Regolamento del
Regolamento del
Servizio Idrico Integrato
A.T.O. N° 1 Lazio Nord - Viterbo
CAPO I – DEFINIZIONI, OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1.1) - Definizione del Servizio Idrico Integrato
Il Servizio Idrico Integrato è definito dalla Legge n°36/94 ed è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di:
Captazione, adduzione, e distribuzione di acqua ad usi civili
La risorsa idrica avente «Giudizio di qualità e d’idoneità d’uso» rilasciato dall’Autorità competente, sarà prelevata da pozzi, sorgenti o da corsi d’acqua con regolare concessione di derivazione e sarà distribuita ad uso potabile agli Utenti.
Pertanto dovrà avere in qualsiasi periodo dell’anno, anche a seguito di apposito trattamento in idonei impianti di potabilizzazione, valori chimici, fisici, batteriologici ed organolettici tali da garantirne una buona qualità, in conformità alla normativa vigente.
La idoneità dell’acqua erogata sarà costantemente verificata mediante controlli qualitativi svolti all’interno del laboratorio di analisi del Gestore e dai competenti Organi di controllo.
Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico
La pubblica fognatura, intesa come l’insieme dei collettori di uso pubblico aventi recapiti regolarmente autorizzati, dovrà avere un corretto deflusso agli impianti di depurazione.
Il Gestore deve garantire il regolare deflusso e la pulizia delle condotte fognarie rimanendo in carico all’utente la manutenzione dell’allacciamento privato.
Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque meteoriche
Nel caso di reti fognarie miste o bianche il Gestore dovrà garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti della capacità delle reti stesse e controllare il regolare funzionamento degli scolmatori di pioggia al fine di evitare sversamenti accidentali di acque non diluite nei termini di legge nei corpi idrici superficiali.
Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura
Il servizio di depurazione delle acque deve garantire che le acque affluenti dalla pubblica fognatura siano trattate dall’impianto in modo da rispettare i limiti allo scarico prescritti dalle norme vigenti. A tale scopo, il Gestore organizza un servizio interno di analisi, che verifica costantemente sia la compatibilità delle acque immesse nella rete fognaria, con controlli periodici della qualità degli scarichi, che la funzionalità e l’efficacia del trattamento depurativo effettuato.
Il Servizio Idrico Integrato può essere svolto anche solo parzialmente nelle aree non interessate da parti del servizio alle quali si applicano comunque le disposizioni contenute nel presente regolamento e ad esse relative.
art. 1.2) - Gestore del Servizio
Il Servizio Idrico Integrato è gestito dalla Soc. TALETE SpA, qui altrimenti denominata «Gestore», ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n°36.
art. 1.3) - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, da applicarsi nell’ambito territoriale dei comuni ricadenti nell’X.X.X. xx0 Xxxxx Xxxx - Xxxxxxx ha per oggetto:
a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere esistenti e future, oggetto del servizio idrico integrato, comprese le reti e gli impianti ad esse connesse;
b) le norme per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate ad essere conferite alla proprietà pubblica, quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati;
c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra: Enti Locali (Comuni) sul cui territorio è gestito il servizio Gestore del servizio idrico integrato (Soc. TALETE s.p.a.)
Utente (anche parziale) del servizio idrico integrato
d) la classificazione degli insediamenti e quindi delle utenze allacciate al servizio idrico integrato;
e) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del servizio idrico integrato da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
f) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore acquedottistico o a monte dell’immissione nelle pubbliche fognature.
art. 1.4) - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) INSEDIAMENTO INDUSTRIALE: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un’area determinata in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e servizi, con prelevamento della risorsa idrica dall’acquedotto civile e/o industriale o da fonti autonome e dai quali abbiano origine uno o più scarichi di acque reflue industriali, come definite dall’art. 74 del D.Lgs. 152/2006
b) INSEDIAMENTO CIVILE: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un’area determinata, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria e prestazione di servizi o ogni altra attività non compresa in insediamenti industriali, con prelevamento della risorsa idrica dall’acquedotto civile e da fonti autonome e dai quali abbiano origine uno o più scarichi di acque reflue domestiche e/o meteoriche di dilavamento, come definite dall’art. 74 del D.Lgs. 152/2006.
c) ACQUEDOTTO: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acqua, avente caratteristiche qualitative note, da sorgenti, pozzi o da corpi idrici superficiali e previo trattamento, la distribuiscono in pressione alle utenze per il consumo.
d) ACQUEDOTTO CIVILE: acquedotto che distribuisce acqua potabile avente caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.
e) ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: acquedotto che distribuisce acqua con caratteristiche chimiche e fisiche mediamente note, che non contiene alcuna sostanza inquinante o pericolosa per le persone che ne vengono semplicemente a contatto e destinata ad un uso generalmente produttivo e comunque con esclusione di tutti gli usi riservati alle persone.
f) RETE ACQUEDOTTISTICA: complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva dell’Amministrazione Comunale, attraverso le quali si realizza la distribuzione dell’acqua in pressione alla generalità dell’utenza, con assoluta garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui all’allegato 3 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 e gestito dal Gestore. Le caratteristiche dei materiali impiegati per la loro costruzione, le relative metodologie di posa nonché tutte le apparecchiature, gli impianti e i relativi manufatti devono essere conformi alle prescrizioni di legge, alle norme tecniche e di unificazione vigenti.
g) PUNTO DI CONSEGNA: è rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente deve essere posizionato il contatore.
h) PRESSIONE DI ESERCIZIO: valore della pressione dell’acqua nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate di progetto.
i) PRESSIONE STATICA: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.
j) ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA: insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva dell’Amministrazione Comunale, con lo scopo di assicurare il servizio idrico in pressione ad un singolo o un gruppo di utenti. Esso si stacca dalla rete di distribuzione e si estende fino agli apparecchi di misura dei consumi compresi.
k) APPARECCHIO DI MISURA DEI CONSUMI IDRICI: dispositivo idraulico atto alla misura dell’acqua prelevata dall’utenza ed avente caratteristiche conformi alle normative tecniche UNI.
l) PUBBLICA FOGNATURA: l’insieme delle fognature e dei collettori di uso pubblico in esse recapitanti, gestito dal Gestore, avente le caratteristiche di cui all’allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977. Non
sono considerati pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali, anche se tombinati, non collegati alla rete fognaria e che raccolgono acque di scarico.
m) FOGNATURA NERA: l’insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque reflue derivanti da scarichi domestici, le cui caratteristiche qualitative dipendono dall’uso di cui sono state oggetto ed il cui recapito finale in generale è costituito da un impianto di depurazione.
n) FOGNATURA PRODUTTIVA: l’insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono esclusivamente acque reflue da scarichi industriali derivanti da attività produttive, eventualmente dotate di impianto di depurazione, che confluiscono in un pozzetto di ispezione e prelievo prima di immettersi in altri recapiti.
o) FOGNATURA BIANCA: l’insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque meteoriche di dilavamento e che in generale sono scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore o utilizzate per irrigazione; pertanto in questi condotti non è possibile lo scarico di acque reflue domestiche e industriali.
p) FOGNATURA MISTA: l’insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto. Durante i periodi di pioggia parte delle acque drenate dal sistema fognario sono scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore mediante appositi manufatti, detti
«scolmatori di piena», mentre di norma in periodi di tempo secco tutte le acque sono convogliate all’impianto di depurazione.
q) ALLACCIAMENTO FOGNARIO: insieme di tubazioni e di manufatti posato su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva dell’utente, che permette l’immissione nella pubblica fognatura, di norma in un apposito pozzetto di ispezione, dei reflui e/o acque meteoriche provenienti da insediamenti civili e/o produttivi.
r) SCARICO: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
s) ACQUE REFLUE DOMESTICHE: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
t) ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
u) ACQUE REFLUE URBANE: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
v) AGGLOMERATO: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
w) IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica .
x) IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche finalizzato a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
art. 1.5) - Principi Fondamentali di erogazione del Servizio
L’erogazione del servizio idrico integrato deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica vigente e il presente regolamento.
Il Gestore e gli utenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento.
art. 1.6) - Reti pubbliche idriche di acquedotto, di fognatura ed impianti depurazione
Le reti idriche comprendono le tubazioni pubbliche ed i loro rispettivi accessori posati su aree pubbliche e private in funzione dell’esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell’utenza.
Il confine fra suolo pubblico e privato delimita le competenza per gli oneri manutentivi delle stesse. Pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al limite di proprietà compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate agli utenti o a chiunque altro, mentre per le condutture poste all’interno della proprietà privata, ferma restando l’esclusiva competenza del Gestore ad intervenire sulla rete idraulica, gli oneri derivanti dai lavori di scavo, demolizioni e ripristini saranno a carico dell’utente. Ove l’utente non proceda tempestivamente l’ente gestore provvederà ad eseguire il lavoro in danno. Gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell’utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all’interno della proprietà privata è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.
Le reti pubbliche sono di proprietà esclusiva dei Comuni ricadenti nell’ X.X.X. xx0 Xxxxx Xxxx - Xxxxxxx, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi.
Per la costruzione, il potenziamento o l’ampliamento delle reti di acquedotto e/o di fognatura e/o degli impianti di pubblica depurazione, sia di iniziativa pubblica che privata, la progettazione dovrà conseguire il parere favorevole da parte del Gestore e del Autorità d’Ambito una volta accertata e verificata:
la disponibilità della risorsa idrica,
la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica,
la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione,
la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche,
le condizioni per poter allacciare le nuove potenziali utenze alle reti dei servizi.
Nel caso in cui l’area sia già parzialmente edificata, la relazione progettuale dovrà riportare precise indicazioni in ordine allo stato di fatto.
La manutenzione delle reti pubbliche è ad esclusivo carico del Gestore, salvo i casi di guasti provocati direttamente da terzi, nel qual caso il Gestore si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni. Il proprietario dell’area e/o dell’immobile servito è obbligato a consentire la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione sulla sua proprietà, a favore delle reti idriche e degli impianti connessi del Gestore.
Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua, il Gestore debba installare tutta o parte dell’opera di presa su terreni o strade di proprietà privata, l’utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la su responsabilità, il necessario nulla-osta a che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.
Nel suddetto nulla-osta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente al Gestore la facoltà di attraversare l’uno o l’altra perché possa provvedere all’esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.
Le reti di fognatura di tipo misto dovranno essere munite di scolmatori di piena regolarmente autorizzati e adeguatamente dimensionati in modo da assicurare che le acque scaricate nel corpo idrico ricettore presentino una diluizione compatibile con le caratteristiche del ricettore e rispettino i rapporti di diluizione stabiliti dalla relativa autorizzazione.
Periodicamente il Gestore dovrà controllare l’efficienza degli scolmatori al fine di evitare scarichi non regolari annotando gli interventi in un apposito registro.
Nel caso di necessità di riparazione o sostituzione di condotte idriche o collettori fognari insistenti su fabbricati di proprietà privata, spetterà al gestore il solo onere relativo all’intervento sulla parte idraulica, rimanendo a carico del proprietario l’intervento di scavo e ripristino dello stato di fatto.
Per opere di allacciamento in pubblica fognatura, fino al collettore principale, e pertanto anche della parte ricadente su proprietà pubblica, l’utente assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo fino alla fine della sua vita utile.
Art. 1.7) - Opere fognarie e idriche in nuovi piani di lottizzazione
Relativamente alle opere da eseguirsi nell’ambito di nuovi piani di lottizzazione, i Comuni si impegnano a consultare preventivamente il Gestore in ordine ad eventuali condizioni e prescrizioni da far inserire in convenzione ed a favorire la realizzazione da parte del Gestore delle reti e degli impianti.
A tal fine i Comuni, nell’approvare i piani di lottizzazione, possono far inserire nelle convenzioni l’impegno del lottizzante a versare al Gestore l’importo occorrente per l’esecuzione delle opere, come risultante dal progetto redatto a cura e spese dei lottizzanti ed approvato dai Comuni, previo parere favorevole del Gestore.
In ogni caso sui singoli livelli della progettazione redatta dai lottizzanti (preliminare, definitiva ed esecutiva) dovrà essere acquisito il parere favorevole del Gestore e del Autorità d’Ambito.
Qualora le opere siano eseguite dai lottizzanti, il Gestore svolgerà il ruolo di supervisione alla realizzazione delle opere, interfacciandosi con il Responsabile del procedimento e con il Collaudatore in corso d’opera nominato dai Comuni.
art. 1.8) - Tutela e razionale uso delle risorse idriche
Il Gestore del servizio è tenuto a collaborare, per quanto di competenza, con gli Enti Territoriali preposti alla elaborazione dei piani di salvaguardia e risanamento delle risorse idriche.
Il Gestore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel «Regolamento per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature» adottato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n°99 del 8/1/97.
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato e i titolari delle relative utenze sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui all’allegato 2 della delibera 4 febbraio 1977 (in
S.O. alla G.U. n° 48 del 21 febbraio 1977) del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento.
art. 1.9) - Obbligatorietà dell’allacciamento al servizio idrico integrato
Devono essere allacciati al servizio idrico integrato tutti i fabbricati e gli insediamenti civili e produttivi posti all’interno di aree servite o comunque servibili dalle reti del servizio, una volta accertata la disponibilità idrica.
Gli insediamenti produttivi particolarmente idroesigenti, posti in aree servite dalla rete acquedottistica, dovranno essere allacciati a fonti autonome salvo documentate esigenze di tipo qualitativo nel processo produttivo.
In occasione della realizzazione di nuove reti idriche (acquedottistiche o fognarie), o della ristrutturazione di quelle esistenti, e/o su segnalazione del Gestore, al fine di consentire il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie od idrauliche il Sindaco può provvedere, con propria ordinanza:
ad imporre e/o regolamentare l’eventuale costruzione e/o modifica delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa l’eventuale separazione delle acque meteoriche dalle acque provenienti da scarichi domestici e/o industriali, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso o di scarsa funzionalità idraulica
a realizzare reti duali di adduzione per consentire l’uso di acque meno pregiate, per gli usi compatibili
a fissare i termini per l’esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alle reti pubbliche
a disciplinare, previa diffida, l’eventuale esecuzione d’ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati
L’allaccio idrico non può essere concesso in assenza di allaccio fognario o relativa autorizzazione allo scarico negli strati superficiali.
art. 1.10) - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio
Il Gestore si riserva la possibilità di procedere, anche su richiesta dei Comuni, ad ispezioni periodiche degli impianti e degli apparecchi destinati:
alla distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata all’uso e al trattamento delle acque di processo e reflue
ai pozzetti di ispezione e campionamento per esercitare le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura
I tecnici del Gestore addetti ai controlli assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 358 del codice penale, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all’interno del perimetro dell’insediamento produttivo o civile, in presenza del titolare dello scarico o di persona all’uopo delegata, nonché ad accedere liberamente in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:
la natura, l’accettabilità degli scarichi e il relativo campionamento la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati
il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua
la effettiva disconnessione fra la rete di distribuzione di acqua interna con quella della rete pubblica di distribuzione
la rilevazione del consumo d’acqua prelevata anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per le periodiche verifiche dei consumi
eventuali alterazioni o guasti nelle condutture pubbliche o private e negli apparecchi misuratori
in generale, l’osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. 152/2006, nonché del presente Regolamento, dell’autorizzazione allo scarico e della Carta dei Servizi.
Gli incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il loro documento di riconoscimento rilasciato dal Gestore.
L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi sopra elencati, nel rispetto delle norme sul segreto professionale ed industriale e con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.
Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d’ufficio.
In caso di opposizione, ostacolo, mancato adeguamento alle prescrizioni impartite o contenute nei provvedimenti di autorizzazione, il Gestore, informati i Comuni e le Autorità competenti in materia nell’ambito territoriale, potrà sospendere, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi, la somministrazione di acqua e l’autorizzazione allo scarico senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente.
Il Gestore si riserva la possibilità di revocare il contratto di fornitura, qualora rilevi fatti lesivi aventi incidenze sugli impianti e sulle reti di distribuzione acquedottistica e/o di pubblica fognatura e/o sul processo di depurazione, nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato fino alla chiusura della situazione dell’utenza.
Si richiamano in particolare le sanzioni amministrative e/o penali di cui al Titolo V Parte III del D.Lgs. 152/06, nonché il sistema sanzionatorio previsto dalla Carta dei Servizi – Cap. 2 - Punto 3 “Sanzioni”.
Il personale addetto al controllo è tenuto a segnalare all’Autorità Giudiziaria o ad altra competente, e comunque al Sindaco competente per territorio, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del proprio servizio, nell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale.
Il Gestore, anche su richiesta dei Comuni, ha facoltà di richiedere alle Autorità di controllo istituzionali, con istanza motivata, di effettuare controlli specifici, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione e delle pubbliche fognature in gestione.
I controlli effettuati dal Gestore saranno in ogni caso aggiuntivi a quelli previsti dalle Autorità di controllo istituzionali.
art. 1.11) - Strumenti urbanistici
In assenza del parere espresso dai competenti uffici del Gestore del servizio idrico integrato sul recapito, sulle caratteristiche tecniche delle reti fognarie e acquedottistiche e degli impianti connessi da realizzarsi, non potranno essere approvati interventi disciplinati da strumento urbanistico preventivo, di iniziativa pubblica o privata (Piani Regolatori Generali, piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di coordinamento, schemi di inquadramento, piani di recupero, ecc.).
Le opere acquedottistiche, fognarie e/o di depurazione da realizzarsi in esecuzione dei progetti relativi alle urbanizzazioni primarie di ogni intervento disciplinato da strumento urbanistico, in quanto destinate ad essere trasferite in proprietà ai Comuni ricadenti nell’ A.T.O. n°1 Lazio Nord - Viterbo , sono in toto assimilate a pubblico acquedotto, pubblica fognatura e per esse, e per i singoli allacciamenti e i singoli scarichi dovranno essere conseguite le prescritte autorizzazioni e si applicano tutte le disposizioni e norme del presente Regolamento.
art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami
Il Gestore e il suo personale sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia ed agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi, come specificato nella Carta dei Servizi. Nel rapporto con l’utente, durante l’espletamento delle proprie mansioni, il personale del Gestore deve indicare le proprie generalità.
Ogni reclamo dovrà essere comunicato per iscritto al Gestore anche avvalendosi dell’assistenza dell’ufficio relazioni con il pubblico appositamente istituito dal Gestore; non sono ritenuti validi reclami verbali rivolti agli operatori del Gestore.
art. 1.13) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell’Utente
Al fine di garantire l’osservanza del presente Regolamento, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici) e dei Criteri per la Gestione del Servizio Idrico Integrato contenuti nel DPCM n° 47 del 4/3/96, il Gestore definisce gli standard generali e gli standard specifici di qualità e di quantità dei servizi erogati ed adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi e a tutela degli Utenti, riservandosi di renderli applicabili in correlazione allo stato di consegna dei servizi e degli impianti e delle possibilità di finanziarne l’adeguamento attraverso i necessari aumenti tariffari od utilizzando finanziamenti pubblici a fondo perduto.
art. 1.14) - Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione, alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali nonché alla normativa tecnica vigente.
art. 1.15) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche
Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato disciplina i rapporti contrattuali tra il Gestore e gli utenti del servizio.
Il regolamento è predisposto dal Gestore del servizio e sottoposto ad approvazione da parte dell’ A.A.T.O.
Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell’Autorità di Ambito ed acquista efficacia dopo la pubblicazione per 15 giorni all’Albo dell’Autorità di Ambito.
Eventuali modifiche del presente Regolamento saranno approvate, tenendo in considerazione l’esigenza di omogeneizzare le procedure ed i regolamenti del servizio idrico integrato per il bacino di servizio su cui si opera.
Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche si intendono obbligatorie per tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una autorizzazione allo scarico o all’allacciamento o un contratto di fornitura di acqua in essere alla data di entrata in vigore.
Esso inoltre dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di prenderne visione o averne copia gratuita all’atto della stipula del contratto o all’atto del suo rinnovo.
CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ALLACCIAMENTO DELL’UTENZA ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA O FOGNARIA.
art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento
Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento:
a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi (in quest’ultimo caso all’atto della presentazione della domanda di concessione od autorizzazione edilizia).
b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti e da assoggettarsi ad interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche qualitative o quantitative dell’acqua prelevata e dello scarico in essere.
c) I proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l’avvenuta estensione della rete acquedottistica e/o fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla pubblica fognatura.
d) I proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari delle ordinanze di cui al precedente art. 1.9.
e) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell’allacciamento acquedottistico e/o fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell’acqua prelevata o scaricata.
art. 2.2) - Documentazione necessaria per richiedere l’allacciamento alla rete acquedottistica La domanda di autorizzazione all’allacciamento è rivolta al Gestore attraverso la presentazione di apposito modello debitamente compilato e sottoscritto dall’utente specificando la sua veste giuridica, e/o dal suo legale rappresentante con apposita delega.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica:
a) Planimetria catastale (scala 1:1.000 o 1:2.000) con individuazione del nuovo insediamento da allacciare.
b) Concessione edilizia dell’insediamento.
art. 2.3) - Documentazione necessaria per richiedere l’allacciamento alla rete fognaria
La domanda di autorizzazione all’allacciamento è rivolta al Gestore e dovrà essere completa dell’autorizzazione allo scarico. Tale autorizzazione, rilasciata dal Comune di appartenenza, dovrà essere composta da:
a) Modello “A” debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico, in bollo qualora previsto dalla vigente normativa.
Alla domanda dovrà essere allegata in duplice copia la seguente documentazione tecnica:
b) Planimetria catastale (1:2000 o 1:1000) con indicazione dell’insediamento da cui traggono origine gli scarichi da attivare.
c) Planimetria in scala 1:500 o 1:200 dell’insediamento, rappresentativa dei seguenti elementi:
c.1) Schema planimetrico della rete fognante privata sia all’interno che all’esterno dell’insediamento, con indicazione dei pozzetti di ispezione e/o prelievo, della fossa biologica (qualora necessaria ai sensi della vigente normativa), delle caditoie
c.2) Tipologia e dimensioni dei materiali impiegati.
c.3) Indicazione del punto di immissione nella fognatura comunale e delle modalità di allaccio.
d) Relazione tecnica da cui risulti:
d.1) Tipologia della rete fognante privata. d.2) Caratteristiche dei materiali impiegati.
d.3) Indicazione del punto di immissione nella fognatura comunale e delle modalità di allaccio.
d.4) Caratteristiche dello scarico (tipologia, attività esercitata, portata presunta, fonte di approvvigionamento, eventuali trattamenti, ecc).
e) Scheda tecnica debitamente compilata.
f) Copia del parere igienico sanitario sul progetto (per nuove edificazioni).
g) Dichiarazione che le opere costituenti l’allacciamento non interferiscono con aree private di proprietà altrui, ovvero dichiarazione del proprietario dello stabile o delle singole unità immobiliari con cui si autorizza il richiedente (diverso dal proprietario) all’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell’allacciamento alla rete fognaria consentendo gratuitamente il passaggio sui beni immobili di sua proprietà delle tubazioni costituenti l’allacciamento stesso.
Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione.
Per scarichi di acque reflue industriali o diverse dalle domestiche, per i quali la competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione allo scarico è attualmente in capo all’Amministrazione Provinciale, la domanda di allacciamento alla fognatura deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al paragrafo precedente, anche dall’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia.
art. 2.4) - Allacciamenti acquedottistici
Gli allacciamenti acquedottistici comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori. Esse si staccano dalle reti di distribuzione per alimentare gli impianti interni degli utenti, fino agli apparecchi di misura compresi.
Spetta al Gestore determinare, in presenza del richiedente o del suo rappresentante, le caratteristiche dell’allacciamento con particolare riferimento al tracciato dello stesso e alla posizione del misuratore.
Il richiedente, ove sia necessario dovrà presentare una dichiarazione che le opere costituenti l’allacciamento non interferiscono con aree private di proprietà altrui, ovvero dichiarazione del proprietario dello stabile o delle singole unità immobiliari con cui si autorizza il richiedente (diverso dal proprietario) all’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell’allacciamento alla rete acquedottistica consentendo gratuitamente il passaggio, l’appoggio e l’infissione sui beni immobili di sua proprietà interessati dalle opere, dalle tubazioni e dalle apparecchiature costituenti l’allacciamento stesso.
In tutti i casi di costruzione, rinnovo, manutenzione, riparazione e modifica dell’allacciamento non sono a carico del Gestore demolizioni ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione, rivestimenti e/o ogni altro particolare insistente sulla proprietà interessata.
Il richiedente inoltre dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate sia per le parti in vista. In caso contrario, il richiedente od il fruitore del servizio provvederà a proprie spese al ripristino dello stato precedente.
L’allacciamento dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguito esclusivamente dal Gestore che definirà il contributo relativo predisponendo apposito preventivo. La validità del preventivo è di mesi sei. Decorso tale termine il preventivo si deve considerare inefficace e pertanto inutilizzabile.
Dopo il pagamento della somma preventivata, il Gestore eseguirà l’allacciamento compatibilmente con le proprie disponibilità nel rispetto dei tempi stabiliti nella Carta dei Servizi.
Al termine dell’allaccio sarà redatto, ove le opere dovessero risultare diverse, eventuale consuntivo e si provvederà al conguaglio del contributo a favore o a carico dell’utente.
Qualora l’esecuzione sia procrastinata, esclusivamente per motivi dell’utente, oltre i mesi tre, il Gestore effettuerà (prima di procedere all’esecuzione dei lavori) l’eventuale aggiornamento dei costi dell’opera. L’attivazione della fornitura avverrà solo dopo la formalizzazione del relativo contratto.
L’allacciamento rimane di proprietà dei Comuni. Il Gestore ne assume ogni onere di manutenzione e rinnovo per tutta la durata della “Convenzione”, secondo quanto previsto all’art. 1.6.
art. 2.5) - Allacciamenti acquedottistici ad Uso Antincendio e Bocche Antincendio
Per gli impianti di alimentazione di bocche antincendio, in seguito ad apposita domanda, sarà stipulato un contratto specifico per la loro alimentazione che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
La alimentazione dalla rete e delle relative bocche antincendio avviene mediante apposito allacciamento realizzato dal Gestore a spese del richiedente e munito di apposito misuratore di dimensioni idonee per non costituire una strozzatura.
Qualora il Gestore debba procedere alla interruzione del servizio idrico, per uno dei motivi previsti dal presente Regolamento, salvo casi di forza maggiore, prima della sospensione dell’alimentazione della rete antincendio privata dovrà darne comunicazione scritta al Comando Provinciale dei VV.del Fuoco.
Le valvole di chiusura delle bocche antincendio, sprovviste di contatore, devono essere sigillate con apposito piombo dal Gestore e solo in caso di incendio l’utente potrà, rompendone la piombatura, aprirle e servirsene, con l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
art. 2.6) - Impianti acquedottistici interni
L’acqua viene in ogni caso consegnata all’utente all’uscita dell’apparecchio di misura, collocato possibilmente al limite di proprietà, e da tale punto ha inizio l’impianto interno, anche per forniture provvisorie.
I proprietari o gli utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione, conformemente alle leggi e alle norme tecniche vigenti (UNI ecc.), nonché alle disposizioni dettate dal presente Regolamento, affidandone l’esecuzione ad installatori iscritti regolarmente negli appositi Albi della
C.C.I.A.A. di appartenenza.
Il proprietario dell’impianto garantisce che lo stesso sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e di idoneità per l’uso.
Qualora le suddette condizioni fossero disattese, il Gestore si riserva la facoltà di formulare le prescrizioni necessarie all’adeguamento dell’impianto dell’utente e qualora queste non venissero rispettate, potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell’acqua.
Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.
Immediatamente dopo il misuratore, sempre a cura e spese dell’utente, dovranno essere installati una valvola di ritegno, un rubinetto di arresto ed uno di scarico dell’impianto interno.
art. 2.7) - Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete acquedottistica dopo il contatore E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, altri liquidi, acque non potabili o di altro acquedotto.
E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l’utente prelevi acqua dal pozzo o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l’esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti. Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature ed è inoltre vietato l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all’approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall’inosservanza di queste disposizioni.
art. 2.8) - Allacciamenti alla rete della pubblica fognatura
Gli allacciamenti fognari comprendono le tubazioni e i manufatti accessori necessari allo scarico dei reflui provenienti dall’insediamento e dall’area di pertinenza dello stesso nella pubblica fognatura.
Le caratteristiche dell’allacciamento sono individuate nella documentazione inoltrata al Gestore dall’utente in allegato alla richiesta di autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura.
Tutti gli allacciamenti alle rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l’agevole ispezionabilità, finalizzata anche all’esecuzione di campionamenti, da parte del personale addetto.
Le immissioni in pubblica fognatura devono avvenire di norma in corrispondenza dei pozzetti di ispezione esistenti e ad una quota più superficiale rispetto alla generatrice superiore del collettore fognario; le tubazioni private dovranno avere dimensioni adeguate alla portata da convogliare, ma tali da non mettere in crisi il collettore pubblico.
Nel caso di immissione in fognatura di tipo misto, le acque provenienti dall’insediamento devono preferibilmente essere canalizzate con tubazioni separate per le acque bianche e quelle nere.
In ogni caso le acque bianche dovranno raggiungere direttamente la conduttura comunale.
Nel caso di immissione in fognatura di tipo misto o bianca con possibile funzionamento in pressione del collettore fognario in occasione di rilevanti eventi meteorici, l’utente dovrà proteggere il proprio allacciamento con apposito dispositivo antiriflusso.
Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, il Gestore, può provvedere all’esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inesistenti o inidonei ed i relativi oneri sono a carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata previo accordo fra Utenti e Gestore.
Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore, in particolare le acque bianche (meteoriche, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete fognaria bianca.
Tale obbligo riguarderà altresì gli insediamenti esistenti nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete mista.
Gli allacci alla rete fognante vengono eseguiti direttamente a cura dell’utente. Le richieste seguiranno la seguente procedura:
1) L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune competente territorialmente.
2) Le richieste di xxxxxxxx in fogna devono essere inoltrate al Gestore tramite il Comune territorialmente competente che provvederà ad attestare la regolarità urbanistica dell’immobile.
3) Il Gestore esegue l’istruttoria delle pratiche, al costo previsto nel prezziario in vigore e, in caso di esito favorevole, rilascia prescrizioni tecniche e Nulla Osta tecnico all’esecuzione dell’imbocco in fogna entro 30 giorni lavorativi dalla data di arrivo al Gestore della richiesta da parte dell’ufficio comunale competente, corredata della documentazione necessaria.
4) Il Gestore provvederà a verificare la corretta esecuzione delle opere di allacciamento che dovranno essere eseguite a cura e spese dell’utente. Ciò potrà avvenire unicamente a seguito di una comunicazione di inizio lavori da parte dell’utente. La comunicazione dovrà pervenire al Gestore con un’anticipazione di almeno 9 giorni lavorativi sulla prevista data di inizio lavori.
5) Qualora le opere eseguite a cura dell’utente non risultassero conformi al progetto approvato o alle prescrizioni tecniche del Gestore, lo stesso, dopo aver invitato l’utente ad apportare le modifiche richieste, potrà provvedere direttamente ad eseguire i lavori addebitando i costi sostenuti all’utente, rimanendo lo stesso utente responsabile di eventuali danni a terzi.
6) Verificata la regolare esecuzione delle opere, il Gestore provvederà al rilascio dell’attestato di regolare imbocco in fogna entro 40 giorni lavorativi dal completamento delle opere stesse.
7) Nel caso che, al momento della richiesta, non esista rete fognante o che essa, ancorché esistente, non recapiti i reflui a trattamento presso idoneo impianto, il Gestore fornirà risposta scritta entro 20 giorni per comunicare l’impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura.
8) Il Gestore è comunque tenuto a far eseguire l’allaccio in fogna qualora il Comune territorialmente competente conceda l’autorizzazione allo scarico in fogna in deroga alla procedura sopra riportata.
Per opere di allacciamento, fino al collettore principale, l’utente assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo fino alla fine della sua vita utile.
art. 2.9) - Canalizzazioni di scarico private interne
a) Nelle canalizzazioni di scarico private interne ai fabbricati devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
Tubazioni e giunti dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica ed idonei a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti all’eventuale funzionamento in carico della rete scolante interna al fabbricato e della rete fognaria pubblica.
Le tubazioni di scarico delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere, né fungere da esalatori.
E’ fatto divieto di far pervenire alla fognatura e/o alle fosse biologiche i residui derivanti da trituratori di cibi e/o rifiuti.
b) Nelle canalizzazioni di scarico private interne alle aree cortilive private devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall’esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell’ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura cui recapiti la rete interna all’area cortiliva.
La rete di deflusso delle acque reflue urbane dovrà risultare ad una quota dal piano di campagna costantemente inferiore a quella delle condotte di distribuzione acquedottistica.
Dovrà essere comunque attuata la separazione tra la rete di raccolta delle acque reflue e quella per il deflusso e l’allontanamento delle acque meteoriche. In caso di pubblica fognatura di tipo misto sarà ammessa la confluenza delle reti in corrispondenza del tronco finale di adduzione alla pubblica fognatura, comunque a valle delle fosse biologiche.
Quota e conformazione dell’area cortiliva e del relativo sistema di deflusso delle acque meteoriche dovranno essere definiti e realizzati in modo da garantire la sicurezza da ogni possibile invasione
dell’area stessa da parte di acque fognarie e/o di dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie ubicate sulla sede stradale.
Tali condizioni potranno, di norma, risultare conseguite tramite collocazione delle bocche di captazione delle acque meteoriche interne ad un livello non inferiore al minimo piano stradale, ovvero attraverso adeguata conformazione dell’area cortiliva secondo quote, lungo il fronte stradale, tali da consentire il medesimo risultato
Negli insediamenti di qualunque tipo è tassativamente vietata qualsiasi possibilità di interferenza diretta od indiretta, neppure se attuata attraverso sfioratori o valvole di troppo pieno, tra cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili e solventi e rete fognaria sia interna agli insediamenti che esterna ad essi. Potrà in tali casi essere disposta la realizzazione di adeguati bacini chiusi di raccolta, onde evitare, in caso di anche accidentale sversamento, la contaminazione delle acque fognarie e/o superficiali
c) Le canalizzazioni di scarico private interne agli insediamenti che possono collettare acque reflue industriali, oltre alle prescrizioni generali di cui ai commi precedenti del presente articolo, in assenza di disposizioni diverse impartite all’atto dell’autorizzazione allo scarico, devono osservare le seguenti norme:
Deve essere attuata la separazione tra le reti che convogliano le acque di processo, quelle che smaltiscono le acque meteoriche, e quelle relative agli scarichi idrici provenienti da servizi igienici, cucine e mense. Questi ultimi potranno convergere con le canalizzazioni di deflusso delle acque di processo solo a valle del pozzetto di campionamento
Nel caso di insediamenti con attività industriali i cui cicli di lavorazione prevedono la detenzione di cumuli di argille o altri materiali polverulenti o che possono rilasciare inquinanti ed esposti agli agenti atmosferici, è fatto obbligo di installare e mantenere in perfetta efficienza un adeguato sistema di chiarificazione delle acque meteoriche ricadenti sull’area di proprietà e/o di trattamento delle prime acque di pioggia ove ne sia ravvisata
l’opportunità dai competenti organi tecnici del Gestore del servizio di pubblica fognatura e depurazione.
Analoga disposizione vale nel caso di impiego di materiali liquidi o fluidi soggetti a possibile sversamento, anche accidentale, nell’area cortiliva, con particolare riferimento ad idrocarburi ed oli minerali e solventi, o nel caso di piazzali di stoccaggio di materiali o rottami che possono generare, se soggetti a dilavamento, reflui contenenti oli minerali e/o solventi: in questi casi dovrà realizzarsi idoneo impianto di disoleazione delle acque meteoriche o di prima pioggia
In ogni caso le immissioni di scarichi di acque di cui al presente comma dovranno comunque rispettare i valori limite di emissione indicati nell’allegato 5 tabella 3 del D.Lgs.152/06.
A monte dell’immissione nella pubblica fognatura dovrà essere realizzato per ciascuna rete interna un apposito pozzetto per il prelievo di campioni finalizzati al controllo delle caratteristiche e delle qualità delle acque scaricate. Detto pozzetto dovrà essere accessibile ai funzionari pubblici incaricati dei prelievi e dei controlli, nonché al personale tecnico del Gestore e possibilmente collocato all’esterno del perimetro aziendale. Nel caso di aziende con potenziale elevato carico inquinante il pozzetto in argomento, oltre che facilmente accessibile, dovrà essere sempre esterno al perimetro aziendale e opportunamente segnalato
Dovrà essere parimenti garantita la possibilità di procedere ad agevoli campionamenti e prelievi delle acque affluenti all’impianto di depurazione aziendale al fine di verificarne l’efficacia depurativa.
In ogni caso il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.
art. 2.10) - Controllo sulla conservazione delle opere e degli allacciamenti
Il Gestore esercita anche il controllo sulla conservazione delle opere e allacciamenti alla pubblica fognatura e/o alla rete acquedottistica sulla base del disciplinare tecnico. In caso di esecuzioni in difformità dai progetti approvati, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a revocare l’autorizzazione per l’allacciamento all’acquedotto e a chiedere al Comune di appartenenza la revoca dell’autorizzazione allo scarico, se già rilasciata, e/o a far eseguire d’ufficio e a spese degli interessati, gli interventi necessari per l’esecuzione delle opere fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste nella Carta dei Servizi.
art. 2.11) - Modifica di allacciamento esistente
Qualora il Gestore ritenga necessario, per un miglioramento del servizio o per un suo corretto svolgimento, apportare modifiche all’allacciamento esistente, ne darà comunicazione all’utente in tempo utile per permettergli l’adeguamento degli impianti interni a cura e spese dell’utente stesso.
Trascorso senza alcun esito il tempo prefissato, il Gestore provvederà a notificare all’utente per raccomandata il termine ultimo per provvedere a quanto prescritto. Alla scadenza di tale termine il Gestore ha la facoltà di sospendere l’erogazione che sarà ripristinata ad opere eseguite a cura e oneri dell’utente.
Deve essere preventivamente autorizzata e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:
variazioni qualitative e/o quantitative dell’utenza (acquedottistica o fognaria) una diversa collocazione del misuratore
la modifica del percorso dell’allacciamento dell’utente alla rete pubblica.
A questo scopo l’utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore e presentare i documenti ed elaborati previsti all’articolo 2.2; per i casi di minore importanza il Gestore potrà accettare anche una documentazione ridotta.
Il Gestore provvederà a spese dell’utente a quanto necessario per adeguare i misuratori, le apparecchiature e gli impianti pubblici alle nuove esigenze dell’utente.
CAPO III - CONTRATTO DI XXXXXX, XXXXXXX E APPARECCHI DI MISURA
art. 3.1) - Destinatario del Servizio
Il Gestore non può sottrarsi dall’obbligo di erogare il servizio se non in presenza di ragioni obiettive, quali:
saturazione degli impianti ubicazione dell’utente
indisponibilità da parte dell’utente del bene sul quale deve essere eseguita la prestazione difformità dello stato di fatto o di progetto dell’insediamento da servire o dei relativi impianti rispetto alle norme tecniche e/o urbanistiche
morosità comunque determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell’utente.
Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente a seconda della disponibilità ad allacciare alla rete acquedottistica o fognaria l’utente e viene di norma somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete, mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato o singolo lotto.
Il servizio è erogato ai proprietari degli immobili, o utilizzatori della fornitura, purché muniti di apposita dichiarazione di delega del proprietario attestante il titolo del possesso.
Nel caso di edifici costituiti in condominio, la fornitura del servizio di acquedotto e la misura dell’acqua potabile può essere effettuata, con un unico contatore, al condominio per il quale risponde, per ogni effetto di legge e di regolamento, l’Amministratore che dichiarerà il numero di unità immobiliari servite. Nel caso di stabili per i quali non sia prescritta o comunque non sussista la costituzione dell’Amministrazione in condominio, e sempre in presenza di unico punto di consegna, occorre che i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.
art. 3.2) - Il Contratto di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato
La fornitura dell’acqua all’utente allacciato alla rete idrica avviene solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione in cui vengano specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Per avere diritto alla somministrazione del Servizio Idrico Integrato, il richiedente, od il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell’importo preventivato per l’allacciamento e delle competenze accessorie (contributi, spese istruttorie, anticipazioni contrattuali, ecc.) dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio.
L’utente si impegna ad eleggere domicilio nel luogo della fornitura o del recapito bollette ove richiesto e sottoscritto nel contratto.
Pertanto tutto ciò che attiene al contratto di fornitura sarà ivi comunicato, sollevando il Gestore da ogni responsabilità di mancata informazione, nel caso in cui l’utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio.
Per le utenze che richiedono la installazione di un nuovo contatore per il servizio acquedottistico, al momento della stipula del contratto, il richiedente deve presentare:
Documento di identità per la sottoscrizione della domanda e firma del contratto da parte di persona avente i requisiti (proprietario, legale rappresentante, affittuario, altra persona munita di delega notarile). Se è l’affittuario a richiedere la domanda, deve presentare la delega del proprietario attestante il titolo di possesso e specifica della veste giuridica del delegato, con fotocopia del documento di identità del proprietario stesso.
Estremi della concessione edilizia con planimetria catastale, certificato di abitabilità o agibilità o atto di acquisto, rogito notarile o documento equipollente, visura catastale aggiornata o altro documento di possesso dell’immobile.
Domanda di autorizzazione all’allaccio e allo scarico in pubblica fognatura o domanda di autorizzazione allo scarico in suolo per la esenzione alle tariffe di fognatura e depurazione.
Codice fiscale o partita I.V.A.
Dati catastali identificativi dell’immobile.
Permessi, autorizzazioni, o altra specifica dichiarazione saranno richiesti, se dovuti per la esecuzione delle opere necessarie.
Il contratto conterrà una clausola di accettazione delle disposizioni del presente Regolamento da intendersi perfezionata con la sottoscrizione del contratto stesso.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni provvisorie e/o temporanee, il richiedente dovrà rispettare la seguente procedura che stabilisce il corrispettivo richiesto a titolo di:
quota di accesso al servizio; diritto di posa/apertura contatore;
consumo preventivato in base ai mc. calcolati secondo i valori comunicati dall’utente contributo di allacciamento;
spese per la stipula del contratto di somministrazione; spese per la chiusura/rimozione del contatore.
art. 3.3) - Durata del Contratto e suo Recesso
I contratti di fornitura del Servizio Idrico Integrato sono, di norma, a tempo indeterminato.
L’utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta, allegando fotocopia di un documento d’identità valido, al Gestore, il quale, dopo il controllo del regolare pagamento delle fatture precedenti anche con la richiesta di esibizione dell’ultima bolletta quietanzata, provvederà al rilievo dell’ultimo consumo, se non comunicato direttamente dall’utente, ed alla cessazione del servizio.
Non potrà essere disdetta l’utenza che non sia in regola con i pagamenti.
In caso di decesso del contraente o di suo trasferimento a tempo indeterminato, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione per l’effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e/o di eventuale subentro.
L’utente è tenuto inoltre a dichiarare e sottoscrivere il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all’utenza disdetta.
L’utente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento del servizio che sarà erogato ad eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Gestore, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all’uso degli impianti.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la fornitura.
Chi eventualmente subentrerà nell’utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione al Gestore nei modi previsti e perfezionare il relativo contratto di fornitura; in difetto di ciò l’utilizzazione del servizio sarà considerata abusiva con tutte le conseguenze di legge.
L’utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, né può effettuare sub-forniture ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall’intestatario dell’utenza.
art. 3.4) - Misura e pagamento del servizio idrico integrato
La misura del servizio erogato avviene di norma mediante idonee apparecchiature di misura.
Il sistema di fatturazione prevede che il servizio sia pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato dal Gestore.
La periodicità di fatturazione N è legata ai consumi medi relativi alle ultime tre annualità o, in prima applicazione, ai consumi rilevati disponibili o ai consumi contrattualizzati dichiarati dall’utente stesso all’atto di stipula del contratto di fornitura. Sono previste quattro periodicità differenziate di fatturazione in relazione alla tipologia di utenza e ai volumi erogati, come di seguito specificato:
N=4 (bollette all’anno) con cadenza trimestrale, per le utenze “Altri Usi” con consumi medi annui fino a 200 mc e per tutte le utenze Domestiche;
N=6 (bollette all’anno) con cadenza bimestrale, per le utenze Altri Usi con consumi medi annui superiori a 200 mc, per tutte le Utenze Raggruppate e per i contratti di fornitura di acqua all’ingrosso;
N=12 (bollette all’anno) con cadenza mensile, per le utenze Altri Usi con consumi medi annui superiori a 2.000 mc e per le Pubbliche Amministrazioni ove vige l’obbligo della fatturazione elettronica.
Saranno effettuate a tutti gli utenti N-1 fatturazioni in acconto, sulla base dei consumi dello stesso periodo dell’anno precedente o, in alternativa, sulla base del consumo medio stimato o della lettura fornita direttamente dall’utente; sarà inoltre effettuata una fatturazione annuale a conguaglio.
Le fatturazioni sia dei consumi che degli acconti sono di norma da pagarsi, periodicamente, entro le scadenze fissate dal Gestore.
Nel corso del contratto le modalità ed i termini di pagamento potranno essere modificati previa informazione all’utenza.
Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro recapito, se richiesto e dichiarato nel contratto dall’utente, comprendono:
a) ammontare dei consumi effettuati e/o d’acconto calcolato in base alle tariffe e alle modalità in vigore, relativi al periodo in esame come da differenza delle due letture, precedente ed attuale, descritte in fattura;
b) importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quote fisse, relative al periodo di fatturazione;
c) spese di esazione, penalità, arretrati e quant’altro sia dovuto dall’utente.
Le fatture, che dovranno essere inviate all’utente almeno 20 giorni prima della data di scadenza, dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle stesse.
L’utente si impegna ad effettuare il controllo della lettura indicata sulla fattura; eventuali contestazioni dovranno pervenire al personale incaricato entro e non oltre la data di scadenza della fattura o entro 15 giorni dal dimostrato ricevimento della stessa per consentire l’eventuale sospensione dei termini di pagamento. Eventuali reclami dopo tale scadenza non daranno diritto all’utente di differire o sospendere i pagamenti.
Fatti salvi i casi di eventuale contestazione, in caso di ritardo nei pagamenti oltre la scadenza fissata in fattura, il Gestore applicherà, a decorrere dall’undicesimo giorno e fino al trentesimo giorno di ritardo, una indennità fissa di mora pari al 3,5% dell’importo non pagato. Per ritardi superiori ai trenta giorni il gestore applicherà una indennità fissa di mora pari al 3,5 % oltre all’interesse legale. Il pagamento di tale indennità sarà richiesto nelle emissione successiva al mancato o ritardato versamento.
In caso di mancato pagamento di fatture del servizio idrico integrato o di altre prestazioni svolte dal Gestore a favore dell’utente, quest’ultimo sarà invitato tramite preavviso di interruzione di servizio a provvedere al pagamento della fattura insoluta entro quindici giorni dalla data di notifica dello stesso, con l’obbligo di corrispondere le spese sostenute per tale notifica.
Trascorso inutilmente tale termine, il Gestore potrà, senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria: sospendere l’erogazione del servizio e se necessario disdire d’ufficio il contratto
procedere al recupero coattivo della somma dovuta, addebitando le relative spese legali e generali all’utente stesso. L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione
In caso di ripristino dell’erogazione, l’utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti.
A seguito di motivata richiesta scritta dell’utente moroso, il Gestore potrà concedere dilazione dei pagamenti, applicando comunque tutte le penalità previste, nonché l’eventuale recupero delle spese di riattivazione dovute.
E’ fatta salva la possibilità per il GESTORE di procedere allo sgravio, parziale, dei pagamenti delle emissioni trimestrali del servizio idrico integrato, da applicarsi nei confronti di utenti che, a causa di perdite e/o altro motivo non dipendente dalla loro volontà, abbiano notificati consumi eccezionali di acqua. Tale casistica è regolamentata come segue;
Presupposti;
Perdite non rilevabili dall’utente.
Consumo superiore al doppio della media dei consumi relativi ai corrispondenti periodi degli ultimi due anni precedenti.
Nei casi di nuove utenze o mancanza di consumi storici, la perdita deve essere tale da far registrare eccedenze oltre due volte la fascia tariffaria “base”
Modalità:
Segnalate per iscritto dall’utente entro la data di scadenza della fattura.
In caso di grave impedimento, prima della emissione della fattura successiva.
Condizioni:
L’utente deve dimostrare di aver effettuato la riparazione relativa alla perdita e presentare idonea documentazione delle spese sostenute.
Nel caso di fuga ritenuta rilevabile dall’utente, la richiesta non sarà accolta.
Regolamentazione Amministrativa:
Sarà consentita la revisione di una unica fattura per ogni anno amministrativo.
Verrà applicata la tariffa base vigente per l’intero consumo registrato, con esclusione dell’applicazione delle tariffe al servizio di fognatura e depurazione.
Potrà, inoltre essere concessa dilazione di pagamento della nuova fattura con i modi e tempi da concordare con gli uffici, senza applicazione di penalità o interessi di mora sulla somma rateizzata.
Utenze raggruppate:
Per utenza raggruppata deve intendersi l’utenza ad un insieme di individui (che risiedono nello stesso luogo, formando un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi e da interessi comuni) allorché non ricorrano condizioni tecniche, economiche ed ambientali tali da consentire la realizzazione di apposita fornitura per ciascuna singola unità immobiliare.
Ai sensi del DPCM 04.03.1996, nei casi in cui la consegna dell’acqua e la relativa misurazione sia effettuata per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali).
Il contratto di fornitura per le utenze raggruppate è intestato ai richiedenti che sono responsabili degli obblighi contrattuali nei confronti del Gestore.
Il Soggetto Gestore Unico Talete SpA - A.T.O. 1 Lazio Nord, provvede all’installazione di un contatore unico “generale” che rappresenta il limite tra rete pubblica e privata, quale confine della competenza per gli oneri manutentivi del Gestore; gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell’utente che ne rimane responsabile.
Gli utenti cui verrà applicata tale forma di fornitura, costituiti in condominio, dovranno delegare l’Amministratore a sottoscrivere un contratto di servizio per il misuratore “generale” e dovranno fornire al gestore la documentazione idonea a definire il regime tariffario ed il verbale dell’assemblea che approva tale modalità di contrattualizzazione, che delega l’Amministratore a rappresentarli e che determina inequivocabilmente l’indirizzo ove il gestore dovrà inviare tutta la corrispondenza, ivi comprese le bollette.
Ove non sia costituito un “condominio” la documentazione necessaria dovrà essere presentata da ogni unità abitativa servita unitamente ad un atto sottoscritto da tutti gli utenti che approva tale modalità di contrattualizzazione, che delega uno degli utenti a rappresentarli e che determina inequivocabilmente l’indirizzo ove il gestore dovrà inviare tutta la corrispondenza, ivi comprese le bollette.
Per determinare il regime tariffario complessivo, il gestore farà riferimento alla documentazione allegata al contratto che permetta di individuare tale come sommatoria degli usi dichiarati dai singoli utenti che tengano conto delle specifiche condizioni di utilizzo di ogni unità abitativa servita.
art. 3.5) - Apparecchi di misura
Gli apparecchi di misura del servizio acquedottistico civile ed industriale sono di proprietà dei Comuni: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l’utente è tenuto a dichiarare all’atto del contratto.
Il gestore ha facoltà di sostituire, per esigenze tecniche di gestione, gli apparecchi di misura dando preavviso all’utente almeno 10 giorni prima della sostituzione; soltanto in caso di dolo accertato le spese saranno a carico dell’utente.
Nel caso di variazioni di calibro (per mutate caratteristiche dell’utenza) il Gestore addebiterà all’utente stesso le spese relative.
Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
Gli Utenti sono i consegnatari dei misuratori e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecati anche da terzi od ignoti.
Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto civile o industriale, sono tenuti alla installazione ed al mantenimento in buona efficienza di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore (oltre a farne denuncia alle autorità di cui all’art.10 L. 650/79).
Tali contatori devono essere installati, a spese degli utenti, dal Gestore che procede poi alla applicazione del sigillo di controllo.
Gli utenti sono tenuti inoltre a segnalare al Gestore eventuali guasti o qualsiasi intervento che possa causare la rottura del sigillo, per permetterne il controllo e la riapposizione a manutenzione avvenuta. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della fornitura.
art. 3.6) - Posizione e custodia degli apparecchi di misura
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Gestore e comunque di facile accesso ai suoi operatori per la lettura e la manutenzione.
L’installazione di tali apparecchi per l’allacciamento acquedottistico viene fatta dal Gestore in apposito manufatto posto nel punto di consegna:
al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato
in locale di uso comune.
Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.
Il Gestore ha la facoltà di imporre la modifica dell’ubicazione del misuratore a spese dell’utente, qualora lo stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo.
Il Gestore ha la facoltà di modificare la posizione del misuratore nel caso in cui la nuova localizzazione sia ritenuta più idonea e di facile accesso. E’ invece a carico dell’utente il collegamento del nuovo contatore con l’impianto interno. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione.
art. 3.7) - Lettura dei misuratori dei consumi
L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.
In ragione dell’articolazione della tariffa per fasce annue ed in conformità alla Carta dei Servizi approvata dalla Giunta regionale Lazio, la lettura degli apparecchi di misura verrà effettuata, di norma, una volta l’anno assicurando all’utente la possibilità di autolettura. Fermo restando la possibilità per il gestore di effettuare più di una lettura l’anno in caso di anomali e/o elevati consumi.
In caso di assenza dell’utente, ove il contatore non sia accessibile, durante il normale ciclo di lettura, l’incaricato potrà lasciare una cartolina per l’autolettura o l’invito a prendere contatti con gli Uffici preposti per consentire, previo appuntamento, la lettura del misuratore.
Se l’utente non provvederà, nei tempi e nei modi previsti, a consentire la lettura, il Gestore potrà addebitare l’importo corrispondente ad un consumo presunto, calcolato sulla media giornaliera dei consumi già accertati, e in caso di ripetuta impossibilità ad effettuare la lettura, potrà procedere anche alla sospensione dell’erogazione del servizio dandone comunicazione all’utente.
In questa evenienza la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento delle spese sostenute dal Gestore per i suddetti atti.
art. 3.8)- Soggetti obbligati all’autodenuncia annuale del servizio di fognatura e depurazione Per la determinazione dei canoni relativi ai pubblici servizi di fognatura e depurazione i soggetti sotto indicati sono tenuti a trasmettere al Gestore una autodenuncia annuale contenente tutti gli elementi necessari con le modalità di seguito specificate:
a) Per gli insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, dotati di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, ...), l’entità dei prelievi effettuati dovrà essere determinata sulla base della lettura di appositi strumenti di misura. Nel solo caso degli usi domestici, in assenza dell’apposito misuratore il Gestore potrà determinare per analogia il prelievo presunto.
b) I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a denunciare gli elementi necessari per la determinazione del canone, facendo uso di appositi moduli predisposti, e comunque nei seguenti termini:
b.1) Elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto; i volumi d’acqua prelevati da ciascun pozzo in dotazione all’insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori; gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento, nonché i prelievi idrici complessivi. Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale, nonché l’entità complessiva degli scarichi effettuati. In assenza di strumenti di misura dei volumi effettivamente scaricati o con strumenti non adeguatamente installati sugli scarichi terminali o in presenza di valori ritenuti dal Gestore non attendibili, si procederà alla determinazione dei volumi.
In ogni caso, il Gestore verificherà l’attendibilità dei dati dichiarati anche attraverso valutazioni che tengono conto degli indici di consumo e fabbisogno dello specifico ciclo produttivo. A questo fine risulta obbligatoria ed indispensabile la compilazione, da parte dell’insediamento produttivo, della modulistica adottata dal Gestore, relativa ai dati di produzione e processo.
b.2) Elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi alle acque di scarico, da desumersi attraverso controlli periodici. Dovranno nello specifico essere denunciati: COD, BOD5, Solidi sospesi totali, COD dopo un’ora di sedimentazione a pH 7, nonché gli altri parametri caratterizzanti lo scarico in funzione delle diverse tipologie produttive eventualmente riportati nell’autorizzazione allo scarico.
Le attività che conferiscono in toto o in parte i propri scarichi a impianti di trattamento e smaltimento o di riciclo, dovranno presentare, allegata all’autodenuncia annuale, adeguata documentazione giustificativa. Le attività che scaricano in acque superficiali dovranno documentare la relativa autorizzazione allo scarico. In caso di autodenuncia incompleta o non veritiera il Gestore potrà procedere alla interruzione del servizio idrico integrato e alla revoca dell’autorizzazione allo scarico.
art. 3.9) - Campionamento degli scarichi
La suddetta autodenuncia dovrà essere corredata da certificati di analisi per ogni scarico terminale relativi ad almeno due campioni effettivamente rappresentativi delle acque di scarico, prelevati in doppio esemplare, anche a cura del personale del Gestore ed analizzati da un laboratorio autorizzato scelto dal titolare dello scarico. Non saranno ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico. Il campione non utilizzato sarà custodito dal Gestore per eventuali controanalisi. In difetto di analisi fornite dal titolare dello scarico, saranno assunti come riferimento i valori di concentrazione massimi autorizzati o le analisi di controllo effettuate dal Gestore. Il Gestore avvalendosi del proprio personale addetto ai controlli, che assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 358 del Codice Penale, esercita le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura, sia per quanto attiene gli aspetti quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la corretta determinazione delle tariffe, accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché verificare il rispetto dei limiti tabellari previsti dalle leggi vigenti e/o dal presente Regolamento e/o da specifiche prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico. In questa veste pertanto redige apposito verbale di prelievo del campione, da notificare al titolare dello scarico, riportando data ed ora d’esecuzione dell’analisi. Saranno prelevati tre campioni istantanei per ciascun prelievo, che saranno sigillati: di questi uno sarà utilizzato per l’analisi, uno è a disposizione dell’utente e l’altro conservato a disposizione per eventuali contro analisi. In ogni caso le analisi dei campionamenti effettuati autonomamente dal Gestore entreranno nel conteggio della media delle concentrazioni utili al fine della determinazione della tariffa.
art. 3.10) - Guasti e irregolare funzionamento degli apparecchi di misura dei consumi
Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questi possa provvedervi. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni per malfunzionamento dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, per incuria o mancata protezione da agenti atmosferici, sono a carico del Gestore. I misuratori possono essere rimossi o spostati previo accordo con il Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. Qualora il contatore, indifferentemente che sia posizionato sul prelievo acquedottistico o da approvvigionamento autonomo, si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all’utente di darne immediato avviso al Gestore; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento del contatore potrà essere calcolato in base al consumo dell’utente stesso, corrispondente a periodi analoghi precedenti o in caso non esistano consumi precedenti attendibili, si farà riferimento all’impegno contrattuale convenuto. Qualora l’utente richieda l’intervento di Talete SpA per problemi al sistema idrico che si rivelino dovuti esclusivamente a guasti o rotture all’interno della sua proprietà e, quindi, di non competenza del Gestore, l’utente dovrà corrispondere a Talete un costo di chiamata come da allegato C.
Di tale eventuale costo l’utente dovrà essere preventivamente e chiaramente informato al momento della sua richiesta.
art. 3.11) - Verifica dei misuratori
Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può richiedere al Gestore la verifica dello stesso sottoscrivendo l’apposito modulo.
Le spese di verifica sono definite in sede di determinazione delle tariffe e dovranno essere corrisposte dall’utente.
La verifica sarà effettuata da parte del Gestore a mezzo di misuratore campione e/o di altra idonea apparecchiatura in presenza dell’utente o persona da esso delegata; l’esito della verifica sarà riportato su apposito verbale.
I misuratori con portata elevata, possono richiedere la verifica presso un laboratorio di verifica metrica. In questo caso il misuratore è sostituito con uno nuovo, in attesa di ricevere il verbale di collaudo da parte del laboratorio di prova.
Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento, il Gestore provvederà al ricalcolo della fatturazione in esame, al momento della richiesta, con importo pari alla media dei consumi relativi nei corrispondenti periodi dei due anni precedenti o nel caso non siano disponibili tali dati, con la media dei consumi dell’anno precedente o dell’anno in corso, con rimborso delle spese sostenute dall’utente.
Se invece la verifica comprova l’esattezza di funzionamento del misuratore sulla base della vigente normativa tecnica o, in carenza di questa, entro i limiti di tolleranza del 5% in più od in meno, il Gestore provvederà ad addebitare, all’utente, tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.
art. 3.12) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato
Per i servizi relativi a:
distribuzione di acqua potabile distribuzione di acqua industriale raccolta e allontanamento di acque usate
depurazione delle acque di rifiuto derivanti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti industriali, a qualunque uso adibiti
depurazione di acque usate non convogliate dalla pubblica fognatura ma trasportate con mezzi autorizzati appositamente
l’utente è tenuto a corrispondere al Gestore un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe e quote fisse in vigore all’atto della fatturazione. Le suddette tariffe sono proposte dal Gestore nel rispetto della legislazione vigente e successivamente determinate dall’A.A.T.O. N.1 Lazio Nord – Viterbo ed approvate dall’Autorità per L’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico. Per il servizio acquedottistico, l’utente all’atto della stipula del contratto dovrà indicare il quantitativo in mc. che costituisce l’impegno contrattuale. I consumi eccedenti i quantitativi fissati per la Tariffa Base e l’eventuale Tariffa Agevolata per le utenze ad uso domestico, saranno fatturati secondo le condizioni e tariffe di penalizzazione fissate dal Gestore, come sopra citato, per i vari scaglioni di consumo “pro die” in relazione all’uso.
Le tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione saranno applicate agli utenti che utilizzano il servizio nel rispetto delle normative vigenti. Per il servizio di ritiro, pretrattamento e depurazione dei reflui conferiti a mezzo autobotte l’ammontare del corrispettivo verrà stabilito dal Gestore e sarà commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.
art. 3.13) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie
Le spese inerenti l’istruttoria delle domande di preventivo lavori per allacciamento al servizio idrico integrato e di autorizzazione all’allacciamento fognario saranno a carico del richiedente secondo le tariffe adottate dal Gestore.
art. 3.14) – Deposito Cauzionale a Garanzia delle prestazioni del Servizio Idrico Integrato
Tutte gli Enti Pubblici e gli utenti che hanno predisposto il pagamento delle bollette attraverso la domiciliazione bancaria o postale, sono esentati dal versamento del deposito. Negli altri casi, a garanzia del pagamento dei consumi e degli impegni assunti, all’atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore richiede all’utente un deposito cauzionale il cui ammontare sarà determinato sulla base dei termini contrattualmente definiti per consumi e tipologia di utenza. Il deposito cauzionale dovrà essere versato in due rate; la metà all’atto di stipula del contratto di fornitura e la restante parte contestualmente al pagamento della prima fattura per il servizio. Il deposito cauzionale è fruttifero e dà diritto al pagamento degli interessi maturati dall’utente, ad ogni emissione di conguaglio annuo, e sarà restituita al termine del rapporto contrattuale o in caso di variazioni contrattuali che prevedano la modalità di pagamento attraverso la domiciliazione bancaria o postale. Il Gestore può richiedere il deposito cauzionale o la variazione del suo valore in base al consumo storico accertato, nei casi previsti dall’art. 3.16, in base alla irregolarità riscontrata, potrà essere richiesto l’aggiornamento in relazione all’andamento dei consumi e/o delle tariffe del servizio erogato e a seguito di aggiornamenti disposti dall’Autorità Energia Elettrica Gas Servizi Idrici. Per gli utenti non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno è prevista la possibilità di scegliere, in alternativa al deposito cauzionale, una forma di garanzia concordata con il gestore. Per le utenze condominiali il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi. Il Gestore, in caso di insolvenza dell’utente, potrà incamerare tale Deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni tese al recupero del credito. Il Deposito Cauzionale, all’occorrenza, previa detrazione delle somme di cui al comma precedente, è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell’utenza. Gli utenti che hanno predisposto il pagamento delle bollette attraverso la domiciliazione bancaria o postale, sono esentati dal versamento del deposito.
art. 3.15) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull’uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi
E’ fatto assoluto divieto di sub-fornitura del servizio ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall’intestatario dell’utenza. E’ inoltre vietato utilizzare gli impianti per uso diverso da quello indicato in contratto. L’utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi della rete dei servizi insistenti sulla sua proprietà. E’ vietato manomettere, spostare, modificare le derivazioni e gli allacciamenti o parte di essi senza il preventivo assenso del Gestore. Il Gestore si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni per la riparazione dei guasti provocati dall’utente, dal proprietario, o da terzi sugli allacciamenti ed impianti della rete dei servizi. Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti o conseguenti ad anomalie, guasti, difetti degli allacciamenti, fanno capo esclusivo al proprietario dell’immobile o all’utente, quando l’uno o l’altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Gestore per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificati. In caso di violazioni si applicano le sanzioni di cui all’ allegato D.
art. 3.16) - Sospensione del Servizio Idrico Integrato
Il Gestore, dopo avere notificato all’utente senza alcun esito positivo le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del servizio nei seguenti casi:
a) qualora sia impedito l’accesso agli operatori tecnici del Gestore per la lettura del misuratore e/o per il campionamento e/o controllo e verifica previsti dal vigente Regolamento
b) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi ed alle prescrizioni del presente Regolamento
c) accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica
d) allacciamento non autorizzato al servizio idrico integrato
e) arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell’allacciamento
f) modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell’utenza rispetto alle condizioni indicate all’atto dell’autorizzazione o della sottoscrizione del contratto e non autorizzate preventivamente dal Gestore
g) rottura accertata dell’allacciamento acquedottistico e/o fognario
h) manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore privato e/o del Gestore
i) qualora l’allacciamento e/o l’immobile servito e/o gli impianti ad esso connessi e/o la ubicazione del misuratore risultasse in contrasto con la normativa urbanistica e/o tecnica e/o di igiene emanata dalle competenti Autorità Locali e/o le disposizioni del presente Regolamento
j) morosità relativa a fatture del servizio idrico integrato o di sue parti
k) morosità comunque determinata da fatture relative sia da consumi che da prestazioni diverse da quelle del Servizio Idrico Integrato effettuate dal Gestore a favore dell’utente dopo avere espletato le procedure di sollecito previste
l) incompleta, non veritiera o mancata presentazione dell’autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione.
In tutti i suddetti casi l’utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.
art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore.
Il Gestore si impegna ad erogare un servizio continuo e regolare; la sua interruzione dovrà essere imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.
Nei casi di irregolarità del servizio il Gestore dovrà comunque adottare tutte le misure atte a ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare deve preavvisare gli utenti con adeguato anticipo nel caso di interruzioni programmabili.
Il Gestore comunque non assume responsabilità per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o limitazione di fornitura dovute a caso fortuito, forza maggiore, a fatto di terzi, scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate esigenze di servizio.
Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva.
art. 3.18) – Normativa applicabile
Per gli scarichi fognari si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento alla più volte citata delibera del Comitato interministeriale del 4-2-1977, alla legge 574/1996, al D.Lgs. 152/06,e/o successive modifiche e variazioni, nonché quanto specificato all’allegato “A” del presente regolamento. Dal 01/01/2009 vengono abrogati i correlativi articoli dei singoli regolamenti comunali in contrasto con la presente disciplina.
ALLEGATO A
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
1.1) - Autorizzazione allo scarico.
Per l’autorizzazione allo scarico valgono i seguenti principi:
Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento
Il Comune competente territorialmente rilascia l’autorizzazione allo scarico in fognatura, per le acque reflue domestiche
Per gli scarichi di acque reflue industriali, il Comune competente territorialmente rilascia l’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura, come indicato all’art. 2.3, previa presentazione e relativo rilascio dell’autorizzazione allo scarico concessa dall’Ente competente ai sensi dell’art. 106 della L.R. 14/99
L’autorizzazione allo scarico è associata all’attività insediata nell’unità immobiliare, pertanto qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa o di titolarità dell’attività stessa dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione.
1.2) - Classificazione degli scarichi di acque reflue
Gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare nella pubblica fognatura sono suddivisi in relazione alla tipologia dello scarico ed alle attività svolte nell’insediamento di provenienza, nelle seguenti categorie:
a) Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti:
di tipo civile, residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
con destinazione alberghiera, turistica, ricreativa, sportiva, scolastica e comunque da considerarsi di tipo residenziale, con scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, mense, equiparati ai civili con attività riconducibili a prestazioni di servizi attinenti l’igiene e l’estetica, come i laboratori
di parrucchiere, xxxxxxxx, istituti di bellezza
lavanderie e stirerie a secco con una o due piccole unità di lavaggio ad acqua, gelaterie e pasticcerie con annesso laboratorio di produzione, attività di preparazione alimenti con la vendita diretta al dettaglio (panifici. rosticcerie, pasta fresca)
b) Scarichi di acque reflue industriali provenienti da insediamenti:
di tipo industriale e/o commerciale, che diano luogo ad acque reflue caratterizzate dalla presenza di sostanze di tipo organico e/o biologico e/o inorganiche
in cui si svolgono attività commerciali o industriali che comportino la produzione, la trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 5 tabella 3 del D.Lgs.152/06, nonché a processi produttivi che diano origine alle medesime sostanze nello scarico
con attività industriali e commerciali che danno luogo a tipologie di acque reflue diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
con attività di servizio quali lavaggio auto, carrozzerie e officine destinate alla riparazione dei veicoli, lavanderie industriali, eliografie
da attività sanitaria, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di analisi chimico cliniche e di radiologie.
1.3) - Regime autorizzativo
L’attivazione di ogni nuovo scarico nella pubblica fognatura o la modifica qualitativa o quantitativa di uno scarico esistente, devono essere debitamente autorizzate e parimenti debbono risultare autorizzate le opere civili necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento nella pubblica fognatura, nei modi e nei termini di cui al presente Regolamento.
Le autorizzazioni allo scarico rilasciate agli insediamenti con attività commerciali e/o industriali ai sensi del successivo punto 1.4, dovranno essere rinnovate ogni 4 anni ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.152/06. In tutta l’area urbanizzata e servita da fognatura è vietata oltre che la realizzazione, anche l’utilizzazione tanto di pozzi assorbenti che di xxxxx xxxx. Resta consentito lo stoccaggio temporaneo di
liquami in contenitori anche interrati, purché a perfetta tenuta idraulica, limitatamente a reflui idrici provenienti da insediamenti che danno luogo a scarichi di acque reflue industriali.
1.4) - Soggetti obbligati/esentati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico
Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico, per scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili derivanti dalle attività di cui al punto 1.2 lettera a):
a) i titolari delle attività che si devono insediare in nuovi edifici o edifici esistenti, antecedentemente all’avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
b) i titolari delle attività già autorizzate, che intendono intraprendere modifiche alle attività medesime, od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate;
c) i titolari delle attività, quando si realizzino le condizioni tecniche per l’avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura;
d) i nuovi titolari dello scarico, in caso di modificazione della titolarità e/o della ragione sociale.
Non sono tenuti a presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico i titolari di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e/o assimilabile ad acque reflue domestiche.
1.5) - Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione allo scarico
La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è rivolta al Comune competente territorialmente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all’allaccio, attraverso presentazione di apposito modello “A” debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico, in bollo qualora previsto dalla normativa in materia.
Allegata alla domanda dovrà essere presentata la documentazione tecnica necessaria indicata all’art.
2.2 lettera b).
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente e vengono determinate dal Comune competente territorialmente.
1.6 ) Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche
Per gli scarichi di acque reflue domestiche l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata contestualmente all’autorizzazione all’allacciamento a seguito di istruttoria tecnica svolta dal Comune competente territorialmente, fermo restando l’obbligo di dar corso alle prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive e/o alle modalità di intervento di cui al presente Regolamento e fatta salva la necessità di rispettare i divieti di cui al successivo punto 1.16 sotto il profilo della tutela della qualità delle acque.
Lo scarico in fognatura di acque reflue provenienti da allevamenti zootecnici è assimilato a scarico di acque reflue domestiche se rispetta quanto previsto dal comma 7 art. 101 del D.Lgs. 152/06; in caso contrario è definito scarico di acque reflue industriali, salvo diversa normativa regionale in materia.
1.7) - Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali
Gli scarichi di acque reflue industriali non sono di norma ammessi in fognatura senza aver subito un trattamento in impianto di depurazione o quanto meno un pretrattamento tale da permettere il rispetto dei limiti di cui all’allegato 5 Tabella 3 del D.Lgs. 152/06, per scarichi in fognatura.
Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal Gestore ed approvati dalla Provincia in base alle caratteristiche dell’impianto di depurazione Comunale ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 101 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06.
Qualora dovesse riscontrarsi nell’affluente all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane un tenore in metalli tossici ed altre sostanze pregiudizievole all’utilizzazione agronomica dei fanghi di supero ed imputabile agli scarichi di acque reflue industriali, il Gestore potrà prescrivere limiti più restrittivi sui diversi parametri, al cui rispetto potranno essere tenuti gli scarichi di singoli insediamenti, o di specifiche categorie produttive.
Le condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche dovranno in tal caso mantenersi separate da quelle relative agli altri scarichi e pervenire separatamente alla rete fognaria, salva l’eventuale possibilità di confluenza nello scarico terminale dell’insediamento a valle dell’impianto di chiarificazione e/o disoleazione.
I fanghi originati dai sistemi di chiarificazione e/o disoleazione, dovranno essere smaltiti tramite conferimento ad enti o imprese specializzate autorizzati ai sensi del D D.Lgs. 152/06.
1.8) - Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti industriali. Ove non si fosse autonomamente provveduto a cura dei titolari degli scarichi, il Gestore si riserva di disporre la posa in opera di adeguati strumenti misuratori dei volumi scaricati attraverso gli scarichi provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali.
Tali strumenti dovranno esser installati su un tronco di fognatura cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente pretrattate.
Le spese di installazione, gestione e manutenzione dei predetti misuratori sono a totale carico del titolare dello scarico.
Ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. 152/06 , il Gestore ai fini del controllo qualitativo dello scarico, può altresì disporre la posa in opera, nei pozzetti di campionamento di scarichi potenzialmente pericolosi, di strumenti per il controllo automatico ed il rilevamento continuo delle caratteristiche delle acque scaricate.
Installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti saranno a spese del titolare dello scarico. Tali strumenti dovranno risultare continuativamente accessibili alle Autorità di controllo ed al Gestore.
I progetti e le modalità di posa in opera di tali installazioni dovranno risultare conformi alle prescrizioni in tal senso impartite dall’Autorità preposta al controllo degli scarichi.
1.9) - Gestione degli impianti di depurazione aziendali
La gestione degli impianti di depurazione delle attività produttive dovrà avvenire in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli effluenti in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti.
Dovranno essere effettuati controlli periodici, con frequenza almeno semestrale, dei parametri caratterizzanti lo scarico, la cui documentazione, conservata nell’azienda, dovrà, a richiesta, essere messa a disposizione dell’Autorità di controllo e del Gestore.
1.10) - Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali
Nel caso di avaria agli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali, i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a darne tempestiva ed immediata comunicazione all’Autorità di controllo ed al Gestore delle acque reflue urbane prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, od in caso di
sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza, indicata al precedente punto 1.8) che, anche se intervenuto all’interno di insediamenti privati, pervenga, o possa pervenire alla pubblica fognatura.
Scopo di tale comunicazione, consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l’impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
I titolari degli scarichi sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente o verbalmente dai competenti organi tecnici degli Enti summenzionati.
Al fine di procedere all’individuazione dell’origine di eventuali sversamenti accidentali o immissioni di sostanze vietate nella pubblica fognatura intervenute a qualsiasi titolo, sono abilitati all’accesso nelle aree private oltre ai tecnici dell’Autorità di controllo nell’esercizio delle loro prerogative di ufficiali di Polizia Giudiziaria, i tecnici del Gestore.
Al fine di una maggiore tutela ambientale, i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla costruzione di una vasca di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria del proprio impianto di pretrattamento delle acque reflue di processo e ogni qualvolta richiesto anche a mezzo telefonico dal Gestore o da funzionari dell’Autorità di controllo.
La capacità minima di stoccaggio della vasca sarà definita nell’atto autorizzativo in relazione ai quantitativi di reflui di processo sversati giornalmente dall’azienda.
1.11) - Scarichi di acque reflue industriali conferiti a terzi
Il presente articolo disciplina lo scarico di acque reflue industriali, che in relazione alla modesta entità dei reflui di lavorazione e processo tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione o pretrattamento, provvedano all’integrale stoccaggio in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento a centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06.
Caratteristiche costruttive, materiali, dimensionamento, collocazione di tali contenitori o vasche dovranno risultare approvati dagli organi tecnici preposti all’istruttoria dell’istanza e in nessun caso potranno entrare o essere messi in rapporto con la rete fognaria sia interna all’insediamento che esterna.
In tale ipotesi si darà corso all’autorizzazione allo scarico solo limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici, cucine e mense ed analoga classificazione si attribuirà allo scarico dell’insediamento, restando la disciplina dello smaltimento dei rifiuti stoccati, assoggettata alla normativa di cui al D.Lgs. 152/06 in materia di smaltimento rifiuti.
L’autorizzazione relativa ai soli scarichi di acque reflue domestiche, inizialmente rilasciata in via provvisoria, diverrà definitiva solo previa documentata esistenza di contratto con Ente o Impresa specializzata per il conferimento e il trattamento dei reflui stoccati, ed avrà comunque la durata del contratto medesimo, fermo restando l’automatico rinnovo, in occasione del rinnovo del contratto, che dovrà essere comunicato ai competenti uffici del Comune competente territorialmente.
I titolari di insediamenti di cui al presente articolo sono altresì obbligati a far pervenire ai competenti uffici del Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia della documentazione relativa ai conferimenti attuati nel corso dell’anno precedente.
1.12) - Scarichi industriali di sostanze pericolose
Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze ad elevata tossicità, persistenza o bioaccumulabilità, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06.
1.13) - Separazione degli scarichi
Nelle zone servite da reti fognarie bianche e nere separate, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue domestiche e industriali da quelle meteoriche (pluviali, drenaggio, ecc.) e di immetterle, dietro specifica autorizzazione, separatamente nelle rispettive reti fognarie, salvo deroghe e diverse prescrizioni del Gestore.
Il medesimo obbligo riguarderà anche gli insediamenti posti in prossimità di un potenziale recapito idrografico superficiale. Potranno essere obbligati a far confluire le acque meteoriche in acque superficiali gli insediamenti esistenti, nel caso in cui dovesse essere separata la preesistente rete mista o dovesse essere individuato dal Gestore un nuovo specifico recapito per le acque meteoriche.
1.14) - Divieto di diluizione degli scarichi
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 101 comma 5 del D.Lgs. 152/06, i limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in nessun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
E’ parimenti vietato diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze elencate nell’allegato 5 tabella 3 di cui al D.Lgs.152/06, riportata in calce al presente Regolamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio, impiegate per la produzione di energia o comunque di processo prima del trattamento degli stessi scarichi parziali.
1.15) - Scarichi vietati
a) Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti, è tassativamente vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell’impianto terminale, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali.
b) In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo:
c) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
d) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.
e) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio od altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
f) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
g) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell’impianto terminale;
h) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
i) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
j) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
k) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici od industriali;
l) spurghi di fognature private;
m) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
n) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l’ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n° 185, e successive modificazioni;
o) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.
1.16) - Controlli sugli scarichi
Sugli scarichi soggetti a limiti di accettabilità sono svolti, a cura delle competenti Autorità, controlli, campionamenti ed analisi, al fine della verifica del rispetto dei limiti tabellari previsti dalle leggi vigenti e/o dal presente Regolamento e/o da specifiche prescrizioni.
Ferma restando le competenze delle Autorità di cui sopra, il Gestore del servizio di fognatura, ai sensi dell’art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi del proprio personale esercita le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura.
1.17) - Adeguamento di scarichi esistenti alle prescrizioni e norme del presente Regolamento
Tutti gli scarichi devono essere autorizzati.
Il Gestore provvede con propri atti a disporre, per scarichi non conformi, l’adeguamento alle norme del presente Regolamento, fissando contestualmente tempi e modi per l’esecuzione delle relative opere.
In caso di inerzia dei soggetti obbligati, il Gestore potrà disporre previa diffida l’interruzione dello scarico e/o l’esecuzione diretta delle necessarie opere a spese del titolare dello scarico inidoneo.
E’ facoltà del Gestore sospendere l’esecutività dell’ordinanza di interruzione dello scarico in caso di avvio dei lavori a cura dell’obbligato e nelle more dell’ultimazione degli stessi.
1.18) - Norme di salvaguardia
Ai fini della tutela e della salvaguardia dell’igiene e della salubrità delle acque o dell’ambiente, ovvero quando necessario per garantire il buon funzionamento degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue, il Gestore può adottare misure, accorgimenti od il rispetto di limiti di accettabilità particolari, ad integrazione delle prescrizioni del presente Regolamento.
Per comprovate ragioni di pubblico interesse, il Gestore può negare o chiedere alla Provincia di negare l’autorizzazione a nuovi scarichi di acque reflue industriali, ovvero di revocare l’autorizzazione a scarichi analoghi già esistenti, qualora per loro natura e/o dimensione dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell’impianto pubblico di depurazione cui le acque scaricate recapitino.
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
2.1) – Scarichi ammessi.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 152/06 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
a) Per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3.
b) Per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.
c) Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali, per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati dalla Regione ai sensi dell’art. 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove Regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06.
d) Per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.
e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
f) Per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
Nell’ambito territoriale dei comuni ricadenti nell’ X.X.X. xx 0 Xxxxx Xxxx - Xxxxxxx gli scarichi in menzione sono ammessi soltanto qualora la pubblica fognatura sia a distanza superiore ai 200 metri dall’insediamento, ovvero in presenza di comprovate difficoltà di ordine tecnico-economico che rendano eccessivamente oneroso l’allaccio a fronte del conseguente beneficio ambientale.
Al di fuori delle ipotesi previste al paragrafo precedente, gli scarichi sul suolo devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alla normativa vigente. In caso di mancata ottemperanza, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
2.2) – Sistemi di smaltimento
Nel caso di insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 100 comma 3 del D.Lgs 152/06. le Regioni individuano sistemi isolati o pubblici adeguati secondo i criteri già fissati dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977.
Nelle more dell’individuazione di tali sistemi da parte della Regione Lazio, è applicabile il disposto dell’art. 6 della L.R. 41/82 che prevede la possibilità di adozione dei sistemi di smaltimento previsti dalla citata delibera del Comitato dei Ministri per gli scarichi provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi (vasche Imhoff e successiva dispersione nel terreno).
A monte ed a valle della fossa Imhoff devono essere realizzati pozzetti di ispezione per consentire il campionamento.
Le modalità esecutive della subirrigazione devono essere conformi alle indicazioni della citata delibera del Comitato interministeriale del 4.2.1977.
E’ proibita l’immissione di acque meteoriche nella canalizzazione e nel sistema di smaltimento delle acque nere a monte della fossa biologica.
E’ vietato l’uso di xxxxx xxxx.
2.3) – Competenze in ordine al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
Per gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche e/o meteoriche di dilavamento di cui al punto 2.1 lettera a), in attesa che la Regione provveda con apposita norma a regolare la ripartizione delle competenze, rimane applicabile il disposto della L.R. 47/96 e pertanto:
Il Comune competente territorialmente provvede ad autorizzare e controllare gli scarichi provenienti da insediamenti inferiori a 50 vani o 5000 metri cubi;
la Provincia provvede ad autorizzare e controllare gli scarichi provenienti da insediamenti di maggiori dimensioni.
Ai fini dell’applicazione della norma, i sopraindicati limiti dimensionali, stabiliti dalla L.R. 47/96 per la ripartizione delle competenze, sono equiparati al limite di 50 abitanti equivalenti.
Gli scarichi di acque reflue urbane e industriali di cui al punto. 2.1 lettera c) sono autorizzati dalla Provincia.
2.4) – Regime autorizzativo
Il Comune competente territorialmente provvede ad autorizzare gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti inferiori a 50 vani o 5000 metri cubi, ovvero 50 abitanti equivalenti.
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati: in particolare l’attivazione di ogni nuovo scarico o la modifica qualitativa o quantitativa di uno scarico esistente, devono essere debitamente autorizzate
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.
Ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06, l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
I titolari di scarichi già muniti di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a richiedere il rinnovo dell’autorizzazione un anno prima della scadenza.
Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può provvisoriamente essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento.
In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alla vigente normativa e senza pregiudizio per la salute pubblica e l’ambiente.
Le spese per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione e di rinnovo sono a carico del richiedente e vengono determinate dal Comune competente territorialmente.
2.5) - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione e/o rinnovo allo scarico Sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione e/o di rinnovo tutti i titolari di scarichi negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche e/o meteoriche di dilavamento di cui all’art. 100 comma 3 del D.Lgs. 152/06 nonché i nuovi titolari dello scarico, in caso di modificazione della titolarità e/o della ragione sociale.
2.6) - Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico
La domanda di autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo è rivolta al Comune competente territorialmente o alla Provincia, in funzione dell’entità dell’insediamento come individuata al punto 2.3 del presente allegato.
La domanda è corredata dalla documentazione prevista dal Comune competente territorialmente o dalla Provincia.
La domanda rivolta al Comune competente territorialmente è inoltrata mediante presentazione dell’apposito modello “B” debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico, in bollo qualora previsto dalla normativa in materia.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica indicata sul modello “B”, ordinariamente costituita da:
a) Planimetria di P.R.G con indicazione dell’insediamento.
b) Planimetria catastale (1:2000 o 1:1000) con indicazione del foglio e della particella in cui avviene la dispersione nel suolo, ubicazione dell’immobile dal quale proviene lo scarico ed indicazione schematica della fossa biologica e della rete disperdente.
c) Planimetria in scala 1:500 o 1:200 rappresentativa dei seguenti elementi:
c.1) Ubicazione del fabbricato.
c.2) Schema planimetrico della rete fognante, con indicazione dei pozzetti di ispezione e/o prelievo, della fossa biologica, della rete disperdente, dell’ubicazione di condotte, pozzi, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, sia all’interno che, in un raggio di 30 metri dalla trincea drenante, all’esterno della proprietà.
c.3) Tipologia e dimensioni dei materiali impiegati.
d) Relazione tecnica da cui risulti:
d.1) Caratteristiche, ubicazione e titolarità dell’insediamento.
d.2) Caratteristiche dello scarico (tipologia, attività esercitata, portata presunta, fonte di approvvigionamento, eventuali trattamenti, ecc).
d.3) Modalità costruttive della rete fognante privata, della fossa biologica, della rete disperdente. d.4) Caratteristiche dei materiali impiegati.
d.5) Dimensionamento della fossa biologica e della rete disperdente
e) Scheda tecnica debitamente compilata.
f) Dichiarazione che non esistono condotte, serbatoi, pozzi ed altre opere destinate al servizio di acqua potabile ad una distanza inferiore a trenta metri dalla trincea drenante.
g) Dichiarazione attestante che lo scarico è realizzato in conformità a quanto disposto dall’allegato 5 della deliberazione del 4.2.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento.
h) Copia del parere igienico sanitario sul progetto (per nuove edificazioni).
i) Dichiarazione che il complesso di opere costituenti lo scarico non interferiscono con aree private di proprietà altrui ovvero dichiarazione del proprietario delle singole unità immobiliari con cui si autorizza il richiedente (diverso dal proprietario) all’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dello scarico, consentendo gratuitamente la posa in opera sui beni immobili di sua proprietà delle tubazioni e delle opere costituenti lo scarico stesso.
Sia la documentazione tecnica che le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tecnico abilitato.
2.7) - Documentazione necessaria per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo è rivolta al Comune competente territorialmente o alla Provincia, in funzione dell’entità dell’insediamento come individuata al punto 2.3 del presente allegato.
La domanda è corredata dalla documentazione prevista dal Comune competente territorialmente o dalla Provincia.
Le domanda rivolta al Comune competente territorialmente è inoltrata mediante presentazione dell’apposito modello “B” debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico, in bollo qualora previsto dalla normativa in materia.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica indicata sul modello “B”,
ordinariamente costituita da:
a) Planimetria catastale (1:2000 o 1:1000), con indicazione del foglio e della particella in cui avviene la dispersione nel suolo, ubicazione dell’immobile dal quale proviene lo scarico ed indicazione schematica della fossa biologica e della rete disperdente.
b) Scheda tecnica debitamente compilata.
c) Copia della precedente autorizzazione, o del certificato di abitabilità, o della concessione edilizia, ovvero ulteriore documentazione idonea a comprovare di aver già conseguito in passato, anche se in maniera implicita, l’autorizzazione allo scarico.
d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, in ordine allo scarico, non sono mutate le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la precedente autorizzazione e che non esistono condotte, serbatoi, pozzi ed altre opere destinate al servizio di acqua potabile ad una distanza inferiore a trenta metri dalla trincea drenante.
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente.
In casi particolari il Comune competente territorialmente potrà richiedere la produzione della documentazione ordinariamente richiesta per le nuove autorizzazioni e, se del caso, la produzione di una relazione idrogeologica.
2.8 ) - Contenuti e caratteristiche dell’autorizzazione allo scarico
L’autorizzazione allo scarico ha validità 4 anni dal momento del rilascio e, per quanto concerne quelle di competenza del Comune competente territorialmente, contiene i seguenti elementi costitutivi:
a) denominazione del titolare dello scarico;
b) dati per l’individuazione dell’insediamento da cui si origina lo scarico;
c) classificazione dell’insediamento e dello scarico;
d) condizioni, vincoli e prescrizioni particolari.
L’autorizzazione allo scarico abilita direttamente all’attivazione dello scarico medesimo.
L’autorizzazione potrà essere revocata, previa diffida, in caso di arbitraria o comunque non previamente autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, nonché nel caso di inottemperanza agli obblighi, prescrizioni e vincoli di cui alla lettera d) del presente articolo.
2.9) - Controlli sugli scarichi
Sugli scarichi sono svolti, a cura delle competenti Autorità, controlli, campionamenti ed analisi, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dalle leggi vigenti e/o dal presente Regolamento e/o da specifiche prescrizioni.
A tal fine, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 152/06, l’Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie.
DISCIPLINA RELATIVA A SCARICHI DI NATURA DIVERSA
3.1) – Attività oggetto di comunicazione.
Sono oggetto di comunicazione al Comune competente territorialmente le seguenti attività di utilizzazione agronomica:
a) Degli effluenti di allevamento zootecnico (fino a 340 kg di azoto presente negli effluenti, per ogni ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo).Ai sensi dell’art. 107 della L.R. 14/99 i Comuni provvedono all’emanazione di ordinanze per la sospensione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico, in caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite ai sensi del D. Lgs. 152/06. Nel caso in cui l’impresa non disponga di sufficiente terreno funzionalmente connesso, le acque reflue sono considerate industriali e pertanto lo scarico deve essere preventivamente autorizzato.
b) Delle acque provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo.
c) Delle acque provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, come indicato all’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06.
d) Delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 574/96.
Sono egualmente oggetto di comunicazione al Comune competente territorialmente gli scarichi di acque reflue effettuati in vasche a tenuta, per i quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/06.
ALLEGATO B
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO E ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
Modello A
Spett.le COMUNE
Il sottoscritto ………………………….………………………………….…….Cod. Fisc……………...............………
nato a ……………………………………………………………………………………………………il………………..
residente a ..………………………….………Via……………………………………………………………..n. ………
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in qualità di titolare dell’attività da cui origina lo scarico
CHIEDE
l’autorizzazione all’allaccio e allo scarico nella fognatura delle acque reflue domestiche e/o meteoriche del fabbricato già edificato / da edificare sito in:
……………………………………………… Via ………………………………………………………………n. ………
e dichiara di essere a conoscenza del fatto che prima di dar luogo all’allaccio dovrà essere acquisita l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.
Si allegano:
1) Scheda tecnica debitamente compilata;
2) Planimetria catastale con l’indicazione dell’insediamento;
3) Planimetria con l’indicazione del punto di immissione nella fognatura, e delle principali caratteristiche della rete fognante, sia all’interno che all’esterno del lotto (fossa tipo Imhoff, pozzetti di ispezione, profondità e tipologia delle tubazioni);
4) Copia del Parere igienico sanitario sul progetto.
Viterbo, li …………………………….
Firma
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN SUOLO
O NEGLI STRATI SUPERFICIALI
DEL SOTTOSUOLO
Modello B
Spett.le COMUNE
Il sottoscritto ………………………….………………………………….…….Cod. Fisc……………...............………
nato a ……………………………………………………………………………………………………il………………..
residente a ..………………………….………Via……………………………………………………………..n. ………
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in qualità di titolare dell’attività da cui origina lo scarico
CHIEDE
'l autorizzazione allo scarico nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (sub-irrigazione) il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche e/o meteoriche del fabbricato già edificato / da edificare sito in:
……………………………………………… Via ……………………………………………………………n. ………
Si allegano:
per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:
1) Relazione descrittiva dello scarico, rilasciata dal tecnico abilitato;
2) Scheda tecnica debitamente compilata;
3) Planimetrie di P.R.G. e catastale con ubicazione del fabbricato;
4) Planimetria della rete fognante interna al lotto con ubicazione ed indicazione delle principali caratteristiche della condotta di scarico, della fossa di tipo Imhoff, dei pozzetti di ispezione e della rete disperdente;
5) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato che non esistono condotte, serbatoi, pozzi ed altre opere destinate al servizio di acqua potabile ad una distanza inferiore ai metri trenta dalla trincea;
6) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato attestante che lo scarico è stato realizzato in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento (Allegato 5: norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, punto 4-5);
7) Copia del Parere igienico sanitario sul progetto. per il rinnovo dell’autorizzazione:
1) Copia della precedente autorizzazione, oppure copia del certificato di abitabilità, ovvero ulteriore documentazione idonea a comprovare di aver già inoltrato, in passato, la richiesta di autorizzazione allo scarico;
2) Scheda tecnica debitamente compilata;
3) Planimetria catastale con ubicazione dell’insediamento;
4) Dichiarazione che non sono mutate le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la precedente autorizzazione.
Eventuale riferimento telefonico…………………………………………………………………………………………
Viterbo, lì ………………………….. Firma
………………………………………………………..
Titolare dell’utenza
SCHEDA TECNICA
(Allegata alla domanda di autorizzazione/rinnovo allo scarico)
Cognome e Nome: …………………………………..……………………………………………….………………………………………….
Ragione Sociale: ……………………….………...............………………………………....……………………………………………
Indirizzo / Recapito: ……………………………………….…………………………………………………………………….……………..
Insediamento da cui proviene lo scarico dei reflui
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via: ……………………………………………………………………………………. n. …………………………………………………………….
Caratteristiche dell’insediamento Destinazione d’uso:
abitazione
negozio di (specificare) ..…………………………………………….…………………………………………………………………….
altro tipo (specificare) ………………………….…………………….…………………………………………………………………….
Periodo di utilizzo/attività (mesi all’anno) …………………….……………………………….…………………………………..
Tipologia di scarico
acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e da attività domestiche
acque meteoriche
altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonte di approvvigionamento idrico
acquedotto pozzo
sorgente, lago, fiume (specificare) ……………………………………………………………………………………………………
Volume totale di acqua prelevata all’anno (mc/anno) ..………………………………………………………………………
Punto di immissione dello scarico
fognatura pubblica fognatura privata
suolo o strati superficiali del sottosuolo (sub-irrigazione)
altro (vasca a tenuta, ecc.) …………………………….…………………………………………………………………………………
Descrizione degli impianti di depurazione eventualmente installati
vasca settica di tipo Imhoff per n. persone
altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Viterbo, lì ………………………..
Firma del Titolare dell’utenza
……………………………………………………………………..
Allegato C
Voci di spesa concernenti il Regolamento di Gestione del Servizio Idrico Integrato.
Art. 3.2) Il Contratto di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato:
sono previste le spese contrattuali definite “competenze accessorie” tra le quali si ritiene necessario definire l’importo per le “spese di istruttoria”, considerando i Diritti Fissi, per altro comprensivi della spesa sostenuta dalla società nell’applicare la marca da bollo sul contratto, del valore di €. 14,62.
Art. 3.4) Misure e pagamento del servizio idrico integrato:
Sono da definire le “spese generali”, relative alla sospensione dell’erogazione idrica nel caso di recupero coattivo del credito.
Nel caso di risoluzione della pratica amministrativa per il recupero del credito, è da quantificare il valore delle “spese di riattivazione dell’impianto”.
Art. 3.13) Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie:
Le “spese inerenti l’istruttoria” delle domande di allacciamento al servizio idrico integrato, comprendenti tutta l’attività svolta per sopralluoghi, preventivo, pratiche di regime autorizzativo ed altro, possono essere richieste con una percentuale fissa sul valore del preventivo stilato.
Art. 3.11) Verifica dei misuratori:
Le “spese di verifica” contatore è da quantificare sulla base della strumentazione utilizzata, considerando anche l’intervento della squadra operativa che si reca sul posto per il prelievo del misuratore idrico.
Art. 3.14) Deposito Cauzionale:
Il “Deposito Cauzionale” corrisponde al valore dei corrispettivi dovuti per la tipologia contrattuale definita alla stipula del contratto di somministrazione ed è pari al valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico.
Qualora l’utente non rispetti le scadenze di pagamento stabilite contrattualmente, il Deposito cauzionale può essere aggiornato come segue:
- valore dei corrispettivi dovuti per sei mensilità di consumo storico, per utenze con pagamenti in ritardato rispetto alla data di scadenza;
- valore dei corrispettivi per una annualità di consumo storico, per utenze con mancati pagamenti e notifica di procedura Recupero Crediti con R.R.
Inoltre:
- per utenze con mancati pagamenti e con la fornitura idrica sospesa in applicazione della procedura di Recupero Crediti, il deposito cauzionale sarà calcolato tra il valore dei corrispettivi per una annualità di consumo storico fino al valore dei corrispettivi non pagati, in relazione ai giorni trascorsi dalla data di pagamento;
- per concessioni temporanee o stagionali, il deposito cauzionale sarà pari al doppio dell’importo del consumo presunto per tutta la durata della fornitura.
Tariffe da applicare, approvate dalla Conferenza dei Sindaci A.A.T.O. 1 Lazio nord Viterbo, nella seduta del 18.12.2014.
art. 2.8) | Spese per verifica e sopralluogo congruità esecuzione allaccio fognario | €. | 150,00 |
art. 3.2) | Spese per contributo e di istruttoria contrattuale | €. | 150,07 |
art. 3.5) | Spese per sostituzione contatore (richiesta utente o dolo accertato) | €. | 97,75 |
art. 3.10) Spese di chiamata non pertinente al S.I.I. | €. | 80,00 | |
art. 3.11) Spese di verifica contatore | €. | 134,00 | |
art. 3.13) Spese per preventivo lavori | €. | 50,00 | |
art. 3.16) Spese generali per sospensione idrica | €. | 50,00 | |
art. 3.16) Spese di riattivazione dell’erogazione idrica | €. | 50,00 |
Allegato D
Sanzioni
1) Prelievi abusivi
Importo così come definito all’ art. 2.3 della Carta dei Servizi -“Sanzioni”.
2) Irregolarità per causa non imputabile all’utente A
€ 50,00 oltre al pagamento del corrispettivo del consumo pregresso relativo al servizio non fatturato, così come definito all’ art. 2.3 della Carta dei Servizi -“Sanzioni”.
3) Uso improprio senza vantaggio indebito B1 – B2
€ 150,00 oltre ad € 150,00 a titolo di rimborso per spese di ricerca , oltre i normali costi di verifica e istruttoria, così come meglio definito all’ art. 2.3 della Carta dei Servizi - “Sanzioni”.
4) Abuso C
€ 500,00 oltre a € 500,00 a titolo di rimborso spese di ricerca, oltre i normali costi di verifica e istruttoria così come meglio definito all’ art. 2.3 della Carta dei Servizi - “Sanzioni”.
5) Altre violazioni D
€ 50,00 oltre a quanto meglio definito all’ art. 2.3 della Carta dei Servizi - “Sanzioni”.
Si specifica che, in caso di prelievi abusivi o di altra irregolarità nel prelievo della risorsa idrica, il corrispettivo del consumo pregresso è determinato come segue: entità dell’impegno contrattuale determinato all’atto della regolarizzazione contrattuale moltiplicato per la tariffa media ponderata applicata al momento dell’individuazione del prelievo abusivo moltiplicato per il periodo di irregolarità riscontrato. Nel caso in cui non sia possibile determinare il periodo di irregolarità, il corrispettivo verrà calcolato dalla data di trasferimento del S.I.I. dal Comune di appartenenza al Gestore Unico, entro il limite degli ultimi cinque anni.
INDICE
CAPO I – DEFINIZIONI, OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1.1) Definizione del Servizio Idrico Integrato …………………………………………………….……….. pag. 1 art. 1.2) Gestore del Servizio ……………………….………………………………………………………....………… pag. 1 art. 1.3) Oggetto del Regolamento ……………………………………..…………………………………..………… pag. 1 art. 1.4) Definizioni ……………………………………..……………………………………………….……….…………… pag. 2 art. 1.5) Principi fondamentali di erogazione del Servizio …………..………………………….……….. pag. 3 art. 1.6) Reti pubbliche idriche di acquedotto, fognatura ed impianti di depurazione..…… pag. 4 art. 1.7) Opere fognarie e idriche per nuovi piani di lottizzazione ……………………………..……. pag. 5 art. 1.8) Tutela e razionale uso delle risorse idriche ………………………………………..…………..…. pag. 5 art. 1.9) Obbligatorietà dell’allacciamento al servizio idrico integrato …………………….………. pag. 5 art. 1.10) Xxxxxxxxx e sistema sanzionatorio ………………………………………………………………..….…. pag. 5 art. 1.11) Strumenti urbanistici ………………………………………………………………………….………..….…. pag. 6 art. 1.12) Rapporti con utenti e reclami ……………………………………….…………….……..…………..….. pag. 7 art. 1.13) Adozione di standard, Carta dei servizi e Diritti dell’Utente ……………….…….…….... pag. 7 art. 1.14) Rinvio alla normativa vigente ……………………………………………..…………………….…….... pag. 7 art. 1.15) Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche …….……………………………..….…. pag. 7
CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ALLACCIAMENTO DELL’UTENZA ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA O FOGNARIA.
art. 2.1) Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento …….………….…………..… pag. 8 art. 2.2) Documentazione necessaria per l’allacciamento alla rete acquedottistica ………… pag. 8 art. 2.3) Documentazione necessaria per l’allacciamento alla rete fognaria …………...……… pag. 8 art. 2.4) Allacciamenti acquedottistici …..…………………………….……………………….……….…………. pag. 9 art. 2.5) Allacciamenti acquedottistici ad uso antincendio e bocche antincendio ………..... pag.10 art. 2.6) Impianti acquedottistici interni ……………………………………………………………..………...… pag.10 art. 2.7) Collegamenti di impianti alla rete acquedottistica dopo il contatore ……………….… pag.10 art. 2.8) Allacciamenti alla rete della pubblica fognatura ……….………………………..…………..… pag.11 art. 2.9) Canalizzazioni di scarico private interne …………………….………………………………..…... pag.12 art. 2.10) Controllo sulla conservazione delle opere e degli allacciamenti …………………..….. pag.13 art. 2.11) Modifica di allacciamento esistente ………………………………………..…………………..….…. pag.13
CAPO III - CONTRATTO DI XXXXXX, XXXXXXX E APPARECCHI DI MISURA
art. 3.1) Destinatario del servizio …………………………………………………….…….………….…………..…. pag.14 art. 3.2) Il contratto di somministrazione del servizio idrico integrato …………………………….. pag.14 art. 3.3) Durata del contratto e suo recesso ………………………………………………..………...……….. pag.15 art. 3.4) Xxxxxx e pagamento del servizio idrico integrato ….……………………….……….…………. pag.15 art. 3.5) Apparecchi di misura ………………………………………………………………………………………...... pag.17 art. 3.6) Posizione e custodia degli apparecchi di misura …………………..………………………...…. pag.18 art. 3.7) Lettura dei misuratori dei consumi …………………………………………………….…………….…. pag.18 art. 3.8) Soggetti obbligati all’autodenuncia annuale di fognatura e depurazione ………….. pag.18 art. 3.9) Campionamento degli scarichi …………………….………………………………………………..…... pag.19 art. 3.10) Guasti ed irregolare funzionamento degli apparecchi di misura dei consumi ……. pag.19 art. 3.11) Verifica dei misuratori …………………………………………………………….…………………..….….. pag.20 art. 3.12) Tariffe del servizio idrico integrato ….……………………………..…………………………..….... pag.20 art. 3.13) Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie ……………………………………….….. pag.21 art. 3.14) Deposito cauzionale a garanzia delle prestazioni del Servizio Idrico Integrato pag.21
art. 3.15) Divieto di sub-fornitura del servizio e responsabilità sull’uso e
conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi…………………………………………….. pag.21
art. 3.16) Sospensione del servizio idrico integrato pag.21
art. 3.17) Irregolarità del servizio e responsabilità del Gestore …………………………………….…….. pag.22 art. 3.18) Normativa applicabile……………………………………………….. ………………………………………..…. pag.22
ALLEGATO “A”
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
1.1) Autorizzazione allo scarico ………………….…………………………….…….………….……………… pag.23 1.2) Classificazione degli scarichi di acque reflue ………………………….………………………..… pag.23 1.3) Regime autorizzativo ………………………..……………………………………………..………...……… pag.23 1.4) Xxxxxxxx obbligati/esenti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico … pag.24 1.5) Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione allo scarico ……... pag.24 1.6) Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche …..………..………………………...… pag.24 1.7) Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali …………. pag.25 1.8) Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti
industriali …..…………………………………………………………………………………………………….... pag.25 1.9) Gestione degli impianti di depurazione aziendali …….…………………………………..…... pag.25 1.10) Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali …….……. pag.25 1.11) Scarichi di acque reflue industriali conferiti a terzi .………………….………………..….… pag.26 1.12) Scarichi industriali di sostanze pericolose ……………….……..…………………………..…... pag.26 1.13) Separazione degli scarichi …………………………………….……………………………………….…. pag.26 1.14) Divieto di diluizione degli scarichi ………………………………….…………………….………….. pag.27 1.15) Xxxxxxxx vietati ………………………………………………………….…………………………..…….……. pag.27 1.16) Controlli sugli scarichi. ………………………………………….…….…………….………………..….… pag.28 1.17) Adeguamento di scarichi esistenti alle prescrizioni e norme del presente
Regolamento ………………………………………………………………………………………………………... pag.28 1.18) Norme di salvaguardia ……………………….………………….……………………………………….…. pag.28
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
2.1) Scarichi ammessi ……………….……………….…………………………….…….………….…………..… | pag.29 |
2.2) Sistemi di smaltimento …………………………………..……………………….……………………….… | pag.29 |
2.3) Competenze in ordine al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ……..………..……… | pag.29 |
2.4) Regime autorizzativo ………………………………………………………………………………….……… | pag.30 |
2.5) Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione e/o rinnovo allo scarico | pag.30 |
2.6) Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico ….....… | pag.30 |
2.7) Documentazione necessaria per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico ….……. | pag.31 |
2.8) Contenuti e caratteristiche dell’autorizzazione allo scarico ………………………....….. | pag.32 |
2.9) Controlli sugli scarichi …………………………………………..….…………………………………..…... | pag.32 |
DISCIPLINA RELATIVA A SCARICHI DI NATURA DIVERSA
3.1) Attività oggetto di comunicazione al Comune ……………………………………….…….……. pag.33
ALLEGATI “B”
Modello A …………………………………………………………………………………………………… pag.34 Modello B …………………………………………………………………………………………………… pag.35 Scheda Tecnica ……………………………………………………………………………………………. pag.36
ALLEGATO “C”
Voci di Spesa …………………………………………………………………………………. pag.37
ALLEGATO “D”
Sanzioni …………………………………………………………………………………. pag.38