ACCORDO DI GRUPPO
versione finale
ACCORDO DI GRUPPO
SUI PRINCIPI FONDAMENTALI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Premessa
I firmatari del presente Accordo intendono definire i principi fondamentali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle società di GDF SUEZ.
Il presente Accordo si ispira ai valori di esigenza, impegno, audacia e coesione del gruppo, nel suo progetto industriale e nel suo approccio verso lo sviluppo sostenibile.
Oltre al rispetto dei propri obblighi legali, esso traduce la volontà del gruppo di assumere le proprie responsabilità nei confronti delle diverse parti interessate.
L’Accordo è completato da un piano di azione a medio termine, che stabilisce degli obiettivi quantificati e delle azioni destinate all’attuazione del presente accordo, nonché da Regole di Gruppo.
La nostra Ambizione
«Fare di ognuno, dirigente, manager, dipendente… una persona impegnata e attenta alla sua salute, alla sua sicurezza e a quella degli altri».
In effetti, le attività del Gruppo sono essenziali per la vita. La salute e la sicurezza sono per i firmatari del presente Accordo dei requisiti fondamentali.
In questo ambito, dobbiamo tutti rispondere a tre sfide permanenti:
o Proteggere l’integrità delle persone e dei beni1.
I nostri mestieri sono svolti nel rispetto della sicurezza, della salute fisica e psichica delle persone.
La nostra attività non deve essere causa di incidenti o di malattie.
Questo impegno interessa tutti i dipendenti e i dipendenti interinali, i clienti, i partner, i fornitori e i terzi.
o Promuovere la qualità della vita sul posto di lavoro.
Per tutelare la salute, occorre assicurare ad ogni dipendente le migliori condizioni lavorative.
Occorre puntare in particolare sulla prevenzione dei fattori di rischio relativi a:
- agenti fisici, chimici e biologici,
- malattie muscolo-scheletriche,
- fattori psicosociali2
- rischi di affaticamento causati da alcune situazioni di lavoro, soprattutto gli orari3 particolari e gli spostamenti stradali.
1 Beni: i beni sono il patrimonio materiale e immateriale che può essere distrutto o danneggiato in seguito ad un incidente sul lavoro o industriale.
2 Rischi psicosociali: I rischi psicosociali sul lavoro comprendono un insieme di fenomeni la cui radice è l’ambiente professionale e l’organizzazione del lavoro. I rischi psicosociali si riferiscono a numerose situazioni: stress, molestie morali, violenza, sofferenza, ecc.
3 Orari particolari: lavoro a turni, lavoro notturno, permanenze…
o Migliorare la salute e la sicurezza attraverso la professionalità di tutti.
La salute e la sicurezza sono al centro delle esigenze di professionalità. La professionalità necessita competenza, precisione, impegno per il lavoro ben fatto, anticipazione e innovazione. Contribuisce a promuovere l’immagine del gruppo, presso i nostri clienti e le collettività, e ad incrementare le nostre performance. La formazione di tutti svolge un ruolo essenziale e deve essere utilizzata pienamente.
La prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza preserva le vite umane e il patrimonio materiale e tecnico, che deve essere mantenuto in buono stato di funzionamento. La prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza contribuisce in modo significativo al successo del gruppo in tutti i campi.
CAPITOLO 1 - PRINCIPI
Articolo 1.1.: Campo applicativo
Il presente Accordo si applica alle filiali europee, integrate globalmente nel perimetro di consolidamento di GDF SUEZ e alle filiali su cui il Gruppo esercita un’influenza dominante.
Al di fuori dell’Europa, per le filiali integrate globalmente nel perimetro di consolidamento di GDF SUEZ e per quelle in cui il Gruppo esercita un’influenza dominante, l’Accordo sarà anche applicato in quanto decisione unilaterale.
Peraltro, gli amministratori delle società in cui GDF SUEZ non esercita il controllo operativo devono anch’essi promuovere gli orientamenti enunciati nel presente accordo.
Articolo 1.2.: Principi
Il miglioramento continuo dei nostri risultati in termini di salute e sicurezza al lavoro nonché di sicurezza industriale si fonda sul rispetto di 8 principi fondamentali.
1. Prendere in considerazione i rischi in qualsiasi processo decisionale
Prima di prendere qualsiasi decisione (progetto, acquisizione, investimento, gestione, organizzazione importante, contratto con un cliente…) bisogna identificare e valutare i rischi allo scopo di controllarli.
Prendere in considerazione i rischi è un approccio che deve anche essere un criterio preponderante integrato all’insieme dei processi del Gruppo ed in particolare ai processi relativi agli acquisti.
La salute e la sicurezza delle persone deve prevalere sulla continuità delle prestazioni.
Le risorse devono essere coerenti con gli impegni in materia di salute e sicurezza.
2. Seguire un approccio partecipativo alla prevenzione delle situazioni a rischio
La prevenzione degli incidenti si fonda sulla constatazione della correlazione tra numero di incidenti, inconvenienti, anomalie e situazioni a rischio.
L’identificazione delle situazioni a rischio e l’attuazione di misure preventive e correttive necessitano una collaborazione attiva e congiunta da parte della Direzione, degli esperti in materia di salute e sicurezza, dei dipendenti e dei loro rappresentanti presso le istanze dedicate o presso gli enti sindacali, a seconda dei paesi, allo scopo di ridurre durevolmente il numero di situazioni e di comportamenti a rischio.
L’analisi condivisa da questi diversi attori degli incidenti, degli inconvenienti e delle situazioni a rischio che ne viene fatta deve condurre alla ricerca e al trattamento delle cause profonde tecniche, organizzative, umane e relative all’ambiente di lavoro.
3. Promuovere un clima di fiducia e di dialogo
Per coinvolgere ogni dipendente nella prevenzione dei rischi, occorre creare un clima di fiducia e di dialogo e favorire una vera e propria cultura comune in materia di salute e sicurezza.
La motivazione di ognuno è favorita dall’incoraggiamento delle proposte in materia di prevenzione, dalla pedagogia e dalla valorizzazione dei successi.
In quest’ottica, l’identificazione degli errori è fonte di progresso. Gli errori sono il più delle volte determinati da fattori organizzativi e umani.
Peraltro, il Gruppo si impegna ad assistere qualsiasi dipendente che si trovi coinvolto in questioni giuridiche relative a problemi di salute o sicurezza legati alla sua attività professionale, di concerto con il dipendente interessato.
4. Gerarchizzare la prevenzione
Questo impegno consiste nell’osservare i seguenti criteri per ordine di importanza:
- eliminare i rischi alla loro fonte,
- ridurre la probabilità dell’occorrenza dell’evento temuto attraverso misure preventive che mirano a limitare l’esposizione ai rischi ad un livello conforme al principio di ottimizzazione ALARP– As low As Reasonably Practicable),
- attuare delle misure di protezione collettive allo scopo di ridurre la gravità potenziale dell’evento temuto,
- indossare il materiale protettivo individuale.
5. Servirsi dell’intercomparazione, del feedback e condividere l’esperienza
La comparazione interna ed esterna (benchmark) nonché il feedback permettono di individuare e condividere le buone prassi nonché accrescere la nostra capacità di agire nel campo della prevenzione. Questi approcci tengono conto in particolare dell’analisi degli incidenti, inconvenienti, anomalie industriali, situazioni a rischio e rischi per la salute.
6. Promuovere un grado di prevenzione e di protezione per i nostri fornitori almeno equivalente a quello dei nostri dipendenti
I fornitori e operatori esterni contribuiscono alla qualità delle nostre attività e alla sicurezza dei nostri procedimenti. In questo ambito, dobbiamo definire per iscritto e promuovere insieme ad essi le condizioni di salute e di sicurezza in linea con le nostre esigenze ed accertarci che vengano rispettate.
Allo scopo di limitare i rischi, occorrerà in particolare fare in modo di limitare il numero di livelli di subappalto.
7. Rispettare le normative e i regolamenti interni
La conformità alle normative locali è un obbligo. Inoltre, a tutte le entità, qualunque siano le loro sedi e le circostanze, si applicano delle regole Gruppo. Tali regole impongono degli obblighi minimi che possono essere più vincolanti rispetto ai requisiti locali.
Tali normative, regole e istruzioni devono essere note, capite e rispettate da tutti coloro che devono applicarle.
Gli errori potranno essere sanzionati in quanto colpe solo se in base ad un’analisi approfondita risultano commessi intenzionalmente e/o ripetutamente.
8. Preparare la gestione della crisi
Ogni entità, qualunque sia la sua dimensione, elabora, in collaborazione con i rappresentanti del personale, un piano di emergenza interno che assicura la continuità delle operazioni, nella misura in cui la salute e la sicurezza dei dipendenti non sia compromessa. Tale piano deve comportare:
- le procedure di allerta e le procedure di evacuazione,
- le risorse necessarie per trattare e padroneggiare tutte le situazioni di emergenza prevedibili,
- l’organizzazione della gestione della crisi che includa un piano di continuità dell’attività.
Il mantenimento del carattere operativo dei piani di emergenza interni deve essere verificato periodicamente attraverso delle esercitazioni idonee. Il feedback di queste esercitazioni e degli incidenti o inconvenienti reali alimenteranno il processo di miglioramento continuo.
CAPITOLO 2 − I PUNTI DI APPOGGIO
L’approccio alla prevenzione si fonda sul coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale, sul dialogo sociale e su un dispositivo di management e di comunicazione. Tale approccio deve favorire il rafforzamento di una cultura comune in materia di salute e sicurezza del gruppo.
Articolo 2.1.: Coinvolgimento dei manager
L’impegno dei dirigenti nel campo della salute e della sicurezza consiste in particolare a:
o assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro attraverso l’identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi,
o chiarire e formalizzare i ruoli e le responsabilità di ognuno,
o attribuire gli incarichi verificando l’adeguatezza delle competenze e dell’organizzazione alla mole di lavoro,
o assumere direttamente la responsabilità operativa della sicurezza con il supporto degli esperti,
o elaborare le istruzioni, farle conoscere, accertarsi che siano comprese e verificarne l’applicazione con i mezzi appropriati,
o formare e sviluppare le competenze:
- della gerarchia al management della salute e della sicurezza,
- del personale, alla valutazione dei rischi e all’applicazione delle relative istruzioni,
o mobilitare i dipendenti, individualmente e collettivamente, in un approccio partecipativo di miglioramento continuo,
o mostrare l’esempio con il proprio comportamento, la propria professionalità, la propria precisione,
o mostrare il proprio impegno con una presenza regolare sul posto e a fianco dei propri collaboratori,
o sospendere o arrestare un’attività se non può essere svolta nelle buone condizioni di salute e sicurezza prefissate,
o Integrare, accompagnare e sostenere i dipendenti portatori di handicap e coloro che riprendono la loro attività dopo un incidente o una malattia.
Articolo 2.2.: Coinvolgimento di tutto il personale
La salute e la sicurezza esigono la partecipazione di ogni persona, qualunque sia la sua funzione nell’azienda. Questo coinvolgimento consiste concretamente:
o nel capire e applicare le regole e le istruzioni,
o nel partecipare attivamente ai corsi di formazione, per sviluppare le competenze nella valutazione dei rischi e nell’applicazione delle relative istruzioni,
o nell’accertarsi che i rischi connessi all’esercizio della propria attività siano stati identificati e valutati correttamente prima di qualsiasi operazione. Nel caso di un pericolo grave e imminente cessare la propria attività.
o nel fare attenzione alla propria salute, alla propria sicurezza e a quella degli altri,
o nel fare conoscere sia le situazioni a rischio che le buone prassi,
o nel prendere delle iniziative e proporre dei miglioramenti.
Articolo 2.3.: Dialogo sociale
La salute e la sicurezza sono delle problematiche collettive di coesione sociale, che necessitano di una volontà di dialogo e di concertazione da parte di tutti gli attori interessati.
A livello del Gruppo, un “Comitato Direttivo Salute e Sicurezza al lavoro” è collegato direttamente al Comitato Esecutivo. È costituito da rappresentanti della Direzione e da dieci membri del Comitato Aziendale Europeo cui si aggiungono una volta all’anno 4 rappresentanti delle società oltre i confini europei. La missione del Comitato Direttivo è curare il rispetto degli impegni e dei principi del presente Accordo e degli accordi conclusi al livello del Gruppo relativi alla salute e alla sicurezza e proporre degli interventi migliorativi. Il Comitato segue l’evoluzione delle nostre performance relativamente alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni legali e delle raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. I gruppi di lavoro permanenti per campo di attività nonché il gruppo di lavoro del CAE seguiranno l’applicazione del presente accordo nelle società del Gruppo e potranno trasmettere i loro suggerimenti al Comitato Direttivo. Tale Comitato Direttivo presenterà una volta all’anno al CAE un bilancio della sua attività, ed in particolare del monitoraggio del rispetto degli impegni e dei principi dell’accordo. Il CAE potrà in tal modo assicurare il monitoraggio dell’accordo e proporre degli interventi migliorativi.
Localmente in ogni entità, le istanze in materia di salute e sicurezza al lavoro, composte da rappresentanti dei dipendenti, o da enti sindacali a seconda dei paesi, e da rappresentanti delle direzioni, con l’assistenza dei medici del lavoro e degli esperti in salute e sicurezza, seguono l’evoluzione dei risultati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e partecipano all’identificazione delle situazioni a rischio, alla pianificazione e al monitoraggio delle azioni preventive.
Articolo 2.4.: Il dispositivo di Management e di Comunicazione
2.4.1 Il dispositivo di Management
Il Gruppo si impegna ad istituire presso ogni entità un sistema di management, basato sui principi della Politica, del miglioramento continuo, della valutazione e del trattamento dei rischi legati alle sue attività. Si fonda sul dialogo sociale e opera in base al seguente dispositivo:
o l’elaborazione delle Regole di Salute e Sicurezza a livello di Centro, Rami e/o BU,
o la definizione annuale degli assi di progresso e degli obiettivi qualitativi e quantitativi. Tali disposizioni sono prese in modo concertato, da un lato dai Rami e dal Centro, e dall’altro dalle BU ed il rispettivo ramo,
o un Piano di Azione a Medio Termine per lo meno triennale, aggiornato ogni anno,
o la valutazione periodica del sistema di management, (autovalutazione, audit interno ed esterno) deve permettere di verificare che i principi e gli impegni del presente Accordo siano stati presi effettivamente in considerazione,
o un’analisi della direzione per lo meno annuale,
o il controllo interno, in particolare avvalendosi del sistema di riferimento Salute e Sicurezza GDF SUEZ diramato dalla rete mutualizzata della filiera Salute e Sicurezza e dell’audit interno in funzione delle tematiche prescelte,
o la valutazione annuale dei manager sul loro grado di coinvolgimento riguardo al miglioramento della salute e della sicurezza, sui loro risultati e quelli dei loro team.
2.4.2 Il dispositivo di comunicazione e di scambi
Un dispositivo di comunicazione ascendente e discendente è essenziale. Deve favorire:
- la conoscenza:
o della nostra politica in materia di salute e sicurezza,
o degli obiettivi perseguiti,
o e dei nostri risultati,
- la condivisione del feedback e delle buone prassi interne xx xxxxxxx.
La comunicazione deve essere trasparente, concreta, positiva, partecipativa, per rafforzare la cultura salute e sicurezza. Essa deve permettere di rispondere a tutte le domande in materia di salute e di sicurezza poste dal personale.
Dobbiamo inoltre informare sulla prevenzione dei rischi i nostri clienti, i nostri fornitori e più in genere le terze parti su cui i nostri impianti e le nostre attività hanno un impatto. La comunicazione deve estendersi a tutti i clienti che utilizzano i nostri prodotti e servizi e al pubblico interessato.
CAPITOLO 3 − DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 3.1.: Monitoraggio dell’Accordo
Il Comitato Direttivo Salute e Xxxxxxxxx è incaricato del monitoraggio dell’Accordo in conformità con le condizioni precisate all’articolo 2.3. Spetterà al Comitato Direttivo Salute e Sicurezza il compito di definire gli indicatori e le modalità di monitoraggio e di controllo.
Articolo 3.2.: Interpretazione e revisione
Considerato che l’Accordo sarà tradotto in diverse lingue, solo la versione redatta in francese (versione firmata) farà fede tra le parti firmatarie. Le questioni di interpretazione relative al presente Accordo sono di competenza unicamente del comitato di monitoraggio indicato sopra.
L'Accordo può essere modificato in conformità con le disposizioni del Codice del Lavoro applicabili.
Articolo 3.3.: Entrata in vigore e durata dell’Accordo
L'Accordo entrerà in vigore il giorno seguente a quello del deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi) di Parigi e la cancelleria del Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud’hommes) di Parigi. L’Accordo è concluso per una durata indeterminata.
Articolo 3.4.: Deposito dell’Accordo
Conformemente alle disposizioni del Codice del lavoro, l'Accordo sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi) di Parigi e presso il Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud’hommes) di Parigi.
Parigi,
Per GDF SUEZ S.A. e le sue filiali che soddisfano le condizioni di cui all’Articolo 1-1 del presente Accordo,
Xxxxxx XXXXXXXXXX
Per il Gruppo Speciale di Negoziazione che rappresenta i dipendenti delle società del Gruppo:
PREMESSA 2
CAPITOLO 1 - PRINCIPI 3
ARTICOLO 1.1.: CAMPO APPLICATIVO 3
ARTICOLO 1.2.: PRINCIPI 3
CAPITOLO 2 − I PUNTI DI APPOGGIO 5
ARTICOLO 2.1.: COINVOLGIMENTO DEI MANAGER 6
ARTICOLO 2.2.: COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL PERSONALE 6
ARTICOLO 2.3.: DIALOGO SOCIALE 7
ARTICOLO 2.4.: IL DISPOSITIVO DI MANAGEMENT E DI COMUNICAZIONE 7
CAPITOLO 3 − DISPOSIZIONI FINALI 8
ARTICOLO 3.1.: MONITORAGGIO DELL’ACCORDO 8
ARTICOLO 3.2.: INTERPRETAZIONE E REVISIONE 9
ARTICOLO 3.3.: ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO 9
ARTICOLO 3.4.: DEPOSITO DELL’ACCORDO 9