Testo Unico
ContrauoColleuivoNazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Testo Unico
€ 10,00 Roma, 18 luglio 2008
Contrauo Colleuivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
ContrauoColleuivoNazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Testo Unico
Roma, 18 luglio 2008
Proprietà riservata
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contra!uale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diri!i.
AvvERTENZA
Le parti stipulanti si danno reciprocamente a!o che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contra!ale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
E0NTRATT0 E0llETTlv0 NAZl0NAlE [l lAv0R0 PER l [lPEN[ENTl [A AZlEN[E [El TERZlARl0
[EllA [l5TRlBUZl0NE E [El 5ERvlZl
L’anno 2008, il giorno 18 del mese di luglio in Roma tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, del- le Professioni e delle P.M.I. rappresentata dal Presidente Confederale do!. Xxxxx Xxxxxxxx, dal Presidente della Commissione Sindacale do!. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Presidente della Commissione Sindacale do!. Xxxxxxx Xxxxxxx e composta dai signori: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx!o, Xxxxxx!a Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx- pra, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx!x Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx- xx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxx!i, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx D’Xxxxxxx, Xxxxx X’Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxx De Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx XxXxxxx, Xxxxxxx Di Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Mar- co Ferre!i, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx- xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx!i, Xxxxxxxx Xx!i, Xxxxxxx Xx!i, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx!o, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxx Xx!uada, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Mir- ka Pellizzaro, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx!o, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx- xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxx!rone, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx!i, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx!xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx!xxxx, Xxxxxx Xxxxx- troma, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx!oli, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx!i, Xxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xx- xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx con l’assistenza del Dire!ore Gene- rale Xxxxx Xxxxxxx, del coordinatore della Commissione sindacale Xxxxxxx Xxxxxxxx, del responsabile del se!ore Lavoro e relazioni sindacali Xxxxx Xx Xxxxxxx e di Gui- do Lazzarelli, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx.
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS- CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile Nazionale del Se!ore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Cara- xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxx Xxxxxxx e dai componenti del Comitato Dire!xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Agliar- di Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx!o, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxx, Ba!aglia Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx- to Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Be!i Xxxxxxx, Bianco Stefa- no, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Ca%ni Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx!i Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx- xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Ca!aneo Federica, Xxxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Ce!i Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Colom- xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, D’Aquanno Xxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, De Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxx Xxxx!a, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxx!a, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx X.Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx- xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xx- xxx, Xxxxxx XxXxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx XxXxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, XxXxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx!i Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Ma!xxxx Xxxxxx, Xxxxxx!a Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx’ Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Mosca Ma!eo, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx- na, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx!i Vi!orio, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx!xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx!i Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx!o, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx!a, Xxxxxxxx Xxxxx, Sca!xxxx Xxx- xxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Speria- ni Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Ta- xxxxxx Xxxxx, Xxxxx!i Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx!i Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxx e del Responsabile Dipartimento Terziario e reti Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
e
la Federazione Italiana Sindacati Adde!i Servizi Commerciali A%ni e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dai
Segretari Nazionali, Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Ro- se!a Raso e da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’U%cio Sindacale, da Xxxxx Xxxxxx!o - AQuMT, unitamente ad una delegazione tra!ante composta da: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx A!anasio, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx- xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx!i, Ma!eo Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx!uello, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx- co Bove, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxx!o, Xxxxxxx Xxxxxxx!a, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Irmo Care!i, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx!o, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, So- xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx- xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx!a, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx!a Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx- xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx!i, Xxxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xx- xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Mela, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx!i, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx XxxxXx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx
Que!i, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx!a, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Tul- xxx XxXxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Vi!xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Ma- xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx- xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx!ini, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; con l’intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale An- namaria Furlan
e
l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rap- presentata dal Segretario Generale Xxxxx!x Xxxx, dal responsabile del se!ore Se- gretario Nazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxxx, Mar- co Marroni, Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Presidente XxXxxxx Xxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Dire!ivo Nazionale Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Pie- tro Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx!i, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx- xxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx, Xxxxx X’Xxxxxx, Xxxxxxx X’Xxxx- xx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx Xx!o, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx!o, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xx- xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx!i, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx!i, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx- xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx!a, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, XxXxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx!a, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx!i, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xx- xxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Fa-
bio Servidei, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx!a Sorgia, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx- ti, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx!o- ni, Xxxxxxxx Xxxxxxx
visti
- il Contra!o Colle!ivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 2 luglio 2004
e
- il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 18 luglio 2008 si è stipulato
il presente Contra!o Colle!ivo di Xxxxxx per i Dipendenti da Aziende del Terziario
della Distribuzione e dei Servizi composto di:
- premessa e sfera di applicazione;
- 5 sezioni;
- 244 articoli;
- 17 allegati;
- 6 tabelle;
- 5 protocolli aggiuntivi.
Le!i, approvati e so!oscri!i dai rappresentanti di tu!e le Organizzazioni stipulanti.
PREME55A CENERAlE
Il presente Contra!o Colle!ivo Nazionale di Xxxxxx, nell’assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli asse!i contra!uali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produ!ivo” del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contra!o nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’asse!o della contra!azione colle!iva se- condo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contra!o.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tu!i i livelli le relazioni sinda- cali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obie!ivi definiti dai Vertici di Li- sbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale de- vono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obie!ivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure e%caci e di sostegno – anche di cara!ere legislativo il fenomeno dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del ter- ziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale tra!amento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corre!a applicazio-
ne del presente contra!o colle!ivo nazionale di lavoro in tu!e le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tu!e le imprese del se!ore.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, a%nché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodo!o/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.
Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi in- dicati nel Protocollo del 1993 so!olineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispe!o delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di con- certazione finalizzata a conseguire gli obie!ivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei sudde!i indirizzi comunitari, a!raverso:
- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riasse!o delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, preve- dendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di svilup- po economico del se!ore e, conseguentemente, creazione di nuova occupa- zione, consolidando il trend già positivo registrato nel se!ore;
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa a!raverso la re- alizzazione di obie!ivi che le parti sociali definiscono nell’ambito della con- tra!azione a%nché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell’oRerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal se!ore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa o!ica le Parti ribadiscono che, nel se!ore del Terziario della distribuzione e dei servizi, cara!erizzato da una diRusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contra!o nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso
rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell’ambito del con- fronto tra Governo e Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del se!ore.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispe!o alla contra!a- zione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3 del capitolo 2 “Asse!i Contra!uali” del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengo- no tu!ora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provve- dimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei se!ori rappresentati mediante l’esten- sione generalizzata del presente sistema normativo contra!uale in tu!e le sue arti- colazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del sudde!o provvedimen- to; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al raRorzamen- to delle norme contra!uali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortiz- zatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Parti, nel rispe!o della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le ri- spe!ive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il con- solidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia so!o l’aspe!o economico-produ!ivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del se!ore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspe!i innovativi espressi nelle diverse tipologie se!oriali ed aziendali anche con riferimento ai ri&essi sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corre!i e proficui rapporti, a!raverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei se!ori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispe!o delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale con&i!ualità tra le Parti. Tale funzione é svolta anche a!raverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, indi- viduare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obie!ivo di più avanzati diri!i sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli or- gani governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispe!o agli altri se!ori.
Le Parti si danno a!o che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contra!a- zione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun li- vello (ivi compreso quello della contra!azione aziendale), rispe!ando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’a!ivazione della Commissio- ne Paritetica Nazionale di cui all’art. 11, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispe!o di quanto previsto all’o!avo comma dell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contra!o, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.
RlF0RMA [ECll A55ETTl E0NTRATTUAll
Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrat- tuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esi- genze, le peculiarità e le prospe!ive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei se!ori rappresentati.
Una volta raggiunta l’intesa a livello interconfederale, le parti si impegnano ad a!iva- re nell’immediato il confronto a livello nazionale per la individuazione degli ada!a- menti coerenti con lo specifico impianto del presente CCNL.
vAll[lTÀ E 5FERA [l APPllEAZl0NE [El E0NTRATT0
Il presente Contra!o Colle!ivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tu!o il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo deter- minato e di somministrazione a tempo determinato, tra tu!e le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria a!ività con qualsiasi mo- dalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio ele!ronico, ap- partenenti ai se!ori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soß e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), ecce!ua- te le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefa!ori di caRè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, nor- cinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e a%ni;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodo!i della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, la!e, la!icini e derivati in genere; commercio al de!aglio di la!e (la!erie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodo!i ortofru!icoli eRe!uati nei mercati; commercio al minuto di prodo!i ortofru!icoli;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodo!i vinicoli e a%ni (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, eRe!uano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano a!ività di imbo!igliamento ed infiascamen- to;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodo!i oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodo!i lat- tiero-caseari;
b) Fiori, piante e aAni
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e o%cinali e di prodo!i erboristici in genere;
3. produ!ori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d’uso e prodoui industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merle!i e trine; con- fezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed a%ni; bu- sterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane
e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelle!erie; guanti, calze; profumerie, bigio!eria ed a%ni; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleg- gio dei sacchi; corderie ed a%ni;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessi- li varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, ecce!uati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelle!eria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’indu-
stria del vetro e della ceramica;
7. articoli di ele!ricità, gas, idraulica e riscaldamento ecce!uate le azien- de installatrici di impianti;
8. gioca!oli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e ogge!i sacri; prodo!i artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, per- le; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usa- ti); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (de!aglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelle- ria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per u%cio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, ro!ami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; ap- parecchi TV, radiofonici, ele!rodomestici; impianti di sicurezza; stru- menti musicali; o!ica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario;
apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni ele!rici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza o%cine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza o%cine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodo!i petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefa!i;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufa!i di cemento, materiali refrat- tari, tubi gres e a%ni, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, ca- trame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marme!e, ma!onelle, maioliche, pia- strelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in stoRa e in carta, stucchi;
22. prodo!i chimici, prodo!i chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodo!i chimico-farma- ceutici;
24. legnami e a%ni, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodo!i per l’agricoltura (fertilizzanti, anticri!ogamici, inse!icidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardi- no; mangimi e panelli; macchine e a!rezzi agricoli; piante non orna- mentali, altri prodo!i di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodo!i di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodo!i tessili (ecce!uati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie azien- de);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società ope- ranti nel se!ore distributivo di prodo!i petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodo!i ortofru!icoli.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementa- zione e manutenzione di hardware e produzione di soßware informa- tici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, call center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la proge!azione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, proge!azione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15. società per lo sfru!amento commerciale di breve!i, invenzioni e sco- perte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. u%ci residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27. aziende del se!ore della sosta e dei parcheggi;
28. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29. società di carte di credito;
30. u%ci cambi extrabancari;
31. servizi fiduciari e finanziari;
32. buying o%ce;
33. agenzie di brokeraggio;
34. a!ività di garanzia colle!iva fidi;
35. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione im- mobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. agenzie di operazioni doganali;
37. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di da!ilografia, imputa- zione dati e fotocopiatura;
38. servizi di traduzioni e interpretariato;
39. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. vendita di multiproprietà;
41. agenzie pratiche auto;
42. autoscuole;
43. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie investigative
45. agenzie di scommesse;
46. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed inde- terminato;
49. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di ricerca e selezione del personale;
51. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. controllo di qualità e certificazione dei prodo!i;
53. a!ività di animazione di feste, intra!enimento di bambini;
54. altri servizi alle persone.
Le parti si danno a!o che il presente contra!o, che per tu!o il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni eRe!o le norme di tu!i i precedenti contra!i colle!ivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fa!e salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contra!azione integrativa di cui all’art. 10, del presente contra!o.
Al sistema contra!uale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispet- tare la sfera di applicazione e far rispe!are, per il periodo di loro validità, il contra!o generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contra!o valgono le disposizioni di legge vi- genti in materia.
[ichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale
5ettore dei servizi
Tenuto conto che il presente contra!o, disciplina tu!e le a!ività comprese nel se!o- re dei servizi, ivi comprese le aree Innovazione, Consulenza, Informatica;
considerato che la terziarizzazione dell’economia ha portato ad una sempre più ca- pillare stru!urazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure
professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale dei se!ori economici già compresi nel presente CCNL;
considerato che le a!ività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano una componente con specificità e cara!eristiche legate alla continua evoluzione ed espansione del se!ore terziario;
considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell’approfondi- mento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l’analisi delle professionalità emergenti;
considerate le funzioni a%date dal CCNL del Terziario alla Commissione Paritetica per la classificazione che ha il compito di proseguire i propri lavori anche durante la vigenza del contra!o, proponendo l’inserimento di nuove figure in risposta alle esigenze di adeguamento emerse nell’ambito del se!ore dei servizi, con particolare riferimento al terziario avanzato;
preso a!o che l’impianto contra!uale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi consente di stru!urare il lavoro in maniera dinamica nel rispe!o delle esigenze dei lavoratori e delle aziende;
le parti convengono di individuare un Protocollo, aggiuntivo al CCNL del Terzia- rio, che disciplinerà, a parziale deroga ed integrazione del citato CCNL il tema della classificazione e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario di a!ività al momento non ricomprese.
Terziario della distribuzione
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento fi- nalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della clas- sificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari se!ori.
Le Parti convengono di a%dare l’a!uazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario della distribuzione, ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2010.
5EZl0NE PRlMA − 5l5TEMl [l RElAZl0Nl 5lN[AEAll
Titolo l - [iritti di informazione e consultazione
Art. 1 − livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Or- ganizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di eRe!ua- re un esame congiunto del quadro economico e produ!ivo del comparto, delle sue dinamiche stru!urali, delle prospe!ive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ri- stru!urazione, terziarizzazione, a%liazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di se!ori stru!uralmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno ogge!o di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e se!ori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante an- che dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contra!i di formazione e lavoro non- ché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n. 125/91;
b) le conseguenze dei sudde!i processi di ristru!urazione e innovazione tec- nologica sull’occupazione e sulle cara!eristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la stru!ura dei comparti e se!ori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del se!ore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di ap- plicazione delle principali leggi sul se!ore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dire!e a riforme di se!ore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 2 − livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoria- li territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e se!ori omogenei – anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche stru!urali, sulle prospe!ive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristru!urazione, riorganiz- zazione, terziarizzazione, a%liazione, concentrazione, internazionalizzazione, ester- nalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in a!o e sui loro eRe!i sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commer- ciale ed i conseguenti eRe!i sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legisla- zione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario an- nuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo
n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Art. 3 − livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di ap- plicazione del presente contra!o, anche a!raverso le associazioni territoriali imprendi- toriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispe!ivi livelli per un esame congiunto delle prospe!ive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispe!o della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al rag- giungimento di intese, preventive alla fase di a!uazione di programmi che comporti- no processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristru!urazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’asse!o aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino a!ività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, interna- zionalizzazione, a%liazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e fe- stivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di con- do!a e certificazioni.
Qualora l’esame abbia per ogge!o problemi e dimensioni di cara!ere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, con- vocato dalle rispe!ive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le pre- vedibili implicazioni degli investimenti prede!i, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’oc- cupazione sia nei suoi aspe!i qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o dire!ive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come pre- visto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’a!ività dell’impresa, nonché la
sua situazione economica;
b) la situazione, la stru!ura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misu- re di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano susce!ibili di comportare rilevanti cam- biamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contra!i di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comuni- taria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Titolo ll − Eontrattazione Eapo I − 1ivello Hazionale Art. 4 − Procedure per il rinnovo
La pia!aforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consenti- re l’apertura delle tra!ative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a qua!ro mesi dalla data di presentazione della piat- taforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dire!e.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della pia!afor- ma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contra!uale).
L’importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di in&azione pro- grammato, applicato ai minimi retributivi contra!uali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, de!o importo sarà pari al cinquanta per cento della in&azione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tu!i i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo com- porterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazio- ne o lo sli!amento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contra!uale.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazio- ne dell’indennità di vacanza contra!uale eventualmente erogata.
Eapo II − 1ivello Territoriale
Art. 5 − Premessa
Le Parti nel ribadire quanto aRermato nella Premessa Generale al presente contra!o si danno reciprocamente a!o che il secondo livello di contra!azione, nel rispe!o di quanto previsto al punto 3) del capitolo “asse!i contra!uali” del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti di- versi e non ripetitivi rispe!o a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni di secondo livello devono avere cara!eristiche tali da consentire l’ap- plicazione del particolare tra!amento contributivo – previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in a!uazione del Protocollo 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contra!uale, ivi compreso il tra!amento di fine rapporto.
In occasione della contra!azione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della pia!aforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sin- dacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla prede!a piat- taforma.
Norma transitoria
Il periodo complessivo di qua!ro mesi di cui all’ultimo comma della Premessa al presente Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativamente alle pia!aforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
[ichiarazione Congiunta
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contra!azione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenome- ni di concorrenza sleale fra le aziende del se!ore, le parti riconfermano l’impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del CCNL 3.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’e%cacia generalizzata del sistema normativo contra!uale in tu!e le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, le!era f), dell’Accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impe- gnano, in particolare, a supportare la propria azione anche a!raverso l’intervento dire!o delle rispe!ive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
Art. 6 − Materie
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di compe- tenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche a!ive del lavoro con particolare riferimento a:
1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o dire!ive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o funzioni a!ribuite alle parti sociali;
3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a fa- vorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squi- libri occupazionali o dei lavoratori che hanno di%coltà a reinserirsi a causa
dell’età, per i quali non sia possibile a!ivare i contra!i di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL;
4) azioni positive per la &essibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in par- ticolare:
a) proge!i articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in a%damento o in adozione un minore, di usufru- ire di particolari forme di &essibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario &essibile in entrata o in uscita, banca delle ore, &essibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano xxx- xxxx fino ad o!o anni di età o fino a dodici anni, in caso di a%damento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5) altre iniziative che le parti dovessero a!ivare in tema di mercato del lavoro;
6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contra!i d’inserimento/ reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspe!i espressamente rinviati.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in a!uazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, a!ività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissio- ne Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tu!i i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le cor- rispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del se!ore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi oRerti al consumatore tenuto anche conto
delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere eRe!uati incontri per il confronto su provvedimenti di cara!ere legislativo o ammi- nistrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fa!o in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere eRe!uati incontri per il confronto su:
1) articolazione dell’orario se!imanale;
2) procedure per l’articolazione dell’orario se!imanale;
3) &essibilità dell’orario;
4) lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoria- li ai sensi del successivo art. 20, le!era d), ovvero i dati fa!i ogge!o di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2.
Nota a verbale
Le norme contenute nei contra!i e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 lu- glio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contra!o nazionale seguiteranno ad avere e%cacia.
Art. 7 − Eriteri guida
Le parti riconfermano tu!o quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contra!azione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto:
1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispe!o a quelli propri del CCNL;
2) alternatività rispe!o alla contra!azione aziendale;
3) materie di accordi previste dall’art. 6.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le cara!eristiche tali da consentire l’applicazione del particolare tra!amento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in a!uazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in par- ticolare dall’art. 5 del decreto legge 24 se!embre 1996 n. 499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli eRe!i dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contra!ua-
le, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il tra!amento di fine rapporto.
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:
1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul ter- ritorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contra!uali;
3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi;
4) i ri&essi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
5) le valutazioni finali dei consumatori sull’oRerta dei servizi esistenti sul territorio.
Art. 8 − Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le tra!ative per il secondo livello di contra!azione territoriale la pia!aforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle tra!ative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accor- do precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla prede!a pia!aforma.
In caso di ritardo nella presentazione della pia!aforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di eRe!iva presentazione della pia!aforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle pia!aforme.
Le pia!aforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle As- sociazioni Imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Na- zionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confcom- mercio, al fine di consentire la verifica del rispe!o dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Art. 9 − Modalità di verifica
Ricevute le pia!aforme, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Naziona- li dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispe!o delle procedure per la presentazione delle pia!aforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.
L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della pia!aforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente con- tra!o, procedendo dire!amente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Com- missione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contra!o.
Eapo III − 1ivello Aziendale
Art. 10 − Materie
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro a!raverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce diRerenziate;
2) eventuali forme di &essibilità;
3) part time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5) contra!i a termine;
6) contra!i d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspe!i espres- samente rinviati.
7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9) azioni positive per la &essibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in par- ticolare:
a) proge!i articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in a%damento o in adozione un minore, di usufru- ire di particolari forme di &essibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario &essibile in entrata o in uscita, banca delle ore, &essibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano xxx- xxxx fino ad o!o anni di età o fino a dodici anni, in caso di a%damento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10) modalità di svolgimento dell’a!ività dei patronati;
11) quanto delegato alla contra!azione dagli ar!. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
12) erogazioni economiche stre!amente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obie!ivo incrementi di produ!ività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque de- nominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondo!a nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fis- sa sarà conservata in cifra;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere ogge!o di esame, ove già non siano previste nel presente contra!o, le eventuali qualifiche specifiche dell’azien- da; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classifi- cazione di cui all’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in partico- lare le parti relative all’esercizio dei diri!i di informazione nonché i sistemi di rela- zioni sindacali in a!o, si danno altresì a!o che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere aRrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contra!azione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristru!urazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o dire!ive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti sudde!i, presentate alle aziende dalle stru!u- re sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizza- zioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contra!azione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sin- dacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro. dell’Associazione territoriale a cara!ere generale aderente alla Conf- commercio.
Titolo lll − 5trumenti paritetici nazionali
Premessa
Il sistema della bilateralità del Terziario è un sistema ormai evoluto, tu!avia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a co- stituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contra!uali, l’ente bilaterale nazionale, l’ istituto bilaterale per la formazione dei quadri ed i fondi nazionali dedi- cati al welfare contra!uale per le loro diverse competenze di formazione, anche con- tinua, assistenza sanitaria, previdenza complementare e gli enti bilaterali territoriali.
Ciò ha comportato, in assenza di un coordinamento preventivamente regolamen- tato una proliferazione di prassi talvolta diRormi tra loro, con un coinvolgimento e
una corresponsabilità delle parti sociali costitutive, frammentate e a volte senza una visione d’insieme.
Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l’esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente e%cace e funzionale, anche nella perce- zione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi sogge!i che compongono la bilateralità del se!ore.
Oggi, quindi, trascorsi quasi vent’anni di esperienza di bilateralità si pone la questio- ne di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fondamentali linee dire!rici:
1. specializzare e razionalizzare il sistema della bilateralità, concentrando gli sforzi verso gli obie!ivi prioritari, o!imizzando la gestione;
2. eliminare le a!ività non cara!eristiche e improprie e le duplicazioni.
‡overnance
Sulla base della premessa le Parti individuano i seguenti ruoli e compiti:
A) Ruolo delle parti sociali
• definizione indirizzi strategici e gestionali per la bilateralità;
• verifica della conformità dell’a!ività degli Organi degli enti e fondi della bilateralità agli indirizzi strategici definiti;
• definizione delle regole per le nomine degli organi;
• Costituzione a livello nazionale di un Organo di confronto permanen- te tra le parti sociali sugli indirizzi strategici nella Bilateralità (6 com- ponenti Confcommercio + 6 Componenti XX.XX.) denominato Commissione Paritetica per la Bilateralità del Terziario, il cui funzio- namento dovrà essere regolamentato con accordo e che farà parte in- tegrante del CCNL Terziario.
B) Compiti degli Organi
• a!uazione degli indirizzi definiti dalle parti sociali nell’ambito del confronto permanente sulla bilateralità;
• rendicontazione “politica” alle parti socie dell’a!ività svolta in relazione agli obie!ivi definiti;
• Azioni per favorire lo sviluppo della bilateralità prevedendo un coordina- mento delle a!ività svolte nei confronti delle Istituzioni.
C) Ruolo EBINTER e Enti Bilaterali Territoriali (EBT)
L’Ente Nazionale realizza le a!ività proprie che a livello nazionale possono contri- buire a valorizzare e finalizzare un sistema articolato sul territorio.
In particolare sono necessarie le seguenti azioni:
• Rivisitazione e implementazione di obie!ivi e funzioni di EBINTER a!ra- verso due dire!rici:
- strumento di monitoraggio e supporto dell’a!uazione degli indirizzi delle parti sociali e dell’andamento gestionale;
- a!ività propria a livello Nazionale derivanti dalla contra!azione col- le!iva, dagli Statuti e dalle disposizioni di legge.
• EBINTER ado!a tu!e le regole e le modalità di funzionamento previste per i fondi nazionali dallo Statuto, dalle normative di legge e dal presente protocollo.
• EBINTER si interfaccia con gli EBT per monitorare l’a!uazione dei compiti e delle a!ività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrat- tazione colle!iva nazionale.
• EBINTER assicurerà l’a!ività iniziale di supporto agli enti territoriali per l’adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne monitorerà il completamento secondo le scadenze di cui al successivo punto D).
• Adozione di schema unico di bilancio e relative strumentazioni tecniche, per tu!i gli EBT, reda!o secondo le regole indicate per i bilanci dei Fondi, che gli EBT provvederanno a trasme!ere annualmente a EBINTER.
• Qualora le entrate di un EBT non garantissero una su%ciente quantità di ri- sorse per l’espletamento dei compiti previsti dagli statuti, lo stesso, su richie- sta di EBINTER, al fine di o!imizzare i costi della gestione, dovrà so!oporre alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario un piano di razio- nalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali.
• EBINTER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed eRe!uare un pe- riodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
D) Revisione statuti e regolamenti
Per la concreta realizzazione di quanto disposto dal terzo comma del successivo pun- to E, la Commissione Paritetica per la Bilateralità del Terziario procederà alla revi- sione dell’a!uale Statuto di EBINTER e dello Statuto tipo degli EBT, nonché degli Statuti degli altri Enti e Fondi nazionali entro il 28 febbraio 2010.
I prede!i Enti e Xxxxx dovranno procedere all’approvazione dei nuovi Statuti entro il 30 aprile 2010 ed alla revisione dei relativi Regolamenti entro il 30 giugno 2010, in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo.
Criteri di Funzionamento
E) Regole generali
Le regole di funzionamento generali andranno previste negli statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diRondere standard di qua- lità originati da buone prassi e assicurare criteri di e%cacia, e%cienza e trasparenza. Tu!i gli enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l’assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti. Gli statuti-tipo sono allegati al contra!o colle!ivo nazionale di cui fanno parte inte- grante, con l’obie!ivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tu!i gli statuti degli Enti/Fondi Nazionali e degli Enti Bilaterali Ter- ritoriali.
F) Criteri di Selezione e Professionalità – Gestione Risorse Umane
Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento:
• componenti degli organi esecutivo gestionali:
- requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, le!. d) X.Xxx.
276/03;
- requisiti minimi di professionalità (esclusi organi assembleari): aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e datoriali per almeno 24 mesi;
• posizioni dire!ive di stru!ura (dire!ori e, se previsti, vicedire!ori):
- requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, le!. d) X.Xxx.
276/03;
- necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l’a!ività del fondo/ente, maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni;
• personale di stru!ura:
- necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadra- mento previsti;
• posizioni organizzative:
- previsione di funzionigramma da presentare in occasione della rela- zione annuale al bilancio alle parti socie al livello corrispondente che individuano e confermano i fabbisogni di risorse umane e gli eventuali cambiamenti organizzativi, che si rendano necessari nel funzionamen- to del Fondo.
Negli statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti.
G) Consulenze e incarichi esterni
I Fondi e gli Enti ado!ano criteri di selezione omogenei, ogge!ivi e misurabili, de- gli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno tre oRerte.
Per le prestazioni di servizi, i Fondi e gli Enti dovranno ado!are una procedura di trasmissione e valutazione delle oRerte tese a garantire la massima segretezza.
Nella valutazione delle oRerte non dovrà essere necessariamente seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’oRerta maggiormente vantaggiosa.
H) Compiti
I compiti degli Enti e dei Fondi sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contra!a- zione colle!iva nazionale nel rispe!o delle Leggi e in conformità agli Statuti presenti nel CCNL di categoria, come definiti in conseguenza dei lavori della Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario, specificati alla precedente le!era D).
Qualora un Ente/Fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle fi- nalità degli enti, quali l’introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esi- stenti, gli organi ne danno preventiva comunicazione alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario a livello nazionale, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.
I) OGimizzazione delle Gestioni
I Fondi ado!ano sistemi di benchmarking rispe!o a sogge!i che svolgono a!ività analoghe sul mercato di riferimento.
Gli Enti bilaterali prevedono forme di confronto comparativo dei parametri costi/ benefici con riferimento a sogge!i che erogano prestazioni analoghe a quelle gestite dagli enti medesimi.
Per gli Enti e i Fondi nazionali le informazioni sugli esiti del benchmarking vengono presentate in sede di relazione al bilancio.
Per gli Enti Territoriali lo Statuto tipo dovrà prevedere forme di periodicità di infor- mazione all’organismo Dire!ivo almeno una volta l’anno.
Gli Enti e Fondi nazionali presenteranno il piano biennale o triennale delle a!ività.
L) Risorse e Bilanci – Pubblicità e Trasparenza
L’a!ività degli Enti e dei Fondi dovrà essere improntata alla massima e%cacia impe- gnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento delle prestazioni previste dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri:
• adozione, in tu!i i bilanci, di usuali criteri di contabilità analitica;
• evidenza delle voci in entrata e in uscita;
• evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di ge- stione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispe!o delle nor- mative fiscali e contributive.
I bilanci degli Enti e Fondi nazionali sono certificati.
Viene predisposta a cura degli organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull’andamento della ge- stione, anche rispe!o agli obie!ivi, e sull’andamento dell’a!ività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche eRe!ua- te periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscri!i (dipendenti e azien- de) rispe!o ai vantaggi concreti e percepiti e al rispe!o dei benchmark di riferimento. Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci:
• gli Enti territoriali inviano ad EBINTER il bilancio e la relazione annuale di cui al precedente terzo comma;
• i Fondi o Enti nazionali inviano il bilancio certificato e la relativa documenta-
zione alle Organizzazioni nazionali socie e alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario.
Ogni ente/fondo renderà noto alle parti sociali, alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario ed agli organi ai vari livelli il rapporto risorse / pre-
stazioni / servizi, al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto o!imale.
Gli statuti degli EBT dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza prevista per l’approvazione e l’invio dei bilanci:
• l’automatica decadenza degli organi;
• la nomina da parte del comitato esecutivo di EBINTER di un commissario ad acta con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del bilancio al fine di perme!ere alle Parti Sociali la ricostituzione dell’Ente.
M) EBINTER e Enti Bilaterali Territoriali (EBT)
Si procede alla rivisitazione e implementazione di obie!ivi e funzioni di EBINTER. EBINTER ado!a tu!e le regole e le modalità di funzionamento previste per i fondi nazionali.
EBINTER si interfaccia con gli EBT per monitorare l’a!uazione dei compiti e delle a!ività previsti negli statuti, come regolamentati dalla contra!azione colle!iva na- zionale.
EBINTER assicurerà l’a!ività iniziale di supporto agli enti territoriali per l’adegua- mento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne monitorerà il completamento a partire dal 30 marzo 2010.
Viene previsto uno schema unico di bilancio tecnico e sociale e relative strumenta- zioni tecniche, da ado!arsi da tu!i gli EBT, secondo le regole indicate per i bilanci dei Fondi, che gli EBT provvederanno a trasme!ere annualmente a EBINTER. Qualora le entrate di un EBT non garantissero una su%ciente quantità di risorse per l’espletamento dei compiti previsti dagli statuti, lo stesso, su richiesta di EBINTER, al fine di o!imizzare i costi della gestione, dovrà so!oporre Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario un piano di razionalizzazione anche prevedendo pro- cessi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali.
EBINTER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che il- lustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed eRe!uare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
Art. 11 − 5trumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obie!ivi previsti nella Premessa concordano sull’opportunità di istituire:
1) la Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia socia- le.
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l’Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale;
La Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale, la commissione paritetica permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazio- nale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTuCS-UIL. Per ogni membro eRe!ivo può essere no- minato un supplente.
Art. 12 − Eommissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle dire!ive comunitarie nell’ordina- mento italiano, concordano sull’esigenza di partecipare a!ivamente allo sviluppo del dialogo sociale, a%nché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizza- zione delle normative legislative e della contra!azione colle!iva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o dire!ive che interessino il se!ore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da so!oporre al legislatore italiano preventivamente all’emanazione della normativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impa!o dei pro- cessi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di se!ore e sulla con- tra!azione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo se!oriale;
2) evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condo!a;
4) diri!i di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo delle politiche contra!uali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’a!ività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di se!ore per esprimere alle Orga- nizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrat- tuale nazionale.
Art. 13 − Eommissione Permanente per le Pari 0pportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in a!uazione delle disposizio- ni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che fa- voriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche a!raverso a!ività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e a!ivazione di azioni positive ai vari livelli contra!uali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle la- voratrici.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 11, sono asse- gnati i seguenti compiti:
1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel se!ore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’a!ività dopo un’inter- ruzione dell’a!ività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contra!o d’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’a!ività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspe!ativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre proge!i di Azioni Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità oRerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi e%caci per prevenire a!i comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi pa- ritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000 e diRondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di proge!o di formazione professio- nale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contra!o Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’appli- cazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle par- ti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’a!uazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, com- pleto di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria a!ività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. 14 − 0sservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Terzia- rio per lo studio e la realizzazione di tu!e le iniziative ad esso demandate sulla base di
accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio a!ua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produ!xxx xxx comparto e le relative prospe!ive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazio- ne con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condi- zioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provin- ciali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contra!i d’inse- rimento ed apprendistato nonché dei contra!i a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoria- le o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
e) predispone i proge!i formativi per singole figure professionali, al fine del mi- gliore utilizzo dei contra!i d’inserimento;
f) svolge le funzioni previste dall’art. 63 (contra!i a tempo determinato), dall’art. 41 (contra!i d’inserimento) e dagli articoli da 42 a 62 (apprendistato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene a!raverso le modalità e con gli strumenti di cui all’allegato 3.
Art. 15 − Eommissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispe!o delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggior- namento del contra!o su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 16, esamina – ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari – tu!e le controversie di interpreta- zione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contra!uali, ivi
comprese quelle relative al rispe!o delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contra!o;
b) in apposita so!ocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’a!uale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure profes- sionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contra!uali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua a!ività la Commissione dedicherà parti- colare a!enzione alle problematiche relative alle professionalità emer- genti nel se!ore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere so!oposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
2) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le a!uali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Or- ganizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione ripor- terà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contra!uale, la Commissione presente- rà alle parti un rapporto conclusivo.
3) esamina, in occasione dei rinnovi contra!uali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, so!oponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contra!uale.
Art. 16 − Eommissione Paritetica Nazionale − Procedure
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 15, le!ere a) e b), si applicano le pro- cedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni
assunte, che dovranno essere so!oscri!e dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contra!o o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle prede!e Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All’a!o della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interes- sata rime!erà alla Commissione Paritetica Nazionale tu!i gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per ac- quisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti in- teressate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estre- mi, di darvi a!uazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli eRe!i degli ar!. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legi- slativo 29 o!obre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni a!inenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli articoli da 5 a 9), la parte, il cui diri!o di organizzazione sindacale al rispe!o di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ov-
vero, in assenza di de!a deliberazione, sulla base di ogge!ivi riscontri, potrà decide- re, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non o!emperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tu!o quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
Titolo lv − Bilateralità
Art. 17 − Premessa
Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle rela- zioni sindacali ai vari livelli.
In tal senso le parti hanno predisposto un avviso comune allegato al presente CCNL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali .
Le parti eRe!ueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in di- scussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del se!ore.
Art. 18 − Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordi- narne l’a!ività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali terri- toriali e regionali, con l’allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul se!ore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
d) promuovere, proge!are e/o gestire anche a!raverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professio-
nale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazio- nali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
e) a!ivare, dire!amente o in convenzione, le procedure per accedere ai pro-
xxxxxx comunitari ispirati e finanziati dai fondi stru!urali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, dire!amente o in conven- zione, la realizzazione;
f) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui all’art.6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l’a!ività degli Osservatori territoriali;
g) promuovere ed a!xxxxx le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e oRerta di lavoro;
h) favorire, anche a!raverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena a!uazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimen- to nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91;
l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali a%nché venga eRe!uata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari se!ori;
m) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale sco- po potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predispo- sizione di proge!i di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FOR.TE.);
n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territo- riale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabili- to dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’at- to della loro costituzione;
q) promuovere lo sviluppo e la diRusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l’a!ivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrat- tazione colle!iva nonché assumere funzioni operative in materia, previe spe- cifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizzare in tu!i gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
u) individuare ed ado!are iniziative che rispondano all’esigenza di una costante o!imizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso e ef- fe!uare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi a%dati dalla con- tra!azione;
v) a!uare gli altri compiti che le parti, a livello di contra!azione colle!iva nazio- nale, decideranno congiuntamente di a!ribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell’adozione della convenzione na- zionale tra l’INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmis- sione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBINTER, dello Statuto, del Regola- mento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispe!o a quanto stabilito dal CCNL Terziario.
Art. 19 − Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli se!ori compresi nella sfera di ap- plicazione del presente contra!o, e relativi agli eRe!i derivanti dall’a!uazione delle norme contra!uali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di &essi- bilità dell’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’a!ivi- tà se!oriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie a%date dalle parti.
L’istru!oria avviene a!raverso la costituzione di una apposita Commissione Pariteti- ca Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei se!ori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, a!raverso la so!oscrizione di specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contra!o.
La medesima procedura potrà essere a!ivata per l’esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all’individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di ap- prendistato.
Art. 20 − Enti bilaterali territoriali
L’Ente Bilaterale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspe!i peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla le!era a) dell’art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in o!emperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contra!i di inserimento e di apprendi- stato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i proge!i formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contra!i di inserimento;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche ag- gregandole per comparti merceologici e se!ori omogenei – le comunicazioni di cui agli ar!. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’ art. 125.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coe- renti con l’impostazione di cui all’art. 14, e relativo allegato 5.
L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune a%nché‚ dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al migliora- mento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli articoli 154, 159, 160 e 162, del presente contra!o, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professio- nali e siano appropriati alle cara!eristiche delle a!ività del comparto.
Esso svolge a!raverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contra!o, le funzioni previste:
a) dall’art. 63 (contra!i a tempo determinato);
b) dall’art, 41 (contra!i d’inserimento);
c) dalla SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona);
d) dagli articoli da 42 a 62 (apprendistato);
e) dagli articoli da 126 a 128 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di &essibilità plurise!imanali;
f) dall’art. 72, (part-time), relativo ai contra!i a tempo parziale della durata di 8 ore se!imanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
g) dall’art. 93 (lavoro ripartito).
Svolge le funzioni:
a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli ar!. 37 e 38;
c) ad esso a%date dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo;
d) eventualmente ad esso a%date da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.
Art. 21 − Finanziamento Enti Bilaterali territoriali
Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000,
il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno a!o che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli au- menti del contra!o si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ome!a il versamen- to delle sudde!e quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L’e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contra!uale, ivi compreso il tra!amento di fine rapporto.
[ichiarazione delle parti
Le parti a!iveranno entro il mese di se!embre 2008 una Commissione, che sarà com- posta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali FILCAMS- CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finali- tà, funzioni, statuti e governance degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di e%cacia, e%cienza e trasparenza.
In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:
- criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predi- sposti dagli EBT;
- modalità di relazione e informazione nei confronti dell’EBINTER;
- modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale e con l’EBINTER;
- finalità, a!ività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contra!azione nazionale;
- modalità o!imali di funzionamento degli organi gestionali;
- valutazioni sull’introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di fu- ture disposizioni di legge in materia;
- cogenza.
L’avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione Sindacale Ristre!a per il rinnovo del CCNL con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall’a!ivazione alla stessa Commissione sindacale ristre!a per la defini- zione di un accordo complessivo che sarà so!oscri!o dalle parti stipulanti il presen- te CCNL ed entrerà a far parte integrante del medesimo CCNL.
Le Parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.
Avviso comune in materia di enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel se!ore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti eRe!uati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributa- rio agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibi- le ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Titolo v − [iritti sindacali
Art. 22 − [irigenti sindacali
Xxxx eRe!i di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati dire!ivi nazionali, regionali e provinciali o compren- soriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della leg- ge 20 maggio 1970 n. 3001, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comu- ne occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente ele!i in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94.
L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscri!o con le!era raccomandata alla di!a e alla rispe!iva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, le!ere a) e b), mentre per i dirigenti ele!i in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfe- derale 27.7.94.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla le!era a), hanno diri!o ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi sudde!i, nel- la misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente le!era a), potrà usu- fruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Le parti demandano al secondo livello di contra!azione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi a!raverso la individuazione di un monte ore complessivo.
Art. 23 − Permessi retribuiti R.5.A. o E.[.A.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla le!. b) dell’art. 22, hanno diri!o, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
1 Come modificato dagli esiti referendari dell'11 Ciugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unita produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.
Il diri!o riconosciuto nel comma precedente spe!a:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappre- sentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla le!era b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore men- sili nelle aziende di cui alla le!era b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla le!era a).
A tal fine i lavoratori con contra!o part time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diri!o di cui al primo comma deve dare comu- nicazione scri!a al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diri!o di a%ggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tu!i i la- voratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 24 − R.5.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell’art. 19, titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:
- Le XX.XX. firmatarie del presente contra!o, ai rispe!ivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiqua!ro mesi.
Procedure per la indizione delle elezioni delle R.5.U.
Le sole organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle
R.S.U. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di ini- ziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diri!o al voto e acce!ino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 27 luglio 1994. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle sudde!e organizzazioni sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà insediata la commissione ele!orale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il comitato ele!orale in stre!o raccordo con le XX.XX. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall’art. 5 del sudde!o accordo interconfederale.
Qualora nell’arco dei ventiqua!ro mesi non sia stato possibile realizzare l’elezione della R.S.U., ferme restando le norme previste dalla legge 300/70 ciascuna organiz- zazione stipulante il CCNL procederà all’elezione della rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscri!i:
- nelle unità produ!ive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscri!i;
- nelle unità produ!ive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscri!i,
- nelle unità produ!ive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscri!i;
che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qua- lora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U.
La costituzione delle R.S.A. così ele!e sarà comunicata per il tramite dell’organizza- zione sindacale di appartenenza mediante le!era raccomandata contenente il nume- ro degli iscri!i e dei votanti all’a!o dell’elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secon- do comma legge n. 300/70.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle R.S.A. e dell’esercizio del diri!o di assemblea, i lavoratori con contra!o a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono e%cacia le norme di miglior favore contenute nella contra!azione integrativa aziendale e territoriale.
Art. 25 − Eompiti e funzioni delle R.5.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contra!uale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei sogge!i di volta in volta interessati all’ambito contra!uale og- ge!o del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavo- ratori in quanto legi!imate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le a!ività negoziali per le mate- rie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contra!o nonché in a!uazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria. Poiché esistono interdipendenze ogge!ive sui diversi contenuti della contra!azione ai vari livelli, l’a!ività sindacale a%data alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.
Art. 26 − [iritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle R.5.U.
Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo interconfederale 27.7.94 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’eser- cizio dei diri!i, permessi e tutele già loro spe!anti per eRe!o delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. A tal fine i lavoratori con contra!o part time sa- ranno computati come unità intere.
Sono fa!e salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei con- fronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diri!i, per- messi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamen- te di singola unità produ!iva e quindi non cumulabile tra diverse unità produ!ive di una stessa azienda.
FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’anda- mento e l’uso del monte ore.
Nelle unità produ!ive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.
Art. 27 − Numero dei componenti e permessi retribuiti R.5.U.
Le parti, nel ribadire la piena validità ed e%cacia dell’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del medesimo Accordo.
Pertanto a decorrere dalla data di so!oscrizione del presente CCNL il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 rappresentanti nelle unità produ!ive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produ!ive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produ!ive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
d) 7 rappresentanti nelle unità produ!ive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produ!ive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
f) 12 rappresentanti nelle unità produ!ive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.
Nelle unità produ!ive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Sono fa!e salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione - delle R.S.U. in carica alla data di so!oscrizione del presente CCNL.
Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’art. 7 bis2 dell’accordo in- terconfederale 27 luglio 1994.
2 Art. 7 bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 500, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a per- messi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
Art. 28 − Permessi non retribuiti R.5.A. o R.5.U.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 23, hanno diri!o a permessi non retribuiti per la partecipazione a tra!ative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a o!o giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diri!o di cui al comma precedente devono darne comunicazione scri!a al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a ri- chiesta, essere collocati in aspe!ativa non retribuita, per tu!a la durata del loro mandato.
Art. 29 − Elausola di salvaguardia
Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni Sin- dacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del sudde!o accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formal- mente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedente- mente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono aRermare che nelle unità produ!ive ove siano state ele!e R.S.U. non potranno essere contemporanea- mente presenti R.S.A.
a[ 5 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipen- denti,
b[ 5 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 5000 dipendenti,
c[ 5 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b[, salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l'espletamento del mandato.
Chiarimento a verbale
Con il presente contra!o viene abrogato l’articolo 12, prima parte, dell’accordo in- terconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall’articolo precedente.
Art. 30 − Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diri!o di riunirsi per la tra!azione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
De!e riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo com- ma del precedente art. 26.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di eRe!uazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrispo- sta la retribuzione di fa!o di cui all’art. 195.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o grup- pi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contra!o.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento
delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 31 − Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie ine- renti all’a!ività sindacale, inde!i da tu!e le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diri!o di partecipazione di tu!i i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contra!i colle!ivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente con- tra!o in materia di esercizio dell’a!ività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 32 − Trattenuta contributi sindacali
Ferma restando la norma di cui all’art. 40, l’azienda provvederà altresì alla tra!enuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una le!era di delega debitamente so!oscri!a dal lavoratore.
La le!era di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da tra!e- nere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
L’azienda trasme!erà l’importo della tra!enuta al sindacato di spe!anza.
L’impegno assunto dal lavoratore con le!era di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organiz- za-zione Sindacale all’azienda, con le!era raccomandata, salvo dichiarazione espres- sa in senso contrario.
Nota a Verbale al Titolo V
Le parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello inter- confederale regolamentata dall’Accordo 27 luglio 1994, così come modificata dalla presente regolamentazione contra!uale.
Titolo vl − [elegato aziendale
Art. 33 − [elegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contra!i e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
5EZl0NE 5EE0N[A − TUTElA [EllA 5AlUTE E [EllA [lCNlTÀ [EllA PER50NA
Art. 34 − Eondizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ri- cerca, l’elaborazione e l’a!uazione di tu!e le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 35 − Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro impron- tato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di cor- re!ezza nei rapporti interpersonali.
In a!esa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli a!i e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di sog- ge!i posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si cara!erizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e menta-
le del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, a%dano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspe!o qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferi- mento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fa!ori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condo!a.
[ichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 36 − Molestie sessuali
Le parti si danno a!o che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il “Codice di condo!a relativo ai provvedimenti da ado!are nella lo!a contro le molestie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Tra!ato di Amsterdam del 2 o!obre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obie!ivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad aRrontare il problema ed a prevenir- ne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispe!o ed alla reciproca corre!ezza.
Sezi❑ıe sec❑ıda – Iufela della salufe e della digıifà della pers❑ıa
Le parti ritengono inacce!abile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qual- siasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diri!o alla privacy, gli orga- nismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzio- ni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.
[efinizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione ses- suale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che oRendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o rica!i da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni a!o o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diri!o delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere tra!ati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende ado!eranno, d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tu!i i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante a%ssione in ogni singola unità produ!iva ed in luogo accessibile a tu!i.
Le parti a%dano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di mo- lestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professiona- lità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diRondere il codice di condo!a e di indi- viduare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammis- sione ai finanziamenti di cui all’art.2 della legge 10 aprile 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà reda!o un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, do- vranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti ado!ati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti
[ichiarazione Congiunta
Le parti convengono di a%dare alla commissione paritetica nazionale per le pari op- portunità di cui all’art. 13, il compito di individuare, le procedure formali ed infor- mali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
5EZl0NE TERZA − E0MP05lZl0NE [EllE E0NTR0vER5lE
Art. 37 − Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli ar!. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tu!e le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contra!o e di altri contra!i e accordi comunque riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del pre- sente contra!o, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale fir- mataria del presente contra!o della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscri!o o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscri!a e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Com-
missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di le!era raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli ar!. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contra!o o accordo colle!xxx che disciplina il rapporto di lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o corre!amente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, a!raverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli eRe!i del combinato disposto degli ar!. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo
n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contra!o, che pertanto resta de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
[ichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fa!i salvi gli accordi già in a!o in materia.
Art. 38 − Eollegio arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente contra!o, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo esple- tamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L’istanza della parte, avente medesimo ogge!o e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tu!i gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, a!raverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza so!oscri!a dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scri!o difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scri!a da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS a cui il lavoratore sia iscri!o o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle prede!e organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ul- timo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni prede!e, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istru!oria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istru!ori.
Il Collegio eme!erà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presi- dente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.
Le parti si danno a!o che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli eRe!i della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e inte- grazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista e%cacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.
[ichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fa!i salvi gli accordi già in a!o in materia.
Art. 39 − Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugual- mente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 40 − Eontributi di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicu- rare l’e%cienza delle proprie stru!ure sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Adde!i Servizi Commercia- li A%ni e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contra!uale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispe!ivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno ogge!o di ap- positi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contra!o e non possono subire deroghe nei confronti dei sogge!i ai quali il contra!o stesso si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il con- tenuto del presente articolo.
5EZl0NE QUARTA − [l5ElPllNA [El RAPP0RT0 [l
lAv0R0
Titolo l − Mercato del lavoro
Premessa
Le Parti, con la so!oscrizione del presente contra!o, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispe!ive delle imprese e dei lavoratori.
Obie!ivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produ!ive e occupazio- nali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e oRerta di lavoro e consentano una maggiore &essibilità nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contra!i di inserimento e apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspe!i relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l’eRe!iva qualifica- zione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permet- tano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
Eapo I − Eontratto di inserimento
Art. 41 − Eontratto di inserimento
Il contra!o di inserimento è un contra!o di lavoro dire!o a realizzare, mediante un proge!o individuale di ada!amento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mer- cato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) sogge!i di età compresa tra i dicio!o e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una a!ività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupa- zione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan- ze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute aRe!e, ai sensi della normativa vigente, da un grave han- dicap fisico, mentale o psichico.
Per contra!o di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i sogge!i con professionalità coerenti con il contesto orga- nizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libre!o formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi dicio!o mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi for- mativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le a!ività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo.
In relazione ai sogge!i che possono essere assunti con contra!o di inserimento/ reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per
“disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’a!ività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contra!o di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scri!a e in esso deve essere specificamente indicato il proge!o individuale di inserimento.
In mancanza di forma scri!a del contra!o il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contra!o verranno indicati:
a) la durata;
b) l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramen- to a!ribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tra!i di un contra!o a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispe!o a quella spe!ante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contra!o.
Per i contra!i di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispe!o a quello spe!ante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contra!o.
Il proge!o individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavo- ratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restan- do le ore di formazione ivi previste.
Nel proge!o verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il proge!o di in- serimento/reinserimento ogge!o del contra!o;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contra!o di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i sogge!i ricono- sciuti aRe!i da grave handicap fisico, mentale o psichico il contra!o di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contra!i di reinserimen- to la durata sarà rido!a in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceo- logica per le medesime mansioni nei dicio!o mesi precedenti, e comunque non al di so!o dei 12 mesi.
Nell’ipotesi di contra!o di reinserimento, la contra!azione integrativa potrà indivi- duare durate inferiori, comunque non al di so!o dei 12 mesi.
Il proge!o deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contra!i di rein- serimento e di 24 ore per i contra!i di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. De!a formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà eRe!uata coerentemente a proge!i o programmi predi- sposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In a!esa della definizione delle modalità di a!uazione del citato art. 2, le!. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente eRe!uata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contra!o d’inserimento, si applicano le disposizioni legisla- tive che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del pre- sente contra!o.
Nell’ambito di de!o periodo l’azienda erogherà un tra!amento economico eguale a quello spe!ante per i dipendenti di eguale qualifica.
L’applicazione dello specifico tra!amento economico e normativo stabilito per i contra!i di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contrat- to di inserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tu!e le maggiorazioni connesse alle specifiche cara!eristiche dell’eRe!iva presta- zione lavorativa previste dal contra!o colle!xxx (lavoro a turni, no!urno, festivo, ecc …).
Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contra!i di inserimento.
Nei casi in cui il contra!o di inserimento/reinserimento venga trasformato in rap- porto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contra!o, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contra!i di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contra!o sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo in- determinato e i contra!i risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei dicio!o mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contra!o.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contra!o di inserimento debbono darne comunicazione scri!a alla specifica Commissione dell’Ente Bilate- rale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispe!o della percentuale di conferme di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del sudde!o ele- mento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti.
Eapo II − Apprendistato
Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con con- tenuto formativo in conformità con le dire!ive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdo!e, a seguito del Pa!o per il lavoro del 24 se!embre 1996, della legge 19 luglio 1997 n. 196 in materia di promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento all’art. 16 che disciplina l’apprendistato e al decreto legislativo 10 se!embre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della presta- zione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del se!ore e la sua capacità competitiva nei mercati in- ternazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatiz- zazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispe!o alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diri!o-dovere di istruzione e di formazione, il contra!o di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contra!o di apprendistato per l’espletamento del diri!o-dovere di istruzione e formazione;
b) contra!o di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione a!raverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tec- nico-professionale;
c) contra!o di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In a!esa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga a!uata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l’apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina
sperimentale dell’istituto dell’apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contra!uale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identifi- care l’a!ivazione di interventi congiunti per aRrontare i problemi della formazione, come uno degli obie!ivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei se!ori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle a!ività formative.
Art. 42 − 5fera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le man- sioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tu!e le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scri!ura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “ar- chivista” e “protocollista”);
b) lavori di da!ilografia (corrispondenti alla qualifica di “da!ilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professio- nale di da!ilografia, legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post- obbligo o di a!estato di qualifica professionale idonei rispe!o all’a!ività da svolgere.
Art. 43 − Proporzione numerica
Considerato che la legge 19/7/97 n. 196 e successive modifiche, prevede la parteci- pazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il nu- mero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 44 − limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del De- creto Legislativo 10 se!embre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contra!o di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica profes- sionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di ap- prendisti è il dicio!esimo anno compiuto.
[ichiarazione a verbale
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 48 D.Lgs. 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contra!o, in quanto compatibili.
Art. 45 − Assunzione
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contra!o scrit- to, nel quale devono essere indicati: la prestazione ogge!o del contra!o, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Art. 46 − Percentuale di conferma
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contra!o di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiqua!ro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contra!o di apprendistato.
Art. 47 − Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare doman- da, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di proge!i standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, del- la ammissibilità del livello contra!uale di inquadramento nonché del rispe!o della condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produt- tive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di
apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano for- mativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmet- tere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifi- ca della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, del- la ammissibilità del livello contra!uale di inquadramento nonché del rispe!o della condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Chiarimento a Verbale
La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed espri- mere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte.
Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità del- la Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.
Art. 48 − Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione du- rante il quale è reciproco il diri!o di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 49 − Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato eRe!uato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescri!o dal presente contra!o, pur- ché l’addestramento si riferisca alle stesse a!ività e non sia intercorsa, tra un perio- do e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diri!o-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contra!uali, sulla base dei risul- tati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 se!embre 2003, n. 276.
In a!esa della definizione delle modalità di a!uazione dell’ articolo 2, le!. i), del Decreto Legislativo 10 se!embre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente eRe!uata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Art. 50 − 0bblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue di- pendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non so!oporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a co!imo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non so!oporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano a!inenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare tra!enuta alcuna sulla retribuzio- ne, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relati- vi al conseguimento di titoli di studio.
Le aziende daranno comunicazione per iscri!o della qualificazione all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.
Art. 51 − [overi dell'apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli inse- gnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgi- mento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contra!o e le
norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché que- sti ultimi non siano in contrasto con le norme contra!uali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla le!era c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 52 − Trattamento normativo
L’apprendista ha diri!o, durante il periodo di apprendistato, allo stesso tra!amento normativo previsto dal presente contra!o per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Xxxxx restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 146, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contra!o e in misura pari al 100% dal termine del periodo di appren- distato.
Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL.
Le ore di insegnamento di cui alla le!era d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55.
Sono fa!i salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del pre- sente CCNL.
Art. 53 − livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente tra!amento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente tra!amento economico sono al se!imo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo xxxxXx di co!imo.
[ichiarazione a verbale
Le parti si danno a!o che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispe!o a tu!i i precedenti contra!i col- le!ivi nazionali di lavoro del se!ore.
Art. 54 − Malattia
Durante il periodo di mala!ia l’apprendista avrà diri!o, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di mala!ia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avu- to diri!o in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tu!a la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 175, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diri!o in caso di normale svolgi- mento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle le!ere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 55 − [urata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire se- condo le scadenze di seguito indicate:
llvElll | ME5l |
II | 48 |
III | 48 |
IV | 48 |
V | 56 |
VI | 24 |
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al Decreto legislativo n. 469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata a!ribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamenta- zione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le As- sociazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali
possono essere realizzate intese diverse. Le prede!e intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all’Osservatorio Nazionale.
Art. 56 − Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professio- nalizzante
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obie!ivi professionalizzanti da realizzarsi, a!raverso modalità di formazione interna, in a%ancamento, o esterna fi- nalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali competenze trasversali – di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stre!a correlazione con gli obie!ivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art. 57 − Formazione: durata
L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professio- nalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contra!o di apprendistato per l’espletamento del diri!o-dovere di istruzione e formazione e per il contra!o di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti a!ueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni.
Al secondo livello di contra!azione potrà essere, stabilito un diRerente impegno for- mativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze deter- minate dalle &u!uazioni stagionali dell’a!ività.
Le a!ività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli ob- blighi formativi.
E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tu!o o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono compre- se nell’orario normale di lavoro.
Art. 58 − Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti for- mativi elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL secondo il modello speri- mentale so!oscri!o presso l’ISFOL in data 10 gennaio 2002 d’intesa con il Mini- stero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
Le a!ività formative sono articolate in contenuti a cara!ere trasversale di base e con- tenuti a cara!ere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a cara!ere trasversale di base sia quelli a cara!ere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all’interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di a!ività aziendale di riferimento.
Le a!ività formative a cara!ere trasversale di base dovranno perseguire gli obie!ivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del pa!o formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale so!oscri!o presso l’ISFOL in data 10 gennaio 2002 d’intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperien- za di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obie!ivi formativi:
- conoscere i prodo!i e servizi di se!ore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (a!rezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodo!o, di processo e di contesto
secondo il modello sperimentale so!oscri!o presso l’ISFOL in data 10 gennaio 2002 d’intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà eRe!uato all’in- terno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della speri- mentazione le eventuali oRerte formative realizzate tra Regioni/Province ed asso- ciazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente a!raverso gli Enti Bilaterali.
[ichiarazione a verbale
Le Parti, considerato il cara!ere sperimentale della normativa prevista dal presente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un’apposita Commissione per l’aggiornamento dei contenuti dell’a!ività formativa degli apprendisti nell’ambito dell’Ente Bilaterale nazionale del Terziario.
Art. 59 − Tutor
Le parti si impegnano ad a!ivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ot- tenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell’art. 49, comma 5, le!. e) del decreto Legislativo 10 se!embre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 60 − E5T
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EST).
Art. 61 − F0N.TE.
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (FON.TE.).
Agli stessi, per tu!o il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’1.05%, comprensivo dello 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
Art. 62 − Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contra!o in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
[ichiarazione a verbale n. I
Le parti istituiscono una Commissione Paritetica con il compito di applicare quanto demandato alla contra!azione colle!iva dall’art. 23, comma 2 del DL 112/08 e dalla successiva legge di conversione, entro il mese di novembre 2008.
In a!esa di tale risultato, le parti confermano, anche per la formazione esclusiva- mente aziendale, il riferimento ai profili formativi previsti dal Protocollo ISFOL 10 gennaio 2002, recepito nel presente CCNL o da analoghi protocolli so!oscri!i o recepiti a livello se!oriale, territoriale o aziendale.
Le parti si danno reciprocamente a!o che qualora intervenissero disposizioni in ma- teria di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contra!uale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
[ichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno altresì a!o che nella provincia di Bolzano (Trento e regione Sicilia) l’istituto dell’apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contra!i provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contra!o.
[ichiarazione a verbale n. S
Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedo- no durate inferiori a quelle previste nel precedente articolo 55, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni rispe!o all’art. 42, sono automaticamente adeguate a quanto convenuto nella presente ipotesi di accordo.
[ichiarazione a verbale n. 4
Le parti si danno a!o che la materia ogge!o del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al “Pa!o per il lavoro” e che gli obie!ivi in esso contenuti, le modalità di a!uazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l’intera vigenza contra!uale.
Eapo III − Eontratto a tempo determinato − 1omministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 63 − Eontratto a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contra!o di lavoro subordi- nato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tu!e le tipologie di contra!o a tempo determinato non potrà superare il 20% an- nuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produ!iva, ad esclusio- ne dei contra!i conclusi per la fase di avvio di nuove a!ività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diri!o alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produ!ive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contra!i a tempo determinato per qua!ro lavoratori.
Nelle singole unità produ!ive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consen- tita in ogni caso la stipulazione di contra!i a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produ!ive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contra!i a tempo determinato o sommi- nistrazione per sei lavoratori.
Art. 64 − Periodo di prova
In caso di successione di contra!i a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all’art. 106.
Art. 65 − 5omministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contra!i di somministrazione a tem- po determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tu!e le tipologie di contra!o di somministrazione a tempo determi- nato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in for- za nell’unità produ!iva, ad esclusione dei contra!i conclusi per la fase di avvio di nuove a!ività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diri!o alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produ!ive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contra!i di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produ!ive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consenti- ta in ogni caso la stipulazione di contra!i di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Nelle unità produ!ive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contra!i a tempo determinato o sommini- strazione per sei lavoratori.
Art. 66 − limiti percentuali
Le assunzioni eRe!uate con contra!i a tempo determinato e con contra!i di sommi- nistrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produ!iva, ad esclu- sione dei contra!i conclusi per la fase di avvio di nuove a!ività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diri!o alla conservazione del posto e fa!o salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3.
Art. 67 − Nuove attività
I contra!i a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove a!ività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiqua!ro dalla contra!azione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 68 − [iritto di precedenza
In ragione delle diversità stru!urali dei se!ori che compongono il Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diri!o di precedenza.
Art. 69 − Monitoraggio
In occasione dell’instaurazione di contra!i a tempo determinato e di contra!i di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunica- zione scri!a all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contra!i intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di uti- lizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presen- te contra!o.
Eapo Iv − Part-Time
Art. 70 − Premessa
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considera- to mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed oRerta di lavoro, nell’inten- to di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corre!o ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: &essibilità della forza lavoro in rapporto ai &ussi di a!ività nell’ambito della giornata, della se!ima-
na, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Art. 71− [efinizioni
Ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 25/02/2000, e successive modifiche, si intende:
a) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contra!o individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contra!o;
b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzione di orario rispe!o al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’a!ività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della se!imana, del mese o dell’anno;
d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle le!ere b) e c).
Art. 72 − Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da a!o scri!o, nel qua- le siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa rido!a e le relative modalità da ricondur- re ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
- aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore, nel caso di orario rido!o rispe!o al normale orario set- timanale;
b) 64 ore, nel caso di orario rido!o rispe!o al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario rido!o rispe!o al normale orario annuale.
- aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario rido!o rispe!o al normale orario se!i- manale;
e) 72 ore, nel caso di orario rido!o rispe!o al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario rido!o rispe!o al normale orario annuale.
3) il tra!amento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della colloca- zione dell’orario con riferimento al giorno, alla se!imana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contra!i di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore se!imanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavorato- ri occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizio- ni dei lavoratori, al secondo livello di contra!azione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Norma transitoria
L’applicazione della norma di cui alla le!era d) per le aziende in cui la presenza dei part-time a 16 ore risulti superiore al 15% dell’organico in forza, avrà e%cacia entro 12 mesi dalla firma del CCNL.
Ove permangano ragioni organizzative che risultino incompatibili con una applica- zione generalizzata del punto 2 le!. d), le parti potranno realizzare intese diverse a livello aziendale.
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario se!imanale pari al limite minimo di cui al punto 2 le!. d), nelle aziende che complessivamente occupino più di 30 dipendenti, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale con orario inferiore a 18 ore avranno la priorità d’accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 73 − Cenitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diri!o di prece- denza rispe!o agli altri lavoratori.
Art. 74 − [isciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavora- tori già in forza rispe!o ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contra!o in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario con- cordata.
Art. 75 − Relazioni sindacali aziendali
Nel rispe!o delle norme contra!uali che disciplinano le relazioni sindacali azien- dali, potrà essere esaminata la corre!a applicazione dei principi sudde!i. Ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2, 1° comma, ultima frase, del D.Lgs. n. 61/2000 e succes- sive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tem- po parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Art. 76 − Eriterio di proporzionalità
Ai sensi del punto 3, dell’art. 72, la proporzionalità del tra!amento economico e nor- mativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario se!imanale o mensile rido!o ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contra!o.
Art. 77 − Periodo di comporto per malattia e infortunio
Nel rispe!o di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’articolo 72, il criterio di propor- zionalità di cui al precedente art. 76 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse di- sposizioni previste dagli articoli 175 e 177 del presente contra!o, e pertanto il com- porto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha di- ri!o alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemen- te dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all’art. 177.
Art. 78 − Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, ecce!uate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fa!o dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa men- sile, la quota giornaliera di essa si o!iene, in tu!i i casi, dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 76, per il divisore convenzionale 26, fa!o salvo quanto previsto dall’art. 179.
Art. 79 − Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fa!o, si o!iene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spe!ata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previ- sto all’art. 198.
Art. 80 − Festività
Fermo restando quanto previsto all’art. 196, in caso di coincidenza di una delle fe- stività di cui all’art. 142, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fa!o di cui all’art. 195.
Art. 81 − Permessi retribuiti
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spe!anti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.
Art. 82 − Ferie
Conformemente a quanto previsto all’art. 147, i lavoratori a tempo parziale hanno diri!o a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restan- do che la se!imana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro se!imanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli eRe!i del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla presta- zione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.