DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2022, n. 1368
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 ottobre 2022, n. 1368
Proroga del Contratto per l’esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico del settore automobilistico, ai sensi dell’art. 4, par. 4 Reg. CE n. 1370/2007 in applicazione dell’art. 24, comma 5-bis D.L. n. 4/2022 (conv. con mod. in Legge 28 marzo 2022 n. 25) e in attuazione della DGR n. 917 del 27/06/2022. Approvazione dello Schema di Proroga.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Xxxx XXXXXXXXXXX, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- a livello europeo, le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada sono oggetto delle previsioni di cui al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i.;
- a livello nazionale, il quadro della disciplina dei contratti pubblici vigente allo stato attuale fa riferimento alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante per l’appunto il Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive europee;
- con X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 00 xx Xxxxxxx Xxxxxx ha adottato il “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;
- il soddisfacimento della domanda di mobilità espressa sul territorio regionale della Puglia è garantita attraverso l’erogazione, in conformità alla L.R. n. 18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti su una molteplicità di reti di trasporto (gestite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni) per le quali sono in atto attività di razionalizzazione e riprogrammazione dei servizi da parte delle autorità competenti di livello regionale e locale utili ad efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio;
- l’operatività dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è garantita, in larga parte, da piccole e medie imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale, talvolta riunitesi in società consortili, individuate a seguito di procedure competitive esperite nel corso del biennio 2004/2005; in talune altre realtà cittadine, tra cui i capoluoghi di provincia, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è garantito attraverso la formula dell’in-house providing;
- il vincolo legislativo, contenuto nell’art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge
n. 148/2011), recepito, ratione materiae, nell’art. 2 della legge regionale n. 24/2012, ha imposto l’esercizio e l’organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- l’impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti ed al conseguente efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico fa parte della complessiva attività di revisione ed ammodernamento della governance del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall’approvazione della citata L.R. n. 24/2012, identificando l’estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità automobilistica urbana ed interurbana;
- attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, sono stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs. n. 422/1997, i principi guida della pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della governance con il fine di fornire idonei indirizzi per l’efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali;
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l’estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese in cui saranno riorganizzati e conseguentemente esercìti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva DGR n. 207/2019;
- lo stesso Piano Triennale dei Servizi raffigura l’assetto delle reti di trasporto pubblico locale automobilistico caratterizzato da una molteplicità di reti e servizi di trasporto svolti da più operatori sulla base di contratti di servizio;
- in tale quadro si colloca l’espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno attivato - in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto dal Piano Triennale dei Servizi 2015- 2017 - al fine di adeguare la gestione e l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia;
- tra detti adempimenti prodromici ha assunto particolare rilevanza l’approvazione dei Piani di Bacino territoriali del trasporto pubblico locale redatti a cura degli Ambiti Territoriali Ottimali, in adempimento alla L.R. n. 18/2002, nonché nel rispetto delle linee guida approvate con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016 e le successive DGR 2086/2016;
- la definizione dei Piani di Bacino territoriali costituisce infatti un adempimento prodromico e ineludibile per la nuova determinazione dei servizi minimi del trasporto pubblico regionale e locale, necessaria al fine di attivare le procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad espletare;
- le difficoltà operative, imputabili sia alla complessa attività di ricognizione e analisi dei molteplici servizi di trasporto devoluti agli ATO della regione che alla emergenza sanitaria da Covid-19, non hanno tuttavia consentito l’approvazione dei Piani di Bacino da parte delle Province nei tempi inizialmente programmati, con la conseguenza che le gare per l’affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultano, ad oggi, concluse;
- persistendo, difatti, le gravi conseguenze che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato in maniera diffusa, con Legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione con mod. del D.L. n. 4/2022, è stato introdotto all’art. 24 del predetto decreto, il comma 5-bis, il quale prevede che: “Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l’art. 4 , par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.”
- l’art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al comma 1, prevede che: “Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”;
- con Deliberazione n. 917 del 27/06/2022, la Giunta Regionale, rilevata l’oggettiva difficoltà, da parte delle Province pugliesi, a portare a compimento gli iter di gara per l’individuazione e l’affidamento ai nuovi soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, ha fornito indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi della facoltà di cui all’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 (introdotto dalla Legge 28
marzo 2022 n. 25 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge), disponendo la proroga dei contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico sostitutivo/ integrativo ferroviario, a decorrere dalla data di scadenza degli stessi e sino al termine massimo del 31/12/2026, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste dalla stessa norma:
a) vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
b) previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
c) che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento;
- con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha demandato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti di verifica e controllo, per ciascun contratto regionale, della sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicabilità dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e della proroga di cui all’art. 4, par. 4 co. 1 del Reg. (CE) n. 1370/2007, riservando a successivo atto l’approvazione dello Schema di Xxxxxxx;
Dato atto che:
- il servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, nel territorio della Regione Puglia, è attualmente esercìto dal Co.Tr.A.P., nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica ed in virtù di Contratto di servizio sottoscritto in data 29/12/2004 - rep. n. 006796 del 10/12/2004 - e successivi atti integrativi;
- tale “Contratto”, di durata originaria di anni 9 (nove), è stato dapprima prorogato in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 sino al 30/06/2018 e, di seguito, prorogato sino al 30/06/2020 in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5, comma 5, del predetto regolamento comunitario;
- con DGR n. 913/2020 il contratto è stato ulteriormente prorogato sino al 31/07/2021 (dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria, allora prevista sino al 31/07/2020) in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18/2020, ed infine, a seguito della proroga dello stato di emergenza sino al 31/12/2021, con DGR n. 1256/2021 è stato prorogato sino ai dodici mesi successivi e pertanto, sino al 31/12/2022;
Preso atto che, in relazione al Contratto di Servizio Rep. n. 006796 del 10/12/2004 stipulato con Co.Tr.A.P., la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, in virtù delle circostanze dettagliatamente descritte nella Relazione Illustrativa (in All. A al presente provvedimento), ha verificato la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicabilità dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022
n. 25 e pertanto della proroga di cui all’art. 4, par. 4 co. 1 Reg. (CE) n. 1370/2007;
Ritenuto che le suddette circostanze di cui alla Relazione Illustrativa inverino tutti i presupposti di cui all’art. 24 comma 5-bis del D.M. 4/2022 (conv. con mod. in Legge 28 marzo 2022 n. 25) e le condizioni di cui all’art. 4, par. 4 co. 1 Reg. (CE) n. 1370/2007 per consentire la proroga del Contratto di servizio rep. n. 006796 del 10/12/2004 (con attuale scadenza 31.12.2022), sino al 31.12.2026, così come disposto dalla DGR n. 917 del 27/06/2022, in quanto:
a) la programmazione regionale per il riparto delle fonti di finanziamento destinate al rinnovo del
materiale rotabile automobilistico per il TPL (Del. CIPE 54/2016, Del. CIPE 98/2017, D.M. 223/2020) ha previsto ingenti investimenti con vincolo da parte dei soggetti attuatori (tra cui il Co.Tr.A.P.) di un cofinanziamento obbligatorio pari al 15%;
b) il conseguente e significativo impegno economico cui si vincola il Co.Tr.A.P., così come si rileva dal Piano Economico-Finanziario trasmesso dallo stesso, richiede un periodo di ammortamento superiore rispetto alla attuale scadenza del vigente Contratto di servizio;
c) gli investimenti de quo sono realizzati anche in esecuzione o ad integrazione degli strumenti finanziari orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
Ritenuto che la proroga del Contratto di Servizio Rep. n. 006796 del 10/12/2004, è necessaria per consentire all’impresa, soggetto attuatore degli interventi di programmazione regionale, di poter assumere e sostenere gli impegni economici derivanti dall’onere di cofinanziamento e quindi, di sottoscrivere i Disciplinari che ne regolano la realizzazione, in modo che l’affidamento sia compatibile con il periodo di ammortamento occorrente;
Considerato che l’art. 4, par. 4, comma 1, del Reg. CE n. 1370 /2007 prevede che la proroga del contratto di servizio pubblico abbia una durata massima del 50% della durata dell’affidamento e che, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 24 D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, ai fini del calcolo, si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento stesso, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento e che, in ogni caso, la proroga, per espressa previsione, non può superare il termine ultimo del 31 dicembre 2026;
Dato atto che il Contratto per il Servizio di Trasporto automobilistico rep. n. 006796 del 30.12.2004 e successive integrazioni, con attuale scadenza al 31/12/2022, ha durata originaria di 9 anni e che pertanto, applicando la proroga del 50% della durata del contratto, pur senza considerare il cumulo delle successive proroghe, si traguarda il 31/12/2026 - termine massimo previsto dall’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25;
Dato atto che la spesa relativa a detta proroga (agli stessi patti e condizioni del vigente contratto) sarà assicurata dagli stanziamenti in bilancio allocati tramite la Delibera annuale di ripartizione del Fondo regionale trasporti;
Evidenziata la sussistenza di una situazione gestionale del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale che necessita l’adozione di misure emergenziali, anche di coordinamento, volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico, urbano ed extraurbano, sino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio stesso a seguito dell’espletamento delle procedure concorrenziali da parte delle Provincie pugliesi;
Considerata la preminente necessità di garantire l’interesse pubblico connesso alla tempestiva, regolare e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, a valere sulle fonti di finanziamento (FSC - CIPE 54/2016 e CIPE 98/2017, Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, Piano Nazionale Investimenti Complementari, DM n. 315/2021, DM n. 223/2020) che la Regione, in qualità di Soggetto beneficiario, ha il dovere di salvaguardare anche per le finalità di ripresa e resilienza proprie del piano straordinario in corso;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
VISTE
• la X.X.X. x. 0000 xxx 00/0/0000, xxxxxxx l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
• la X.X.X. x. 000 xxx 0/0/0000, xxxxxxx Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 7/3/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏
❏
X
diretto
indiretto neutro
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E XX.XX. II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
***
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:
1. dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. prendere atto che, come da Relazione Illustrativa in Allegato A alla presente deliberazione, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l’applicabilità dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e per la proroga - ai sensi dell’art. 4, par. 4 co. 1 Reg. (CE) n. 1370/2007 - del Contratto di Servizio Rep. n. 006796 del 10/12/2004 stipulato con Co.Tr.A.P.;
3. disporre, ai sensi dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022
n. 25, la proroga del Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico automobilistico - Rep. n. 006796 del 30.12.2004 e successive integrazioni, stipulato tra la Regione Puglia e il Consorzio Trasporto Aziende Pugliesi - Co.Tr.A.P.;
4. stabilire che la proroga avrà effetto, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza del suddetto contratto (31.12.2022) sino al 31/12/2026;
5. approvare lo Schema di Proroga (All. B), da sottoscrivere tra ente affidante e società affidataria del servizio di TPL, evidenziando che - salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che
dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni - detta proroga prevede, nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato, la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell’attuale contratto di servizio;
6. autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ad apportare allo Schema di Proroga, le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
7. esprimere parere favorevole in merito all’adozione - da parte di ciascun Ente Locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico con scadenza antecedente al 31/12/2026 - delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto - utilizzando lo Schema di Proroga allegato alla presente deliberazione e previa verifica dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 24 comma 5-bis del D.M. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 - al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara da parte degli ATO;
8. disporre che tutti gli Enti Locali titolari di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico, comunichino alla Regione Puglia, con urgenza e tempestività, gli esiti delle predette verifiche, dando evidenza:
a) della data di scadenza dei contratti di servizio vigenti;
b) della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dal’art. 24 comma 5-bis D.M.
n. 4/2022 conv. con mod. L. n. 25/2022 per l’applicabilità dell’art. 4 , par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
c) del nuovo termine di scadenza determinabile in caso di proroga dei contratti di servizio, raccomandandone l’allineamento, compatibilmente con i criteri di calcolo indicati dalla predetta normativa, al termine ultimo di scadenza del 31/12/2026;
9. notificare il presente atto al Co.Tr.A.P., in qualità di Parte del Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico sottoscritto con la Regione Puglia - Rep. n. 006796 del 30.12.2004 e successive integrazioni;
10. trasmettere il presente atto alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, autorità competenti dei futuri affidamenti, raccomandando alle stesse la prosecuzione delle attività utili alla conclusione, entro il 31/12/2026, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di TPL urbani ed interurbani, anche alla luce delle eventuali e successive modifiche e adeguamenti dei Servizi Minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019 che risulteranno essere necessari e cui si provvederà con successivo atto, in attuazione dell’indirizzo fornito con D.G.R. n. 917 del 27/06/2022;
11. trasmettere il presente atto agli Enti locali interessati, controparti di contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, per l’adozione dei conseguenti adempimenti di competenza;
12. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità | Xxxxxxx XXXXXXXXX |
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità | Xxxx Xxxxxxx XXXXXXXXX |
L’ASSESSORE PROPONENTE L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile | Xxxx XXXXXXXXXXX |
L A G I U N T A
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate, di:
1. dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. prendere atto che, come da Relazione Illustrativa in Allegato A alla presente deliberazione, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l’applicabilità dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e per la proroga - ai sensi dell’art. 4, par. 4 co. 1 Reg. (CE) n. 1370/2007 - del Contratto di Servizio Rep.
n. 006796 del 10/12/2004 stipulato con Co.Tr.A.P.;
3. disporre, ai sensi dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022
n. 25, la proroga del Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico automobilistico - Rep. n. 006796 del 30.12.2004 e successive integrazioni, stipulato tra la Regione Puglia e il Consorzio Trasporto Aziende Pugliesi - Co.Tr.A.P.;
4. stabilire che la proroga avrà effetto, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza del suddetto contratto (31.12.2022) sino al 31/12/2026;
5. approvare lo Schema di Proroga (All. B), da sottoscrivere tra ente affidante e società affidataria del servizio di TPL, evidenziando che - salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni - detta proroga prevede, nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato, la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell’attuale contratto di servizio;
6. autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ad apportare allo Schema di Proroga, le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
7. esprimere parere favorevole in merito all’adozione - da parte di ciascun Ente Locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico con scadenza antecedente al 31/12/2026
- delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto - utilizzando lo Schema di Proroga allegato alla presente deliberazione e previa verifica dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 24 comma 5-bis del D.M. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25
- al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara da parte degli ATO;
8. disporre che tutti gli Enti Locali titolari di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico,
comunichino alla Regione Puglia, con urgenza e tempestività, gli esiti delle predette verifiche, dando evidenza:
a) della data di scadenza dei contratti di servizio vigenti;
b) della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dal’art. 24 comma 5-bis D.M. n. 4/2022 conv. con mod. L. n. 25/2022 per l’applicabilità dell’art. 4 , par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
c) del nuovo termine di scadenza determinabile in caso di proroga dei contratti di servizio, raccomandandone l’allineamento, compatibilmente con i criteri di calcolo indicati dalla predetta normativa, al termine ultimo di scadenza del 31/12/2026;
9. trasmettere il presente atto al Co.Tr.A.P., in qualità di Parte del Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico sottoscritto con la Regione Puglia - Rep. n. 006796 del 30.12.2004 e successive integrazioni;
10. trasmettere il presente atto alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, autorità competenti dei futuri affidamenti, raccomandando alle stesse la prosecuzione delle attività utili alla conclusione, entro il 31/12/2026, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di TPL urbani ed interurbani, anche alla luce delle eventuali e successive modifiche e adeguamenti dei Servizi Minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019 che risulteranno essere necessari e cui si provvederà con successivo atto, in attuazione dell’indirizzo fornito con D.G.R. n. 917 del 27/06/2022;
11. trasmettere il presente atto agli Enti locali interessati, controparti di contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, per l’adozione dei conseguenti adempimenti di competenza;
12. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
ALLEGATO A
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 02.10.2022
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Relazione illustrativa di verifica delle condizioni necessarie per l’applicabilità dell’art. 24 comma 5- bis del D.L. n. 4/2022 conv. L. n. 25/2022 e per la disposizione della proroga di cui all’art. 4 par. 4 co.1 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Contratto Regionale di Servizio per il trasporto
automobilistico
Informazioni di sintesi
Oggetto | Proroga del Contratto di Servizio del trasporto pubblico automobilistico Rep. 6796 del 10/12/04 – verifica delle condizioni e requisiti |
Ente affidante | Regione Puglia |
Ente affidatario | Co.Tr.A.P. |
Durata originaria del contratto | 9 anni |
Durata proroga | max 50% /max 31/12/2026 |
Norme di riferimento | Art. 24, comma 5-bs D.L. n. 4/2022( conv. con Legge 28 marzo 2022 n. 25) Art. 4 , par. 4 Reg. (CE) n. 1370/2007 |
Soggetto responsabile della compilazione
Nominativo | xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Ente di riferimento | Regione Puglia |
Area/servizio | Dipartimento Mobilità - Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità |
Telefono | 000.0000000 |
Data di redazione | settembre 2022 |
Premesse:
Con Deliberazione n. 917 del 27/06/2022, la Giunta Regionale, rilevata l’oggettiva difficoltà, da parte delle Province pugliesi, a portare a compimento gli iter di gara per l’individuazione e l’affidamento ai nuovi soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, ha fornito indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi della facoltà di cui all’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 (introdotto dalla Legge 28 marzo 2022
n. 25 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge), disponendo la proroga dei contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo ferroviario, a decorrere dalla data di scadenza degli stessi e sino al termine massimo del 31/12/2026, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste dalla stessa norma:
a) vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
b) previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
c) che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento;
Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha demandato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti di verifica e controllo, per ciascun contratto regionale, della sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicabilità dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e della proroga di cui all’art. 4, par. 4 co. 1 del Reg. (CE) n. 1370/2007, riservando a successivo atto l’approvazione dello Schema di Xxxxxxx.
In ottemperanza al mandato della Giunta regionale e con riferimento al Contratto di servizio di trasporto automobilistico in essere con Co.Tr.A.P., si relaziona come di seguito.
Il servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico di competenza regionale è attualmente esercìto dal Co.Tr.A.P., nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica ed in virtù di Contratto di servizio - Rep. n. 006796 del 10/12/2004 - e successivi atti integrativi;
Tale “Contratto”, di durata originaria di anni 9 (nove), è stato dapprima prorogato in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 sino al 30/06/2018 e, di seguito, prorogato sino al 30/06/2020 in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5, comma 5, del predetto regolamento comunitario;
Con DGR n. 913/2020 il contratto è stato ulteriormente prorogato sino al 31/07/2021 (dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria, allora prevista sino al 31/07/2020) in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18/2020, ed infine, a seguito della proroga dello stato di emergenza sino al 31/12/2021, con DGR n. 1256/2021 è stato prorogato sino al dodicesimo mese successivo alla conclusione dell’emergenza sanitaria e pertanto, sino al 31/12/2022;
Le condizioni necessarie per poter disporre la proroga del contratto in essere con Co.Tr.A.P. - Rep. n.
006796 del 10/12/2004, ai sensi dell’art. 4, par. 4 co. 1 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e in virtù dell’art. 24 comma 5-bis del D.L. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, sono soddisfatte sulla base delle seguenti circostanze:
A) Vincolo da parte del soggetto gestore ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale:
1) Interventi a valere sulle risorse di cui alla Del. CIPE n. 54/2016 e alla Del. CIPE 98/2017:
Con D.G.R. n. 1611 del 09.09.2019 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 e del relativo addendum al POI, approvato con Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017, ed ha approvato, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2002, il programma di investimenti per l’acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea, a valere sulle risorse delle predette delibere CIPE;
Con la summenzionata Deliberazione sono stati individuati, quali soggetti attuatori degli interventi, gli operatori del trasporto pubblico regionale e provinciale, nonché gli operatori che effettuano servizi sostitutivi/integrativi di trasporto ferroviario;
Con successiva D.G.R. n. 1625 del 11/10/2021 la Giunta regionale ha approvato un nuovo programma di investimenti a valere sulle risorse di cui alle Delibere CIPE 54/2016 e CIPE 98/2017 individuando i soggetti attuatori degli investimenti e prevedendo un cofinanziamento pari al 15% del contributo quale cofinanziamento privato a carico delle imprese;
In particolare, come indicato nell’Allegato 1 della predetta DGR n. 1625/2021, è stato determinato in favore del Co.Tr.A.P. un contributo massimo ammissibile a valere sulla Delibera CIPE 54/2016 di € 25.627.500,00 per l’acquisizione di n. 134 autobus nuovi di fabbrica di tipo interurbano a fronte di un cofinanziamento minimo pari ad € 4.522.550,00 a carico dell’impresa.
Il contributo massimo ammissibile a valere sulla Delibera CIPE 98/2017 in favore del Co.Tr.A.P. è invece pari ad € 33.851.250,00 per l’acquisizione di n. 177 autobus, a fronte di un cofinanziamento pari ad € 5.973.750,00 a carico dell’impresa;
Pertanto, in esecuzione della D.G.R. n. 1625/2021 con la quale il Co.Tr.A.P. è stato individuato tra i soggetti attuatori degli investimenti a valere sulle risorse POI FSC – Del. CIPE n. 54/2016 e Del. CIPE n. 98/2017, la predetta impresa è onerata da un cofinanziamento complessivo pari ad € 10.496.300,00;
2) Interventi a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 223/2020 e ss. mm. e ii:
Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 del 29 maggio 2020 ha disposto il riparto tra le Regioni delle risorse a valere sui Fondi Investimenti istituiti nell'anno 2018 e nell'anno 2019 per il rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale, con uno stanziamento complessivo pari a € 379.944.504,00, ripartito secondo le annualità indicate negli Allegati da 4 a 8 (quadriennio 2018-2021 e trienni 2022-2024, 2025-2027, 2028 2030 e 2031-2033) e ha definito le modalità e le procedure per l'utilizzo delle suddette risorse;
In ragione della programmazione di erogazione delle risorse prevista dal D.M. n. 223/2020, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2035 del 30.11.2021, con riferimento alle sole annualità 2018/2021, ha tra l’altro provveduto ad approvare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2002, il programma di investimenti per l’acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico extraurbano di linea per l’importo di € 6.976.216,66 e ha individuato quali soggetti attuatori degli interventi le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico a carattere extraurbano titolari dei contratti di servizio per il trasporto automobilistico regionale e provinciale, nonché società che effettuano
servizi sostitutivi/integrativi di trasporto ferroviario, prevedendo una quota di cofinanziamento pari al 15% a carico dei medesimi;
In particolare, come indicato nell’All. 1 della predetta DGR n. 2035/2021, è stato determinato in favore del Co.Tr.A.P. un contributo massimo ammissibile, a valere sul D.M. n. 223/2020 - Annualità 2018/2021, di € 5.546.250,00 per l’acquisizione di n. 29 autobus nuovi di fabbrica, a fronte di un cofinanziamento minimo pari ad € 978.750 a carico dell’impresa;
Di seguito, con Deliberazione n. 1029 del 19/07/2022, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2002, il Programma di investimenti a valere sulle risorse previste dal
D.M. 223/2020 – Annualità 2022/2024 per l'acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico extraurbano di linea per l'importo di € 4.471.415,56, e ha individuato, quali soggetti attuatori degli interventi, le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico a carattere extraurbano titolari dei contratti di servizio per il trasporto automobilistico regionale e provinciale, nonché società che effettuano servizi sostitutivi/integrativi di trasporto ferroviario, prevedendo una quota di cofinanziamento pari al 15% a carico dei medesimi;
In particolare, come indicato nell’All. 1 della predetta DGR n. 1029/2022, è stato determinato in favore del Co.Tr.A.P. un contributo massimo ammissibile, a valere sul D.M. n. 223/2020 - Annualità 2022/2024, di € 3.251.250,00 per l’acquisizione di n. 17 autobus nuovi di fabbrica, a fronte di un cofinanziamento minimo pari ad € 573.750,00 a carico dell’impresa;
Pertanto, in esecuzione della D.G.R. n. 2035/2021 e della D.G.R. n. 1029/2022, con le quali il Co.Tr.A.P. è stato individuato tra i soggetti attuatori, al fine di effettuare gli investimenti a valere sulle risorse di cui al D.M. 223/2020 – Annualità 2018/2021 e 2022/2024, la predetta impresa è onerata da un cofinanziamento complessivo pari ad € 1.552.500,00;
B) Previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri:
Il rinnovo del parco autobus rientra tra le misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera previste nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), emanato da Regione Puglia con Regolamento Regionale 21/05/2008 n. 6, nonché tra le azioni del vigente Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015 – 2019 approvato con DGR 26/04/2016, n. 598 e del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2030, adottato con DGR 754 del 23/5/2022.
Tutti gli investimenti programmati di cui alla lett. A), - oggetto di affidamento, tra gli altri, al Co.Tr.A.P. - sono orientati alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri.
Gli interventi de quo sono infatti finalizzati al rinnovo del materiale rotabile impiegato nei servizi di TPL con conseguenti ricadute positive sulla Classe ambientale del parco in quanto prevedono l’introduzione di autobus Classe Euro VI ed Ibridi, con le più recenti dotazioni tecnologiche, a fronte della dismissione di autobus Euro 2 ed Euro 3.
C) Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti da cui si evinca che gli investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento;
Con nota prot. n. del .. il Co.Tr.A.P. ha trasmesso un Piano Economico Finanziario predisposto in conformità agli schemi di cui all’Annesso 5 della Delibera ART n. 154/2019.
Dall’esame del P.E.F. si ricava evidenza delle risorse da impiegarsi per gli investimenti cui il Co.Tr.A.P. è vincolato, quale soggetto attuatore con obbligo di cofinanziamento, in esecuzione di tutte le deliberazioni di Giunta di programmazione regionale sopra descritte.
Dall’esame del P.E.F. si rileva che lo sviluppo degli investimenti richiede un periodo di ammortamento che, senza dubbio, travalica l’attuale scadenza contrattuale posta al 31.12.2022 e si estende per un arco temporale compreso tra il 2022 e il 2026, in aderenza al termine massimo di proroga (31/12/2026) previsto dall’art. 24, comma 5-bis del D.L. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022.
Allegato B
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 03.10.2022
09:13:52
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PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO
AI SENSI DELL’ART. 92, COMMA 4-ter DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27
tra
[•], con sede in *•+, via *•+, c.f. *•+, ai fini del presente atto rappresentata da *•+, in forza dei poteri attribuitigli ai sensi
*•+ (di seguito denominata anche solo “Ente affidante”),
e
l’impresa esercente affidataria [•], con sede in *•+,via *•+, c.f. *•+ e p.iva *•+, ai fini del presente atto rappresentata dal
*•+ sig. *•+ (di seguito denominata anche solo “[•]”
ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la “Parte” ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le “Parti”,
premesso che
a. con contratto di servizio sottoscritto in data *•+ tra le Parti ai sensi dell’art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il “Contratto”, all. sub 1), l’Ente affidante ha affidato a *•+, nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di *•+;
b. ai sensi dell’art. *•+ del “Contratto”, quest’ultimo aveva originaria durata di 9 (nove) anni a decorrere dal *•+ e fino al *•+;
c. in ragione della sussistenza dei presupposti compendiati nell’art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l’Ente affidante ha deliberato di concedere a *•+ una proroga pari al 50% dell’originaria durata contrattuale, con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2018 (di seguito, denominato il “Contratto bis”, all. sub 2 al presente “Contratto di proroga”);
d. in ragione della sussistenza dei presupposti compendiati nell’art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l’Ente affidante ha deliberato di concedere a *•+ una ulteriore proroga di due anni rispetto alla durata contrattuale di cui alla lettera c), con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2020 (di seguito, denominato il “Contratto ter”, all. sub 3 al presente “Contratto di Proroga”);
e. in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti compendiati nell’art. 92, co. 4-ter del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni con la Legge n. 27/2020), l’Ente affidante ha deliberato di concedere a *•+ una ulteriore proroga, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza allora prevista al 31 luglio 2020, rispetto alla durata contrattuale di cui alla lettera d), con conseguente nuova scadenza del contratto al 31.07.2021 (di seguito, denominato il “Contratto quater”, all. sub 4 al presente “Contratto di Proroga”);
f. con Decreto Xxxxx approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021, è stato prorogato fino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sanitaria, ragion per cui, in aderenza all’art. 92 comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con D.G.R. n. 1256 del 28/07/2021 è stata disposta la proroga del contratto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria, con conseguente nuova scadenza del contratto al 31/12/2022 (di seguito denominato “Contratto quinquies”, all. sub 5 al presente “Contratto di Proroga”)
g. il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, ratione materiae, nell’art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
h. il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, esercìti, i servizi di trasporto pubblico locale;
i. in tale quadro si colloca l’espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l’approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;
j. in data *•+ è stato trasmesso l’avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. *•+, ai fini della procedura aperta per l’affidamento della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell’ATO *•+;
k. allo stato, anche in ragione della complessità dell’articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l’iter di gara della/delle Provincia/ce di *•+ non risulta/no ancora concluso/i;
l. nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all’attivazione della procedura di affidamento volta all’individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico nell’ATO di *•+;
m. la prossima scadenza del Contratto al 31.12.2022 rischia di determinare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all’attivazione ed all’espletamento delle procedure di affidamento predette;
n. persistendo le gravi conseguenze che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato in maniera diffusa, con Legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione con mod. del D.L. n. 4/2022, è stato introdotto all’art. 24 del predetto decreto, il comma 5-bis, il quale prevede che: “Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l’art. 4 , par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.”
o. l’art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al comma 1, prevede che: “Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”;
p. il processo di devoluzione sui servizi di trasporto automobilistico nella competenza esclusiva degli ATO impone la salvaguardia di allineare ad una stessa scadenza i contratti oggi in capo alla regione, alle province, alla città metropolitana ed ai comuni;
q. la risoluzione di tale situazione di elevata criticità, ha imposto l’adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso sia alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto che la tempestiva, regolare e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, che la regione ha il dovere di salvaguardare anche per le finalità di ripresa e resilienza proprie del piano straordinario in corso;
r. in aderenza al disposto dell’art. 24 co. 5-bis del D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25) e conformemente alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 917 del 27/06/2022 (all. sub 6 al presente “Contratto di proroga”), in relazione al “Contratto” in essere con *•+, a seguito delle verifiche espletate in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicabilità dell’art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007, l’Ente Affidante, con DGR *•+ del *•+, ha quindi disposto , ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 5- bis del predetto Decreto Legge, la proroga della gestione del servizio e del Contratto a decorrere dalla data di scadenza del “Contratto quinquies” (31 dicembre 2022) sino al 31 dicembre 2026; [se vi sono particolari esigenze a cui dare tutela che comportano la necessità di modifiche allo schema di addendum, specificarle]
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ”Contratto di Proroga”. Costituiscono Allegati al presente “Contratto di Xxxxxxx” tutti i documenti identificati nel presente “Contratto di Xxxxxxx” come tali.
Art. 2 – Proroga del Contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 5-bis del Decreto Legge D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25), e in applicazione dell’art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, la durata del “Contratto” viene prorogata - a decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento attualmente individuata nel 31.12.2022 – sino al 31.12.2026.
Art. 3 – Oggetto del Contratto
Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del presente “Contratto di Proroga”, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al “Contratto” vigente e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché del Regolamento europeo n. 1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali, a cui si lo stesso si conforma.
Art. 4 – Cauzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, *•+ ha prorogato dal *•+ al *•+ la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria n. *•+ in data *•+ rilasciata da *•+ che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa *•+, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente “Contratto di Xxxxxxx” sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.
A tal proposito, l’Impresa *•+ ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca *•+ – IBAN *•+. La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è *•+, nato/a *•+, il *•+, codice fiscale *•+.
Art. 6 – Spese contrattuali e registrazione
Sono a carico dell’Impresa *•+ tutte le spese del presente “Contratto di Xxxxxxx” e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’Ente affidante.
Art. 7 – Rinvio
Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del “Contratto”, del quale reciprocamente danno atto, accettandone in toto il contenuto.
Art. 8 – Trasparenza
Con la stipula del presente “Contratto di proroga”, l’Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente “Contratto di proroga” nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
A. Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente “Contratto di proroga”, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente “Contratto di proroga” (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
B. Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente “Contratto di proroga” rientrano nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
C. Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per la *•+:
Titolare del Trattamento è *•+ rappresentato da *•+, contattabile all’indirizzo mail: *•+, con sede legale in *•+. Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è *•+, contattabile all’indirizzo mail: *•+ Per l’Affidatario *•+:
Titolare del Trattamento è *•+, contattabile all’indirizzo mail *•+ con sede legale in *•+, contattabile all’indirizzo mail *•+ Il Data Protection Officer è *•+, contattabile all’indirizzo mail *•+.
D. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente “Contratto di proroga” saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente “Contratto di proroga”.
E. Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
[data, luogo] [firme]