TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI LAUREATI MEDICI
TRA
la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (di seguito denominata Provincia), con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx 0, Codice fiscale 00390090215, in persona della sua rappresentante dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Assessora provinciale alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro,
E
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito denominata Università), con sede in via 8 Febbraio, 2, P.IVA 00742430283, rappresentata dal Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE
- il diploma di specializzazione (ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 502/1992 e s.m.) costituisce requisito per l’accesso dei medici chirurghi della dirigenza del ruolo sanitario e che quindi la preparazione degli specializzandi deve essere finalizzata, in xxx xxxxxxxxxxx, xx conseguimento di una formazione adeguata alle necessità sanitarie della popolazione;
- l’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m. prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali, le Università e le Regioni (Province Autonome) stipulino specifici protocolli d’intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- l’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., prevede che, all’atto dell’iscrizione alle Scuole universitarie di Specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipuli uno specifico contratto annuale di formazione specialistica. Lo schema tipo di contratto è definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con i Ministri della Sanità, dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per malattia, servizio militare e gravidanza sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni;
- ai sensi dell’articolo 40, comma 5, del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., durante i suddetti periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 è stato definito il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici;
- la legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 e il rispettivo regolamento di esecuzione
D.P.G.P. 7 gennaio 2008, n. 4 consentono alla Provincia di disporre il finanziamento di contratti annuali aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo n. 368/1999 concernente la formazione dei medici specializzandi;
- ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta del Ministero della Salute, può autorizzare l’ammissione alle Scuole di personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola, nel limite di un dieci per cento in più del numero globale individuato di medici specialisti da formare e nel limite della capacità ricettiva della Scuola;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 29 marzo 2006 definisce, ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, nonché individua i requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialità;
- il D.P.C.M. 24 maggio 2001, all’articolo 7, comma 1, lett. A), prevede che i protocolli d’intesa disciplinino le modalità della reciproca collaborazione tra Università e Provincia necessarie per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, mediante lo svolgimento di attività formative presso le aziende ospedaliere di riferimento
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Art. 2 - Finalità
La Provincia e l’Università si danno reciprocamente atto degli obiettivi comuni e delle esigenze di reciproca collaborazione per favorire la formazione degli specializzandi laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 3 - Collaborazione e accreditamento della struttura
Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione tra l’Università e la Provincia, con riguardo alle finalità proprie del Servizio sanitario provinciale, l’Università, per promuovere il completamento della formazione accademica e professionale di cui all’art.
27 del D.P.R. n. 382/80 e per i fini di cui all’art. 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m., potrà avvalersi a tutti i livelli per attività scientifiche e didattiche di quelle strutture del Servizio sanitario provinciale individuate come idonee per personale ed attrezzature.
La Provincia, tramite L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, mette a disposizione dell’Università per le esigenze didattiche e formative, le attrezzature, gli ambulatori, i servizi logistici ed il personale sanitario e tecnico che afferiscono alle strutture accreditate di cui all’allegato 1. Le modalità per l’utilizzo ai fini formativi delle strutture saranno concordate tra i responsabili delle medesime e i Direttori delle Scuole.
La Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, attesta che le strutture di cui all’allegato 1 sono in possesso di tutti gli standard generali e specifici previsti dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2006, ai fini dell’accreditamento quali strutture della rete formativa delle relative Scuole di Specializzazione.
Potranno inoltre essere accreditate, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 marzo 2006, altre strutture sanitarie per le diverse Scuole di Specializzazione dell’Università rispetto a quanto previsto dall’allegato 1, su indicazione dell’Università medesima, ovvero su indicazione della Provincia, previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa in materia.
Art. 4 - Posti aggiuntivi e contratti di formazione specialistica
L’Università, ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. e ferma restando l’utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l’ammissione alle Scuole di specializzazione, potrà prevedere ulteriori posti aggiuntivi da riservare alle esigenze particolari del territorio altoatesino e finanziati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, come previsto dall’articolo 2 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.
Nelle Scuole di specializzazione i posti aggiuntivi verranno assegnati anno per anno dall’Università, sulla base del fabbisogno dichiarato dalla Giunta provinciale nell’ambito del Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale e previa autorizzazione del Ministero competente.
L’Università si impegna a comunicare alla Provincia i nominativi di coloro che hanno titolo a frequentare le Scuole per effetto di assegnazione di ulteriori posti aggiuntivi e che dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dalla legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14 e dal rispettivo regolamento di esecuzione D.P.G.P. del 7 gennaio 2008, n. 4.
La Provincia si impegna a sollevare l’Università di Padova da qualsivoglia onere derivante da eventuali futuri contenziosi venutisi a creare dall’applicazione della Legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.
I medici altoatesini assegnatari di posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia sottoscrivono un contratto di formazione specialistica secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 ed eventuali successive modificazioni.
L’Università si impegna ad autorizzare la frequenza delle attività pratiche, per almeno 4 (quattro) mesi all’anno presso le strutture sanitarie accreditate dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ad un numero di medici specializzandi corrispondente almeno al numero di posti aggiuntivi che la Provincia annualmente finanzia.
Art. 5 - Formazione degli specializzandi
Le attività formative di tirocinio pratico, espletate dagli specializzandi per almeno 4 mesi all’anno presso le strutture sanitarie accreditate dal presente Protocollo d’intesa, saranno definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata secondo programmi didattici individualizzati.
L’utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige non comporta alcun onere per l’Università.
La Provincia, tramite L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a mettere a disposizione per le attività pratiche svolte nelle strutture aziendali un congruo numero di dirigenti supervisori, preposti fra l’altro alla rilevazione delle presenze e alla certificazione delle attività svolte dagli specializzandi in formazione.
Art. 6 - Collaborazione didattica
L’Università, ai fini della didattica nelle Scuole di specializzazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m., potrà attribuire, in conformità con le disposizioni normative nel tempo vigenti, le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti alle strutture di cui all’art. 3 del presente Protocollo d’intesa.
Coloro cui sono affidate le funzioni di professore a contratto e di tutor per l'effettuazione delle attività didattiche afferenti al tirocinio professionale svolte dagli specializzandi presso le strutture sanitarie accreditate e per le attività di docenza, possono partecipare alle attività di docenza presso l’Università, nonché agli incontri di coordinamento didattico ed alle riunioni dei Consigli delle Scuole di specializzazione dell’Università medesima.
Eventuali richieste di rimborso di missione saranno a carico della Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che deciderà della loro ammissibilità.
Art. 7 - Servizi a favore degli specializzandi
La Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, così come disposto dall’art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo n. 368/1999.
Durante il periodo di svolgimento dell’attività formativa di tirocinio presso le strutture sanitarie provinciali accreditate, gli specializzandi possono accedere alle mense ospedaliere annesse alle medesime strutture alle tariffe determinate dal Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale.
La Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, provvede altresì, con oneri a proprio carico, alla fornitura dei camici e alla gestione delle visite e degli accertamenti richiesti, al fine dell’acquisizione del giudizio di idoneità al tirocinio formulato dal medico competente.
Art. 8 - Sicurezza
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
b) sulla Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
c) la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
Art. 9 - Impegni finanziari
La Provincia, ai sensi della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, provvede annualmente, nei limiti delle disponibilità definite dal Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale e previa individuazione nel Programma stesso del fabbisogno di medici specialisti in rapporto alle esigenze del Servizio sanitario provinciale, al finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i posti aggiuntivi secondo lo schema tipo di contratto di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, per l’intera durata del corso di formazione. All’Università sarà erogato il finanziamento relativo ai posti aggiuntivi che saranno annualmente autorizzati dal Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Gli importi dei contratti di formazione specialistica come definiti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e nel futuro in base alla normativa nel tempo vigente, saranno corrisposti all’Università, mediante ordine di bonifico da accreditarsi sul conto corrente bancario acceso presso l’Istituto cassiere dell’Ateneo, secondo le seguenti modalità:
- per gli iscritti al primo anno delle Scuole di Specializzazione una volta espletate le procedure concorsuali di ammissione alle Scuole medesime in unica rata anticipata;
- per gli iscritti ad anni di specializzazione successivi al primo, gli importi saranno corrisposti all’Università in unica rata annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il pagamento sarà disposto previa indicazione da parte dell’Università delle somme da erogare e dei posti autorizzati di cui sopra.
Entro il 31 di ottobre di ogni anno l’Università presenterà alla Provincia il rendiconto dei finanziamenti ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi erogati.
Qualora i beneficiari di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Provincia, per rinuncia o per altri motivi, non possano più godere dello stesso, l’importo erogato in eccesso sarà utilizzato dall’Università per i nuovi posti aggiuntivi attivati ai sensi del presente protocollo ovvero rimborsato alla Provincia.
La Provincia si impegna a versare all’Università, oltre agli importi dovuti per il finanziamento dei contratti aggiuntivi, anche la parte fissa del trattamento economico dovuta ai sensi dell’articolo 40, comma 5, del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., per gli eventuali periodi di sospensione della formazione specialistica che si siano verificati in conformità alle disposizioni citate in premessa, per il periodo complessivo massimo di un anno (e pari al massimo ad € 22.700,00).
La Provincia si impegna altresì a corrispondere all’Università le somme richieste per eventuali aumenti del trattamento economico oggetto del contratto di formazione specialistica finanziato o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell’Università.
Art. 10 - Durata
Il presente protocollo decorre dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2021.
Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.
Art. 11 - Impegni
In caso di recesso, l’Università si impegna comunque a garantire il completamento del corso di studi per i medici di cui all’art. 4 del presente Protocollo d’intesa.
La Provincia si impegna a garantire il finanziamento dei posti aggiuntivi di cui all’art. 4 del presente Protocollo per l’intera durata del corso al fine del conseguimento della specializzazione.
Art. 12 - Modalità di stipula
La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 13 - Oneri fiscali
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Protocollo sono a carico della Provincia.
L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa – Parte I, D.P.R. 26.10.1972 ,
n. 642, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modo virtuale. L’imposta di bollo è a carico della Provincia, che provvederà al pagamento e fornirà all’Università l’attestazione dell’avvenuto assolvimento.
L’imposta di registro è dovuta in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – Parte I,
D.P.R. 26.10.1972 , n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.
Firmato digitalmente
Università degli Studi di Padova Il Magnifico Rettore
Prof.
Firmato digitalmente
Provincia Autonoma di Bolzano
L’Assessora provinciale alla Salute, Sport,
Politiche sociali e Lavoro dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Allegato 1
Strutture sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano accreditate
Scuola di Specializzazione | Unità Operativa |
Biochimica clinica | Comprensorio sanitario di Bolzano - Laboratorio Biochimica Clinica |
Geriatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Otorinolaringoiatria |
Geriatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Pneumologia |
Geriatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Pronto Soccorso |
Geriatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Radiologia |
Geriatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Gastroenterologia, fisiopatologia e endoscopia digestiva |
Geriatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Geriatria |
Geriatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Laboratorio Biochimica Clinica |
Igiene e medicina preventiva | Comprensorio sanitario di Merano - Servizio Farmaceutico |
Igiene e medicina preventiva | Direzione Medica |
Igiene e medicina preventiva | Direzione Medica dei presidi sanitari |
Igiene e medicina preventiva | Servizio di Igiene sanità pubblica |
Malattie dell’Apparato Respiratorio | Comprensorio sanitario di Bolzano – Anatomia Patologica |
Malattie dell’Apparato Respiratorio | Comprensorio sanitario di Bolzano – Anestesia e Rianimazione |
Malattie dell’Apparato Respiratorio | Comprensorio sanitario di Bolzano – Chirurgia Vascolare e Toracica |
Malattie dell’Apparato Respiratorio | Comprensorio sanitario di Bolzano – Medicina di Laboratorio |
Malattie dell’Apparato Respiratorio | Comprensorio sanitario di Bolzano – Pneumologia |
Malattie dell’Apparato Respiratorio | Comprensorio sanitario di Bolzano – Radiologia |
Malattie Infettive | Comprensorio sanitario di Bolzano – Anatomia Patologica |
Malattie Infettive | Comprensorio sanitario di Bolzano – Anestesia e Rianimazione |
Malattie Infettive | Comprensorio Sanitario di Bolzano - Divisione di Malattie infettive e tropicali Ospedale Centrale Bolzano |
Malattie Infettive | Comprensorio sanitario di Bolzano – Medicina di Laboratorio |
Malattie Infettive | Comprensorio sanitario di Bolzano – Radiologia |
Scuola di Specializzazione | Unità Operativa |
Medicina fisica e riabilitativa | Comprensorio sanitario di Bolzano - Laboratorio Biochimica Clinica |
Medicina fisica e riabilitativa | Comprensorio sanitario di Bolzano - Radiologia |
Medicina fisica e riabilitativa | Xxx.xx funzionale di Medicina Fisica e riabilitativa (comprensori di Bolzano, Bressanone, Merano e Brunico) |
Medicina interna | Comprensorio sanitario di Bolzano - Medicina 1 |
Medicina interna | Comprensorio sanitario di Bolzano - Radiologia |
Medicina interna | Comprensorio sanitario di Bolzano - Laboratorio Biochimica Clinica |
Medicina interna | Comprensorio sanitario di Merano - UOC di Medicina interna |
Nefrologia | Comprensorio sanitario di Bolzano – Anatomia Patologica |
Nefrologia | Comprensorio sanitario di Bolzano – Medicina di Laboratorio |
Nefrologia | Comprensorio sanitario di Bolzano – Nefrologia ed Emodialisi |
Nefrologia | Comprensorio sanitario di Bolzano - Urologia |
Nefrologia | Comprensorio sanitario di Bolzano - Radiologia |
Neuropsichiatria Infantile | Comprensorio sanitario di Bolzano - Neurologia |
Neuropsichiatria Infantile | Comprensorio sanitario di Bolzano - Pediatria |
Neuropsichiatria Infantile | Comprensorio sanitario di Bolzano - Laboratorio Biochimica Clinica |
Neuropsichiatria Infantile | Comprensorio sanitario di Bolzano - Psichiatria e Servizio Psichiatrico |
Neuropsichiatria Infantile | Comprensorio sanitario di Bolzano - Radiologia |
Patologia clinica | Comprensorio sanitario di Bolzano - Laboratorio Biochimica Clinica |
Pediatria | Comprensorio sanitario di Bolzano – Medicina di Laboratorio |
Pediatria | Comprensorio Sanitario di Bolzano - Neonatologia e terapia intensiva neonatale |
Pediatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Pediatria |
Pediatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Pronto Soccorso |
Pediatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Radiologia |
Pediatria | Comprensorio sanitario di Bolzano - Servizio di Dietetica e nutrizione clinica |
Scienza dell'alimentazione | Comprensorio sanitario di Bolzano - Laboratorio Biochimica Clinica |
Scienza dell'alimentazione | Comprensorio sanitario di Bolzano - Radiologia |
Scienza dell'alimentazione | Comprensorio sanitario di Bolzano - Servizio di Dietetica e nutrizione clinica |