Contraente/Assicurato:
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Contraente/Assicurato:
Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1, 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:
1)ARBITRATO PER LE PP.AA.. In relazione a questo aspetto, si precisa, ai sensi dell'articolo 241 comma
1 bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che il contratto assicurativo non conterrà alcuna clausola compromissoria;
2)REVISIONE PREZZI. L'art. 115 del D.Lgs 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative;
3)INCUMULABILITA' - EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del D.P.R.
n.686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo.
ARBITRATO
Si precisa, ai sensi dell'articolo 241 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che l’arbitrato è escluso quale forma di risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
CLAUSOLA BROKER
La CONTRAENTE dichiara di aver affidato, a norma della L. n. 792/84 e del D.Lgs. n. 209/05 la gestione del presente
contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GT Insurance Broker S.r.l. Iscritta al RUI con numero B000050897 con sede in Roma alla Via Archimede 119 – 00197, tel.00.0000000, fax 00.00000000 email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si conviene, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, ad eccezione della solo disdetta inviata da una delle parti, saranno svolti tramite la Società GT Insurance Broker S.r.l..
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S O M M A R I O
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DEFINIZIONI
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ANDAMENTO SINISTRI
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
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PARTITA RISCHIO INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLI PER MISSIONE O COMPITI D’UFFICIO
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DEFINIZIONI
Nel testo che segue debbono intendersi per:
Contraente | I.N.A.F. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Società | La Compagnia di Assicurazione ed eventuali coassicuratrici |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Il documento che prova l’assicurazione | |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro |
Indennità | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Infortunio | L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili |
Invalidità permanente: | la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione |
Inabilità temporanea: | la perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali |
ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 30/09/2012) | ||||||||
Dati | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale complessivo | ||
Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Numero sinistri pagati o ancora riservati | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Importo Pagato + Riservato | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
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Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
La presente polizza di durata triennale è emessa senza tacito rinnovo pertanto alla scadenza del triennio la stessa non avrà più alcun effetto e la eventuale proroga non potrà superare sei mesi più sei su richiesta della contraente da formulare alla Società entro 30 gg dalla scadenza del periodo assicurativo. In assenza di sinistri la richiesta si riterrà automaticamente accolta fermo il pagamento del rateo di premio che non potrà essere in alcun caso inferiore al 50% del premio di polizza della quale si chiede la proroga.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). L’Assicurato è inoltre esonerato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistano cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 6 - Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R..
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
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L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 10 - Esistenza di altre coperture – Xxxxxxx Xxxxxxx
La Contraente è esonerata dal denunciare preventivamente l’esistenza di altre polizze per il medesimo rischio restando pattuito tra le parti che in caso di esistenza di altre coperture in caso di danno la presente copertura opererà a secondo rischio.
Art. 11 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve però comunicare l’esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 12 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
Art. 15 Prevalenza
Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.
Art. 16 - Foro competente
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l’Autorità Giudiziaria del foro territoriale di dove ha sede l’Amministrazione contraente.
ART.17 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente , sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 1 . Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni occorsi ai dipendenti ( compresa qualsiasi figura in rapporto di lavoro con la contraente ed a qualsiasi titolo) della Contraente durante le missioni, definite nei termini indicati dalla normativa vigente, svolte con l’utilizzo del mezzo proprio o con mezzo di proprietà della contraente, nonché con qualsiasi altro idoneo mezzo di trasporto.
La garanzia è estesa ai seguenti eventi:
a) Colpi di sole, di calore ed altre conseguenze termiche;
b) Annegamento;
c) Asfissia anche non di origine morbosa;
d) Assideramento ed il congelamento;
e) Folgorazione;
f) Xxxxx addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
g) Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
h) Alterazioni patologiche conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
i) Infortuni subiti in stato di malore di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
l) Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
m) Infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
n) Infortuni derivanti da inondazioni e/o alluvioni;
o) Infortuni derivanti dall’uso e guida di tutti i veicoli a motore;
r) Lesioni causate da sforzi esclusi gli infarti e le xxxxx;
s) Lesioni corporali subite per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
t) Conseguenze di operazioni chirurgiche;
u) La “morte presunta”.
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio ed anche successivamente alla scadenza della polizza.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto al successivo Art. 15);
b) dalla partecipazione a gare comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore;
c) da stato di ebbrezza od alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti, alcoolismo o tossicodipendenza;
d) da proprie azioni delittuose.
Art. 2 - Persone assicurate
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.
Per l’identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici, che l’Ente Contraente si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta.
Art. 3 - Regolazione del premio
Per le partite che prevedano la regolazione del premio, il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto, le variazioni intervenute in aumento o diminuzione del dato preventivo ivi riportato; qualora il premio sia determinato in dodicesimi di anno, sarà considerata mensilità il periodo superiore a 15 giorni. La Compagnia di Assicurazione compilerà, sulla base dei dati sopraddetti, specifico atto di regolazione del premio, attivo e/o passivo che, se attivo, verrà' onorato entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto documento.
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Art. 4 - Estensione territoriale
Le garanzie valgono per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.
Art. 5 - Limite di età
Le garanzie di cui al presente contratto non sono estensibili ad assicurati di età superiore a 75 (settantacinque) anni.
Art. 6 - Limiti di risarcimento
Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a € 5.000.000,00.
Art. 7 - Esonero dichiarazione altre assicurazioni
L’Ente Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di dichiarare l’esistenza di altre polizze assicurative per gli stessi rischi, fermo restando che la polizza è operante indipendentemente dall’esistenza di altre stipulate.
Art. 8 - Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
Art. 9 -Tabella INAIL
La tabella delle percentuali di Invalidità Permanente prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende sostituita con la tabella All. n. 1) del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società alla franchigia relativa del D.P.R. anzidetto per il caso di infortunio.
Art. 10 - Invalidità’ permanente superiore al 50%
Nel caso l’invalidità permanente accertata a termini di polizza fosse superiore al 50% della totale, la Compagnia liquiderà un importo pari al 100% del capitale assicurato per invalidità permanente totale.
Art. 11 - Ernie traumatiche
La garanzia è estesa alle ernie traumatiche ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi.
Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Per le ernie non operabili, l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (All. n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.), fermo restando un limite massimo di risarcimento pari al 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Art. 12 - Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Compagnia rimborserà comunque le spese sostenute dall’Assicurato per le cure e gli interventi, anche chirurgici, effettuati allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 5.200,00.
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Art. 13 - Rischio guerra
A parziale deroga delle C.G.A., le garanzie valgono anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
Art. 14 - Portatori di Handicap
La garanzia copre gli infortuni subiti dai dipendenti della Contraente, portatori di Handicap, che, attraverso contratti di assunzione a tempo determinato o indeterminato, borse di lavoro o con appositi atti deliberativi del Contraente, svolgono attività nell’ambito delle strutture ed organizzazione del Contraente nonché presso Enti Terzi. La garanzia opera esclusivamente durante lo svolgimento di tali attività e si applicano le stesse norme del personale in genere non portatori di handicap.
PARTITA RISCHIO INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLI PER MISSIONI O COMPITI D’UFFICIO
A) La garanzia si intende prestata a favore dei dipendenti di ogni ordine e grado autorizzati dalla Contraente a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dal proprio luogo di lavoro, del proprio mezzo di trasporto limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio;
B) La garanzia copre gli infortuni subiti dai conducenti gli automezzi di proprietà della Contraente.
La garanzia si intende prestata a favore dei soggetti autorizzati dalla Contraente a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dal proprio luogo di lavoro, del mezzo di trasporto di proprietà della contraente limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio, ovvero per l’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente.
La presente polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o decesso del conducente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
Sono compresi in garanzia anche:
la salita e la discesa degli automezzi e alle operazioni per la messa in funzione dei veicoli stessi. Sono esclusi dalla garanzia i rischi coperti dalle assicurazioni obbligatorie.
Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalla legge e dai CCNL, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso.
In caso di sinistro l’Ente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell’evento il conducente era autorizzato all’uso dell’autovettura per motivi di servizio.
Capitali assicurati: | |
Morte | € 200.000,00 |
Invalidità Permanente | € 200.000,00 |
La garanzia di invalidità permanente è prestata senza alcuna franchigia. Determinazione del premio
Il premio lordo annuo per ogni km ammesso a rimborso dalla Contraente è di € a XX
Xx 00.000 (XXXX ALL’80% DELLA PERCORRENZA COMPLESSIVA DEL PERIODO 2010/2011 PARI A COMPLESSIVI KM 85.263).
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Al termine dell’annualità assicurativa, nei modi e nei termini previsti dall’Art. 2 “Regolazione del premio”, la Contraente dovrà comunicare il dato consuntivo, ovvero per la partita A il numero dei km complessivamente percorsi per le missioni e relativamente alla garanzia B il numero dei mezzi circolanti.
GARANZIA PARTICOLARE GRATUITA
LA PRESENTE COPERTURA È ESTESA ALLE MISSIONI COMPIUTE, IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE, CON QUALSIASI IDONEO MEZZO DI TRASPORTO
Decorrenza garanzie
La durata della polizza è stabilita in anni tre a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2012.
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