PROTOCOLLO D’INTESA “ODERZO IN VETRINA” PER LA RIVITALIZZAZIONE DI
COMUNE DI ODERZO PROVINCIA DI TREVISO
PROTOCOLLO D’INTESA “ODERZO IN VETRINA” PER LA RIVITALIZZAZIONE DI
ESERCIZI COMMERCIALI TEMPORANEAMENTE CESSATI
TRA
COMUNE DI ODERZO, con sede in Xxxxxx (XX) xxx Xxxxxxxxx x. 00, C.F./P.I. 00252240262, in persona della Sindaca, xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, autorizzata con deliberazione di Consiglio comunale n. del
(di seguito Comune);
E
…, proprietari di immobili che in Oderzo sono adibiti ad esercizi di vicinato o per la somministrazione di alimenti e bevande (di seguito Proprietari)
NONCHÉ
…, Associazioni regolarmente iscritte nell’Albo comunale, Fondazione Oderzo Cultura e Istituti scolastici opitergini (di seguito Fruitori)
CON LA PARTECIPAZIONE DI
…, Soggetti pubblici o privati che ritengano meritevole il Progetto “Oderzo in vetrina” (di seguito Soggetti terzi)
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Consiglio comunale n.
del ,
dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune ha approvato il presente Protocollo d’Intesa, denominato “Oderzo in vetrina”, per l’intera durata del mandato elettorale dell’Amministrazione in carica, aperto a Proprietari, Fruitori e Soggetti terzi;
l’iniziativa del Comune si prefigge il seguente triplice scopo: 1) di evitare che nei periodi di chiusura temporanea degli esercizi, tra la data di cessazione d’un Contratto (sia esso di locazione o di altro tipo) e l’inizio di un successivo rapporto obbligatorio, gli immobili ad uso commerciale vengano a trovarsi in stato di trascuratezza o di abbandono, con il rischio di deperimento e/o degrado dell’interno o dell’esterno, di danni, di accessi indesiderati e di possibile pregiudizio al decoro e alla sicurezza urbani; 2) di favorire il mantenimento della vitalità del Centro storico – o comunque delle Vie del capoluogo o delle frazioni nelle quali insistono attività commerciali – promuovendo l’offerta gratuita di nuovi ulteriori spazi privati all’interno dei quali le Associazioni regolarmente iscritte nell’Albo comunale, Fondazione Oderzo Cultura e Istituti scolastici opitergini possano esercitare le proprie attività statutarie/istituzionali, coltivando i propri obiettivi e realizzando eventuali iniziative a vantaggio della Città; 3) di consentire temporaneamente, per la durata massima di un anno consecutivo, che le attività svolte a titolo di Comodato nei suddetti locali dalle Associazioni regolarmente iscritte nell’Albo comunale, da Fondazione Oderzo Cultura e dagli Istituti scolastici opitergini siano considerate compatibili con la destinazione d’uso commerciale degli stessi;
con nota prot. del sono stati informati dell’iniziativa tutti i Fruitori e si è chiesto loro di comunicare fin d’ora il proprio interesse ad aderire al Protocollo d’Intesa;
al momento, con note rispettivamente acquisite al prot. del
, hanno preventivamente aderito i seguenti Fruitori:
;
con nota prot. del , analogamente, sono stati informati
, con preghiera di pubblicizzare l’iniziativa affinché eventuali proprietari di immobili “sfitti” comunichino fin d’ora il proprio interesse ad aderire;
la notizia del Protocollo d’Intesa è stata pubblicata, allo stesso scopo, sul sito istituzionale del Comune in data ;
al momento, con note rispettivamente prot. del , hanno preventivamente aderito i seguenti Proprietari:
;
con note rispettivamente prot. del , hanno altresì preventivamente condiviso la meritorietà dell’iniziativa e manifestato interesse a sostenerla i Soggetti terzi (privati e/o pubblici) che di seguito si indicano: ;
Proprietari, Fruitori ed Xxxxxxxx terzi potranno aderire anche in data successiva e sottoscrivere il Protocollo d’Intesa in un secondo momento, comunque entro la scadenza del mandato elettorale dell’Amministrazione in carica.
Tutto ciò premesso, le parti - come sopra intervenute - convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSA
Le premesse fanno parte integrante del presente atto. ART. 2 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI ODERZO
Il Comune, come sopra rappresentato, si impegna a consentire
temporaneamente, per la durata massima di un (1) anno consecutivo, che le attività svolte dai Fruitori negli immobili dei Proprietari siano considerate compatibili con la destinazione d’uso commerciale degli stessi, a condizione che Fruitori e Proprietari abbiano sottoscritto il Protocollo d’Intesa in data anteriore alla stipula e registrazione di un regolare Contratto di Comodato redatto secondo lo schema-base che viene allegato sub 1.
Il Comune si impegna altresì:
a diffondere e dare la massima pubblicità al Protocollo d’Intesa con tutti gli strumenti di comunicazione a propria disposizione;
a fornire ai Proprietari, su richiesta, l’elenco aggiornato dei Fruitori che abbiano sottoscritto il Protocollo d’Intesa, con i relativi riferimenti;
a fornire ai Fruitori, su richiesta, l’elenco aggiornato dei Proprietari che abbiano sottoscritto il Protocollo d’Intesa, con i relativi riferimenti;
a promuovere eventuali finanziamenti da parte di soggetti, pubblici o privati, che vogliano sostenere il Progetto “Oderzo in vetrina” contribuendo, nella misura del 90%, alle spese di registrazione dei Contratti di Comodato che saranno conclusi;
in difetto di finanziamenti esterni, a destinare nell’esercizio 2018 la somma massima di Euro 1.500,00= per contribuire alle spese di registrazione dei Contratti di Comodato che saranno conclusi, nei limiti e fino all’esaurimento della citata disponibilità economica. In presenza di erogazioni esterne, l’anzidetta somma messa a disposizione dal Comune verrà decurtata degli importi effettivamente
introitati;
ad elargire ai Fruitori, nel rispetto del Regolamento comunale sui contributi economici, eventuali eccedenze nelle disponibilità acquisite dai Soggetti terzi rispetto al numero dei Contratti di Comodato effettivamente conclusi e registrati. Nell’evenienza il Comune valuterà le attività e i progetti concretamente realizzati dai Fruitori nei locali dei Proprietari e ammetterà a contributo le iniziative ritenute più significative e meritevoli.;
a pubblicare annualmente sul sito istituzionale del Comune l’elenco dei Soggetti terzi che avranno sostenuto il Progetto “Oderzo in vetrina” mediante erogazioni in denaro o attraverso l’applicazione di condizioni agevolate a favore delle Parti dei Contratti di Comodato. Nessun altro obbligo od onere sarà assunto dal Comune nei confronti dei Soggetti terzi;
ART. 3 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI
I Proprietari dichiarano di essere in regola con il pagamento di tributi, oneri e tariffe a qualsiasi titolo dovuti per i rispettivi immobili e si rendono disponibili a concludere con i Fruitori uno o più Contratti di Comodato – redatti secondo lo schema-base che viene allegato sub 1 – nei periodi di chiusura temporanea degli esercizi, tra la data di cessazione d’un Contratto (sia esso di locazione o di altro tipo) e l’inizio di un successivo rapporto obbligatorio.
Per garantire un minimo di stabilità agli interessi che Proprietari e Fruitori intendono perseguire, i Contratti di Comodato dovranno avere durata tendenziale non inferiore a tre (3) mesi, fatta salva la possibilità di rinnovi che
dovranno risultare da ulteriori Contratti debitamente sottoscritti da Comodante e Comodataria, e comunque non superiore ad un (1) anno consecutivo.
ART. 4 – OBBLIGHI DEI FRUITORI
I Fruitori si impegnano a svolgere/ampliare/valorizzare, negli immobili loro concessi in Comodato, le proprie attività statutarie/istituzionali, coltivando i propri obiettivi e realizzando eventuali iniziative a vantaggio della Città. Gli Istituti scolastici potranno svolgere esclusivamente attività diverse da quelle didattiche e assimilabili a quelle associative.
Si impegnano a mantenere buone le condizioni degli spazi offerti o addirittura a migliorarle, d’intesa e in accordo con i Proprietari.
ART. 5 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DEI FRUITORI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ODERZO
L’esterno dell’immobile non potrà essere mascherato o oscurato né con tendaggi né con manifesti né con altre coperture che impediscano o riducano la visibilità dei locali. Dovrà essere esposto in modo visibile all’ingresso del locale il logo “Oderzo in vetrina” fornito dal Comune e sarà comunque consentita al Proprietario l’affissione di cartelli, di dimensioni adeguate e proporzionate, del tipo “Vendesi”, “Affittasi” et similia. Ciò che avviene all’interno degli spazi concessi in Comodato dovrà essere del tutto trasparente e osservabile anche dai passanti: solo in questa logica di trasparenza, infatti, si ritiene che l’attività dei Fruitori possa coniugarsi e integrarsi con la vita della Città.
Al fine di consentire il monitoraggio politico-amministrativo sull’attuazione del Protocollo d’Intesa e le verifiche tecniche sul rispetto dell’assentita,
temporanea condizione di compatibilità con la destinazione d’uso commerciale dei locali, una delle Parti dei Contratti di Comodato dovrà prontamente trasmettere al Comune copia della scrittura privata e degli eventuali successivi rinnovi, nonché comunicare la data e le ragioni della cessazione del rapporto.
Il Contratto di Comodato effettivamente stipulato e registrato potrà contenere clausole ulteriori o in parte anche diverse rispetto al testo dello schema-base che viene allegato sub 1, ma – perché si possa beneficiare della compatibilità con la destinazione ad uso commerciale assentita con la previsione del precedente art. 2, comma 1 – non potranno essere in alcun modo derogate le previsioni contenute nei seguenti articoli dello schema-base, previsioni che il Comune ritiene essenziali: art. 2, comma 2 (quanto al termine di 15 giorni di preavviso, che potrà essere semmai aumentato ma non ridotto); art. 3, comma 3 (nella parte che impedisce di ridurre la visibilità degli spazi interni, impone l’esposizione del logo “Oderzo in vetrina” e consente di affiggere cartelli “Vendesi”, “Affittasi” et similia); art. 5.
Resta in capo ai privati il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di affollamento dei locali interessati.
ART. 6 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI TERZI
I Soggetti terzi, ritenendo meritevole il Progetto “Oderzo in vetrina”, ne appoggiano integralmente i contenuti e gli obiettivi sostanziali e si impegnano, in via alternativa o cumulativa:
a corrispondere al Comune i sostegni economici che hanno valutato di poter prestare, consapevoli che tali finanziamenti saranno destinati dal Comune ai Fruitori con le modalità e con le finalità specificate all’art.
2;
a praticare alle Parti dei Contratti di Comodato talune condizioni di favore che hanno valutato di poter rendere.
Oggetto, limiti e condizioni delle prestazioni di cui sopra saranno specificati in forma scritta dagli stessi Soggetti terzi prima della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa.
ART. 7 - DURATA
Il presente Protocollo d’Intesa ha efficacia per tutta la durata del mandato elettorale dell’Amministrazione in carica, salvo possibile rinnovo per il quinquennio successivo.
ART. 8 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL COMUNE
Il Comune non assume alcuna responsabilità né verso i Proprietari né verso i Fruitori che ritengano autonomamente di sottoscrivere gli eventuali Contratti di Comodato secondo lo schema-base che si propone e che viene allegato sub 1.
Del pari il Comune non assume neppure alcuna responsabilità extracontrattuale per fatti direttamente o indirettamente riconducibili ai rapporti privatistici che si siano instaurati o comunque verificatisi nei locali dei Proprietari.
ART. 9 – AUTORIZZAZIONE
I sottoscrittori autorizzano il Comune al trattamento dei dati ai sensi e per l’effetto della normativa prevista dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003). In particolare, autorizzano il Comune a diffondere e dare pubblicità al Protocollo d’Intesa in tutte le forme e con tutti i mezzi che sarà possibile impiegare, nonché al trattamento dei dati necessari per gli adempimenti di cui
al precedente art. 2. ART. 10 – SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Protocollo d’Intesa sono interamente a carico del Comune.
ART. 11 – REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Fatto, letto e sottoscritto
Oderzo,
IL COMUNE DI ODERZO
Sindaco xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
I PROPRIETARI
…
I FRUITORI
…
I SOGGETTI TERZI
…
CONTRATTO DI COMODATO
TRA
XXXXXX, partita I.V.A./codice fiscale , nato/a a il
e residente a , Via/Piazza n. ,
proprietario/a dell’immobile adibito ad uso commerciale e sito in Oderzo (TV), Via/Piazza n.
(di seguito “Comodante”) - da una parte -
E
ASSOCIAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO COMUNALE / FONDAZIONE ODERZO CULTURA / ISTITUTO SCOLASTICO OPITERGINO , CON SEDE LEGALE IN , VIA , PARTITA I.V.A./CODICE FISCALE , IN PERSONA DI [….], NATO A IL E
RESIDENTE A , XXX/XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
X. , XXXXXX XXXXX
(xx seguito “Comodataria”) - dall’altra parte - talora, collettivamente, anche “Parti” o, singolarmente, “Parte”
PREMESSO CHE
a) Il Comune di Oderzo, con deliberazione di Consiglio comunale n.
del , ha approvato un Protocollo d’intesa, denominato “Oderzo in vetrina”, per l’intera durata del mandato elettorale dell’Amministrazione in carica, aperto a tutti i proprietari di immobili che in Oderzo sono adibiti ad esercizi commerciali (di vicinato o per la somministrazione di alimenti e bevande), a tutte le Associazioni regolarmente iscritte all’albo comunale, a Fondazione Oderzo Cultura, agli Istituti scolastici opitergini e sottoscrivibile pure da altri soggetti pubblici o privati che ritengano meritevole il Progetto;
b) l’iniziativa del Comune si prefigge il seguente triplice scopo: 1) di evitare che nei periodi di chiusura temporanea dei negozi, tra la data di cessazione d’un Contratto (sia esso di locazione o di altro tipo) e l’inizio di un successivo rapporto obbligatorio, gli immobili ad uso commerciale
vengano a trovarsi in stato di trascuratezza o di abbandono, con il rischio di deperimento e/o degrado dell’interno o dell’esterno, di danni, di accessi indesiderati e di possibile pregiudizio al decoro e alla sicurezza urbani; 2) di favorire il mantenimento della vitalità del Centro storico – o comunque delle Vie del capoluogo o delle frazioni nelle quali insistono attività commerciali – promuovendo l’offerta gratuita di nuovi ulteriori spazi privati all’interno dei quali le Associazioni regolarmente iscritte nell’Albo comunale, Fondazione Oderzo Cultura e Istituti scolastici opitergini possano esercitare le proprie attività statutarie/istituzionali, coltivando i propri obiettivi e realizzando eventuali iniziative a vantaggio della Città;
3) di consentire temporaneamente, per la durata massima di un anno consecutivo, che le attività svolte a titolo di Comodato nei suddetti locali dalle Associazioni regolarmente iscritte nell’Albo comunale, da Fondazione Oderzo Cultura e dagli Istituti scolastici opitergini siano considerate compatibili con la destinazione d’uso commerciale degli stessi;
c) il Comodante ha sottoscritto il succitato Protocollo di intesa in data
ed intende avvalersi dello schema di contratto di comodato che il Comune di Oderzo ha predisposto e allegato al Protocollo medesimo;
d) il Comodante – proprietario dell’immobile, già adibito ad uso commerciale ed attualmente libero, sito in Oderzo (TV), Via/Piazza n.
– si rende disponibile a concederlo alla Comodataria, con tutte le relative pertinenze e con tutti i beni accessori che ne costituiscono dotazione, affinché la stessa possa utilizzarlo, nelle more di un prossimo contratto (di locazione o di altro tipo), per un periodo di tempo limitato e, comunque, per la durata massima di un anno consecutivo, mantenendo buone le condizioni degli spazi offerti o addirittura migliorandole;
e) la Comodataria – Associazione regolarmente iscritta nell’Albo del Comune di Oderzo/Fondazione Oderzo Cultura/Istituto scolastico opitergino – ha anch’essa sottoscritto il succitato Protocollo di intesa in data ed intende avvalersi del medesimo schema di contratto di comodato, avendo interesse a fruire degli spazi privati per svolgere/ampliare/valorizzare la propria attività statutaria/istituzionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue, intendendo stabilire i termini e le condizioni che disciplineranno l’uso dei beni, mobili ed immobili, concessi alla Comodataria, fermo restando che, per tutta la durata del rapporto, proprietario unico ed esclusivo degli stessi continuerà ad essere il Comodante.
Articolo 1 - Premesse
Le premesse sovraesposte formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2 - Durata
1. Il rapporto di cui al presente Contratto, per garantire un minimo di stabilità agli interessi che le Parti intendono perseguire, avrà durata di ( ) mesi, con decorrenza dal [….] e scadenza al [….], fatta salva la possibilità di successivi rinnovi che dovranno risultare da ulteriori Contratti debitamente sottoscritti da Comodante e Comodataria e che comunque non potranno superare la durata massima di un anno consecutivo.
2. Il Contratto potrà cessare anche prima della scadenza pattuita, se il Comodante comunichi alla Comodataria: a) che intende locare (o ha già locato) a terzi l’immobile; b) che intende concludere (o ha già concluso) un diverso Contratto a titolo oneroso avente ad oggetto i medesimi locali; c) che intende insindacabilmente recedere dal rapporto per qualunque altra ragione di carattere personale, familiare o aziendale. In tali casi la Comodataria, senza nulla poter eccepire, dovrà liberare l’immobile entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, che dovrà essere resa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C. o eventuale altra forma tale da non far sorgere dubbi sulla data dell’effettivo invio da parte del Comodante o sulla data di effettiva conoscenza (o diligente conoscibilità) da parte della Comodataria.
Articolo 3 - Oggetto
1. Il Comodato oggetto del presente Contratto si intende essenzialmente gratuito.
2. Il Comodante mette a disposizione e fa utilizzare alla Comodataria, che accetta, l’immobile di sua proprietà con tutte le relative pertinenze e con tutti i beni mobili che ne costituiscono dotazione. I beni di che trattasi risultano analiticamente individuati e descritti nel documento che, sottoscritto da entrambe le Parti, viene allegato sub A) al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale quale inventario e verbale di consegna.
3. L’esterno dell’immobile non potrà essere mascherato o oscurato né con tendaggi né con manifesti né con altre coperture che impediscano o riducano la visibilità dei locali. Dovrà essere esposto in modo visibile all’ingresso del locale il logo “Oderzo in vetrina” fornito dal Comune e sarà comunque consentita al Proprietario l’affissione di cartelli, di dimensioni adeguate e proporzionate, del tipo “Vendesi”, “Affittasi” et similia. Ciò che avviene all’interno degli spazi concessi in Comodato dovrà essere del tutto trasparente e osservabile anche dai passanti.
4. Ai fini dell’art. 1806 del Codice civile, l’immobile ed i beni mobili accessori oggetto del presente Contratto sono fin d’ora stimati in complessivi Euro [….]. La Comodataria dichiara di aver esaminato tutti i beni immobili e mobili di cui all’allegato elenco e di averli trovati in buono stato di conservazione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla funzione cui sono preordinati. S’obbliga ad impiegarli solo ed esclusivamente per le proprie attività stautarie/istituzionali (N.B.: gli Istituti scolastici potranno svolgere esclusivamente attività diverse da quelle didattiche e assimilabili a quelle associative), ad usarli, conservarli e custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, a non cederli a terzi ad alcun titolo, né oneroso né gratuito, neppure in parte e neppure temporaneamente, e a restituirli al Comodante, alla scadenza del Contratto, nello stato in cui le sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento d’uso.
5. La Comodataria s’impegna al preciso rispetto di tutte le disposizioni di legge, di Contratto e/o regolamentari applicabili all’uso dei beni in parola,
rispettando altresì le eventuali ulteriori indicazioni che dovessero essere comunque, di volta in volta, impartite dal Comodante.
6. Tutte le spese connesse e/o comunque derivanti dal presente Contratto sono integralmente a carico della Comodataria, così come tutte le incombenze e le spese per la manutenzione ordinaria, restando invece quella straordinaria a carico del Comodante. La Comodataria si impegna a segnalare al Comodante eventuali interventi visibilmente urgenti che dovessero rendersi necessari in pendenza del presente Contratto. Quando non sia stato oggettivamente possibile notiziarne preventivamente il Comodante, la Comodataria avrà diritto al rimborso delle eventuali spese urgenti sostenute per la conservazione della cosa comodata, nella sola misura in cui essa provi che gli interventi eseguiti - o fatti eseguire da terzi - non erano differibili e non potevano essere curati in tempo utile dal Comodante.
7. Il Comodante dà atto e conviene fin d’ora che nessun compenso verrà in ogni caso riconosciuto alla Comodataria per le eventuali migliorie apportate ai beni, migliorie che alla scadenza del Contratto rimarranno in proprietà del Comodante, a meno che quest’ultimo non preferisca pretendere il ripristino dello status quo ante a cura e spese della Comodataria.
8. Sono a completo ed esclusivo carico della Comodataria le spese di voltura e/o allacciamento a tutte le utenze (acqua, riscaldamento, luce, gas, telefono, etc.), le spese condominiali ed il pagamento a Xxx.xx di quanto dovuto per lo smaltimento dei rifuti.
9. Il Comodante ha diritto di accedere in qualunque momento all’interno dell’immobile – previa richiesta, anche informale, alla Comodataria – accompagnato da un soggetto delegato da quest’ultima.
Articolo 4 – Obblighi e responsabilità
1. La Comodataria è costituita custode dei beni comodati e sarà pertanto ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno dovesse essere da chiunque cagionato ai beni che formano oggetto del presente Contratto ed altresì di ogni e qualsiasi danno dovesse comunque derivare a persone e/o a cose in occasione, anche mediata ed indiretta, dell’uso e/o gestione dei beni in parola, così alla stessa
Comodataria come a qualunque terzo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale personale incaricato dalla Comodataria e/o i suoi dipendenti, associati od iscritti, gli ospiti o comunque i soggetti presenti all’interno dei locali, e ciò indipendentemente dalla circostanza che le condotte siano o meno conformi all’uso convenuto e/o alle disposizioni di legge, di Contratto o regolamentari di volta in volta applicabili e/o alle istruzioni impartite dal Comodante.
2. La Comodataria si impegna pertanto a tenere indenne e manlevato il Comodante da ogni richiesta, pretesa, danno e/o diritto in ragione dell’attività svolta nelle proprietà del Comodante o comunque riconducibile all’esercizio - in senso lato – all’attività ivi svolta.
3. All’uopo la Comodataria dichiara e comprova d’aver stipulato specifiche polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi, per il rischio d’incendio, per il danneggiamento e per il furto dei beni mobili e per
(eventuali ulteriori eventi), con massimali rispettivamente pari a/superiori ad Euro [….], come da documentazione prodotta in copia al Comodante anteriormente alla sottoscrizione del presente Contratto.
Articolo 5 – Comunicazioni al Comune di Oderzo
Al fine di consentire il monitoraggio politico-amministrativo sull’attuazione del Protocollo d’intesa e le verifiche tecniche sul rispetto dell’assentita, temporanea condizione di compatibilità con la destinazione d’uso commerciale dei locali, copia del presente Contratto e dei suoi eventuali rinnovi dovrà essere prontamente trasmessa al Comune di Oderzo, al quale dovranno essere altresì comunicate la data e le ragioni della cessazione del rapporto.
Articolo 6 - Disciplina
Per quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente contratto, si richiamano le norme generali di cui agli articoli 1803-1812 del Codice civile.
Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e Foro competente
1. Ogni e qualunque grave inosservanza degli obblighi che la Comodataria assume nei confronti del Comodante comporterà l’automatica ed immediata cessazione dell’efficacia del presente Contratto senza che la Comodataria abbia nulla a pretendere dal Comodante e salvo, anzi, il risarcimento dei danni tutti, diretti e/o indiretti, che quest’ultimo avesse a subire.
2. Per qualsiasi controversia, che non venga amichevolmente composta tra le Parti, sono competenti in via esclusiva gli Uffici giudiziari del Circondario di Treviso.
Articolo 8
Tutte le spese per la stipula del presente Contratto, comprese quelle di registrazione1, sono interamente a carico della Comodataria.
(luogo e data)
IL COMODANTE LA COMODATARIA
Le Parti dichiarano d’aver preso piena ed esatta conoscenza degli obblighi tutti previsti nelle clausole sopra estese e, in particolare, di quelle contenute nell’art. 2 comma 2, art. 3 commi 3-4-6-7-8, art. 4 commi 1 e 2, art. 7 e art. 8, le quali vengono approvate specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, con specifica ulteriore sottoscrizione.
(luogo e data)
IL COMODANTE LA COMODATARIA
1 La registrazione deve effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione.