CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI – ANNI CINQUE
Xxxxxxx Xxxxxxxx, programmazione Economica e Tributi
Ufficio Economato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI – ANNI CINQUE
Codice Identificativo Gara (CIG) : 4365038F4B
Art. 01: Oggetto dell’Appalto Art. 02: Durata dell’appalto Art. 03: Recesso
Art. 04: Importo dell’Appalto
Art. 05: Prestazioni ed esecuzione del servizio Art. 06: Tempi di intervento
Art. 07: Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore Art. 08: Invariabilità dei prezzi
Art. 09: Penalità
Art. 10: Sospensione/apertura dei servizi
Art. 11: Assunzione e trattamento del personale dipendente Art. 12: Cessione del contratto
Art. 13: Personale responsabile del servizio
Art. 14: Controlli e verifiche del servizio della stazione appaltante Art. 15: Cauzione e spese contrattuale
Art. 16: Responsabilità dell’Appaltatore Art. 17: Assicurazioni
Art. 18: Ammontare dell’appalto – Aumento/diminuzioni delle prestazioni Art. 19: Corrispettivo dell’appalto – Modalità di pagamento
Art. 20: Esecuzione in danno
Art. 21: Risoluzione – Rifusione danni e spese Art. 22: Subappalto
Art. 23: Deroghe
Art. 24: Condizione sospensiva
Art. 25: Controversie – Foro competente Art. 26: Rinvio a norme vigenti
Art. 27: Trattamento dei dati personali
Art. 28: Fallimento dell’Appaltatore o morte del Titolare
Allegati al presente capitolato:
1. Allegati “A.1, A.2, A.3”: elenco degli stabili e delle relative attrezzature antincendio
2. Allegato “B”: elenco delle prestazioni
2. Allegato D.U.V.R.I.
PREMESSA
Nel presente capitolato d’appalto le parti contraenti verranno d’ora in poi denominate per brevità come segue:
Amministrazione Comunale di MONZA – Committente
Affidatario del presente servizio – Appaltatore
Responsabile dell’appalto per il Committente – Referente (Economo Comunale) Responsabile dell’appalto per l’Appaltatore – Responsabile di servizio
INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio in uso agli edifici comunali, per la durata di anni cinque.
L’elenco delle attrezzature antincendio, con le relative dislocazioni, è quello riportato negli allegati “A.1, A.2, A.3” al presente capitolato. Le quantità riportate negli allegati “A.1, A.2, A.3” sono indicative.
Il Committente si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o comunque modificare la consistenza delle attrezzature e le relative dislocazioni, secondo quanto previsto dai successivi artt. 10 e 18.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni cinque di servizio, decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto (decorrenza presunta 01.01.2013), salvo il diritto di recesso anticipato come stabilito al successivo art. 3.
Dalla predetta data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
L’Amministrazione Comunale, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, secondo le modalità di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del DLgs n. 163/2006, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi, conformi al progetto di base ed all’offerta presentata.
Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente secondo le modalità previste dalla predetta normativa.
L’eventuale esercizio dell’opzione ex articolo 57, comma 5, lettera b), del DLgs n. 163/2006 dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.
ART. 3 - RECESSO
E’ fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi nove mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o
conforme alle prescrizioni previste dal presente capitolato. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere e di procedere secondo quanto indicato al punto B del Disciplinare, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.
Oltre all’ipotesi predetta l’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio.
Fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 21 del presente capitolato, il Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell’esecuzione;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.
Nei predetti casi l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l’Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.
ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo massimo presunto quinquennale (XXX xxxxxxx) del servizio è di seguito riportato, con l’indicazione dell’importo (IVA esclusa) relativo agli oneri di sicurezza, che rilevano ai fini dell’anomalia d’offerta, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006, ma che non verranno sottratti al ribasso d’asta:
o importo massimo presunto quinquennale del servizio €. 280.000,00 (di cui Oneri di sicurezza €. 2.800,00) oltre ad IVA
Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo del servizio indicato nel presente articolo.
ART. 5 - PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5.1. Prestazioni del servizio
Le prestazioni del servizio oggetto del presente capitolato riguardano la manutenzione delle attrezzature antincendio in uso agli edifici comunali, così come indicato nell’allegato “B” al presente capitolato.
Le quantità segnalate nell’allegato “B” sono indicative e sono riferite ad un periodo di anni cinque.
5.2. Esecuzione del servizio
Le operazioni sotto riportate dovranno essere conformi alle normative vigenti (D.P.R. 547/55, Norme UNI, VV.FF. n. 9994 Capitolo Controllo, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Norme UNI 9492, UNI 10779 e UNI EN 3, D.M. 10/3/98, D.M. 10/03/2008, UNI 14520, UNI 11224,
UNI 9765, UNI EN 54, CEI 64-8, CEI EN 60079-17, UNI EN 671/1, UNI EN 671/2, UNI EN
671/3, UNI 9487, CEI 64-8) e comprenderanno quanto di seguito specificato.
Le prestazioni da eseguire verranno commissionate mediante l’emissione di appositi ordini emessi da parte dell’Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici.
5.2.a ESTINTORI
5.2.a.1 VISITE SEMESTRALI
Le operazioni di manutenzione aventi cadenza semestrale riguardano gli interventi di seguito specificati.
5.2.a.1.1 Sorveglianza
Le operazioni di sorveglianza riguardano il controllo degli estintori nella posizione in cui sono collocati, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• gli estintori siano presenti e segnalati con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente;
• gli estintori siano chiaramente visibili, immediatamente utilizzabili e l’accesso agli stessi sia libero da ostacoli;
• gli estintori non siano stati manomessi, in particolare non risultino manomessi o mancanti i dispositivi di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
• i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
• gli indicatori di pressione, se presenti, indichino un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
• gli estintori non presentino anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
• gli estintori siano esenti da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;
• in particolare, se carrellati, abbiano ruote funzionanti;
• i cartellini di manutenzione siano presenti sugli apparecchi e siano correttamente compilati.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine.
5.2.a.1.2 Controllo
Le operazioni di controllo riguardano l’efficienza degli estintori, tramite l’esecuzione di quanto segue:
• pulizia dei depositi solidi ed eliminazione dei cristalli di sale eventualmente formatisi;
• lavaggio esterno ed interno degli estintori idrici a schiuma ed a schiuma meccanica;
• controllo del peso degli estintori a CO2, con verifica della scadenza per quelli oltre i 4 kg. di contenuto;
• accertamento della pressione interna;
• verifica e manutenzione degli ugelli erogatori, dei coni e degli attacchi su tutti gli estintori di qualsiasi tipo e portata;
• ingrassatura delle parti metalliche non verniciate;
• eventuale prova idrostatica di collaudo;
• controllo delle parti metalliche a contatto degli acidi;
• controllo dei dispositivi di sicurezza;
• controllo dei dispositivi di funzionamento;
• controllo dello stato di carica per ciascun estintore;
• applicazione del cartellino mediante la data della verifica e piombatura;
• segnalare l’eventuale inadeguatezza del tipo di estintore per il tipo di incendio (vedi norme UNI 9492) e considerare le disposizioni derivanti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. con particolare attenzione alla cartellonistica, segnalando tempestivamente le eventuali modifiche e/o mancanze;
• per gli estintori carrellati: controlli previsti al punto “verifica” di cui al punto “Accertamenti e prove sui prototipi” della norma UNI 9492;
• controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
• ogni altra operazione prevista dalle vigenti normative.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine.
5.2.a.2 REVISIONE
Le operazioni di revisione, con la frequenza pari a quella indicata nel prospetto sotto riportato, sono atte a verificare e rendere perfettamente efficienti gli estintori, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:
- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli eventuali ricambi;
- verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo;
- esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti;
- ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovra pressioni con altri nuovi;
- sostituzione dell’agente xxxxxxxxxxx;
- montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza;
- ogni altra operazione prevista dalle vigenti normative.
PROSPETTO FREQUENZA DI REVISIONE
Tipo di estintore | Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica |
Polvere | 36 mesi |
Acqua o a schiuma | 18 mesi |
CO2 | 60 mesi |
Idrocarburi alogenati | 72 mesi |
Halons | da smaltire |
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine.
5.2.a.3 COLLAUDO
Verifica, con la frequenza sotto specificata, della stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione.
Per gli estintori a biossido di carbonio (CO2) e le bombole di gas ausiliario dovranno essere rispettate le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti.
Per gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs. 93/2000), dovranno essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30s alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.
Per gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs. 93/2000), dovranno essere collaudati ogni 6 anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.
Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine.
5.2.a.4 CARTELLINO
Il cartellino di manutenzione dovrà attestare gli interventi effettuati in conformità alla norma UNI 9994.
In particolare, dovrà obbligatoriamente riportare:
- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell’estintore;
- ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
- massa lorda dell’estintore;
- carica effettiva;
- tipo di fase effettuata;
- data dell’ultimo intervento (mese/anno nel formato mm/aa);
- firma leggibile o punzone identificativo del manutentore. 5.2.a.5 SOSTITUZIONI
5.2.a.5.1 Ricambi
I ricambi devono far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti all’utilizzatore dal manutentore.
5.2.a.5.2 Sostituzione e ricarica dell’agente estinguente (UNI 7.2)
L’agente estinguente utilizzato nella ricarica deve far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantito all’utilizzatore dal manutentore.
La sua sostituzione deve essere effettuata con intervallo di tempo non maggiore di quello massimo di efficienza dichiarato dal produttore e, in ogni caso, non maggiore degli intervalli di cui al prospetto “FREQUENZA DI REVISIONE”.
In occasione delle verifiche periodiche e/o straordinarie di solidità e integrità del corpo di estintore e quando gli estintori siano stati parzialmente scaricati, l’agente estinguente degli estintori deve essere sostituito integralmente.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell’ordine
5.2.b CASSETTE ANTINCENDIO (naspo UNI 20, naspo UNI 25, idranti UNI 25, idranti UNI 45, idranti UNI 70, colonnine UNI 45, colonnine UNI 70, attacco VVF)
5.2.b.1 SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PERIODICA
Le operazioni di sorveglianza e di manutenzione periodica, da effettuarsi semestralmente, comprendono le seguenti operazioni:
▪ la verifica a vista della presenza delle segnalazioni, dei componenti, della visibilità ed accessibilità, delle istruzioni d’uso leggibili delle apparecchiature.
▪ controllo visivo per verificare che non vi siano state manomissioni alle dotazioni delle attrezzature;
▪ controllo che le attrezzature non siano evidentemente difettose e non presentino segni di corrosione o perdite;
▪ pulizia;
▪ apposizione del tagliando di controllo.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.b.2 CONTROLLO E MANUTENZIONE ANNUALE
La tubazione deve essere srotolata completamente e sottoposta alla pressione di rete.
Devono inoltre essere controllati i seguenti punti:
a) l’attrezzatura è accessibile senza ostacoli e non è danneggiata; i componenti non presentano segni di corrosione o perdite;
b) le istruzioni d’uso sono chiare e leggibili;
c) la collocazione è chiaramente segnalata;
d) i ganci per il fissaggio a parete sono adatti allo scopo, fissi e saldi;
e) il getto d’acqua è costante e sufficiente (è raccomandato l’uso di indicatori di flusso e indicatori di pressione);
f) l’indicatore di pressione (se presente) funziona correttamente e all’interno della sua scala operativa;
g) la tubazione, su tutta la sua lunghezza, non presenta screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione di esercizio;
h) il sistema di fissaggio della tubazione è di tipo adeguato ed assicura la tenuta;
i) le bobine ruotano agevolmente in entrambe le direzioni;
j) per i naspi orientabili, verificare che il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°;
k) sui naspi manuali, verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia di facile e corretta manovrabilità;
l) sui naspi automatici, verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il corretto funzionamento della valvola d’intercettazione di servizio;
m) verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile;
n) se i sistemi sono collocati in una cassetta, verificare eventuali segnali di danneggiamento e che i portelli della stessa si aprano agevolmente;
o) verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;
p) verificare il funzionamento dell’eventuale guida di scorrimento della tubazione ed assicurarsi che sia fissata correttamente e saldamente;
q) lasciare il naspo antincendio e l’idrante a muro pronti per un uso immediato. Nel caso siano necessari ulteriori lavori di manutenzione si deve collocare sull’apparecchiatura l’etichetta "FUORI SERVIZIO" e la persona competente deve informarne il responsabile dell’edificio in cui è collocata l’apparecchiatura.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.b.3 CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DI TUTTE LE TUBAZIONI
Ogni cinque anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle norme 671-1 e 671-2.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.b.4 REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI
Dopo ogni controllo ed adozione delle necessarie misure correttive (secondo quanto previsto dai paragrafi 5.2.b.2 e 5.2.b.3), ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro deve essere marcato "REVISIONATO" dalla persona competente, che dovrà riportare nel registro permanente ogni ispezione, controllo e collaudo.
La registrazione dovrà comprendere:
- la data (mese ed anno) del controllo e dei collaudi;
- l’annotazione del risultato dei collaudi;
- l’elenco e la data di installazione delle parti di ricambio;
- l’eventuale necessità di ulteriori collaudi;
- la data (mese ed anno) per il prossimo controllo e collaudo;
- l’identificazione di ogni naspo e/o idrante a muro.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.b.5 ETICHETTA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
I dati di manutenzione e controllo devono essere riportati su un’etichetta che non deve impedire la visione della marcatura del fabbricante.
Sull’etichetta devono essere riportati i seguenti dati:
- la dicitura "REVISIONATO" ;
- la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore del naspo o dell’idrante a muro (in caso di sostituzione o se reperibile);
- gli estremi di identificazione della persona competente;
- la data (mese ed anno) dell’intervento di manutenzione.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.c PORTE REI e USCITA DI SICUREZZA (U.S.)
5.2.c.1 VISITE SEMESTRALI
Le visite di controllo avranno cadenza semestrale e comprendono:
• controllo dello stato generale delle porte, verifica dell’integrità delle ante e dei telai;
• verifica dell’integrità delle guarnizioni termoespandenti;
• lubrificazione delle cerniere, dei perni e delle serrature;
• controllo del corretto funzionamento delle porte quali: apertura, autochiusura automatica e relativa messa a punto;
• verifica della corretta funzionalità di tutti gli elementi di corredo (maniglione antipanico, chiudi porta, elettromagneti di trattenimento, serratura, etc.)e eventuale registrazione;
• verifica dell’assenza di impedimento di qualsiasi natura nel raggio d’azione delle porte e controllo del libero accesso alle porte adibite ad uscite di sicurezza;
• controllo del serraggio dei componenti meccanici e loro eventuale lubrificazione e grassaggio;
• sostituzione dei materiali di consumo danneggiati o logorati dall’uso (cerniere, molle, perni, ecc);
• applicazione di apposita targhetta numerata d’identificazione, comprovante l’avvenuta manutenzione ed il periodo di controllo;
• verifica dei contrassegni distintivi del costruttore;
• verifica dell’ammortizzatore di fine corsa e del dispositivo di sicurezza per la regolazione della velocità di chiusura delle porte scorrevoli;
• applicazione dei sigilli a garanzia della manutenzione certificata.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.d IMPIANTI DI ESTINZIONE AUTOMATICA – TIPO: GAS HFC
(Palazzo dell’Arengario e Biblioteca Civica di Via Padre Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Le operazioni sotto indicate dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito dalle vigenti norme e comprenderanno quanto di seguito indicato.
5.2.d.1 SORVEGLIANZA SEMESTRALE
La sorveglianza semestrale comprende le seguenti operazioni:
- controllo che le attrezzature e gli impianti siano nelle normali condizioni operative;
- controllo che non vi siano danni materiali accertabili da un controllo visivo.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.d.2 CONTROLLO IMPIANTO SEMESTRALE
Il controllo dell’impianto, da effettuarsi con cadenza semestrale, comprende le seguenti operazioni:
- prova dei rivelatori e degli allarmi del sistema fino all’attivazione del solenoide;
- controllo della tubazione;
- controllo dell’efficienza degli attuatori;
- controllo dei contenitori, valvole, e manichette di scarica;
- controllo dei manometri e della quantità di estinguente nei contenitori (peso e/o pressione);
- compilazione del cartellino di verifica;
- compilazione del certificato di avvenuta manutenzione;
- compilazione del registro.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.d.3 CONTROLLO AREA PROTETTA ANNUALE
Il controllo dell’are protetta, da effettuare con cadenza annuale, comprende le seguenti operazioni:
- verifica visiva dell’area protetta per accertare l’assenza di modifiche di volume e/o strutturali.
Nel caso si riscontrassero modifiche si dovrà eseguire il DOOR FAN TEST.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.d.4 COLLAUDO CONTENITORI
Il collaudo dei contenitori comprende le seguenti operazioni:
- ritiro dei contenitori per l’esecuzione del collaudo idro-pneumativo, con eventuale prova di scarica estinguente.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ordine
5.2.e IMPIANTI DI ESTINZIONE “HYPERMIST”
(Archivi di viale Sicilia e via Pompei)
Le operazioni sotto indicate dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito dalle vigenti norme e comprenderanno quanto di seguito indicato.
5.2.e.1 Elettropompe/motopompe
5.2.e.1.1 SORVEGLIANZA SEMESTRALE
La sorveglianza semestrale, che consiste in una verifica visiva, comprende le seguenti operazioni:
- controllo che l’attrezzatura sia accessibile e non danneggiata;
- controllo della presenza delle istruzioni d’uso;
- verifica della presenza di eventuali perdite;
- controllo del serraggio dei rubinetti e della presenza dei sigilli.
5.2.e.1.2 CONTROLLO IMPIANTO SEMESTRALE
Il controllo dell’impianto, da effettuarsi con cadenza semestrale, comprende le seguenti operazioni:
- esame generale dell’intero impianto (comprese le alimentazioni);
- rilevazione delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompa); verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme ed esecuzione delle prove di funzionamento dei segnalatori d’allarme;
- verifica di tutte le valvole di non ritorno;
- controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;
- verifica delle scorte;
- verifica del livello e delle condizioni dell’acqua nella riserva;
- prova del funzionamento degli indicatori di livello, del rincalzo o reintegro e delle relative valvole a galleggiante, nonché di ogni altra apparecchiatura ausiliaria;
- prova dell’avviamento automatico e del funzionamento delle pompe; il funzionamento delle motopompe deve essere protratto per non meno di 30 minuti;
- prova del riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta;
- verifica del livello dell’olio lubrificante del motore, di quello del carburante e dell’elettrolita nelle batterie (con esecuzione di eventuali rabbocchi);
- compilazione del cartellino di verifica;
- compilazione del certificato di avvenuta manutenzione;
- compilazione del registro.
5.2.e.2 Impianti di estinzione automatica - tipo: gas
5.2.e.2.1 SORVEGLIANZA SEMESTRALE
La sorveglianza semestrale, che consiste in una verifica visiva, comprende le seguenti operazioni:
- controllo che le attrezzature e gli impianti siano nelle normali condizioni operative;
- controllo che non vi siano danni accertabili da una verifica visiva.
5.2.e.2.2 CONTROLLO IMPIANTO SEMESTRALE
Il controllo dell’impianto, da effettuarsi con cadenza semestrale, comprende le seguenti operazioni:
- prova dei rivelatori e degli allarmi del sistema fino all’attivazione del solenoide;
- controllo della tubazione;
- controllo dell’efficienza degli attuatori;
- controllo dei contenitori, valvole e manichette di scarica;
- controllo dei manometri e della quantità di estinguente nei contenitori (peso e/o pressione);
- compilazione del cartellino di verifica;
- compilazione del certificato di avvenuta manutenzione;
- compilazione del registro.
5.2.e.2.3 CONTROLLO AREA PROTETTA ANNUALE
Il controllo dell’area protetta, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende le seguenti operazioni:
- verifica visiva dell’area protetta per accertare l’assenza di modifiche di volume e/o strutturali. Nel caso si riscontrassero modifiche si dovrà eseguire il Door Fan Test.
5.2.e.2.4 CONTROLLO CONTENITORI DECENNALE
Il controllo dei contenitori, da effettuarsi con cadenza decennale, comprende le seguenti operazioni:
- ritiro dei contenitori per l’esecuzione del controllo idro-pneumatico, con eventuale prova di scarica estinguente.
5.2.e.3 Impianto Sprinkler – tipo: vario a secco/umido
5.2.e.3.1 SORVEGLIANZA SEMESTRALE
La sorveglianza semestrale, che consiste in una verifica visiva, comprende le seguenti operazioni:
- controllo che l’attrezzatura sia accessibile e non danneggiata;
- controllo della presenza delle istruzioni d’uso;
- verifica della presenza di eventuali perdite;
- controllo del serraggio dei rubinetti e della presenza dei sigilli.
5.2.e.2.2 CONTROLLO IMPIANTO SEMESTRALE
Il controllo dell’impianto, da effettuarsi con cadenza semestrale, comprende le seguenti operazioni:
- esecuzione dell’esame generale dell’impianto per la verifica dello stato di conservazione apparente di tutti i componenti e delle caratteristiche delle aree protette;
- controllo delle eventuali variazioni o anomalie dell’impianto e delle zone protette;
- esecuzione del rilevamento delle pressioni alle stazioni di controllo;
- verifica dello stato e della tenuta delle valvole di controllo e delle valvole di non ritorno;
- verifica del funzionamento e della tenuta delle valvole di allarme idraulico ed esecuzione della relativa prova di funzionamento;
- controllo delle posizioni di apertura delle valvole di intercettazione e del relativo bloccaggio;
- verifica della presenza e dello stato di conservazione dei materiali di scorta;
- smaltimento dei materiali di risulta;
- compilazione del cartellino di verifica;
- compilazione del certificato di avvenuta manutenzione;
- compilazione del registro.
5.2.f PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI ATTREZZATURE
Sono esclusi dalla manutenzione gli estintori installati presso le centrali termiche, in quanto di competenza del “terzo responsabile”.
La Ditta provvederà a rilasciare, al personale incaricato di ogni stabile, la bolla di avvenuta manutenzione delle attrezzature.
Una copia della suddetta bolla verrà allegata, regolarmente compilata (descrizione dei lavori eseguiti, data di esecuzione del lavoro, ecc.), timbrata e firmata per ricevuta dal responsabile di ciascun edificio, alla fattura di manutenzione.
Non verranno riconosciuti gli interventi che non saranno comprovati dalla suddetta pezza giustificativa, così come non verranno riconosciuti quelli effettuati sugli estintori installati presso le centrali termiche.
I sopralluoghi per controlli e manutenzioni dovranno essere effettuati in contraddittorio con i responsabili antincendio di ciascun edificio che dovranno essere avvisati con congruo anticipo (minimo due giorni).
Unitamente alle bolle di avvenuta manutenzione, la ditta affidataria del servizio presenterà all’Ufficio Manutenzioni Edifici Pubblici una nota delle anomalie rilevate e degli interventi (eventuali sostituzioni, forniture, ricariche, ecc.) da effettuare, con il relativo preventivo di spesa. Tali interventi verranno effettuati previo sopralluogo in collaborazione con l’ufficio Prevenzione e Protezione e conseguente benestare. Non verranno riconosciute le prestazioni effettuate discrezionalmente dalla Ditta affidataria del servizio.
5.2.g REGISTRO DELLE ATTREZZATURE
Al termine di ogni visita di manutenzione, la Ditta affidataria del servizio comunicherà all’ufficio Manutenzioni Edifici Pubblici la data dell’ultimo intervento eseguito. Entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla data dell’ultimo intervento eseguito, la Ditta dovrà trasmettere all’ufficio Prevenzione e Protezione la copia aggiornata del registro delle attrezzature antincendio esistenti presso ciascun edificio ed eventuali aggiornamenti delle attrezzature.
Qualora si verificassero delle discordanze con la distinta di cui agli allegati “A.1, A.2, A.3”, si precisa che verranno riconosciute esclusivamente le prestazioni eseguite sulle attrezzature effettivamente esistenti presso ciascun servizio, senza che la Ditta possa sollevare eccezioni in merito alle quantità o alla tipologia di apparecchiature esistenti.
I tecnici incaricati dovranno inoltre provvedere alla compilazione dei Registri della sicurezza e dei controlli, depositati presso ciascun edificio, in contraddittorio con i responsabili antincendio dei vari edifici, in occasione di qualsiasi intervento effettuato sulle attrezzature antincendio.
5.2.h SMALTIMENTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO
La ditta provvederà, su richiesta dell’Ufficio Prevenzione e Protezione, allo smaltimento degli estintori a polvere e CO2, come indicato nell’allegato “B”.
La ditta affidataria del servizio provvederà inoltre, sempre su richiesta degli Uffici Prevenzione e Protezione e Manutenzione Edifici Pubblici previo invio di apposito preventivo di spesa, allo smaltimento di altre attrezzature antincendio (cassette, idranti, ecc.).
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell’ordine
5.3 FORNITURE
La ditta affidataria del servizio dovrà provvedere, su richiesta dell’Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici, alla fornitura del materiale indicato nell’allegato “B” (estintori, parti di ricambio, cartellonistica, registri, ecc.).
Le prestazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell’ordine
Art. 6 – TEMPI DI INTERVENTO
Le prestazioni previste dal presente capitolato dovranno essere eseguite entro i termini prescritti nei rispettivi paragrafi dell’art. 5.
La Ditta si impegnerà ad effettuare ulteriori interventi richiesti entro i seguenti termini:
• intervento di carattere ordinario: 10 gg. consecutivi dalla data della comunicazione;
• intervento avente carattere di urgenza: 48 ore dalla data della comunicazione.
L’ufficio Manutenzione Edifici Pubblici segnalerà, all’atto dell’ordine, se si tratta di intervento urgente. Qualora non venga fornita nessuna indicazione, l’intervento si riterrà di carattere ordinario.
Art. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
La Ditta dovrà avere una sede operativa funzionante preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale. La ditta dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, all’apertura di una sede operativa funzionante preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale, al fine di una puntuale esecuzione dell’appalto.
L’Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre i controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.
Entro dieci giorni consecutivi dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Committente della propria Valutazione dei Rischi ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.
Il Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dal Direttore/Datore di Lavoro della Direzione Committente .
L'Impresa aggiudicataria deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Responsabile del servizio in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dall’art. 26 del Dlgs n. 81/2008 ed altresì consentire al Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria in loco di attivare, quando necessario, le previste procedure e le misure di coordinamento.
L'appaltatore dà atto, senza riserva di sorta:
- di aver sottoscritto il relativo verbale congiunto di sopralluogo per la comunicazione dei rischi e di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori;
- di avere preso visione, ed eventualmente integrato ove concordemente ritenuto opportuno, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), elaborato dal Datore di Lavoro Committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs n. 81/2008.
L’Impresa appaltatrice dovrà assicurare la presenza durante le ore di servizio di un proprio rappresentante o incaricato che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, comunicandone il nominativo agli Uffici Prevenzione e Protezione e Manutenzione Edifici Pubblici. L’Impresa appaltatrice dovrà comunicare ai suddetti uffici, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di
affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile, al fine di provvedere tempestivamente alle chiamate urgenti; tale Responsabile dovrà avere delega operativa rilasciata dall’azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell’appalto. Presso tale sede e a tale referente, quindi, l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.
Più in generale, l’Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti utilizzati. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:
a) divise per il personale impiegato;
b) tessere di riconoscimento e distintivi;
c)attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio;
d) ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
L'Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:
❖ alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;
❖ all’allontanamento di eventuali residui derivanti dagli interventi effettuati. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Art. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell’appaltatore in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).
L’Amministrazione appaltante dovrà a tale scopo predisporre apposito atto Amministrativo per la definizione dell’importo dovuto per la “revisione”, che dovrà essere fatturata a parte.
Art. 9 - PENALITÀ
Qualora la Ditta non effettuasse gli interventi entro i termini di cui all’art. 6, verranno applicate le seguenti penali:
Prestazioni previste dall’art. 5
- ritardo non giustificato da 1 a 5 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo
0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato da 6 a 10 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo
0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato da 11 a 15 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato da 16 a 20 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio.
- ritardo non giustificato oltre 20 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire le prestazioni presso un’altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.
- mancata esecuzione di una o più prestazioni previste dall’art. 5: verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire le prestazioni presso un’ altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.
Intervento di carattere ordinario
- ritardo non giustificato da 1 a 5 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo
0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato da 6 a 10 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo
0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato da 11 a 15 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo
0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato da 16 a 20 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo
0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato oltre 20 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire le prestazioni presso un’ altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente;
- mancata esecuzione delle prestazioni richieste: verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire le prestazioni presso un’altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.
Intervento avente carattere di urgenza
- ritardo non giustificato di 24 ore: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato di 48 ore: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio;
- ritardo non giustificato oltre 48 ore: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire le prestazioni presso un’ altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente;
- mancata esecuzione delle prestazioni richieste: verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire le prestazioni presso un’altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.
Per tutte le casistiche sopra riportate, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto.
All'applicazione delle penalità si procederà in contraddittorio con l’appaltatore, tramite apposita nota scritta.
Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato.
Le penalità verranno comminate ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010.
ART. 10 – SOSPENSIONE/APERTURA DEI SERVIZI
Le prestazioni di manutenzione delle attrezzature antincendio saranno sospese, senza che la ditta possa sollevare alcuna eccezione, negli edifici/locali ove si rendano necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal caso, l’Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici provvederà a comunicare la sospensione e la successiva riattivazione del servizio.
Parimenti, la ditta si impegnerà ad effettuare la manutenzione delle attrezzature antincendio nel caso di apertura di nuovi edifici/locali. L’ufficio Manutenzione Edifici Pubblici comunicherà alla ditta l’apertura dei nuovi edifici/locali.
ART. 11 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
L' Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci–lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria di appartenenza sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell’accentramento contributivo autorizzato dall’I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore solo previo accertamento di quanto previsto dal DM 24/10/2007 e dall’art. 2 DL 16/2012, come specificato dall’ art. 19 del presente capitolato.
In caso di inadempienza dell’Appaltatore, la Committente procederà ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/10.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.
Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.
Nei cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per
ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.
Entro 10 giorni consecutivi dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Analogamente l' Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 10 giorni consecutivi dal loro verificarsi.
Il tardivo invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati comporterà l’applicazione di una penale giornaliera dello 0,5 per mille del valore netto contrattuale dell’appalto che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio. In caso di mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, si procederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsto dalle vigenti norme in materia.
L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008.
L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Il personale dell’Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Committente e agli ordini impartiti dall’Appaltatore.
L’Appaltatore prescriverà ai propri dipendenti sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente. Inoltre, ai suddetti è fatto divieto di aprire cassetti ed armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso. Si applica l’art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
ART. 13 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO
L'Appaltatore deve indicare il Responsabile di servizio che dovrà essere notificato al Referente individuato nelle premesse del presente capitolato.
Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in
merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.
Il Responsabile di servizio concorda con gli uffici Prevenzione e Protezione e Manutenzione Edifici Pubblici le date e gli orari in cui effettuare le prestazioni del servizio, che dovranno comunque svolgersi in orari tali da non recare danno o disturbo alle attività svolte dai vari servizi comunali.
ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
E' facoltà della Stazione appaltante effettuare, sia direttamente sia mediante tecnici esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video.
I risultati delle verifiche e dei controlli verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria, con l’indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuate le prestazioni di risanamento o poste in essere le operazioni correttive del servizio.
ART. 15 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale quinquennale al netto degli oneri fiscali risultante dall’aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell’Impresa, alla scadenza del
contratto, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali da parte dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi D.L. 16/2012.
Il deposito verrà restituito previa redazione del Certificato Verifica di Conformità dell’esecuzione del servizio, ai sensi del DPR n. 207/2010 e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:
a) fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:
– che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
- l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. ;
- l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;
- l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lett. a).
c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lett. a).
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per l’affidamento dell’appalto a terzi.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.
Sono altresì a carico dell’appaltatore ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l’IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l’Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente . Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione.
Qualora l’appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.
Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente alle trattenute con le modalità predette.
ART. 17 - ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare nei termini di cui al punto C) del disciplinare di gara, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.
Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto con le modalità di cui al punto C) del disciplinare di gara. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.
ART. 18 - AMMONTARE DELL’APPALTO - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’importo a favore dell'Appaltatore è stabilito dal prezzo indicato nel presente capitolato e nella documentazione di gara. L’esito della gara determinerà il prezzo netto quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato speciale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923, di ridurre il servizio, anche relativamente a eventuali stabili/locali che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di estenderlo ad altri spazi, compresi eventuali stabili/locali che nel periodo contrattuale si rendessero disponibili. L'appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche.
L’importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio stesso, previa richiesta della stazione appaltante e sottoscrizione, da parte della ditta di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (art. 311 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti). Variazioni di entità superiori dovranno essere concordate tra le parti.
Le eventuali variazioni dell’importo del servizio non costituiscono motivo per l’appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.
In caso di riduzione, oltre il quinto d’obbligo, a seguito di indisponibilità permanente (vendita/cessione a terzi di edifici o cessazione dell’attività degli uffici), l’appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.
Il Committente si riserva inoltre la facoltà di introdurre diverse modalità di esecuzione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto nell’articolo 5 (prestazioni ed esecuzione del servizio) del presente capitolato.
ART. 19 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Spetta all’Appaltatore, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo risultante dagli atti di gara. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.
L'Appaltatore emetterà fattura per ogni prestazione eseguita.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell’Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del Dlgs 9/10/2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 90 giorni, verranno corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi decreti attuativi).
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 90 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento.
Ai sensi del D.M. 24/10/2007, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore solo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione del servizio, della verifica della regolarità contributiva, nonché dei versamenti IVA eseguiti dall’Appaltatore e dei versamenti Irpef eseguiti dall’Appaltatore per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente (art. 2 D.L. 16/2012)
Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese di cui al precedente articolo 15 del presente capitolato, quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze (art. 9) a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.
Al servizio di cui al presente capitolato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto.
ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il prestatore dei servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed i tempi previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.
ART. 21 - RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE
La ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.
Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l’immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.
Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 9 del presente capitolato;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria, liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
f) in caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
g) mancata apertura, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, di una sede operativa funzionante in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale;
h) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), d), h), dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b), c), e), f), g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 37 del Dlgs n. 163/2006.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le ipotesi sopra riportate, l’appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
ART. 22 - SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo netto offerto ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto;
2) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Dlgs n. 163/2006;
4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti DAL D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Dlgs n. 163/2006, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni ed i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’appaltatore ha altresì l’obbligo di:
▪ provvedere, sotto la Sua responsabilità e prima dell’inizio del servizio, alla redazione del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori;
▪ curare l’aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani per la sicurezza redatti dai subappaltatori affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell’impresa principale. Nell’ipotesi di associazione temporanea d’impresa o di consorzio di imprese, detto obbligo spetta all’impresa Capogruppo esecutrice maggioritaria;
▪ provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
Di fronte alla Stazione appaltante, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati.
L’appaltatore è altresì responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo.
Il subappalto non autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituiscono motivo di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’impresa e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione dei servizi, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.
L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi.
I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente disciplinare.
Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa appaltatrice ad altre Imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura di mezzi meccanici.
ART. 23 - DEROGHE
Eventuali deroghe al presente capitolato limitate alle modalità di esecuzione del servizio, dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.
ART. 24 - CONDIZIONE SOSPENSIVA
Il presente atto mentre è senz’altro impegnativo per l’Impresa aggiudicataria, non lo diventerà per l’Amministrazione appaltante, se non dopo che l’atto medesimo avrà ottenuto la debita approvazione nei modi di rito, ivi comprese le procedure della Legge antimafia.
ART. 25 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.
ART. 26 - RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell’Amministrazione a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate;
6. di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”;
7. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per l’affidamento di appalti e servizi;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l’appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso del Comune di Monza;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.
ART. 28 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 163/2006.