CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE D SITO NEL COMUNE DI CENTA SAN NICOLO' CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 468 IN C.C. CENTA AD USO COMMERCIALE .
c_a730/RFC_A730-03/12/2015-0005739/A - Allegato Utente 2 (A02)
Allegato sub A
COMUNE DI CENTA SAN NICOLO' PROVINCIA DI TRENTO
Rep. n. dd.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE D SITO NEL COMUNE DI CENTA SAN NICOLO' CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 468 IN C.C. CENTA AD USO COMMERCIALE .
Tra i signori:
-
nato a
il , in qualità di
del Comune di , il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse della Amministrazione che rappresenta, codice fiscale
e partita I.V.A. , giusta decreto del Sindaco pro tempore prot. n. di data ;
- , nato a
il
e residente a
, il quale interviene nell’atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta con sede in , via , iscritta a Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _ al n. ; Premesso che:
- Il Comune di Centa San Nicolò è proprietario dell’immobile contraddistinto dalla p.ed. 468
C.C. Centa come meglio rappresentato nella planimetria qui allegata sub. lettera B), costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 di data 01.12.2015, si è stabilito di procedere alla locazione dell’immobile ai sensi della L. 27 luglio 1978 n.392 ed è stata approvata la documentazione di gara;
- con avviso prot. n. _ di data è stata indetta un’asta pubblica per il giorno ad ore presso la sede municipale di Centa San Nicolò , con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, indicato nell'avviso d'asta ;
- l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal al , sul sito internet del Comune di Centa San Nicolò e inoltrato via PEC ai principali Comuni limitrofi;
- i requisiti di partecipazione alla gara e le modalità di svolgimento della medesima sono
stabiliti nell’avviso d’asta;
- a seguito dell’asta pubblica di data alle ore , giusta verbale di aggiudicazione prot.n. di data , è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del contratto di locazione a favore della ditta , in base all'offerta che comporta il pagamento di un canone annuo pari ad euro ;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. di data è stato affidato il contratto di locazione dell’immobile ad uso commerciale contraddistinto dalla p.ed. 468 C.C. Centa ;
- il Servizio Segreteria del Comune di Centa San Nicolò ha provveduto a verificare i requisiti di partecipazione dichiarati dal signor , legale rappresentante della Ditta sita in , in sede di presentazione dell’offerta;
- il presente contratto viene assunto sulla base di quanto espressamente stabilito dall’avviso d’asta pubblica ed esplicita le condizioni di esecuzione del contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione ai sensi della L. 27 luglio 1978 n.392.
Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
1. OGGETTO
Il Comune di Centa San Nicolò, a mezzo del
signor , di seguito denominato locatore, concede in locazione alla Ditta , di seguito denominata conduttore, che accetta alle seguenti condizioni e vincoli, a mezzo del proprio legale rappresentante signor , l’immobile contraddistinto dalla p.ed. 468 in C.C. Centa , per una superficie zona vendita e bar di 46,23 mq, deposito di 4,32 mq, disbrigo di 2,77 mq, w.c. di 1,81 mq , spogliatoio di 1,81 mq, anti w.c. di 2,92 mq, w.c. di 3,73 mq, w.c. di 1,85 mq, w.c. di 1,85 mq come risultante dalla planimetria allegata al presente contratto. .
2. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
1. Detta unità immobiliare si concede in locazione al solo ed esclusivo uso di , con espresso divieto di ogni altra diversa destinazione, salva espressa autorizzazione del Comune di Centa San Nicolò .
2. All’interno e all'esterno dell'esercizio è vietato posizionare slot macchine e praticare qualsiasi tipo di “gioco d’azzardo”.
3. DURATA DELLA LOCAZIONE
1. Il presente contratto di locazione decorre dal , data di consegna dell’immobile, ed avrà naturale scadenza il , per la durata complessiva di sei annualità, salvo l’esercizio del rinnovo per ulteriori sei annualità in forza dell’articolo 28 della L.27 luglio 1978 n.392.
2. Il Comune di Centa San Nicolò si riserva di non rinnovare il contratto alla prima scadenza naturale, per destinare l’immobile all’esercizio di attività tendenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 lettera b) della L. 392/1978. Sono fatte salve le disposizioni di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui al menzionato articolo 29 mediante disdetta da comunicarsi da parte del locatore mediante raccomandata a/r almeno dodici mesi prima della predetta scadenza.
3. Al termine della locazione le parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
4. Per ogni caso di ritardato nel rilascio dell’immobile, il Comune di Centa San Nicolò ha la facoltà di esigere un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi sino alla riconsegna dell’immobile, nei termini previsti dal successivo articolo .
4. CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE
1. Il locatario dichiara di essere a conoscenza dello stato dei locali e che gli stessi sono adatti o adattabili alle proprie esigenze e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso stabilito ed a riconsegnarlo al termine della locazione in buono stato, salvo il normale deperimento d’uso.
2. Il locatario dichiara di essere a conoscenza e di accettare che eventuali lavori di personalizzazione dei locali in ragione dell’attività che vi verrà insediata, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte senza diritto di rivalsa alcuna e con rinuncia ad esigere, anche a locazione conclusa, qualsiasi indennità di miglioria, fatto salvo quanto pattuito al successivo articolo 9.
3. Sono a carico del locatario tutte le spese di gestione dei vari servizi di utenza.
5. CANONE DI LOCAZIONE
1. Il canone annuale di locazione viene convenuto ed accettato nell’importo di euro
( / ).
2. Il canone come sopra definito è il risultato dell'offerta proposta in sede di gara, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Il conduttore si impegna a permettere l'utilizzo ed accesso da parte del pubblico al servizio posto sul lato OVEST con apertura della porta dell'anti WC che da direttamente sull'esterno in occasioni di manifestazioni pubbliche o feste campestri o a richiesta del Comune per altre esigenze particolari f riferite all'utilizzo dell'area. A tal fine le parti concordano che a fronte della mancata o irregolare effettuazione di tale servizio, l'amministrazione comunale effettuerà una formale contestazione scritta, cui il locatario sarà tenuto a rispondere per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora l'amministrazione comunale non ritenga le giustificazioni accoglibili verrà applicata una penale corrispondente ad una mensilità del canone di locazione.
4. Il canone di locazione verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate di pari importo con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, dietro emissione di fattura da parte del Comune.
5. I canoni saranno pagati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal locatore. E’ esclusa ogni differente modalità di pagamento ed unica prova dello stesso è riconosciuta essere la quietanza rilasciata dal locatore. Il locatario non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno in forma parziale.
6. In forza dell’articolo 32 della L. 392/1978 i contraenti convengono espressamente che il canone di locazione venga aggiornato annualmente, a far tempo dall’annualità 2017, in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di gennaio di ogni anno, con arrotondamento all’euro superiore. L’aggiornamento annuale verrà comunicato dal Servizio comunale di merito.
7. Le parti convengono che non è necessaria una particolare richiesta formale da parte del locatore per l’aggiornamento del canone che invece sarà automatico nella misura e nelle modalità sopra specificate.
8. In caso di ritardato pagamento dei ratei del canone di locazione, fermo restando quanto
stabilito al successivo articolo , decorreranno gli interessi moratori nella misura di legge.
6. RECESSO E DISDETTA
1. Il conduttore è tenuto a rendere noto al pubblico mediante cartelli l'orario di apertura e chiusura e dell'eventuale chiusura infrasettimanale del proprio esercizi. È tenuto altresì a comunicare la chiusura temporanea superiore agli 8 gg. al Comune.
2. Durante i periodi di chiusura il conduttore avrà comunque l’onere della custodia dell’immobile. Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto, attraverso comunicazione da inviarsi all’Amministrazione comunale a mezzo raccomandata a/r con preavviso di almeno sei mesi.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 28 della L. 392/1978 in ordine all’esercizio della facoltà di disdetta.
7. GARANZIA PER DEPOSITO CAUZIONALE
1. A titolo di cauzione definitiva il locatario costituisce garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa n. di data emessa da _
Agenzia di nell’importo di euro
( euro), equivalente ad un’annualità, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per qualsiasi fatto del locatario, ivi incluso il mancato pagamento del canone di locazione e l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale senza rispetto del termine di preavviso. Qualora il Comune di Centa San Nicolò si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente reintegrata, e comunque entro il termine fissato dall’Amministrazione comunale, nell’importo iniziale da parte del locatario.
2. La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo formale da parte dell’Amministrazione comunale alla riconsegna dell’immobile, ad avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell’assenza di danni e dell’esatta ottemperanza a tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al versamento del canone annuale alle scadenze pattuite ed al verificarsi di eventuali danni alla struttura a causa dell’utilizzo, dello stato di conservazione dell’immobile locato ivi compreso il ripristino dei beni mobili ed
immobili per effetto del normale deperimento d’uso occorso durante il periodo di locazione. Resta salvo per l’Amministrazione, l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8. SPESE ED ONERI
1. Sono a carico del conduttore, oltre al pagamento del canone di locazione:
- le spese per gli eventuali allacciamenti relativi alle varie utenze, che dovranno essere ad esso intestate;
- le tasse ed i tributi inerenti allo svolgimento dell’attività.
2. Sono inoltre a carico del conduttore tutte le spese di cui all’articolo 9 della L. 392/1978. Il conduttore è costituito custode dei beni locati ed ha l’obbligo di mantenere le strutture murali, impianti ed infissi in buono stato di manutenzione a propria cura e spese. In generale sono a carico del conduttore tutte le riparazioni e le spese di ordinaria manutenzione ivi comprese quelle derivanti da caso fortuito. Dette spese, pertanto, faranno carico al conduttore che dovrà provvedervi tempestivamente, fatto salvo il diritto del locatore di sostituirsi in caso di inadempienza del conduttore, con possibilità di prelevare dal deposito cauzionale quanto necessario per far fronte alle spese di manutenzione e con diritto all’integrale rimborso delle spese ulteriori sostenute.
3. Rimangono a carico del locatore tutti gli interventi e le relative spese per la straordinaria manutenzione dell’immobile e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’immobile esistenti all’atto della sottoscrizione del presente contratto, escluse quelle eventualmente proposte per l’adeguamento del locale ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale indicata in sede di presentazione dell’offerta, le quali ultime saranno integralmente a carico del conduttore.
4. Qualora l’immobile locato abbisogni di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate, purché ne dia preventivo avviso formale al locatore.
5. Il locatore potrà effettuare riparazioni, sia di ordinaria manutenzione in vece del conduttore, sia di straordinaria manutenzione, le quali ultime rivestono carattere di necessità e/o urgenza all’interno dell’immobile locato, senza corrispondere alcuna indennità al conduttore ancorché la durata dei lavori sia superiore a 20 giorni, con ciò derogandosi, per espressa volontà delle parti, alla
disposizione di cui all’articolo 1584 del codice civile.
6. Nessuna compensazione o scomputo è previsto sui canoni di locazione in merito a qualunque opera di manutenzione straordinaria che il conduttore effettuerà per conto proprio.
9. MODIFICHE ADEGUAMENTI ADDIZIONI E MIGLIORIE APPORTATE ALL’IMMOBILE
1. Sono a carico del conduttore tutte le spese che dovessero risultare necessarie per l’adeguamento e/o potenziamento dei locali ai fini dell’esercizio dell’attività economica proposta ed accettata dall’Amministrazione comunale, ai sensi e termini della normativa vigente e ciò anche in deroga alla ripartizione delle spese straordinarie e ordinarie.
2. Il conduttore si farà carico economicamente di tutte le modifiche interne ed esterne che dovesse apportare all’immobile oggetto della locazione, salva la preventiva autorizzazione da richiedere espressamente al locatore.
3. Viene pattuito l’espresso impegno del conduttore di provvedere a ciò, qualora necessario, manlevando il locatore da ogni responsabilità nei confronti delle Autorità preposte e/o di terzi che dovessero subire eventuali danni a causa del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, da intendersi qui tutte richiamate.
4. Il locatore potrà non autorizzare le modifiche di cui ai precedenti punti 1. e 2. che mutino ovvero alterino la consistenza e la fisionomia dell’immobile locato e degli impianti presenti, a proprio insindacabile giudizio e valutazione.
5. In ogni caso tali modifiche e/o adeguamenti, ed in specie quelli relativi agli impianti, dovranno essere eseguiti a regola d’arte, conformi ad eventuali prescrizioni legislative e/o amministrative, nonché certificati da tecnici a tal fine abilitati.
6. Al termine della locazione il locatore avrà in ogni caso il diritto di ritenere le nuove opere di miglioramento senza corrispondere alcun compenso e/o indennità per qualunque titolo o ragione, e questo in deroga agli articoli 1592 e 1593 del codice civile, laddove le stesse opere non risultino agevolmente rimovibili.
7. Nel caso di addizioni relative alle dotazioni di mobili, arredi ed attrezzature l’Amministrazione comunale si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza al loro acquisto ad un valore residuo da determinarsi secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli ammortamenti maturati.
8. Nel caso di miglioramenti e/o adeguamenti agli impianti esistenti, previamente autorizzati, l’Amministrazione comunale si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza a remunerarne, anche parzialmente, il costo previo accertamento della loro regolare esecuzione e della conformità a prescrizioni legislative e/o amministrative vigenti.
9. Il locatore consente che il conduttore applichi, nel rispetto delle discipline normative vigenti, all’esterno dell’immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti l’esercizio dell’attività commerciale.
10. SUB LOCAZIONE E CESSIONE DELL’AZIENDA
1. Il conduttore deve garantire l’effettivo e diretto esercizio della locazione commerciale.
2. E’ vietata la sub locazione, anche parziale, dell’immobile locato. Sono vietati altresì il comodato e qualsiasi cessione in godimento dell’immobile, anche parziale ed a titolo gratuito.
3. E’ fatta salva la facoltà di procedere alla cessione – in vendita o in affitto – dell’azienda commerciale da parte del conduttore unitamente alla sublocazione dell’immobile o cessione del contratto di locazione, cessione che dovrà essere comunicata preventivamente all’Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima l’esecutività della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L’Amministrazione comunale potrà opporsi alla cessione dell’azienda qualora sussistano gravi motivi. Costituisce, in ogni caso, motivo ostativo al subentro del terzo nel contratto di locazione con l’Amministrazione comunale la mancanza, in capo al medesimo, dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara – speciali e di ordine generale.
11. RESPONSABILITA’
1. Il conduttore, già costituito custode dell’immobile locato, e fatta salva la responsabilità che si è assunto nei confronti di terzi e delle Autorità con manleva del locatore nel caso di modifiche, adeguamenti e migliorie di cui al precedente articolo 9, esonera il locatore da ogni responsabilità per danni, diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi propri, di dipendenti, familiari o terzi in genere ammessi, anche temporaneamente, all’uso o godimento dell’immobile nonché del personale delle imprese che si occupano della ristrutturazione, di modifiche strutturali dell’immobile locato nonché di forniture e servizi.
2. A tal fine il conduttore ha stipulato con la Compagnia di assicurazione
Agenzia di le seguenti polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di incendio per il fabbricato oggetto di locazione, inclusi i danni da scoppio e fulmine, allagamento, demolizione e ricostruzione, con obbligo di comunicazione da parte della Compagnia al Comune dell’eventuale mancato pagamento del premio:
- polizza assicurativa n. sottoscritta in data a copertura della
responsabilità civile verso terzi (inclusa l’Amministrazione comunale concedente) con un massimale minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) unico per danni derivanti dall’esercizio dell’attività;
- polizza assicurativa tipo rischio locativo n. sottoscritta in data a copertura, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali oggetto di locazione per un valore di euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro).
Si intende a carico del conduttore la copertura assicurativa che lo stesso volesse attivare per assicurare beni mobili acquisiti in ragione della stipulazione del presente contratto di locazione.
3. Il conduttore dovrà produrre annualmente copia delle polizze assicurative e del pagamento del premio, pena la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
12. RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
1. Al termine della locazione l’immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dall’uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia in conformità del presente contratto, salva la normale usura derivante dall’attività svolta, libero da persone e completamente ritinteggiato.
2. Nel caso di mancata o ritardata consegna dei locali alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione dello stesso per le cause di cui al successivo articolo 13, le parti concordemente convengono che il conduttore dovrà pagare alla parte locatrice un’indennità per l’occupazione dell’immobile pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad un’ulteriore indennità giornaliera pari a 1/20, a titolo di penale, del canone mensile a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto del locatore a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Sono considerati motivi di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi contemplate espressamente nel presente contratto:
- il fallimento dell’impresa conduttrice ovvero dell’impresa cessionaria della medesima;
- il mancato pagamento di tre ratei, anche non consecutivi, del canone di locazione;
- la sublocazione, il comodato e la cessione dell’immobile, anche parziali, salva l’ipotesi di cui all’articolo 36 della L. 392/1978;
- la cessione – in vendita o in affitto – dell’azienda commerciale da parte del conduttore unitamente alla sublocazione dell’immobile o cessione del presente contratto di locazione senza la preventiva comunicazione all’Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima l’esecutività della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- la diversa destinazione dell’immobile locato senza aver acquisito la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
- il mancato reintegro della cauzione definitiva, sia per il mancato pagamento del canone di locazione che per ogni altra causa per la quale l’Amministrazione comunale si sia avvalsa della medesima;
- la ripetuta contestazione formale da parte dell’Amministrazione comunale del mancato rispetto delle condizioni negoziali contenute nel presente contratto.
2. Nell’ipotesi in cui il locatore intenda avvalersi della presente clausola, ne darà comunicazione al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento e quest’ultimo sarà tenuto alla riconsegna dell’immobile. Ove non si provveda al rilascio dello stesso nel termine indicato dal locatore – comunque non inferiore a trenta giorni – e fermo restando il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del maggior danno, per il ritardo nella riconsegna dell’immobile vale quanto concordemente stabilito tra le parti all’articolo 12.
14. DIRITTO DI CONTROLLO DELLA PARTE LOCATRICE
1. Il locatore si riserva il diritto di visitare l’immobile oggetto della locazione in qualsiasi giorno ed ora salvo il preventivo accordo con il conduttore. Il locatore potrà altresì far visitare il locale a terzi in ore e giorni da determinarsi e da concordare anticipatamente con il conduttore.
15. SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico esclusivo del conduttore le spese di stipulazione del presente contratto, tra cui l’imposta di registro, ivi comprese quelle per eventuali rinnovazioni di esso.
16. CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’efficacia, l’applicazione, l’esecuzione e
l’interpretazione del presente contratto, nonché ogni vertenza, non definite in via amministrativa tra il legale rappresentante della ditta ed il Comune di Centa San Nicolò sono deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente.
17. ELEZIONE DOMICILIO
1. Il conduttore, ai fini della notificazione delle comunicazioni e degli atti relativi al presente rapporto negoziale, elegge il domicilio in
.
18. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il conduttore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, della notizia di inadempimento di eventuali proprie controparti agli obblighi di cui sopra. Il conduttore si impegna altresì a comunicare gli estremi di apposito conto dedicato alle commesse pubbliche a termini di legge.
19. VARIE E RINVII
1. Il silenzio o l’acquiescenza dell’Amministrazione comunale per fatto e/o inadempienza del conduttore, ancorché protratta nel tempo, non potrà mai avere altra e maggior portata se non quella di mera tolleranza di fatto e non produrrà effetti giuridici di sorta, né comunque potrà essere invocata a favore dl conduttore. Per quanto non espressamente convenuto con il presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni del codice civile in materia di locazioni, alle disposizioni speciali in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ai regolamenti e consuetudini vigenti.
20. PRIVACY
1. Con riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipulazione del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, i rapporti con le pubbliche amministrazioni e l’autorità giudiziaria e per gli adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
20. DISPOSIZIONI FINALI
1. Le parti dichiarano di aver ben compreso e di accettare, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 2 (destinazione dell’immobile), 4 (consegna e conservazione dell’immobile) 5 (canone di locazione) 8 (spese ed oneri) 9 (modifiche adeguamenti addizioni e migliorie apportate all’immobile) 10 (sublocazione e cessione dell’azienda) 13 (clausola risolutiva espressa) 14 (diritto di controllo della parte locatrice) del presente contratto.
Fanno parte integranti del presente contratto :
1) Bando di gara
2) Planimetria
Letto, accettato e sottoscritto.
Per il Comune di Centa San Nicolò Il conduttore Il Sindaco
Si approvano espressamente a sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole e condizioni contenute agli articoli 2 (destinazione dell’immobile), 4 (consegna e conservazione dell’immobile) 5 (canone di locazione) 8 (spese ed oneri) 9 (modifiche adeguamenti addizioni e migliorie apportate all’immobile) 10 (sublocazione e cessione dell’azienda) 13 (clausola risolutiva espressa) 14 (diritto di controllo della parte locatrice) del presente contratto.
Per il Comune di Centa San Nicolò Il conduttore Il Sindaco