CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
ACCORDO QUADRO art.54 del D.Lgs. n.50/2016
CON 1 OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER L’ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (CNR – ISPA)
CIG 78730549AF
Sommario
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 2
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2
ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO E OPZIONI 2
ART. 4 – VALORE E CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI 3
ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI/SERVIZI E MODALITÀ DI FORNITURA 3
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELL’ACCORDO, REFERENTI, MODALITÀ DI CONSEGNA/EROGAZIONE 3
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 4
ART. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI 5
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA 5
ART. 13 - RECESSO UNILATERALE 7
ART. 14 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 8
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI 9
PREMESSA
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell’accordo quadro.
L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture e servizi detti anche “contratti attuativi” che la Stazione Appaltante vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le quantità, la modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.
Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro.
La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, ex art.54 D.Lgs 50/2016, per la fornitura di gas tecnici e manutenzione degli impianti (Allegato 1 - Specifiche tecniche e modalità di fornitura e manutenzione) per le attività analitiche eseguite presso i Laboratori del CNR – ISPA da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione descritte nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
In particolare l’appalto comprende la fornitura, il trasporto e la consegna di gas tecnici presso i laboratori del CNR – ISPA dislocati nelle sedi di seguito indicate:
LABORATORIO XXXX - Xxx X.Xxxxxxxx,000/x - XXXX;
LABORATORIO CS-DAT- Viale Fortore snc – FOGGIA.
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento del presente accordo quadro sono regolati da:
- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per forniture, in particolare dal D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- la documentazione di gara compreso il presente documento e relativi allegati;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto del presente accordo.
ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO E OPZIONI
L’accordo quadro avrà durata di 1 anno con decorrenza dalla data della sua attivazione e sarà prorogabile e/o rinnovabile anche più volte per un massimo di ulteriori 3 anni. L’accordo potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del suo valore, fatte salve le opzioni di cui sotto.
Si fa presente che l’affidatario dell’accordo quadro non potrà vantare alcun indennizzo nel caso in cui il CNR
– ISPA non utilizzi l’intero ammontare dell’accordo quadro o qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine oppure nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo di fornitura.
L’affidatario dell’accordo quadro è tenuto a eseguire tutte le forniture e i servizi che il CNR – ISPA ordinerà prima della data di scadenza dell’accordo quadro, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’accordo.
Il CNR – ISPA potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali dell’accordo quadro:
1. proporre modifiche e integrazioni alle forniture e ai servizi entro i limiti massimi del valore dell’affidamento e nei casi ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
2. proporre un prolungamento dell’accordo quadro entro i limiti massimi del valore dell’affidamento e entro il termine massimo complessivo di 4 anni;
3. prorogare unilateralmente la durata dell’accordo quadro nelle more dell’espletamento di una nuova procedura selettiva per il tempo strettamente necessario all’individuazione dei nuovi fornitori (periodo stimato in circa 6 mesi). In tali casi l’affidatario dell’accordo quadro è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie o migliorative già pattuite;
4. scorrere la graduatoria originariamente definita nel caso in cui l’operatore economico rinunci al rinnovo o alla proroga oppure nel caso di risoluzione dell’accordo;
ART. 4 – VALORE E CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI
L’accordo quadro sarà sottoscritto con 1 operatore economico. Il suo valore stimato è pari a Euro 25.000,00
+ IVA per la parte certa del contratto (1 anno) e di Euro 112.500,00 + IVA comprendendo tutte le opzioni di proroga o rinnovo.
Gli appalti specifici verranno affidati nel seguente modo:
- all’operatore economico affidatario dell’accordo quadro saranno direttamente affidati le singole forniture, in relazione al fabbisogno effettivo dei propri laboratori, tramite singoli buoni d’ordine inviati via email o fax da parte dei responsabili individuati dall’Istituto. L’elenco dei responsabili abilitati a inoltrare ordini di fornitura e relativi recapiti sono riportati nell’Allegato 2.
I responsabili dell’allegato 2.1, avvalendosi dell’opzione 1 dell’art. 3 di cui sopra e avvalendosi del referente dell’accordo per il CNR – ISPA di cui all’art. 6, potranno richiedere all’affidatario, alle stesse condizioni contrattuali dell’accordo in oggetto, la quotazione scontata di gas tecnici non compresi negli elenchi di cui all’allegato 1.1 dell’allegato 1 al presente documento. La negoziazione di queste varianti potrà portare agli aggiornamenti degli elenchi.
Gli importi posti a basi di gara devono intendersi indicativi in quanto i quantitativi riportati nella scheda allegata sono riferiti ad un fabbisogno presunto per un anno per ciascuna tipologia di materiale.
ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI/SERVIZI E MODALITÀ DI FORNITURA
Le caratteristiche tecniche dei beni/servizi e le relative modalità di fornitura sono indicate nell’Allegato 1 - Specifiche tecniche e modalità di fornitura e manutenzione. Tali specifiche sono da intendersi come condizioni minime essenziali e devono considerarsi integrate con le eventuali migliorie proposte dell’affidatario in sede di offerta tecnica/qualitativa.
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELL’ACCORDO, REFERENTI, MODALITÀ DI CONSEGNA/EROGAZIONE.
L’attivazione dell’accordo quadro avverrà il giorno successivo alla Stipula del contratto MePA inviato tramite il portale degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione. Il fornitore potrà chiedere di posticipare l’avvio di massimo 10 giorni.
Per il CNR – ISPA il referente dell’accordo quadro è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (email: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx).
L’affidatario provvederà a comunicare il proprio referente entro il giorno di attivazione dell’accordo quadro. La fornitura/Il servizio dovrà poter essere svolto per tutte le sedi del CNR – ISPA su indicate. Tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla fornitura/servizio compresi consegna, trasporto, noleggio, trasferta, sicurezza anche aggiuntivi rispetto alle formule standard, sono a carico dell’affidatario dell’accordo quadro salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento o nei relativi allegati.
La fornitura verrà autorizzata con ordinazioni emesse dal Responsabile dell’ISPA attraverso Buoni d’Ordine. La consegna dei quantitativi che, di volta in volta, verranno indicati nel Buono d’Ordine dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data dell'ordine stesso. La consegna dovrà avvenire, previo preavviso, presso le sedi e al piano indicato dal richiedente nel Buono d’Ordine.
La fornitura si intende consegnata solo se rispondente sia alle caratteristiche prescritte sia alle quantità ordinate, accertate in contraddittorio con il Responsabile interessato.
In caso di contestazione, questa dovrà essere notificata entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di consegna.
Qualora, a consegna effettuata, la fornitura risulti difettosa o difforme parzialmente o totalmente, anche per caratteristiche tecniche o tipologiche, da quella ordinata, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della ditta.
La fornitura dovrà essere effettuata da personale munito di idoneo tesserino di riconoscimento, esposto e visibile. Tale tesserino dovrà contenere la ragione sociale dell’appaltatore o subappaltatore, le generalità del lavoratore, la fotografia del lavoratore, la data di assunzione e il riferimento eventuale all’autorizzazione al subappalto. L’identificabilità potrà inoltre essere maggiormente garantita da apposita divisa che riporti la ragione sociale della ditta appaltatrice o sub-appaltatrice. Nel caso di consegne con corriere, il corriere dovrà essere preventivamente comunicato al referente per la consegna del CNR – ISPA indicato nell’Ordine. In assenza di tali elementi identificativi il CNR – ISPA potrà rifiutare la fornitura.
Nel caso di consegne di beni si dovrà sempre prevedere il rilascio di un documento di consegna in cui dovrà essere riportato il numero d’ordine del CNR – ISPA. Nel caso di erogazione di servizi si dovrà sempre prevedere il rilascio di un rapporto di erogazione contenente il numero d’ordine del CNR – ISPA.
I documenti di consegna/erogazione dovranno essere conformi alle righe di dettaglio dell’Ordine di fornitura emesso dal CNR – ISPA. Nel caso di mancato rilascio del documento di consegna/erogazione o di assenza del numero d’ordine del CNR – ISPA o di non conformità del documento alle righe di dettaglio dell’Ordine del CNR – ISPA, il CNR – ISPA potrà rifiutare la fornitura/servizio.
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento delle spettanze alla Ditta avverrà su presentazione di apposita fattura e certificazione di regolare fornitura rilasciati dal Responsabile dell’ISPA.
I pagamenti verranno eseguiti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture.
Si richiede di emettere singola fattura all'espletamento totale della merce consegnata per ogni singolo Buono d’Ordine. Ogni fattura dovrà essere corredata del relativo numero di Buono d’Ordine.
Le fatture dovranno:
• essere intestate al CNR - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
• essere trasmesse al seguente codice univoco ufficio: R3OZPE;
• riportare l’IBAN che dovrà essere coerente con quello comunicato ai sensi della L. 136/2010;
• essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007) con l’IPA del punto ordinante;
• riportare il CIG dell’affidamento e l’eventuale CUP indicato dal punto ordinate nell’ordine di fornitura;
• riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015);
• riportare il numero del Buono d’Ordine (n. impegno);
• riportare il numero e la data dei documenti di consegna/erogazione (DDT, bolla, rapporto, etc.) nel tracciato .xlm della fatturazione elettronica (<Dati Documento di Trasporto>), ciò consentirà di abbreviare i tempi di pagamento;
• essere conformi alle righe di dettaglio degli ordini di fornitura emessi dal CNR – ISPA.
Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, il CNR – ISPA non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. La mancanza del CIG e dell’eventuale CUP comporterà
la non accettazione della fattura per impossibilità di adempiere alle comunicazioni e rilevazioni imposte dalle norme vigenti.
Se la fornitura e/o il servizio è stato eseguito correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei controlli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà al CNR – ISPA ai sensi della L. 136/2010.
L’accettazione della fattura elettronica per decorrenza dei termini, in assenza di esplicita accettazione delle forniture e servizi da parte del referente per la consegna attraverso il collaudo dei beni consegnati o servizi erogati, non determina l’insorgere del diritto al pagamento della stessa e potrà dar luogo alla richiesta di nota d’accredito totale o parziale in presenza di non conformità accertate dal CNR – ISPA.
ART. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi, fissati all’atto dell’aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 delle Legge 26/10/1972 n. 633. I suddetti prezzi dovranno inoltre essere comprensivi di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, consegna al piano, spese di fatturazione, noleggio bombole e loro manutenzione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
Viene tassativamente esclusa l’applicazione della revisione dei prezzi.
Nel caso di aumenti dei prezzi risultanti dai listini ufficiali depositati, previa approvazione dell’ISPA e fermo restando l’applicazione della stessa percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara, sarà possibile modificare il prezzo unitario offerto e indicato nel MODULO DI OFFERTA che diventa parte integrante del presente capitolato.
La Ditta deve comunicare tali variazioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei nuovi listini.
ART. 9 - REPORTISTICA
Alla fine di ogni anno di attività, l’affidatario dell’accordo quadro dovrà inviare al referente dell’accordo di cui all’art. 6 un report in formato .xls con la sintesi delle forniture effettuate e dei relativi importi richiesti distinte per Responsabili.
Ulteriori report periodici con maggiori o minori dettagli potranno essere richiesti dal referente del CNR-ISPA.
ART. 10 - SICUREZZA
Il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi.
Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al CNR – ISPA, come datore di lavoro committente. Il fornitore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il CNR – ISPA potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Il CNR – ISPA ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione.
ART. 12 – PENALI
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, il CNR – ISPA applicherà una penale per ogni infrazione relativa all’esecuzione dell’affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d’offerta.
Il Responsabile Unico del Procedimento invierà al fornitore formale contestazione scritta. L’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del CNR – ISPA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali indicate.
Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:
• mancata fornitura: Euro 100,00 per ogni mancata fornitura imputabile al fornitore;
• ritardo nella fornitura: Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo imputabile al fornitore;
• fornitura non conforme: Euro 30,00 per ogni non conformità;
• fornitura senza preventivo accordo con referente indicato dal CNR – ISPA: Euro 20,00 per ogni consegna in aggiunta a rifiuto della consegna;
• fornitura con personale dell’appaltatore non riconoscibile (tesserino/divisa): Euro 20,00 per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna;
• consegna con corriere non comunicato a referente per la consegna indicato nell’ordine: Euro 20,00 per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna;
• mancato rispetto delle norme di sicurezza concordate: Euro 100,00 per ogni infrazione;
• errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di consegna: Euro 30,00 per ogni fatturazione errata o non conciliabile automaticamente per causa imputabile al fornitore;
• ritardato inoltro dei report previsti dall’art. 9: Euro 1,00 per ogni giorno di ritardo. el caso di più inadempimenti presenti nella stessa fornitura, l’Università si riserva di applicare la penale più alta o l’intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto.
L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento per le prestazioni rese dall’affidatario o dalla cauzione, che nel caso, andrà prontamente reintegrata.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.
In caso di constatata applicazione di 5 penali il CNR – ISPA si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 13 - RECESSO UNILATERALE
Il CNR – ISPA si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi il CNR – ISPA resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. Il fornitore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
Il CNR – ISPA potrà inoltre avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1 comma 13 del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 “Spending Review” convertito dalla Legge N. 135 del 7 Agosto 2012.
ART. 14 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art 107 del Codice, il CNR – ISPA può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.
Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dal CNR – ISPA è fatta all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R.
In ogni caso si conviene che il CNR – ISPA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice.
Il CNR – ISPA si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
In caso di risoluzione il CNR – ISPA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il CNR – ISPA provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto.
Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 15 – SUBAPPALTO
La fornitura oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti del CNR – ISPA, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere autorizzato dal CNR – ISPA.
L’Affidatario rimane in ogni caso responsabile nei confronti del CNR – ISPA per l’esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l’Istituto stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate
Il subappalto dovrà essere autorizzato dal CNR – ISPA con specifico provvedimento previo:
- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all’Appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all’Appaltatore, è fatto obbligo a quest’ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art 105 comma 13, a cui si rinvia.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della L 21 febbraio 1991, n. 52.
ART. 17 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche, si informa che il CNR – ISPA tratterà i dati relativi al presente accordo ai soli scopi amministrativi e fiscali.
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al presente accordo e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell’appaltatore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente accordo.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs.
n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Roma.
Allegati:
Allegato 1 - Specifiche tecniche e modalità di fornitura e manutenzione Allegato 2 – Elenco punti ordinanti e di consegna