CONVENZIONE QUADRO TRA
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Partenza - 3. PROTOCOLLO - DG VALORIZZAZIONE Prot. n.0004065/21 del 29/12/2021
CONVENZIONE QUADRO TRA
MINISTERO DEL TURISMO con sede in Roma, via Marghera 2, C.F. 97814710584 (di seguito, MINISTERO), in persona della dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo - Strumenti di sostegno del settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, giusta delega alla stipula del presenta atto conferita con determina direttoriale del 14 dicembre 2021, rif. prot. n. 0004019/21 del 28/12/2021, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata
E
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A., società
con azionista unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, INVITALIA), in persona dell’Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata
(di seguito congiuntamente denominate le Parti)
PREMESSO CHE
1. l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, istituisce il MINISTERO;
2. ai sensi della citata disposizione, al MINISTERO state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo, di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
3. ai sensi della medesima disposizione, il MINISTERO cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori;
4. ai sensi del citato articolo 7, comma 4, lett. b) del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, tra le missioni perseguite dal MINISTERO figurano le seguenti: attuazione del piano strategico, rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche competitive; promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli investimenti finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal MINISTERO; raccordo con altri Ministeri e Agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico;
5. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102 definisce il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
6. ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il MINISTERO, per l’espletamento
dei compiti ad esso demandati, è articolato in tre direzioni generali, coordinate da un Segretario generale; le singole direzioni generali costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, tra queste, vi è la Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica;
7. l’articolo 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, definisce i compiti attribuiti alla Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica che, al suo interno, si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
8. la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2021, prot. n. 173/21 del 21/10/2021, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27/10/2021 al n.667 e dalla Corte dei Conti in data 04/11/2021 al n.983, evidenzia le priorità politiche e i contenuti della programmazione strategica e operativa, assegnando obiettivi strategici a ciascuna delle Direzioni generali in cui è articolato il Ministero del turismo;
9. la Direttiva sopra citata costituisce inoltre formale provvedimento volto ad esplicitare l’articolazione dei capitoli di competenza dei centri di responsabilità del Ministero ai fini dell’assegnazione delle risorse e che, sul versante della ripartizione delle risorse, per l’esercizio finanziario 2021 la gestione delle risorse finanziarie attribuite ai capitoli di missioni, programmi e azioni di cui al citato stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, approvato con Decreto Ministeriale 13 aprile 2021
n. 49419, costituisce prerogativa dei dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale secondo lo schema della tabella C (allegato 2), allegata alla Direttiva medesima;
10. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 16 agosto 2021 al n.2340, al Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del MINISTERO, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
11. con la Determina dirigenziale prot. n. 386 del 17 settembre 2021, registrata dalla Corte dei Conti l’11 ottobre 2021 al n. 890, con la quale alla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx è conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo - Strumenti di sostegno del settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
12. il MINISTERO, in fase di organizzazione dei propri uffici e definizione dei ruoli del personale, ha necessità e urgenza di procedere alla predisposizione e attuazione di iniziative e interventi attinenti alle proprie funzioni e compiti onde rispondere alle pressanti esigenze del settore turistico, duramente provato dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso e per rendere operative al più presto le risorse disponibili per il comparto;
13. il MINSITERO ritiene fondamentale accelerare le procedure di attuazione delle iniziative di cui all’art. 1 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2020, n. 402 – Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all’articolo 179, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo le modalità definite dall’articolo 2 del medesimo Decreto Ministeriale;
14. il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, e in particolare l'articolo 7, commi 4 e 6-bis, prevede l'istituzione di un fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità;
15. il Decreto Ministeriale 3 dicembre 2020, n. 554, definisce i termini di conclusione per il completamento delle attività previste e per la rendicontazione delle relative spese ammissibili per i
progetti ammessi di cui alla graduatoria relativa all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 267, del 15 novembre 2016, predisposta all’esito del “Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo;
16. con le risorse allocate sul capitolo 5070 del MINISTERO, è stato promosso e realizzato, in collaborazione con Invitalia, il programma “Factorympresa Turismo”, dedicato alla promozione dello start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso e di tecnologie e lo sviluppo di software originali;
17. il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
18. in data 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio è stato approvato il piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito, PNRR);
19. ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.” (comma 1) e “Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le Amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati” (comma 2);
20. ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, della citata disposizione, “Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021- 2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” (comma 1) e “L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.” (Comma 2);
21. il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Turismo rep. 267 del 29 settembre 2015, con il quale è stata disposta l’indizione del “Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore turismo” pubblicato dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo in G.U.R.I. l’11.11.2015, n. 263;
22. il decreto interministeriale prot. n. 0002445/2021 del 30 novembre 2021, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del “fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106”;
23. il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l’articolo 7, commi 26 e 27, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, in attuazione
dell’articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
24. il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare l’articolo 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito, FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibro economico sociale tra le diverse aree del Paese;
25. la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;
26. la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare, articolo 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
27. l’articolo 1, comma 703 della sopra citata legge prevede, tra l’altro che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico
28. il Ministero dell’economia e della finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 18 del 30 aprile 2015, ha diramato le specifiche tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul FSC nonché sugli interventi complementari finanziati dal fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;
29. la delibera CIPE n. 3 del 1° maggio 2016 ha disposto l’approvazione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo” predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e allegato alla medesima delibera, per un importo complessivo di 1.000.000.000,00 euro a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, con assegnazione delle suddette risorse tra gli interventi indicati nella stessa delibera CIPE;
30. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016 istituisce la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016;
31. la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che: (a) individua le aree tematiche e la dotazione finanziaria del FSC 2014-2020; e (b) dispone specifiche regole di funzionamento del Fondo, individuando, fra l’altro, gli organi di attuazione e sorveglianza dei relativi Piani Operativi, tra cui l’Amministrazione di riferimento di ciascun Piano, un Comitato con funzioni di sorveglianza e un Organismo di certificazione;
32. la delibera CIPE n. 100 del 22 dicembre 2017 assegna ulteriori risorse pari a 33.350.000,00 euro al Piano Stralcio "Cultura e Turismo" (FSC 2014-2020);
33. la delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 che approva l'Addendum al Piano Operativo "Cultura e Turismo" con assegnazione di ulteriori risorse pari a 740 milioni di euro;
34. la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018 n. 171, serie
generale ha esteso all’anno 2025, il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023 e stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019, già stabilito dalle precedenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 2016, nonché la possibilità per le Amministrazioni titolari, sotto la propria responsabilità, di riprogrammare le economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’intervento di riferimento, a condizione che quest’ultimo abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento e che gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilità dell’opera restino a carico dell’amministrazione che ha proposto la riprogrammazione;
35. la delibera CIPE 17 marzo 2020, n. 8, ha disposto la riduzione di risorse del Piano operativo "Cultura e Turismo";
36. la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 46, ha disposto la rideterminazione dei profili finanziari annuali del Piano operativo “Cultura e Turismo”, di cui alle delibere n. 3 del 2016, n. 100 del 2017, n. 10 del 2018 e n. 31 del 2018, la cui dotazione complessiva aggiornata risulta pari a 1.645,35 milioni di euro;
37. l'articolo 11-novies della Legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativi agli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
38. nella seduta del 3 novembre 2021, il CIPESS ha approvato la delibera n.59, con la quale il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura è stato modificato a seguito del trasferimento delle risorse ivi allocate di competenza del Ministero del turismo sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero medesimo;
39. in data 17 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022 (di seguito, PST 2017-2022), ai sensi dell’articolo 34-quinquies del
D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
40. il MINISTERO è titolare, tra gli altri, di differenti fonti finanziarie e Programmi anche cofinanziati, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, che definisce il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” per la gestione e l’attuazione dei quali ritiene necessarie competenze tecnico-specialistiche.
41. il MINISTERO ritiene opportuno attivare una Convenzione quadro per promuovere in tempi rapidi la definizione di una strategia globale coerente con gli indirizzi del PST 2017-2022 e con gli ulteriori indirizzi ed esigenze emergenti a seguito della crisi pandemica da COVID-19 e dei conseguenti cambiamenti di scenario adottabile per la ripresa del settore turistico e l’individuazione e la pianificazione degli investimenti volti all’attuazione di tale strategia, inclusi gli interventi di competenza da attivarsi nell’ambito del PNRR;
42. il MINISTERO, in considerazione dell’urgenza di fornire risposte immediate ai fabbisogni del settore, ha ravvisato l’esigenza di avvalersi di competenze tecniche nella pianificazione, progettazione, attuazione e gestione di programmi e progetti complessi indirizzati alla promozione e allo sviluppo di interi settori economici e del settore Turistico;
CONSIDERATO CHE
- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti,
promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Autonomie locali;
- l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 38, comma 1, prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- le norme di cui all'articolo 3, comma 2, lettere l)-m), articolo 37, comma 7, e 39 del Codice dei Contratti Pubblici che riservano per legge alle centrali di committenza le attività di centralizzazione delle committenze e, con particolare riguardo alla gestione delle procedure d'appalto, quelle di committenza ausiliarie, tant'è che solo le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, co. 1, lett. m), punti 1), 2) e 3), possono essere svolte anche da operatori economici presenti sul mercato che agiscono in regime di concorrenza;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale" ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 reca l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA e disciplina, ai sensi del relativo 1, i contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con le amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di attività, anche di supporto ed assistenza tecnica, rientranti nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dalle disposizioni vigenti, in qualità di soggetto in house avente i requisiti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 7 e 8 , del Codice dei Contratti Pubblici, e, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), i contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con le amministrazioni statali, regionali e locali ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per la prestazione di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 9 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui INVITALIA beneficia in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- con la Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, l’ANAC ha disposto l'iscrizione delle Amministrazioni
centrali, tra le quali anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, oltre alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, per gli affidamenti nei confronti di Invitalia quale società in house;
- non essendo il nuovo Codice Fiscale assunto dal Ministero del Turismo ricompreso tra quelli indicati nella sopra richiamata delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, né censito all’interno dell’elenco pubblicato nell’apposita sezione del sito dell’ANAC, il Ministero stesso, con la nota prot. SG n. 601, ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di procedere alla comunicazione della variazione intervenuta;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota mise.AOO_SG.REGISTRO UFFICIALE.U.0004242.01-12-2021, acquisita al prot. n. 0002593/21 del 1° dicembre 2021, ha comunicato al MINISTERO di aver provveduto a dar corso agli adempimenti previsti ai fini dell’iscrizione del MINISTERO medesimo nell’Elenco di cui all’art. 192 del Codice dei Contratti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house;
- il comma 2 del predetto articolo 192 del Codice dei Contratti stabilisce, che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- l'articolo 10, comma 14 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ai sensi della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), la Direzione Generale della Valorizzazione e della promozione turistica del MINISTERO si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
- con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall’articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del Codice dei Contratti;
- in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018 - 2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del Codice dei Contratti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni con INVITALIA debbano contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolato al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";
- ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente (comma 1) e al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (comma 2);
- ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici (comma 1) e l'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati (comma 2);
- ai sensi dell’articolo 10, commi 4, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale cofinanziati da fondi europei e nazionali;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. […]”;
- con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi in favore di ciascuna Amministrazione titolare;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo decreto;
- INVITALIA è soggetto qualificato ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti, che opera quale Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi anche in materia di turismo, capacity building, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali;
- in particolare, con riferimento al supporto in materia di gestione e attuazione di programmi in materia di turismo, INVITALIA dal 2016 a oggi ha svolto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attività di supporto tecnico per la pianificazione strategica del settore e per l’attuazione degli interventi per la promozione e la qualificazione dell’offerta turistica;
- il MINISTERO è in corso di organizzazione e di avviamento e, pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi posti, necessita di supporto e affiancamento mediante competenze e conoscenze consolidate negli ambiti di pertinenza;
- INVITALIA è, quindi, in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace realizzazione di azioni di supporto tecnico-operativo e affiancamento, consentendo un migliore rapporto tra costi e benefici delle attività progettuali, nonché una migliore qualità del servizio offerto grazie all'esperienza, alle competenze e alle conoscenze di cui è in possesso, assicurando altresì un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche;
- con nota prot. 0002210/21 del 25 novembre 2021, il Direttore Generale della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo ha chiesto ad INVITALIA di voler manifestare la propria disponibilità a svolgere attività di supporto che potranno essere oggetto di apposita Convenzione quadro e, contestualmente, ha comunicato i primi due programmi di intervento che, sulla base dei fabbisogni individuati, intenderebbe attivare con urgenza al fine di rispettare la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed i vincoli
temporali previsti dalle altre fonti di finanziamento a valere sulle quale detti interventi sono finanziati;
- con nota prot. 0305195 del 7 dicembre 2021, INVITALIA ha riscontrato la suddetta richiesta del MINISTERO, manifestando il proprio interesse alla realizzazione delle attività sopra descritte e formulando i Piani Esecutivi delle Attività relativi ai primi due programmi degli interventi relativi ai fabbisogni urgenti individuati:
• Piano Esecutivo delle Attività Definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo dell’Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale nell’ambito della misura M1-C3 del PNRR;
• Piano Esecutivo delle Attività Supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all’attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;
- in data 13 dicembre 2021, il MINISTERO ha provveduto all’espletamento della prescritta valutazione sulla congruità economica delle proposte presentate da INVITALIA;
- con determina del 14 dicembre 2021 del direttore della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica, il MINISTERO ha avviato la procedura per la stipula della presente Convenzione quadro;
- con nota prot. 0003341/21 del 14 dicembre 2021, il MINISTERO ha comunicato ad INVITALIA
l’esito positivo dell’istruttoria condotta e trasmesso la bozza di Convenzione quadro;
- che con comunicazione prot. mise.AOO_SG.REGISTRO UFFICIALE.U.0004685.29-12-2021, il Ministero dello Sviluppo Economico - Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- con la sopra richiamata determina direttoriale del 14 dicembre 2021, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo - Strumenti di sostegno del settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo è stata delegata alla sottoscrizione della presente Convenzione quadro;
- gli affidamenti in house, secondo i vigenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, rientrano tra le fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG;
- il CUP relativo al Piano Esecutivo delle Attività Definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l'accelerazione del processo attuativo dell’Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale nell'ambito della misura M1-C3 del PNRR è: J51B21002940006;
- il CUP relativo al Piano Esecutivo delle Attività Supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all'attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106 è: J51B21004850001.
Alla luce di quanto precede, il MINISTERO e INVITALIA (di seguito congiuntamente “le Parti”) intendono addivenire alla stipula di una Convenzione Quadro, al fine di definire i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata per la realizzazione di singoli interventi.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse ed allegati
1.1 Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione quadro formano parte integrante e sostanziale della stessa.
ART. 2 – Oggetto e finalità
2.1 Con la presente Convenzione quadro, il MINISTERO definisce, in accordo con INVITALIA, le modalità di coinvolgimento di INVITALIA per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle sue funzioni e competenze.
2.2 Il MINISTERO, nell’ambito delle attività di titolarità della Direzione Generale della Valorizzazione e della promozione turistica, allo stato delle attività ed esigenze della citata Direzione Generale, intende avvalersi di Invitalia per lo svolgimento delle seguenti attività:
1. definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo degli
investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza:
a) supporto tecnico-operativo finalizzato ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;
b) attività di centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'anzidetto articolo 55-bis, co. 2-bis, nonché degli articoli 3, co. 34, e 33, co. 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l’affidamento di lavori pubblici, nonché di forniture e servizi, anche strumentali alla realizzazione dei lavori o funzionali alla gestione delle opere oggetto degli Interventi (e comunque nei limiti e in adempimento alla norma di cui all'articolo 1, co. 1 e 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii.), per il MINISTERO e per le Stazioni Appaltanti da questo eventualmente individuate nell’ambito dei programmi e delle misure di cui lo stesso MINISTERO è titolare;
c) attività di committenza ausiliarie come definite dall’articolo 3, co. 1, lett. m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, ossia prestare supporto al MINISTERO, in particolare nelle forme seguenti:
• infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
• consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
• preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
• gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
d) attività di supporto per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche comprese quelle di cui all'articolo 90 del Codice degli Appalti, ai sensi dell'articolo 55-bis, co. 1, del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012 e ss.mm.ii.;
2. pianificazione strategica, progettazione e attuazione di programmi e interventi a valere su risorse nazionali e comunitarie di cui il MINISTERO è titolare, Autorità di Gestione, Organismo Intermedio o beneficiario;
3. realizzazione di interventi per la creazione, lo sviluppo ed il sostegno alle imprese ed agli operatori nel settore turistico.
2.3 Nel corso di validità della presente Convenzione quadro, a fronte di evoluzioni normative e/o al manifestarsi di nuove esigenze o necessità al momento non note, il MINISTERO si riserva la possibilità di richiedere una modifica e/o l’ampliamento del perimetro delle attività e dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, rinegoziando, se del caso, i corrispettivi dovuti a INVITALIA.
2.4 Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo e, in particolare, nella progettazione e realizzazione delle iniziative, incluse quelle promozionali (da attuarsi tramite mezzi di comunicazione sia tradizionali sia innovativi), INVITALIA dovrà tenere conto, in particolare, degli indirizzi e delle indicazioni in materia di turismo delineati nei seguenti documenti/atti di indirizzo in materia di sviluppo del settore turistico:
a) PST 2017-2022;
b) Piano Sud 2030 del febbraio 2020, redatto dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale,
c) “G20 Rome Guidelines for the Future of Tourism”, approvato dai Ministri del Turismo del G20 il 4 maggio 2021 che individua sette aree chiave per lo sviluppo del settore (Mobilità sicura, Gestione delle crisi, Resilienza, Inclusività, Trasformazione verde, Transizione digitale, Investimenti e infrastrutture) - coerente con le priorità rappresentate dalla Presidenza italiana del G20;
d) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
e) nuovi obiettivi di natura strategica della politica di coesione da sostenere nel ciclo di programmazione 2021- 2027;
f) ogni ulteriore futuro documento di indirizzo e programmazione in materia di sviluppo, valorizzazione e promozione del settore turistico emanato nel corso di vigenza del presente accordo.
ART. 3 – Programmi degli interventi, Piani esecutivi delle attività e modalità di esecuzione
3.1 Le specifiche attività oggetto dei servizi forniti da INVITALIA ai sensi della presente Convenzione quadro saranno definite di volta in volta dal MINISTERO e comunicate ad INVITALIA attraverso l’elaborazione di Programmi degli interventi a cui INVITALIA potrà aderire inviando, nei tempi e nei modi previsti dalla presente Convenzione quadro, un Piano Esecutivo delle Attività (di seguito, PEA) di cui ai successivi commi 3, 4, 3, 5 e 6.
3.2 Il contenuto minimo dei Programmi degli interventi specificherà:
i. l’elenco degli interventi richiesti con evidenza di quelli strategici per il MINISTERO;
ii. le caratteristiche e le tempistiche previste per l’esecuzione di ciascun intervento;
iii. le finalità che si propone il MINISTERO nella realizzazione degli interventi;
iv. le risorse disponibili per ciascun intervento, inclusi i capitoli di bilancio del MINISTERO o le altre fonti di finanziamento a valere sulle quali saranno realizzati gli interventi;
v. I referenti, i Responsabili Unici del Procedimento e ogni altra figura obbligatoria per legge per l’esecuzione dell’intervento per cui è richiesto il coinvolgimento di INVITALIA (se non diversamente specificato nel Programma degli Interventi proposto, il responsabile degli interventi è identificato nel Direttore Generale della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica);
In caso di programmi di interventi di particolare urgenza, il MINISTERO potrà specificare solo gli elementi strettamente indispensabili, riservandosi di integrare gli stessi successivamente.
3.3 Definito il singolo Programma degli Interventi, il MINISTERO lo trasmetterà formalmente ad INVITALIA secondo le modalità di cui al seguente articolo 12. INVITALIA, invierà al MINISTERO, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del singolo Programma degli Interventi e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico nel caso in cui il relativo importo fosse maggiore di 500.000 euro IVA esclusa, uno specifico PEA recante le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi contemplati nel summenzionato Programma degli Interventi.
3.4 Nei PEA sono descritte:
i. le informazioni di riferimento del PEA (ID, Referenti, Date del processo di attivazione/aggiornamento, ecc.);
ii. le attività che INVITALIA propone di mettere in atto per rispondere alle esigenze manifestate dal MINISTERO tramite il Programma degli Interventi;
iii. i costi complessivi e di dettaglio (costi diretti, costi indiretti) per l’intervento;
iv. la pianificazione di dettaglio delle attività e degli output previsti, comprensiva dei tempi previsti di esecuzione, i risultati qualitativi e quantitativi attesi;
v. i profili professionali che compongono uno stabile gruppo di lavoro (di seguito, il Gruppo di Lavoro) messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività descritte nei PEA medesimi;
vi. un dettaglio della stima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA per ciascuno specifico intervento previsto nel Programma degli Interventi proposto dal MINISTERO ai sensi della presente Convenzione quadro;
vii. l’ammontare complessivo stimato dei costi esterni per consulenze o incarichi professionali eventualmente conferiti per lo svolgimento delle attività, e degli altri costi sostenuti afferenti alle attività svolte da INVITALIA.
3.5 Il PEA dovrà essere sottoposto all’approvazione del MINISTERO che ne valuterà la coerenza con i contenuti dei Programmi degli interventi e la congruità in termini di tempi, costi e risultati previsti, anche ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e successive modificazioni.
3.6 Il MINISTERO, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del PEA, nelle forme stabilite dal successivo articolo 12, procederà all’approvazione del PEA, attraverso un’apposita comunicazione, ovvero richiederà a INVITALIA il tempestivo adeguamento.
3.7 Laddove sorgessero esigenze di variazione del PEA, INVITALIA provvederà a darne al MINISTERO tempestiva comunicazione opportunamente motivata ai fini dell’approvazione da parte del MINISTERO medesimo; nel caso le variazioni fossero motivate da esigenze urgenti ed improcrastinabili, il MINISTERO medesimo, potrà richiedere ad Invitalia di avviare le relative attività nelle more dell’adeguamento del PEA. Per sopraggiunte ragioni di opportunità e/o urgenza, previo accordo tra le parti e il riconoscimento delle eventuali spese e dei costi fino a quel momento sostenuti da INVITALIA, il MINISTERO potrà inoltre modificare e/o sostituire gli interventi indicati nel PEA con altri che rivestano carattere prioritario.
3.8 Laddove sorgessero esigenze di variazione del PEA, INVITALIA provvederà a darne al MINISTERO tempestiva comunicazione opportunamente motivata ai fini dell’approvazione da parte del MINISTERO medesimo; nel caso le variazioni fossero motivate da esigenze urgenti ed improcrastinabili, il MINISTERO medesimo, potrà richiedere ad INVITALIA di avviare le relative attività nelle more dell’adeguamento del PEA.
3.8 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5, le Parti concordano che l’importo massimo previsto nei singoli PEA possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario od opportuno per l’effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevisti ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto salvo l’esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 10 della presente Convenzione quadro.
3.9 Le modalità di attivazione di INVITALIA quale centrale di committenza pubblica sono specificamente
dettagliate nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4.
3.10 L’attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza avrà luogo attraverso specifico atto (di seguito,
Atto di Attivazione), da predisporsi da parte del MINISTERO conformemente al modello allegato alla
presente Convenzione quadro sub Allegato 3, contenente le informazioni necessarie a INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste nonché il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento del Ministero (di seguito, il RP del MINISTERO), nominato da quest’ultima ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
3.11 Ogni Atto di Attivazione si intende sin d’ora corredato dalle dichiarazioni di impegno di cui all’Allegato 4, che non dovranno pertanto essere materialmente allegate all’Atto di Attivazione medesimo. L’Atto di Attivazione e le dichiarazioni a corredo costituiranno il disciplinare in essere tra il MINISTERO ed INVITALIA per le attività da questa espletate ai sensi della presente Convenzione quadro. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione progettuale dell’Intervento che verrà contestualmente consegnata dal MINISTERO ad INVITALIA.
3.12 INVITALIA, acquisiti eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell’Atto di Attivazione, provvederà entro dieci (10) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell’Atto di Attivazione a trasmettere al MINISTERO la propria accettazione, a seguito della quale l’attivazione di INVITALIA per l’/gli Intervento/i di cui trattasi si avrà per perfezionata. La richiesta di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell’accettazione dell’Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di dieci
(10) giorni, naturali e consecutivi, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dal MINISTERO gli elementi o informazioni richieste da INVITALIA.
3.13 L’accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 31, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il RUP di INVITALIA).
3.14 INVITALIA, infine, fermo restando quanto previsto dall’articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all’istituzione dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d’ora la facoltà, nell’ambito della singola procedura di gara da essa indetta e gestita, per conto del MINISTERO, di nominare ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, designato dal MINISTERO. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del RP e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità comunque designato dal MINISTERO.
3.15 Nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione quadro, INVITALIA si impegna ad operare nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
3.16 Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione quadro, INVITALIA si avvarrà del proprio personale interno con comprovata professionalità in relazione all’oggetto del PEA delle sue società interamente controllate e del personale di queste ultime, di fornitori di beni e servizi selezionati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché di consulenti individuati attraverso procedure comparative in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.
3.17 Le attività di competenza saranno attuate da INVITALIA coinvolgendo, se necessario le diverse funzioni
Aziendali in ragione della massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi.
3.18 Qualora agisca quale centrale di committenza, INVITALIA svolgerà tutte le procedure di aggiudicazione mediante una piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata (di seguito, la Piattaforma Telematica) in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale, sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori; nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2.2, n. 1, lettera c), INVITALIA potrà eventualmente ricorrere agli strumenti, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, messi a disposizione da CONSIP per le Amministrazioni Centrali, quali le Convenzioni, Accordi Quadro, MEPA e SDAPA.
3.19 Nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione quadro, INVITALIA renderà disponibile al MINISTERO la reportistica dettagliata all’articolo 6.
3.20 Il MINISTERO ed INVITALIA, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione quadro e dei relativi PEA, potranno concordare la sostituzione di una o più risorse impiegate da INVITALIA nello svolgimento delle attività, anche sulla base di una valutazione del fabbisogno di profili professionali idonei a garantire la migliore riuscita delle prestazioni.
3.21 A seguito delle verifiche di qualità degli output realizzati da parte di INVITALIA sulla base delle indicazioni del MINISTERO e previsti in fase di definizione dei PEA, il MINISTERO avrà sempre facoltà di richiederne l’eventuale revisione o adeguamento se non conformi alle direttive e ai livelli di qualità attesi, senza sostenere costi aggiuntivi.
3.22 Il MINISTERO si impegna a trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione quadro, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA.
ART. 4 – Risorse finanziarie
4.1 L’importo massimo delle somme assegnate a favore di INVITALIA per le attività descritte nei primi due PEA allegati alla presente Convenzione quadro, sub Allegato 1 e sub Allegato 2, è pari ad euro 2.429.508,00 (duemilioniquattrocentoventinovemilacinquecentootto/00), oltre IVA, per euro 534.491,76 che verrà versata dal MINISTERO direttamente all’Erario dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. La spesa complessiva come sopra definita trova copertura a valere sulle seguenti risorse:
- relativamente al Piano Esecutivo delle Attività Definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo dell’Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale nell’ambito della misura M1-C3 del PNRR – CUP J51B21002940006: risorse assegnate al Ministero del Turismo di cui alla Tabella A: "PNRR - ITALIA QUADRO FINANAZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI" allegata al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 per la Missione 1, Componente C3, Intervento "4.1 Hub del Turismo Digitale", per euro 1.200.000,00, oltre IVA per euro 264.000,00, e per un totale di euro 1.464.000,00;
- relativamente al Piano Esecutivo delle Attività Supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all’attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106 – CUP J51B21004850001: stato di previsione del bilancio del Ministero del Turismo, per l'esercizio finanziario 2021, capitolo 5206, piani gestionali 1 e 2, per euro 1.229.508,00, oltre IVA per euro 270.491,76, e per un totale di euro 1.499.999,76.
4.2 Le somme assegnate coprono tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dai PEA.
4.3 Il Cronoprogramma della spesa è così preventivamente ripartito per annualità, sulla base dell’andamento
presunto delle attività da realizzare, secondo la seguente stima di massima:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale (netto IVA) | Totale (lordo IVA) |
€ 1.113.762,03 | € 823.941,97 | € 307.377,00 | € 184.427,00 | € 2.429.508,00 | € 2.963.999,76 |
4.4 Le ulteriori somme assegnate ad INVITALIA, ai sensi della presente Convenzione quadro, verranno definite
all’atto dell’approvazione dei successivi singoli PEA.
4.5 Per quanto concerne le attività svolte da INVITALIA quale Centrale di Committenza, tutti gli oneri economici necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA saranno a carico del quadro economico dell’Intervento, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all’appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione alla realizzazione dell’appalto pubblico. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall’applicazione degli articoli 208 (transazioni) e 205 (accordi bonari) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
4.6 Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico del singolo appalto o affidamento strumentale alla realizzazione dell’Intervento, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, laddove non rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto ex lege, il contributo all’ANAC dovuto ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici designati dal MINISTERO o comunque “esterni” rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale) nonché per i membri degli eventuali Collegi Consultivi Tecnici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché spese di natura legale per contenziosi afferenti le procedure di gara.
ART. 5 – Modalità di rendicontazione e fatturazione
5.1 Le attività svolte da INVITALIA saranno da questa rendicontate al MINISTERO mediante presentazione di un documento di “Rendicontazione delle spese”, elaborato secondo le modalità previste dal “Disciplinare di Rendicontazione” allegato alla presente Convenzione quadro (Allegato 6), corredato da una relazione che darà conto dello stato di avanzamento delle attività svolte da INVITALIA su base semestrale entro 120 giorni dal termine del periodo di riferimento. La “Rendicontazione delle spese” e la relazione a corredo dovrà contenere:
- una descrizione analitica delle attività svolte con indicazione degli output realizzati nel periodo di riferimento;
- l’indicazione puntuale della Struttura Operativa impiegata;
- le tabelle di rendicontazione con indicazione e valorizzazione delle ore/persona impiegate per singolo dipendente e separata evidenza delle trasferte e dei giustificativi di spesa.
5.2 Ad INVITALIA verranno riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati nel rispetto delle norme di ammissibilità applicabili, comprensivi di una quota di costi generali che saranno oggetto di rendicontazione secondo la periodicità definita nei PEA. In particolare:
- per ogni singola risorsa interna impegnata nella realizzazione delle attività previste, il costo aziendale delle ore/uomo sarà quantificato sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento mentre le altre voci di costo seguiranno il criterio del costo effettivamente sostenuto ed opportunamente giustificato da ricevute/fatture debitamente quietanzate;
- per i costi indiretti, si farà ricorso ad un tasso forfettario del 25% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile ai sensi dell’art. 68.1 lett. a) del Reg. (UE) 1303 del 2013 (richiamato dall’articolo 3 del D.M. 1° agosto 2019) con metodologia già adottata dall’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, con decreto n. 7 del 15 novembre 2016, come aggiornata dal decreto n.114/2020 del 18 novembre 2020.
5.3 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 lettera h, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, citata in premessa, i corrispettivi delle attività svolte da INVITALIA sono riconosciuti a titolo di integrale ristoro dei costi sostenuti, comprendendo tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 7.
5.4 INVITALIA, a fronte delle attività realizzate e previa valutazione positiva delle stesse da parte del MINISTERO della “Rendicontazione delle spese”, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dalla relativa trasmissione, procederà all’emissione delle corrispondenti fatture a valere sulle risorse assegnate.
5.5 Nei casi di cui al successivo articolo 6, comma 6, il MINISTERO potrà procedere al riconoscimento parziale degli importi rendicontati.
5.6 Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA: WQF3ZW8F, dovranno riportare il CUP relativo ad ogni PEA, nonché apposita dicitura riconducibile al PEA di riferimento.
5.7 Il MINISTERO provvederà al pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione quadro, i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA al MINISTERO con le modalità di cui al successivo articolo 12 della presente Convenzione quadro.
Art. 6 - Attività e strumenti di reportistica sull’avanzamento delle attività e dei servizi
6.1 Nell’ambito delle proprie responsabilità, INVITALIA si impegna a far sì che tutte le attività e i servizi svolti siano censiti attraverso appositi strumenti di reportistica. In particolare, INVITALIA dovrà rendere disponibili al MINISTERO, con cadenza trimestrale, dashboard/report sull’andamento dei servizi di cui all’articolo 2, oltreché sull’avanzamento degli interventi previsti in ciascuno dei PEA. INVITALIA dovrà garantire quindi al MINISTERO la fruizione almeno dei seguenti dati di monitoraggio:
- dati relativi allo stato dei processi di programmazione e attivazione, con particolare riferimento alle fasi di analisi dei Programmi degli Interventi trasmessi dal MINISTERO e di attivazione dei PEA e degli Atti di Attivazione CdC;
- dati di avanzamento e delle variazioni riguardanti gli interventi da ciascun PEA, con particolare riferimento almeno alle seguenti informazioni minime:
• numero e stato degli interventi;
• caratteristiche e tempistiche previste ed effettive per l’esecuzione di ciascun intervento;
• grado di raggiungimento degli obiettivi del MINISTERO nella realizzazione degli interventi, stato degli output/deliverable eventualmente previsti dal PEA, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche previste e delle richieste di revisione degli stessi;
• evidenza del numero delle risorse eventualmente sostituite rispetto a quelle impiegate per ciascun intervento.
6.2 Il MINISTERO si riserva la possibilità di richiedere ad INVITALIA l’integrazione del set di dati oggetto della reportistica.
6.3 INVITALIA rende disponibile al MINISTERO la fruizione dei dati di monitoraggio tramite l’accesso diretto,
in sola lettura, agli eventuali Sistemi di monitoraggio digitale di cui dispone.
6.4 INVITALIA rende disponibile al MINISTERO, in sola lettura, i dati di avanzamento delle procedure di affidamento previste, in corso e concluse tramite l’accesso diretto alla Piattaforma Telematica.
6.5 La predetta reportistica sull’avanzamento delle attività dei PEA è sottoposta alla valutazione del
MINISTERO.
6.6 Nel caso riscontri ingiustificati disallineamenti delle attività previste al punto 1 lettera b) dell’art.2, comma 2, imputabili esclusivamente ad INVITALIA rispetto al cronoprogramma riportato nel PEA o nelle sue successive integrazioni, che incidano sul raggiungimento dei target interni/esterni fissati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli stabiliti dal PNRR), il MINISTERO potrà procedere alla revoca del PEA, fatto salvo il riconoscimento dei costi sostenuti esclusivamente per le attività già compiutamente realizzate e concluse in linea con i suddetti target.
6.7 La revoca è preceduta dalla contestazione dell’inadempienza da parte del MINISTERO a mezzo posta
elettronica certificata. Ricevuta la contestazione predetta, INVITALIA ha facoltà di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Trascorso invano il predetto termine ovvero qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, il MINISTERO procederà alla revoca.
ART. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
7.1 Per le attività oggetto della presente Convenzione quadro, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione quadro.
ART. 8 – Durata del Convenzione quadro ed efficacia.
8.1 La presente Convenzione quadro ha durata sino al 31 dicembre 2025 - salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti. La cessazione della presente Convenzione quadro non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all’articolo 5, della presente Convenzione quadro, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione quadro medesima.
8.2 La presente Convenzione quadro ha efficacia per entrambe le parti dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del relativo provvedimento di approvazione.
ART. 9 – Recesso.
9.1 Il MINISTERO ha la facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione quadro, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti ovvero mutamenti normativi tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per il MINISTERO medesimo, la esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all’uopo trasmessa dal MINISTERO, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
9.2 Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione quadro può essere risolta anticipatamente. Eventuali modifiche alla presente Convenzione quadro potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
ART. 10 – Cessazione del rapporto
10.1 Il MINISTERO potrà risolvere la Convenzione quadro per gravi e/o persistenti inadempimenti degli obblighi assunti da INVITALIA con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro.
10.2 Il MINISTERO si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora sopravvengano nel corso di svolgimento delle attività fatti o provvedimenti che rendono oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale in tal caso sarà riconosciuta ad INVITALIA il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e per gli impegni eventualmente assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione quadro.
ART. 11 – Definizione delle controversie.
11.1 Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’applicazione o interpretazione della presente Convenzione quadro, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione quadro stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
11.2 Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
11.3 Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione quadro sarà competente,
in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 12 – Referenti delle Parti e Comunicazioni tra Ministero del Turismo e INVITALIA.
12.1 Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione quadro:
- il Referente per il MINISTERO è dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo - Strumenti di sostegno del settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
PEC: xxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Tel.: 00.0000000
- il Referente per INVITALIA è il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx Tel.: 00.00000000
12.2 Le comunicazioni tra INVITALIA e MINISTERO, nell’ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione quadro, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra INVITALIA e MINISTERO.
12.3 I Programmi di Interventi e i PEA, saranno sottoscritti con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), rispettivamente, dal MINISTERO - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica e da INVITALIA - Funzione Investimenti Pubblici e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della presente Convenzione quadro.
ART. 13 – Tutela dei dati personali.
13.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della presente Convenzione quadro.
13.2 Il Ministero individua INVITALIA quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di centralizzazione della committenza e stazione appaltante, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nell’Atto di nomina, sub Allegato 5 alla presente Convenzione quadro e costiuente parte integrante della medesima. La sottoscrizione della presente Convenzione quadro da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.
Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del GDPR, di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema “Sistema di gestione dell’Information Techonology”, sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel “Documento di
sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.” prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce parte integrante dell’atto di nomina a responsabile del trattamento e si allega alla presente convenzione.
13.3 I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione quadro, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nella presente Convenzione quadro. INVITALIA infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di INVITALIA.
ART. 14 – Riservatezza.
14.1 Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da INVITALIA verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione quadro sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione quadro, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.
14.2 Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
ART. 15 – Codice Etico.
15.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione quadro, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice Etico del MINISTERO e il Codice Etico di INVITALIA.
ART. 16 – Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero del Turismo.
16.1 Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma dichiara con atto allegato alla presente Convenzione quadro di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero del Turismo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
16.2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Articolo 17 – Obblighi di pubblicazione e trasparenza.
17.1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
ART. 18 – Norme di rinvio.
18.1 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione quadro, si applicano le norme del Codice civile.
La presente Convenzione quadro è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.
Elenco degli Allegati:
1. Allegato 1 - Piano Esecutivo delle Attività Definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo dell’Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale nell’ambito della misura M1-C3 del PNRR
2. Allegato 2 - Piano Esecutivo delle Attività Supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all’attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106
3. Allegato 3 - Atto di Attivazione Centrale di Committenza
4. Allegato 4 - Dichiarazioni di Impegno
5. Allegato 5 - Nomina responsabile trattamento dei dati personali
6. Allegato 6 - Disciplinare di rendicontazione
Per il Ministero della Turismo
Sottoscrizione
Xxxxxxx Xxxxxx 29.12.2021
20:05:30
GMT+01:00
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo - Strumenti di sostegno del settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo.
Per INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx S.p.A. Amministratore Delegato 29.12.2021
15:29:28
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 8G2MeTd+e0l0D:0.P0.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato di INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Convenzione quadro tra Ministero del turismo e Invitalia S.p.A. per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle funzioni e competenze del Ministero del turismo
Allegato 1 – Piano Esecutivo delle Attività Definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo dell’Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale nell’ambito della misura M1-C3 del PNRR – CUP: J51B21002940006
Indice
1 Supporto tecnico-operativo finalizzato ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 6
2 Attività di centrale di committenza 7
3 Attività di committenza ausiliaria 10
4 Attività economiche, finanziarie e tecniche 11
5 Strumenti di reportistica sull’avanzamento delle attività e dei servizi 12
6 Organizzazione del gruppo di lavoro 13
7 Quadro finanziario e modalità di rendicontazione 15
8 Tempistica di attuazione e cronoprogramma della spesa 17
L’art. 6, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha istituito il Ministero del Turismo.
Tra le missioni perseguite dal Ministero del Turismo vi sono, tra le altre:
• attuazione del piano strategico per il turismo;
• attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali;
• coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e regionali;
• promozione turistica;
• attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore;
• programmazione e gestione degli investimenti finanziati mediante fondi SIE, nazionali e PNRR.
Il Ministero del Turismo, in fase di organizzazione dei propri uffici e definizione dei ruoli del personale, ha necessità e urgenza di procedere alla predisposizione e attuazione di iniziative e interventi attinenti alle proprie funzioni e compiti onde rispondere alle pressanti esigenze del settore turistico, duramente provato dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso e per rendere operative al più presto le risorse disponibili per il comparto.
In considerazione dell’urgenza di rispondere tempestivamente agli obblighi in materia di attuazione degli interventi per lo sviluppo del settore, il suddetto Ministero ha valutato l’opportunità di avvalersi di competenze tecnico-specialistiche in materia di supporto alla pianificazione, progettazione, attuazione e gestione di programmi e progetti complessi.
La Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo, con la nota prot. 2210/21 del 25/11/2021, ha richiesto ad INVITALIA di voler manifestare la propria disponibilità a svolgere attività di supporto che potranno essere oggetto di apposita Convenzione, afferenti ai seguenti macro-ambiti operativi:
a) definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
b) pianificazione strategica, progettazione e attuazione di programmi e interventi a valere su risorse nazionali e comunitarie di cui il Ministero è titolare, Autorità di Gestione, Organismo Intermedio o beneficiario;
c) realizzazione di interventi per la creazione, lo sviluppo ed il sostegno alle imprese ed agli operatori nel settore turistico.
In particolare, tra i primi programmi di intervento che la suddetta Direzione Generale intenderebbe attivare con urgenza, vi è quello relativo alla definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo dell’Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale nell’ambito della misura M1-C3 del PNRR, afferente al macro-ambito operativo di cui alla lettera a) dell’elenco sopra riportato.
Si evidenzia, preliminarmente, che INVITALIA è in grado di soddisfare efficacemente il suddetto fabbisogno in quanto, a partire dal 2012, ha maturato significative esperienze nelle attività di supporto, accelerazione, realizzazione diretta degli interventi, nonché in qualità di Centrale di Committenza, supportando le Amministrazioni in tutte le fasi del ciclo degli investimenti pubblici.
Tra le esperienze più significative, rilevano in particolare il supporto al MiBACT per l'attuazione del Grande Progetto Pompei; il supporto ai Commissari Nazionali di Governo per le attività relative alla ricostruzione post sisma nel Centro Italia, al dissesto idrogeologico, alla realizzazione degli interventi per il superamento delle infrazioni comunitarie in tema di trattamento delle acque reflue, nonché le attività svolte ex lege in qualità di Soggetto Attuatore di programmi e progetti strategici.
Tali esperienze hanno consentito ad INVITALIA di configurarsi quale unico soggetto al livello nazionale qualificato per accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici.
Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, riconosce ad INVITALIA la funzione di soggetto acceleratore dell’attuazione degli
interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli strategici per la coesione territoriale e la crescita economica finanziati con risorse nazionali e dell’Unione europea e ha previsto che le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di INVITALIA per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche.
INVITALIA è società in house all’Amministrazione centrale qualificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che opera quale Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi anche in materia di turismo, capacity building, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali.
Per quanto concerne le attività di centrale di committenza, nell’arco temporale compreso tra il 2018 e il terzo trimestre 2021, INVITALIA ha posto in essere n. 573 procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, per un importo complessivo di investimenti attivati pari a € 6.749.427.650,75. Per il MIBAC (ora MIC), INVITALIA ha curato 84 procedure di gara, tra cui quelle relative al nuovo centro servizi del Colosseo, alla Reggia di Caserta e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Nel contesto sopra rappresentato, INVITALIA ha sviluppato un know-how tecnico-specialistico che le consente di individuare le soluzioni attuative più efficaci per assicurare la realizzazione delle singole fasi nei tempi previsti per ciascun intervento. Queste attività sono state sviluppate anche attraverso l'impiego di opportuni strumenti informatici in grado di rispondere adeguatamente all'evoluzione del contesto normativo/attuativo di riferimento.
INVITALIA è quindi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027.
Il presente documento costituisce la proposta di Piano Esecutivo delle Attività di supporto tecnico-operativo relative alla definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo dell’Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale nell’ambito della misura M1-C3 del PNRR, secondo gli specifici ambiti individuati dalla Direzione
generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo con la citata nota prot. 2210/21 del 25/11/2021 e, in particolare:
1. supporto tecnico-operativo finalizzato ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;
2. attività di centrale di committenza per un numero stimato di n. 10 procedure di affidamento da concludersi entro il 2023;
3. attività di committenza ausiliaria;
4. attività di supporto per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche comprese quelle di cui all'articolo 90 del Codice degli Appalti, ai sensi dell'articolo 55-bis, co. 1, del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012 e ss.mm.ii.
In considerazione dell’urgenza di procedere all’attivazione del programma di interventi, il presente documento è stato elaborato sulla base della condivisione preliminare con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo delle pertinenti informazioni disponibili.
Nelle sezioni che seguono, sono descritti i contenuti di dettaglio della suddetta proposta per singolo ambito di attività.
1 Supporto tecnico-operativo finalizzato ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Si tratta di un complesso coordinato di attività che prevede la creazione e gestione di strumenti finalizzati ad accelerare la programmazione, la progettazione e l’esecuzione di investimenti pubblici relativi all’Investimento 4.1 – Hub del turismo digitale, a titolarità della Direzione Generale della Valorizzazione e della promozione turistica.
INVITALIA, nel contesto sopra esplicitato, rende disponibili alla citata Direzione Generale del Ministero le competenze necessarie per la pianificazione e la gestione dell’intero ciclo di realizzazione degli interventi, anche ai fini del rispetto dei tempi, delle regole e delle procedure previsti dalla normativa vigente e nell’ottica di garantire l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.
A titolo esemplificativo, sono previste le seguenti attività:
• supporto per la definizione, l’avvio e la gestione degli interventi;
• supporto tecnico operativo nella gestione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi: progettazione, approvazione ed esecuzione;
• supporto nella individuazione delle soluzioni tecnico amministrative più adeguate ad accelerare la realizzazione degli interventi;
• supporto nella definizione, attuazione e gestione di eventuali accordi tra amministrazioni per la realizzazione di interventi di particolare complessità;
• capacity building diretta e indiretta, volta all’empowerment delle competenti strutture.
2 Attività di centrale di committenza
Le attività di Centrale di Committenza vengono erogate al fine di contribuire all’accelerazione e all’innalzamento della qualità dei processi attuativi del Ministero del Turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT), in particolare con riferimento agli interventi ritenuti strategici o prioritari, per consentire allo stesso di raggiungere target e milestone previsti.
Il Servizio di Centrale di Committenza viene attivato su specifica richiesta del Ministero del Turismo, a seguito della ricezione da parte del Ministero stesso apposita domanda di utilizzo del servizio avvalendosi di standard documentali già in uso (Atto di attivazione - contenente i riferimenti e le informazioni finanziarie dell’intervento oggetto del supporto nonché la specifica indicazione dei servizi della Centrale di Committenza da attivare – e Dichiarazione di impegno- riportante gli impegni assunti dalla Stazione Appaltante).
L’avvio effettivo dell’erogazione del servizio di Centrale di Committenza è comunque subordinato alla messa a disposizione di INVITALIA della documentazione progettuale completa e adeguata, necessaria all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica.
INVITALIA opera in qualità di Centrale di Committenza mediante una piattaforma informatica in grado di gestire in modalità telematica tutti i procedimenti di gara, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ed altre iniziative ad essi connesse, secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale. Inoltre, INVITALIA cura anche le iscrizioni degli operatori economici in albi fornitori, rispondendo alle sollecitazioni del Legislatore all’utilizzo delle piattaforme telematiche quale strumento di trasparenza, sicurezza, semplificazione ed efficacia delle procedure di affidamento.
Nello specifico, gli step procedurali seguiti da INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza sono i seguenti:
1. Trasmissione da parte del Ministero del Turismo della documentazione progettuale previa attivazione di INVITALIA mediante appositi format resi all’uopo disponibili e nomina del RUP del Ministero del Turismo e del RUP di INVITALIA.
2. Predisposizione degli atti necessari per l’indizione della gara previa definizione della procedura di aggiudicazione e condivisione dei contenuti tecnici del contratto e del capitolato speciale di appalto o del capitolato tecnico.
3. Nomina di un seggio di gara monocratico o un seggio di gara collegiale o una commissione giudicatrice.
4. Gestione operazioni di verifica e valutazione previste dalla normativa fino alla aggiudicazione.
5. Gestione di eventuali pre-ricorsi e ricorsi se afferenti alla procedura di gara.
6. Gestione documentale e trasferimento del fascicolo e del relativo CIG; gestione dell’archivio e protocollo di tutti gli atti di gara e relativa trasmissione al Ministero del Turismo.
7. Ulteriori attività di supporto quali predisposizione degli atti amministrativi relativi agli adempimenti di pertinenza Ministero del Turismo; acquisizione dall’operatore economico aggiudicatario della gara dei documenti necessari per la stipula del contratto da parte Ministero del Turismo; interazione, su richiesta da prevedersi con l’Atto di Attivazione, e in coordinamento con il Ministero del Turismo e con eventuali altre istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell’appalto.
Il modello operativo di INVITALIA per le attività di Centrale di Committenza è caratterizzato dai seguenti elementi che ne hanno ad oggi garantito l’efficacia:
• chiarezza della documentazione progettuale posta a base di gara;
• atti di gara dettagliati e costantemente aggiornati con le ultime evoluzioni giurisprudenziali e modifiche legislative;
• criteri di aggiudicazione dettagliati e coerenti con l’oggetto dell’appalto;
• procedure telematiche trasparenti;
• verifica approfondita delle offerte, anche attraverso il soccorso istruttorio;
• massimo accesso agli atti ed estraibilità integrale della documentazione di gara.
Le attività di committenza in favore del Ministero riguarderanno, in particolare, un numero stimato di n. 10 procedure di affidamento da concludersi entro il 2023, finalizzate all’acquisizione dell'infrastruttura digitale, dei modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e di servizi digitali di base a beneficio degli operatori turistici, che consentiranno la realizzazione dell’investimento “Digital Tourism Hub”.
Ai fini della realizzazione di talune specifiche attività di committenza, INVITALIA potrà utilizzare il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA).
3 Attività di committenza ausiliaria
INVITALIA presterà supporto al Ministero del Turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) nelle attività di committenza ausiliaria come definite dall’articolo 3, comma 1, lett. m), del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare nelle forme seguenti:
• infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
• consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
• preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
• gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
In particolare, le attività si concentreranno sul supporto e nella consulenza al Ministero del Turismo nella definizione delle procedure di gara più idonee a garantire una più celere realizzazione degli investimenti di competenza.
INVITALIA supporterà il Ministero del Turismo gestendo l’espletamento degli adempimenti relativi all’utilizzo degli strumenti CONSIP che verranno attivati ai fini della realizzazione delle procedure di affidamento di competenza (Convenzioni, Accordi Quadro, MEPA).
L’oggetto delle attività di committenza ausiliaria potrà riguardare la creazione e la tenuta di albi di operatori economici e commissari di gara.
4 Attività economiche, finanziarie e tecniche
INVITALIA presterà supporto al Ministero del Turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) nelle attività economiche, finanziarie e tecniche, utili ad accelerare la realizzazione degli interventi, unicamente finalizzate a quanto previsto dai precedenti paragrafi. Tali attività riguarderanno, in particolare:
• il supporto alla predisposizione e redazione di “documenti preliminari alla progettazione”, studi di fattibilità, specifiche tecniche da mettere a base di gara per l’affidamento della progettazione degli interventi;
• il supporto nelle attività finalizzate a consentire al Ministero del Turismo di monitorare l’avanzamento delle procedure d’appalto poste in essere.
5 Strumenti di reportistica sull’avanzamento delle attività e dei servizi
INVITALIA provvederà ad un costante aggiornamento a favore del Ministero del turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) in merito alle attività realizzate.
In particolare, INVITALIA, con cadenza trimestrale dall’avvio delle prestazioni, invierà al Ministero del Turismo, un report recante puntuali informazioni sullo stato d’avanzamento delle attività e, in particolare:
• dati relativi allo stato dei processi di programmazione e attivazione delle procedure di gara;
• dati di avanzamento e delle variazioni riguardanti gli interventi previsti dal presente Piano Esecutivo delle Attività con particolare riferimento almeno alle seguenti informazioni minime:
- numero e stato degli interventi;
- caratteristiche e tempistiche previste ed effettive per l’esecuzione di ciascun intervento;
- grado di raggiungimento degli obiettivi del Ministero nella realizzazione degli interventi, stato degli output/deliverable eventualmente previsti dal Piano Esecutivo delle Attività, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche previste e delle richieste di revisione degli stessi;
- evidenza del numero delle risorse eventualmente sostituite rispetto a quelle impiegate per ciascun intervento.
6 Organizzazione del gruppo di lavoro
Il team di lavoro di INVITALIA dedicato a realizzare quanto previsto dal presente Piano Esecutivo delle Attività, è composto da molteplici figure professionali interne con differenti background ed expertise, in coerenza con le numerose e differenziate attività da svolgere, la specificità dei temi trattati e le problematiche da affrontare; tali risorse sono occupate sia a tempo pieno che part time a seconda delle effettive necessità.
In particolare, saranno coinvolte risorse esperte con diversi livelli di seniority e inquadramento con competenze prevalentemente giuridiche, economiche e tecniche e con pregresse esperienze nella gestione dei servizi di Centrale di Committenza.
Il gruppo di lavoro è integrato da risorse di INVITALIA dedicate alle attività di program management, che includono la programmazione delle attività, il coordinamento operativo, il monitoraggio dell’avanzamento tecnico e finanziario, la predisposizione della reportistica prevista dalla convenzione, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con la committenza.
L’inquadramento aziendale e la descrizione delle risorse di cui INVITALIA dispone per
l’attuazione della convenzione sono riportati nella tabella seguente:
Tabella 1 – Inquadramenti aziendali e profili professionali
Livello professionale INVITALIA | Descrizione profilo e competenze |
Dirigente | Risorse, con esperienza non inferiore a 10 anni, dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante attività di supporto, gestione e monitoraggio di programmi e progetti anche comunitari. |
I livello | Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle responsabilità assegnate dall’Azienda o dal Responsabile di Unità Organizzativa. Hanno un ruolo definito di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un contesto relazionale, interno o esterno, articolato e caratterizzato da elementi di incertezza. |
II livello | Risorse che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e decisionale secondo le direttive del Responsabile di Unità Organizzativa o del Professional Master, rispondendo ad obiettivi tecnici e qualitativi indicati. Agiscono in un contesto relazionale interno ed esterno articolato e parzialmente definito. |
III livello | Risorse in possesso di specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, Professional Master o Professional Senior e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti in un contesto relazionale strutturato. |
IV livello | Risorse in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguati a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di Unità, dal Professional Master o Professional Senior e che perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato. |
Si riportano di seguito le previsioni di impiego in termini di giornate uomo distinte per livello professionale e di FTE - Full Time Equivalent calcolati sula base della durata prevista per l’attuazione delle attività previste nel presente Piano Esecutivo delle Attività.
Tabella 2 – Previsioni di impegno di gg/u, livello professionale e FTE
Livello professionale Invitalia | GG/UU | FTE |
Dirigente | 98,00 | 0,23 |
I Livello | 500,00 | 1,18 |
II Livello | 802,00 | 1,89 |
III Livello | 504,00 | 1,19 |
IV livello | 722,00 | 1,70 |
Totale | 2.626,00 | 6,19 |
Si specifica che la ripartizione sopra riportata tra i diversi livelli di inquadramento potrà, fermo restando il relativo ammontare economico totale, essere oggetto di compensazioni tra le singole voci in ragione delle effettive necessità di supporto in attuazione del presente Piano Esecutivo delle Attività.
7 Quadro finanziario e modalità di rendicontazione
Il costo complessivo delle attività previste nell’ambito del presente Piano Esecutivo delle Attività, della durata di due anni, ammonta 1.200.000,00 IVA esclusa, secondo il prospetto di seguito riportato.
Tabella 3 – Riepilogo generale dei costi
Voce di spesa | Costo totale - € (comprensivo dei costi indiretti) |
A. Struttura operativa | 1.098.800,45 |
A.1 Risorse interne della Società | 1.098.800,45 |
B. Altre voci di costo | 101.199,55 |
B.1 Acquisti di beni e servizi | 101.199,55 |
Totale Generale (IVA esclusa) | 1.200.000,00 |
IVA | 264.000,00 |
Totale Generale (IVA Inclusa) | 1.464.000,00 |
La ripartizione finanziaria tra le voci di spesa corrisponde ad una stima indicativa; nella fase di attuazione, potranno rendersi necessarie rimodulazioni rispondenti alle esigenze operative rilevate.
L‘eventuale riallocazione delle risorse, per importi eccedenti il 20% della dotazione prevista per la singola voce di spesa, verrà sottoposta ad approvazione preventiva da parte della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo; per importi inferiori alla suddetta soglia, INVITALIA potrà procedere autonomamente, dandone opportuna informativa in sede di rendicontazione.
Il costo parametrico delle giornate uomo per livello di inquadramento del personale di INVITALIA utilizzato per la determinazione preventiva del costo complessivo delle attività descritte nel presente Piano Esecutivo delle Attività è riportato nella tabella seguente.
Tabella 4 – Costo gg/uu per livello di inquadramento
Livello di inquadramento | Costo gg/uu (€) comprensivo dei costi indiretti |
Dirigente | 1.160,125 |
I Livello | 565,500 |
II Livello | 418,500 |
III Livello | 342,125 |
IV Livello | 269,100 |
La determinazione del costo della giornata uomo comprensiva della quota del 25% dei costi indiretti è stata effettuata moltiplicando il costo orario standardizzato per livello organizzativo (elaborato sulla base dei bilanci dell’Agenzia approvati) per la durata parametrica della giornata lavorativa pari a 7.2 ore/die1.
Le attività svolte da Invitalia in attuazione di quanto disposto nel presente Piano Esecutivo delle Attività saranno rendicontate, nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa nazionale di riferimento, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota dei costi indiretti.
1 La stima è stata elaborata sulla base della Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari e della Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile, adottate dall’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, con decreto n. 7 del 15 novembre 2016 e aggiornate dalla medesima Autorità di Gestione con decreto n.114/2020 del 18 novembre 2020.
8 Tempistica di attuazione e cronoprogramma della spesa
Le attività oggetto del presente Piano Esecutivo delle Attività saranno realizzate entro il 31/12/2023.
Il cronoprogramma di dettaglio delle attività per la realizzazione dei singoli interventi sarà declinato sulla base delle tempistiche definite dal Ministero per il raggiungimento dei target del PNRR, in coerenza con la pianificazione di dettaglio delle attività oggetto del presente Piano Esecutivo delle Attività.
Sulla base dell’andamento presunto delle attività da realizzare, il cronoprogramma della spesa è così, preventivamente ripartito per annualità:
2022 | 2023 | Totale (netto IVA) | Totale (lordo IVA) |
744.910,03 € | 455.089,97 € | 1.200.000,00 € | 1.464.000,00 € |
Il cronoprogramma potrà essere oggetto di modifiche e variazioni in ragione di diversi e ulteriori fabbisogni manifestati dal Ministero; le modifiche saranno comunicate preventivamente mediante aggiornamento del Programma degli interventi.
Convenzione quadro tra Ministero del turismo e Invitalia S.p.A. per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle funzioni e competenze del Ministero del turismo
Allegato 2 – Piano Esecutivo delle Attività Supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all’attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto- legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 – CUP J51B21004850001
Indice
1. Supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all’attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 7
2. Strumenti di reportistica sull’avanzamento delle attività e dei servizi 9
3. Organizzazione del gruppo di lavoro 10
4. Quadro finanziario e modalità di rendicontazione 12
5. Tempistica di attuazione e cronoprogramma della spesa 15
L’art. 6, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha istituito il Ministero del Turismo.
Tra le missioni perseguite dal Ministero del Turismo vi sono, tra le altre:
• attuazione del piano strategico per il turismo;
• attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali;
• coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e regionali;
• promozione turistica;
• attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore;
• programmazione e gestione degli investimenti finanziati mediante fondi SIE, nazionali e PNRR.
Il Ministero del Turismo, in fase di organizzazione dei propri uffici e definizione dei ruoli del personale, ha necessità e urgenza di procedere alla predisposizione e attuazione di iniziative e interventi attinenti alle proprie funzioni e compiti onde rispondere alle pressanti esigenze del settore turistico, duramente provato dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso e per rendere operative al più presto le risorse disponibili per il comparto.
In considerazione dell’urgenza di rispondere tempestivamente agli obblighi in materia di attuazione degli interventi per lo sviluppo del settore, il suddetto Ministero ha valutato l’opportunità di avvalersi di competenze tecnico-specialistiche in materia di supporto alla pianificazione, progettazione, attuazione e gestione di programmi e progetti complessi.
La Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo, con la nota prot. 2210/21 del 25/11/2021, ha richiesto ad INVITALIA di voler manifestare la propria disponibilità a svolgere attività di supporto che potranno essere oggetto di apposita Convenzione, afferenti ai seguenti macro-ambiti operativi:
a) definizione e avvio delle procedure di affidamento e per l’accelerazione del processo attuativo degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
b) pianificazione strategica, progettazione e attuazione di programmi e interventi a valere su risorse nazionali e comunitarie di cui il Ministero è titolare, Autorità di Gestione, Organismo Intermedio o beneficiario;
c) realizzazione di interventi per la creazione, lo sviluppo ed il sostegno alle imprese ed agli operatori nel settore turistico.
In particolare, tra i primi programmi di intervento che la suddetta Direzione Generale intenderebbe attivare con urgenza, vi è quello relativo al supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all’attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
INVITALIA è società in house all’Amministrazione centrale qualificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi, capacity building, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali.
In particolare, con riferimento al supporto in materia di gestione e attuazione di programmi in materia di turismo, INVITALIA dal 2016 a oggi ha svolto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attività di supporto tecnico per la pianificazione strategica del settore e per l’attuazione degli interventi per la promozione e la qualificazione dell’offerta turistica. Tra le più recenti esperienze, INVITALIA ha prestato supporto alla Direzione Generale Turismo del MIBACT:
- nella gestione delle attività per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di guide e accompagnatori turistici, a seguito delle misure di contenimento da COVID-19 a valere sul fondo di cui all’art. 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato e
rifinanziato dall’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le prescrizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 63 del 27 ottobre 2020;
- nella gestione delle attività connesse all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 24 del 28 febbraio 2020, relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che promuove la valorizzazione del patrimonio culturale anche ai fini della qualificazione dell’offerta turistica, con una dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro.
Nel contesto sopra rappresentato, INVITALIA ha sviluppato un know-how tecnico-specialistico che le consente di individuare le soluzioni attuative più efficaci per assicurare l’ottimale gestione delle attività di supporto ed è quindi in grado di soddisfare efficacemente il fabbisogno espresso dalla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo con riferimento all’attuazione del sopra citato Decreto interministeriale.
Il provvedimento, che regola le modalità di ripartizione e fruizione del “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità”, si propone di contribuire a fronteggiare in modo quanto più efficiente possibile gli effetti dell’attuale pandemia ed è adottato dal Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata che ha approvato la bozza di decreto con raccomandazioni.
Il Fondo, per l’anno 2021 ammonta complessivamente a 75 milioni di euro ed è costituito da due diverse componenti. La prima, pari a 60 milioni di euro, è prevista dal comma 4 del citato art. 7, la seconda, pari a 15 milioni di euro, è introdotta dal comma 6-bis dello stesso articolo.
Le risorse del fondo sono così ripartite:
- 60 milioni a favore dei Comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Il contributo per ciascun comune è calcolato tenendo conto della riduzione delle presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019 ed è destinato ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte;
- 5 milioni a favore dei Comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell’Unesco. Anche in questo caso il contributo è calcolato tenendo conto della riduzione delle presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019 in ciascun Comune ed è finalizzato a progetti di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte;
- 10 milioni per il Comune di Roma Capitale destinati ad un progetto di valorizzazione del centro storico.
Possono presentare la domanda di sovvenzione i Comuni classificati dall’ISTAT secondo le lettere:
- A (Grandi città vocate al turismo multidimensionale);
- B (Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica);
- G (Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica);
- H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica);
- L (Comuni a multi-vocazione).
Nel caso in cui un sito Unesco insista nel territorio di più Comuni, allo scopo di favorire la destinazione del contributo ad iniziative di valorizzazione turistica di tipo unitario ed evitare duplicazioni di iniziative e la dispersione del contributo in rivoli di scarso importo, il progetto di valorizzazione e la domanda di sovvenzione dovranno essere presentati in forma aggregata. I Comuni nel cui territorio insista più di un singolo sito Unesco possono partecipare solo ad una aggregazione, ed ogni aggregazione di Comuni può presentare una sola domanda.
Il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, all’art 7, comma 6-bis riserva 5 milioni di euro ai Comuni appartenenti alla rete delle 13 città creative dell’Unesco. I Comuni appartenenti alla suddetta rete che allo stesso tempo posseggono i requisiti per ricevere contributi anche in quanto un sito Unesco è presente sul loro territorio, hanno facoltà di presentare un unico progetto di valorizzazione a valere sia sul fondo destinato alle città creative dell’Unesco, sia sul fondo destinato ai Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, in cui è presente un
sito Unesco.
La Direzione Generale della Valorizzazione e della promozione turistica, titolare dell’intervento, ha 90 giorni di tempo per procedere all’emanazione di un avviso pubblico per l’individuazione dei progetti da finanziare e l’avviso destinato alle città creative Unesco e a Roma Capitale.
L’avviso pubblico deve determinare: le tipologie di iniziative volte alla valorizzazione dei centri storici e dei Comuni e le relative spese ammissibili; i criteri di valutazione delle stesse e di ripartizione delle risorse, lo schema di disciplinare d’obbligo, le modalità di erogazione dell’acconto e del saldo spettanti, i criteri di rendicontazione e gli indicatori di risultato, le modalità, i termini di presentazione delle domande, i casi di esclusione dalla procedura e di revoca dei finanziamenti e le modalità di monitoraggio dei progetti finanziati.
Le domande dei comuni dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica; quindi, entro 90 giorni dalla firma del Decreto interministeriale dovrà essere reso operativo l’apposito applicativo dedicato alla gestione.
Il presente documento costituisce la proposta di Piano Esecutivo delle Attività di supporto tecnico per la gestione delle attività connesse all’attuazione del Decreto interministeriale “Modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, secondo quanto richiesto dalla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo con la citata nota prot. 2210/21 del 25/11/2021.
In considerazione dell’urgenza di procedere all’attivazione del programma di interventi, il presente documento è stato elaborato sulla base della condivisione preliminare con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo delle pertinenti informazioni disponibili.
Nelle sezioni che seguono, sono descritti i contenuti di dettaglio della suddetta proposta, elaborata in funzione delle previsioni del decreto interministeriale e delle relative prescrizioni del susseguente avviso pubblico.
Le attività di supporto tecnico a favore della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo avranno la durata di quattro anni, e riguarderanno l’intero ciclo di vita della misura.
Nella fase preparatoria rispetto all’attuazione degli interventi, INVITALIA realizzerà le seguenti attività:
- progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica dedicata alla misura, che consentirà l’elaborazione e la candidatura telematica delle proposte progettuali e che sarà dotata di funzionalità di supporto per le attività di valutazione, verifica e controllo, monitoraggio dell’avanzamento dei progetti;
- supporto ai Comuni e alle aggregazioni di Xxxxxx proponenti gli interventi per la definizione progettuale delle iniziative da realizzare e la candidatura dei progetti tramite la piattaforma dedicata (help desk);
- supporto nell’istruttoria di ciascuna delle proposte progettuali presentate e in particolare riguardo a
• ricevibilità: rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso e verifica della completezza della documentazione allegata;
• ammissibilità: verifica della corrispondenza delle iniziative progettuali proposte con le
tipologie di intervento stabilite all’art. 3 del presente decreto;
• valutazione: coerenza e qualità delle proposte progettuali sulla base dei risultati che si intendono conseguire, della chiarezza dell’articolazione dei contenuti e degli interventi, dei tempi di realizzazione delle attività previste, della fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi e della congruità e pertinenza dei costi (valutazione di congruità dei costi).
- supporto nelle attività di verifica degli adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali per le erogazioni degli acconti.
Nella fase di attuazione degli interventi, INVITALIA realizzerà le seguenti attività:
- supporto nella verifica degli adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali ai fini dell’erogazione del primo acconto, pari al 40% delle risorse assegnate per ciascun progetto presentato;
- supporto nella verifica delle rendicontazioni annuali;
- monitoraggio dell’attuazione degli interventi in relazione al cronoprogramma dei tempi di realizzazione e alla verifica della tipologia delle opere previste anche ai fini dell’erogazione del secondo acconto pari al 40% delle risorse assegnate;
supporto nella verifica del completamento degli interventi previsti sulla base delle rendicontazioni finali presentate, ai fini della determinazione e dell’erogazione del saldo finale.
Nella fase successiva all’attuazione degli interventi (365 giorni solari dalla data di effettivo completamento degli interventi e di relativo avvio della gestione delle infrastrutture materiali o immateriali e delle attività realizzate), INVITALIA realizzerà le seguenti attività:
- supporto nella verifica, per ciascun intervento completato, del conseguimento dei risultati attesi in fase di pianificazione dei progetti sulla base degli indicatori previsti nell’avviso;
- supporto nello svolgimento delle previste attività di verifica in caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti in sede di progettazione entro un anno dalla data di completamento delle attività.
2. Strumenti di reportistica sull’avanzamento delle attività e dei servizi
INVITALIA provvede ad un costante aggiornamento a favore del Ministero del turismo in merito alle attività realizzate. In particolare, INVITALIA, con cadenza trimestrale dall’avvio delle prestazioni, invierà al Ministero del Turismo, un report recante puntuali informazioni sullo stato d’avanzamento delle attività e, in particolare:
• dati relativi allo stato dei processi di programmazione e attivazione, con particolare riferimento alle fasi del presente Piano Esecutivo delle Attività;
• dati di avanzamento e delle variazioni riguardanti gli interventi previsti dal presente Piano Esecutivo delle Attività, con particolare riferimento almeno alle seguenti informazioni minime:
- numero e stato degli interventi;
- caratteristiche e tempistiche previste ed effettive per l’esecuzione di ciascun intervento;
- grado di raggiungimento degli obiettivi del Ministero nella realizzazione degli interventi, stato degli output/deliverable eventualmente previsti dal Piano Esecutivo delle Attività, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche previste e delle richieste di revisione degli stessi;
- evidenza del numero delle risorse eventualmente sostituite rispetto a quelle impiegate per ciascun intervento.
3. Organizzazione del gruppo di lavoro
Il team di lavoro di INVITALIA dedicato a realizzare quanto previsto dal Piano Esecutivo delle Attività, è composto da molteplici figure professionali interne con differenti background ed expertise, in coerenza con le numerose e differenziate attività da svolgere, la specificità dei temi trattati e le problematiche da affrontare; tali risorse sono occupate sia a tempo pieno che part time a seconda delle effettive necessità.
In particolare, sono coinvolte risorse esperte con diversi livelli di seniority e inquadramento con competenze prevalentemente giuridiche, economiche e tecniche e con pregresse esperienze nella gestione dei servizi di cui al presente Piano Esecutivo delle Attività.
Il gruppo di lavoro è integrato da risorse di INVITALIA dedicate alle attività di program management, che includono la programmazione delle attività, il coordinamento operativo, il monitoraggio dell’avanzamento tecnico e finanziario, la predisposizione della reportistica prevista dalla convenzione, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con la committenza.
L’inquadramento aziendale e la descrizione delle risorse di cui INVITALIA dispone per
l’attuazione della convenzione sono riportati nella tabella seguente:
Tabella 1 – Inquadramenti aziendali e profili professionali
Livello professionale INVITALIA | Descrizione profilo e competenze |
Dirigente | Risorse, con esperienza non inferiore a 10 anni, dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante attività di supporto, gestione e monitoraggio di programmi e progetti anche comunitari. |
I livello | Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle responsabilità assegnate dall’Azienda o dal Responsabile di Unità Organizzativa. Hanno un ruolo definito di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un contesto relazionale, interno o esterno, articolato e caratterizzato da elementi di incertezza. |
II livello | Risorse che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e decisionale secondo le direttive del Responsabile di Unità Organizzativa o del Professional Master, rispondendo ad obiettivi tecnici e qualitativi indicati. Agiscono in un contesto relazionale interno ed esterno articolato e parzialmente definito. |
III livello | Risorse in possesso di specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, Professional Master o Professional Senior e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti in un contesto relazionale strutturato. |
IV livello | Risorse in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguati a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di Unità, dal Professional Master o Professional Senior e che perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato. |
Di seguito si riporta la composizione del gruppo di lavoro, distinto per inquadramento aziendale, le previsioni di impiego in termini di giornate uomo e la determinazione della numerosità del gruppo di lavoro disposto per l’attuazione delle attività di cui al presente Piano Esecutivo delle Attività in termini di risorse disposte e di FTE - Full Time Equivalent calcolati sula base della durata prevista delle attività.
Tabella 2 – Previsioni di impegno di gg/u, livello professionale e FTE
Livello professionale Invitalia | GG/UU | FTE |
Dirigente | 42,00 | 0,05 |
I Livello | 429,78 | 0,51 |
II Livello | 716,02 | 0,84 |
III Livello | 251,67 | 0,30 |
IV livello | 1.741,44 | 2,05 |
Totale | 3.180,91 | 3,75 |
Si specifica che la ripartizione sopra riportata tra i diversi livelli di inquadramento potrà, fermo restando il relativo ammontare economico totale, essere oggetto di compensazioni tra le singole voci in ragione delle effettive necessità di supporto in attuazione del presente Piano Esecutivo delle Attività.
4. Quadro finanziario e modalità di rendicontazione
Il costo complessivo delle attività previste nell’ambito del presente Piano Esecutivo delle Attività, della durata di 4 anni, ammonta 1.229.508,00 IVA esclusa, secondo il prospetto di seguito riportato.
Tabella 3 – Riepilogo generale dei costi
Attività | Voce di spesa | Costo totale - € (comprensivo dei costi indiretti) |
1 – Progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica; supporto ai Comuni e alle aggregazioni di Comuni proponenti gli interventi nelle fasi di definizione progettuale; attività istruttoria di ricevibilità, ammissibilità e valutazione degli interventi presentati. | A. Struttura operativa | 222.327,90 |
A.1 Risorse interne della Società | 222.327,90 | |
B. Altre voci di costo | - | |
B.1 Acquisti di beni e servizi, trasferte | 83.364,35 | |
Subtotale (A+B) | 305.692,25 | |
2 - Attività di verifica degli adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali per le erogazioni degli acconti; verifica delle rendicontazioni annuali; Monitoraggio dell’attuazione in relazione ai cronoprogrammi e rispetto delle previsioni progettuali in fase di attuazione; verifiche finali del completamento delle attività. | X. Xxxxxxxxx operativa | 872.857,27 |
A.1 Risorse interne della Società | 872.857,27 | |
B. Altre voci di costo | - | |
B.1 Acquisti di beni e servizi, trasferte | - | |
Subtotale (A+B) | 872.857,27 | |
3 - Verifica, per ciascun intervento completato, del conseguimento dei risultati attesi in fase di pianificazione dei progetti sulla base degli indicatori previsti nell’avviso Svolgimento delle previste attività di audit in caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti in sede di progettazione. | A. Struttura operativa | 50.958,48 |
A.1 Risorse interne della Società | 50.958,48 | |
B. Altre voci di costo | - | |
B.1 Acquisti di beni e servizi, trasferte | - | |
Subtotale (A+B) | 50.958,48 | |
TOTALE GENERALE IVA esclusa | 1.229.508,00 | |
IVA | 270.491,76 | |
TOTALE GENERALE IVA inclusa | 1.499.999,76 |
La ripartizione finanziaria tra le Attività corrisponde ad una stima indicativa; nella fase di attuazione, potranno rendersi necessarie rimodulazioni rispondenti alle esigenze operative rilevate.
L‘eventuale riallocazione delle risorse, per importi eccedenti il 20% della dotazione prevista per la singola Attività, verrà sottoposta ad approvazione preventiva da parte della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo; per importi inferiori alla suddetta soglia, INVITALIA potrà procedere autonomamente, dandone opportuna informativa in sede di rendicontazione.
Il costo parametrico delle giornate uomo per livello di inquadramento del personale di INVITALIA utilizzato per la determinazione preventiva del costo complessivo delle attività descritte nel presente Piano Esecutivo delle Attività è riportato nella tabella seguente.
Tabella 4 – Costo gg/uu per livello di inquadramento
Livello di inquadramento | Costo gg/uu (€) comprensivo dei costi indiretti |
Dirigente | 1.160,125 |
I Livello | 565,500 |
II Livello | 418,500 |
III Livello | 342,125 |
IV Livello | 269,100 |
La determinazione del costo della giornata uomo comprensiva della quota del 25% dei costi indiretti è stata effettuata moltiplicando il costo orario standardizzato per livello organizzativo (elaborato sulla base dei bilanci dell’Agenzia approvati) per la durata parametrica della giornata lavorativa pari a 7.2 ore/die1.
1 La stima è stata elaborata sulla base della Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari e della Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile, adottate dall’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, con decreto n. 7 del 15 novembre 2016 e aggiornate dalla medesima Autorità di Gestione con decreto n.114/2020 del 18 novembre 2020.
Le attività svolte da INVITALIA in attuazione di quanto disposto nel presente Piano Esecutivo delle Attività saranno rendicontate, nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa nazionale di riferimento, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota dei costi indiretti.
5. Tempistica di attuazione e cronoprogramma della spesa
Le attività oggetto del presente Piano Esecutivo delle Attività saranno realizzate entro il 31/12/2025.
Il cronoprogramma di dettaglio delle attività sarà declinato sulla base delle tempistiche definite dal Ministero per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla misura in coerenza con la pianificazione di dettaglio delle attività oggetto del presente Piano Esecutivo delle Attività.
Sulla base dell’andamento presunto delle attività da realizzare, il cronoprogramma della spesa è così, preventivamente ripartito per annualità:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale (netto IVA) | Totale (lordo IVA) |
€ 368.852,00 | € 368.852,00 | € 307.377,00 | € 184.427,00 | € 1.229.508,00 | € 1.499.999,76 |
Convenzione quadro tra Ministero del turismo e Invitalia S.p.A. per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle funzioni e competenze del Ministero del turismo
Allegato 3 – Atto di Attivazione Centrale di Committenza
1
FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO" [Attivazione Centrale di Committenza per indizione/gestione/aggiudicazione gare] | |
Intervento | [descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.] |
Copertura Finanziaria Intervento | [individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento] |
Cronoprogramma | [cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla relizzazione dell'Intervento] |
Responsabile del Procedimento del XXXX | [nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 31 del codice dei Contratti Pubblici] |
C.U.P. | [indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito] |
Misure per la Legalità | [indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento] |
Ulteriori Condizioni o Vincoli | [indicazione di evetuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali l'Ente Aderente sia obbligato, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento] |
Ulteriori Informazioni | [inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA] |
Attivazione di INVITALIA | |
Attività Richieste [da contrassegnare con un flag] | |
🞎 Attività di centrale di committenza: | □ indizione e gestione di tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori e/o di servizi strumentali alla realizzazione dei lavori (ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici). In particolare indice e gestisce la/e seguente/i procedura/e per l'affidamento di: |
. | |
□ indizione del conclusione di accordo quadro di lavori, servizi o forniture destinati all'Ente Aderente, per l'affidamento di: | |
. | |
Copertura Finanziaria Attività INVITALIA | |
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi della fonte finanziaria indicata, per l'Intervento) | |
Modalità di Rendicontazione dell'Attività di INVITALIA | |
indicare modalità di rendicontazione delle attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi delle stesse modalità previste, per l'Intervento, nel PEA) |
Convenzione quadro tra Ministero del turismo e Invitalia S.p.A. per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle funzioni e competenze del Ministero del turismo
Allegato 4 – Dichiarazioni di impegno
DICHIARAZIONI DI IMPEGNO
I. SUPPORTO TECNICO – OPERATIVO: CENTRALE DI COMMITTENZA
Le presenti dichiarazioni di impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il MINISTERO (di seguito, Ente Aderente), e/o il relativo RP, ed INVITALIA, e/o il relativo RUP, per le attività di indizione, gestione ed aggiudicazione di procedure di affidamento di appalti pubblici, svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza per conto dell’Ente Aderente.
Ciò premesso,
A. L’Ente Aderente si impegna a:
(i) consegnare ad INVITALIA, contestualmente all’Atto di Attivazione, la “documentazione progettuale” necessaria per la indizione delle procedure d’appalto strumentali all’avvio della realizzazione dell’Intervento, sul presupposto che, essendo in capo ad INVITALIA la cura dell’esecuzione dei contratti pubblici aggiudicati, la stessa venga a disporre successivamente dei prodotti, servizi e lavori necessari per indire le successive procedure di gara. Nel caso di consegna non contestuale della “documentazione progettuale” rispetto all’Atto di Attivazione, l’accettazione dell’Atto di Attivazione, da parte di INVITALIA sarà condizionata dal ricevimento della suddetta “documentazione progettuale” entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l’Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall’Ente Aderente ad INVITALIA.
Per “documentazione progettuale”, ai fini delle presenti dichiarazioni di impegno, si intende:
a. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, il Progetto Unico di cui all’art. 23, co. 14 e 15, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell’Ente Aderente, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; ovvero ovvero delle specifiche tecniche atte a consentire la redazione del capitolato tecnico, del progetto unico di cui all’art. 23, co. 14 e 15 e/o del DUVRI da parte di INVITALIA; ovvero
b. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito, D.P.P.) corredato di:
i. specifiche tecniche o qualsivoglia informazione necessaria ai fini della indizione delle procedure d’appalto; ovvero,
ii. lo studio di fattibilità; ovvero,
iii. il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e xx. xxx X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xx seguito, il Regolamento di Attuazione), per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati; ovvero,
iv. il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217,co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati;
c. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una concessione o la realizzazione di un’opera in project financing o nelle altre forme di partenariato pubblico- privato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 4 dell’art. 17 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificati e validati a norma di legge; ovvero
d. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto la progettazione e l’esecuzione di lavori, in virtù del regime vigente applicabile in materia, il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 3 dell’art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificatie validati a norma di legge; ovvero
e. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in virtù del regime applicativo disposto dall’articolo 14 del medesimo decreto legge, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e xx. xxx X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xx seguito, il Regolamento di Attuazione), per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati e dal provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi convocata sul predetto progetto sensi dell’articolo 14, comma 3, della L. 14 agosto 1990, n. 241, ovvero;
f. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto l’esecuzione di lavori, il progetto esecutivo di cui all’articolo 23, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 33 e ss. Del
D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso il PSC, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici. Il progetto esecutivo dovrà pervenire ad INVITALIA debitamente verificato e validato a norma di legge.
I progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP o del Direttore Lavori facente capo all’Ente Aderente attestante: (a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuoloe a quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui l’Ente Aderente abbia inteso, per i progetti di cui trattasi, avvalersi di INVITALIA anche per la procedura d’appalto della verifica progettuale, ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici e degli articoli 44 e segg. del D.P.R. n. 207/20110, per quanto applicabileex articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, la documentazione progettuale, una volta verificata, dovrà comunque pervenire nuovamente ad INVITALIA debitamente validata dal RP dell’Ente Aderente;
(ii) [SE PRESENTE] allegare il Protocollo di Legalità a cui la
monitoraggio finanziario, Protocolli con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento];
(iii) comunicare ad INVITALIA se gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell’Ente Aderente o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.
B. L’Ente Aderente accetta che, per ciascuna attività oggetto dell’Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:
(i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall’Ente Aderente ivi incluso lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto a corredo del progetto medesimo o il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture.
La verifica condotta sulla documentazione progettuale non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP validante il progetto stesso o il capitolato tecnico. Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall’Ente Aderente, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci [10] giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate.
(ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individua i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP, i criteri e sottocriteri di valutazione dell’“offerta tecnica” e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell’offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP;
C. L’Ente Aderente accetta che INVITALIA:
(i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
(ii) osservi le misure di cui al Protocollo ANAC; [SE ESISTENTE]
(iii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica di cui alla premessa 14 della Convenzione 2020, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
(iv) conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l’analisi della sola
documentazione amministrativa nell’ipotesi di gara da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, dell’Atto. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6-bis della L. 7 agosto 1990,
n. 241, dell’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’articolo 84, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e dell’articolo 51 cod. proc. civ.);
(v) gestisca, per il tramite del RUP, lo svolgimento della gara sino all’aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d’ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all’annullamento della procedura di gara ovvero all’annullamento o revoca dell’eventuale aggiudicazione della stessa;
(vi) proceda, per il tramite del RUP, alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
(vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all’espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
(viii) espleti le verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, procedendo, con l’avvio delle verifiche stesse, all’acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria antimafia di cui all’articolo 3, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), ai fini della eventuale consegna dei lavori o consegna del contratto in via di urgenza;
(ix) acquisisca, dall’aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici, necessaria per l’eventuale consegna dei lavori o per l’avvio dell’esecuzione in urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120) o della normativa comunque applicabile in materia;
(x) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all’Ente Aderente, unitamente ai relativi verbali;
(xi) curi l’eventuale accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici;
(xii) acquisisca dall’operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell’Ente Aderente;
(xiii) compia le operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, con riferimento alla gara gestita da INVITALIA, sia “trasferito”, tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all’Ente Aderente;
(xv) esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l’Ente Aderente, eventuali ricorsi se afferenti la procedura di gara;
(xvi) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all’andamento dell’esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell’Atto di Attivazione da parte dell’Ente Aderente;
(xvii) su richiesta, da prevedersi con l’Atto di Attivazione, e in coordinamento con l’Ente Aderente, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell’appalto;
(xviii) richieda se necessario chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’Ente Aderente;
D. L’Ente Aderente accetta che rimangano di sua competenza:
(i) la nomina del RP ex art. 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
(ii) le attività di individuazione dei lavori da realizzare;
(iii) la redazione e l’approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell’Atto di Attivazione;
(iv) l’adozione della determina a contrarre;
(v) l’eventuale consegna dei lavori o per l’avvio dell’esecuzione in urgenza del contratto
(vi) la stipulazione del contratto di appalto;
(vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico- amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
(viii) l’affidamento della direzione dei lavori;
(ix) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
(x) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata anche l’attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi degli articoli 154, co. 4 e 5, e 156, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
(xi) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
(xii) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell’operazione;
(xiii) la comunicazione e la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
(xiv) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, dandone specifica informazione ad INVITALIA.
E. L’Ente Aderente si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l’Ente Aderente, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico;
F. L’Ente Aderente riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con INVITALIA saranno disciplinati come segue. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’espletamento delle procedure di aggiudicazione dell’Intervento rimarranno di competenza di INVITALIA medesima, quale centrale di committenza che avrà provveduto alla aggiudicazione definitiva, ma qualora i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti dall’Ente Aderente si provvederà a difesa congiunta, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e ferme restando le rispettive responsabilità connesse alla genesi degli atti.
A questo riguardo, nel caso in cui, durante una procedura ad evidenza pubblica, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, la cauzione al momento dell’incasso sarà scomputate da INVITALIA dalle somme dovute dall’Ente
Aderente.
Resta ad ogni modo inteso che INVITALIA sarà manlevata dall’Ente Aderente per qualsivoglia danno, perdita, pretesa o spesa di terzi non direttamente o indirettamente rinvenibili da atti dolosi o colposi nei limiti del quadro economico del singolo appalto, o dell’Intervento o della fonte di finanziamento (a titolo esemplificativo, Programma, Progetto ecc.) a valere della quale l’Intervento deve essere realizzato.
Convenzione quadro tra Ministero del turismo e Invitalia S.p.A. per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle funzioni e competenze del Ministero del turismo
Allegato 5 – Nomina responsabile trattamento dei dati personali
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in applicazione dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679
Il MINISTERO DEL TURISMO con sede in Roma, via Marghera 2, C.F. 97814710584 (di seguito, Ministero o Titolare), in persona della dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo - Strumenti di sostegno del settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ex Reg. EU/2016/679:
– considerata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento EU/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea il 04 maggio 2016;
– preso atto che l’art. 4, n. 8 del Reg. 2016/679/EU definisce il “Responsabile” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
– considerato che il D. Lgs. 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente a norma del D. Lgs. 231/ 2001;
– tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
– considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Atto di nomina a Responsabile del trattamento;
– rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;
– ritenuto che il Responsabile per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
Tutto ciò premesso, il Titolare
NOMINA
l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (di seguito INVITALIA), con sede in Xxxx xxx Xxxxxxxx, 00, Responsabile del trattamento dei dati per le attività di centralizzazione della committenza e stazione appaltante che le sono state affidate nell’ambito della Convenzione quadro con il Ministero del turismo per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle funzioni e competenze del Ministero del turismo.
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.
Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Finalità e modalità del trattamento
Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del Reg. EU/2016/679 il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.
In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
A tal proposito, il responsabile dichiara di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate, così come descritte nel “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.” prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce allegato e parte integrante del presente atto di nomina a responsabile del trattamento.
2. Sub-responsabile
Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU/2016/679.
3. Modalità e finalità del trattamento da parte del responsabile
La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell’incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal relativo contratto.
4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento
Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 GDPR;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Reg. EU/2016/679;
f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a
dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo (data breach di cui all’art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (data breach di cui all’art. 34), alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’unione, relative alla protezione dei dati.
5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione
L’adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 Reg. EU/2016/679 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 Reg. EU/2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’articolo 28 Reg. EU/2016/679.
6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento
Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 Reg. EU/2016/679, se il Responsabile del trattamento viola il Reg. 2016/679/EU, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell’art. 28 c. 10 GDPR.
7. Responsabilità
Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell’art. 29 Reg. 2016/679/EU egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’unione o degli Stati membri.
8. Registro del trattamento
In ottemperanza all’art. 30 del Reg. EU/2016/679 il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.
********
COMPITI E ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO EU/2016/679
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, che stabilisce i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell’interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l’operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.
COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
– identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
– predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
– individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
– individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
– descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
– definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
– ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai soggetti interessati;
– adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
– definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
– assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
– definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
– far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
– segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
– in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
– recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
– adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
– stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE
Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all’interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l’informativa ex art. 13 da parte del Titolare;
d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.
TRATTAMENTO CONSENTITO
a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nel contratto allegato che deve qui intendersi integralmente richiamato;
c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.
Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dall’allegato contratto di servizi/prodotti.
L’incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell’incarico.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Una copia del presente Xxxx di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.
IL RESPONSABILE DICHIARA:
• di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
• di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento EU/2016/679 e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate;
• di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.
Luogo e Data
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per accettazione
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO _________________________________
All.: c.s.
Convenzione quadro tra Ministero del turismo e Invitalia S.p.A. per l’attuazione di iniziative volte a qualificare e ad accelerare gli investimenti pubblici promossi nell’ambito delle funzioni e competenze del Ministero del turismo
Allegato 6 – Disciplinare di rendicontazione
1. Premessa
Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (di seguito INVITALIA) in relazione alla Convenzione Quadro stipulata con il Ministero del Turismo per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 della Convenzione Quadro medesima.
Categorie di costi
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate a INVITALIA in qualità di soggetto attuatore:
A. Costi diretti: sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
B. Costi indiretti: rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dal presente Accordo, tuttavia necessariamente sostenuti INVITALIA per il funzionamento della propria struttura.
2. Modalità di rendicontazione
INVITALIA si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell’anno entro 120 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento.
Il regime di rendicontazione per il personale di INVITALIA segue il criterio del costo effettivo.
Per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25%, così come disposto dall’art. 68, comma 1 lett a) del Regolamento UE n. 1303/2013.
Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dall’Accordo, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 1 del presente disciplinare.
2.1 Costi diretti
Sono i costi direttamente legati all’operazione e adeguatamente documentati attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.
I costi diretti si suddividono in:
A) personale;
B) collaboratori
C) missioni;
D) acquisizione di beni e servizi.
A) Personale
In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sulle attività oggetto dell’Accordo. Tali costi possono riguardare:
- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).
Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto dell’Accordo, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore, sia del datore di lavoro:
- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l’attività e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).
Costo orario effettivo:
Rml+differite+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap - valore ferie e assenza c/dip
Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero, dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un’unica voce “altra commessa”.
B) Collaboratori
Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.
Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. INVITALIA dovrà presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.
C) Missioni
La categoria comprende le spese sostenute per l’effettuazione di trasferte e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno, i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno di INVITALIA.
D) Acquisizione di beni e servizi
Il regime di rendicontazione relativo all’acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:
• servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nella commessa;
• interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi della commessa;
• azioni di comunicazione e promozione;
• costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
• noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
• oneri (i.e., xxxxxxx, spese e costi) per contenzioso;
• rilievi, accertamenti e indagini. A questa specifica categoria di spesa non si applica il tasso forfettario del 25%.
Per i costi relativi alle suddette voci INVITALIA dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
• elenco delle spese sostenute;
• riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
• riferimento ai pagamenti effettuati.
2.2 Costi indiretti
Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.
Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario, calcolato sulla base della metodologia dettagliata nella nota che segue, rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017, ossia i principi di ragionevolezza, equità e verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.
La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:
(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi*) x P considerando P=25%.
* ad eccezione delle spese sostenute per l’affidamento di rilievi, accertamenti e indagini per le quali non si applica il tasso forfettario del 25%.
2.3 Costo complessivo rendicontabile
In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:
Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti