MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell’ambito del Programma Erasmus+
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER
ACCORDO N. 2022/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza – I ROMA27
Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx - XXXXXX
In seguito, denominato “l’Istituto”, rappresentato da:
Nome: Xxxxxxxxx Xxxxx
Cognome: Xxxxxxx
Funzione del rappresentante legale: Rettore
Da una parte, e
Sig./Xxx.ra nome e cognome:
In seguito, denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE:
Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo per esteso:
Indirizzo di posta elettronica:
Telefono:
Anno Accademico:
Ciclo di Studi: I Ciclo II Ciclo III Ciclo Ciclo breve
Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:
Codice/ Codice ISCED:
Anno di corso:
Lo studente gode di [selezionare le opzioni applicabili]:
Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ (“zero grant”)
Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Xxxxxxxx (“zero grant”)
Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include [selezionare le opzioni applicabili]:
Una borsa mensile per mobilità di lunga durata
Una borsa giornaliera per mobilità di breve durata
Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 250,00 Euro al mese (nel caso di mobilità di lunga durata)
Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 100,00 Euro (nel caso di mobilità di breve durata fino al 14esimo giorno)
Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 150,00 Euro (nel caso di mobilità di breve durata per un periodo di 15-30 giorni)
Un contributo finanziario aggiuntivo per il “viaggio green” pari a 50,00 Euro
Un contributo finanziario standard per il viaggio [applicabile nel caso delle mobilità verso Paesi Partner - ad eccezione dei Paesi Partner delle Regioni 13 e 14 - o nel caso di partecipanti con minori opportunità in mobilità di breve durata]
Un contributo finanziario “green” per il viaggio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili [applicabile nel caso delle mobilità verso Paesi Partner - ad eccezione dei Paesi Partner delle Regioni 13 e 14 - o nel caso di partecipanti con minori opportunità in mobilità di breve durata]
Un contributo al supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi (nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili)
Un supporto all’inclusione [nel caso di supporto aggiuntivo sulla base di costi reali]
Un contributo di viaggio per il viaggio costoso [da sostituirsi al contributo per il viaggio]
[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi europei Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
Nome della Banca:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente1
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell’ambito del Programma Erasmus+.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
La mobilità in presenza
-
Inizierà il
E si concluderà il
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante |
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Codice ERASMUS (se del caso) |
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Paese |
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Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ come segue:
Nel caso di mobilità di lunga durata per ______________mesi e ____________giorni;
Nel caso di mobilità di breve durata per ______________giorni.
Ove applicabile, il partecipante riceverà il contributo europeo per un totale di ____ giorni di viaggio, che si aggiungono alla durata totale del periodo di mobilità.
Se il Partecipante:
Percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
Usufruisce di una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi europei Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 2 mesi in caso di mobilità di lunga durata e 5 giorni in caso di mobilità di breve durata.
Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
La durata totale del periodo di mobilità:
per la mobilità di lunga durata non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo;
per la mobilità di breve durata, la mobilità fisica non deve superare i 30 giorni.
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate entro i termini indicati nella Guida al programma. Se l’Istituto di appartenenza accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente accordo.
L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inlcusa la componente virtuale (se del caso).
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _______ giorni di mobilità fisica. [Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il partecipante non riceverà il contributo finanziario per una parte o per l'intero periodo di mobilità, il numero di giorni indicato dovrà essere adeguato di conseguenza]
Il contributo finanziario totale Erasmus+ è pari ad euro ______ corrispondenti a:
[nel caso di mobilità di lunga durata] euro ________ al mese e ad euro_______ per i giorni extra di mobilità fisica;
[nel caso di mobilità di breve durata] a 70 euro al giorno fino al 14esimo giorno di mobilità e a 50 euro al giorno dal 15esimo giorno e fino al 30esimo giorno di mobilità.
[Ove applicabile] Il contributo finanziario totale sopra indicato include gli eventuali contributi aggiuntivi (top-up) applicabili e, se del caso, include un contributo finanziario pari a _____ euro per l’eventuale contributo di viaggio e include _________ euro per _______ giorni di viaggio.
Per i partecipanti a “zero grant” non è previsto un contributo per il viaggio.
Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità (oppure, ove il partecipante abbia diritto ad un contributo di viaggio, il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso), ove applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante entro [a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima]:
30 giorni di calendario dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti;
la data di inizio del periodo di mobilità [opzionale ma non applicabile nel caso di partecipanti che ricevono il top-up per le minori opportunità] o il supporto per l’inclusione: o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del Partecipante].
Tale prefinanziamento rappresenterà il __________ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio on line del Rapporto Narrativo (EUSurvey) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata.
[Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'Articolo 5.3, deve essere allegato al presente accordo un documento specifico che definisce le condizioni della prestazione assicurativa e include il consenso dell'organizzazione ospitante].
La copertura assicurativa deve comprendere una copertura sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.
[In caso di mobilità per studio la copertura assicurativa per responsabilità civile o contro gli infortuni è da considerarsi facoltativa.]
[In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.
Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]
Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni:
denominazione compagnia assicurativa:
numero e polizza assicurativa
Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.
La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:
l'organizzazione
il partecipante
l'organizzazione ospitante
[In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno qui elencate in base alle rispettive responsabilità].
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità per le quali la lingua principale di apprendimento è disponibile nell’Online Linguistic Support (OLS), ad eccezione dei madrelingua.
[Solo per studenti e neo laureati la cui mobilità dura almeno 14 giorni o più] Il Partecipante dovrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
[Per i partecipanti la cui mobilità dura meno di 14 giorni] Il Partecipante può effettuare la valutazione linguistica OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del periodo di mobilità.
[Opzionale - solo se l’informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [specificare la lingua principale di apprendimento / formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
A1 A2 B1 B2 C1 C2
[Applicabile solo per i Partecipanti che necessitano di seguire un corso di lingua OLS per migliorare il proprio livello] Il Partecipante può seguire i corsi di lingua OLS, iniziando non appena riceve l'accesso e sfruttando al massimo il servizio/corso.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE (XXXxxxxx)
Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – PROTEZIONE DEI DATI
L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa relativa al trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx
ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante |
Per l’Istituto |
Nome/cognome/
_________________________________
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Nome/cognome/funzione
_____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
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Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________
|
ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
xxxxx://xxxxxxx-xxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati2
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
xxxxx://xxxxxxx-xxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx
1 Se l’Istituto ricevente organizza la mobilità internazionale per traineeship presso un’impresa nel Paese Partner, allora il Learning Agreement sarà sottoscritto dalle 4 parti coinvolte (studente, Istituto di appartenenza, Istituto ricevente, impresa ospitante).
2 Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati (quali dati sono raccolti, chi ha accesso a tali dati e come sono protetti) sono disponibili qui: xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx
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