Direzione Centrale Accertamento
Prot. n. 2011/54949
Direzione Centrale Accertamento
Trasmissione dei dati relativi all’asseverazione del programma comune di rete di cui all’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Trasmissione dei dati relativi all’avvenuta asseverazione del programma comune di rete.
1.1 Il presente provvedimento stabilisce, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i criteri e le modalità di comunicazione dell’avvenuta asseverazione del programma comune di rete di cui al comma 2- quater del medesimo articolo 42.
2. Termini, modalità e contenuto delle trasmissioni.
2.1 Gli organismi di asseverazione di cui all’articolo 42, comma 2- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, trasmettono all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, ai commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento.
2
2.2 Le trasmissioni di cui al punto 2.1 sono effettuate entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto.
2.3 I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni cui al punto 2.1 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
2.4 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 MegaByte.
3. Trattamento dei dati
3.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
4. Sicurezza dei dati
4.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.
3
5. Ricevute
5.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
5.2 Nell’ipotesi di cui al punto 5.1, lettera e), i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro i trenta giorni successivi alla mancata accettazione.
5.3 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al citato decreto 31 luglio 1998. Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
4
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
Motivazioni.
L’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede benefici fiscali per le imprese che aderiscono al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
Il medesimo comma 2-quater stabilisce che le agevolazioni possono essere fruite a condizione, tra le altre, che il programma comune di rete venga preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2011 sono stati individuati i requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, stabilendo che con successivo decreto sono individuati gli organismi pubblici ai quali, in via sussidiaria, è consentito asseverare il programma.
L’articolo 4, comma 3, dello stesso decreto prevede, tra l’altro, che l’avvenuta asseverazione è comunicata “all’Agenzia delle entrate nelle forme e modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da
5
emanare ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Al riguardo, il citato comma 2-sexies stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle predette agevolazioni.
Pertanto, il presente provvedimento disciplina i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione telematica dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete da parte dei predetti organismi di asseverazione.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti (art. 7);
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
6
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: distretti produttivi e reti di imprese (art. 3);
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: reti di imprese (art. 42);
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011: individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
La pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Roma, 14 aprile 2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxxx
Specifiche Tecniche
Trasmissione dei dati relativi all’asseverazione del programma comune di rete di cui all’articolo 42, comma 2-quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
ISTRUZIONI E NOTE |
Il file contiene le infomazioni relative ai contribuenti che hanno ottenuto l'asseverazione del programma comune di rete ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni, gli enti invianti sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle presenti specifiche tecniche. ll file è costituito da una serie di record, il cui contenuto viene di seguito dettagliato. I campi non valorizzati devono essere formattati secondo le indicazioni seguenti. La colonna "Tipo di dato" descrive sinteticamente il formato del campo: - AN alfanumerico, allineamento a sinistra e formattazione spazi. - NU numerico allineamento a destra e formattazione zeri - DT campo data nel formato GGMMAAAA e formattazione zeri. - CF il campo contiene codice fiscale sia per persona fisica (alfanumerico di 16) che per persona non fisica (numerico di 11) e formattazione a spazi. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date ovvero valori preimpostati), nella colonna “Valori” è indicato il particolare formato/valore da utilizzare. La colonna “Note” specifica alcune regole proprie del campo. Il file deve essere compilato con caratteri maiuscoli e non è ammesso l'utilizzo di caratteri speciali. Il file prima di essere inviato deve essere obbligatoriamente sottoposto al controllo. La presenza di un errore causa lo scarto dell'intera fornitura. |
RECORD DI TESTA |
Il record di testa, record di tipo 0, è lungo 1800 byte e identifica il soggetto obbligato (codice fiscale, dati identificativi), l'anno di riferimento e i dati dell'eventuale intermediario che effettua l'invio telematico. Nel caso di invio sostitutivo è obbligatoria la valorizzazione del protocollo telematico dell'invio che si intende sostituire. Nel caso di annullamento è obbligatoria la valorizzazione del protocollo telematico dell'invio che si intende annullare. In caso di annullamento e di comunicazione negativa il file deve essere costituito dai soli record di testa e di coda (Record "0" e Record "9"). |
RECORD DI DETTAGLIO |
Il record di dettaglio di lunghezza 1800 bytes, contiene le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto l'asseverazione del programma comune di rete ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78. |
RECORD DI CODA |
Il record di coda, record di tipo 9, è lungo 1800 byte e contiene le stesse informazioni riportate nel record di testa. |
TRACCIATO RECORD DI TESTA Comunicazioni da parte degli organismi di asseverazione di cui all’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 | |||||||
Campo | Posizione | Lunghezza | Descrizione campo | Tipo di dato | Valori | Note | |
da | a | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Tipo Record | NU | Vale sempre "0" | Dato obbligatorio |
2 | 2 | 6 | 5 | Codice identificativo della fornitura | AN | Vale sempre "ART42" | Dato obbligatorio |
3 | 7 | 8 | 2 | Codice numerico della fornitura | AN | Vale sempre "48" | Dato obbligatorio |
TIPOLOGIA DI INVIO | |||||||
4 | 9 | 9 | 1 | Tipologia di invio | NU | Valori ammessi: | Dato obbligatorio. |
0 = Invio ordinario | |||||||
1 = Invio sostitutivo | |||||||
2 = Annullamento | |||||||
3 = Comunicazione negativa | |||||||
5 | 10 | 26 | 17 | Protocollo telematico da sostituire o annullare | NU | Dato da valorizzare esclusivamente nei casi di: - Invio sostitutivo (Tipologia invio = 1) - Annullamento (Tipologia invio = 2) | |
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO | |||||||
6 | 27 | 42 | 16 | Codice Fiscale | CF | Codice fiscale. Se numerico allineare a sinistra | Dato obbligatorio |
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica | |||||||
7 | 43 | 102 | 60 | Denominazione | AN | Denominazione del soggetto obbligato persona giuridica | Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato persona giuridica. |
8 | 103 | 142 | 40 | Comune del domicilio fiscale | AN | ||
9 | 143 | 144 | 2 | Provincia del domicilio fiscale | PR | In caso di Stato estero, indicare "EE" | |
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona giuridica | |||||||
10 | 145 | 168 | 24 | Cognome | AN | Cognome del soggetto diverso | Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato persona fisica. |
11 | 169 | 188 | 20 | Nome | AN | Nome del soggetto diverso | |
12 | 189 | 189 | 1 | Sesso | AN | Valori ammessi: | |
M = Maschio | |||||||
F = Femmina | |||||||
13 | 190 | 197 | 8 | Data di nascita | DT | Da indicare nel formato "GGMMAAAA" | |
14 | 198 | 237 | 40 | Comune o Stato estero di nascita | AN | ||
15 | 238 | 239 | 2 | Provincia di nascita | PR | In caso di Stato estero, indicare "EE" | |
ESTREMI DELLA FORNITURA | |||||||
16 | 240 | 243 | 4 | Anno di riferimento | NU | Da indicare nel formato "AAAA" | Dato obbligatorio |
DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | |||||||
17 | 244 | 259 | 16 | Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | CF | Obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Se numerico, deve essere allineato a sinistra | La sezione va compilata se il soggetto che assume l'impegno alla trasmissione è un intermediario al quale il soggetto obbligato da incarico alla trasmissione telematica |
18 | 260 | 264 | 5 | Numero di iscrizione all'albo del C.A.F. | NU | ||
19 | 265 | 265 | 1 | Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione | NU | Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori ammessi: | |
1 = Comunicazione predisposta dal contribuente | |||||||
2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio | |||||||
20 | 266 | 273 | 8 | Data dell'impegno | DT | Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Da indicare nel formato "GGMMAAAA" | |
CARATTERI DI CONTROLLO | |||||||
21 | 274 | 1797 | 1524 | Filler | AN | Spazio a disposizione | |
22 | 1798 | 1798 | 1 | Carattere di controllo | AN | Vale sempre "A" | Dato obbligatorio |
23 | 1799 | 1800 | 2 | Caratteri di fine riga | AN | Caratteri ASCII "CR" x "XX" (xxxxxx xxxxxxxxxxx "0X" "0X") | Dato obbligatorio |
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO Imprese aderenti ad un contratto di rete che hanno ottenuto l'asseverazione del programma di rete di cui all'art. 42, comma 2- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 | |||||||
Campo | Posizione | Lunghezza | Descrizione campo | Tipo di dato | Valori | Note | |
da | a | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Tipo Record | NU | Vale sempre "1" | Dato obbligatorio |
ASSEVERAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE | |||||||
2 | 2 | 9 | 8 | Data di rilascio dell'asseverazione | DT | Da indicare nel formato "GGMMAAAA" | Dato obbligatorio |
3 | 10 | 27 | 18 | Estremi di registrazione del contratto di rete presso l'Agenzia delle entrate avente ad oggetto il programma asseverato | AN | Allineare a sinistra, utilizzare spazi a completamento della lunghezza del campo | E' formato dal codice ufficio dove è stato registrato (3 caratteri), dall'anno (4 caratteri), dalla serie (2 caratteri), dal numero (6 caratteri) e dal sottonumero (3 caratteri). Dato obbligatorio |
IDENTIFICATIVO FISCALE dell'impresa che ha ottenuto l'asseverazione del programma comune di rete ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78. | |||||||
4 | 28 | 43 | 16 | Codice Fiscale | CF | Codice fiscale. Se numerico allineare a sinistra | Dato obbligatorio |
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA (Persona Fisica) | |||||||
5 | 44 | 67 | 24 | Cognome del soggetto | AN | Cognome | I dati identificativi della persona fisica sono alternativi ai dati identificativi della persona giuridica |
6 | 68 | 87 | 20 | Nome del soggetto | AN | Nome | |
7 | 88 | 88 | 1 | Sesso | AN | Valori ammessi: | |
M = Maschio | |||||||
F = Femmina | |||||||
8 | 89 | 96 | 8 | Data di nascita | DT | Da indicare nel formato "GGMMAAAA" | |
9 | 97 | 136 | 40 | Comune o Stato estero di nascita | AN | ||
10 | 137 | 138 | 2 | Provincia di nascita | PR | In caso di Stato estero, indicare "EE" | |
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA (Persona Giuridica) | |||||||
11 | 139 | 198 | 60 | Denominazione del soggetto | AN | I dati identificativi della persona giuridica sono alternativi ai dati identificativi della persona fisica | |
12 | 199 | 238 | 40 | Comune del domicilio fiscale | AN | ||
13 | 239 | 240 | 2 | Provincia del domicilio fiscale | AN | ||
SPAZIO A DISPOSIZIONE | |||||||
14 | 241 | 1797 | 1557 | Filler | AN | Da impostare a spazi | |
CARATTERI DI CONTROLLO | |||||||
15 | 1798 | 1798 | 1 | Carattere di controllo | AN | Vale sempre "A" | Dato obbligatorio |
16 | 1799 | 1800 | 2 | Caratteri di fine riga | AN | Caratteri ASCII "CR" x "XX" (xxxxxx xxxxxxxxxxx "0X" "0X") | Dato obbligatorio |
TRACCIATO RECORD DI CODA Comunicazioni da parte degli organismi di asseverazione di cui all’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 | |||||||
Campo | Posizione | Lunghezza | Descrizione campo | Tipo di dato | Valori | Note | |
da | a | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Tipo Record | NU | Vale sempre "9" | Dato obbligatorio |
2 | 2 | 6 | 5 | Codice identificativo della fornitura | AN | Vale sempre "ART42" | Dato obbligatorio |
3 | 7 | 8 | 2 | Codice numerico della fornitura | AN | Vale sempre "48" | Dato obbligatorio |
TIPOLOGIA DI INVIO | |||||||
4 | 9 | 9 | 1 | Tipologia di invio | NU | Valori ammessi: | Dato obbligatorio. |
0 = Invio ordinario | |||||||
1 = Invio sostitutivo | |||||||
2 = Annullamento | |||||||
3 = Comunicazione negativa | |||||||
5 | 10 | 26 | 17 | Protocollo telematico da sostituire o annullare | NU | Dato da valorizzare esclusivamente nei casi di: - Invio sostitutivo (Tipologia invio = 1) - Annullamento (Tipologia invio = 2) | |
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO | |||||||
6 | 27 | 42 | 16 | Codice Fiscale | CF | Codice fiscale. Se numerico allineare a sinistra | Dato obbligatorio |
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica | |||||||
7 | 43 | 102 | 60 | Denominazione | AN | Denominazione del soggetto obbligato persona giuridica | Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato persona giuridica. |
8 | 103 | 142 | 40 | Comune del domicilio fiscale | AN | ||
9 | 143 | 144 | 2 | Provincia del domicilio fiscale | PR | In caso di Stato estero, indicare "EE" | |
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona giuridica | |||||||
10 | 145 | 168 | 24 | Cognome | AN | Cognome del soggetto diverso | Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato persona fisica. |
11 | 169 | 188 | 20 | Nome | AN | Nome del soggetto diverso | |
12 | 189 | 189 | 1 | Sesso | AN | Valori ammessi: | |
M = Maschio | |||||||
F = Femmina | |||||||
13 | 190 | 197 | 8 | Data di nascita | DT | Da indicare nel formato "GGMMAAAA" | |
14 | 198 | 237 | 40 | Comune o Stato estero di nascita | AN | ||
15 | 238 | 239 | 2 | Provincia di nascita | PR | In caso di Stato estero, indicare "EE" | |
ESTREMI DELLA FORNITURA | |||||||
16 | 240 | 243 | 4 | Anno di riferimento | NU | Da indicare nel formato "AAAA" | Dato obbligatorio |
DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | |||||||
17 | 244 | 259 | 16 | Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | CF | Obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Se numerico, deve essere allineato a sinistra | La sezione va compilata se il soggetto che assume l'impegno alla trasmissione è un intermediario al quale il soggetto obbligato da incarico alla trasmissione telematica |
18 | 260 | 264 | 5 | Numero di iscrizione all'albo del C.A.F. | NU | ||
19 | 265 | 265 | 1 | Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione | NU | Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori ammessi: | |
1 = Comunicazione predisposta dal contribuente | |||||||
2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio | |||||||
20 | 266 | 273 | 8 | Data dell'impegno | DT | Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Da indicare nel formato "GGMMAAAA" | |
CARATTERI DI CONTROLLO | |||||||
21 | 274 | 1797 | 1524 | Filler | AN | Spazio a disposizione | |
22 | 1798 | 1798 | 1 | Carattere di controllo | AN | Vale sempre "A" | Dato obbligatorio |
23 | 1799 | 1800 | 2 | Caratteri di fine riga | AN | Caratteri ASCII "CR" x "XX" (xxxxxx xxxxxxxxxxx "0X" "0X") | Dato obbligatorio |