 del D.lgs. 81/2008.
Le violazioni delle succitate disposizioni comportano l’applicazione, in capo al responsabile delle stesse, delle sanzioni previste dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 del D.lgs. 81/2008.
Art. 47 Gestione rifiuti
La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente capitolato speciale dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna e successivamente smaltiti presso apposito sito a fine lavori.
3. Il concessionario, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà comunque differenziare le diverse tipologie di rifiuti.
4. I rifiuti inerti e le lapidi dovranno essere conferiti in appositi contenitori, separati dai rifiuti da esumazione ed estumulazione ed adeguatamente smaltiti.
5. Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori predisposti dalla stazione appaltante in modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine) e smaltiti adeguatamente da parte della ditta.
Art. 48 Altri obblighi a carico del concessionario
Tutte le operazioni di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite con idonee attrezzature fornite dall’appaltatore e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei regolamenti comunali ed igienico‐sanitari.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alle suddette attrezzature nonché alla fornitura di tutti i generi di consumo e quant’altro necessario al perfetto mantenimento in efficienza e decoro di tutti gli spazi
cimiteriali. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza dei mezzi e delle attrezzature, nonché la tassa di circolazione, assicurazione, carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico dell’appaltatore.
La fornitura di energia elettrica, strettamente necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, sarà a carico della stazione appaltante.
L’appaltatore non potrà depositare all’interno dei cimiteri attrezzature e/o materiali utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante e non potrà eseguire prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.
5. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti e dei terzi avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sulla ditta appaltatrice, restando la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità e onere.
7. L’appaltatore s’impegna inoltre:
a segnalare alla stazione appaltante eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture laddove ciò sia necessario per il decoro e la sicurezza dei cimiteri;
a rendersi disponibile a coordinare l’erogazione dei propri servizi con gli altri fornitori della stazione appaltante, valutandone, se richiesto, le modalità di intervento.
Art. 49 Osservanza leggi e regolamenti
L’aggiudicatario, nell’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato, è tenuto all’osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel presente documento.
Per quanto non esplicitamente indicato si farà riferimento alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici nonché a quella in materia di sicurezza e contabilità.
L’appaltatore dovrà inoltre attenersi scrupolosamente, nelle operazioni di polizia mortuaria, a quanto indicato nel D.P.R. 285/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, nella LR 33/2009, nei RR 6/2004 e 1/2007 e s.m.i., nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.