Protocollo per il rinnovo dell’intesa istituzionale
Protocollo per il rinnovo dell’intesa istituzionale
tra la Regione Siciliana e la Regione Xxxxxx –Romagna
con l’adesione dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR)
per la valorizzazione delle attività di assistenza e ricerca anche in ambito ortopedico oncologico
Visti
- l’art. 15 della legge 78/1990 n. 241, secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
- i precedenti Accordi tra Regione Sicilia, Regione Xxxxxx-Romagna e IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli siglati il 30 giugno e il 4 ottobre 2011, e successivamente prorogati sino al 30 Settembre 2021;
Premesso che
- la Regione Siciliana ritiene opportuno dare continuità al progetto di collaborazione e mira a contenere la mobilità extraregionale per l’assistenza specialistica di ortopedia, sia per ragioni di spesa, sia per ridurre i disagi dei pazienti siciliani che si rivolgono ad ospedali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx e ad altre strutture sanitarie del Nord;
- la Regione Xxxxxx-Romagna è interessata a proseguire l’esperienza sin ad ora posta in essere, anche alla luce dei risultati di salute ottenuti in questi anni, ed è pronta al contempo a perfezionare tutti i possibili elementi migliorativi della collaborazione per rispondere maggiormente alle aspettative della Regione Siciliana;
- la Regione Siciliana è inoltre interessata a specificare meglio, ed a differenziare rispetto all’offerta già garantita dalla rete dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, le finalità e le attività proprie di tale progetto, assegnando allo IOR un ruolo Hub della rete per specifiche patologie, tra cui l'ortopedia oncologica, che ora trovano risposta in centri al di fuori della Regione Siciliana e – in alcuni casi – all’estero;
- la Regione Siciliana e la Regione Xxxxxx-Romagna ritengono necessario intensificare la collaborazione anche sulle tematiche di ricerca e in tale ambito intendono avviare il percorso previsto dal DM del 5.2.2015 per il riconoscimento della sede IOR in Sicilia;
- si rende pertanto necessario aggiornare, sviluppare e qualificare ulteriormente il percorso della collaborazione istituzionale già in essere ed ora in scadenza, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di riduzione della mobilità e di innalzamento del livello di complessità delle prestazioni erogate nell’ambito di tale progetto;
- la Regione Siciliana e la Regione Xxxxxx-Romagna, a seguito delle interlocuzioni avvenute, hanno pertanto convenuto sul comune interesse di proseguire, sviluppare e perfezionare politiche di collaborazione, sinergiche e funzionali al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria in favore dei cittadini siciliani affetti da patologie ortopediche nonchéal fine di individuare e perseguire ulteriori opportunità di collaborazione anche sui temi della ricerca;
- le Parti si sono pertanto proposte di formulare un nuovo assetto della collaborazione istituzionale, che sappia rilanciare i risultati ottenuti, sviluppando ulteriormente il mix delle attività assistenziali, concordando altresì che la nuova intesa individui elementi di razionalizzazione e di revisione della spesa idonei a supportare l’esigenza di contenimento dei costi della Regione Sicilia;
Considerato che
- l’Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito, IOR) è un Ente di diritto pubblico, riconosciuto IRCCS a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue finalitàdi assistenza, ricerca clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, riconosciuto quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e – oltre ad essere Centro di Riferimento Regionale dell'Xxxxxx-Romagna, Hub per le patologie ortopediche - è da sempre punto di riferimento nazionale per le patologie oncologiche muscolo scheletriche, vertebrali e pediatriche; partecipa alle Reti nazionali degli IRCCS sulle tematiche coerenti con le patologie trattate; è stato riconosciuto Centro di Coordinamento dell'European Reference Network (ERN)sulle malattie rare scheletriche (ERN-BOND), nonché Unità dell’ERN sui tumori solidi nell’adulto (ERN- EURACAN);
- lo IOR può pertanto offrire risposta a fabbisogni ad alta complessità nell’area della ortopedia sul piano assistenziale, grazie alla forte integrazione con l’attività di ricerca, propria dell’IRCCS;
- lo IOR si rende disponibile a sviluppare ulteriori innovative modalità per la presa in carico dei pazienti siciliani, per lo svolgimento delle funzioni di alta complessità e per il contenimento dei fenomeni di mobilità, compatibilmente con le possibilità offerte dalla sede fisica in cui è collocato e nel rispetto della criticità e complessità clinica del paziente;
- lo IOR è disponibile altresì a supportare, per le funzioni di Alta complessità, altre realtà ortopediche siciliane garantendo la massima integrazione tra i professionisti dell’Istituto ed i professionisti delle Aziende Pubbliche della Regione e ad attivare sinergie in partnership con altre Aziende condividendo risorse, spazi, attività per realizzare forme di integrazione nella conduzione di piattaforme comuni di prestazioni e servizi;
- lo IOR potrà inoltre concorrere a supportare la capacità attrattiva della regione Sicilia nell’area del mediterraneo sviluppando la chirurgia ortopedica oncologica, dell’arto superiore e l’ortopedia pediatrica, insieme all’attività di ricerca.
Ritenuto pertanto necessario
Innovare e sviluppare, dopo oltre nove anni di esperienza operativa, le modalità convenzionali, organizzative, economiche e gestionali con le quali proseguire la collaborazione e individuare le nuove strategie di sviluppo per le finalità e gli obiettivi espressi in questa Premessa e che consentano la piena integrazione dell’operatività dello IOR nella rete assistenziale, formativa e di ricerca della Regione Siciliana.
Tutto ciò premesso,
le Parti, come sopra individuate, stipulano il seguente Accordo
Art.1 Finalità ed Oggetto
1.1. Il presente Accordo persegue il conseguimento delle finalità espresse in Premessa, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale, e disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Siciliana, la Regione Xxxxxx-Romagna e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività dello IOR in Sicilia, finalizzate allo svolgimento dell’attività di assistenza ortopedica e medicina fisica e riabilitativa e di ricerca, nell’interesse congiunto della tutela della salute della popolazione.
1.2. Obiettivi della collaborazione sono:
a) rispondere alla necessità della Regione Siciliana di contenimento dei flussi di mobilità dei pazienti, anche verso la sede IOR di Bologna, dove potranno essere presi in carico pazienti siciliani per casi non trattabili presso lo IOR di Bagheria in considerazione del livello di gravità del paziente e delle caratteristiche della sede logistica in cui si svolge la collaborazione;
b) rispondere alla necessità espressa dalla Regione Siciliana di effettuare attività di alta specializzazione orientando l'attività a linee di produzione qualificanti, tra cui l'ortopedia dell'arto superiore, pediatrica, oncologica e vertebrale e le correlate attività diriabilitazione;
c) individuare un Centro di Riferimento per la valutazione dell’appropriatezza delle richieste di mobilità di ambito ortopedico verso centri esteri, al fine di dare risposta al trattamento di patologie di più alta complessità che non trovano attualmente risposta nel territorio siciliano;
d) potenziare l’attività di ricerca, promuovendo - in tale ambito - il riconoscimento di sede IRCCS della sede siciliana di IOR;
e) sostenere la rete del trauma della Regione Siciliana, prendendo in carico pazienti provenienti da altre strutture regionali attraverso la definizione di criteri condivisi.
Art.2 Attività assistenziale
2.1. L’Istituto Ortopedico Rizzoli, riconosciuto quale soggetto pubblico che costituisce parte integrante della Rete Ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana, effettua attività programmata di ortopedia e di medicina fisica-riabilitativa, nell’ambito dell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 7, comma 1, con la finalità di limitare esclusivamente ai casi non trattabili nella sede siciliana la mobilità dei pazienti presso la propria sede di Bologna e di contribuire alla riduzione degli ulteriori flussi verso le strutture ospedaliere pubbliche e private dell’Xxxxxx-Romagna e delle altre Regioni del Nord;
2.2. Per quanto sopra, lo IOR si impegna a indirizzare in ogni forma i cittadini siciliani verso la struttura IOR siciliana, per le prestazioni che saranno rese presso tale sede e potenziando, nelle forme disciplinate dal presente Accordo, l'offerta di attività erogate dai propri professionisti.
2.3. A tal fine, lo IOR, oltre allo svolgimento delle attività ambulatoriali e di ricovero per i cittadini che si rivolgono alla sede in Sicilia, si impegna:
a) a garantire la possibilità di una presa in carico presso la sede siciliana ai pazienti - resi- denti in Sicilia - che accedono direttamente presso gli ambulatori della sede di Bologna;
b) a garantire la consulenza di professionisti esperti della sede di Bologna per particolari li- nee di produzione e per patologie particolarmente complesse, con particolare riguardo al potenziamento delle attività di chirurgia di cui all’art. 3.3;
c) a governare le forme di accesso in Libera Professione all’Istituto, per contenere il feno- meno della mobilità, ed a garantire che i professionisti dello IOR Bologna che svolgono attività libero professionale, in qualunque regime, sia intramoenia autorizzata presso sedi siciliane che extramoenia, utilizzino la lista unica di attesa della sede dello IOR in Sicilia, per l’inserimento di pazienti che necessitano di intervento;
d) a garantire che l’attività libero professionale svolta all’interno della struttura di Baghe- ria, sia in regime di ricovero che di specialistica ambulatoriale, sia effettuata soltanto da personale che svolge attività istituzionale in maniera stabile e continuativa presso il Di- partimento Rizzoli Sicilia;
e) a garantire percorsi integrati di presa in carico e di follow up presso la sede siciliana peri pazienti complessi, in particolare inerenti la casistica vertebrale ed oncologica: tali pa- zienti saranno valutati presso la sede siciliana e - solo nei casi in cui si ravvisi l'impossi- bilità di trattarli chirurgicamente presso tale sede - saranno inviati alla sede di Bologna;
f) a facilitare percorsi di accoglienza – nei casi di cui alla lettera precedente - per i pazienti siciliani ed i loro parenti che accedono alla struttura di Bologna.
2.4 Per perseguire gli obiettivi di sviluppo della collaborazione e di integrazione tra lo IOR e le strutture pubbliche della Rete Ospedaliera Siciliana, si conviene altresì che:
a) le Aziende del sistema regionale siciliano provvedano all’invio di pazienti presso la sede siciliana dello IOR, con particolare riguardo all’esigenza di effettuare valutazioni su casistica altamente complessa;
b) i professionisti dello IOR operanti presso la sede del Dipartimento Rizzoli Siciliapotranno collaborare e partecipare a fabbisogni specifici delle strutture pubbliche, con lafinalità di contribuire ad interventi caratterizzate da particolare complessità e tecniche innovative.
Art.3
Tipologia di attività assistenziale erogata
3.1 L’attività di assistenza specialistica ambulatoriale comprende visite e prestazioni specialistiche mediche, chirurgiche afferenti alle branche di Ortopedia, Medicina Fisica Riabilitativa, Anestesia e Rianimazione, Neurochirurgia1, Malattie Rare, Oncologia e ogni altra prestazione connessa alle patologie trattate nella sede siciliana, oggetto del presente Accordo. L’accesso, l’erogazione e la valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali sono effettuati in conformità alle modalità previste nella Regione Siciliana per le aziende pubbliche.
3.2 Lo IOR si impegna ad attivare quattro posti letto di Terapia Intensiva e la Regione Siciliana si impegna a modificare la rete regionale delle Terapie Intensive adottata con DA 614 del 8 luglio 2020.
3.3 Lo IOR si impegna ad erogare visite e prestazioni assistenziali in regime di ricovero erogate dai reparti di Ortopedia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Anestesia e Rianimazione, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive in materia sanciti dalla normativa nazionale e regionale.
1 Attualmente riferibili a "iniezione di altri farmaci nel canale vertebrale".
3.4 Al fine di ampliare le linee di attività e di patologie assistibili presso la sede siciliana, Regione Siciliana e IOR individuano, per classi di DRG, la seguente casistica di alta specializzazione che lo IOR si impegna a trattare presso la sede siciliana in misura progressivamente maggiore rispetto al totale della produzione erogata:
• DRG (498, 500, 496, 546, 520, 497) per artrodesi vertebrale,
• DRG (212, 220) per pazienti in età evolutiva comunque inferiori a 18 anni,
• interventi di tumori ossei,
• DRG definiti ad alta complessità (544, 545, 491, 471, 217).
La % di tali DRG sul totale della produzione presso la sede siciliana dovrà progressivamente aumentare:
- per il 2021 e 2022 si dovrà garantire - compatibilmente con la pandemia in atto - il mantenimento della % erogata nel 2019 (70% della produzione complessivamente erogata nella sede siciliana);
- nel 2023 lo IOR si impegna a raggiungere il 74% della produzione complessivamente erogata nella sede siciliana, riducendo progressivamente quella che viene erogata presso la sede di Bologna, fermo restando la garanzia minima del raggiungimento delle % per classe di DRG erogate nel 2019 presso la sede siciliana;
- nel 2024 lo IOR si impegna a raggiungere il 78% della produzione complessivamente erogata nella sede siciliana, riducendo progressivamente quella che viene erogata presso la sede di Bologna, fermo restando la garanzia minima del raggiungimento delle % per classe di DRG erogate nel 2019 presso la sede siciliana.
Per gli anni successivi, i volumi, la tipologia e le soglie di riferimento della casistica trattata da IOR nella sede siciliana, coerenti con le liste di attesa e presa in carico dei pazienti, dovranno essere superiori alle % sopra indicate e saranno oggetto di specifico accordo annuale di cui all'art. 7 c.1, stipulato ai sensi dell'art. 8-quinques del d.lgs. 502/92.
3.5 Regione Siciliana e IOR valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, mediante il sistema di monitoraggio di cui all'art. 12, con particolare riferimento alle azioni implementate per raggiungere i risultati di cui al presente accordo.
3.6 Al fine di indirizzare maggiormente l’attività dello IOR verso la casistica di cui ai punti precedenti, Regione Siciliana si impegna a favorire percorsi che - partendo dai Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta e dai professionisti delle sedi della Rete Ospedaliera e Territoriale Siciliana e attraverso modalità di prenotazione delle prime visite – favoriscano l’accesso allo IOR di pazienti che, diversamente, si rivolgerebbero ad altre strutture, anche al di fuori del territorio siciliano. A tal fine IOR si rende disponibile a far parte di tavoli regionali per la definizione di “Percorsi di accesso e presa in carico” all’attività in regime di ricovero per specifici patologie target. Si impegna inoltre ad attivare ambulatori specialistici per specifici distretti anatomici o patologie.
3.7 Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 2, per patologie ortopediche di alta complessità e criticità, per le quali – a seguito della valutazione specialistica da parte del personale medico del Dipartimento Rizzoli Sicilia – si ravvisi la necessità di erogazione delle prestazioni con infrastrutture e tecnologie non presenti nella sede siciliana dello IOR, sarà possibile attivare collaborazioni e progetti di integrazione con le strutture sanitarie siciliane dotate delle risorse necessarie per l’attivazione di percorsi integrati di presa in carico, a garanzia del paziente, dall’accesso fino al termine del percorso di cura.
3.8 Lo IOR si rende disponibile ad accettare pazienti ortopedici chirurgici inviati da altre strutture regionali, compresi i servizi di pronto soccorso della rete del trauma, rimandando ad apposito protocollo per la definizione dei criteri di eleggibilità e dei volumi di casistica urgente potenzialmente trasferibile presso la sede di Bagheria. Il Protocollo definirà altresì volumi e peso di tale casistica in relazione alle soglie definite nel presente articolo.
3.9 Lo IOR, per qualificare l'attività ambulatoriale offerta presso la sede siciliana e perseguire le finalità di cui all’art. 2, attiverà altresì un ambulatorio di Malattie Rare Scheletriche, coordinato dal Centro di Riferimento per le malattie rare scheletriche del Rizzoli (CEMARS) ed un ambulatorio di Ortopedia Oncologica, coordinato dalla sede di Bologna, che provvederanno all’invio dei professionisti operanti in tale ambito. Gli ambulatori saranno utilizzati per le funzioni di presa in carico, valutazione, trattamento e follow up dei pazienti, anche laddove gli interventi chirurgici avvengano in altre sedi.
3.10 Lo sviluppo della collaborazione tra Regione Siciliana, Regione Xxxxxx-Romagna e IOR potrà prevedere la creazione di un Centro di riferimento ortopedico a carattere oncologico, che potrà sviluppare capacità attrattiva anche verso pazienti di altre Regioni.
3.11 La Regione Sicilia si avvale dei professionisti dello IOR per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 595/1985 ed al d.m. 3 novembre 1989 in materia di autorizzazioni alla fruizione di prestazioni sanitarie all’estero, con la finalità di coadiuvare le valutazioni dei Centriregionali di riferimento e di garantire le prestazioni assistenziali di alta specialità che possono essere svolte presso la sede delle attività in Sicilia e/o presso la sede di Bologna.
Art. 4
Obiettivi e Valutazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
4.1. Alla luce della nuova prospettiva di collaborazione, per rafforzare sempre più l’integrazione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli nell’ambito della rete ospedaliera regionale Siciliana, le due Regioni ritengono necessario prevedere, di concerto, specifici obiettivi annuali del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, relativi all’attività del Dipartimento Rizzoli Sicilia, ed il corrispondente sistema di verifica.
4.2. Nell’ottica dell’integrazione e collaborazione, il Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli si impegna a concordare con la Regione Siciliana gli obiettivi quali-quantitativi degli incarichi gestionali di Responsabile di Struttura presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia.
Art. 5 Attività di Ricerca
5.1. Lo IOR, in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilevanza nazionale, si impegna a sviluppare compiti di ricerca biomedica, traslazionale e di trasferimento tecnologi- co, valorizzando le attività svolte presso la sede IOR siciliana e le ulteriori sedi integrate nei progetti che attraggono finanziamenti pubblici regionali, statali e dell’Unione europea, o pri- vati, e che potranno coinvolgere ulteriori realtà pubbliche e private.
5.2. Le Parti intendono promuovere, in occasione della procedura ministeriale di riconferma dello status di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico anche il riconoscimento delle sedi si- ciliane dello IOR, secondo gli standard di eccellenza previsti dalla normativa vigente. Nel mo- mento in cui il Rizzoli verrà riconosciuto IRCCS nella sede siciliana, si impegna a rendiconta- re anche a Regione Siciliana gli indicatori di monitoraggio della ricerca corrente degli IRCCS, inviati al Ministero della Salute.
5.3. Lo IOR potrà inoltre stipulare accordi al fine dello sviluppo e del potenziamento tecnologico di quanto già esistente nei laboratori situati nella sede siciliana e presso l’Università di Paler- mo.
5.4. Lo IOR si impegna a implementare un Registro dell'implantologia protesica ortopedica della Sicilia (RIPO-S) che venga alimentato da tutte le strutture siciliane, pubbliche e private, che effettuano attività di implantologia protesica. A tal fine, la Regione Siciliana si impegna a ri- conoscere, per la attivazione e gestione di tale registro a valenza regionale, uno specifico fi- nanziamento, sia per la fase di start-up che per la gestione ordinaria, che sarà annualmente rendicontata da IOR attraverso apposita reportistica, rivolta alla Regione Siciliana e alle Aziende che partecipano alla raccolta dei dati sulle protesi impiantate. I dati del registro sa- ranno oggetto di specifica attività di ricerca, nonché saranno utilizzati per la valutazione della sopravvivenza degli impianti protesici e per l’attività di vigilanza e controllo post-marketing.
Art. 6
Integrazione con altri Enti e Università
6.1 Lo IOR potrà convenzionarsi con altri Enti della Rete Ospedaliera Siciliana per garantire i servizi di supporto all’attività erogata, assistenziali e non. Lo IOR, d’intesa con la Regione Siciliana, con ulteriori e separati Accordi, potrà attivare forme di collaborazione anche di tipo strutturale e mediante la creazione di appositi modelli gestionali tra le attività della propria Banca del Tessuto muscolo scheletrico e le attività poste in essere dalle strutture ortopediche, pubbliche e private, della Regione Sicilia.
6.2 Lo IOR, in quanto IRCCS, per potenziare le attività di ricerca svolte presso le sedi siciliane, potrà stipulare accordi finalizzati allo sviluppo di progetti con Enti di ricerca, Università ed al- tre Istituzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6.3 Presso la sede siciliana dello IOR, saranno realizzate attività mirate e specifiche di education e formazione per la valorizzazione delle attività di assistenza e ricerca, anche attraverso accordi con le Università.
Art. 7
Rinvio ad apposito accordo contrattuale
7.1 Per la regolamentazione delle attività di cui agli articoli precedenti, tra la Regione Siciliana e lo IOR viene stipulato - nel rispetto delle indicazioni della presente intesa - un apposito accor- do contrattuale annuale ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quater, del d.lgs. 502/92 e suc- cessive modificazioni, che stabilisce volumi e tipologie di prestazioni, obiettivi attesi, indica- tori strumenti di monitoraggio e controllo, budget annuali e pluriennali per la remunerazione delle prestazioni.
7.2 La regione Siciliana e la regione Xxxxxx Xxxxxxx, si impegnano a sottoscrivere entro un anno l’accordo di mobilità tra regioni ai sensi dell’art. 1, c. 576 della L. 28/12/2015 n°28; in parti- colare in tale accordo sarà definito un tetto finanziario pari al valore della mobilità attiva per i ricoveri del 2019 di ciascuna delle due regioni con esclusione:
• della chirurgia dei trapianti e degli altri DRG definiti di alta complessità;
• dell’attività oncologica;
• Unità spinale (codice disciplina 28);
• DRG 510 (Ustioni non estese con CC o trauma significativo) e 511 (Ustioni non estese senza CC o trauma significativo);
• Traumi ed incidenti stradali;
Inoltre, riguardo i DRG ad alto rischio di inappropriatezza, come definiti nell'Allegato B del Patto per la salute 2010-2012, sarà previsto, a prescindere dai tetti di spesa, un ulteriore abbat- timento in misura non inferiore al 20% della tariffa del DRG, per il periodo di vigenza dell’accordo.
Art. 8
Articolazione Organizzativa e Sede delle attività
8.1 Lo IOR svolge le attività nel territorio siciliano nelle forme disciplinate dalla presente intesa attraverso il proprio Dipartimento “Rizzoli Sicilia”, che afferisce giuridicamente, gestionalmente ed economicamente all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Come tale è individuato nei documenti che regolano i rapporti tra le parti e che identificano la sede siciliana.
8.2 Con separati accordi tra le Parti interessate, si provvede a disciplinare la disponibilità della sede di Villa Santa Xxxxxx, in Bagheria, in favore dello IOR, e alle conseguenti transazioni in merito agli aspetti economici, di sviluppo e di manutenzione di tale sede.
8.3 In particolare Villa Santa Xxxxxx, nelle more di diversi sviluppi sulla destinazione dell’immobile, concede in locazione alla Regione Siciliana le porzioni dell'immobile denominato “Villa Santa Xxxxxx” in Bagheria con annesse attrezzature sanitarie per destinarlo all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) per l’attività sanitaria concordate con l’Assessorato Regionale della Salute.
8.4 La Regione Siciliana concede in “comodato d’uso gratuito” all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) l’immobile e le attrezzature ricevute in locazione da “Villa Santa Xxxxxx” in Xxxxxxxx X.X. 000 Xx. 000,0;
8.5 Lo IOR provvede all'acquisizione dei servizi e delle attività strumentali di supporto, tecnico- manutentive, di accesso, di logistica che si rendono necessari per la gestione della Struttura, anche avvalendosi della Società VST nell’ambito degli accordi tra la Regione Siciliana e l’Agenzia beni confiscati.
8.6 Le Parti interessate si riservano altresì di individuare ulteriori spazi e/o sedi per l’esercizio delle attività dello IOR in Sicilia e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo.
Art. 9 Personale
9.1 Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2, 3 e 4, lo IOR si avvarrà di proprio persona- le, sia già assunto, sia reclutato appositamente per l’erogazione delle attività.
9.2 Il personale afferisce giuridicamente e funzionalmente allo IOR, che provvede al loro tratta- mento economico e giuridico ed alla costituzione dei fondi contrattuali previsti dalla regola- mentazione vigente.
9.3 Le Parti possono altresì stabilire forme comuni di reclutamento del personale. Inoltre, Regio- ne Siciliana consente all’Istituto di accedere alle procedure e alle graduatorie esistenti presso le aziende sanitarie pubbliche siciliane, secondo accordi tra le Aziende interessate.
9.4 In caso di mancato rinnovo dell’accordo, ed altresì in caso di recesso di una delle Parti, o di risoluzione consensuale dello stesso Protocollo di Intesa, le Parti si impegnano a stabilire, at-
traverso separate specifiche pattuizioni, termini e modalità di destinazione del personale alla rete ospedaliera territoriale delle strutture pubbliche siciliane.
Art. 10
Entità e modalità di erogazione del finanziamento
10.1 A fronte della attività erogate, stimati su base annua, la Regione Siciliana corrisponderà a IOR un budget complessivo pari a 14.500.000 milioni di euro all’anno per il periodo 2021- 2024. Tale budget comprende:
a) la remunerazione dell’attività erogata (flussi SDO, SDAO, C, F e T) stimata in 11 milio- ni di euro annui;
b) il finanziamento per le funzioni di Terapia Intensiva, Alta Complessità, Malattie Rare, Assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione (protesica custom made). Tale finanziamento è fissato in 3,5 milioni di euro riconosciuto in dodicesimi e comunque entro il limite massimo del 30% della produzione annua, come previsto dalla normativa vigente in riferimento al valore complessivo della remunerazione delle fun- zioni (art. 8 sexies D. Lgs. 502/1992), secondo il calcolo previsto dal DM del 21.6.2016, ovvero (Produzione*(0.30/(1-0.30)).
10.2 Per gli anni successivi al 2024, in relazione all’andamento della casistica e/o a fronte di even- tuali modifiche tariffarie che riguardino i DRG afferenti al MDC 8, o della richiesta di avviare nuove linee di produzione anche in sinergia con altri attori del Servizio Sanitario della Regio- ne Siciliana, il budget dovrà essere ridefinito annualmente, entro il mese di febbraio dell’anno di competenza, attraverso un Addendum di modifica e/o conferma del budget definito al com- ma 1 del presente articolo.
10.3 Le modifiche al budget assegnato, anche dovute ad eventuali modifiche normative che posso- no intervenire nel periodo di vigenza di tale Accordo, dovranno essere comunicate dalla Re- gione Siciliana alla Regione Xxxxxx-Romagna e a IOR, e applicate unicamente previo Accordo scritto tra le Parti.
10.4 Il budget annuale sarà rivisto dalle Parti con riguardo agli aumenti determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
10.5 Per l'eventuale attivazione del Centro di Ortopedia Oncologica di cui all'art. 3 del presente Protocollo, Regione Siciliana si impegna a garantire il riconoscimento di un finanziamento per l'avvio della struttura a copertura degli investimenti iniziali infrastrutturali, ed inoltre la copertura dei possibili costi aggiuntivi di protesi "custom made" (per l'importo ulteriore ri- spetto al costo delle protesi standard e previa definizione di accordi condivisi nell’ambito dell’Accordo di cui al punto 7.1).
10.6 Al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione alla Regione Siciliana, IOR si im- pegna a fornire alla stessa il Bilancio di Previsione e di Esercizio.
10.7 La Regione Siciliana - Assessorato della Salute – corrisponderà mensilmente e direttamente allo IOR, la somma corrispondente alla produzione del mese di riferimento, cui aggiungere la quota di funzioni. Il saldo tra il budget complessivo mensile convenuto e i trasferimenti effet- tuati verrà corrisposto nell’esercizio successivo a quello di riferimento, dopo la verifica dei flussi. Il pagamento delle somme mensili saranno effettuate entro i 60 (sessanta) giorni suc-
cessivi alla data di ricevimento delle relative fatture, da intestarsi a “Regione Siciliana – As- sessorato Regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica”.
Art. 11 Flussi informativi
11.1 Lo IOR è tenuto a trasmettere alla Regione Siciliana ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo i dati relativi ai flussi informativi sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalità ed i tempi fissati per le strutture pubbliche.
11.2 Lo IOR è tenuto a fornire inoltre statistiche sanitarie sull’attività svolta, secondo le modalità di rilevazione e trasmissione previste per il Sistema Sanitario dalle specifiche disposizioni na- zionali e regionali.
Art. 12
Attività di monitoraggio
12.1 Regione Sicilia e Regione Xxxxxx-Romagna, per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, avviano - avvalendosi degli Uffici competenti -, un sistema di monitoraggio sull’andamento delle attività sanitarie erogate dallo IOR e da altre Ortopedie della Regione Si- ciliana, finalizzate ad attivare un sistema di benchmarking e misurazione delle performance assistenziali, anche relative alla mobilità passiva per la Sicilia in ambito ortopedico. A tal fine concordano di scambiarsi reciprocamente informazioni sulla casistica ortopedica (MDC 8) e sui valori di mobilità relativamente ai DRG prodotti per pazienti siciliani da altre Ortopedie della Regione e da altre Regioni italiane, in modo da condividere le azioni possibili da mettere in campo per la riduzione di tale mobilità.
12.2 Lo IOR provvederà a tal fine a trasmettere all’Assessorato della Salute della Regione Sicilia- na una relazione annuale sulla gestione del Dipartimento “Rizzoli Sicilia”.
Art. 13 Attività di Controllo
13.1. Negli Accordi attuativi di cui all’art. 7.1 viene condiviso tra le parti il protocollo relativo ai controlli dell’appropriatezza dell’attività erogata, secondo i principi e i criteri definiti dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 14 Durata
14.1. Il presente Accordo ha durata decennale, decorrente dal 1° ottobre 2021 al 30 Settembre 2031.
14.2. Le Parti hanno diritto di recedere in caso di inadempimenti derivanti dalla presente Conven- zione e/o per comprovate ragioni che rendano impossibile l’esecuzione delle attività, così come disciplinate dagli accordi intercorsi tra le Parti. Il recesso, dovrà essere comunicato all’altra Parte con un preavviso di almeno 12 mesi per mezzo di lettera raccomandata con ri- cevuta di ritorno.
Art. 15
Norme finali e transitorie
15.1. Il presente Accordo sostituisce ad ogni effetto il precedente Protocollo d’Intesa siglato tra le Regioni il 30 giugno 2011 e quello siglato tra Regione Siciliana e IOR in data 4 ottobre 2011
15.2. Le parti si impegnano a sottoscrivere gli Accordi Attuativi di cui agli artt. 3.8 e 7.1 entro 60 giorni dalla sigla del presente Protocollo. L’approvazione di tali accordi è condizione sospen- siva dell’efficacia dei vincoli e degli obiettivi stabiliti negli artt. 3, 4 e 10 del presente Proto- collo. Nelle more di tale sottoscrizione, IOR prosegue l'erogazione dell'attività assistenziale e Regione Siciliana si impegna a remunerare a IOR il valore della produzione erogata mensil- mente, nonché la somma di 450.000 euro mensili determinata ai sensi del successivo art. 15.4.
15.3. Fino a nuove determinazioni in merito alle volontà della Regione Siciliana sullo sviluppo del- la sede di cui al punto 8, si conferma il contratto di comodato a regime gratuito dell'immobile di Bagheria in favore di IOR.
15.4. Al fine di concludere il precedente accordo, la Regione Siciliana si impegna a liquidare a IORi crediti residui il cui ammontare è determinato dal fatturato relativo al valore della produzio- ne (flusso A, sdao, C, file F) al netto dei controlli sanitari, oltre il budget per la ricerca e for- mazione pari a € 1.000.000 e il budget delle funzioni assistenziali pari a € 4.400.000. Il valore complessivo della remunerazione del budget delle funzioni assistenziali di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 sexies del D.lgs 502/1992, non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato. Il credito residuo che Regione Siciliana si impegna a liquidare entro 90 giorni dalla stipula del presente protocollo è pari agli importi indicati nelle tabelle “A e B” che ne sono parte integrante. Con riferimento agli anni dal 2016 al 2020 gli importi pre- visti, nella citata tabella “A”, sono determinati al netto dei controlli sanitari rispetto ai quali lo IOR si impegna ad emettere i relativi documenti contabili. Relativamente all’anno 2021 nella tabella “B” è stato indicato l’importo del credito, al lordo di eventuali decurtazioni derivanti dai successivi controlli sanitari, riferito al periodo fatturato fino alla data di sottoscrizione del presente protocollo (gennaio-luglio). Il riconoscimento economico dell’attività relativa al pe- riodo agosto-settembre 2021, sarà determinato secondo i criteri individuati per i precedenti mesi dello stesso anno di riferimento.
Per la Regione Siciliana
L’Assessore regionale della salute Xxxxxxx Xxxxx
Per la Regione Xxxxxx-Romagna
L’Assessore regionale alle politiche per la salute Xxxxxxxx Xxxxxx
Per l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Il Direttore Generale
Xxxxxxx Xxxxxxxx