CONSIDERATO
Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea
In data 17 giugno 2022, si sono incontrati in modalità da remoto: Assosomm e NIDIL CGIL, FELSA CISL, UILTEMP, di seguito le Parti,
CONSIDERATO
• Il D. Lgs. n. 251/2007 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”, prevede che si promuova “ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio” dei beneficiari di protezione internazionale;
• Il Consiglio dell’Unione Europea, con la Decisione 2022/382, adottata su proposta della Commissione europea e in vigore dal 4 marzo 2022, ha stabilito di attivare la Direttiva n. 2001/55/CE sulla protezione temporanea, conseguentemente all’afflusso massiccio di cittadini dell’Ucraina che hanno lasciato il paese a seguito del conflitto armato in corso;
PREMESSO CHE
Le Parti intendono:
• promuovere una serie di azioni volte ad agevolare l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento socio- lavorativo dei titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), protezione temporanea e protezione speciale (di seguito “rifugiati”);
• attivare percorsi formativi per facilitare le transizioni lavorative dei rifugiati così da ridurre il
mismatch di competenze;
• fornire un sostegno immediato all’autosufficienza dei rifugiati al fine di supportare la loro inclusione sociale nel territorio dello Stato italiano;
• supportare i lavoratori delle Agenzie per il Lavoro che adottano iniziative di accoglienza nei confronti dei rifugiati.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti,
CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. Platea
1. Le misure e le prestazioni di cui al presente Accordo, come successivamente specificate, si intendono rivolte ai:
1. soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale;
2. lavoratori in somministrazione, come individuati rispetto alle singole prestazioni/misure di seguito indicate.
2. Misure volte a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti rifugiati (art. 1, comma 1, num. 1)
A. Formazione base “lingua italiana” e “di cultura ed educazione civica italiana”
1. Al fine di fornire uno strumento volto a sostenere l’integrazione economica, sociale e culturale dei soggetti individuati nella platea è istituito, per il tramite del Fondo Forma.Temp., un modulo di Formazione base di “lingua italiana” ed un modulo di Formazione base di “cultura ed educazione civica italiana”.
2. Il percorso formativo avrà una durata massima complessiva totale di 150 ore, di cui indicativamente 100 ore dedicate alla formazione di “lingua italiana” e 50 ore alla formazione di “cultura ed educazione civica italiana”.
3. Ai discenti che prenderanno parte al percorso formativo è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da Forma.Temp.
4. Al discente, al termine del percorso formativo, sarà rilasciato apposita documentazione attestante la partecipazione al corso.
5. Per l’attività di formazione di cui alla presente lettera vengono destinate risorse per un importo pari a € 3.000.000.
B. Formazione Professionale
1. I soggetti che abbiamo portato a termine la Formazione base di cui alla lettera A) potranno essere avviati dalle Agenzie per il Lavoro in percorsi di Formazione Professionale.
2. Nel caso in cui, a seguito del completamento dell’attività di Bilancio delle Competenze di cui alla lettera C), emerga che il rifugiato non necessiti della Formazione base, l’Agenzia potrà inserire direttamente il medesimo nel percorso di Formazione Professionale di cui alla presente lettera.
3. In favore dei discenti che prendono parte ai percorsi di Formazione Professionale di cui alla presente lettera è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da FormaTemp.
4. Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle attività` formative, è fissata una percentuale di placement per ApL non inferiore al 16% del numero di discenti coinvolti nelle attività` di cui alla presente lettera.
5. La formazione professionale di cui alla presente lettera può essere effettuata anche in aula mista.
C. Bilancio delle Competenze
1. L’attività formativa di cui alle lettere A) e B) è definita dall’ApL sulla base delle risultanze dell’attività di bilancio delle competenze rivolta ai beneficiari del presente Accordo.
3. Misure di sostegno e di accoglienza
X. Xxxxxxxx straordinario all’accoglienza
1. In favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, numero 1), a conclusione del primo percorso formativo tracciato dal Bilancio delle Competenze, è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge.
2. In favore dei lavoratori somministrati di cui all’articolo 1, comma 1, numero 2), che prestino ospitalità, anche mediante adozione o affidamento, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, numero 1), è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge e pari a € 1.500 al lordo delle imposte previste per legge in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza. Requisito necessario per l’erogazione dell’indennità è la “Dichiarazione di ospitalità” ovvero idonea documentazione attestante l’adozione o l’affidamento, ed un periodo minimo di durata della accoglienza pari ad almeno 3 mesi.
B. Accesso agevolato alle prestazioni
1. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei soggetti rifugiati in forza all’Agenzia ovvero anche coinvolti in percorsi formativi di cui all’articolo 2 del presente Accordo, a tali soggetti viene riconosciuto, a requisiti agevolati, l’accesso alle seguenti prestazioni Ebitemp, con le seguenti caratteristiche:
a) Contributo asilo nido: si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
b) Sostegno all’istruzione (Materiale didattico e libri; Studenti lavoratori; Retta universitaria studenti lavoratori): si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
c) NUOVA PRESTAZIONE: Xxxxxxxx assistenza psicologica delle spese sostenute per sé o per i propri familiari fino al 2° grado di parentela/affinità. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 200 ad assistito.
d) NUOVA PRESTAZIONE: Xxxxxxxx acquisto beni prima necessità bebè ovvero per coloro che abbiamo sostenuto spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. passeggino; fasciatoio; culla; omogeneizzati; ecc.). Il rimborso è riconosciuto per ciascun figlio nel limite massimo di € 800.
2. Per le misure di cui al presente articolo viene individuato un plafond complessivo pari ad € 5.000.000.
3. L’erogazione del sostegno straordinario all’accoglienza di cui alla lettera A) del presente articolo è subordinata alla richiesta diretta da parte del soggetto interessato ad Ebitemp.
4. Disposizione finale
Le Parti convengono sulla natura sperimentale del presente Accordo sino alla data del 31/10/2022.
Nel caso in cui l’esaurimento delle risorse si verifichi durante la vigenza dell’Accordo, le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per valutare l’eventuale rifinanziamento delle misure.
Viene istituita una Cabina di Regia formata dalle Parti firmatarie che ha l’obbligo di monitorare l’andamento dell’Accordo. Verranno comunicati alla Commissione Paritetica il tiraggio delle misure - anche a valle dei report mensili forniti dagli Enti Bilaterali - nonché l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, nell’ambito della quale potranno essere definiti gli opportuni adeguamenti dell’Accordo.