CONTRATTO
CONTRATTO
Guide ai Diritti
D’AFFITTO
PIU INFORMATI
PIU PROTETTI
D’AFFITTO
Ad uso abitativo
PIU INFORMATI
PIU PROTETTI
Direzione scientifica della collana Guide ai diritti
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx – Docenti del Di- partimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, componenti della Commissione di regolazione del mercato, Camera di commercio di Torino
Questo volume è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attri- buzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0
Autore: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Coordinamento editoriale
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxxxx e
Regolazione del mercato, Camera di commercio di Torino
Coordinamento grafico: Comunicazione esterna e URP, Camera di commercio di Torino
Ideazione Grafica copertina: Art Collection Snc Impaginazione e stampa: Xxxxxxxx srl - Napoli Finito di stampare: marzo 2015 (II edizione) Stampa su carta ecologica certificata
Indice
Capitolo Primo
Il contratto di locazione ad uso abitativo 5
1.1 Definizione di contratto di locazione 5
1.2 Le parti del contratto 7
1.2.1 Il locatore 7
1.2.2 Il conduttore 9
1.3 Il mediatore 10
1.4 Le tipologie di contratto di locazione
ad uso abitativo 11
1.4.1 Quali sono e come scegliere 11
1.4.2 Ammontare del canone 14
1.4.3 Durata del contratto 16
1.4.4 Disdetta e recesso 18
1.5 Patti contrari alla legge 21
1.6 Forma e registrazione del contratto 23
1.7 Sublocazione e cessione del contratto 26
1.8 La successione nel contratto di locazione
ad uso abitativo 28
1.9 Vendita dell’immobile locato 30
Capitolo Secondo
Gli obblighi del locatore e del conduttore 33
2.1 Gli obblighi del locatore 33
2.1.1 La consegna in buono stato di manutenzione 33
2.1.2 Manutenzione dell’immobile 37
2.1.3 Garanzia del godimento pacifico
dell’immobile 41
2.2 Gli obblighi del conduttore 42
2.2.1 Utilizzo diligente dell’immobile 43
2.2.2 Pagamento del canone 46
2.2.3 Restituzione dell’immobile 52
2.3 Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali:
la risoluzione del contratto per inadempimento 55
2.4 Lo sfratto 57
2.5 La mediazione civile obbligatoria 61
Appendice Normativa
Allegato A: Tabella oneri accessori - Ripartizione
fra locatore e conduttore 63
Il contratto di locazione ad uso abitativo
1.1 Definizione di contratto di locazione
La locazione è un contratto con il quale una parte si ob- bliga a lasciar godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo1.
Con la locazione si realizza dunque uno scambio tra la messa a disposizione di un bene per un periodo di tempo ed un corrispettivo, che di solito prende la forma di canone pe- riodico.
La locazione può avere ad oggetto tanto beni mobili quanto beni immobili. Nel primo caso il rapporto con- trattuale assume più specificamente il nome di nolo o noleggio.
Nella locazione ad uso abitativo (di cui si occupa questa guida) il bene dato in godimento è un’abitazione. L’immobile deve essere destinato ad abitazione, anche se non è neces- sario che venga effettivamente abitato.
Note
1 Nella locazione il corrispettivo è necessario; se un soggetto dà in go- dimento un bene senza ricevere un corrispettivo non si avrà una locazione
ma un comodato a titolo gratuito.
Spesso la locazione di un’abitazione viene designata in termini di “affitto”. Nel linguaggio del codice civile, però,
5
l’affitto è il contratto con cui viene ceduto in godimento un bene produttivo, ad esempio un’azienda o un fondo da coltivare, ed è quindi un tipo di locazione distinto.
La locazione ad uso abitativo è regolata, oltre che dalle norme sulla locazione in generale previste dal codice civile (artt. 1571-1614), da una serie di norme che si trovano in leggi speciali, in particolare:
⚫ legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)
⚫ legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo va tenuto distinto dai contratti di locazione con finalità turistica (c.d. locazione di case vacanza)2; questi ultimi hanno una regolamentazione parzialmente diversa, e non ce ne occu- peremo in questa guida.
Note
2 La legge regionale Piemonte 15 aprile 1985, n. 31, dedicata alla disci- plina delle strutture ricettive extralberghiere, prevede all’art. 16 che “Sono case ed appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite uni- tariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi va-
lidità non superiore a tre mesi consecutivi”.
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1.2 Le parti del contratto
Il contratto di locazione è concluso tra un locatore e un conduttore (detto anche locatario o inquilino). Il locatore è la parte che si obbliga a fare godere all’altra il bene. Il con- duttore è la parte che si obbliga a pagare un corrispettivo per il godimento del bene.
1.2.1 Il locatore
Il locatore è normalmente proprietario del bene immobile.
Anche altri soggetti che, sulla base di titoli validi, hanno la disponibilità del bene possono comunque validamente concedere in locazione un immobile.
L’usufruttuario, che, pur non essendo proprietario ha il diritto di godere del bene e farne propri i frutti, anche civili (come il canone), può essere locatore3.
È altresì legittimato a concedere in locazione un bene im- mobile chi, pur non essendo ancora proprietario del bene, pensa di diventarlo in futuro.
Xxxxx ha stipulato un contratto preliminare di compra- vendita e pensa di divenire proprietario del bene immobile entro un periodo di 6 mesi. Può legittimamente stipulare un contratto di locazione per quel bene con decorrenza dal settimo mese, anche se non è ancora suo.
Note
3 Se c’è usufrutto il proprietario dell’immobile non è legittimato a dare il
bene in locazione.
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Più soggetti possono concorrere insieme nel dare in loca- zione un bene; in questo caso l’eventuale pluralità di locatori rappresenta comunque una parte unica ai fini del contratto.
Se l’immobile è in comproprietà, vale a dire se più per- sone sono proprietarie dello stesso immobile, il bene può essere concesso in locazione da ogni singolo comproprie- tario, con la presunzione che egli agisca con l’accordo de- gli altri e per il loro conto4. Dunque gli altri comproprietari possono opporsi, e in questo caso si deciderà a maggio- ranza.
Se l’immobile è un bene in comunione tra i coniugi oc- correrà il consenso o la ratifica dell’altro coniuge; se il consenso manca il contratto sarà annullabile.
Xxxx succede se il locatore non è legittimato a dare il bene in locazione perché non ne è il proprietario o non è titolare di un altro diritto che gli dia il potere di disporre dell’immobile? Il contratto deve ritenersi comunque valido, in quanto il locatore con il contratto di locazione assume il solo obbligo di far godere il bene all’altra parte. Se il locatore riesce a ga- rantire il godimento dell’immobile da parte del conduttore non gli si potrà contestare di essere venuto meno ai suoi ob- blighi, ed il contratto proseguirà regolarmente. In caso con- trario, il contratto potrà essere risolto per inadempimento (secondo le regole che vedremo più avanti, al paragrafo 2.3)
e il conduttore avrà diritto anche al risarcimento dei danni.
Note
4 In tema di sfratto questo principio consente al comproprietario che non
ha firmato il contratto di poter richiedere comunque lo sfratto.
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Tuttavia, se il locatore non è legittimato, il conduttore cor- re il rischio di venire privato in qualsiasi momento del godi- mento del bene. Per questo il conduttore, anche se non vi è stato un vero e proprio inadempimento (perché in effetti vie- ne messo in condizione di godere del bene), potrà decidere che non gli interessa un godimento precario, e chiedere l’an- nullamento del contratto se ha firmato il contratto ritenendo, erroneamente, che il locatore potesse legittimamente dispor- re dell’immobile5.
1.2.2 Il conduttore
Tutti possono essere conduttori6.
Anche la parte conduttrice può essere costituita da più soggetti.
Quando i soggetti sono più di uno ma il contratto è unico, occorre che tutti gli atti relativi al rapporto vengano compiuti nei confronti di tutti i soggetti. Così, ad esempio, la disdetta dovrà essere comunicata a tutti.
Note
5 Se il locatore ha dichiarato di essere proprietario, o semplicemente è stato reticente sul punto, il contratto è annullabile per dolo, visto che il con- duttore è stato tratto in inganno. Se invece il locatore non ha dichiarato, neanche implicitamente, di essere proprietario, si potrà chiedere l’annulla- mento del contratto per errore sulle qualità della persona dell’altro con- traente.
6 Anche i minori possono essere conduttori (e anche locatori), ma non possono sottoscrivere il contratto perché non hanno la “capacità di agire”; per concludere validamente un contratto in nome e per conto di un minore i genitori dovranno agire congiuntamente (salve le ipotesi in cui la potestà
sia di un solo genitore).
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Diverso è il caso in cui lo stesso immobile sia stato dato in locazione a più soggetti con contratti diversi, e vi sia dun- que un conflitto tra i soggetti che risultano essere conduttori dello stesso bene. In questi casi prevarrà il soggetto che per primo ha conseguito il godimento del bene.
I familiari o conviventi del conduttore anche se benefi- ciano del godimento del bene non diventano parti del rap- porto contrattuale e non assumono la contitolarità dei di- ritti e dei doveri spettanti al conduttore. Ciò a meno che essi non figurino espressamente come parti del contratto.
La figura del conduttore (o inquilino) non deve essere confusa con la figura del condomino; quest’ultimo è infatti il proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condo- minio e a sua volta potrà concedere in locazione il bene ad un terzo (che sarà, per l’appunto, il conduttore o l’inquilino).
1.3 Il mediatore
Le parti possono entrare in contatto tra loro grazie all’in- tervento di un agente immobiliare.
L’agente immobiliare non è parte del contratto di locazio- ne. Si tratta di una figura molto diffusa nella pratica, ma non necessaria.
I rapporti con l’agente immobiliare rientrano nella fase che porta alla conclusione del contratto di locazione ad uso abitativo e, in questo senso, possono essere considerati co- me parte dell’operazione complessiva della locazione.
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Può essere utile ricordare questi semplici punti7:
⚫ per svolgere l’attività di mediatore immobiliare è neces- sario essere in possesso di specifici requisiti verificabili in Camera di Commercio
⚫ l’incarico può essere conferito con o senza esclusiva (cioè l’aspirante locatore può riservarsi, se vuole, anche la pos- sibilità di concludere contratti di locazione senza passare attraverso il mediatore).
1.4 Le tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo
1.4.1 Quali sono e come scegliere
Per la locazione ad uso abitativo sono previste quattro ti- pologie di contratto:
1) contratto a canone libero
2) contratto a canone agevolato
3) contratto di natura transitoria
4) contratto per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
Le tipologie di contratto più utilizzate sono il contratto a canone libero ed il contratto a canone agevolato.
Nel contratto a canone libero le parti stabiliscono libe- ramente le condizioni della locazione (canone, durata, ob- bligazioni principali e accessorie) con il solo obbligo di ri-
Note
7 Per maggiori informazioni sull’argomento, consultare il II volume “Compri o vendi casa? Vai sul sicuro” della collana editoriale Guide ai diritti pubblicato dalla Camera di commercio di Torino e scaricabile gratuitamente dal sito
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx.
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spettare la durata minima di quattro anni più quattro di rin- novo.
Il contratto a canone agevolato consente alle parti di concludere un contratto di durata più breve (tre anni più due di rinnovo), oltre che di fruire di agevolazioni fiscali. A tal fine esse non sono libere di concordare le condizioni della loca- zione (ivi compreso il canone), in quanto devono adeguarsi ad accordi territoriali conclusi tra le associazioni rappresen- tative delle categorie della proprietà edilizia e dei conduttori. Il contratto di locazione di natura transitoria risponde ad esigenze oggettive che giustificano una durata più breve rispetto a quella prevista dalla legge. L’esigenza transitoria può essere sia del conduttore (ad esempio nel caso di un pe- riodo di lavoro fuori sede, per cui il conduttore sa che gli ser- virà l’appartamento solo per alcuni mesi); sia del locatore (ad esempio nel caso in cui il locatore abbia intenzione, al termine di un breve periodo, di ristrutturare, demolire od
ampliare l’immobile)8.
Xxxxx, proprietario di un immobile, intende realizzare dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento ed aumentarne la volumetria. L’inizio dei lavori è individuato nel dodicesimo mese successivo alla presentazione al Co- mune della documentazione necessaria per l’ottenimento
Note
8 L’accordo territoriale definito per il Comune di Torino in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. lavori pubblici del 30 dicembre 2002 individua specifiche circostanze che giustificano un contratto ad uso transito- rio. Per maggiori informazioni si veda il testo completo dell’accordo territoriale,
scaricabile gratuitamente alla pagina: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx.
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del permesso di costruire. Xxxxx decide di concedere l’im- mobile in locazione ad un terzo per il periodo che precede l’inizio dei lavori e stipula un contratto di locazione ad uso transitorio della durata, ad esempio, di nove mesi.
Le esigenze di natura transitoria devono essere speci- ficamente menzionate nel contratto e, se relative al con- duttore, provate con documentazione da allegare ad esso (ad esempio allegando il contratto di lavoro a tempo de- terminato).
Il contratto per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari è riservato a studenti universitari “fuori se- de” i quali risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il corso di laurea. Questi contratti possono essere stipulati non solo dal singolo studente ma anche da gruppi di studenti.
I contratti ad uso transitorio ed i contratti a canone age- volato danno accesso ad agevolazioni fiscali (in particolare nella forma di detrazioni fiscali e riduzione dell’imposta di re- gistrazione).
Vi sono alcune locazioni sottoposte a regole particolari, alle quali non si applicano le regole descritte in questa guida; in particolare, si tratta delle locazioni:
⚫ aventi ad oggetto immobili vincolati per interesse cultu- rale
⚫ aventi ad oggetto immobili di lusso
⚫ aventi ad oggetti alloggi di edilizia residenziale pubblica
⚫ concluse a scopo turistico.
Di tali particolari locazioni non ci occuperemo.
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L’accordo territoriale, rinnovato per il Comune di Torino il 25 settembre 2013, ha introdotto due nuove tipologie contrattuali, i c.d. contratti transitori di locazione par- ziale di appartamento; esse sono caratterizzate dal fat- to che il locatore e il conduttore coabitano nell’apparta- mento, e sono destinate esclusivamente a persone che si trovino temporaneamente in una città per scambi inter- nazionali di cooperazione ed a studenti frequentanti corsi universitari o post-universitari o impegnati in scambi in- ternazionali. Possono avere una durata assai breve (in de- terminati casi anche di soli tre mesi) e sono sottoposte a regole particolari, di cui non ci occuperemo.
1.4.2 Ammontare del canone
Nei contratti a canone libero il canone può essere libe- ramente determinato dalle parti, senza che vi sia un limite massimo.
Nei contratti a canone agevolato il canone deve essere determinato rispettando un minimo ed un massimo fissati da accordi territoriali definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative9 (applicando i criteri generali stabiliti da una convenzione nazionale).
L’ammontare del canone viene individuato in tali accordi tenendo conto delle caratteristiche dell’unità immobiliare (e, in particolare delle dotazioni infrastrutturali), della durata del
Note
9 Per informazioni sull’accordo territoriale definito per il Comune di Torino
si consulti la pagina: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx.
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contratto, dei valori di mercato e della zona in cui l’immobile è ubicato10.
Nei contratti di natura transitoria conclusi nei comuni capoluogo di provincia il canone deve essere determinato, come per i contratti a canone agevolato, nel rispetto di fasce di oscillazione previste dagli accordi territoriali. Ciò vale an- che per i comuni confinanti con i più grandi comuni capoluo- ghi di provincia, fra i quali Torino. Nel resto del territorio na- zionale il canone può essere determinato liberamente.
Anche nei contratti per studenti universitari il canone deve essere determinato tenendo conto dei valori minimi e massimi individuati dagli accordi territoriali.
Il contratto di locazione prevede spesso meccanismi di ag- giornamento del canone. Il metodo più frequente è l’aggior- namento del canone sulla base dell’inflazione calcolata con indice ISTAT. Nei contratti a canone agevolato (ed anche in quelli di natura transitoria e per studenti, quando la deter- minazione del canone non è libera) la misura dell’aggiorna- mento del canone non può superare il 75% dell’indice ISTAT. Nei contratti a canone libero le parti possono accordarsi sia in relazione alla misura dell’aggiornamento sia in relazione al meccanismo di calcolo.
Note
10 A tal fine il territorio comunale viene idealmente frazionato in zone omogenee (centro, semicentro, periferia, collina) a cui corrisponde un di- verso valore di mercato.
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Esempio di clausola sull’aggiornamento del canone
Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente quel- lo di inizio del presente contratto, a richiesta del locatore.
1.4.3 Durata del contratto
Nei contratti a canone libero la durata minima è di 4 anni.
Le parti non possono stabilire contrattualmente una du- rata inferiore; una tale clausola è nulla e viene automatica- mente sostituita con la durata legale (in altre parole il con- tratto durerà comunque 4 anni). È invece possibile per le parti stabilire contrattualmente una durata maggiore, ad esempio di 8 o 12 anni.
Il contratto si rinnova automaticamente alle stesse con- dizioni per ulteriori 4 anni, salvo disdetta, che è possibile nei casi stabiliti dalla legge.
La durata del secondo periodo (il rinnovo) non è modifi- cabile.
La durata standard dei contratti a canone libero è dunque 4+4.
Nei contratti a canone agevolato la durata minima è di 3 anni. Il contratto si rinnova automaticamente alle stesse condizioni per ulteriori 2 anni, salvo disdetta negli stessi casi previsti per i contratti a canone libero.
La durata standard di questo contratto è dunque 3+2.
Xxxxxxxxx sia nel caso dei contratti a canone libero che in quello dei contratti a canone agevolato le parti potrebbero,
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alla scadenza del primo termine, attivarsi per modificare le condizioni originarie del contratto; tuttavia non possono in nessun caso prevedere una durata inferiore a quella prevista dalla legge per il rinnovo del contratto (rispettivamente 4 e 2 anni).
Sia nei contratti a canone libero, sia nei contratti a canone agevolato, se alla seconda scadenza (cioè rispettivamente al termine del secondo quadriennio o del secondo biennio) le parti non si attivano in alcun modo, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni, per ulteriori quattro anni nel caso di contratti a canone libero e per ulteriori due anni nel caso di contratti a canone agevolato.
Quando si avvicina la seconda scadenza il locatore e il conduttore possono però decidere di proporre il rinnovo del contratto a nuove condizioni oppure di interrompere il con- tratto. A tal fine devono comunicare la propria intenzione all’altra parte con una lettera raccomandata, che deve essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza di tempestiva comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
In caso di proposta di modifica delle condizioni del con- tratto, se la parte che riceve la comunicazione non risponde o rifiuta le nuove condizioni, il contratto scade nel termine previsto.
I contratti a natura transitoria hanno una durata com- presa tra 1 e 18 mesi.
Il contratto cessa di produrre i suoi effetti al termine del periodo prestabilito dalle parti.
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La parte a cui è riconducibile l’esigenza di transitorietà do- vrà confermare il permanere di tale esigenza tramite lettera raccomandata, da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. In mancanza di tale conferma, il con- tratto si trasformerà in un contratto 4 più 4 (con lo stesso canone originariamente pattuito).
Nei contratti per studenti universitari la durata non de- ve essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni. Il contratto si rinnova automaticamente salvo disdetta del conduttore.
1.4.4 Disdetta e recesso
Come si è detto, i contratti a canone libero ed i contratti a canone agevolato si rinnovano automaticamente alla prima scadenza per ulteriori 4 e 2 anni.
Con la disdetta il locatore ha tuttavia la possibilità di im- pedire il rinnovo del contratto (facoltà di diniego di rinnovo) alla prima scadenza.
La disdetta da parte del locatore è possibile solo nei se- guenti casi (art. 3 legge 431/1998):
1) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale pro- prio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado
2) quando il locatore, nel caso in cui sia una persona giuri- dica, una società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenzia- li, culturali o di culto, intenda destinare l’immobile all’e- sercizio delle attività dirette a perseguire tali finalità, ed offra al conduttore altro immobile idoneo di cui il locatore abbia la piena disponibilità
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3) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un al- loggio libero e idoneo nello stesso comune
4) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del condut- tore sia di ostacolo al compimento di lavori indispensabili
5) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è pre- vista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraele- vazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensa- bile per ragioni tecniche lo sgombero dello stesso
6) quando il conduttore non occupi continuativamente l’im- mobile senza giustificato motivo
7) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prela- zione (cioè può acquistare lui stesso l’immobile alle stesse condizioni a cui è disposto ad acquistarlo il terzo).
La disdetta deve essere comunicata al conduttore, mediante lettera raccomandata, con preavviso di alme- no sei mesi.
Nella comunicazione il locatore deve specificare su quale motivo, tra quelli tassativamente previsti, è fondata la di- sdetta.
In mancanza di una tale tempestiva ed esatta comunica- zione il locatore non può interrompere il rapporto.
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Il locatore, se ha disdetto il contratto illegittimamente ri- prendendo la disponibilità dell’immobile, deve risarcire il con- duttore con una somma che determinerà il giudice in ogni caso non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone percepito.
Quando il locatore riacquista la disponibilità dell’immo- bile (eventualmente anche a seguito di una procedura giu- diziaria), deve adibirlo agli usi su cui si è basata la disdetta entro un anno dalla data in cui ha riacquistato la disponibi- lità. Se non lo fa, il conduttore può chiedere che il prece- dente rapporto di locazione sia ripristinato alle stesse con- dizioni o, in alternativa, chiedere il risarcimento del danno, che determinerà il giudice, in ogni caso in misura non infe- riore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
Diversa dalla disdetta è la c.d. possibilità di recesso.
Il recesso consiste nella possibilità di una delle parti con- traenti di sciogliere in via unilaterale il contratto.
Nelle locazioni ad uso abitativo tale facoltà è riconosciuta dalla legge al conduttore; egli può infatti recedere dal con- tratto in qualsiasi momento dando un preavviso al locatore di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata.
Laddove il contratto non regoli espressamente questa questione, la legge consente in effetti il recesso del condut- tore solo in presenza di “gravi motivi”. Per “gravi moti- vi” bisogna intendere quelle circostanze che determinano il venir meno o la notevole riduzione dell’interesse che aveva spinto il conduttore a concludere il contratto. Sono sicura- mente gravi motivi, che giustificano il recesso del condut- tore, un trasferimento per motivi di lavoro, un mutamento
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del nucleo familiare che renda l’abitazione troppo grande o troppo piccola rispetto alle nuove esigenze (ad esempio il decesso del coniuge o la nascita di un nuovo figlio), diffi- coltà economiche oggettive (che dovranno essere in qual- che modo documentate: ad esempio in caso di licenziamen- to), una grave malattia (tale da rendere opportune scelte abitative diverse).
Il contratto può però stabilire la possibilità per il condut- tore di recedere anche in assenza di gravi motivi; può, più in generale, disciplinare diversamente il diritto di recesso da parte del conduttore (si parla in questi casi di recesso con- venzionale).
Non è invece possibile prevedere il recesso convenzionale del locatore.
Esempio di clausola sul recesso
Il conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo avviso di 6 mesi, da comunicarsi tramite raccomandata a.r.
1.5 Patti contrari alla legge
Secondo l’art. 13 della legge 431/1998, sono nulli i se- guenti patti:
⚫ il patto con cui le parti, al momento del contratto o suc- cessivamente, stabiliscono un importo del canone supe- riore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, e comunque qualsiasi patto volto a configurare vantaggi
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economici diretti ad attribuire al locatore un canone su- periore a quello contrattualmente stabilito
⚫ per i contratti agevolati, il patto con cui le parti, al mo- mento del contratto o successivamente, stabiliscono un importo del canone superiore a quello massimo definito dagli accordi territoriali
⚫ i patti con cui le parti, al momento del contratto o succes- sivamente, stabiliscono una durata diversa da quella pre- vista dalla legge, a seconda dei diversi tipi.
La nullità riguarda i singoli patti, e non l’intero contratto, che resta valido.
Nel caso di nullità del patto che ha determinato un importo del canone superiore a quello del contratto scritto e registrato, il conduttore può agire per la restituzione di quanto indebita- mente versato entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile o chiedere al giudice che il contratto venga ricondotto a condi- zioni conformi.
Il canone stabilito nel contratto registrato è di 700 eu- ro. Separatamente le parti sottoscrivono un patto in base al quale il canone è di 900 euro. Il conduttore paga per tutto il periodo della locazione il canone più alto. Passati tre mesi dalla riconsegna dell’immobile, il conduttore pro- pone azione per la restituzione della differenza tra i due canoni. Se riesce a provare l’accaduto, otterrà la restitu- zione di 200 euro per ogni mese di canone pagato.
Al di fuori dei divieti elencati, le parti possono valida- mente accordarsi, anche per derogare alle disposizioni del- la legge.
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Così, ad esempio, sono valide le pattuizioni con cui le par- ti, convenzionalmente, derogano alla disciplina prevista per le spese di registrazione del contratto di locazione11, addebi- tandole interamente al conduttore.
1.6 Forma e registrazione del contratto
Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo ri- chiede la forma scritta.
Se il contratto non è concluso per iscritto è nullo. Inoltre, i contratti di locazione di durata complessiva su-
periore ai trenta giorni in un anno devono essere registrati all’Agenza delle Entrate.
La registrazione può essere effettuata per via telematica o per mezzo di un intermediario abilitato12. Il contratto deve essere registrato entro trenta giorni dalla stipula o dall’inizio della locazione (se è precedente al giorno della stipula).
La mancata registrazione comporta sanzioni amministra- tive pecuniarie13.
In caso di ritardo, è però possibile regolarizzarsi mediante il c.d. ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzio- ne delle sanzioni.
Note
11 L’art. 8 L. 392/1978 stabilisce che “Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.”
12 Per maggiori informazioni si consulti la pagina del sito internet dell’A- genzia delle Entrate nella sezione “Registrare” della categoria “Cosa devi fare”.
13 Si confronti l’art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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L’istituto del ravvedimento operoso consiste nella possi- bilità, concessa al contribuente, di rimediare spontaneamen- te agli errori commessi nel versamento dei tributi alla pub- blica amministrazione.
Tale istituito è applicabile a tutti i tributi e quindi anche all’imposta di registro sui contratti di locazione di immobili urbani14.
La regolarizzazione avviene con il pagamento:
⚫ delle somme dovute a titolo di imposta di registro
⚫ della sanzione in misura ridotta
⚫ degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Secondo la legge i contratti di locazione se non regi- strati sono nulli15.
Non è interamente chiaro cosa succeda sul piano dei rapporti contrattuali tra le parti in caso di registrazione successiva ai termini di legge: se cioè la nullità del con- tratto non possa essere sanata; oppure se sia sanata a partire dal momento della registrazione; oppure ancora, addirittura, se sia sanata retroattivamente, cioè se la registrazione, sia pur tardiva, valga a regolarizzare il
Note
14 Per saperne di più si consulti il sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella categoria “Cosa devi fare”, nella sezione “In caso di…”.
15 La legge finanziaria del 2005 prevede all’art. 1 c. 346 che “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
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contratto fin dal momento della sua conclusione. Sul punto esistono decisioni giurisprudenziali nei diversi sensi16.
Nel 2011 il legislatore aveva affrontato la questione, prevedendo una particolare disciplina, per cui con la regi- strazione tardiva a tutti gli effetti nasceva un nuovo con- tratto a condizioni più favorevoli per il conduttore17. Tut- tavia tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale18, e per effetto di ciò si è tornati alla situazione precedente di incertezza, che dovrà essere risolta o dalla giurisprudenza o da un nuovo intervento del legislatore.
Note
16 Nel senso di una nullità assoluta si veda Tribunale di Brescia, 28 mag- gio 2012; nel senso di una sanatoria operante dal momento della registra- zione si veda Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, 24 ottobre 2011; nel senso di una sanatoria valida a regolarizzare il contratto sin dal momento della sua conclusione si veda Tribunale di Roma, 14 novembre 2011, Tribunale di Bergamo, 7 febbraio 2012.
17 Il comma 8 dell’Articolo 3 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011
n. 23 stabiliva che: “Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono stati registrati entro il termine stabilito dalla legge si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata Legge n. 431/1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal se- condo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.
18 Si confronti la pronuncia della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00 marzo 2014, n. 50.
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A decorrere dal giugno 2013 il contratto di locazione deve contenere un’apposita clausola con la quale il con- duttore dichiari di aver ricevuto le informazioni e la do- cumentazione relative alla prestazione energetica dell’e- dificio.
L’attestato di prestazione energetica (che ha sostitui- to l’attestato di certificazione energetica)19 è un docu- mento che stabilisce il livello di consumo energetico di un immobile, inserendolo in un’apposita classe di appar- tenenza. L’attestato di prestazione energetica deve es- sere prodotto a cura del proprietario/locatore, e conse- gnato al conduttore entro la fine delle trattative contrat- tuali20.
In caso di violazione della normativa dettata in materia di attestazione di prestazione energetica sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, ma attualmente non la nullità del contratto (che pertanto resta valido).
1.7 Sublocazione e cessione del contratto
Si definisce “sublocazione” la concessione in locazione del bene da parte di chi, a sua volta, è conduttore.
In assenza di un patto contrario, il conduttore ha la fa- coltà di sublocare parzialmente l’immobile, comunicando
Note
19 Per maggiori informazioni si consulti la seguente pagina web: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
20 Una copia dell’attestato di prestazione energetica deve inoltre essere allegata al contratto, ma ciò non è richiesto nelle ipotesi di locazione di sin-
gole unità immobiliari.
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preventivamente al locatore, con lettera raccomandata, l’i- dentità del subconduttore, la durata del contratto e i vani sublocati.
La sublocazione totale dell’immobile può avvenire invece soltanto con il consenso del locatore.
I contratti di locazione ad uso abitativo tuttavia possono includere una clausola sulla sublocazione, volta a preve- dere un divieto di sublocazione anche parziale, oppure al contrario a consentire la possibilità di sublocazione totale. In presenza di una sublocazione si hanno due contratti: uno stipulato tra il locatore e il conduttore ed un altro sti- pulato tra il conduttore e il subconduttore. Questo secondo rapporto è del tutto dipendente da quello principale. Ne consegue che la nullità o la risoluzione del contratto di lo- cazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e che un’eventuale sentenza pronunciata a seguito di una li- te tra locatore e conduttore ha effetto anche verso il sub- conduttore.
Nei casi in cui il venire meno della locazione è imputa- bile al conduttore, vi potrà essere una responsabilità del conduttore nei confronti del subconduttore. Così, se la lo- cazione viene risolta per inadempimento del conduttore (ad esempio perché questi non ha pagato il canone), il subconduttore potrà ottenere dal conduttore, che gli ha sublocato una parte dell’immobile, il risarcimento dei dan- ni subiti per l’impossibilità di continuare a godere del be- ne. Per contro, se la locazione viene risolta per inadempi- mento del locatore (ad esempio perché quest’ultimo non ha rispettato l’obbligo di manutenzione dell’immobile), il conduttore non sarà obbligato a risarcire il danno subito
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dal subconduttore, il quale potrà tuttavia agire contro il locatore.
Il locatore può agire direttamente nei confronti del sub- conduttore per ottenere il pagamento del canone di sublo- cazione, purché questi non l’abbia ancora pagato al condut- tore (e ovviamente purché il conduttore non abbia a sua vol- ta ancora pagato il canone). Può inoltre chiedere l’adempi- mento degli altri obblighi derivanti dal contratto di subloca- zione (ad esempio relativamente alla manutenzione dell’im- mobile).
Diversa dalla sublocazione è la cessione del contratto.
Con la cessione del contratto il conduttore trasferisce il contratto ad un terzo. Mentre con la sublocazione il condut- tore stipula un contratto distinto con un terzo, ma rimane parte del contratto principale stipulato con il locatore, con la cessione il terzo diventa il nuovo conduttore. Questo significa che il terzo si sostituisce al conduttore non solo nel godimen- to dell’immobile, ma anche negli obblighi imposti dall’origi- naria locazione, subentrando in essa. Per cedere il contratto, è necessario il consenso del locatore. Il contratto può tutta- via contenere una specifica clausola volta a consentire la ces- sione.
1.8 La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo
La morte di una delle parti del contratto di locazione non determina di per sé la cessazione del rapporto: in questo ca-
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so trova infatti applicazione il principio generale secondo cui i rapporti contrattuali si trasmettono ai successori a causa di morte. In particolare, se muore il locatore, il contratto di lo- cazione prosegue con chi venga ad ereditare l’immobile, se- condo le normali regole del codice civile.
Una specifica disciplina è però prevista in caso di morte del conduttore.
Se il conduttore muore nel corso della locazione, gli suc- cedono come conduttori il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Il presupposto della successione nel contratto è che la convivenza con il condut- tore defunto sia stata abituale; è necessario, in altri termini, che la convivenza non sia stata transitoria ma caratterizzata da stabilità e continuità.
La Corte Costituzionale ha equiparato al coniuge, ai fini della successione nel contratto di locazione, il convivente more uxorio.
Si può avere una successione nel contratto di locazione anche in caso di interruzione del rapporto coniugale o di con- vivenza. Ciò si verifica quando il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito al partner che non era condut- tore sulla base di un provvedimento del giudice o di un ac- cordo dei partners stessi. Così ad esempio se, in sede di se- parazione, il diritto di continuare ad abitare nella casa fami- liare insieme ai figli sia stato attribuito alla moglie, anche se il conduttore originario era il marito.
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1.9 Vendita dell’immobile locato
Talvolta i contratti di locazione ad uso abitativo includono una clausola volta ad attribuire al conduttore un diritto di prelazione in caso di vendita dell’immobile.
Il diritto di prelazione comporta che, nel caso in cui il pro- prietario intenda vendere l’immobile locato, il conduttore sia preferito rispetto a terzi soggetti che vogliano acquistare il bene alle stesse condizioni.
Attenzione: la prelazione non esclude però la possibilità per il proprietario che ha dato in locazione l’immobile di ven- dere il bene ad un terzo soggetto, qualora quest’ultimo sia disposto a concludere il contratto a condizioni più vantaggio- se di quelle a cui è disposto a concluderlo il conduttore.
Come abbiamo visto al paragrafo 1.4.4, nel caso in cui la volontà del locatore di vendere l’immobile sia il fonda- mento della disdetta del contratto alla prima scadenza, la legge riconosce al conduttore il diritto di prelazione, indi- pendentemente da una clausola contrattuale.
Cosa accade se l’immobile locato viene venduto ad un ter- zo prima della scadenza del termine della locazione?
In questa ipotesi, è sufficiente provare che il contratto di locazione è stato stipulato in una data certa precedente alla vendita dell’immobile (per esempio, attraverso la registra- zione): in questo caso, il rapporto di locazione continua ed il nuovo proprietario diventa il nuovo locatore. In altri termini, il terzo acquirente subentra all’originario locatore nei diritti e negli obblighi che derivano dal contratto di locazione. Il su- bentro dell’acquirente avviene automaticamente dal giorno
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dell’acquisto dell’immobile, senza che sia necessario il con- senso del conduttore.
Se il contratto di locazione non risulta avere una data certa anteriore alla vendita dell’immobile, il nuovo acquirente potrà privare il conduttore dal godimento dell’immobile stesso.
In questo caso il conduttore potrà eventualmente rivol- gersi all’originario locatore per ottenere il risarcimento del danno subito per effetto di tale privazione.
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Gli obblighi del locatore e del conduttore
2.1 Gli obblighi del locatore
Il locatore ha tre obblighi principali:
1) deve consegnare al conduttore l’immobile in buono stato di manutenzione
2) deve mantenere l’immobile in uno stato tale da servire all’uso abitativo per tutto il periodo della locazione
3) deve garantire al conduttore un pacifico godimento del- l’immobile durante la locazione.
2.1.1 La consegna in buono stato di manutenzione
Il primo obbligo del locatore è la consegna del bene.
La consegna avviene con l’atto simbolico della consegna delle chiavi.
Di regola, il locatore consegna l’immobile al conduttore nel momento in cui è stato fissato l’inizio della locazione; tut- tavia le parti possono concordare che la consegna dell’im- mobile avvenga prima dell’inizio della locazione.
Note
21 In termini tecnici, esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art.
2930 c.c.
In caso di mancata consegna dell’immobile, il conduttore può chiedere al giudice di ordinare al locatore di adempiere al suo obbligo21. In alternativa a tale azione il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto (di cui parleremo al pa- ragrafo 2.3), oltre al risarcimento del danno.
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Il conduttore può in ogni caso rifiutare di pagare il canone fino a che non ha ricevuto la consegna del bene, nei termini previsti dal contratto22.
Nel caso in cui il conduttore abbia invece pagato il canone senza ricevere in consegna l’immobile, ha diritto alla resti- tuzione delle somme pagate.
L’immobile che viene consegnato deve essere in buono stato di manutenzione.
Il locatore è inadempiente sia se non consegna affatto il bene, sia se consegna un immobile in cattivo stato. Le parti possono però pattuire che il bene sia consegnato nello stato in cui si trova, se il conduttore è d’accordo a ricevere un im- mobile che si trova in condizioni mediocri di manutenzione, con i limiti di cui diremo fra poco.
Al momento della consegna può essere redatto un verbale di consegna, in cui viene descritto l’immobile (ciò è partico- larmente frequente quando l’immobile locato è già arredato). Tale verbale potrà servire al momento della restituzione, quando (come vedremo) il conduttore è tenuto a riconse- gnare l’immobile nello stato in cui si trovava all’inizio della locazione.
Una volta entrato nella disponibilità dell’immobile, il con- duttore può accorgersi di alcuni vizi del bene di cui non si era reso conto in precedenza (ad esempio delle infiltrazioni coperte da un armadio; un guasto all’impianto di riscalda- mento).
Note
22 Si parla in questo caso di eccezione di inadempimento ai sensi dell’art.
1460 c.c.
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Se i vizi diminuiscono in modo significativo l’idoneità del- l’immobile come abitazione (cioè cagionano un disturbo si- gnificativo nel godimento dell’immobile), il conduttore può a sua scelta chiedere o una riduzione del canone o la risolu- zione del contratto.
Tuttavia, questi diritti non spettano al conduttore se i vizi erano da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Dunque il conduttore non può lamentarsi per un vizio evi- dente dell’immobile; e ciò perfino se in concreto non se ne sia accorto, purché il vizio fosse facilmente riconoscibile.
Questi rimedi spettano al conduttore anche se il locatore è a sua volta in buona fede (si pensi al caso di un locatore che ha appena acquistato l’immobile e a sua volta non ne conosce i difetti).
Oltre alla riduzione del canone o alla risoluzione del con- tratto, il conduttore può pretendere anche il risarcimento del danno (si pensi ad esempio a una perdita che danneggia alcuni mobili di proprietà del conduttore; oppure, più sem- plicemente, alle spese che il conduttore ha sostenuto per traslocare nell’immobile, laddove la constatazione dei vizi conduca alla risoluzione del contratto). Il risarcimento del danno tuttavia non è dovuto quando il locatore dimostri di avere ignorato senza sua colpa i vizi al momento della con- segna.
Le parti possono espressamente esonerare da re- sponsabilità per vizi il locatore. Tuttavia, una clausola in tal senso non ha effetto se i vizi sono stati taciuti in mala fe- de dallo stesso locatore o se i vizi sono tali da rendere im- possibile il godimento dell’immobile. Quindi, in ogni caso non è possibile per contratto prevedere che il locatore vada esen-
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te da responsabilità se i vizi sono talmente gravi da rendere impossibile l’abitazione.
Resta valida la regola per cui i vizi noti o facilmente ri- conoscibili non possono portare alla risoluzione o alla ridu- zione del canone. Dunque, mentre non ha effetti una clau- sola con cui, in termini generali, il locatore sia esonerato da responsabilità per qualsiasi vizio della cosa, in presenza di uno specifico vizio, anche grave, ma conosciuto dalle parti, il conduttore non potrà successivamente agire contro il locatore. Ad esempio, se nel contratto le parti dessero specificamente atto che l’immobile presenta un certo vizio (ad esempio che la cantina è soggetta a infiltrazioni d’ac- qua) il conduttore non potrebbe poi lamentarsene.
Quando si è in presenza di vizi che costituiscono un pe- ricolo per la salute, il conduttore può sempre ottenere la risoluzione del contratto, anche se tali vizi gli erano noti, e nonostante qualsiasi rinunzia.
Il conduttore non ha diritto di ottenere che il locatore modifichi l’immobile in modo da renderlo idoneo all’uso abitativo o in ogni caso da eliminarne i vizi. In qualsiasi caso, anche laddove l’immobile sia completamente inido- neo all’uso abitativo, il conduttore ha soltanto la possibi- lità di ottenere la risoluzione del contratto (o eventual- mente, per vizi di minore entità, la riduzione del canone).
L’obbligo di consegnare un immobile idoneo all’uso abitati- vo comporta che l’immobile deve essere, in linea di principio, munito di un certificato di abitabilità. La mancanza di tale cer- tificato costituisce un inadempimento da parte del locatore, di gravità sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto.
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Tuttavia, anche in questo caso, il contratto non può essere risolto se il conduttore era a conoscenza di tale mancanza, e ha ugualmente accettato di concludere il contratto. Per pre- venire liti, è consigliabile in tal caso che della mancanza del certificato di abitabilità si dia espressamente conto nel con- tratto.
2.1.2 Manutenzione dell’immobile
Il locatore deve conservare l’immobile in uno stato tale da servire all’uso abitativo e deve a questo fine eseguire le ne- cessarie riparazioni, ad esclusione di quelle di piccola manu- tenzione, che sono, salvo diverso accordo delle parti, a carico del conduttore.
Le riparazioni di piccola manutenzione sono quelle che di- pendono dal normale deterioramento prodotto dall’uso e comportano una spesa di lieve entità (sono tali, ad esempio, le spese necessarie per la tinteggiatura e la verniciatura di pareti e soffitti volute dall’inquilino nel corso del contratto, ovvero quelle necessarie alla sostituzione di alcune matto- nelle usurate con altre di uguale qualità).
Non rientrano nelle riparazioni di piccola manutenzione, e sono dunque a carico del locatore, le riparazioni di guasti im- putabili alla vecchiaia della struttura o a caso fortuito, oltre che qualunque intervento di rilevante entità, purché ovvia- mente non causato da colpa del conduttore (ad esempio, ri- facimento dell’impianto elettrico o di quello idraulico; sosti- tuzione di porte di ingresso esterne o persiane).
L’obbligo del locatore di provvedere alla manutenzione dell’immobile locato permane per tutta la durata del rapporto di locazione ed investe non solo la parte di proprietà esclu-
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xxxx, ma anche, in caso di appartamento sito in un edificio, le parti comuni dell’edificio stesso.
Se il locatore non assolve all’obbligo di mantenere in buo- no stato l’immobile locato, il conduttore può agire per richie- dere l’adempimento della prestazione dovuta o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
Se il conduttore si rende conto della necessità di ripara- zioni, che sono a carico del locatore, è tenuto ad avvisare quest’ultimo; in caso contrario il locatore non sarà respon- sabile, ed anzi potrà configurarsi una responsabilità del con- duttore qualora dalla mancanza di tempestive riparazioni de- rivino danni ulteriori oppure danni a terzi. Si pensi ad esem- pio al caso di un difetto delle tubature: certamente le spese per la riparazione sono carico del locatore, tuttavia il con- duttore è tenuto a darne prontamente avviso.
Se le riparazioni sono urgenti, il conduttore può, previo avviso al locatore, eseguire direttamente le riparazioni; in questo caso il conduttore avrà diritto al rimborso per le spese sostenute.
Una volta avvisato il locatore, e di fronte all’inerzia di questo, il conduttore può provvedere direttamente alle ri- parazioni, senza che rilevi un eventuale divieto alla rea- lizzazione delle opere urgenti da parte del locatore. Non è infatti necessaria una preventiva autorizzazione da par- te di quest’ultimo.
Le opere di riparazione dell’immobile locato possono com- portare una diminuzione del godimento del bene da parte del conduttore.
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Se le riparazioni di cui necessita l’immobile sono urgenti e non è possibile aspettare il termine del contratto (ad esempio, in caso di lavori di ricostruzione di parte del soffitto), il con- duttore è tenuto a tollerare il disagio, anche se in questo mo- do viene privato del godimento di una parte dell’immobile.
Tuttavia, se le riparazioni durano per un periodo superiore ad un sesto della durata della locazione o, comunque, per più di venti giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone, che deve essere calcolata facendo riferimento alla durata delle riparazioni e anche all’entità del mancato godimento.
La riduzione del canone si ha solo in caso di effettiva diminuzione del godimento da parte del conduttore, che deve essere valutata in concreto. Se le parti non trovano un accordo, la riduzione del canone deve essere stabilita dal giudice. Pertanto, anche se ritiene che sussistano i re- quisiti per la riduzione del corrispettivo dovuto, il condut- tore non può di sua iniziativa ridurre il canone, ma deve, semmai, rivolgersi al giudice; se si rifiuta semplicemente di pagare l’intero canone, si espone alle conseguenze che derivano dall’inadempimento, in particolare alla risoluzio- ne del contratto.
Se le riparazioni rendono inabitabile l’immobile, il condut- tore può chiedere lo scioglimento del contratto.
Attenzione però: al conduttore non è consentito sospen- dere il pagamento del canone a meno che il godimento del- l’immobile sia divenuto completamente impossibile. In ogni altro caso, dunque, salvo un accordo tra le parti, il condut- tore che voglia liberarsi del contratto o anche solo ridurre il canone deve passare attraverso un giudice.
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La riduzione del canone, in presenza di interventi che di- minuiscano il godimento del bene per una durata superiore ai venti giorni, è possibile anche se le riparazioni devono es- sere eseguite dal conduttore. In questo caso la diminuzione del corrispettivo è tuttavia limitata al periodo strettamente necessario all’esecuzione delle riparazioni, che devono esse- re realizzate nel più breve tempo possibile. Non si avrà dun- que una riduzione del canone per l’intera durata delle ripa- razioni qualora il conduttore non programmi i lavori nel modo più rapido possibile (magari per fruire del beneficio del ca- none ridotto).
Oltre alle opere di manutenzione dell’immobile, il locatore può realizzare interventi che modificano l’immobile rispetto allo stato di fatto esistente al momento della stipulazione del contratto (si pensi, ad esempio, all’installazione di un diverso impianto di riscaldamento).
Tali innovazioni sono ammesse quando migliorano le con- dizioni di utilizzabilità del bene.
Il locatore non può però compiere sull’immobile innova- zioni che possono diminuire significativamente per il condut- tore il godimento del bene (ad esempio, la chiusura di un passaggio).
La violazione da parte del locatore di tale divieto consente al conduttore di agire per l’esatto adempimento (con conse- guente eliminazione da parte del locatore dell’innovazione che limita il godimento del bene)23 o per la risoluzione del contratto, oltre che per il risarcimento del danno.
Note
23 Tecnicamente, esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art.
2933 c.c.
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2.1.3 Garanzia del godimento pacifico dell’immobile
Il locatore ha il dovere di garantire il pacifico godimento della cosa da parte del conduttore.
In particolare, il locatore è tenuto a garantire il conduttore quando sia molestato nell’uso o nel godimento della cosa da terze persone, che pretendono di avere su di essa dei diritti. Il locatore deve dunque intervenire quando un terzo af- ferma di avere un vero e proprio diritto sul bene locato; ad esempio, il terzo afferma di essere il vero proprietario del bene; oppure di avere sul bene una servitù di passaggio, per accedere al proprio immobile; oppure, ancora, esclude il con- duttore dalla possibilità di utilizzare una certa area in un con-
dominio, negando che sia comune.
In queste ipotesi, il conduttore deve informare tempesti- vamente il locatore dell’esistenza di pretese giuridiche pro- venienti da terzi. Il locatore dovrà attivarsi perché le mole- stie cessino, se del caso agendo contro il terzo; in caso con- trario il conduttore potrà chiedere la risoluzione del contrat- to, oltre al risarcimento dei danni.
Se non informa tempestivamente il locatore, il conduttore può essere condannato al risarcimento dei danni subiti dal locatore stesso, che sarebbe stato possibile evitare se que- st’ultimo fosse stato informato in tempo.
Il locatore non è invece tenuto a garantire il conduttore dalle cosiddette “molestie di fatto”, consistenti in comporta- menti di terzi che ostacolano il godimento dell’immobile da parte del conduttore, senza essere accompagnati dalla cor- rispondente pretesa di avere un diritto (si pensi, ad esempio, a delle infiltrazioni di acqua provenienti dall’immobile del pia- no superiore).
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In queste ipotesi il conduttore può agire autonomamente a propria tutela nei confronti dei terzi, ad esempio chiedendo il risarcimento dei danni, oppure la cessazione delle molestie.
2.2 Gli obblighi del conduttore
Il conduttore ha tre obblighi principali:
1) deve prendere in consegna l’immobile, servirsene come abitazione e prendersene cura diligentemente
2) deve pagare il corrispettivo nei termini convenuti
3) deve restituire l’immobile al termine della locazione.
Al momento della stipula del contratto il locatore può chiedere al conduttore di versare una somma a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti.
Tale somma, definita deposito cauzionale, non può es- sere superiore a tre mensilità del canone ed è produttiva di interessi, che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
In caso di inadempienze o di danni causati all’immobile dall’inquilino il locatore può trattenere il deposito cauzio- nale.
Diversamente, se il conduttore ha adempiuto tutte le obbligazioni poste a suo carico, il locatore è obbligato a restituire il deposito cauzionale al termine della locazione. La restituzione del deposito cauzionale da parte del locatore deve avvenire in modo tempestivo; se ciò non accade il conduttore potrà richiedere la restituzio- ne della somma in via giudiziale attraverso un decreto in-
giuntivo.
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2.2.1 Utilizzo diligente dell’immobile
Il conduttore ha l’obbligo di prendere in consegna l’immo- bile e di utilizzarlo come abitazione con la diligenza che si ri- chiede a una persona media (cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia).
Questo significa, anzitutto, che il conduttore non può uti- lizzare l’immobile per un uso diverso da quello abitativo.
In secondo luogo, al conduttore è richiesto di adottare al- cuni comportamenti volti ad evitare che l’immobile subisca danneggiamenti. In altri termini, grava sul conduttore un ob- bligo di custodire l’immobile locato.
Divieto di cambiamento dell’uso a cui l’immobile è de- stinato
Il conduttore ha l’obbligo di godere dell’immobile secondo l’uso convenuto (nel nostro caso, secondo l’uso abitativo).
L’eventuale mutamento dell’uso cui l’immobile è destinato viene considerato un inadempimento del conduttore e, con- seguentemente, possibile causa di risoluzione del contratto. Se tuttavia il locatore non chiede la risoluzione del con- tratto entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscen- za del mutamento dell’uso dell’immobile, al contratto si ap- plica la normativa relativa all’effettiva utilizzazione dell’im-
mobile.
Dopo aver concluso un contratto di locazione ad uso abitativo, il conduttore inizia ad esercitare all’interno del- l’immobile l’attività commerciale di estetista, venendo così meno al suo obbligo di utilizzare l’immobile per l’uso de- terminato nel contratto.
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Se il locatore non chiede la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza del mutamento di destinazione, al contratto si applicherà il regime giuridico relativo alla locazione di immobili ad uso commerciale.
Quando il conduttore destina solo parte dell’immobile lo- cato ad un uso diverso da quello pattuito, al contratto si ap- plica il regime giuridico corrispondente all’uso prevalente.
Le parti possono prevedere già nel contratto che l’immo- bile venga destinato a più usi (ad esempio ad abitazione e a studio professionale), ciascuno soggetto ad una diversa re- golamentazione. In questi casi, definiti di “uso promiscuo”, verrà applicata la disciplina relativa all’uso prevalente.
Il conduttore non ha, di regola, l’obbligo di utilizzare l’immobile. In altre parole, il “non uso” non è causa di ri- soluzione del contratto per inadempimento. Questo signi- fica che se il contratto non prevede uno specifico obbligo di uso, il conduttore può anche non abitare nell’immobile. Come abbiamo visto al paragrafo 1.4.4, il “non uso” può però rilevare come causa di disdetta da parte del lo- catore alla prima scadenza. Infatti, il locatore può dare disdetta se il conduttore e gli eventuali componenti del suo nucleo familiare sono assenti per lunghi periodi, senza giustificati motivi, tanto che appaia non sussistere una
reale esigenza abitativa.
Obbligo di custodia
L’obbligo di custodire l’immobile locato comporta che il conduttore debba:
⚫ vigilare sull’integrità dell’immobile
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⚫ provvedere alle riparazioni urgenti poste a suo carico
⚫ dare tempestivamente avviso al locatore della necessità delle riparazioni quando queste devono essere compiute dal locatore
⚫ informare il locatore di eventuali pretese sull’immobile da parte di terzi.
Il conduttore deve utilizzare e conservare diligentemente l’immobile durante tutto il corso del rapporto di locazione.
Questo obbligo è indipendente da quello di restituzione dell’immobile nelle condizioni in cui è stato ricevuto. Pertan- to, non è permesso al conduttore di compiere modifiche non autorizzate nel corso del rapporto o di lasciar deperire l’im- mobile, anche se pensa di ripristinarlo nello stato precedente in prossimità del momento della restituzione. Infatti, in tal caso, il locatore potrebbe comunque chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto, o la riduzione in pristino attraverso l’esecuzione delle opere di manutenzione neces- sarie, ed anche il risarcimento dei danni, senza dover aspet- tare la fine del rapporto.
Il conduttore lascia deperire l’immobile contando sul fatto che prima del momento della restituzione farà i la- vori necessari per riconsegnarlo nello stato in cui l’ha ri- cevuto. Quando mancano ancora due anni alla fine della locazione, il locatore trova un acquirente interessato al- l’immobile, il quale, valutate le condizioni dell’immobile, decide di rinunciare all’acquisto.
Il locatore può richiedere subito al conduttore di com- piere i lavori per ripristinare l’immobile che ha lasciato de- perire e ha diritto anche al risarcimento dei danni per l’oc- casione perduta.
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L’uso diligente dell’immobile richiede inoltre al condutto- re di:
⚫ consentire al locatore ispezioni periodiche, anche al fine di verificare lo stato di manutenzione dell’immobile
⚫ consentire alle visite dell’immobile da parte di potenziali acquirenti in compagnia del locatore.
Le ispezioni e le visite devono essere preventivamente concordate e devono svolgersi con modalità tali da non com- promettere il pacifico godimento dell’immobile da parte del conduttore.
Se il conduttore rifiuta, in modo ripetuto e ingiustificato, il consenso alle visite da parte dei potenziali acquirenti, il lo- catore può chiedere la risoluzione del contratto per inadem- pimento.
Il conduttore è responsabile verso il locatore del dete- rioramento o della distruzione dell’immobile derivanti da un uso non diligente del bene. Per non pagare il risarci- mento del danno il conduttore dovrà provare che il dete- rioramento non è a lui imputabile, in quanto causato da caso fortuito o forza maggiore (ad esempio da una tem- pesta di eccezionale ed imprevedibile violenza).
Il conduttore è anche responsabile del deterioramento o della distruzione dell’immobile causati da altre persone, quando abbia accettato che queste persone godessero del bene anche temporaneamente. Così, ad esempio, il con- duttore sarà responsabile nei confronti del locatore per il deterioramento provocato dalle persone da lui ospitate.
2.2.2 Pagamento del canone
Il pagamento del canone (e degli oneri accessori) rappre- senta l’obbligazione principale del conduttore.
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Il canone non può essere modificato nel corso della loca- zione, salvo il caso di aggiornamenti previsti nel contratto (come si è visto sopra, al paragrafo 1.4.2).
Se il contratto non contiene alcuna specifica previsione, il canone resterà immutato per tutta la sua durata.
Come si è visto al paragrafo 1.5, nei contratti a canone libero si considerano nulle, in quanto contrarie alla legge, tutte le clausole dirette ad attribuire al locatore un canone superiore a quello stabilito nel contratto.
Allo stesso modo, come abbiamo visto, sono nulle, nei contratti a canone agevolato e nei contratti volti a soddi- sfare esigenze transitorie, le pattuizioni finalizzate ad at- tribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito per immobili con medesime caratteristiche da parte degli accordi territoriali.
Il conduttore non può astenersi dal versare il canone e non può ridurlo unilateralmente in risposta ad una di- minuzione del godimento del bene (neppure se assume che la diminuzione del godimento derivi da un fatto del locato- re). Come si è detto, la sospensione, totale o parziale, del pa- gamento del canone è legittima solo nel caso in cui venga com- pletamente a mancare la possibilità di godere dell’immobile.
In ogni caso non è considerato inadempiente il conduttore che dimostri di non avere versato il canone perché il locatore ha rifiutato ingiustificatamente di riceverlo.
Se il conduttore recede dal contratto senza rispettare il periodo del preavviso e riconsegna immediatamente il bene, l’accettazione dell’immobile da parte del locatore non esclude l’obbligo del conduttore di pagare i canoni re-
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stanti fino alla scadenza del contratto oppure fino al mo- mento in cui l’immobile viene locato a terzi.
Modalità di pagamento del canone
Il canone deve essere pagato secondo le modalità conve- nute nel contratto. Ad esempio si potrà prevedere che il pa- gamento avvenga tramite bonifico, oppure tramite assegni. Se il contratto non contiene alcuna specifica previsione, il pa- gamento del canone dovrà essere effettuato in contanti al domicilio del locatore, salvo, come vedremo fra poco, il caso in cui il canone sia superiore a 1.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato introdotto l’obbligo di corrispondere il canone di locazione con stru- menti “tracciabili” (quali bonifici, versamenti su cc, asse- gni o pagamenti con carte di credito), e vietato l’utilizzo del denaro contante24.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha tuttavia chiarito che per i canoni di locazione di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso il pagamento in contanti, pur-
Note
24 L’art. 1 c. 50 L. 147/2013 (Cosiddetta Legge di stabilità 2014) dispone
che “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pa- gamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbli- gatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’u- so del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della assevera- zione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore»”.
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ché esso risulti da una prova documentale chiara e ine- quivoca che consenta di conservare traccia della tran- sazione25.
La violazione di tali disposizioni comporta:
⚫ l’impossibilità per il locatore e per il conduttore di be- neficiare delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge
⚫ l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa antiriciclaggio26.
Il pagamento del canone avviene di regola presso il do- micilio del locatore con mensilità anticipate. Se il contratto non contiene alcuna specifica previsione, il pagamento deve avvenire entro il giorno cinque del mese o del trimestre di riferimento (a seconda che il pagamento del canone sia men- sile o trimestrale)27.
Il contratto può stabilire la scadenza per il pagamento, ed eventualmente prevedere anche il pagamento di più mensi-
Note
25 Per approfondimenti si veda la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. DT 10192 del 5 febbraio 2014, scaricabile gratuitamente dalla seguente pagina web: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx.
26 Ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 231/2007 la sanzione amministrativa pe- cuniaria non può essere inferiore alla somma di € 3.000,00. Per maggiori informazioni si consulti il testo aggiornato del D.Lgs. 231/2007, scaricabile gratuitamente alla pagina web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
27 Così almeno secondo gli usi della Provincia di Torino. Per maggiori informazioni circa gli usi applicabili in tema di locazione di immobili urbani si consulti la Raccolta provinciale degli usi, scaricabile gratuitamente dal sito
internet della Camera di commercio di Torino nella sezione “Area Download”.
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lità anticipate. Non è possibile però prevedere che vengano anticipate più di tre mensilità28.
Particolarmente diffuso è il pagamento del canone a mez- zo bonifico o accredito in conto corrente bancario (o postale). In questi casi, l’accettazione da parte del locatore di tali mo- dalità di pagamento non esonera il conduttore dall’obbligo di fare pervenire la somma convenuta al locatore entro il temi- ne pattuito. Restano dunque a carico del conduttore i rischi di eventuali ritardi o disguidi derivanti dall’utilizzazione del servizio bancario o postale.
Altresì diffuso è il pagamento del canone mediante asse- gno bancario. L’assegno bancario può essere consegnato di- rettamente al locatore o inviato per posta (purché ciò sia previsto nel contratto o accettato dal locatore); in quest’ul- tima ipotesi i rischi di un ritardo o della perdita dell’assegno sono a carico del conduttore.
Ritardo nei pagamenti
Il mancato pagamento del canone rappresenta un ina- dempimento grave da parte del conduttore, tale da giustifi- care la risoluzione del contratto per inadempimento.
La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini del- la risoluzione del contratto non è qui rimessa all’apprezza- mento del giudice, ma si basa su un parametro predetermi-
Note
28 L’art. 2 ter L. 351/1974 dispone che “Sono nulle le clausole contrattuali che contemplano l’obbligo di corresponsione anticipata del canone della lo- cazione per periodi superiori a tre mesi, anche mediante rilascio di titoli di
credito”.
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nato dalla legge; costituisce motivo di risoluzione per ina- dempimento il mancato pagamento di una rata del canone entro venti giorni dalla scadenza prevista o il mancato pa- gamento, nel termine previsto, degli oneri accessori, laddove la somma non corrisposta superi l’importo dovuto per due mensilità di canone.
Decorsi tali termini, il locatore può scegliere se attendere ancora, chiedendo al conduttore il pagamento, oppure rivol- xxxxx al giudice per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento in via ordinaria o, in alternativa, lo sfratto per morosità del conduttore (secondo le regole che vedremo ai paragrafi 2.3 e 2.4).
Viene tuttavia attribuita importanza al comportamento del locatore che abitualmente tolleri il ritardo. Ciò significa che il ritardo nel pagamento non può essere considerato grave inadempimento (e, conseguentemente, giustificare la riso- luzione del contratto) nei casi in cui il conduttore abbia abi- tualmente pagato in ritardo il canone, senza precedenti con- testazioni da parte del locatore. Naturalmente ciò non impe- disce al locatore di pretendere, diversamente dal passato, il puntuale pagamento; semplicemente non può, di fronte ad un nuovo ritardo corrispondente a quelli abituali, chiedere immediatamente la risoluzione.
Oneri accessori
Salva diversa pattuizione tra le parti, sono interamente a carico del conduttore, come oneri accessori, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e ordinaria manuten- zione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria,
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allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Quando l’assemblea condominiale delibera sulle spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, il conduttore può partecipare alle assemblee e ha diritto di voto al posto del proprietario dell’appartamento.
Il conduttore può altresì partecipare alle assemblee (ma senza diritto di voto) quando si delibera sulle modi- fiche di altri servizi comuni.
Se l’edificio appartiene ad un unico proprietario, le de- cisioni relative al riscaldamento e al condizionamento pos- sono essere adottate in un’apposita assemblea convocata dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori.
La ripartizione delle spese tra locatore e conduttore av- viene normalmente richiamando nel contratto le tabelle pre- disposte dalle associazioni di categoria e approvate negli ac- cordi territoriali (si veda l’allegato A).
Il conduttore è tenuto a provvedere al pagamento degli oneri accessori entro due mesi dalla richiesta. Prima di ef- fettuare il pagamento il conduttore ha tuttavia diritto di ot- tenere l’indicazione specifica delle spese, la menzione dei cri- xxxx di ripartizione, e ha diritto di prendere visione dei docu- menti giustificativi delle spese.
2.2.3 Restituzione dell’immobile
Al termine della locazione il conduttore deve restituire l’immobile al locatore nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso del bene. Tale obbligo comporta anche il divieto di effettuare modifi-
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cazioni importanti dell’immobile, senza il consenso del loca- tore (ad esempio abbattere un muro divisorio oppure sosti- tuire la vasca da bagno con una doccia).
A tal fine spesso le parti redigono, all’inizio della locazio- ne, un verbale di consegna, contenente una descrizione del- l’immobile.
Se al momento della consegna del bene da parte del lo- catore le parti non hanno provveduto a redigere una descri- zione dello stato dell’immobile, si presume che l’immobile sia stato consegnato in buono stato di manutenzione. In questo caso spetterà al conduttore l’onere di provare che l’immobile non era in buone condizioni al momento della consegna.
Inesatta riconsegna dell’immobile
Che cosa succede se il conduttore riconsegna l’immobile in condizioni difformi rispetto allo stato in cui si trovava ad inizio locazione?
Se le difformità dell’immobile sono dovute alla mancata realizzazione di opere di piccola manutenzione da parte del conduttore, il locatore non può rifiutare la consegna, ma ha diritto al risarcimento del danno oltre che alla rimessione in pristino del bene.
Si pensi, ad esempio, al caso di un rubinetto non funzio- nante per omessa manutenzione da parte del conduttore; il locatore non potrà rifiutare la consegna dell’immobile, ma avrà diritto alla sostituzione del rubinetto a spese del con- duttore, oltre che al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il locatore può invece rifiutare la consegna dell’immobile in presenza di difformità significative del bene conseguenti
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ad innovazioni o trasformazioni non consentite realizzate dal conduttore (si pensi, ad esempio, all’abbattimento di pareti interne dell’immobile).
In questi casi il locatore potrà rifiutare di ricevere la re- stituzione dell’immobile finché il conduttore non abbia corri- sposto le somme necessarie per l’esecuzione delle opere di ripristino del bene. Il conduttore rimane inoltre obbligato al pagamento del canone fino al momento della riconsegna, an- che se ha smesso di servirsi dell’immobile.
Il conduttore può avere realizzato, nel corso della lo- cazione, miglioramenti e addizioni sull’immobile. Tali in- terventi sono ammessi purché, come visto, non compor- tino una trasformazione significativa della struttura o il mutamento della destinazione d’uso del bene locato.
Per miglioramenti si intendono quelle opere che si fondono con la cosa, e apportano all’immobile un aumen- to di valore accrescendone in modo durevole il godimento (ad esempio il rifacimento di un impianto di riscaldamento o la sostituzione dei sanitari di un bagno).
Di regola, il conduttore non ha diritto ad alcuna inden- nità per i miglioramenti apportati all’immobile. Tuttavia, se i miglioramenti sono stati realizzati con un esplicito consenso da parte del locatore, il conduttore potrà, dal momento dell’avvenuta riconsegna dell’immobile, agire nei confronti di questi per ottenere un’indennità corrispon- dente alla minor somma tra l’importo speso per realizzare l’opera sull’immobile e il valore dell’opera stessa al mo- mento della riconsegna.
Si definiscono invece addizioni le opere che, pur unite ed incorporate all’immobile, non si fondono con questo, ma conservano una propria individualità (ad esempio un lampadario).
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Al termine della locazione il conduttore ha diritto di ri- muovere le addizioni eseguite sull’immobile, purché la lo- ro rimozione possa avvenire senza pregiudizi per il bene. Il locatore ha però facoltà di trattenere tali opere corri- spondendo un’indennità al conduttore pari alla minor somma tra l’importo speso per l’esecuzione dell’opera e il valore dell’addizione al momento della riconsegna.
Qualora le addizioni eseguite dal conduttore non pos- sano essere rimosse senza nocumento dell’immobile, il conduttore potrà agire per ottenere un’indennità soltanto se le opere siano state realizzate con il consenso del lo- catore e abbiano migliorato l’immobile.
Xxxxxxx nella riconsegna dell’immobile
Il conduttore in ritardo nella consegna dell’immobile locato è tenuto al pagamento del canone convenuto fino al momento della riconsegna, nonché al risarcimento del maggior danno subito dal locatore per effetto del ritardo nella restituzione.
Il risarcimento del maggior danno è subordinato alla prova, da parte del locatore, di una lesione al proprio pa- trimonio (ad esempio consistente nel non aver potuto da- re in locazione il bene per un canone più elevato di quello percepito o nella perdita di occasioni di vendita a condi- zioni vantaggiose).
2.3 Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali: la ri- soluzione del contratto per inadempimento
La risoluzione del contratto per inadempimento è un ri- medio contro il mancato rispetto degli obblighi assunti dalle parti con il contratto.
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La risoluzione del contratto di locazione per inadempimen- to può dunque essere richiesta di fronte a qualsiasi inadem- pimento del locatore o del conduttore, purché esso sia grave ed imputabile al soggetto che non rispetta i propri obblighi (non sia dovuto, cioè, a cause di forza maggiore, che renda- no assolutamente impossibile il rispetto degli obblighi).
Come si è visto, di fronte all’inadempimento di una parte del contratto di locazione, l’altra parte può agire in giudizio per ottenere il corretto adempimento della prestazione do- vuta oppure chiedere la risoluzione del contratto per inadem- pimento, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarci- mento del danno.
Se si chiede la risoluzione, il contratto cessa di produrre effetti tra le parti. Trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata, restano però salve le prestazioni già eseguite. In altre parole: pur essendo risolto il contratto, il conduttore non può, ovviamente, chiedere la restituzione dei canoni già pagati.
Si può richiedere la risoluzione per inadempimento sol- tanto in presenza di un inadempimento di un certo rilie- vo29. Ad eccezione del caso di mancato pagamento del ca- none (dove, come abbiamo detto, la gravità dell’inadem- pimento è individuata direttamente dalla legge) la valu- tazione della gravità dell’inadempimento ai fini della riso- luzione spetta al giudice, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Note
29 L’art. 1455 c.c. dispone infatti che “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo al-
l’interesse dell’altra”.
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Può accadere che la mancata prosecuzione del contrat- to non dipenda da una circostanza imputabile ad una delle parti del rapporto, ma consegua ad un avvenimento ad esse non imputabile che rende impossibile una delle pre- stazioni (ad esempio l’immobile dato in locazione viene totalmente distrutto a seguito di un’alluvione, tanto da non poter più servire all’uso abitativo). In questa ipotesi il contratto verrà risolto per impossibilità sopravvenuta (e dunque semplicemente cesserà di produrre effetti, senza che vi sia alcun diritto ad un risarcimento del danno).
2.4 Lo sfratto
Il procedimento per convalida di sfratto (si chiama così perché si chiede al giudice di convalidare lo sfratto richiesto dal locatore) è un procedimento sommario attivabile da parte del locatore per ottenere il rilascio dell’immobile in presenza di due circostanze tra di loro alternative:
⚫ finita locazione
⚫ morosità del conduttore.
In sede di convalida di sfratto, al locatore non è consentito domandare il risarcimento del danno o prestazioni di ripara- zioni. Xxxx pretese dovranno dunque essere oggetto di un’au- tonoma domanda.
Licenza e sfratto per finita locazione
Il procedimento per convalida di sfratto per finita locazio- ne può essere utilizzato dal locatore nel solo caso in cui, alla scadenza del contratto di locazione, il conduttore non abbia rilasciato l’immobile. Per fattispecie diverse il locatore potrà
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far valere le proprie ragioni con una normale azione giudi- ziaria, senza usare questa speciale procedura.
Presupposto per lo sfratto per finita locazione è dunque l’inadempienza da parte del conduttore dell’obbligo di resti- tuire l’immobile al termine del rapporto.
Al locatore è però riconosciuta la facoltà di adire la via giudiziale anche prima della scadenza del contratto per as- sicurarsi di ottenere che l’immobile non sia rilasciato oltre il termine. In quest’ultima ipotesi si avrà un’intimazione di li- cenza per finita locazione. In questo modo il locatore si pre- munisce di un titolo esecutivo da azionare direttamente nel caso in cui il conduttore non rilasci tempestivamente l’im- mobile.
Sfratto per morosità
Il procedimento per convalida di sfratto per morosità può essere utilizzato dal locatore per ottenere il rilascio dell’im- mobile nella sola ipotesi in cui il conduttore si sia reso ina- dempiente rispetto all’obbligo di pagare il canone nei termini convenuti.
Di fronte alla morosità del conduttore, il locatore può dun- que scegliere se avvalersi della procedura sommaria o se agire in via ordinaria chiedendo la risoluzione del contratto; potrà ad esempio scegliere questa seconda alternativa quan- do intenda avanzare ulteriori pretese oltre al rilascio dell’im- mobile.
Inadempimenti del conduttore diversi dalla morosità nel pagamento del canone (ad esempio la modificazione d’uso dell’immobile, l’ingiustificato e continuato rifiuto alle visite da parte di potenziali acquirenti, etc.) potranno invece essere
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fatti valere dal locatore soltanto in via ordinaria, mediante la risoluzione per inadempimento.
In entrambe le ipotesi (sia in caso di finita locazione che di morosità), il procedimento per convalida di sfratto viene avviato con una intimazione di sfratto, con cui si invita il con- duttore a comparire in giudizio.
Nel giorno fissato per l’udienza di convalida possono ve- rificarsi diverse situazioni:
⚫ il locatore non compare: in questa ipotesi gli effetti del- l’intimazione cessano
⚫ il conduttore non compare (o pur comparendo non si op- pone alle richieste del locatore): in queste ipotesi il giu- dice emette un provvedimento con cui accoglie la domanda del locatore e convalida lo sfratto, disponendo il rilascio dell’immobile. Per effetto della convalida di sfratto il contratto di locazione si ritiene risolto
⚫ il conduttore compare e si oppone allo sfratto. Ad esempio il conduttore dichiara di aver pagato regolarmente il ca- none:
– se l’opposizione del conduttore è fondata su prova scritta il giudizio prosegue come una causa ordinaria (sebbene nelle forme del processo speciale locatizio)
– se invece il conduttore non fornisce una prova scritta della propria contestazione, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, dispone il rilascio dell’immobile. In questa ipotesi il giu- dice dispone che il giudizio prosegua come causa ordi- naria di risoluzione del contratto per inadempimento per approfondire le contestazioni del conduttore; a ga- ranzia del conduttore, il giudice può inoltre imporre al
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locatore una cauzione per gli eventuali danni e spese (per il caso in cui l’opposizione del conduttore si riveli alla fine fondata).
Nella sola ipotesi di sfratto per morosità è inoltre previsto che, alla prima udienza successiva alla domanda di sfratto, il conduttore, che non contesti le pretese del locatore, possa sanare la morosità. Si distinguono però due ipotesi:
1) il conduttore è in grado di sanare immediatamente la mo- xxxxxx: in questa ipotesi il conduttore corrisponde in udienza quanto dovuto per i canoni di locazione scaduti e per gli oneri accessori maturati fino alla data dell’udienza, oltre agli interessi legali e alle spese processuali sostenute dal locatore e quantificate dal giudice. La morosità del conduttore viene così sanata ed il contratto prosegue fino alla scadenza pattuita. Della possibilità di sanare la mo- xxxxxx davanti al giudice però, il conduttore può usufruire solo tre volte (o quattro, nel caso di morosità conseguente a precarie condizioni economiche del conduttore) nel corso di un quadriennio
2) il conduttore non è in grado di sanare la morosità: in questa ipotesi, dinanzi a comprovate condizioni di diffi- coltà del conduttore, il giudice può assegnargli un ter- mine non superiore a 90 giorni (120 nei casi di precarie condizioni economiche, insorte dopo la stipulazione del contratto), entro il quale il conduttore deve corrispon- dere al locatore l’importo dovuto per tutti i canoni sca- duti e per gli oneri accessori maturati sino alla scadenza di detto termine, oltre agli interessi legali e alle spese processuali sostenute dal locatore e quantificate dal giu-
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dice; il pagamento entro questo termine (definito ter- mine di grazia) estingue il procedimento di sfratto ed il contratto prosegue nella sua validità. Si noti che si tratta di una facoltà discrezionale che la legge rimette al giu- dice, e non di un vero e proprio diritto del conduttore; di fatto, tuttavia, nella prassi è raro che il giudice rifiuti l’as- segnazione del termine.
Nel provvedimento di convalida di sfratto il giudice, te- nuto conto anche delle condizioni del conduttore e di quel- le del locatore, fissa una data per il rilascio spontaneo dell’immobile da parte del conduttore, entro il termine massimo di sei mesi (o, in casi eccezionali, di dodici mesi) dalla data del provvedimento. Trascorsa inutilmente la da- ta fissata, il locatore potrà promuovere l’esecuzione for- zata del rilascio dell’immobile.
Tuttavia, nel caso di sfratto per morosità, in cui il giu- dice abbia assegnato al conduttore un termine per il pa- gamento, qualora il conduttore non abbia provveduto tempestivamente al pagamento, la data dell’esecuzione non potrà essere fissata oltre sessanta giorni dalla sca- denza del termine concesso per il pagamento stesso.
2.5 La mediazione civile obbligatoria
La mediazione civile è l’attività svolta da un professio- nista terzo ed imparziale, finalizzata ad ottenere un accor- do amichevole tra le parti per la risoluzione di una contro- versia.
Dopo alterne vicende, a partire dal settembre 2013 la me- diazione civile è tornata obbligatoria quando si presentino
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controversie concernenti alcune materie individuate dalla legge (tra cui la locazione).
Questo significa che in materia di locazione, la parte che intende agire in giudizio ha l’obbligo di effettuare un tenta- tivo di mediazione prima di rivolgersi al giudice. Nella pro- cedura di mediazione le parti devono in ogni caso essere as- sistite da un avvocato.
L’obbligo di mediazione non si applica invece ai procedi- menti che hanno carattere di urgenza. Così, ad esempio, non trova applicazione nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino alla eventuale instaurazione di un giudizio or- dinario.
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ALLEGATO A
Tabella oneri accessori - Ripartizione fra locatore e conduttore
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), stabilisce all’art. 4 che per i contratti di locazione di cui all’art. 1, 2 e 3 (rispettivamente canoni di locazione agevolati nella contrattazione territoriale, canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e canoni dei contratti di locazione per studenti universitari) è adottata la tabella degli oneri accessori contenuta nell’allegato G dello stesso decreto. Viene comunque precisato che per le voci non contemplate nella tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
Si riporta interamente la tabella dell’allegato G con le sin- gole voci delle spese a carico del Conduttore (C) e del Loca- tore (L).
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AMMINISTRAZIONE
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L
ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C
Ispezioni e collaudi C
AUTOCLAVE
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari
(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L
Manutenzione ordinaria C
Imposte e tasse di impianto L
Forza motrice C
Ricarico pressione del serbatoio C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme sicurezza e simili L
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Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C
Lettura dei contatori C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C
IMPIANTI SPORTIVI
Installazione e manutenzione straordinaria L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C
IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto L
Acquisti degli estintori L
Manutenzione ordinaria C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C
IMPIANTO TELEVISIVO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C
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Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione
dei condotti e pozzetti C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C
Installazione e sostituzione di serrature L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per con- tatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo C
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C
Tinteggiatura di pareti C
Sostituzione di vetri C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo
e dell’impianto citofonico e videocitofonico C
Verniciatura di opere in legno e metallo C
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L
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PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali
e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie L 10%
e indennità varie, anche locali, come da C.C.N.L. C 90% Materiale per le pulizie C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista C.C.N.L. L 10 % C 90 %
Manutenzione ordinaria della guardiola L 10 %
C 90 %
Manutenzione straordinaria della guardiola L
PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie,
anche locali, come da C.C.N.L. C
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C
Acquisto di bidoni, xxxxxxxx e contenitori L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C
SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C
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