DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCHEGGIO PLURIPIANO RE XXXXXXXXX” AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. N. 50/2016.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 232.206,02 NUMERO GARA: 6525610
CIG: 68119853DA
CUP: C35F15000040008
RUP: xxxx. XXXXXXX XXXXXXXX
OGGETTO
Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, descrive e disciplina le condizioni di partecipazione, le modalità di redazione e presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni inerenti l’affidamento del servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativi alla realizzazione del “Nuovo Parcheggio Pluripiano Re Teodorico” ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. n. 50/2016.
Tale intervento, il cui impegno economico è pari ad € 12.600.000,00, viene realizzato in forza di un Accordo di Programma sottoscritto in data 02.12.2015 tra Veronafiere e la Regione Veneto e godrà di un finanziamento pubblico pari ad € 9.750.000,00 (leggi n. 311/2004, n. 266/2004, n. 244/2007 e n. 147/2013).
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo stimato per i lavori è pari ad € 11.000.000,00, (IVA esclusa), suddiviso come nella tabella che segue:
CATEGORIA DELL’OPERA | CODICI-ID DI CUI AL DM N. 143/2013 | GRADO DI COMPLESSITÀ DM N. 143/2013 | CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE N. 143/1949 | IMPORTO LAVORI € |
OPERE EDILI | E.03 | 0,95 | IC | 5.000.000,00 |
OPERE STRUTTURALI | S.03 | 0,95 | IG | 3.500.000,00 |
IMPIANTI MECCANICI | IA.02 | 0,85 | IIIB | 1.250.000,00 |
IMPIANTI ELETTRICI | IA.03 | 1,15 | IIIC | 1.250.000,00 |
Totale | 11.000.000,00 |
L’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto è pari ad € 232.206,02 (Iva e oneri previdenziali esclusi), calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 (ex D.M. n. 143/2013) e così suddiviso:
IMPORTO € | ||
A | Verifica progetto preliminare | 43.538,24 |
B | Verifica progetto definitivo | 94.333,89 |
C | Verifica progetto esecutivo | 94.333,89 |
TOTALE A+B+C+D | 232.206,02 |
I costi della sicurezza relativi ad interferenze sono pari a zero.
L’importo è da intendersi remunerativo di tutte le attività oggetto dell’appalto.
Veronfiere si riserva la facoltà di non far svolgere all’aggiudicatario, in tutto o in parte, le attività di verifica oggetto della presente procedura di gara, senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa, da parte dello stesso, per le prestazioni che eventualmente non saranno espletate.
DURATA DELL’APPALTO
I termini per l’espletamento dell’incarico sono dettagliati nello Schema di Disciplinare d’incarico.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
▪ gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “ispezioni sulla progettazione delle opere”.
Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
c) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona;
▪ i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.
I soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra i professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economico- finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74274000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
*
Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 48 del D. lgs. n. 50/2016.
In particolare:
▪ nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
▪ è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
▪ i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
▪ è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
▪ ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante;
▪ in caso di raggruppamento già costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo mandatario e contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza;
▪ è vietata l'associazione in partecipazione.
In caso di raggruppamento di concorrenti, l’accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A e di tipo C od il sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 e certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 devono essere posseduti da ogni componente raggruppato.
Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di rete ed ai GEIE si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibili.
È consentita la partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale, non essendo le prestazioni oggetto del presente appalto scomponibili in attività principali e secondarie.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali.
Il concorrente dovrà individuare, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della verifica nonché il rapporto conclusivo.
***
Ai fini della partecipazione alla gara sono richiesti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti di cui all’art. 83 del D. lgs. n. 50/2016 come di seguito indicati.
Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale)
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 del
D. lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto precede non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrate con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Requisiti e capacità di cui all’art. 83 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale
▪ Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero iscrizione all’albo delle società cooperative. Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l’art. 83, comma 3 del D. lgs. n. 50/2016.
▪ Essere Organismi di Ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “ispezioni sulla progettazione delle opere” oppure, in alternativa, essere soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
▪ Iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli Ingegneri/Architetti sez. A).
Capacità economica e finanziaria
a) Fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque esercizi, per un importo complessivo pari ad € 464.000,00.
Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell’affidamento.
Capacità tecniche e professionali
b) Aver svolto, negli ultimi cinque anni, due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso riferiti alle categorie di opere di cui alla seguente tabella.
Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal DM 17.06.2016 (ex DM n. 143/2013).
CATEGORIA DELL’OPERA | CODICI-ID DI CUI AL DM N. 143/2013 | CLASSI E CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE N. 143/1949 | IMPORTO € | REQUISITO MINIMO IMPORTO LAVORI |
OPERE EDILI | E.03 | IC | 5.000.000,00 | n. 2 servizi relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a € 2.500.000,00 |
OPERE STRUTTURALI | S.03 | IG | 3.500.000,00 | n. 2 servizi relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a € 1.750.000,00 |
IMPIANTI MECCANICI | IA.02 | IIIB | 1.250.000,00 | n. 2 servizi relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a € 625.000,00 |
IMPIANTI ELETTRICI | IA.03 | IIIC | 1.250.000,00 | n. 2 servizi relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a € 625.000,00 |
*
Si dovranno indicare: l’opera in oggetto, il committente, l’importo dei lavori e le classi e categorie dell’opera, l’oggetto ed il valore dell’incarico, la data dell’affidamento e la durata, l’attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di quest’ultimi.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la pubblicazione della presente gara sulla GUCE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o da documentazione analoga.
*
Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dalla mandataria in misura pari ad almeno il 50%. La restante misura deve essere posseduta dalle mandanti.
In relazione al requisito di cui alla lettera b) si precisa che la mandataria deve aver svolto almeno 4 servizi.
Si precisa infine che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti dichiarati ed i servizi che verranno eseguiti.
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Il concorrente dovrà prestare la garanzia per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016, pari al due per cento dell’importo posto a base di gara (€ 4.644,12), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016. In tali casi, la cauzione dovrà pertanto essere corredata da copia della certificazione in corso di validità resa conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Dovrà altresì essere previsto l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli operatori del raggruppamento medesimo (in caso di raggruppamenti non ancora costituiti la garanzia dovrà riportare come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento; in caso di raggruppamento già costituito la garanzia è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti).
In caso di raggruppamento, ai fini della riduzione della cauzione, le certificazioni di cui all’art. 93 devono essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.
SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Si precisa che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso generali di cui all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016 (utilizzare Allegato A.5);
- dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, sulla base dei criteri di seguito riportati.
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: 60 | |||||
CRITERI DI VALUTAZIONE | PESO | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | SUB- PESO | ||
A | SERVIZI ANALOGHI SVOLTI | 40 | A1 | Caratteristiche dei servizi analoghi svolti | 22 |
A2 | Modalità di svolgimento dei servizi analoghi | 18 | |||
B | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA | 20 | B1 | Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell’attività di verifica da svolgere anche in riferimento al livello di progettazione | 14 |
B2 | Quantità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni oggetto dell’appalto | 6 | |||
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO: 40 | |||||
C | RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO | 40 |
Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico verranno utilizzati i criteri motivazionali riportati nella colonna di destra della seguente tabella.
CRITERI MOTIVAZIONALI | ||
A | SERVI ANALOGHI SVOLTI | |
A1 - Caratteristiche dei servizi analoghi svolti | ||
Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa di DUE SERVIZI ANALOGHI DI VERIFICA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E/O DEFINITIVA E/O ESECUTIVA (indicando committente, importo, categorie, oggetto, data dell’affidamento e durata ecc..) svolti e completati nell’ultimo decennio, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle | Verrà premiata l’attinenza dei servizi di verifica presentati al servizio oggetto dell’appalto in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell’offerta costituirà titolo preferenziale l’attinenza, nell’ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline (impiantistica, architettonica e strutturale) di cui si compone l’appalto. Per l’affinità verrà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto di verifica e gli obiettivi posti dalla Committente dei servizi illustrati. In particolare verranno premiate |
categorie del DM 14/06/2016 ex DM n. 143/13 o delle corrispondenti categorie del DM 143/49 e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento. Si precisa che un almeno un servizio dovrà comprendere la verifica del livello di progettazione esecutiva. | quelle offerte la cui documentazione evidenzi una maggiore correlazione dei servizi illustrati con il servizio oggetto di gara. |
A2 - Modalità di svolgimento dei servizi analoghi | |
Per i servizi sopra indicati dovranno inoltre essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei progetti stessi. | Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi maggiormente la modalità efficienti ed efficaci per la soluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso dell’attività di verifica. |
B | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA |
B1 - Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell’attività di verifica da svolgere anche in riferimento al livello di progettazione | |
Il concorrente dovrà illustrare nella RELAZIONE le attività inerenti la verifica dei tre livelli di progettazione, specificando la normativa adottata, la tecnica di effettuazione delle analisi e delle ispezioni, le tipologie dei controlli ed il loro grado di approfondimento, le modalità di emissione delle relative risultanze ed osservazioni, la modalità di interfaccia con i progettisti e con la stazione appaltante, la gestione ed il riscontro alle controdeduzioni, le modalità di individuazione e gestione delle criticità, le modalità di reporting intermedio e finale. | Verranno premiate la completezza e l’esaustività delle informazioni fornite, l’organicità, l’efficacia e l’efficienza del flusso di informazioni e delle azioni, l’individuazione delle attività e dei percorsi critici e le relative modalità di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti. |
B2 - Quantità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni oggetto dell’appalto | |
Il concorrente dovrà descrivere le risorse umane, facenti parte del Gruppo di Lavoro di Verifica, messe a disposizione nella fase di verifica della progettazione nei suoi vari livelli, con indicazione dei ruoli e dei soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, oltre alle figure che svolgeranno le azioni di collegamento con i progettisti e la stazione appaltante. Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro. | Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell’organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto in termini di varietà ed esperienza. |
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Punteggio relativo all’offerta economica
Il punteggio per l’offerta economica sarà determinato in base alla seguente formula: Pn=Rn/Rmax X 40
Dove:
Pn=punteggio economico del concorrente Rn= ribasso offerto dal concorrente n Rmax= massimo ribasso offerto
Punteggio relativo all’offerta tecnica
I coefficienti per i criteri di valutazione A e B sono determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”.
Si procederà con la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte mediante l'impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
B | C | D | … N |
A | |||
B | |||
C | |||
D | |||
…. N |
Ogni commissario, per ciascun elemento qualitativo di valutazione, valuterà quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, in base ai criteri motivazionali descritti nella pertinente tabella, nel seguente modo:
preferenza massima = 6, preferenza grande = 5, preferenza media = 4, preferenza piccola = 3, preferenza minima = 2, parità = 1 (in tal caso il valore sarà attribuito ad entrambe le offerte).
Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. I coefficienti così ottenuti vengono moltiplicati per il sub-peso attribuito a quel criterio di valutazione.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 o superiori a 20, i coefficienti relativi ai criteri A e B saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Per l’attribuzione del coefficiente discrezionale da 0 a 1 si farà riferimento, oltre ai criteri motivazionali, ai seguenti parametri:
Valutazione | Coefficiente |
Eccellente | 1,00 |
Ottimo | 0,80 |
Buono | 0,60 |
Discreto | 0,40 |
Sufficiente | 0,20 |
Insufficiente | 0,00 |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel criterio di valutazione.
NB: I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub criteri vanno riparametrati con riferimento al peso previsto per l’elemento qualitativo di partenza.
Si procederà altresì alla seconda riparametrazione al fine di garantire l’equilibrio e la ponderazione tra il punteggio tecnico e quello economico, riportando ad 1 il punteggio ottenuto dalla migliore offerta qualitativa e riproporzionando linearmente tutti i punteggi ottenuti dalle altre offerte e successivamente moltiplicando per il punteggio massimo attribuibile.
*
I punteggi saranno espressi al massimo sino alla seconda cifra decimale.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con qualunque mezzo, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana). Tale documentazione dovrà essere predisposta con le modalità di seguito indicate e presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 16 dicembre 2016 presso: Ufficio Protocollo - 5° piano, Palazzo Uffici, Viale del Lavoro n. 8, 37135 – Verona.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Veronfiere ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso contenuta.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:
UNICO PLICO, contenente le altre buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l’autenticità della chiusura originaria – NO CERA LACCA), riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale - indirizzo del mittente - numero di fax – pec (nel caso di raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento);
b) data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
c) scritta “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCHEGGIO PLURIPIANO RE XXXXXXXXX” AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016.”
Il plico dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l’autenticità della chiusura originaria – NO CERA LACCA):
▪ BUSTA “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione amministrativa”;
▪ BUSTA “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”
▪ BUSTA “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”.
*
CONTENUTO DELLA BUSTA A
√Allegato A.1 - Domanda di ammissione
La domanda deve essere presentata e sottoscritta:
- dal libero professionista individuale;
- dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito.
√Allegato A.2 - Dichiarazione inerente l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed altre dichiarazioni di carattere generale
Il presente modello deve essere presentato e sottoscritto:
- dal libero professionista individuale;
- da ciascuno dei professionisti associati;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- sia dal consorzio sia dalle consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante);
- (in caso di raggruppamento) da ciascun componente del raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società etc.) le modalità di cui ai punti precedenti.
√Allegato A.3 - Ulteriore dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 (condanne penali) resa dai soggetti diversi dal legale rappresentante
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati nel punto 2 dell’Allegato A.2, ossia:
- (se si tratta di società in nome collettivo) dal socio e del direttore tecnico;
- (se si tratta di società in accomandita semplice) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico);
- (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
N.B. In caso di raggruppamento tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun soggetto indicato nel punto 2 dell’Allegato A.2. reso da ciascun operatore economico raggruppato.
√Allegato A.4 - Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecniche-professionali
Il presente modello deve essere reso e sottoscritto:
- dal libero professionista singolo;
- dallo studio associato (sottoscritto da tutti i professionisti);
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito, da tutti i componenti del raggruppamento.
√ (eventuale, in caso di avvalimento)
- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e altre dichiarazioni (da rendersi mediante Allegato A.5);
- dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (riportante nello specifico le risorse ed i mezzi messi a disposizione);
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
√(eventuale, nel caso di RTI o consorzio ordinario già costituiti)
- Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore economico mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.
√ (eventuale, nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti)
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa congiuntamente e sottoscritta da tutti gli operatori facente parte del raggruppamento o dei consorzi ordinari di concorrenti, relativa all’impegno per cui, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
√(eventuale, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) – c) del D. lgs. n. 50/2016 “consorzi stabili”)
- Dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
√PssOE, lo specifico documento attestante che l’Operatore Economico può essere verificato tramite il sistema AVCPASS
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, tale documento deve essere unico, reso dal soggetto Capogruppo Mandataria del Raggruppamento o Consorzio, mediante generazione di uno specifico PASSOE di gruppo.
Si precisa che il PASSOE di gruppo deve essere predisposto anche nel caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento.
Si ricorda che il PASSOE deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante.
√Certificato di accreditamento quale Organismo di Ispezione di tipo A o C secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008 in copia resa conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, anch’essa resa ai sensi del DPR n. 445/2000, oppure, in alternativa certificazione relativa al sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 in copia resa conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, anch’essa resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, tali certificati andranno prodotti da ogni componente il raggruppamento medesimo.
√Ricevuta versamento contributo Anac.
√Schema del disciplinare di incarico, timbrato e siglato in ogni sua pagina per espressa accettazione del contenuto (In caso di raggruppamento, lo schema del disciplinare d’incarico andrà siglato anche dagli operatori economici mandanti).
√Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016.
*
CONTENUTO DELLA BUSTA B
√Documentazione tecnica illustrativa dei servizi analoghi svolti
(massimo 2 schede nel caso di formato A1 e massimo 6 nel caso di formato A3, NO fronte retro) riferita a n. 2 servizi.
La documentazione tecnica illustrativa si riferisce al criterio di valutazione “A – servizi analoghi svolti”. Tale documentazione dovrà indicare, seguendo il preciso ordine della tabella dei criteri motivazionali, quanto richiesto in relazione ad ogni singolo sub-criterio (A1 e A2) e riportato nella colonna sinistra della citata tabella.
I servizi significativi devono riferirsi ad un’opera realizzata. I servizi possono essere stati eseguiti da qualsiasi membro (o da più membri congiuntamente) del raggruppamento.
√Relazione tecnica
(massimo 30 pagine formato A4, carattere Verdana 12, interlinea singola).
La relazione tecnica si riferisce al criterio di valutazione “B - modalità di svolgimento delle prestazioni di verifica”.
Tale relazione dovrà sviluppare i punti di cui alla tabella “criteri motivazionali” seguendo il preciso ordine dei vari sub-criteri ivi indicati [B1, B2] ed indicando, in relazione ad ognuno di essi, quanto riportato nella colonna sinistra della citata tabella.
Nel conteggio delle pagine ammesse non verranno calcolati i curricula, i quali dovranno essere allegati e sottoscritti dal singolo professionista.
*
Si precisa che dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione.
*
La documentazione componente l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da:
- dal professionista;
- da tutti i componenti dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società/consorzio stabile;
- (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra indicate.
I documenti tecnici dovranno essere siglati in ogni pagina. Tutte le dichiarazioni espresse costituiranno obbligazioni contrattuali assunte dall’offerente nei confronti della Stazione Appaltante. Nessun compenso spetta agli offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte.
CONTENUTO DELLA BUSTA C
La busta C dovrà contenere l’offerta economica redatta secondo il modello ALLEGATO C
sottoscritto in forma leggibile da:
- (nel caso di un professionista singolo): dal professionista;
- (nel caso di studio associato): da tutti i componenti dello studio associato;
- (nel caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile): dal legale rappresentante della società/consorzio;
- (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra indicate (il documento sarà unico).
L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta stessa e dovrà riportare l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza propri del concorrente.
Il concorrente ritiene l’offerta integralmente satisfattiva e rinuncia a richiedere adeguamenti e/o maggiorazioni del compenso.
Il valore del ribasso percentuale dovrà essere limitato ai centesimi e non si terrà conto in sede di valutazione dell’offerta di eventuali cifre millesimali. Non saranno ammesse offerte condizionate, espresse in aumento od indeterminate.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno giovedì 12 gennaio 2017 presso VeronaFiere, viale del Lavoro n. 8, 37135 – Verona.
In detta seduta la Stazione Appaltante procederà ai seguenti adempimenti:
▪ verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
▪ apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste A, B, C;
▪ apertura della busta A e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con quanto disposto del presente disciplinare;
Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta B al fine di verificare che vi sia contenuto quanto prescritto dal presente Disciplinare.
La Commissione (nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte) procederà poi, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione tecnica ed all’attribuzione dei relativi punteggi.
In una successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti ammessi, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
▪ lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi;
▪ lettura della graduatoria relativa al punteggio tecnico di valutazione;
▪ apertura delle buste C ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente disciplinare;
▪ lettura delle offerte economiche formulate dai concorrenti;
▪ attribuzione dei punteggi;
▪ stesura della graduatoria provvisoria complessiva (derivante dalla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici);
▪ determinazione della soglia di anomalia dell’offerta ed individuazione delle eventuali offerte risultanti anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 (la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara). Si precisa che ai fini del calcolo dei 4/5 si terrà conto del punteggio ottenuto prima della doppia riparametrazione.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante.
L’offerta migliore sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio complessivo, si aggiudicherà al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta qualitativa. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.
La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. lgs. n. 50/2016 e, nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante potrà procedere alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.
La stipulazione del contratto avverrà trascorsi i tempi previsti per legge e previa presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipulazione medesima.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore dell’offerente collocato al primo posto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria.
Alle sedute pubbliche sono ammessi ad assistere i rappresentanti legali delle Società o i loro procuratori/delegati (muniti di apposita procura/delega atta a dimostrare i poteri di rappresentanza). Essi hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale. Ogni seduta di gara potrà essere sospesa o aggiornata ad altra ora o giorno senza che ciò possa dar luogo a contestazioni.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, nonché di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
In base a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi degli elementi formali della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell’importo a base di gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03.
In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti il concorrente potrà rivolgere i propri quesiti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 09 dicembre 2016
▪ a mezzo PEC, alla seguente casella di posta elettronica certificata
xxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
▪ al seguente numero telefonico 045/8298116, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, nei seguenti orari: 10:00-12:00, 15:00-17:00.
I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali informazioni ritenute utili verranno pubblicate sul profilo dell’Ente.
È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito internet ove verranno pubblicati eventuali chiarimenti, precisazioni o comunicazioni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Responsabile del Procedimento xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegati di cui al testo: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, C