SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
l’affidamento del servizio brokeraggio assicurativo, comprensivo della gestione di tutte le polizze assicurative in essere e dei relativi sinistri, in particolare RCT/O, sia pregressi non definiti che futuri a favore dell’Azienda ASL di Rieti
C.I.G.: Importo € esente IVA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno , del mese di tra
l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIETI – C.F. e
P.IVA 00821180577 (di seguito denominata per brevità Committente o ASL Rieti), nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, (Direttore Amministrativo) Dott.ssa Xxxx Xxxxx, nata a Roma il 01.03.1966, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitegli con deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 12/12/2017 e residente per la carica in Xxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 00;
e
, con sede in , via , CF e P.IVA (di seguito denominata per brevità commissionario), iscritta alla C.C.I.A.A. di
, nella persona del sig./dott. , nato/a a , il , C.F.
, in qualità di procuratore speciale, giusta procura repertorio n. del , ricevuta dal notaio in Dott.
, registrata a il _ n. rappresentante dichiara tuttora valida e non revocata;
PREMESSO
- che con deliberazione del Direttore Generale n.
che la parte
del
, a conoscenza delle parti, l’ASL Rieti, ai sensi del D. X.xx. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha indetto procedura negoziata, ai sensi dell’art.60, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio brokeraggio assicurativo, comprensivo della gestione di tutte le polizze assicurative in essere e dei relativi sinistri, in particolare RCT/O, sia pregressi non definiti che futuri a favore dell’Azienda ASL di Rieti, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dello stesso D. Lgs.
n. 50/2016, per un valore presunto totale dell’appalto pari ad euro
(euro /00), XXX xxxxxxx, determinato tenuto conto della durata di ventiquattro mesi nonché dell’eventuale ripetizione di detto servizio per ulteriori sei mesi ed eventuale proroga tecnica di ulteriori 180 giorni. Con detto provvedimento sono stati approvati i documenti di gara (avviso, disciplinare, capitolato tecnico e relativi allegati).
GARA 7792213 LOTTO N. 8334202110
- con deliberazione del Direttore Generale n. del sono stati approvati gli atti di gara ed è stata affidata a
, il servizio brokeraggio assicurativo, comprensivo della gestione di tutte le polizze assicurative in essere e dei relativi sinistri, in particolare RCT/O, sia pregressi non definiti che futuri a favore dell’Azienda ASL di Rieti in argomento, la quale ha accettato tutte le condizioni poste a base di gara nei documenti sopra
richiamati, che si intendono integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;
- che le Offerte Tecnica ed Economica, presentate all’interno del plico di gara dall’Aggiudicataria sono ben note alle parti ed integralmente recepite nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione;
- che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi previsti per la partecipazione alla presente procedura:
- che l’operatore economico, risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed ha, altresì, provveduto alla prestazione della cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa polizza n.
della , emessa in data
per un importo di €
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto appresso:
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.
Art. 2 - Oggetto e durata dell’appalto
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento servizio brokeraggio assicurativo, comprensivo della gestione di tutte le polizze assicurative in
essere e dei relativi sinistri, in particolare RCT/O, sia pregressi non definiti che futuri a favore dell’Azienda ASL di Rieti, come meglio dettagliati nel capitolato speciale d’appalto al quale si rinvia, e secondo le norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la procedura di gara e in particolare:
⮚ Il Capitolato Speciale d’appalto (da ora anche CSA) e relativi allegati;
⮚ L’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara da
;
⮚ Dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente indicato.
Il presente contratto decorre dal , per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con facoltà di ripetizione per ulteriori 6 (sei) mesi, che l’ASL di Rieti si riserva di esercitare. È escluso il rinnovo tacito.
Alla scadenza contrattuale, nelle more dell’espletamento della nuova gara, il Commissionario è in ogni caso tenuto su eventuale richiesta dell’ASL di Rieti, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, a proseguire detto servizio per ulteriori 180 giorni o per il minor tempo necessario all’aggiudicazione della nuova procedura.
Art. 3 – Ammontare dell’appalto e oneri economici
I Compensi del Broker commissionario, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero d esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell’Azienda, nella misura dell’aliquota provvigionale del:
- 3% (due per cento) sui rami RCT/O;
- 5% (Cinque per cento) sui rimanenti rami diversi.
Pertanto, l’incarico di cui trattasi non comporta per la ASL di Rieti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro.
Si rinvia integralmente a quanto previsto dall’art. 15 del CSA.
L’ammontare dell’appalto come sopra indicato si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta) a carico del Commissionario e necessari all’adempimento di tutte le attività oggetto del presente contratto secondo gli obblighi posti al successivo articolo 6 .
Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari
A pena della nullità del contratto, il Commissionario assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Le parti, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, si impegnano ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto e a riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente C.I.G.:
. Al riguardo il Commissionario si impegna a rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Si rinvia al dettato dell’art. 19 del CSA. Altresì per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 3 della citata legge.
Art. 5 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Il Commissionario espleterà le prestazioni oggetto del presente contratto con l’impiego di mezzi e risorse proprie e collaborerà lealmente e proficuamente con il Committente.
Il Commissionario si obbliga ad eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prestazioni contenute nel presente contratto, negli allegati richiamati in premessa, nell’offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara, e nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
È in facoltà del Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto il Commissionario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.
In caso di inadempimento da parte del Commissionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASL Rieti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.
Art. 6 – Obblighi, adempimenti a carico del Commissionario
Sono a carico del Commissionario, che si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, secondo le modalità previste nel CSA e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ai quale si rinvia e secondo le specifiche concordate.
Il Commissionario si obbliga a dare immediata comunicazione all’ASL Rieti di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
Art. 7 – Responsabilità a carico del Commissionario - Polizza assicurativa
Il Commissionario assume piena e diretta responsabilità sulla corretta esecuzione delle prestazioni necessarie a garantire la buona riuscita dell’affidamento e si impegna ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e di ogni normativa vigente in relazione all’affidamento oggetto del presente contratto mediante propria autonoma organizzazione, rimanendo l’ASL Rieti sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell’esecuzione dello stesso. Il Commissionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente, salvi gli interventi in favore del Commissionario da parte di società assicuratrici. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dal Commissionario durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Come disposto all’art. 7 del CSA al quale si rinvia, a copertura di ogni danno sia diretto che indiretto che possa derivare a chiunque, compresa la ASL Rieti in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto, il Commissionario ha costituito e consegnato all’ASL
Rieti la polizza di assicurazione n. della
emessa in data con validità per tutta la durata del servizio medesimo.
Art. 8– Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto il Commissionario ha provveduto alla prestazione della cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa polizza n. della _ , emessa in data per un importo di € , pari al % della cauzione intera dovuta per il presente contratto, per effetto del disposto dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e della normativa vigente. Qualora non vi provveda, il Committente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Commissionario. La cauzione verrà svincolata al Commissionario nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Commissionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’ASL Rieti ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
Art. 9 – Risoluzione del contratto e recesso
E’ facoltà del Committente risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei casi indicati all’art. 17 del CSA al quale si rinvia.
Nelle ipotesi indicate all’art. 17 richiamato, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’applicazione della risoluzione
del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Committente, di azione di risarcimento per danni subiti. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Committente avrà la facoltà di affidare le prestazioni a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere ad un nuovo affidamento delle stesse, attribuendo gli eventuali maggiori costi al Commissionario con cui il contratto è stato risolto. Al Commissionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti del Commissionario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
L'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Commissionario con lettera raccomandata A.R. o con PEC. Altresì l’ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373, al verificarsi delle ipotesi e secondo le modalità indicate nel citato art. 17 del CSA al quale si rinvia.
Art. 10– Penali
Il Commissionario si obbliga ad eseguire le prestazioni de qua secondo le modalità indicate nel presente contratto, nel CSA e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.
L’ASL Rieti, in relazione all’importanza e alla gravità delle violazioni e infrazioni, non esclusa la facoltà di risolvere il contratto, si riserva l’applicazione delle penali come indicate all’art. 16 del CSA al quale si
rinvia e secondo le modalità di contestazione indicate nel medesimo art. 16 del CSA.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Commissionario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
Il Commissionario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all’ASL Rieti il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
L’ASL Rieti incamererà quanto dovuto a titolo di penale in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione il Commissionario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 11 - Disdetta del contratto da parte del Commissionario
Qualora il Commissionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione delle prestazioni ad altro soggetto, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto al Commissionario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
Art. 12 – Cessione e subappalto delle prestazioni
Salvo quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e quanto previsto dall'art. 105 del citato decreto 50/2016 è fatto divieto al Commissionario di cedere o subappaltare le prestazioni assunte con il presente contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Art. 13 –Tutela dei dati personali e obbligo di riservatezza
Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.
Il Commissionario accetta di essere nominato, come da apposito atto che si allega, quale parte integrante e sostanziale del Contratto, Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. Il Commissionario, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al servizio oggetto del presente Contratto, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti e collaboratori.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Commissionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ASL Rieti. L’obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dal Commissionario e da chiunque collabori alle sue attività nel corso dell’esecuzione delle attività e dei servizi correlati al presente affidamento.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASL Rieti ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Commissionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ASL Rieti per l’inosservanza di detti obblighi.
Il Commissionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’ASL Rieti.
Si rinvia al dettato dell’art. 10 del CSA.
Art. 14 – Responsabile della commessa
Il Commissionario, entro 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comunicherà il nominativo del Responsabile della commessa a mezzo nota scritta.
A detto Responsabile l’ASL Rieti, in persona del proprio Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del contratto che all’uopo verrà nominato, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Art. 15– Domicilio del Commissionario e controversie
A tutti gli effetti del presente contratto il Commissionario elegge domicilio in .
Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte a mezzo lettera raccomandata o via PEC. Qualsiasi comunicazione fatta al Responsabile di cui all’art. 13 del presente Contratto dal legale rappresentante del Committente o dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto si considererà fatta personalmente al sottoscrittore del presente contratto come sopra identificato.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Foro di Rieti quale autorità giudiziaria competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’assunzione e dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Art. 16 – Spese contrattuali, imposte e tasse, spese di pubblicità
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, xxx comprese le spese di xxxxx e di registrazione del presente contratto, sono a carico del Commissionario.
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 17 Clausola ex l. 190/2012
1. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Commissionario dovrà uniformarsi ai principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – PTTC ex L.190/2012 e s.m.i., nel Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62\2013 e nel vigente Codice di Comportamento dell’Azienda ASL di Rieti, condividendone il contenuto, consapevole che la violazione a detti principi è considerata, ai sensi di Legge, inadempimento agli obblighi scaturenti dal presente Contratto, e può determinarne la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., con obbligo di risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante.
2. Per quanto sopra il Commissionario dichiara di averne preso visione, prima della sottoscrizione del presente Contratto, dei documenti richiamati nel presente articolo.
Art. 18 Clausola anti pantouflage
1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il Commissionario dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del Commissionario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ne di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al Commissionario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con l’Azienda ASL di Rieti per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 19 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal CSA, a completamento degli stessi, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Le parti letto e approvato il presente contratto in formato elettronico lo dichiarano conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono come segue:
IL COMMISSIONARIO (firmato digitalmente)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL Rieti (firmato digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del C.C., si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16,17 del presente contratto.
IL COMMISSIONARIO (firmato digitalmente)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL Rieti (firmato digitalmente)