ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
(ex Art. 112, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
tra
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per i l Turismo – Polo museale
dell’ Umbria
e
Comune di Terni
Per la valorizzazione e gestione integrata dell’Area archeologica di Carsulae e del
Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx
*************************************************************************
TRA
I l Polo museale dell’ Umbria (di seguito, “Polo”), con sede e domicilio f i scale in Perugia, Corso Xxxxxxxx 19 , Codice f i scale 941560000542 , rappresentato xxxx. Xxxxx XXXXXXX in qualità di Direttore ;
E
il Comune di Terni (di seguito, “Comune”), rappresentato da ;
Premesso che
- l’Area archeologica di Carsulae rappresenta una delle più importanti aree archeologiche dell’Italia centrale e che gli scavi e i restauri condotti tra gli anni ’50 e ’60 del XX secolo hanno messo in luce un contesto archeologico articolato che necessità di attenzioni specifiche;
- l’Area archeologica di Carsulae rappresenta un patrimonio identitario per la comunità ternana;
- l’Area archeologica di Carsulae è un’area demaniale assegnata al Polo Museale dell’Umbria come
indicato nel Decreto ministeriale n. 88 del 7 febbraio 2018;
- il Comune di Terni ha promosso la realizzazione del Centro visita e documentazione “Xxxxxxx Xxxxxx” con fondi per il 60% della Comunità europea e per il restante 40% dell’Amministrazione comunale di Terni. Il progetto è stato elaborato e attuato interamente all’interno della struttura tecnica dell’Amministrazione comunale. I lavori sono terminati nel 2001. Gli immobili sono stati collaudati e resi agibili in coerenza con le caratteristiche funzionali previste dal progetto.
- L’obiettivo del Centro Visita e Documentazione è quello di offrire ai visitatori un’immagine corretta dell’area archeologica anche attraverso l’esposizione di alcuni reperti rinvenuti nel corso degli scavi.
- L’allestimento del Centro visita e Documentazione è stato curato dalla Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, in particolare dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx e dal Direttore archeologo per la Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Umbria Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx.;
- L’inventario dei reperti esposti nel Centro visita e Documentazione è stato trasmesso alla Direzione Servizi Culturali del Comune di Terni con atto prot. 9888 del 12/11/2014, firmato dal Soprintendente Xxxxx Xxxxxx.
- in data 5 novembre 2001 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria e il Comune di Terni per la gestione congiunta dell’Area archeologica di Carsulae e dell’attiguo Centro visita e Documentazione realizzato dal Comune di Terni;
- in data 14 marzo 2003 è stata stipulata una convenzione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria ed il Comune di Terni per la gestione dell’area archeologica di Carsulae;
- in data 15 maggio 2008 è stata stipulata una nuova convenzione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria ed il Comune di Terni per la gestione dell’area archeologica di Carsulae che definiva i rapporti tra le parti per la gestione e la valorizzazione del sito archeologico;
Visto che
- l'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 prevede che "1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;
- l'art. 111 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo
6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e
trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";
- l'articolo 112, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso:
a) una fase strategica, nella quale “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi” (art. 112, comma 4);
b) una fase pianificatoria/programmatoria, nella quale si elaborano i suddetti piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione di beni culturali di pertinenza pubblica e i relativi programmi, fase, quest'ultima, che può essere attuata anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali (art. 112, comma 4 e comma 5) ai quali possono partecipare persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 171 del 24 agosto 2014 stabilisce che “I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali”;
- il Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113, prevede l’“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
Rilevato che
- è necessario rideterminare obiettivi e strategie di valorizzazione e promozione congiunta anche alla luce della valutazione di quanto realizzato e dei mutati assetti amministrativi;
- è necessario stabilire, in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni citato in premessa, una strategia condivisa tra il Polo e il Comune, al fine di porre in essere strategie e progetti adeguati ad una più puntuale valorizzazione dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e Documentazione Xxxxxxx Xxxxxx;
- è necessario portare in rilievo le peculiarità culturali dell’Area archeologica di Carsulae come luogo
di ricerca permanente sulla romanizzazione dell’Umbria;
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, soggetto giuridico che in base al suo statuto e regolamento ha la capacità economica per sostenere programmi strategici di sviluppo e valorizzazione,
ha manifestato l’interesse a contribuire economicamente nelle forme possibili per l’elaborazione e la
redazione del “Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione dei beni culturali”
Preso atto che
- la valorizzazione integrata del sistema di beni culturali di che trattasi è da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela, con riguardo sia alle valenze storico-artistiche sia alle valenze paesaggistiche del complesso medesimo e degli altri beni;
- il modello strategico assumerà nella fase di programmazione un ruolo fondamentale per permettere l’integrazione tra tutti gli attori interessati dall’attività strategica per attuare un processo di coordinamento e armonizzazione dei piani e dei programmi che a livello operativo andranno ad individuare le priorità utili per sviluppare una visione integrata delle missioni di valorizzazione;
- le funzioni di tutela sono esercitate dal MIBACT secondo quanto previsto dal D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di valorizzazione.
Tutto ciò premesso,
tra le Parti come sopra costituite si stipula il seguente Accordo di valorizzazione:
Articolo 1 - Oggetto
1. Con il presente Accordo di valorizzazione il Polo museale dell’Umbria e il Comune di Terni definiscono indirizzi, obiettivi e strategie comuni per il potenziamento della fruizione e va- lorizzazione dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx;
2. Il Polo Museale dell’Umbria e il Comune di Terni stipulano il presente Accordo per definire, inoltre, le modalità di gestione integrata e il coordinamento delle attività di valorizzazione dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx.
Articolo 2 - Finalità
1. Il presente Accordo è finalizzato a promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione dell’Area archeologica di Carsulae e lo sviluppo di un percorso turistico-culturale integrato con altri luoghi della cultura che insistono nel territorio.
2. Il Polo e il Comune stabiliscono ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali, di regolare e gestire le attività di valorizzazione in forma integrata.
3. Il Polo e il Comune stabiliscono di dare attuazione immediata alle azioni di valorizzazione
integrata di cui all’art. 1 anche con l’introduzione di forme di bigliettazione unica integrata.
4. I soggetti sottoscrittori nelle fasi operative individueranno le strategie più opportune per lo sviluppo di un Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione dei beni culturali che si ponga l’obbiettivo di definire un progetto di sviluppo e di promozione integrata dell’Area archeologica di Carsulae in relazione ai grandi attrattori turistico-culturali nell’ambito territoriale (trans-regionale) di riferimento. La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, a tal proposito, ha manifestato la volontà a sostenere la redazione di suddetto Piano.
Articolo 3 - Linee strategiche
1. Il Polo e il Comune stabiliscono che il piano di valorizzazione integrata, è improntato alle seguenti linee strategiche:
a) miglioramento della qualità della fruizione e dell’accoglienza mediante la predisposizione di percorsi di visita e di itinerari idonei e la valorizzazione dei complessi di immobili e dei beni oggetto del presente accordo, tenendo conto dei livelli minimi uniformi di qualità definiti dal Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
b) potenziamento, nell’ambito delle politiche locali, regionali e nazionali dello sviluppo del percorso turistico-culturale integrato dell’ambito territoriale di riferimento; promuovendo programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale, al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta di servizi turistici in modo tale da renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali;
c) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
d) implementazione e sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la partnership di soggetti privati interessati a compartecipare alla progettazione, finanziamento e gestione di attività imprenditoriali in settori connessi al patrimonio culturale: industrie creative culturali, industrie vocate al recupero dei “saperi” e tradizioni locali, industrie della filiera del turismo culturale sostenibile;
e) elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione nel campo della conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio culturale;
f) collaborazione nella programmazione delle iniziative, al fine di garantire la loro coerenza con le finalità istituzionali e l’altissimo prestigio storico-archeologico del bene ed alla loro più ampia divulgazione possibile attraverso la stampa e attraverso i più idonei e innovativi canali mediatici.
Articolo 4 - Obiettivi
Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'articolo 3, Il Polo e il Comune concordano, con il presente atto, di pervenire a specifici progetti condivisi finalizzati a:
1. concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali e professionali per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale;
2. promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero;
3. realizzare mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
4. promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di canoni di concessione in uso di spazi demaniali ;
5. progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici ed itinerari di visita e migliorare i servizi per i cittadini ed i visitatori;
6. realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro conservativo del patrimonio archeologico;
7. realizzare servizi di accoglienza finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta culturale e a realizzare economie di gestione nonché a valorizzare le tradizioni artigianali ed enogastronomiche del comprensorio;
8. promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento ai siti di cui all'articolo 1, al fine di migliorarne l'accessibilità e le connessioni con gli altri luoghi della cultura, regionali ed interregionali, ferma restando la sopra ordinazione delle esigenze di conservazione e tutela dei siti stessi rispetto all'eventuale ampliamento della rete infrastrutturale.
9. istituire premi e borse di studio;
10. promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità previste dal presente accordo;
11. realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
12. gestire, direttamente o indirettamente, le attività di valorizzazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del Codice, ovvero attuare la gestione indiretta dei servizi al pubblico tramite affidamento a terzi delle attività di valorizzazione ai sensi dell’art. 117 del Codice, anche in forma congiunta ed integrata, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti, così come previsto dall’art. 115, comma 3, del Codice.
L'efficacia delle misure che verranno attuate dovrà tener conto del principio dell'interazione ed è quindi fondamentale alimentare il processo di valorizzazione tramite l’informazione regolare e puntuale sui risultati ottenuti in termini di soddisfazione dei diversi stakeholder e sull'evoluzione del contesto e delle tendenze, sfruttando a pieno l’operatività dei efficaci reti di sinergia tra tutti i soggetti che verranno coinvolti. L’operatività permetterà di definire e consolidare nel tempo una collaborazione strategica con diversi attori interessati al fine di ottenere vantaggi dalla continuità territoriale nella programmazione strategica.
Articolo 5 - Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione dei beni culturali.
Il Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione dei beni culturali costituisce un primo documento di riferimento per quanto pertinente le attività da svolgersi con riguardo al complesso di cose immobili individuato a termini dell'articolo 1.
1. Competono al Polo e al Comune provvedere all’avvio dell’attuazione e su lla base di ulteriori approfondimenti del territorio di riferimento, a provvedere all’aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione dei beni culturali, in attuazione degli obiettivi definiti con il presente accordo di valorizzazione.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene una puntuale individuazione delle iniziative da realizzare unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziate, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse.
Articolo 6 - Attività oggetto dell’accordo.
1. Il Polo e il Comune stabiliscono che è necessario, all’atto della sottoscrizione del presente accordo, dare attuazione alle attività di valorizzazione integrata dotate di una significativa componente gestionale del citato sistema di beni culturali, come di seguito definite.
1. Biglietteria unica dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx. Le attività prevedono la costituzione di una biglietteria unica per l’accesso all’area gestita dal Comune con proprio personale o attraverso l’affidamento del servizio a terzi. La biglietteria unica, localizzata nei locali del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx rappresenta, per i visitatori, l’unico punto di accesso dall’esterno al complesso monumentale.
2. Servizio di accoglienza e di supporto culturale alla visita (visite guidate) dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx gestito dal Comune con proprio personale o attraverso l’affidamento del servizio a terzi.
3. Programmazione di servizi educativi rivolti alle scuole gestito dal Polo museale
dell’Umbria con proprio personale o congiuntamente al Comune di Terni, il quale
può prevedere il supporto al servizio a terzi, previo nulla osta dell’Ufficio didattica del Polo museale dell’Umbria.
4. Utilizzo di alcuni spazi dell’Area archeologica di Carsulae da parte del Comune per eventi e\o manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale, nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di canoni di concessione in uso e relativi incassi dei proventi con modalità specifiche da definire sulla base di seguenti accordi.
Articolo 7 – Impegni delle parti
1. Per l’attuazione dell’Accordo le parti si impegnano:
a) Il Polo si impegna a:
1. affidare al Comune il servizio di biglietteria, di accoglienza e assistenza culturale dei visitatori presso il Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx;
2. esaminare, approvare ed autorizzare eventuali proposte di programmazione periodica/annuale dell’offerta didattica da parte del Comune, dopo averne verificato la compatibilità con il bene e con la programmazione ordinaria;
3. gestire la comunicazione e la promozione dell’area archeologica attraverso i propri canali istituzionali; esaminare, approvare ed autorizzare eventuali proposte di programmazione periodica/annuale dell’offerta di comunicazione e promozione da parte del Comune, dopo averne verificato la compatibilità con il bene e con la programmazione ordinaria.
b) Il Comune, anche attraverso affidamento del servizio a terzi, si impegna a:
1) gestire il servizio biglietteria, di accoglienza e assistenza culturale dei visitatori presso il
Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx;
2) elaborare una programmazione periodica delle attività di valorizzazione da sottoporre all’autorizzazione preventiva del Polo, definire e concordare con il Polo un sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti dalle iniziative di valorizzazione intraprese ed elaborare con cadenza annuale una relazione sulle attività svolte;
3) garantire la sicurezza della collezione in deposito presso il Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx, attraverso la predisposizione di un piano operativo specifico che prevede sia un adeguato servizio di vigilanza sia l’attivazione di una polizza assicurativa;
2. Il Polo e il Comune si impegnano altresì, nell’ambito delle modalità di attuazione di cui al
precedente comma 1, a garantire:
a) il servizio di vigilanza presso le aree di rispettiva competenza svolto dal personale del Polo e del Comune, o da esso incaricato, limitatamente all’orario diurno. In orario notturno sono attivati i rispettivi impianti di allarme, fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di attuare, anche di concerto, forme integrative di sicurezza (collegamento con le forze dell’ordine, convenzione con istituti di vigilanza notturna, reperibilità notturna del personale, etc.);
b) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di rispettiva competenza provvedendo direttamente o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi;
c) le attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del patrimonio culturale oggetto del presente Accordo;
d) la promozione, nel processo di sviluppo concordato, di forme di partenariato pubblico - privato, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la valorizzazione del patrimonio culturale;
e) l’individuazione di soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella interpretazione e/o attuazione del presente Accordo.
3. Restano distintamente a carico del Polo e del Comune le responsabilità e gli oneri, sia amministrativi che economici, per la gestione e manutenzione, rispettivamente dell’Area archeologica demaniale e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx e dei relativi impianti e infrastrutture, nonché delle aree di sosta e dei percorsi di collegamento pubblici e di uso pubblico, fatte salve le modalità di gestione integrata del servizio di apertura al pubblico.
4. Le parti istituiscono un tavolo tecnico per la gestione di tale accordo composto da personale degli Enti nelle persone di: direttore del Polo museale dell’Umbria, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx; dal funzionario archeologo del Polo museale dell’Umbria, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx; dal funzionario per la promozione e comunicazione del Polo museale dell’Umbria, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx; dall’Assessore alla Cultura del Comune di Terni, xxxx. Xxxxxx Xxxxx; dal funzionario amministrativo del Comune di Terni, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx; dal funzionario tecnico del Comune di Terni xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dal coordinatore culturale del Comune di Terni, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
5. Le modalità con le quali il Polo concederà la gestione dell’area del teatro per lo svolgimento di attività di animazione culturale e le specifiche attuative (modalità d’accesso) del biglietto integrato, di cui all’art. 6, e degli orari di accesso al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx e all’Area archeologica di Carsulae sono definite negli allegati di cui all’art. 8.
Articolo 8 – Allegati
Il presente accordo si compone di due allegati, parti integranti alla sottoscrizione del presente accordo:
1. Allegato 1. Gestione della biglietteria dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx;
2. Allegato 2. Collaborazione per l’utilizzo del teatro romano di Carsulae.
Articolo 9 - Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi.
1. Il presente Accordo di Valorizzazione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2020 e potrà essere modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza annuale, di cui all'articolo 12, comma 2, sul raggiungimento degli obiettivi di c ui all'articolo 4, sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti.
Il presente Accordo potrà essere prorogato per ulteriori 3 (tre) anni, con successivo atto formale condiviso da entrambe i sottoscrittori.
Polo Museale dell’Umbria Comune di Terni
Il Direttore Il Dirigente
ALLEGATO 1
Gestione della biglietteria dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
- in data è stato sottoscritto un accordo di valorizzazione “Per la valorizzazione e gestione integrata dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx” tra il Polo museale dell’Umbria e il Comune di Terni, che prevede l’attivazione di un biglietto integrato all’area archeologica di Carsulae e al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx.;
- è necessario definire congiuntamente le modalità d’accesso e di tariffazione all’Area archeologica di Carsulae e al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx.
VISTO IL
- il Decreto ministeriale del 11 dicembre 1997, n. 507, recante “Norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali” e il Decreto Ministeriale n.7 del 9 gennaio 2019;
LE PARTI CONVENGONO
Articolo 1 – Oggetto
Sono così definite le modalità di accesso, di attivazione del biglietto integrato d’accesso all’Area archeologica di Carsulae e al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx e dei servizi di carattere gestionali connessi.
Articolo 2 – Modalità d’accesso
L’accesso all’Area archeologica di Carsulae è garantito tutti i giorni feriali e festivi (salvo i giorni di chiusura stabiliti dalla normativa vigente ed il lunedì) con un’articolazione modulata in due orari stagionali:
1. Orario invernale (dall'ultima domenica di ottobre all'ultimo sabato di marzo): dalle ore 8:30 alle ore 17:30;
2. Orario estivo (dall'ultima domenica di marzo all'ultimo sabato di ottobre): dalle ore 8:30 alle ore 19:30
L’accesso al pubblico all’area archeologica è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di
chiusura.
2. L’accesso al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx è garantito tutti i giorni feriali e festivi (salvo i giorni di chiusura stabiliti dalla normativa vigente ed il lunedì) con un articolazione modulata in due orari stagionali:
1. Orario invernale (dall'ultima domenica di ottobre all'ultimo sabato di marzo): dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
2. Orario estivo (dall'ultima domenica di marzo all'ultimo sabato di ottobre): dalle ore 9:30 alle ore 18:30
Chiusura nei giorni: Capodanno, I° Maggio e Natale
3. Il Comune potrà svolgere il servizio di bigliettazione integrata oggetto del presente accordo sia attraverso la vendita on line sia tramite biglietteria automatica. Pertanto il Polo autorizza il Comune a dotare il varco di accesso all’area archeologica di un sistema di controllo automatico degli ingressi.
Articolo 3 - Attivazione del biglietto integrato.
1. È istituito un biglietto d’ingresso integrato che consente l’accesso sia all’Area archeologica di Carsulae sia al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx le cui tariffe sono definite e i cui proventi sono ripartiti come segue:
i. Ingresso ordinario Euro 5,00 (50% Polo – 50% Comune);
ii. Ingresso ridotto di tipo A Euro 4,00 (50% Polo – 50% Comune) cittadini dell’UE di età compresa tra i 18 e i 25 anni, docenti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali, gruppi composti da almeno 15 persone;
iii. Ingresso ridotto di tipo B al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx Euro 2,50 (100
% Comune) cittadini dell’UE che non abbiano compiuto il 18° anno di età o che abbiano superato il 65° anno di età, gruppi di studenti delle scuole pubbliche o private di uno stato membro dell’UE accompagnati dagli insegnanti. Docenti o studenti delle facoltà di architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione, lettere e filosofia (corsi di laurea in lettere con indirizzo archeologico o storico-artistico) e delle Accademie di Belle Arti.
Docenti e ricercatori dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Tutti gli altri soggetti o categorie di soggetti previsti dalla normativa statale vigente.
iv. Ingresso gratuito: I cittadini residenti nel Comune di Terni e nel Comune di San Gemini. I disabili ed i loro accompagnatori. Gli accompagnatori turistici. Le guide e gli interpreti turistici nell'esercizio dell'attività professionale. Giornalisti iscritti all'albo nazionale in regola con il pagamento delle quote associative mediante esibizione di idoneo documento. Il personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I partecipanti alle attività didattiche organizzate dal Comune di Terni. In relazione alle giornate di gratuita definite a livello nazionale o regionale dal MiBACT.
2. Il Polo e il Comune stabiliscono, in particolare, che per la gestione della bigliettazione il Comune o l’affidatario del servizio avrà il compito di:
a) inviare a mezzo PEC al Polo, entro e non oltre il quinto giorno successivo la fine di ogni mese, il report di vendita del biglietto integrato;
b) versare al Polo, entro e non oltre il decimo giorno successivo la fine di ogni mese, la quota di introito sulla vendita del biglietto integrato secondo la ripartizione sopra definita.
3. Il Polo ed il Comune possono definire nel tavolo tecnico previsto all’art. 7 comma 4 dell’accordo di valorizzazione l’istituzione di biglietti anche integrati con altri siti museali e naturalistici del territorio.
4. Gli orari e le tariffe d’accesso all’Area archeologica di Carsulae ed al Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx potranno essere rimodulati, previo nulla osta del tavolo tecnico previsto al punti 4 dell’art. 7 dell’Accordo di Valorizzazione, in relazione all’evoluzione delle politiche nazionali legate alla fruizione del Sistema museale nazionale o ad altre necessità che si presentino
Articolo 4 - Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Il presente allegato ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2020 e potrà essere modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza annuale, di cui all'articolo 12, comma 2, sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti. Il presente Protocollo potrà essere prorogato per ulteriori 3 (tre) anni, con successivo atto formale condiviso da entrambe i sottoscrittori.
ALLEGATO 2
Collaborazione per l’utilizzo del teatro romano di Carsulae
PREMESSO
in data è stato sottoscritto un Accordo di valorizzazione “Per la valorizzazione e gestione integrata dell’Area archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione Xxxxxxx Xxxxxx” tra il Polo museale dell’Umbria e il Comune di Terni, che prevede la gestione dell’area del teatro per lo svolgimento di attività di animazione culturale;
- che il Comune di Terni con il progetto di recupero del teatro romano di Carsulae ha partecipato al bando POR XXXX 0000-0000 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale” ottenendo il finanziamento per realizzare i lavori che si sono conclusi nel maggio del 2016 con un investimento di € 400.000,00 e che sono documentati nella pubblicazione Il teatro romano di Carsulae – progetto di ripristino funzionale curata da Xxxxxx Xx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx ed edita nel giugno 2016 da Morphema Editrice;
CONSIDERATO
- che il Comune di Terni ha sviluppato un progetto di riqualificazione funzionale del teatro di Carsulae
realizzandone i lavori che si sono conclusi nel maggio del 2016;
- che la programmazione di manifestazioni artistiche nella cornice del teatro romano di Carsulae rappresenta una importante risorsa per la valorizzazione e la promozione dell’area archeologica di Carsulae e uno strumento ritenuto idoneo per il coinvolgimento di alcune tipologie particolari di pubblico;
LE PARTI CONVENGONO
a) il Polo s'impegna a concedere al Comune l'utilizzo del teatro romano dal mese di giugno al mese di agosto secondo la delimitazione indicata nella planimetria allegata, senza richiedere alcun canone di concessione;
b) all’interno degli ambiti temporali definiti dalla lettera a) il Comune può promuovere e organizzare manifestazioni in forme dirette o indirette;
c) il Polo s'impegna a promuovere le manifestazioni organizzate dal Comune presso il teatro romano di
Carsulae attraverso i propri canali comunicativi e in particolar modo le proprie pagine sui social media;
d) il Comune si impegna a segnalare il Polo come partner delle manifestazioni secondo modalità da concordare apponendo il logo dell’area archeologica di Carsulae nella comunicazione (stampa, manifesti, banner esterni, inviti, programmi, sito web, social media), a distribuire materiale informativo sull’area archeologica di Carsulae nelle proprie biglietterie e in occasione delle presentazioni alla stampa. Il
posizionamento del logo e la veicolazione dello stesso sui materiali di comunicazione verrà concordata fra le Parti in considerazione del generale piano di comunicazione della manifestazione e degli effettivi spazi a disposizione sui materiali stessi;
e) Il Polo e il Comune si impegnano a istituire un nuovo biglietto EVENTO di euro 2,00 (introiti 100% Polo) dedicato alle aperture straordinarie del teatro in occasione degli spettacoli. Il nuovo biglietto sarà regolamentato dal protocollo d’intesa in elaborazione tra le parti ed entrerà in vigore dal 27 ottobre 2019;
f) Il Comune si impegna a emettere, dalla data della sua attivazione, il nuovo biglietto EVENTO dell’Area archeologica di Carsulae contestualmente a quelli dei propri spettacoli a pagamento programmati al teatro;
g) il Comune si impegna alla redazione dei piani di sicurezza per i locali interessati dalle manifestazioni (preventivamente concordati con gli uffici tecnici responsabili dell’area archeologica) e alla loro messa in pratica con personale proprio, o del concessionario, a integrazione del personale dell’area archeologica durante lo svolgimento degli eventi;
h) il Comune, direttamente o indirettamente, si impegna a farsi carico delle prestazioni del personale addetto alla vigilanza dell’area archeologica di Carsulae (secondo le procedure definite dalla circolare n.36/2018 della Direzione generale Bilancio del MiBACT e sulla base delle tariffe stabilite nell’Accordo Amministrazione/XX.XX. del 06.06.2018, ai sensi dell’art. 53 del d.Lgs. 165/2001, concernenti le prestazioni occasionali extraistituzionali di dipendenti pubblici svolte su incarico conferito da conto terzi e delle eventuali evoluzioni normative in materia) che, su base volontaria, assicurerà lo svolgimento degli eventi in condizione di sicurezza nell'interesse stesso degli organizzatori, quando le prestazioni si prolungheranno al di fuori dell'orario di servizio ordinario (ore 19,30), includendo, al termine degli spettacoli, anche i tempi destinati allo smontaggio delle scene e alla chiusura del complesso;
i) il Comune si impegna ad assicurare che l'area oggetto dell’accordo sia costantemente mantenuta pulita, tra uno spettacolo e l'altro, e infine riconsegna nelle condizioni di ordine e pulizia confacenti con il decoro del monumento. Il Comune si impegna a provvedere a una costante manutenzione delle infrastrutture legate alla rifunzionalizzazione del teatro romano;
j) il Comune, direttamente o mediante l’affidatario del servizio, si impegna ad attivare un servizio di controllo dei varchi aperti durante il montaggio e lo smontaggio delle strutture connesse con l’allestimento funzionale alla manifestazione;
k) il Comune, direttamente o mediante l’affidatario del servizio, si impegna a consegnare preventivamente alla direzione dell’Area archeologica di Carsulae l’elenco degli operatori coinvolti nelle operazioni di allestimento e delle strutture corredato di estremi del documento d’identità;
l) il Comune, direttamente o mediante l’affidatario del servizio, si impegna a non ostacolare l'accesso ai visitatori durante il normale orario di apertura al pubblico (h 8,30-19,30), fermo restando che l'accesso al teatro sarà inibito negli eventuali orari di prove delle formazioni artistiche;
m) le parti si impegnano a concordare congiuntamente ulteriori iniziative comuni di valorizzazione quali visite guidate, conferenze tematiche, eventi e quant'altro ritenuto opportuno e necessario per la promozione reciproca delle attività
n) Il Comune, direttamente o mediante l’affidatario del servizio, si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose sopravvenuti durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
o) Il presente allegato ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2020 e potrà essere
modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza annuale, di cui all'articolo 12, comma 2, sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti. Il presente Protocollo potrà essere prorogato per ulteriori 3 (tre) anni, con successivo atto formale condiviso da entrambe i sottoscrittori.