Contract
1. AMBITO DI VALIDITÀ
1.1. Le seguenti Condizioni generali di vendita e fornitura (CG) si applicano a tutte le relazioni d’affari esistenti tra noi e il cliente, in particolare a tutte le vendite e le forniture come anche a tutte le operazioni accessorie correlate e ad altre prestazioni. Le CG si applicano anche a tutte le operazioni future anche se nel singolo caso, specie nell’eventualità di futuri ordini integrativi e successivi, non vi si fa espresso riferimento.
1.2. Fa stato di volta in volta la versione attuale delle
nostre CG al momento della stipulazione del contratto, consultabile sul nostro sito web (www.emco- xxxxx.xxx).
1.3. Stipuliamo contratti esclusivamente sulla base delle nostre CG.
1.4Condizioni generali divergenti, contrarie o integrative del nostro cliente non costituiscono parte integrante del contratto neppure laddove ne siamo a conoscenza, a meno che non abbiamo accettato espressamente per iscritto la loro validità. Per essere efficaci, eventuali modifiche e integrazioni delle nostre CG necessitano della nostra conferma – scritta nei confronti di clienti aziendali – esplicita.
1.5. Le condizioni del cliente non sono riconosciute
neppure in assenza di un nostro rifiuto esplicito dopo la loro ricezione.
2. AVVIO DEL CONTRATTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
2.1. Salvo ove diversamente concordato, le nostre offerte sono senza impegno, non vincolanti e salvo il venduto.
2.2. Con l’ordine e/o incarico, il cliente dichiara in modo vincolante la sua offerta di contratto. Nel caso di merce ordinata per via elettronica, confermeremo tempestivamente il ricevimento dell’offerta. La conferma di ricevimento non costituisce ancora un’accettazione vincolante dell’ordine / incarico. La conferma di ricevimento costituisce una dichiarazione d’accettazione soltanto se l’ordine / incarico viene confermato esplicitamente. Noi abbiamo due settimane di tempo per accettare l’offerta di contratto contenuta nell’ordine. Xxxxxx e incarichi diventano per noi vincolanti soltanto con la relativa conferma scritta ed esclusivamente alle condizioni ivi indicate. Per essere efficaci, eventuali integrazioni, modifiche o accordi accessori telegrafici, telefonici o verbali relativi a ordini e incarichi necessitano anch’essi della nostra conferma scritta.
2.3. Le informazioni e i dati tecnici e commerciali
contenuti in cataloghi, opuscoli, circolari, inserzioni, illustrazioni, modelli, listini prezzi ecc. sono validi soltanto se nella conferma dell’incarico sono indicati espressamente come contenuto del contratto.
2.4. Tutte le informazioni messe a disposizione del cliente nell’ambito dell’avvio, della stipulazione o dell’esecuzione del contratto, nonché la documentazione d’offerta e decisionale di ogni genere, in particolare fotocopie, modelli e descrizioni dei prodotti sotto forma di testi, suoni e immagini, rimangono di nostra proprietà e devono essere tenute
riservate. Ogni utilizzo, riproduzione, divulgazione e rilascio a terzi, nonché qualsiasi pubblicazione e presentazione devono avvenire soltanto con il nostro esplicito consenso.
2.5. È compito del cliente procurarsi tempestivamente e a proprie spese le licenze d’importazione e i permessi d’entrata, come anche i permessi o le attestazioni di diritto pubblico e civile che servono per l’esecuzione del contratto. Le prove d’origine sono allegate dietro richiesta, con riserva della loro emissione da parte dell’autorità competente.
2.6. I preventivi sono a pagamento e non vincolanti. Prima della redazione del preventivo, i consumatori sono informati sull’addebitamento delle spese. Se si giunge a un incarico con tutte le prestazioni incluse nel preventivo, il compenso per il preventivo viene portato a credito della relativa fattura.
3. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
3.1. Salvo ove diversamente indicato nella conferma dell’incarico, il luogo di esecuzione è il nostro impianto di consegna. Nel giorno di comunicazione dell’approntamento della merce, il rischio di prezzo e di prestazione, in particolare il rischio di distruzione accidentale e di deterioramento accidentale della merce, passa al cliente.
3.2. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente al cliente la data di approntamento della merce in maniera tale che questi possa adottare le precauzioni normalmente richieste per la presa in consegna della merce.
3.3. Qualora sia concordata una clausola «franco» luogo di destinazione, di spedizione o di carico e simili, il rischio passa al cliente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o istituzione altrimenti designata per l’esecuzione della spedizione.
3.4. È nostro obbligo stipulare un’assicurazione soltanto se e nella misura in cui ciò sia stato concordato per iscritto; i relativi costi saranno sostenuti dal cliente.
3.5. Per l’interpretazione e integrazione di altre convenzioni in materia di fornitura e assunzione dei rischi si rimanda agli INCOTERMS nella versione valida al momento della stipulazione del contratto.
4. TERMINI DI CONSEGNA
4.1. Salvo ove diversamente concordato, il termine di consegna inizia a decorrere solo dopo il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
a) Rinvio della conferma d’ordine firmata
b) Soddisfacimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e finanziari attribuiti al cliente in base all’accordo
c) Versamento dell’acconto da parte del cliente o apertura e comunicazione della garanzia di pagamento concordata
4.2. Il termine di consegna è rispettato se prima della sua scadenza abbiamo comunicato al cliente la nostra prontezza per la consegna o la merce ha lasciato l’impianto.
4.3. È nostra facoltà, previa comunicazione al cliente, effettuare consegne parziali o anticipate.
4.4. Salvo ove diversamente concordato per iscritto, i termini di consegna non sono per noi vincolanti e dipendono dalle possibilità di fornitura dei nostri fornitori.
4.5. Un termine di consegna concordato in maniera vincolante viene prorogato in funzione della durata di determinati eventi e impedimenti e i ritardi che ne conseguono non sono a noi imputabili se sorgono nel corso di una mora preesistente. Ciò include misure nel contesto delle controversie di lavoro, in particolare scioperi e serrate e tutte le circostanze indipendenti dalla volontà del partito, come incendio, mobilitazione, confisca, embargo, divieti di trasferimento di valuta, insurrezione, mancanza di trasporti, mancanza generale di rifornimenti, pandemie , limitazione del consumo energetico , ritardi nella consegna dei componenti specificati dal cliente o colli di bottiglia nel mercato degli acquisti (colli di bottiglia nella fornitura), ecc.
4.6. Se nonostante le disposizioni di cui sopra sussiste una mora nella consegna, il cliente ha la facoltà di richiedere comunque l’adempimento oppure di recedere dal contratto dietro fissazione di un termine suppletorio adeguato. Per quanto concerne le merci e le prestazioni già fornite o in relazione alle quali non vi è ancora alcun ritardo, il cliente può annunciare il proprio recesso soltanto se queste non possono essere utilizzate in maniera adeguata senza le merci mancanti. Le merci già fornite e non utilizzabili devono esserci restituite dal cliente a sue spese. Qualora le merci restituite dal cliente siano già state utilizzate, sarà nostra facoltà fatturare un compenso corrispondente per tale utilizzo.
4.7. Eventuali pretese del cliente diverse da quelle
elencate al punto 4.6. sono valide soltanto se il ritardo è imputabile a nostra grave negligenza. Qualora il cliente pretenda l’adempimento, avrà diritto al risarcimento dei danni per il ritardo. I danni vengono risarciti globalmente mediante indennizzo, per ogni settimana completa di ritardo causato, dello 0,5% del valore della prestazione tardiva, fermo restando che il risarcimento complessivo dei danni non dovrà superare il 7,5% del valore della prestazione dovuta. Questa restrizione relativa all’importo si applica anche nel caso in cui il cliente receda dal contratto. È espressamente escluso qualsiasi obbligo di risarcimento per perturbazioni nell’esercizio del cliente o per mancato guadagno.
4.8. Se il cliente non dovesse ritirare la merce
approntata come da contratto nella data contrattualmente stabilita, il suo diritto alla fornitura / consegna della merce verrà meno. In tal caso sarà nostra facoltà rilasciare la merce soltanto gradualmente dietro pagamento del prezzo d’acquisto complessivo e di tutti i crediti accessori (risarcimento danni, compenso per tenuta a magazzino, spese bancarie ecc.). Siamo inoltre autorizzati a pretendere l’adempimento o a recedere dal contratto dietro fissazione di un termine adeguato. Nel caso di produzioni speciali o straordinarie, il cliente sarà tenuto all’accettazione anche in presenza di una mora nella consegna. Qualora si rifiuti di accettare la merce, si
riterrà concordato un risarcimento danni forfettario pari all’ammontare del prezzo d’acquisto, soggetto alla mediazione di un giudice, senza alcun obbligo a nostro carico di dimostrare il danno effettivo.
4.9. In caso di mora di accettazione da parte del cliente e previa separazione della merce, possiamo inoltre effettuare le relative operazioni di magazzinaggio a spese e a rischio e pericolo del cliente. Il cliente ha l’obbligo di risarcirci tutti gli oneri associati alla mora di accettazione e alle relative conseguenze. Restano salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni. Al verificarsi della mora di accettazione, è inoltre nostra facoltà disporre della merce in modo diverso.
4.10. Non siamo tenuti a riprendere indietro il materiale di imballaggio.
5. PROVA DI COLLAUDO
Qualora il cliente richieda una prova di collaudo, questa dovrà essere concordata espressamente con noi in forma scritta al momento della stipulazione del contratto. In assenza di disposizioni diverse, la prova di collaudo dovrà essere da noi eseguita nel luogo di produzione oppure in un luogo da noi determinato durante il normale orario lavorativo. Farà stato la normale prassi adottata nel ramo industriale interessato per la prova di collaudo. Sarà nostra cura informare il cliente per tempo prima della prova di collaudo, in maniera tale che possa presenziare alla prova o farsi rappresentare da un rappresentante autorizzato. Nel caso in cui dalla prova di collaudo la merce risulti essere difettosa, tali difetti dovranno essere da noi corretti. Il cliente può richiedere una ripetizione della prova solo in caso di difetti sostanziali. In seguito alla prova di collaudo si dovrà redigere un verbale di collaudo. Qualora la prova di collaudo abbia dimostrato l’esecuzione conforme al contratto e il perfetto funzionamento dell’oggetto della fornitura, ciò dovrà essere confermato in ogni caso per iscritto da entrambe le parti contraenti. Laddove il cliente o il suo rappresentante autorizzato non sia presente alla prova di collaudo pur essendo stato avvisato per tempo, la prova di collaudo sarà eseguita da noi soltanto. Nel caso in cui tale prova dimostri l’esecuzione conforme al contratto e il perfetto funzionamento della merce, ciò dovrà essere registrato nel verbale di collaudo e la prova di collaudo sarà considerata eseguita. Una copia del verbale di collaudo deve essere trasmessa al cliente, il quale sarà vincolato al contenuto di tale verbale. Salvo ove diversamente concordato, i costi per l’esecuzione della prova di collaudo sono a nostro carico. Il cliente deve però farsi carico in ogni caso dei costi sostenuti dal cliente stesso o dal suo rappresentante autorizzato in associazione con la prova di collaudo, come per es. le spese di viaggio, di vitto e alloggio e le indennità.
6. PREZZI
6.1. Salvo accordi diversi, i prezzi si intendono franco fabbrica e ad esclusione dei costi di imballaggio, carico, assicurazione e trasporto. Qualora il luogo di adempimento sia diverso dal luogo di consegna, i prezzi si intendono ad esclusione del carico e scarico
della merce fornita. Salvo accordi diversi, l’imballaggio viene eseguito secondo la normale prassi commerciale a spese del cliente, al fine di evitare che la merce, in normali condizioni di trasporto, subisca danni lungo il tragitto fino al luogo di destinazione. Un ulteriore imballaggio viene aggiunto solo dietro esplicita richiesta e a spese del cliente.
6.2. Per gli adeguamenti di prezzo subentrati dopo la stipulazione del contratto e causati per esempio da variazioni nelle imposte, nei dazi, nei corsi delle divise, nei noli ecc., oppure per le prestazioni disposte dal cliente che non erano incluse nell’ordine originario, spetta un compenso adeguato e tali costi sono fatturati in aggiunta.
6.3. Se il contratto viene stipulato senza un’esplicita regolamentazione dei prezzi, si intendono concordati i nostri prezzi di listino in EUR vigenti nella data di conferma dell’ordine.
7. PAGAMENTO E MORA
7.1. Salvo ove diversamente concordato per iscritto, si dovrà pagare un terzo del prezzo d’acquisto e dei compensi diversi al momento della stipulazione del contratto, un ulteriore terzo all’inizio della produzione e il resto al più tardi nella data di approntamento o di fornitura. Indipendentemente da ciò, l’imposta sul valore aggiunto eventualmente indicata nella fattura dovrà essere in ogni caso pagata entro massimo 30 giorni dalla data di fatturazione. Il diritto all’applicazione di uno sconto necessita di un esplicito accordo scritto.
7.2. Il cliente non è autorizzato a trattenere i pagamenti
in scadenza in ragione di eventuali contropretese (per es. diritti a garanzia o richieste di risarcimento danni). Inoltre, il cliente può compensare con i nostri diritti al pagamento soltanto le contropretese giudizialmente accertate o che siano state da noi espressamente riconosciute per iscritto.
7.3. Qualora il cliente sia in toto o in parte moroso in relazione al suo pagamento o a una prestazione anticipata o un obbligo accessorio a suo carico, è nostra facoltà, dopo aver concesso un termine suppletorio adeguato, recedere dal contratto o pretendere l’adempimento del contratto ed esigere l’immediato pagamento del prezzo d’acquisto complessivo. In tal caso saremo autorizzati anche a negare la fornitura delle nostre prestazioni o prestazioni parziali sino all’avvenuto completo pagamento del prezzo d’acquisto inclusi tutti gli interessi e a trattenere le merci che si trovano sotto la nostra custodia.
7.4. Con il subentro della mora saremo autorizzati ad addebitare al cliente gli interessi di mora nella misura dell’8% oltre il tasso base.
7.5. In caso di mora nel pagamento, il cliente si impegna a rimborsarci tutti i costi, le spese e gli esborsi da noi sostenuti, a qualsivoglia titolo, e risultanti dal perseguimento dei nostri legittimi diritti, in particolare anche i costi conformi alle tariffe per il ricorso a un’agenzia di riscossione concessionaria.
7.6. Qualora siano state concordate delle forniture parziali e il cliente diventi moroso in relazione al pagamento di una fornitura parziale, potremo
dichiarare il nostro recesso sia in relazione alla fornitura parziale interessata sia in relazione a tutte le prestazioni ancora da erogare.
7.7. La mora in rapporto a una prestazione risultante da un contratto che da un punto di vista economico non sarebbe stato stipulato senza la stipulazione di un altro contratto ci legittima a recedere da entrambi i contratti.
7.8. Il nostro recesso comporta la liquidazione completa delle prestazioni fornite e ci autorizza a richiedere il risarcimento completo dei danni. In particolare siamo autorizzati a pretendere la restituzione delle merci già fornite a spese e a rischio e pericolo del cliente, con imputazione al cliente della riduzione di valore nel frattempo subentrata in relazione alla merce. Le merci finite e semilavorate ma non ancora consegnate possono essere messe a disposizione del cliente a sue spese e a suo rischio e pericolo, nonché dietro fissazione del prezzo di vendita proporzionale, e in caso di mora di accettazione possono essere approntate in depositi propri o appositamente affittati a spese e a rischio e pericolo del cliente. Nel contempo siamo sollevati da ulteriori obblighi contrattuali.
7.9. Qualora il cliente receda dal contratto in maniera
ingiustificata, ci saranno rimborsati tutti i costi insorti fino al momento del recesso, corrispondenti comunque almeno al 15% del valore dell’ordine.
7.10. Il mezzo di pagamento è in linea generale l’euro. Altri mezzi di pagamento richiedono un esplicito accordo scritto. Le spese insorte a causa di altri mezzi di pagamento sono sempre a carico del cliente e i pagamenti tramite bonifico si intendono effettuati nel giorno in cui l’importo viene accreditato sul nostro conto bancario.
7.11. In caso di superamento del termine di pagamento, gli abbuoni concessi (sconti, riduzioni ecc.) vengono meno e sono imputati alla fattura.
7.12. Qualora al cliente sia stato concesso il diritto di estinguere il proprio debito con pagamenti parziali, con il pagamento non puntuale o incompleto di una sola rata subentra la decadenza del termine. In tal caso sarà nostra facoltà pretendere l’immediata estinzione dell’intero debito insoluto più gli interessi di mora concordati a partire dalla data di scadenza originaria. Lo stesso vale nel caso in cui il patrimonio del cliente sia interessato da una procedura d’insolvenza o una simile procedura sia rifiutata per patrimonio insufficiente a copertura dei costi o nei confronti del cliente sia avviata una procedura esecutiva.
7.13. I pagamenti in entrata devono essere computati per prima cosa ai costi (spese), quindi agli interessi e infine al capitale. È nostra facoltà rilasciare dichiarazioni di destinazione diverse entro quattro settimane dal ricevimento del pagamento. Possiamo computare i pagamenti effettuati dal cliente innanzitutto alle fatture non garantite o alla fattura di volta in volta più datata.
7.14. In caso di mora abbiamo diritto al risarcimento delle spese d’ingiunzione (max. EUR 25,--) per ogni ingiunzione. Il cliente è inoltre tenuto a farsi carico delle ulteriori spese d’esecuzione e, dietro nostra richiesta, a prestare un’adeguata garanzia.
7.15. Nel caso in cui la solvibilità del cliente dovesse peggiorare nell’intervallo di tempo tra la formulazione dell’offerta e il pagamento completo del prezzo d’acquisto, sarà nostra facoltà pretendere ulteriori garanzie dal cliente e prima del versamento di tali garanzie non dovrà subentrare in ogni caso alcuna mora nella consegna.
7.16. L’ammontare di tutte le garanzie prestate da EMCO Werkzeugmaschinen AG (trattenute di garanzia, di copertura, garanzie d’acconto ecc.) è calcolato secondo la rispettiva base imponibile esclusa l’imposta sul valore aggiunto.
8. PATTO DI RISERVATO DOMINIO
8.1. Le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento (patto di riservato dominio). Ciò vale anche per gli oggetti che incorporiamo o trasferiamo nell’ambito delle prestazioni d’opera. Il patto di riservato dominio rimane tale anche se i nostri crediti sono compensati in conto corrente.
8.2. Il cliente deve trattare la nostra merce con la massima cura per tutta la durata del patto di riservato dominio. Qualora siano necessari degli interventi di manutenzione e d’ispezione, il cliente dovrà effettuarli regolarmente a proprie spese. In caso di rivendita delle merci in riservato dominio da parte del cliente – la quale può avvenire soltanto con il nostro esplicito consenso scritto – questi dovrà fornire le merci ai propri acquirenti soltanto nell’ambito di un patto di riservato dominio validamente concordato (patto trasferito di riservato dominio) fino al completo pagamento. In tale contesto il cliente sarà tenuto a comunicarci di propria spontanea iniziativa tutti i dati necessari relativi all’acquirente (nome, indirizzo, accordi presi). Il cliente ci cede anticipatamente tutti i crediti nei confronti dei propri acquirenti o di terzi, derivanti dalla rivendita delle nostre merci in riservato dominio, nonché i crediti ad esso eventualmente spettanti in futuro, conformemente al valore contabile lordo più gli interessi già maturati e i costi delle nostre forniture o della nostra quota di comproprietà. Con il presente accettiamo tale cessione, che deve essere riportata nei libri contabili o sulle sue fatture. Dopo la cessione il cliente è autorizzato alla riscossione del credito. Ci riserviamo di riscuotere personalmente il credito non appena il cliente dovesse venir meno ai propri obblighi di pagamento e divenire moroso.
8.3. La lavorazione e il trattamento della merce da parte del cliente avviene sempre a nostro nome e per nostro conto. In caso di lavorazione della merce, noi acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto proporzionalmente al valore della merce da noi fornita. Lo stesso vale se la merce viene lavorata, combinata o mischiata con altri oggetti non di nostra proprietà.
8.4. In caso di comportamento del cliente non conforme al contratto, in particolare in caso di mora nel pagamento, saremo autorizzati a riprendere indietro o ritirare le merci in riservato dominio non ancora completamente pagate. A tal fine saremo autorizzati ad accedere al luogo in cui si trovano le merci in riservato dominio – nella misura ritenuta ragionevole dal cliente e dietro adeguato
preavviso. In tal senso, il cliente non ha alcun diritto di possesso. Le merci ritirate potranno essere da noi utilizzate. I costi necessari e adeguati all’esercizio appropriato del diritto sono a carico del cliente. Salvo ove diversamente concordato, il contratto continuerà a sussistere anche in caso di rivendicazione del patto di riservato dominio. In tal caso continueremo ad avere la facoltà di pretendere dal cliente il pagamento dell’intero prezzo d’acquisto.
8.5. Al cliente non è consentito un pignoramento o
trasferimento di proprietà a titolo di garanzia delle nostre merci in riservato dominio. Le merci da noi fornite devono essere espressamente escluse da un trasferimento di proprietà a titolo di garanzia dell’intero magazzino merci. Nel caso di esecuzioni forzate o pignoramenti, il cliente deve segnalare il patto di riservato dominio esistente e informarci tempestivamente in forma scritta affinché possiamo adottare le necessarie contromisure. Il cliente è responsabile delle spese giudiziali e stragiudiziali da noi sostenute in tale contesto.
8.6. Qualora le merci in riservato dominio siano
consegnate in un luogo al di fuori dell’Austria o siano spedite dal cliente in un simile luogo, il cliente dovrà provvedere affinché il nostro patto di riservato dominio sia efficacemente tutelato nel Paese in cui la merce è situata o è stata spedita. Nel caso in cui siano necessarie determinate azioni a tal fine (per es. un contrassegno particolare o un’iscrizione nel registro locale), il cliente se ne occuperà a nostro favore e a proprie spese. Qualora sia necessaria la nostra partecipazione, il cliente provvederà a comunicarcelo tempestivamente.
8.7. È nostra facoltà trasferire in ogni momento la
riserva di proprietà a persone terze, in particolare ad aziende di credito.
9. GARANZIA E RICORSO IN GARANZIA PER VIZI DELLA COSA
9.1. Il cliente ha ordinato personalmente la merce ed è a conoscenza della natura e dell’entità della merce. Decliniamo dunque qualsiasi responsabilità per una determinata caratteristica o per l’idoneità della merce a un determinato scopo. Scostamenti nelle dimensioni, nella dotazione e nel materiale, determinati dalla normale prassi commerciale, non danno diritto ad alcun reclamo. Il cliente deve esaminare la merce subito dopo la notifica di approntamento nel luogo di collaudo concordato o prontamente e in maniera completa dopo l’avvenuta consegna. Qualora il cliente rinunci espressamente o tacitamente alla verifica, la merce si riterrà regolarmente consegnata dopo che avrà lasciato l’impianto di produzione.
9.2. La garanzia è limitata a 12 mesi per la merce utilizzata esclusivamente nell’esercizio su un turno, a sei mesi per la merce utilizzata nell’esercizio su più turni e comunque a 2000 ore di esercizio, fermo restando che il termine della garanzia comincia a decorrere con la consegna della merce da parte nostra o dei rispettivi rivenditori autorizzati. Nel caso in cui
anche l’installazione sia eseguita da noi o dai rispettivi rivenditori autorizzati, il termine inizierà a decorrere con l’avvenuta installazione della merce. Se tuttavia la consegna o l’installazione dovessero subire ritardi non imputabili a colpa nostra o dei rispettivi rivenditori autorizzati, la garanzia decadrà al più tardi 12 mesi dopo la data di trasferimento del rischio. Il termine di garanzia per i pezzi di ricambio corrisponde in ogni caso a sei mesi dalla consegna o installazione, fermo restando che anche in caso di ripetuto ricorso alla garanzia saranno dovute al massimo le prestazioni fornite al momento della prima rivendicazione.
9.3. I diritti a garanzia devono essere rivendicati
tempestivamente, al più tardi entro tre giorni, a mezzo lettera raccomandata o fax con successiva conferma scritta e una descrizione quanto più dettagliata possibile dei vizi emersi, nonché allegando copia della fattura, dichiarazione di presa in consegna e scheda dell’assistenza. Per la tempestività del ricorso in garanzia fa stato la data del timbro postale. Qualora il cliente sia interamente o parzialmente in ritardo con le prestazioni a suo carico, in particolare con i pagamenti, possiamo rifiutare il soddisfacimento dei diritti a garanzia rivendicati.
9.4. Qualora il cliente abbia regolarmente e
tempestivamente denunciato un difetto coperto da garanzia, la conformità della merce al contratto sarà ripristinata da noi o dal rispettivo partner commerciale entro un termine adeguato secondo quella delle modalità menzionate di seguito che ci apparirà più indicata:
a) Fornitura di pezzi di ricambio o merci sostitutive
b) Riparazione della merce difettosa sul posto o dopo il suo rinvio all’impianto di produzione.
c) Riduzione del prezzo se il difetto non impedisce il corretto utilizzo della merce. Il cliente può pretendere la riduzione del prezzo o la sostituzione soltanto se i tentativi di miglioramento da noi compiuti entro un termine adeguato, che non deve essere inferiore a sei settimane, non avranno sortito alcun risultato. Il cliente ha l’obbligo di sostenerci nei nostri tentativi miglioramento secondo le sue possibilità e di attenersi a tutte le nostre istruzioni.
9.5. Qualora sia necessario un rinvio della merce difettosa in seguito a una fornitura sostitutiva o a causa di una riparazione che deve essere eseguita presso di noi, in assenza di accordi diversi la spedizione di ritorno avverrà a spese e a rischio e pericolo del cliente. Le merci o le parti delle merci sostituite devono esserci consegnate. Se il cliente provvede personalmente all’eliminazione del difetto, i costi da esso sostenuti possono esserci imputati soltanto se abbiamo dato il nostro consenso scritto in tal senso. L’eliminazione di difetti senza il consenso scritto nostro o del venditore determina la perdita di qualsiasi ulteriore diritto a garanzia. Lo stesso vale se vengono apportate modifiche alla merce da parte di terzi o mediante l’incorporazione di parti estranee.
9.6. L’obbligo di garanzia vale soltanto per i difetti che
emergono nel rispetto delle condizioni d’esercizio e con un utilizzo normale. Tale obbligo viene dunque meno, in particolare, per i difetti causati da:
a) Installazione e messa in servizio inappropriata e contraria alle istruzioni incluse nella fornitura da parte del cliente o del relativo incaricato.
b) Riparazione o manutenzione inappropriata eseguita dal cliente o dal relativo incaricato, nonché modifiche della macchina e interventi arbitrari non espressamente disposti o autorizzati da noi o dal rispettivo rivenditore autorizzato.
c) Mancata osservanza delle norme di omologazione, delle istruzioni d’uso, delle prescrizioni dell’impianto di produzione in merito al trattamento dell’oggetto della fornitura, delle disposizioni di sicurezza, del contratto di manutenzione e di altre istruzioni concernenti la consegna, installazione, messa in servizio e il corretto utilizzo.
d) Normale usura o logoramento dovuto all’esercizio e cause di forza maggiore.
e) Influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche e approvvigionamento energetico insufficiente.
9.7. Un accordo di garanzia particolare tra noi e il cliente ha la precedenza sulle norme qui indicate. Per i prodotti software si applicano i «Termini di licenza per prodotti software EMCO».
9.8. Per le parti della merce che abbiamo acquistato dal subfornitore prescritto dal cliente, assumiamo la responsabilità soltanto nella misura dei diritti a garanzia a noi spettanti nei confronti del subfornitore. Qualora un articolo sia da noi realizzato sulla base di specifiche di progettazione, disegni o modelli del cliente, la nostra responsabilità non riguarderà la correttezza della progettazione, bensì la corrispondenza dell’esecuzione alle specifiche del cliente. In tal caso il cliente dovrà tenerci indenni rispetto a eventuali violazioni dei diritti di protezione. Non rilasciamo alcuna garanzia per l’assunzione di incarichi di riparazione o per modifiche o trasformazioni di merci datate o appartenenti ad altri, né per la fornitura di merci usate. I piani, i certificati di fabbrica, i calcoli statici, le distinte della merce, gli estratti relativi ai materiali ecc. devono essere verificati accuratamente dopo il loro ricevimento da parte del cliente. Se tale documentazione non verrà contestata entro dieci giorni dal suo ricevimento, la si riterrà approvata. Qualora la documentazione non sia prodotta da noi ma da parti terze, non saremo responsabili per la colpa di tali terzi ma soltanto per culpa in eligendo.
9.9. È esclusa qualsivoglia responsabilità per le nostre
istruzioni di montaggio.
9.10. Qualora dovesse emergere che la nostra merce o macchina non è difettosa o che i difetti non sono a noi imputabili, il cliente sarà tenuto a risarcirci tutti i costi sostenuti.
9.11. L’eliminazione dei difetti non comporta alcuna proroga, sospensione o interruzione del termine di garanzia. Al cliente non spetta neppure alcun diritto di ritenzione del prezzo d’acquisto.
10.LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ
10.1. Le richieste di risarcimento danni nei nostri confronti sono escluse nella misura in cui non siano attribuibili a comportamento doloso o a grave negligenza. In
particolare non rispondiamo dei danni attribuibili a una norma giuridica o a un provvedimento ufficiale entro i confini nazionali o all’estero o che sono causati da perturbazioni nell’esercizio dell’impresa. Analogamente, è esclusa la responsabilità per danni indiretti e danni patrimoniali, mancati risparmi, perdite di interessi e danni risultanti da pretese di terzi nei confronti del cliente.
Le suddette limitazioni della responsabilità non si
applicano nel caso di danni fisici e alla salute a noi imputabili o nel caso di morte del cliente.
10.2. Qualora il difetto non sia da noi riconosciuto per iscritto, eventuali diritti a garanzia dovranno essere rivendicati per xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx concordato; in caso contrario decadranno.
10.3. L’oggetto della vendita offre soltanto la garanzia che è possibile attendersi sulla base delle norme di omologazione, delle istruzioni d’uso, delle nostre norme in materia di trattamento dell’oggetto della vendita – con particolare riguardo per eventuali verifiche prescritte – e di altre indicazioni fornite.
10.4. Si rammenta che la merce fornita offre la sicurezza e il funzionamento atteso soltanto a condizione del rigoroso rispetto e della piena osservanza degli standard industriali, delle norme di omologazione, delle disposizioni di sicurezza, delle istruzioni d’uso e di altre nostre prescrizioni, indicazioni e istruzioni in merito all’installazione, messa in servizio, funzionamento e manutenzione della merce fornita.
10.5. Le limitazioni della responsabilità devono essere integralmente trasferite a eventuali acquirenti, i quali devono impegnarsi a trasferirle a loro volta.
10.6. Sono escluse le richieste di risarcimento danni derivanti dalla violazione di obblighi di diligenza antecedenti il contratto.
10.7. I diritti a garanzia e/o le richieste di risarcimento danni derivanti da lavori affidati o trasferiti dal cliente ai collaboratori in occasione dell’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, ma che non rientrano nell’insieme di prestazioni concordate, sono interamente esclusi in quanto in tal caso i collaboratori devono essere qualificati come forza lavoro ceduta.
10.8. L’esclusione di responsabilità include anche le pretese nei confronti dei nostri collaboratori, rappresentanti e ausiliari per i danni da questi arrecati al cliente senza rimando a un contratto fra gli stessi e il cliente.
10.9. Se e nella misura in cui il cliente, in relazione a danni a noi imputabili, possa avvalersi di prestazioni assicurative attraverso un’assicurazione contro i danni propria o stipulata a suo favore – sotto qualsiasi forma
– egli si impegna ad avvalersi della prestazione assicurativa limitando così la nostra responsabilità agli svantaggi derivanti al cliente dall’utilizzo di tale assicurazione (per es. aumento del premio assicurativo o della franchigia).
10.10. Sono escluse eventuali rivalse dei partner contrattuali o di terzi nei nostri confronti derivanti dalla voce «responsabilità del produttore» ai sensi della LRDP, a meno che l’avente diritto di rivalsa non sia in grado di dimostrare che il difetto è stato da noi causato ed è imputabile almeno a nostra grave negligenza.
11.CLAUSOLA SUL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
La fornitura/prestazione contemplata dal presente contratto può essere soggetta a prescrizioni in materia di controllo delle esportazioni. L’esecuzione del contratto da parte di EMCO Werkzeugmaschinen AG è subordinata all’assenza di restrizioni al controllo sulle esportazioni, con particolare riguardo per le restrizioni stabilite dai regolamenti internazionali in materia di controllo delle esportazioni o altre restrizioni commerciali.
Il committente conferma che l’insieme delle forniture e delle prestazioni sarà utilizzato esclusivamente per scopi civili e/o per la finalità definita nel contratto. In caso di riesportazione, il committente è responsabile per il rispetto delle prescrizioni sul controllo delle esportazioni e in tal caso accetta espressamente di tenere indenne il committente.
12.FORZA MAGGIORE
12.1. Le parti sono liberate dall'adempimento puntuale del contratto in tutto o in parte se impedite da eventi di forza maggiore. Gli eventi di forza maggiore sono esclusivamente eventi imprevedibili e inevitabili per le parti e non provengono dalla loro sfera, in particolare pandemie, colli di bottiglia nel mercato degli appalti (collo di bottiglia nelle forniture), scioperi e controversie di lavoro. Tuttavia, il cliente disabilitato da un evento di forza maggiore può invocare l'esistenza di forza maggiore solo se ci invia una lettera raccomandata dalla rispettiva autorità governativa o camera di commercio del paese fornitore senza indugio, ma non oltre 5 giorni di calendario circa l'inizio e la fine prevedibile dell'invalidità ha confermato il parere sulla causa, l'effetto atteso e la durata del ritardo.
12.2. Nel caso di eventi di forza maggiore, le parti
devono compiere tutti i ragionevoli sforzi per eliminare o ridurre le difficoltà e i danni prevedibili, come anche per informare correntemente la controparte. In caso contrario saranno soggette a un obbligo di risarcimento danni nei confronti della controparte. I termini o le scadenze che non possono essere rispettati a causa dell’influenza di eventi di forza maggiore saranno prorogati nella misura della durata delle conseguenze dell’evento di forza maggiore o eventualmente per un periodo di tempo da stabilirsi di comune intesa.
12.3. Qualora un evento di forza maggiore si protragga
per più di quattro settimane, sarà nostra cura cercare assieme al cliente, per via negoziale, una regolamentazione degli aspetti operativi. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione di comune accordo, sarà nostra facoltà recedere interamente o parzialmente dal contratto.
13.DIRITTO DI COMPENSAZIONE E DI RITENZIONE
Il cliente può compensare le nostre pretese soltanto con pretese giudizialmente accertate o che siano state da noi riconosciute per iscritto. Il cliente non è autorizzato a trattenere i pagamenti in ragione di diritti a garanzia o richieste di risarcimento danni.
14.PROTEZIONE DEI DATI
Il cliente mette a disposizione i propri dati per il trattamento, sino a revoca, per finalità pubblicitarie come anche per l’invio di materiale informativo e pubblicitario sui prodotti e di inviti a manifestazioni su temi specifici. Il cliente dichiara espressamente il proprio consenso a che i dati personali siano trattati e conservati in formato elettronico o convenzionale. Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per la finalità sopra indicata. Conformemente alle corrispondenti disposizioni e direttive in materia di protezione dei dati, si garantiscono misure tecniche e organizzative idonee per un’adeguata sicurezza nel trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a mantenere l’assoluta segretezza nei confronti di terzi in relazione alle informazioni da esse acquisite in virtù delle relazioni d’affari. La dichiarazione di consenso relativamente al trattamento dei dati personali del cliente può essere revocata in qualunque momento via e-mail all’indirizzo [xxxx@xxxx.xx]. Con una richiesta semplice via e-mail all’indirizzo [xxxx@xxxx.xx], il cliente può ottenere in qualunque momento informazioni sui dati personali conservati e/o trattati. I diritti degli interessati (richiesta di rettifica dei dati, cancellazione dei dati o limitazione del trattamento dei dati) possono essere esercitati tramite richiesta semplice via e-mail all’indirizzo [xxxx@xxxx.xx]. Le richieste saranno elaborate entro un mese e al termine del processo di elaborazione il richiedente verrà informato in merito ai provvedimenti adottati. Qualora la richiesta non sia elaborata affatto o sia elaborata in maniera scorretta, il cliente ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità competente per la protezione dei dati.
15.DISPOSIZIONI FINALI
15.1. EMCO Werkzeugmaschinen AG può essere citata in giudizio soltanto dinanzi al tribunale competente per materia e per territorio presso la sede di EMCO Werkzeugmaschinen AG. EMCO Werkzeugmaschinen AG ha il diritto di sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente accordo o concernenti la sua violazione, il suo scioglimento o la sua nullità, nonché relativa a tutte le operazioni concluse nell’ambito del presente accordo, a ogni altro tribunale competente per territorio e per materia o di farle dirimere in lingua tedesca, secondo le Regole di Vienna, da un arbitro designato presso il Centro Arbitrale Internazionale della Camera Austriaca dell’Economia (VIAC).
15.2. Il presente accordo è regolato dal diritto materiale
svizzero. Viene espressamente esclusa l’applicabilità delle norme di rinvio del diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili dell’11.04.1980 (CISG).
15.3. L’inapplicabilità di una qualunque clausola del presente accordo lascia impregiudicata la validità delle altre clausole. La clausola inapplicabile dovrà essere piuttosto sostituita, secondo i principi di buona fede, con una clausola applicabile che si avvicini il più possibile al risultato economico perseguito con la clausola inapplicabile.