CONTRATTO TRA
CONTRATTO TRA
FONDIRIGENTI X. XXXXXXXXX, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00, CF 97141810586 in persona del Presidente e legale rappresentante Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (nel prosieguo anche “Fondirigenti” o “Committente”)
E
---------- con sede in ---------- , P.IVA – C.F. ---------- – ---------- in persona del legale rappresentante pro -tempore, nel prosieguo anche denominato “Aggiudicatario” o “Affidatario”.
PREMESSO CHE
▪ con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla
Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. del il Committente ha indetto una
procedura comunitaria aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo di Fondirigenti - Denominato SIF 2.0;
▪ il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente Affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui al presente contratto;
▪ l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richieste dal bando, a mezzo di --. che
costituisce l’allegato n. 6 del presente contratto;
▪ sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
▪ il Codice identificativo gara (CIG) è 8926540DD4.
* * *
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno, ad ogni effetto, valore di patto.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, la realizzazione dei servizi di Sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo di Fondirigenti (SIF 2.0), come specificati nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato tecnico.
2. L’Affidatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Affidatario o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
3. Il Committente potrà, pertanto, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo definitivo, perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
5. L’Affidatario si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutte le dichiarazioni e i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Fondirigenti in eventuali registri o elenchi pubblici.
6. Tutta la documentazione inerente all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Fondirigenti che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa per iscritto da parte di Fondirigenti.
8. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in caso di inadempimento da parte dell’Affidatario, a quanto stabilito nei precedenti commi da 2 a 7, Fondirigenti avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.
9. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5 D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 e successive integrazioni e modificazioni, Fondirigenti si riserva di richiedere all’Affidatario l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, nell’ambito dei quali deve intendersi ricompresa anche l’eventuale attività di affiancamento a fine contratto di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara, per un importo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre IVA come per legge. Per lo svolgimento di tali servizi, si farà
riferimento al corrispettivo unitario indicato nel Disciplinare di gara, al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, pari a --,-- %.
ARTICOLO 3
Responsabile di Progetto e Gruppo di progetto
1. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente ed assicura, tra l’altro, la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine di definire le interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.
2. Per tutte le attività di gestione e conduzione del progetto deve essere costituito, per l’intera durata del presente affidamento, un gruppo di lavoro misto, composto dal Responsabile di Progetto dell’Affidatario, supportato adeguatamente dai referenti tecnici dell’Affidatario coinvolti nel progetto, e dal Responsabile di Progetto del Committente, coadiuvato dai propri referenti delle varie aree operative. Tale gruppo deve coordinare tutte le attività oggetto del presente contratto verificandone lo stato di avanzamento e l’adeguatezza delle soluzioni tecniche implementate e valutando l’esigenza di eventuali modifiche o variazioni rispetto alle specifiche tecniche contrattuali.
3. Tale gruppo di lavoro si riunisce, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell’Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso.
Per le attività del gruppo di progetto non vi sarà alcun tipo di compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto per i singoli servizi dell’affidamento.
4. Inoltre, l’Affidatario deve predisporre, concordandolo con il gruppo di progetto, un repository interrogabile tramite interfaccia web in cui rendere disponibile tutta la documentazione di progetto e d’utente.
ARTICOLO 4
Normativa di riferimento
1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria ed alla normativa nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente.
2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od
adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
ARTICOLO 5
Disciplina contrattuale del rapporto
1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:
- il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
- il presente contratto d’appalto;
- il Disciplinare di gara;
- l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
- il Data Protection Agreement (DPA);
- la garanzia definitiva;
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d’appalto e nei documenti sopra menzionati.
2. I predetti documenti ed elaborati, unitamente al Codice Etico di Fondirigenti, sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Aggiudicatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
ARTICOLO 6
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essere pienamente consapevole del servizio e delle prestazioni da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 7
Luogo di esecuzione del contratto
1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell’Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.
ARTICOLO 8
Variazioni del servizio
1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, le ulteriori specificazioni o modificazioni non
sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle prestazioni di cui al contratto, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi xxxxx, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
3. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate per iscritto dal Committente.
ARTICOLO 9
Importo dell’appalto
1. L’importo dell’appalto è stabilito come segue:
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | Importo |
1 | Manutenzione Evolutiva e Correttiva Generale | 72611000-6 | 1.250.000,00 |
2 | Servizi cloud, conduzione e manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell’infrastruttura fisica (hardware, rete, connettività) | 72110000-9 | 250.000,00 |
Totale a base d’asta | 1.500.000,00 |
2. L’importo posto a base di gara è pari a euro 1.500.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
3. L’importo previsto dal punto 1 della precedente tabella per le attività di Manutenzione Evolutiva e Correttiva è un importo presunto, calcolato stimando per la giornata/uomo un costo unitario a base d’asta di euro 450,00 al netto dell’Iva. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall’Affidatario verrà effettuato al completamento delle stesse ed all’esito positivo della verifica di conformità da parte del Responsabile dell’Ufficio ICT (Information Comunication Technology) di Fondirigenti con le modalità previste nel Capitolato tecnico. Per la determinazione del corrispettivo dovuto si farà riferimento al numero di giornate/uomo dichiarate dall’Affidatario (entro il limite massimo derivante dall’importo posto a base di gara di cui alla precedente tabella diviso per il costo unitario a base d’asta di euro 450,00) e al
corrispettivo unitario di euro 450,00 per gg./uomo al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
4. L’importo di cui al punto 2 della precedente tabella è da intendersi a corpo e verrà erogato all’aggiudicatario, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in rate trimestrali posticipate di uguale importo, previa verifica da parte di Fondirigenti della regolare esecuzione delle relative prestazioni.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti si intendono comprensivi di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
ARTICOLO 10
Modalità di pagamento
1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario il corrispettivo secondo le seguenti modalità differenziate per categorie, restando inteso e convenuto che non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, del codice civile: Servizi cloud, conduzione e manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell’infrastruttura fisica (hardware, rete, connettività).
2. In tutti i casi il corrispettivo verrà richiesto mediante presentazione di fatture che saranno emesse su base trimestrale (marzo, giugno, settembre; per il mese di dicembre entro il giorno 10), in funzione di un avanzamento lavori documentato con le attività svolte.
3. La fattura dovrà essere inviata all’indirizzo xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx e riportare il codice CIG e l’IBAN indicato al successivo comma. Il codice da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: SDI 0000000 (7 volte zero). Una copia della fattura (cd. “fattura di cortesia”) dovrà essere altresì inviata a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx .
4. I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni, fine mese, data fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a ::::::::::::::: presso ::::::::::: S.p.A. codice IBAN
::::::::::::::::::::: e riporteranno espressamente, ai fini della tracciabilità dei flussi, l’indicazione del codice CIG.
5. Non si prevedono versamenti in acconto sul corrispettivo contrattuale.
Manutenzione evolutiva e correttiva
La fatturazione è subordinata al completamento dei servizi ed all’esito positivo della verifica di conformità da parte del Responsabile dell’Ufficio ICT (Information Comunication Technology) di Fondirigenti con le modalità previste nell’art. 14.
Il certificato di conformità compilato dall’Affidatario dovrà contenere almeno le seguenti informazioni (tutti i parametri dovranno avere il dettaglio del singolo progetto di modifica, manutenzione, personalizzazione o verifica cui si riferiscono):
• Numero di interventi di manutenzione evolutiva/correttiva totali richiesti;
• Numero di interventi di manutenzione evolutiva/correttiva totali;
• Numero di interventi di manutenzione evolutiva/correttiva totali residui (richiesti e non ancora completati) a fine periodo;
• Numero totale di interventi di manutenzione evolutiva/correttiva richiesti per area applicativa;
• Numero totale di interventi di manutenzione evolutiva/correttiva chiusi per area applicativa;
• Volume totale in gg/uomo degli interventi di manutenzione evolutiva/correttiva completati nel periodo;
• Volume totale in gg/uomo degli interventi di manutenzione evolutiva/correttiva completati da inizio contratto;
• Risorse (numero, effort e tipologia) impiegate.
La quantificazione dell’importo dovuto verrà effettuata moltiplicando il numero di gg./uomo o frazioni degli stessi risultanti dal certificato di conformità approvato da Fondirigenti per il corrispettivo unitario previsto dal Disciplinare di gara al netto del ribasso percentuale unico del
--,--% offerto dall’Affidatario in sede di gara.
Sviluppo Software
Al completamento dei servizi di cui al punto 1 della tabella di cui all’art. 9, ed all’esito positivo della verifica di conformità da parte del Responsabile dell’Ufficio ICT (Information Comunication Technology) di Fondirigenti, e con le modalità previste nell’articolo 14 del presente accordo e nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico, la fatturazione di ciascun intervento verrà effettuata entro il giorno 25 del primo mese utile, ad eccezione di Dicembre per cui la fatturazione verrà effettuata entro il 10 del mese.
Il certificato di conformità è compilato dall’Affidatario secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico ed è composto da tutti i SAL mensili come ivi previsto.
ARTICOLO 11
Tempi di esecuzione – Penali
1. L’esecuzione del contratto sarà avviata dall’Affidatario a partire dal --/--/ quale termine
iniziale di efficacia del contratto. Anche prima di tale termine, il committente si riserva in ogni caso di chiedere all’Affidatario l’avvio di urgenza dell’esecuzione del contratto.
2. L’avvio dei servizi deve essere effettuato secondo il Piano di subentro iniziale così come previsto nell’offerta tecnica presentata dall’Affidatario in sede di gara.
3. Il Committente si riserva comunque di richiedere all’Affidatario che le attività oggetto del presente contratto siano svolte, per un periodo massimo di 2 mesi dalla data di avvio delle stesse, con l’ affiancamento del personale del precedente Affidatario.
4. Tutte le attività oggetto del presente contratto si concludono allo scadere del trentaseiesimo mese decorrente dalla data indicata nel precedente comma 1.
5. In caso di ritardato avvio del servizio rispetto al termine iniziale del contratto di cui al comma 1, il Committente applicherà sul primo pagamento dovuto all’Affidatario una penale nella misura dell’1 per mille del corrispettivo totale del presente contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 10% per cento dell’importo del contratto. Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo il maggior danno.
6. Inoltre, nel caso in cui il valore degli indicatori definiti al paragrafo 10 del Capitolato tecnico superi le soglie stabilite per più di un mese consecutivo sono applicate le ulteriori seguenti penali:
Manutenzione evolutiva e correttiva
• Esito Collaudo NEGATIVO, 5‰ dell’importo previsto con un minimo di € 200 (duecento).
• Rispetto dei tempi concordati < 10 gg., 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di
€ 200 (duecento), > 10 gg. 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 10 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
• Tempo di rilascio <= 10 gg con soglia minima di 5 gg., 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 10 gg., 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di
€ 200 (duecento) ogni 5 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
• Difettosità del software, 1‰ dell’importo previsto per il nuovo sviluppo in caso di violazione della soglia prevista nel Capitolato Tecnico.
Resta, inoltre, inteso che all’Affidatario non spetta alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite al fine di recuperare i ritardi maturati; pertanto, tali prestazioni non entreranno nel computo di cui al precedente art. 10.
Disponibilità totale del servizio
• Tempi medi di intervento HW, SW di base e di servizio.
Criterio e valore minimo: tempo medio di intervento inferiore a 4 ore lavorative. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo verrà applicata una penale di € 50 (cinquanta);
• Tempi medi di ripristino HW, SW di base e di servizio
Criterio e valore minimo: tempo totale di ripristino inferiore a 4 ore lavorative. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo verrà applicata una penale di € 100 (cento);
• Tempi medi di intervento SW applicativo
Criterio e valore minimo: tempo medio di intervento inferiore a 4 ore lavorative. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo verrà applicata una penale di € 50 (cinquanta);
• Tempi medi di ripristino SW applicativo
Criterio e valore minimo: tempo medio totale di ripristino inferiore a 4 ore lavorative per “malfunzionamenti bloccanti”, inferiori a 16 ore lavorative in caso di “malfunzionamenti non bloccanti”. Per ogni ora e/o frazione di ora superiore al minimo verrà applicata una penale di € 100 (cento) per il primo tipo e di € 50 (cinquanta) per il secondo tipo;
• Disponibilità totale
Criterio e valore minimo: Dtot(Ct) ≥ 98%.
Per ogni riduzione dello 0,2% rispetto al predetto valore minimo, da valutarsi durante il periodo di conduzione tecnica del nuovo Sistema, verrà applicata una penale pari a € 30 (trenta) (tale penale si applica anche all’ambiente di test nei periodi segnalati di vigenza SLA);
• Accessibilità
SESSIONI ATTIVE | ACCESSIBILITÀ | PENALE | |
CAUSALE | IMPORTO | ||
fino a 1500 | Garantita nel 100% dei casi | Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione. | 1‰ dell’importo del servizio per giorno di disservizio |
da 1501 a 5.000 | Garantita nel 80% dei casi | Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione. | 0,8‰ dell’importo del servizio per giorno di disservizio |
Oltre le 5.000 | Non garantita |
Gruppo di lavoro
• Tempestività nell’inserimento/sostituzione di personale: TISP <= 5 gg, 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) > 5 gg 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 5 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
• Personale inadeguato XXXXx 0, 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 0 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni ulteriore unità di personale inadeguata.
• Turnover del personale TORS=0 0,5‰ dell’importo previsto con un minimo di €200 (duecento), 0,5‰ dell’importo previsto con un minimo di €200(duecento) per ogni ulteriore sostituzione non autorizzata.
Servizio di subentro finale e di affiancamento a fine contratto
• Tempo massimo di attivazione del servizio <= 5 gg, 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) > 5 gg 0,5‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 5 giorni, o frazioni di questo periodo, di ulteriore ritardo.
• Aderenza alla pianificazione delle attività <= 1 gg 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento), > 1 gg 1‰ dell’importo previsto, con un minimo di € 200 (duecento) ogni 1 giorno di ulteriore ritardo.
Soddisfazione del cliente (SCOM)
• Soddisfazione del cliente >= 70%, 0,5‰ dell’importo previsto ogni cinque punti percentuali di scostamento con un minimo di €200 (duecento) per scostamento.
Le penali indicate nel presente comma non operano per i primi sei mesi contrattuali e, dal momento della loro efficacia, sono cumulabili nel caso in cui più di un indicatore di differente fascia fuoriesca dalle soglie definite. Inoltre, nel caso in cui il valore degli indicatori si discosti dallo standard o superi le soglie stabilite per più di tre mesi consecutivi o per più di quattro volte in un anno, il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art 1456 cod. civ..
7. Tutte le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
ARTICOLO 12
Proprietà intellettuale e privative industriali
1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Affidatario abbia usato, nell’attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente e impegnandosi a tenerlo integralmente indenne e manlevato da ogni e qualsivoglia onere, costo, conseguenza pregiudizievole o responsabilità.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.
3. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L’Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell’Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, il Committente può chiedere all’Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo per il Committente medesimo:
• la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
• di ottenere, per il Committente, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
• di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Committente garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
• di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Committente, salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Sistema SIF in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l’inadempimento da parte dell’Affidatario.
ARTICOLO 13
Sospensione e proroghe
1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, consente al Committente di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 18 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi e il Ministero del Lavoro, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 14
Verifica sull’esecuzione del contratto.
1. La verifica della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto definiti nel Capitolato tecnico è eseguita da un Responsabile ICT nominato da Fondirigenti.
2. A seguito di ciascuna verifica viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dal Responsabile ICT e dal Committente, e dal proprio Responsabile di Progetto per l’Affidatario, nel quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:
o l'oggetto della verifica;
o la tipologia di verifica (provvisorio o definitivo);
o la data di inizio e di conclusione delle operazioni di verifica;
o il contesto operativo in cui è stata effettuata la verifica;
o i prodotti, i servizi e le prestazioni verificate;
o le procedure seguite per l'esecuzione della verifica;
o i risultati ottenuti;
o l'esito della verifica.
3. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
4. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.
5. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
6. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
7. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 18.
ARTICOLO 15
Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte delle prestazioni di cui al presente contratto. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18, con rivalsa sulla cauzione presentata, e fermo il diritto al risarcimento del danno.
2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso di cui al presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa e per iscritto da parte del Committente. É fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Affidatario può ricorrere al subappalto per un importo non superiore al 50% dell’importo contrattuale, limitatamente alle parti del servizio preventivamente indicate in sede di gara e previa autorizzazione scritta del Committente, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dagli atti di gara.
4. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo Gruppo di progetto indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.
ARTICOLO 16
Riservatezza
1. L’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli a terzi e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del contratto.
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18, fermo restando che l’Affidatario sarà comunque responsabile nei confronti del Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si dovesse avvalere, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione del contratto.
3. In riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, il trattamento dei dati personali nella titolarità del Committente sarà svolto dall’Affidatario in qualità di responsabile del trattamento e risulterà regolato dal DPA (cfr. allegato 5).
ARTICOLO 17
Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente
verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.
ARTICOLO 18
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
b) nel caso di inadempimento previsto dal precedente art. 2 comma 8;
c) qualora l’ammontare delle penali superi il 10% (dieci percento) del corrispettivo del contratto;
d) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 13 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
e) qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 14 comma 6;
f) in caso di mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto e dei crediti da esso derivanti, nonché il subappalto, di cui al precedente art. 15;
g) in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 16;
h) qualora venga meno la cauzione prevista nel precedente art. 17;
i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 17;
j) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
k) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
l) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
m) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
2. Resta inteso e convenuto che, in caso di risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 19
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 20
Garanzia
1. Fermo restando il termine di legge, l’Affidatario è tenuto inoltre a garantire, per tutta la durata del contratto e fino a 2 (due) mesi oltre la scadenza del contratto, ovvero a decorrere dalla verifica finale, se successivo al termine di scadenza del contratto, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, essendo tale attività remunerata con il corrispettivo contrattuale complessivo di cui al precedente art. 9.
2. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l’Affidatario deve attenersi alle modalità per la manutenzione correttiva previste nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica.
3. In caso di inadempienza da parte dell’Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, il Committente si riserva di agire per il risarcimento dei danni, anche indiretti, che gli dovessero derivare.
ARTICOLO 21
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti i contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora avesse notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ARTICOLO 22
Spese contrattuali – IVA – Registrazione
1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.
ARTICOLO 23
Consenso al trattamento dei dati
1. Le Parti si danno atto che, per le sole finalità collegate alla esecuzione degli obblighi contrattuali, all’adempimento degli obblighi di legge e/o alla gestione generale della relazione commerciale, ciascuna di esse potrà effettuare trattamenti dei dati personali dei dipendenti, addetti e/o collaboratori dell’altra Parte nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Entrambe le Parti dichiarano di aver fornito ai propri dipendenti, addetti e/o collaboratori adeguata informativa in merito alle operazioni di trattamento necessarie alla corretta esecuzione del presente contratto.
3. Pertanto, ciascuna Parte garantisce all’altra Parte che gli addetti alla gestione del contratto, i dipendenti coinvolti nell’erogazione dei servizi ad esso connessi e gli amministratori siano sufficientemente informati sul fatto che tra le Parti esiste un rapporto contrattuale, e che i dati
personali di codesti possono essere portati a conoscenza dell’altra Parte, qualora ciò si rendesse necessario per il perseguimento delle finalità sopra esposte e nel rispetto del principio di minimizzazione e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.
4. I soggetti interessati di entrambe le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Roma,
Il Committente L’Affidatario
( ) ( )
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 2 (Oggetto del contratto);
- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 9 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 12 (Proprietà intellettuale e privative industriali)
- art. 13 (Sospensione e proroghe);
- art. 14 (Collaudo - Verifica e controllo sull’attività);
- art. 15 (Divieto di cessione del contratto - Subappalto);
- art. 17 (Cauzione)
- art. 18 (Risoluzione del contratto)
- art. 19 (Controversie)
- art. 20 (Garanzia).
Roma,
L’Affidatario
( )
Allegato n. 1: Disciplinare di gara; Allegato n. 2: Capitolato tecnico; Allegato n. 3: Offerta tecnica; Allegato n. 4: Offerta economica;
Allegato n. 5: Data Protection Agreement; Allegato n. 6: Garanzia definitiva.