Tra
Contratto-tipo di manutenzione di impianto
termico condominiale centralizzato di potenza superiore a 35 KW con delega di responsabilità a un terzo
Tra
Il Condominio (di seguito denominato “Committente”) dell’immobile sito in via ,
n. ……., Comune di………………………. , CAP …………………., Provincia di… ,
avente i seguenti dati catastali ,
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………
In persona dell’Amministratore pro tempore sig.(ra) ,
nato/a a ………………………………., il …………………………………………, residente a ,
in via…………………………., n. ………………., codice fiscale ,
il quale dichiara di agire in nome e per conto del citato Condominio in esecuzione della delibera dell’Assemblea
condominiale del ……………………………………………………………………
e
L’Impresa ………………………………………………………. , con sede legale in ,
via …………………………………………………. , n. ……………… , CAP ,
partita IVA …………………………………………. , codice fiscale ………………………………, iscritta alla CCIAA di ……………….., al n. …………….., al x. Xxxx Provinciale delle Imprese Artigiane… , abilitata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37/2008 (o della legge 46/1990 in caso
di aggiornamento non ancora inserito nella visura camerale) come da certificato allegato per l’effettuazione delle opere di seguito descritte e meglio specificate negli Allegati.
Art. 1. Oggetto e scopo
1. Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento delle attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, conformemente all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013.
2. Scopo del contratto è quello di disciplinare l’erogazione del servizio, da parte di un Terzo, comprendente l’esercizio e la manutenzione di un impianto termico necessari ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento del valore di temperatura in ogni unità immobiliare dell’edificio, nei limiti, modalità, periodo, durata e nei limiti di rendimento indicati all’ art. 4 del D.P.R. 74/2013.
Art. 2. Luogo e oggetto della fornitura
1. Il servizio di esercizio e manutenzione viene prestato per l’impianto termico installato presso la struttura immobiliare ovvero edificio o insieme di edifici situato all’indirizzo di seguito riportato:
Comune ………………………………………………………………………………………………………...
Località ………………………………………………………………………………………………………....
Provincia ………………………………………………………………………………………………………..
via/piazza …………………………………………………………………………………………, n. ……...…
ubicato in zona climatica ……………………………………………………………………………………….
di gradi giorno ………………………………………………………………………………………………….
di proprietà di ……………………………………………………………………………………………..……
e amministrata da ………………………………………………………………………………………………
che si firma in calce.
2. L’impianto termico viene utilizzato per la produzione di acqua calda destinata alla riscaldamento ambientale, durante il periodo o per le situazioni climatiche particolari in cui è consentito, come previsto dal
D.P.R. 74/2013, e/o per la produzione centralizzata di acqua calda a uso sanitario, durante tutto l’arco dell’anno e con valori di temperatura come previsto dalle normative vigenti.
3. Gli elementi costitutivi l’impianto termico, con le loro caratteristiche, nonché gli interventi di manutenzione e le verifiche periodiche previste dalle norme vigenti , dovranno essere trascritti sul Libretto di impianto di climatizzazione dal Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione conforme al modello di cui al D.M. 10 febbraio 2014.
4. L’Amministratore affida l’attività di esercizio e il servizio di manutenzione dell’impianto termico a
…………………….. che si firma in calce, quale soggetto Terzo Responsabile che assume le responsabilità e gli oneri come indicato agli artt. 31 e 34 della legge 10/1991 e all’art. 6 del D.P.R. 74/2013.
Art. 3. Obblighi del Terzo Responsabile
1. Il Manutentore dichiara, firmando il presente contratto sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/1993 e, in particolare, dell’abilitazione e dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008 e succ. modificazioni. Nel caso di impianti termici di potenzialità superiore a 350 KW di possedere altresì i requisiti previsti dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 74/2013, cioè l’attestazione SOA nella categoria OG11 e/o categoria OS28, rilasciata da ……. (allega certificato) o in alternativa la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici , rilasciata da …………..…
(allega certificato).
2. Il possesso di quanto descritto al punto 3.1 consente all’Impresa di assumere il ruolo di Terzo Responsabile per le attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo dell’impianto termico oggetto del contratto.
3. Il Terzo Responsabile si impegna a fornire le prestazioni e a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, a partire dalla data della firma del presente contratto.
4. Il Terzo Responsabile si impegna a:
a) fornire le prestazioni e a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per gli anni ……………………….
a partire dalla data della firma del presente contratto;
b) fornire le proprie prestazioni soltanto su impianti termici che siano conformi alle vigenti normative UNI e CEI in materia di sicurezza, salvaguardia ambientale e risparmio energetico;
c) assumere in carico l’impianto termico per lo svolgimento delle attività di manutenzione di propria competenza accertandone la conformità alle vigenti normative applicabili all’impianto;
d) nel caso di impianto termico non conforme, a:
1. rilevare le condizioni di non conformità;
2. redigere un rapporto in cui vengono descritti le operazioni e gli interventi da fare per eliminare le difformità;
3. quantificare il costo economico per le attività di cui sopra, sottoponendolo al condominio;
4. svolgere i lavori in caso di assenso.
5. Il Terzo Responsabile risponderà di ogni inadempienza derivante dagli obblighi gravanti su di lui, per tutto il periodo di validità del contratto, rimanendo comunque soggetto a tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore.
Art. 4. Compiti del Terzo Responsabile
1. comma 2 art. 6 D. P.R. 74/2013 In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge , la delega non può essere rilasciata , salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma . Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinchè il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio , la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
2. Il terzo responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative , applicabili ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 74/2014 , deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
3. Il terzo responsabile , comunica tempestivamente in forma scritta al committente l’esigenza di effettuare gli interventi , non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Il committente deve autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra , facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini , la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
4. Il terzo responsabile informa la Regione o l’organismo eventualmente delegato:
1) della delega ricevuta entro dieci giorni lavorativi ;
2) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro dieci giorni lavorativi;
3) della decadenza di cui al comma c) entro due giorni lavorativi , nonché le eventuali variazioni della consistenza che della titolarità dell’impianto.
5. Il Terzo Responsabile si assume l’onere dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico (Uni 8364-1/07), svolgendo il complesso di operazioni che, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, comportano l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:
a) esercizio dell’impianto termico (Uni 8364-02/07), eseguendo le operazioni specificamente previste dalle norme vigenti, relativamente all’impostazione e all’osservanza del periodo giornaliero di attivazione dell’impianto termico, al limite di durata giornaliera, al periodo annuale di esercizio, all’impostazione dei valori di temperatura del fluido termovettore, all’attivazione della centralina climatica, ed eseguendo le operazioni previste dalla normativa vigente per il controllo e la corretta conduzione dell’impianto termico relativamente all’accensione e allo spegnimento del generatore di calore, misura e controllo del rendimento di combustione e sua regolazione, misura e controllo dei parametri termoidraulici quali temperatura, pressione, livello e quant’altro pertinente alla corretta conduzione;
b) manutenzione ordinaria dell’impianto termico (Uni 8364-3/07), eseguendo le operazioni specificamente previste dalle normative UNI e CEI e nei Libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l’impianto termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti e che comportino l’impiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente;
c) manutenzione straordinaria dell’impianto termico (Uni 8364-3/07), eseguendo gli interventi e le operazioni che si rendessero necessari, nel corso dell’esercizio, atti a condurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dalla normativa vigente e/o dal progetto mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto.
6…….(da inserire riferimento a eventuale documento relativo a misure da adottare per ottimizzare la resa dell’impianto……………….
6. II Terzo Responsabile si impegna a mantenere:
a) il rendimento di combustione del generatore di calore, e per tutta la durata del contratto, al valore di… %, e comunque mai inferiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
b) la temperatura media ambiente di ogni singolo alloggio, per le ore di erogazione del calore stabilite in accordo con l’assemblea dei condòmini, per un massimo di 14 ore giornaliere comprese tra le 5 e le 23, a un valore massimo di 20 °C + 2 °C di oscillazione nei limiti minimi di temperatura esterna ammessi per la località e per il regime orario di funzionamento dell’impianto termico.
7. II Terzo Responsabile si impegna a compilare e firmare il Libretto di centrale per la parte di propria competenza. La conservazione del Libretto di impianto è affidata al Terzo Responsabile, che ne risponde della tenuta, salvo diversamente pattuito.
8. II Terzo Responsabile, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto termico, propone il materiale o componente idoneo a garantirgli il rispetto delle prestazioni contrattuali e delle conformità di legge, comprendendo anche la relativa installazione. Nel caso in cui la manutenzione straordinaria o la sostituzione di parti e componenti presentassero costi particolarmente elevati, sopra € 1.000,00+iva, il Terzo Responsabile richiederà preventivamente autorizzazione al Committente per il tramite dell’Amministratore.
9. Il Terzo Responsabile si impegna a effettuare almeno una visita di controllo ordinario in centrale termica ogni 15 gg. e garantisce la reperibilità per guasti e/o urgenze che potrebbero avvenire durante il periodo di accensione invernale entro le 12 ore lavorative dalla chiamata.
10. Il Terzo Responsabile espone presso la centrale termica un idoneo cartello che riporti le indicazioni conformi a quanto disposto all’art. 9, comma 8, del D.P.R. 412/1993.
11. Il Terzo Responsabile, qualora venga richiesto il funzionamento dell’impianto termico anche in regime di attenuazione, dovrà verificare se lo stesso impianto possa essere condotto con tale regime confrontando quanto previsto all’art. 9 del D.P.R. 412/1993 per tale evenienza e provvedendo a informare l’Amministratore sulla fattibilità della richiesta e sugli eventuali costi da sostenere in caso di non fattibilità.
12. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza fermo restando il rispetto del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per le sole attività di manutenzione , e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1667 e seguenti del codice civile.
Art. 5. Obblighi del Committente
1. Il Committente si impegna a consegnare al Terzo Responsabile il Libretto di centrale, compilato per la parte di sua competenza.
2. Il Committente, con la firma del presente contratto, consegna l’impianto termico al Terzo Responsabile nelle condizioni in cui si trova e si impegna a:
a) consentire al medesimo di effettuare, se del caso ovvero come risulta dal rapporto di presa in carico conseguente al verbale di consegna dell’impianto termico, tutte le operazioni di messa a norma dell’impianto stesso, conformemente alla normativa vigente, atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale e il risparmio di energia, salvo quelle che riguardano i casi descritti all’art. 9 del presente contratto, per i quali il Committente rimane libero di decidere se affidarsi al Terzo Responsabile ovvero ad altre imprese;
b) consegnare l’impianto termico conforme alla vigente normativa;
c) presentare al Terzo Responsabile il certificato di conformità rilasciato secondo la legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991 e D.M. 37/08 .
3. Il Committente consente al Terzo Responsabile il libero accesso all’edificio, particolarmente alla centrale termica, e nei locali in cui siano presenti componenti dell’impianto termico, per lo svolgimento delle attività di sua competenza per tutta la durata del presente contratto.
4. Il Committente informa il Terzo Responsabile dell’esistenza di qualsiasi forma di assistenza per il proprio generatore di calore o dell’impianto termico, stipulata o in essere per garanzia, con l’installatore o il fornitore del generatore di calore. In caso di sussistenza di quanto detto, il Terzo Responsabile diventa il soggetto destinatario della garanzia per gli aspetti di sua competenza, in quanto ne è contrattualmente responsabile.
5. Il Committente, su richiesta dell’ente locale, provvede ogni due anni al pagamento della prestazione di verifica e controllo del corretto esercizio e manutenzione e del rispetto del limite di rendimento di combustione prescritto nel D.P.R. 412/1993, che viene effettuata dall’ente locale con proprio personale o personale esterno delegato.
6. Il Committente deve comunicare al Terzo Responsabile l’avvenuto pagamento nonché la data e l’ora in cui verrà effettuato il controllo in quanto direttamente interessato quale soggetto sanzionabile.
7. Il Committente in quanto responsabile, trasferisce, in copia, al Terzo Responsabile tutta la documentazione burocratica da cui risulti che l’impianto termico può essere messo in funzione nel rispetto della vigente normativa come:
a) Certificato di prevenzione incendi o Scia rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora ne sussista l’obbligo;
b) Libretto di omologazione ISPESL/INAIL della centrale termica, corredato dei verbali periodici di controllo dell'Ass/Asl
c) Certificazione o Auto dichiarazione della mancanza di amianto sui componenti dell’impianto termico o censimento dello stesso
d) Dichiarazione di conformità dell’impianto o delle eventuali riqualificazioni/manutenzioni straordinarie importanti (es. camino, caldaia, gas, ecc), (se realizzato dopo il 13 marzo 1990).
f) Certificato periodico di pressatura serbatoi gasolio interrati
g) Certificato periodico di verifica ispettiva serbatoi gasolio esterni con corretta tenuta pavimentazioni
h) Verifica/video ispezione periodica camino
Art. 6. Offerta economica
1. Il corrispettivo per l’erogazione del servizio da parte del Terzo Responsabile è così costituito:
a) Condizione, manutenzione ordinaria e competenze quale terzo responsabile: € ……….. ,………. .
Ogni altro intervento su chiamata € ……...……….,…………… .
b) Manutenzione straordinaria: prestazione di manodopera conforme al Listino in vigore, materiali a prezzo di listino, salvo eventuali sconti da concordare.
2. Nel corrispettivo della manutenzione ordinaria sono compresi nel prezzo: prodotti e materiali di consumo di uso corrente
3. Il pagamento delle prestazioni di manutenzione ordinaria viene fatto a vista fattura in due/quattro rate
annuali di uguale importo e scadenti il giorno di ogni anno di validità del contratto.
4. Il pagamento degli interventi di manutenzione straordinaria avverrà secondo le modalità di volta in volta stabilite dalle Parti e non oltre i 90 gg. d.f.
Art. 7. Durata del contratto
1. Il presente contratto ha la durata di anni uno che si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi almeno …………60…….giorni prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata a/r.
Art. 8. Prezzi dei materiali e quotazioni della manodopera
1. I prezzi dei materiali e le quotazioni della manodopera sono fissi e invariabili per un anno a partire dalla data di firma del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera n) del D.Lgs. 206/2005 nel caso in cui i prezzi e le quotazioni di cui al punto precedente risultino aumentati oltre il …………% rispetto a quelli iniziali, il Committente può recedere dal contratto dandone comunicazione, tramite raccomandata a/r entro ……… giorni dalla comunicazione degli intervenuti aumenti. Analoga facoltà di recesso è attribuita al Manutentore.
Art. 9. Sostituzione del generatore di calore e ristrutturazione d’impianto
1. In caso di sostituzione del generatore di calore e/o di ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto il Committente e a carico di quest’ultimo, predispone la relazione tecnica e il progetto, di cui al D.M. applicativo dell’art. 28, legge 10/1991, nel rispetto di quanto richiesto dal D.P.R. 412/1993 così come modificato da X.Xxx. 192/2005.
2. Il Committente ha facoltà di affidare al Terzo Responsabile la sostituzione del generatore di calore o la ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto termico.
Xxx, invece, affidi ad altri tale incarico, dandone immediata comunicazione al Terzo Responsabile, l’affidamento non tiene luogo di recesso salvo precisa volontà del Committente. In questo caso, il Terzo Responsabile, così esonerato da ogni responsabilità inerente all’impianto, comunicherà tempestivamente all’ente preposto la cessazione dall’incarico. Gli è comunque dovuta un’indennità pari alla metà degli importi ancora spettantigli per la manutenzione ordinaria.
Art. 9 bis. Esclusioni
-I.V.A. di legge;
-Quant’altro non specificato;
-Adeguamenti a normative e/o leggi emanate nel corso del contratto;
-Ricambi e materiale vario di consumo;
-Gestione di interventi e manutenzioni straordinarie;
-Controllo, manutenzione e/o lavori a termostati, contacalorie, tubazioni, valvole e radiatori nelle singole unità immobiliari o parti comuni dell'edificio;
-Misurazione e/o registrazione delle temperature ambiente e/o dei fluidi termo-vettori presso le singole unità immobiliari e/o in centrale termica;
-Analisi delle acque sia in loco che in laboratorio;
-Controllo pulizia e video ispezione camino, canale da fumo;
-Pulizia dei passaggi fumi delle caldaie alimentate a gasolio;
-Prova di tenuta, manutenzione, pulizie e verifiche a serbatoi gasolio interrati e/o esterni;
-Verifica e manutenzione mezzi antincendio, estintori, sabbia, manichette, ecc…;
-Combustibile, acqua, energia elettrica necessarie al funzionamento, alle prove e manutenzioni;
-Pratiche tecniche ed amministrative compresi oneri enti di controllo competenti per qualunque necessità dell’impianto ed in particolare per Cpi, Ispesl/Inail, Asl, Comune, Vigili del Fuoco, ecc…
Art. 10. Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Trieste e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera u) del D.Lgs. 206/20053.
Art. 11. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
1. L’Impresa tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento
dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 19644.
2. I dati personali anagrafici e fiscali del Cliente, acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’Impresa, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto (art. 24, comma 1, lettera b), D. Lgs. 196/2003)5.
3. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è l’Impresa, alla quale il Cliente potrà indirizzare (indicare modalità) presso la sede ogni richiesta6.
4. L’Impresa si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal Cliente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né ad usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
5. I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
6. L’interessato, in relazione all’attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, contattando direttamente l’Impresa.
7. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.
9. Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) dell’Impresa (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali, ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere; in ogni caso non potrà essere attribuita all’Impresa responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
3 Si suggerisce l’inserimento della presente clausola arbitrale di cui al Regolamento Unioncamere di arbitrato amministrato delle Camere di
Commercio 2007: «Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di… Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro
unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo (indicare: «secondo diritto» oppure
«secondo equità») nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile», sempre con l’avvertenza che qualora il contratto veda quale parte un consumatore, tale clausola deve essere fatta oggetto di apposita trattativa tra le Parti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, D.Lgs. 206/2005 cod. cons., per evitare che possa essere ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t) del medesimo cod. cons.
4 Prescrizioni del Garante della privacy, art. 154, comma 1, D.Lgs. 196/2003, Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili del 19 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152.
5 Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali, Guida pratica di misure di semplificazione per le piccole e medie imprese
del 24 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
6.«Salvo che non sia stato nominato dall’Impresa un responsabile nella persona del sig. ».
Il Committente Il Terzo Responsabile
…………………………………..……… …………………………………….
Il Committente dichiara di aver preso visione e di accettare e approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole:
Art. 3 - Obblighi del Terzo Responsabile Art. 4 - Compiti del Terzo Responsabile Art. 5 - Obblighi del Committente
Art. 6 - Offerta economica
Art. 7 - Durata del contratto e risoluzione
Art. 8 - Prezzi dei materiali e quotazioni della manodopera
Art. 9 bis - Esclusioni
Art. 11 - Risoluzione delle controversie
Art. 12 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
Il Committente
……………………………………………………………………………………