Allegato “A” alla delibera di G.P. n. 50 del 19.03.2014
Allegato “A” alla delibera di G.P. n. 50 del 19.03.2014
ACCORDO fra la Provincia di Rimini e i Comuni della provincia di Rimini per l’utilizzo dei fondi per l’emergenza abitativa assegnati con delibera di G. R. n. 1709 del 25/11/2013.
Vista la delibera di G.R. n. 1709 del 25/11/2013 con la quale la Regione Emilia Romagna assegna alla Provincia di Rimini risorse pari a € 191.173,04 in attuazione della L.R. n.19/2012 al fine di attuare interventi volti a:
a) Garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili una intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto;
b) Concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento nel canone di locazione;
c) Concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
Visto l’Allegato A della deliberazione di G.R. n. 817/2012 che definisce requisiti e condizioni dei beneficiari e ammontare massimo del contributo concedibile, come specificati ed integrati dalla sopracitata delibera di G.R. 1709/2013;
Richiamato il “Protocollo di intesa tra Tribunale di Rimini, Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini, Comuni della provincia di Rimini, istituti di credito, Sindacati CGIL CISL UIL e Associazioni della proprietà recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo” sottoscritto in data 31/12/2012 e successive modifiche;
Richiamato inoltre l’ordine del giorno sul disagio abitativo approvato con atto del C.P. n. 20 del 30/7/2013 con il quale si rileva la necessità di riconoscere, fra le tipologie ammesse al sostegno con i finanziamenti regionali, la seguente situazione:
“sostegno alle persone in stato di particolare necessità o disagio ambientale, debitamente certificato dai servizi, presenti sul territorio provinciale, di accompagnamento ed inclusione sociale per donne in difficoltà, in relazione a situazioni di pericolo in quanto vittime di violenza o stalking”;
Ritenuto doversi procedere alla individuazione delle linee di intervento da attivare sulla base degli atti regionali soprarichiamati e nel limite dello stanziamento regionale assegnato;
Preso atto delle necessità emergenti espresse dalla utenza che si rivolge agli uffici comunali preposti alla emergenza abitativa ed agli sportelli sociali, e valutata la opportunità di destinare le risorse regionali per le finalità b) e c), (limitatamente alle ipotesi di mobilità di cui al successivo art.3) della L.R. n.19/2012 in quanto non sussistono al momento le condizioni per interventi previsti nella lettera a) e per gli ulteriori interventi previsti nella lettera c);
Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:
Articolo 1- destinazione dei fondi
I fondi assegnati dalla regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 1709 del 25/11/2013 pari a € 191.173,04 saranno destinati alle seguenti tipologie di intervento in conformità alla L.R. n.19/2012:
a)Concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento nel canone di locazione – ( lettera b) L.R. 19/2012);
b) concedere contributi per favorire la mobilità nel settore delle abitazioni, limitatamente alle tipologie previste al successivo art. 3 ( nuclei famigliari con almeno 1 minore a carico o 1 disabile – donne in difficoltà) – ( lettera c) L.R. 19/2012)
I fondi saranno destinati nella misura del 60% alle situazioni rientranti nella tipologia a) e del 40% alle situazioni rientranti nella tipologia b). Detta ripartizione è indicativa e potrà essere modificata a seguito di monitoraggio della spesa, spostando risorse sull’una o sull’altra tipologia a seconda della prevalenza del bisogno espresso.
Articolo 2- Requisiti e condizioni dei beneficiari
I beneficiari dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata delibera regionale 1709/2013 con le seguenti specificazioni:
a) presenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
b) possesso della cittadinanza Italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nel caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
c) nessuno dei componenti del nucleo famigliare del conduttore deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobiliari per quote pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati nella provincia di Rimini, di cui possa disporre;
d) valore I.S.E.E. non superiore ad € 11.000,00 per la generalità dei contributi e di € 7.500,00 limitatamente all’ipotesi di cui al successivo art. 3, punto 1 sistemazione precaria.
Qualora il conduttore versi in una situazione di inadempienza nel pagamento del canone di locazione, devono ricorrere le seguenti condizioni:
e)possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente il nucleo famigliare, lavoratore dipendente o autonomo, abbia subito una rilevante diminuzione della capacità reddituale derivante, a titolo esemplificativo, da stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs n. 297/02 acquisito presso i Centri per l’Impiego della provincia, da licenziamento, cassa integrazione, saltuarietà della prestazione di lavoro, mancato rinnovo di contratto a termine, mobilità, chiusura di imprese registrate alla C.C.I.A.A.
Il contributo può inoltre essere riconosciuto nelle seguenti situazioni di diminuzioni di entrate o di aumento di spese:
Nuclei famigliari con almeno un reddito derivante da pensione, che abbiano sostenuto spese straordinarie una tantum debitamente documentate per necessità famigliari o legate all’alloggio (es. spese mediche, funerali, spese di straordinaria manutenzione dell’alloggio, riparazioni urgenti a carico dell’inquilino, altre spese urgenti e necessarie la cui valutazione si demanda all’operatore responsabile del caso);
Nuclei famigliari che abbiano subito una riduzione del reddito per effetto di mutamenti nella composizione famigliare ovvero per il venir meno di benefici o sostegni economici rilevanti, opportunamente documentati.
f) morosità consistente nel mancato pagamento di almeno 1 mensilità al verificarsi di una delle condizioni indicate al punto precedente
Articolo 3 –Interventi per favorire la mobilità nel settore della locazione
Per quanto concerne gli interventi per favorire la mobilità nel settore della locazione, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla delibera regionale 1709 del 25/11/2013 così come richiamati nel precedente art. 2 - lettere a) b) c) e d), si determina di ammettere a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di utenti:
1. Nuclei famigliari con almeno 1 minore a carico o un disabile che a seguito di sfratto o altro obbligo di rilascio dell’alloggio abbiano reperito una sistemazione alternativa. Il contributo è riconosciuto anche nel caso in cui nei 15 gg prima della data di rilascio dell’alloggio il nucleo costituito come sopra, non abbia reperito una soluzione abitativa definitiva e trovi una sistemazione precaria. In questo caso i richiedenti devono fare domanda al Comune almeno 15 giorni prima del rilascio dichiarando che non hanno reperito altra soluzione abitativa.
Qualora la soluzione abitativa sia precaria, è richiesto un VALORE ISEE non superiore a € 7500,00 ed è riconosciuto un contributo pari a due mensilità fino ad un massimo di € 1500,00 complessivi.
2. DONNE IN DIFFICOLTA’, in relazione a situazioni di pericolo in quanto vittime di violenza o stalking” in carico ai Servizi sociali dei Comuni. In tali casi è richiesto un valore ISEE non superiore a € 11.000,00.
Articolo 4- ammontare dei contributi e spese ammissibili
Si stabilisce che i contributi possano essere concessi per un numero massimo di tre mensilità, oltre alle spese per il reperimento dell’alloggio, fino ad un massimo complessivo di € 3.000 per gli alloggi situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e fino ad un massimo complessivo di €
2.200 per gli alloggi situati negli altri comuni della Provincia.
Nelle ipotesi di sistemazione precaria di cui al precedente art. 3, punto 1, è riconosciuto un contributo pari a due mensilità fino ad un massimo di € 1500,00 su tutto il territorio provinciale.
Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell’immobile, salvo diversa determinazione motivata assunta dai Comuni.
Per quanto attiene alla tipologia di spese ammissibili che possono essere riconosciute al soggetto richiedente al fine di favorire l’accesso negli alloggi e la mobilità nel settore della locazione (art. 14, lettera c), L.R. n. 19/2012, vi rientrano, oltre la caparra e i costi per la attivazione delle utenze, anche le spese per la ricerca dell’alloggio e per la stipula del contratto quali il pagamento della agenzia che ha prestato il proprio servizio per il reperimento dell’alloggio nel mercato immobiliare, l’imposta del registro, le spese di trasloco.
In tali casi, a parte la caparra che viene data direttamente al proprietario, le altre tipologie di spesa eventualmente coperte vengono corrisposte al beneficiario.
I contributi possono essere erogati una sola volta e in un solo comune della provincia. Al momento della domanda il richiedente dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, di non aver ricevuto negli ultimi 24 mesi altri benefici relativi alla emergenza abitativa sulla linea di finanziamento regionale di cui alle delibere di G.R. n. 2051/2011 e G.R. 817/2012.
Articolo 5- modalità di gestione
Si conviene che per la gestione degli interventi la Provincia si avvalga di ACER Rimini e che la concessione di contributi avvenga seguendo le seguenti procedure:
Gli inquilini in possesso dei requisiti prescritti dalla delibera G.R. n. 1709/2013 e del presente Accordo, devono inoltrare domanda al Comune di residenza, utilizzando gli appositi moduli.
I Comuni, ricevuta la domanda, procederanno alla istruttoria per la verifica dei requisiti di accesso ai benefici secondo quanto definito nel presente Accordo e, qualora sussistano tutte le condizioni, quantificheranno il contributo spettante.
Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, i Comuni trasmetteranno ad ACER la domanda unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo stabilito, corredata di tutti i documenti necessari alla liquidazione.
Entro i successivi 5 giorni lavorativi, Acer dovrà procedere al pagamento del contributo agli aventi diritto.
L’istruttoria per il pagamento avviene seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste da parte dei Comuni.
Articolo 6- disposizioni finali e durata
Le parti convengono che la Provincia di Rimini, in quanto destinataria della assegnazione dei finanziamenti regionali oggetto del presente Accordo, proceda a sottoscrizione di apposita convenzione con ACER Rimini per la definizione degli aspetti gestionali.
La Provincia curerà altresì il monitoraggio e tutti gli adempimenti richiesti dalla delibera regionale ai fini della liquidazione del contributo e della rendicontazione finale.
Il presente accordo ha una durata dalla sottoscrizione al 31/12/2015, termine ultimo previsto dalla Regione per l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse assegnate.
Qualora si verificassero mutamenti organizzativi nell’ambito istituzionale prima del completo utilizzo delle risorse assegnate, si procederà alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie.