Che cosa sono, come vanno trattati fiscalmente
I FRINGE BENEFIT:
Che cosa sono, come vanno trattati fiscalmente
1.Definizione
I “fringe benefit” consistono in compensi non in denaro erogati ai dipendenti sotto forma di dazione di beni o prestazione di servizi il cui scopo è quello di integrare la loro retribuzione ordinaria in funzione incentivante, premiale ovvero ai fini di fidelizzazione.
Molte sono le forme di “fringe benefit” che si possono incontrare. Ad esempio, può trattarsi dell’utilizzo di un’auto aziendale sotto diverse forme d’ uso, della fornitura di un telefono cellulare, di un immobile ad uso di alloggio, della somministrazione del pasto, della concessione di prestiti, della erogazione di servizi a vario titolo, ecc. In quanto collegati alla prestazione di lavoro, nella maggioranza dei casi questi benefici sono considerati reddito da lavoro dipendente, e quindi assoggettati a regime fiscale. Non senza qualche complicazione nella loro quantificazione.
0.Xx normativa
I fringe benefit sono previsti dall’art.51 del dpr 917/86 (Testo unico Imposte sui redditi,
Tuir), che ne fornisce la definizione ed il trattamento fiscale.
In primo luogo, si tratta di verificare se un determinato beneficio concorra o meno a formare il reddito del dipendente che ne fruisce in relazione alla sua entità.
In fase successiva, qualora ne sia accertata l’assoggettabilità, sarà necessario individuare come il beneficio debba essere quantificato ed in quale misura esso debba essere gravato da imposta.
a) Ai fini dell’imponibilità, è necessario rifarsi a quanto stabilito dall’art.51, co.3, terzo periodo, del Tuir:
“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (leggasi € 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Si noti come il limite di € 258,23 non costituisce una franchigia, tanto che, in caso di suo superamento nel periodo di imposta, l’intero valore dell’utilità concessa sarà assoggettato a tassazione.
b) Ai fini della quantizzazione monetaria del beneficio, il legislatore distingue il c.d. “valore normale” dal “valore convenzionale”. Nel valorizzare le singole fattispecie la legge utilizza, a seconda del caso, l’una o l’altra delle due opzioni.
Ma cosa intende la legge per valore normale e valore convenzionale?
Art.9 comma 3 Tuir: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto egli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
Tuttavia, il valore imponibile “normale” può decrescere qualora il datore di lavoro abbia stipulato una convenzione con il fornitore.
Agenzia delle Entrate, risoluzione n.26/E del 29 marzo 2010:
“Il valore normale di riferimento dei beni e servizi erogati al dipendente può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale,compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro”.
Il valore convenzionale, viceversa, emerge caso per caso, laddove il legislatore abbia inteso “convenzionalmente” quantificare l’utilità concessa nel singolo caso.
3.Alcuni comuni fringe benefit
3.1. Somministrazione del vitto ai dipendenti
Questo benefit può assumere varie forme: mensa aziendale diretta, mensa aziendale appaltata a terzi, mensa esterna convenzionata, buono-pasto da spendere presso un esercizio esterno convenzionato, ticket-restaurant, indennità sostitutiva mensa. Il riferimento è l’art.51 comma 2 lett. C del Tuir.
3.1.1. Pasto somministrato in forma diretta tramite mensa aziendale propria – appaltata – convenzionata, ovvero esercizio esterno.
Il benefit non concorre alla formazione del reddito
3.1.2. Buono-pasto, ticket restaurant.
Il benefit non concorre a formare reddito da lavoro dipendente nel limite di € 5,29 giornalieri. Solo la parte eccedente è imponibile.
3.1.3. Indennità sostitutiva mensa
Il valore dell’indennità concorre interamente alla formazione del reddito
Le ipotesi sopra descritte riguardano la somministrazione del vitto aperta a tutti i dipendenti. Qualora il beneficio, al contrario, fosse riservato ad un singolo dipendente, il benefit concorrerebbe alla formazione del reddito secondo il “valore normale”, cioè il prezzo di un pasto similare praticato normalmente nello stesso tempo e luogo da esercizi commerciali esterni.
NEL CONTRATTO UNEBA
Esaminando il benefit nella nostra ottica settoriale, notiamo come il Contratto collettivo di lavoro Uneba non contenga alcun obbligo di somministrazione del pasto al personale dipendente, anzi all’art.49 prevede che laddove esista un servizio di somministrazione del vitto, il personale che ne usufruisce deve versare un corrispettivo, per un importo minimo di € 1,03 per ciascun pasto.
Quanto sopra esclude tutte le ipotesi di buono-pasto, ticket – restaurant ed indennità sostitutiva, poiché tali ipotesi poggiano evidentemente sulla esistenza di un obbligo contrattuale.
Nel nostro caso permane solo l’ipotesi che venga consentito al personale di consumare il pasto preparato dalla stessa mensa che ha in carico la fornitura del vitto agli ospiti con gestione interna o esterna, ipotesi che può essere pacificamente equiparata alla somministrazione del pasto mediante mensa aziendale diretta o appaltata (punto 3.1.1.), esente pertanto da imposizione fiscale, sia che il dipendente versi o meno un corrispettivo.
3.2.Uso dell’alloggio
Per quanto concerne la concessione al dipendente (da solo o con famiglia) di un immobile di proprietà dell’Ente ad uso abitativo, occorre preliminarmente distinguere l’ipotesi di concessione con obbligo di dimora rispetto alla concessione senza obbligo di dimora. Un caso particolare da esaminare a parte, sempre più frequente (tenuto anche conto della presenza di personale immigrato), è l’alloggio concesso in uso ad una pluralità di dipendenti che vi coabitano.
3.2.1 Concessione senza obbligo di dimora
Tuir art. 51 comma 4 lett.c): E’ assoggettato ad imposta il valore convenzionale pari al 100% della rendita catastale dell’immobile aumentata delle spese sostenute dall’Ente e diminuita dell’importo eventualmente a carico del dipendente.
3.2.2. Concessione con obbligo di dimora
Tuir art. 51 comma 4 lett.c). E’ assoggettato ad imposta il valore convenzionale pari al 30% della rendita catastale aumentata delle spese sostenute dall’Ente e diminuita dell’importo eventualmente a carico del dipendente.
Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, si assume il valore pari alla differenza tra il canone di locazione di mercato e quanto effettivamente pagato dal dipendente; nel caso di fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita, si assume il valore della rendita di immobili similari su cui calcolare il valore convenzionale.
3.2.3 Immobile fruito da più dipendenti in coabitazione
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 326/97: Il valore convenzionale come sopra determinato viene ripartito in parti uguali tra gli occupanti, ovvero in proporzione agli spazi fruiti da ciascun occupante.
Nell’ambito Uneba, si rileva come l’ art. 49 del CCNL Uneba preveda anche in questo caso il pagamento di un corrispettivo a carico del dipendente fruitore non inferiore ad € 21,90 mensili.
L’obbligo di dimora coincide sostanzialmente, nel nostro caso, con il c.d. “alloggio di servizio”, cioè un appartamento messo a disposizione del dipendente in funzione di una sua specifica funzione. Nel caso più frequente, si tratta di una attività di sorveglianza e custodia di beni appartenenti all’Ente.
In ogni caso, come abbiamo visto, l’alloggio concesso in uso al dipendente è sempre gravato da imposta, sia che questi ne versi o meno un corrispettivo, sia che si tratti o meno di alloggio di servizio fermo restando, in quest’ultimo caso, un assoggettamento attenuato, limitatamente al 30% del valore catastale aumentato delle spese e diminuito del corrispettivo corrisposto.
3.3. Uso di autovettura aziendale
L’autovettura aziendale può essere assegnata ad un dipendente sia per farne uso esclusivamente personale, sia per uso esclusivamente lavorativo (in questo caso non costituisce fringe benefit),sia infine per un uso promiscuo: personale ed aziendale.
Tuir Art. 51 comma 3 ed art.9 comma 3: Nel caso di uso dell’autoveicolo per scopo esclusivamente personale concorre alla formazione del reddito il valore convenzionale desumibile, a seconda della tipologia del veicolo, dalle tariffe praticate dalle imprese di noleggio, dedotto l’importo eventualmente pagato dal dipendente.
Le tipologie di veicolo sono desumibili dal Codice della strada (d.lgs 285/92):veicoli per il trasporto di persone con max di nove posti; veicoli ad uso promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico di ton.3,5 o 4,5 destinati al trasporto di persone e di cose; autocaravan; motocicli e ciclomotori.
Tuir Art. 51 comma 4: nel caso di uso promiscuo, valore pari al 30% di una percorrenza convenzionale di Km. 15.000 annui calcolata secondo i costi chilometrici elaborati annualmente dall’ACI, al netto dell’eventuale importo pagato dal dipendente.
3.4 Servizi di trasporto
Si tratta dell’ipotesi di trasporti predisposti dal datore di lavoro per coprire il tragitto casa - lavoro e viceversa.
Tuir Art.51, co.2, lett.D. Si distinguono i seguenti casi:
(a)Servizio di trasporto offerto alla generalità dei dipendenti,anche da terzi esercenti pubblici servizi: il benefit non concorre alla formazione del reddito
(b).Rimborso spese di trasporto per utilizzo veicolo proprio,ovvero rimborso spese abbonamento o indennità sostitutiva servizio trasporto: il benefit concorre alla formazione del reddito secondo il valore normale.
Nel nostro caso, non sono previsti obblighi a carico del datore di lavoro da parte della disciplina collettiva in questo specifico ambito. Possono solo residuare situazioni derivanti da remoti contratti aziendali che, in ogni caso, dovranno soggiacere al vigente regime tributario.
3.5 Polizze assicurative
Possono sussistere, in base a prassi o accordi aziendali, coperture assicurative predisposte dall’Ente a favore di tutto il personale contro il rischio di morte o invalidità permanente (totale o parziale) derivante da cause professionali o extraprofessionali, con oneri spesso ripartiti.
Della imponibilità di detti benefit si è occupata la giurisprudenza.
Cass.n.3761 del 1987 e n. 5984 del 1988 (ed altre):
a) Polizze a copertura di rischi professionali: il valore non concorre alla formazione del reddito.
(b) Polizze a copertura di rischi extraprofessionali: il valore del benefit è considerato reddito sulla base del suo valore normale.
Ovviamente, nel secondo caso il valore si intende al netto dell’eventuale quota di partecipazione del dipendente.
3.6 Cessione ai dipendenti di beni aziendali o prestazione di servizi aziendali
Anche in tale situazione emerge, come evidente, la natura di benefit. Il legislatore, sul tema, ha voluto tuttavia distinguere i casi in cui i beni o servizi, ceduti o prestati ai dipendenti, siano direttamente prodotti o meno, dall’azienda datrice di lavoro.
3.6.1 Beni o servizi effettivamente prodotti dall’Ente
Il valore normale, meno il prezzo eventualmente pagato, concorre a formare il reddito da lavoro dipendente.
Per valore normale deve intendersi in questa ipotesi quello dell’art.51 comma 3 Tuir ; pertanto quello del prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni ai grossisti:.
Art.51 comma 3 Tuir: Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
3.6.2 Beni o servizi diversi da quelli effettivamente prodotti dall’Ente.
Il valore normale, meno il prezzo eventualmente pagato, concorre a formare il reddito da lavoro dipendente.
Per valore normale si intende quello pari al prezzo praticato sul mercato per beni similari, in regime di libera concorrenza, e nel medesimo stadio di commercializzazione.
Nel caso degli Enti Uneba, il benefit può solo ricadere sotto la prima ipotesi (servizi prodotti dall’Ente) ed assumere la forma della ospitalità offerta .a familiari del dipendente. Se la facilitazione consiste solo in una precedenza nella lista di ingresso ma con pagamenti pieno della retta a carico dell’ospite, il problema non sussiste. Laddove invece venisse riconosciuta una riduzione della retta rispetto a quella generalmente praticata, questa differenza verrebbe considerata reddito da lavoro dipendente qualora superiore ad € 258,23 su base annua.
3.7 Prestiti al personale
Nel caso in cui l’Ente datore di lavoro intenda concedere, o far concedere da terzi, dei prestiti ai propri dipendenti, il beneficio è fiscalmente rilevante qualora sussista un divario tra interesse riconosciuto al dipendente ed interesse di mercato, mentre è del tutto indifferente la durata del prestito (vedi circolare n.326/97 dell'Agenzia delle Entrate, punto 2.3.2.2).
Art.51, comma.4, lett.B, Tuir. “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Vi sono tuttavia delle eccezioni. Prosegue infatti l’art.51 comma 4:
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n.419 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172”.
Vi è da porre attenzione al fatto che il tasso di riferimento è variabile (“calcolato al termine di ciascun anno”) e non più fisso come prima del 2000 (“vigente alla data di concessione del prestito”): la modifica al Tuir è stata introdotta dall’ art.13, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505, in vigore dal 15 gennaio 2000.
3.8 Servizi educativi, sanitari, ricreativi ecc.
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti, o dei loro familiari, taluni servizi di tipo educativo, ricreativo o socio sanitario, il valore di tali facilitazioni non concorre a formare reddito da lavoro dipendente a condizione che esse siano di carattere generale.
Art.51, co.2, lett.F, Tuir Art.100, co.1, Tuir Art.12, Tuir: il valore dei servizi di utilità sociale offerti alla generalità dei dipendenti, o a loro categorie, ed ai loro familiari, non concorre a formare reddito da lavoro dipendente.
Si noti che, in ambedue i casi, le norme di riferimento (art.100 Tuir ed art.51, co.2, lett.F-bis del Tuir) fanno riferimento “alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”.
Quindi non è detto che debba trattarsi di tutti indistintamente i dipendenti; la legge intende evidentemente solo escludere il beneficio “personalizzato”, che dunque rientrerebbe nell’ambito della tassabilità.
Per quanto concerne i familiari, per la loro individuazione fiscale occorre far riferimento all’art.12 Tuir: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice Civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Dunque le somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido o colonie climatiche destinate alla generalità dei dipendenti, o a loro categorie, e/o ai loro familiari non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente; viceversa il valore del benefit , definito in base al criterio del c.d. “valore normale” (ex art.9 Tuir) concorrerebbe a formare reddito tassabile laddove l’asilo nido o la colonia climatica venissero riservati al singolo dipendente.
Art. 49
Uso della mensa e dell’alloggio
Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e/o la disponibilità dell’alloggio, il personale che ne usufruisce è tenuto a rimborsare gli importi corrispettivi. In ogni caso l’importo non può essere inferiore alle € 1,03 per ciascun pasto, ed a € 21,90 mensili per l’alloggio.
Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno. Il vitto e l’alloggio non costituiscono ad alcun titolo elemento della retribuzione.