Capitolato Speciale
COPERTURA ASSICURATIVA TEMPORANEA DI GRUPPO IN CASO DI MORTE
Capitolato Speciale
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto assicurativo, si conviene che e si intende per:
Azienda o Amministrazione o Ente: SpA AUTOVIE VENETE, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto sulla vita del quale viene stipulata la assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; Beneficiario: il soggetto al quale spetta la prestazione oggetto dell’assicurazione;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con- tratto;
Broker: il Broker vigente XXXXX S.P.A. con sede in XXXXXX, Xxxxx Xxxxx, 00 Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione; Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 00,00 del 30 giugno 2009 fino alle ore 00,00 del 30 giungo 2012 con scadenze annuali intermedie alle ore 00,00 del 30 giugno di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto degli artt. 1901 e 1924 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 00 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 5: Soggetti assicurati
Sono assicurati i soggetti tra quelli di seguito elencati, richiamati nella scheda di riepilogo e conteggio del premio:
1. Quadri, Impiegati, Operai, altri soggetti
che prestano la loro opera a favore della Azienda contraente e che hanno manifestato ad essa il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 Codice Civile.
Art. 6: Oggetto dell’assicurazione
In caso di decesso dell’Assicurato, da qualunque causa determinato, avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa e ferme le limitazioni e esclusioni piu’ a- vanti normate, la Societa’ paghera’ in una unica soluzione ai beneficiari designati un im- porto corrispondente al capitale a quel momento assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del periodo assicurativo al quale si riferisce il premio corrisposto, non e’ prevista alcuna prestazione a carico della Societa’ e il premio versato resta da essa acquisito.
Art. 7: Efficacia della copertura assicurativa
La copertura assicurativa non ha limiti territoriali .
La copertura assicurativa e’ efficace anche qualora il decesso sia causato da suicidio dell’Assicurato, senza limiti temporali e quindi sin dalla attivazione della polizza o inclusio- ne dell’Assicurato.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Modalita’ operative e assuntive
La Azienda Contraente fornira’ alla Societa’, in occasione:
o della attivazione della presente polizza
o di ogni sua scadenza anniversaria intermedia
o di ogni inclusione,
un elenco identificativo dei soggetti assicurati, riportante:
o il nominativo
o la data di nascita
o il sesso
o la qualifica
o il codice fiscale
o la indicazione del capitale assicurato,
nonche’:
o la documentazione sanitaria di cui alla tabella riepilogativa allegata.
La eventuale nuova documentazione sara’ altresi’ fornita in tutti i casi in cui venga richiesto dalla Contraente un aumento del capitale assicurato e tale aumento ponga il nuovo capita- le in uno scaglione, come definito dalla tabella, successivo a quello iniziale.
La Societa’, per ciascun Assicurato, assume il rischio sulla base delle indicazioni fornite dalla Contraente e della documentazione sanitaria fornita, fermo che, ricevutala, ha la fa- colta’ di:
o dare efficacia alla copertura assicurativa, accogliendo il rischio alle condizioni pattuite
o dare efficacia alla copertura assicurativa, subordinandola alla applicazione di un so- vrappremio rapportato alle valutazioni della propria consulenza medica (taratura del ri- schio) e conteggiato a far tempo dalla data di tale vautazione
o richiedere ulteriore documentazione / accertamenti sanitari
o non accogliere il rischio.
Nel caso in cui l’eventuale sovrappremio richiesto dalla Societa’ non fosse accettato dalla Contraente, o nel caso in cui la Societa’ non accogliesse il rischio, la copertura assicurati- va avra’ termine a far tempo dalla data della consulenza medica, con rimborso del corri- spondente rateo di premio non fruito.
Qualora il rifiuto fosse relativo ad un incremento del capitale assicurato, la copertura assi- curativa rimarra’ comunque efficace per il capitale iniziale.
Art. 9: Limitazione temporanea della garanzia - Esclusioni
La copertura assicurativa e’ efficace qualunque possa essere la causa del decesso, ferme le seguenti limitazioni ed esclusioni:
1. fino alla presentazione della documentazione sanitaria di cui all’art. “Modalita’ operative e assuntive” che precede, la copertura assicurativa e’ limitata a sinistri riconducibili a infortunio; in caso di sinistro non riconducibile a infortunio, la Societa’ corrispondera’ ai beneficiari un importo pari al rateo di premio non fruito calcolato al momento del sini- stro;
2. la copertura assicurativa non opera qualora il decesso sia causato da:
o dolo del Contraente o dei beneficiari dell’Assicurato
o partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi o a fatti di guerra
o incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o condotto da un pilota non titolare di idoneo brevetto o licenza, e comunque se viaggia a bordo dell’aeromobile in qualita’ di pilota o di membro dell’equipaggio.
In caso di sinistro rientrante in queste esclusioni, la Societa’ corrispondera’ ai beneficiari un importo pari al rateo di premio non fruito calcolato al momento del sinistro.
Art. 10: Massima esposizione della Societa’
Qualora un medesimo evento causi un sinistro che riguardi piu’ Assicurati, la copertura assicurativa sara’ limitata ad un importo massimo complessivo pari a 12 (dodici) volte l’importo medio dei capitali assicurati per i soggetti coinvolti dal sinistro, con il limite mas- simo di euro 5.000.000,00 .
Qualora la somma degli importi singolarmente spettanti fosse superiore a tali limiti, questi verranno proporzionalmente ridotti in rapporto ai rispettivi capitali assicurati.
Sono esclusi il rischio guerra e il rischio terrorismo derivante da armi nucleari, batteriologi- ce e chimiche.
Art. 11: Designazione dei beneficari
La documentazione mediante la quale gli Assicurati designano i beneficiari dell’assicurazione verra’ raccolta dalla Contraente e consegnata alla Societa’ contestual- mente alla trasmissione della documentazione di cui all’art. “Modalita’ operative e assunti- ve che precede”.
Xxxx’ cura della Societa’ conservare tali designazioni, attingendovi in caso di sinistro per la individuazione dei beneficiari dell’Assicurato deceduto.
Alla scadenza del presente contratto, o in caso di mancato rinnovo della copertura per uno o piu’ Assicurati, la Societa’ provvedera’ a rendere le designazioni corrispondenti alla Con- traente.
Art. 12: Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterra’ l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonche’:
1. il certificato di morte
2. la relazione sanitaria o il certificato medico attestante le cause del decesso
3. l’atto di notorieta’ (o una dichiarazione sostitutiva, qualora il capitale assicurato non sia superiore a euro 50.000,00) dal quale risulti:
o se l’Assicurato ha, o no, lasciato testamento; in caso positivo, deve esserne trasmes- sa alla Societa’ una copia autenticata, corredata dalla dichiarazione che esso e’ l’ultimo da ritenersi valido
o la identificazione degli eredi legittimi dell’Assicurato, la loro eta’ e la loro capacita’ di intendere e volere.
La Societa’ avra’ facolta’ di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria per la definizione e conclusione della pratica di sinistro, quale ad esempio:
o il Decreto del Giudice Tutelare in caso di beneficiari minorenni o incapaci
o la copia integrale della cartella clinica, in caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato.
La Società è tenuta a designare quale unico Ufficio deputato alla trattazione e alla defini- zione dei sinistri afferenti alla presente polizza quello più vicino alla sede amministrativa della Contraente.
Art. 13: Costituzione del premio – Inclusioni e cessazioni - Regolazione del premio
Il premio di polizza e’ calcolato, per ciascuna annualita’, applicando per ogni Assicurato al corrispondente capitale assicurato il tasso di premio relativo alla eta’ computabile dello stesso.
L’eta’ computabile, espressa in anni interi, corrisponde alla eta’ compiuta se alla data di ri- ferimento (decorrenza della polizza, scadenza annuale intermedia o inclusione) sono tra- scorsi non piu’ di 6 (sei) mesi dalla data dell’ultimo compleanno, o alla eta’ da compiere in caso contrario.
Qualora nel corso della annualita’ assicurativa intervengano variazioni per inclusioni di nuovi soggetti assicurati e/o per aumento dei capitali assicurati, queste si intendono effica- ci ed assicurate a far tempo dalle ore 00 del giorno di decorrenza indicato dalla Azienda Contraente e il premio corrispondente viene calcolato in ragione di 1/365 per ogni giorno corrente tra la data della loro decorrenza e la prossima data di scadenza (intermedia o fi- nale) di polizza.
Qualora invece nel corso della annualita’ assicurativa intervenga la cessazione del rappor- to di lavoro di uno o piu’ Assicurati con la Azienda Contraente, per essi la copertura assi- curativa rimarra’ efficace a tutti gli effetti fino alla prossima data di scadenza (sia essa in- termedia o finale) di polizza.
Le parti convengono che le variazioni di premio conseguenti a inclusioni di soggetti assicu- rati e/o a incremento di capitali assicurati verranno corrisposte dalla Contraente in una u- nica soluzione, alla scadenza del periodo assicurativo durante il quale esse sono interve- nute e nei termini di cui all’art. “Pagamento del premio – Termini di rispetto” che precede.
Art. 14: Partecipazione delle Societa’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Societa’ mandataria
⇒ Compagnia … Societa’ mandante
⇒ Compagnia … Societa’ mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Societa’ mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Societa’ mandataria per conto comune.
Le Societa’ convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ direttamente con ciascuna Societa’ secondo le rispettive quote percentua- li di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 15: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa’) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le fi- nalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 16: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
ACCERTAMENTI SANITARI
RICHIESTI PER LA ASSUNZIONE DEL RISCHIO
Capitali da assicurare | Accertamenti sanitari * richiesti | ||||
fino | a | 200.000,00 | euro | Nessun accertamento di carattere sanitario | |
da | 200.001,00 | a | 250.000,00 | euro | Questionario anamnestico |
da | 250.001,00 | a | 500.000,00 | euro | Visita del medico curante dell’Assicurato o di medico specialista in cardiologia o medicina interna Esame completo di laboratorio delle urine |
da | 500.001,00 | euro | Visita di medico specialista in cardiologia o medicina interna Esame completo di laboratorio delle urine Esame elettrocardiografico a riposo e sotto sforzo Radiografia torace in due proiezioni Esame del sangue: glicemia, creatininemia, coleste- rolo totale, HDL, trigliceridemia, transaminasi (GOT, GPT), gamma GT, emocromo completo e conta pia- strine, fosfatasi alcalina, test HIV |
* = Gli accertamenti sanitari possono essere sostituiti con altri analoghi gia’ effettuati, purche’ in data non antecedente a sei mesi
DEFINIZIONE DEI TASSI DI PREMIO PER EURO 1.000,00 DI CAPITALE ASSICURATO
Eta’ computabile * | Tasso M ** | Tasso F *** | Eta’ computabile * | Tasso M ** | Tasso F *** |
18 | 51 | ||||
19 | 52 | ||||
20 | 53 | ||||
21 | 54 | ||||
22 | 55 | ||||
23 | 56 | ||||
24 | 57 | ||||
25 | 58 | ||||
26 | 59 | ||||
27 | 60 | ||||
28 | 61 | ||||
29 | 62 | ||||
30 | 63 | ||||
31 | 64 | ||||
32 | 65 | ||||
33 | 66 | ||||
34 | 67 | ||||
35 | 68 | ||||
36 | 69 | ||||
37 | 70 | ||||
38 | 71 | ||||
39 | 72 | ||||
40 | 73 | ||||
41 | 74 | ||||
42 | 75 | ||||
43 | * = Eta’ calcolata come previsto dall’art. “Costituzione del premio” ** = Tasso per assicurati sesso maschile *** = Tasso per assicurati sesso femminile | ||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
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Diritti di polizza, per ogni Assicurato euro ..
SCHEDA DI RIEPILOGO DEI SOGGETTI E DEI CAPITALI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Nominativo e Codice Fiscale | Qualifica | Sesso | Data di nascita | Capitale assicurato | Tasso |
Totale premio netto | euro | .. |
Diritti | euro | .. |
Imposte | euro | .. |
Totale premio complessivo annuo | euro | .. |