SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 6
SCHEMA DI CONTRATTO
Appalto specifico per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale e Servizi Connessi di Ausiliariato, dell’edificio sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale sito in Xxx Xxxxx x. 00, xx Xxxx.
TRA
L’Agenzia per l’Italia Digitale, nel seguito indicata come “Agenzia”, con sede e domicilio fiscale in Xxxx, Xxx Xxxxx x. 00, codice fiscale n. 97735020584 nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in
seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in ,
codice fiscale n. ……………………….., in persona del suo rappresentante legale
………………………………….. ;
PREMESSO CHE
- l’AgID intende affidare l’incarico per il servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato della propria sede sita in Roma, alla Via Xxxxx n. 21;
- con determinazione del Direttore Generale n.
del
è stato indetto
l’appalto specifico per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale e Servizi Connessi di Ausiliariato dell’edificio sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale sito in Xxx Xxxxx x. 00, xx Xxxx, nell’ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni –ID 1737, per una durata di 36 mesi, per un importo da porre a base di gara di Euro 667.517,44 (IVA esclusa);
- con determinazione n. del la gara è stata aggiudicata al Fornitore che ha ottenuto un punteggio di , per un prezzo complessivo di Euro IVA esclusa, oltre ad Euro 1.500,00 IVA esclusa, per oneri annuali di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
- l’aggiudicazione è divenuta efficace in data , avendo il Fornitore presentato tutta la documentazione a riprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla citata gara;
-il Fornitore, a garanzia degli obblighi contrattuali, ha prestato la garanzia definitiva
di € mediante n.
emessa in data dalla
;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1.Forma oggetto del presente contratto la fornitura del servizio di pulizia e di igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato della sede dell’AgID sita in Roma, alla Via Xxxxx n. 21.
2. I servizi di cui al comma 1 consistono in:
-Pulizia (comprensiva della raccolta e smaltimento rifiuti ordinari);
-Ausiliariato;
-Presidio;
2. Le superfici, le prestazioni e la frequenza delle medesime sono riportate nel Capitolato tecnico e suoi allegati, e nell’offerta tecnico-economica del Prestatore, parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.
Articolo 2
(Norme regolatrici dell’appalto)
1.L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: dal presente contratto. L’esecuzione del servizio, oggetto del rapporto contrattuale è pertanto regolato:
- dalle clausole del capitolato d’oneri e dei relativi allegati;
- dalle prescrizioni di cui al Capitolato tecnico e suoi allegati,
- dal D. lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni,
- dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924,
n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili ai sensi dell’art. 95 del DPCM 3.11.2010,
- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
- dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali),
- dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. (in materia di leggi antimafia e
misure di prevenzione),
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
Articolo 3 (Condizioni di esecuzione)
1. Sono a totale carico del Fornitore i materiali e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio.
2. È a carico del Fornitore anche il trasporto dei rifiuti solidi di pulizia e sanificazione al posto di raccolta della nettezza urbana nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. Si precisa che, nei limiti di quanto occorra per l’esecuzione dell’appalto, resta a carico dell’AgID la fornitura di acqua e di energia elettrica.
4. Tale servizio avviene nell’interesse del Fornitore e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti dei terzi che entrino, comunque, in rapporto con le parti del presente contratto in relazione al servizio stesso.
Articolo 4 (Durata dell’appalto)
1. L’appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla conoscenza da parte di XxXx dell’accettazione del presente contratto (perfezionamento).
Articolo 5
(Prezzo dell’appalto)
1. Il canone mensile dell’appalto è stabilito in Euro
oltre IVA nella misura di legge (contratto parte a corpo), salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico dell’Appalto specifico.
2. L’ extra-canone è stabilito in un importo annuale massimo di Euro 9.307,583 oltre IVA nella misura di legge (contratto parte a misura).
3. Tenuto conto del periodo indicato nel precedente art. 4, l’importo massimo complessivo triennale del presente contratto è di Euro 667.517,44, oltre IVA, nella misura di legge.
4. Inoltre, saranno riconosciuti annualmente Euro 500,00 (/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
5. Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e spesa che il Fornitore dovrà sostenere per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Articolo 6 (Verifica di conformità)
0.Xx Responsabile del servizio controlla l’esecuzione del presente Contratto al fine di certificare che l’oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni.
0.Xx verifica di conformità sarà svolta dal Responsabile del servizio (direttore dell’esecuzione) il quale rilascerà il certificato di verifica di conformità, confermato dal RUP, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte del Fornitore e ai fini dell’emissione della relativa fattura da parte dello stesso, con la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 7.
Articolo 7
(Fatturazione e pagamenti)
1. Le attività ordinarie e le attività del Presidio di Pulizia sono remunerate con un Canone mensile che viene pagato dall’AgID al Fornitore.
2. Le attività straordinarie sono remunerate con un extra- canone che viene pagato dall’AgID al Fornitore.
0.Xx fatturazione è trimestrale, posticipata e quindi successiva alla verifica di conformità di cui al precedente art. 6.
4. Il Fornitore, a seguito dell’accettazione dei Verbali di Controllo relativi al periodo di fatturazione e del rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 6 da parte del Responsabile del servizio (Direttore dell’Esecuzione), può emettere la fattura relativa al Canone mensile di riferimento.
5. Ciascuna fattura contiene il riferimento al presente contratto, al relativo codice identificativo gara (CIG) ed al periodo di riferimento.
6. L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente contratto sarà detratto, mediante compensazione, dal corrispettivo trimestrale totale dovuto al Fornitore (Canone relativo alle Attività Ordinarie, Aggiuntive più eventuale corrispettivo extra canone per le Attività Straordinarie). Per la quota detratta dal corrispettivo trimestrale totale il Fornitore dovrà dare evidenza in fattura dell’importo dedotto a causa delle penali applicate nel periodo di riferimento. Durante i primi tre mesi di contratto, in considerazione dell’assestamento tecnico, economico, gestionale dello stesso, non saranno applicate penali.
7. Il Responsabile del Servizio (Direttore dell’Esecuzione) dovrà firmare il Verbale di Controllo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dello stesso.
8. Il pagamento della fattura sarà effettuato previa accettazione del Verbale di
Controllo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, mediante ordine di bonifico su conto corrente dedicato del Fornitore.
9. Il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
10. I servizi in oggetto rientrano nell’ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine la fattura dovrà riportare chiara indicazione sul regime applicato. L’AgID provvederà a versare direttamente
all’Erario l’IVA addebitata in fattura pagando al fornitore soltanto l’imponibile. 00.Xx caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002,
n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
12. Le attività extra canone, come definite dal Glossario di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico Allegato 1B, sono riportate nel Verbale di Controllo del periodo di riferimento e andranno esposte in fattura. Come tali seguono l’iter di approvazione e fatturazione già esposto.
13. La prima fattura di ciascun anno contrattuale dovrà contenere anche l’importo di Euro 500,00, IVA esclusa, quale corrispettivo annuale per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
14. In caso di fatturazione da parte di imprese raggruppate/consorziate/aggregate, sarà cura della mandataria sottoporre in via preventiva al RUP, per l’approvazione, il prospetto riepilogativo delle attività di competenza di ciascun componente dell’aggregazione, che riepiloghi il periodo di fatturazione, la competenza economica per ciascun componente riferita al suddetto periodo, la percentuale di competenza economica rispetto a quanto indicato in sede di offerta.
In seguito all’approvazione del prospetto di cui sopra e alla verifica di conformità da parte del Responsabile di servizio, le fatture dovranno essere emesse pro-quota da parte di ciascun componente l’aggregazione.
Il pagamento in favore della mandataria potrà essere perfezionato una volta che risultino pervenute tutte le fatture e solo qualora le stesse siano state emesse in maniera regolare. I termini di pagamento saranno sospesi, per motivi non imputabili all’AgID, qualora anche una sola delle fatture emesse dalle componenti
dell’aggregazione risulti irregolare tale da rendere necessario il rifiuto attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento decorreranno dalla ricezione dell’ultima fattura pro-quota trasmessa.
Non possono essere accettate dall’AgID le fatture pervenute prima del certificato di verifica di conformità di cui al precedente articolo 6.
14. In caso di subappalto, l’AgID procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’AgID, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Con riferimento al presente contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.
2. Il Fornitore ha comunicato all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Ove il Fornitore modifichi gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sarà tenuto a darne comunicazione all’AgID, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero se già accesi entro sette giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non
autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 9 (Garanzia definitiva)
1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto il Fornitore ha costituito apposita garanzia, ai sensi delle disposizioni di cui all’art 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. , emessa da in data
2.
pari ad euro
(10%
dell’importo complessivo contrattuale).
Eventuale
L’importo della garanzia è ridotto del 50% in quanto al Fornitore è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero del
% qualora ricorrano le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice.
2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
del 80% dell’importo iniziale garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
3. In caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, l’Agenzia ha diritto di valersi della suddetta garanzia.
4. Il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Agenzia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
Articolo 10 (Adeguamento del corrispettivo)
1. Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente contratto, salvo restando quanto previsto dal paragrafo 3 del Capitolato Tecnico dell’Appalto specifico.
Detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a decorrere dal
secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d’opera e/o materiali.
La richiesta di adeguamento dovrà essere corredata da apposita documentazione comprovante l’intervenuta variazione, costituita dalle pubblicazioni, o in mancanza, dagli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.
La suddetta richiesta dovrà pervenire all’Agenzia almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno per cui è possibile applicare la revisione. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.
La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dall’ Agenzia ai sensi della normativa in vigore.
Articolo 11 (Personale addetto alle pulizie)
1.Entro dieci giorni dall’inizio dell’appalto il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione) dell’Agenzia, oltre al numero, le complete generalità delle persone giornalmente impegnate e degli eventuali sostituti, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore lavorative che ciascuno deve giornalmente prestare nel servizio di pulizia oggetto dell’appalto stesso; comunque, anche in caso di sostituzione, dovrà essere assicurata l’esecuzione delle attività contrattuali.
2. Il Fornitore dovrà, altresì, indicare, entro due giorni dall’inizio dell’appalto, il nominativo del proprio incaricato, presente sul posto, a cui il Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione) potrà rivolgersi per le eventuali contestazioni
verbali in caso di irregolarità nell’esecuzione del servizio. L’Agenzia si riserva il diritto di chiedere la sostituzione delle persone non gradite; la sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Si applicano, in caso di inadempimento, le disposizioni di cui all’art.14 “Inadempienze e Penali”.
4. Le persone impiegate nel servizio oggetto dell’appalto dovranno firmare, quotidianamente, all’inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell’Agenzia sin dall’inizio dell’appalto, per consentire gli eventuali controlli o verifiche.
5. Durante lo svolgimento del servizio, il personale impiegato dovrà altresì indossare indumenti da lavoro come previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed essere munito di apposito distintivo indicante le proprie generalità e la denominazione del Fornitore.
Articolo 12 (Modalità)
1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei oggetto del presente contratto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
2. I servizi di cui all’oggetto dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato dall’impresa.
Articolo 13 (Vigilanza)
1. Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente contratto il Fornitore sarà sottoposto alla vigilanza del Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione).
2. Gli ordini di servizio impartiti dal Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione) verranno trascritti in apposito registro, nel quale dovranno essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possano incidere sull’efficienza del servizio.
3. Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Responsabile del servizio (Direttore dell’esecuzione).
Articolo 14 (Inadempienze e penali)
1.L’Agenzia si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l’esatto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso, anche attraverso il sistema di controlli di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico – Allegato 1B, alle modalità di esecuzione, al numero del personale impiegato ed al numero delle ore di lavoro prestate.
2. Fermo restando quanto stabilito in tema di applicazione delle penali ai paragrafi
6.1 e 6.2 del Capitolato tecnico dell’Appalto specifico, in relazione alla qualità di esecuzione dei servizi, nonché a fronte del mancato rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico e ove si verificassero inadempienze da parte del Fornitore durante l’esecuzione del presente contratto, non sanate entro tre giorni dalla contestazione, sarà applicata, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all’importo delle prestazioni non eseguite entro il limite giornaliero dell’1 per mille dell’importo netto contrattuale e fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.
3. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute l’AgID si riserva la facoltà,
previa intimazione tramite PEC al Fornitore, di chiedere la risoluzione del presente contratto, con tutte le conseguenze di legge che la stessa comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno del Fornitore incamerando la garanzia definitiva.
4. Resta ferma l’applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.
5. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’AgID non compenserà le prestazioni non eseguite.
6. Ove il Fornitore impieghi un numero di persone inferiori e/o un numero di ore lavorative inferiori a quanto previsto dall’art. 11, sarà applicata dall’AgID una detrazione giornaliera per ogni persona totalmente assente in ragione delle ore che avrebbe dovuto prestare.
7. Nell’ipotesi di assenze non totali, il canone mensile sarà ridotto in proporzione alle minori ore lavorative effettuate. Verrà inoltre applicata una penale pari al 50% della detrazione stessa e comunque nella misura non superiore all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.
8. Nel caso in cui il Fornitore non istituisca, ovvero non metta a disposizione dell’ AgID il registro di cui all’art. 11 sarà applicata una penale, pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.
9. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’AgID.
10. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l’AgID procederà all’applicazione delle sopracitate penali. È fatto salvo il diritto dell’AgID al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
11. Trascorso tale periodo e per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’AgID potrà chiedere la risoluzione del contratto ed incamerare la garanzia senza formalità di sorta. Resta ferma l’applicazione delle penali ed il risarcimento del danno eventualmente subito.
10. In nessun caso l’ammontare complessivo delle penali potrà superare il 10% dell’importo complessivo del presente contratto.
Articolo 15
(Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
0.Xx Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto all’AgID che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
2. Il Fornitore ha stipulato apposita fideiussione/polizza assicurativa n.
del
con la . per un massimale annuo di Euro
per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto e di Euro
per persona infortunata ed assume, altresì, l’onere di manlevare l’AgID da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa XxXX per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano Il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. L’AgID nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che Il Fornitore si sia posto in regola, né questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Articolo 16 (Efficacia del contratto)
0.Xx presente contratto è vincolante per le parti sin dal momento del suo perfezionamento.
2. In ogni caso, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’AgID.
Articolo 17 (Riservatezza)
1. Il Fornitore si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza in forza del presente impegno.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 18
(Subappalto e divieto di cessione del contratto)
1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
2. Pertanto, qualora il Fornitore in sede di gara non dichiari di voler ricorrere al subappalto, quest’ultimo istituto è vietato nel presente contratto.
3. In base a quanto disposto dal citato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Fornitore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Articolo 19 (Domicilio legale)
1. A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza
giudiziaria il Fornitore elegge domicilio legale in ,
Articolo 20 (Foro competente)
1.Per ogni controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Articolo 21 (Recesso)
0.Xx sensi dell’art. 109 del Codice è facoltà dell’AgID, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti., con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con apposita pec.
2. Il Fornitore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
3. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
4. In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso,
all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti dall’AgID al Fornitore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente contratto sino alla data di recesso.
Articolo 22
(Risoluzione)
1.Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico, nonché all’offerta tecnica del Fornitore, ove non derogata dai citati atti, l’AgID potrà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Fornitore via pec.
2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Fornitore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore dell’AgID.
0.Xx ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall’art. 108 del Codice, anche per i seguenti motivi:
• applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
• grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi
contrattuali;
• sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa do forza maggiore;
• concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore.
4. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte dell’AgID della
garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 23
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’AgID.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’AgID è tenuta a versare all’Erario; al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo come previsto dall’art. 2 della Tariffa annessa al D.P.R. 642/1972. Il Fornitore è tenuto a inviare apposita
comunicazione, tramite il xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, al RUP, all’Area Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Ufficio Affari e giuridici e contratti, dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo all’atto del perfezionamento del presente Contratto.
Articolo 24 (Clausola risolutiva)
0.Xx Fornitore dà atto che l’AgID ha provveduto ad inoltrare alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni antimafia.
0.Xx riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., l’AgID ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 25
(Trattamento dei dati – consenso al trattamento)
0.Xx sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto.
2.Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare
del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. Letto, firmato e sottoscritto
Roma,
Per AgID Per il Fornitore
………………………………….. …………………………………
Il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare le seguenti condizioni: 2. (norme regolatrici dell’appalto); 3. (condizioni di esecuzione); 4. (durata dell’appalto); 7. (fatturazione e pagamenti); 8. (tracciabilità dei flussi finanziari); 9. (garanzia definitiva); 11. (personale addetto alle pulizie); 12. (modalità); 13. (vigilanza); 14. (inadempienze e penali); 15. (responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 16. (efficacia del contratto); 18. (subappalto e divieto di cessione del contratto); 20. (Foro competente); 21. (recesso); 22. (risoluzione); 23. (oneri fiscali e spese contrattuali); 24. (clausola risolutiva); 25. (trattamento dati - consenso al trattamento).
Roma,
Per il Fornitore