Direzione Servizi Generali Scuole e Governance Ufficio Manutenzione Edile
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Oggetto : Commessa LAI.21.00003
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GASOLIO ESISTENTE CON POMPA DI CALORE ELETTRICA – XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX 0
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
IL PROGETTISTA
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Sommario
SEZIONE 1 – DEFINIZIONE DELL’APPALTO 4
CAPO I – DEFINIZIONI GENERALI 4
Art. 1. Oggetto dell‘appalto 4
Art. 2. Importo a base di gara 4
Art. 3. Natura dei lavori - Requisiti di qualificazione e subappalti 5
Art. 4. Gruppi di categorie omogenee di lavori 6
Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza Mano d‘opera 6
CAPO II – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 7
Art. 5. Consegna dei lavori 7
Art. 6. Programma di esecuzione dei lavori 8
Art. 7. Termini per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori 9
Art. 8. Sospensioni totali o parziali dei lavori 10
Art. 9. Gestione dei sinistri e dei danni 11
Art. 10. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali 11
CAPO III – CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE 13
Art. 11. Disposizioni generali 13
Art. 12. Contabilizzazione dei lavori 13
Art. 13. Valutazione dei lavori in economia 14
Art. 14. Riserve 14
CAPO IV – NORME DI SICUREZZA 15
Art. 15. Norme di sicurezza generali 15
Art. 16. Piani di sicurezza 15
CAPO V – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ESECUTORE 16
Art. 17. Oneri di carattere generale 16
Art. 18. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore prima della stipulazione e consegna dei lavori 17
Art. 19. Xxxxx e obblighi a carico dell’esecutore dopo la consegna dei lavori 17
Al termine dei lavori sono a carico dell’esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono 19
Art. 20. Obblighi speciali a carico dell’esecutore 20
Art. 21. Sistema qualità 21
Art. 22. Lavorazioni in garanzia 21
Tabella C – Schema tipico cartello di cantiere 22
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERE 24
Art. 23. Generalità 24
Art. 24. Descrizione delle lavorazioni 24
Demolizioni 24
Installazioni 24
Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento di tipologia a “Pompa di Calore idronica alimentata elettricamente”, posa cavi elettrici di alimentazione e tubi coibentati per il trasferimento dell’acqua di riscaldamento 24
Art. 25. Prezziari di riferimento 24
SEZIONE 2 – CONDIZIONI TECNICHE, NORMATIVA, PRESCRIZIONI 25
Art. 26. Rispetto della normativa vigente 25
Art. 27. Normativa reti e condotte di distribuzione 26
Art. 28. Normativa energetica 27
Art. 29. Efficienza energetica degli edifici – quadro temporale legislativo 28
Art. 30. Normativa impianti riscaldamento 28
Art. 31. Normativa sistemi di ventilazione e condizionamento 29
Art. 32. Quadro legislativo e normativo per la demolizione e conferimento materiali 30
Art. 33. Buone regole dell’arte 30
Art. 34. Autorità competenti 30
Art. 35. Corrispondenza tra esecuzione e progetto 30
Art. 36. Documentazione tecnica 31
Art. 37. Ordine dei lavori 31
Art. 38. Modalità particolari per l’esecuzione lavori 31
Art. 39. Spese e oneri a carico dell’appaltatore 31
Art. 40. Spese e oneri a carico del committente 33
Art. 41. Requisiti tecnico professionali 33
Art. 42. Verifiche e prove preliminari 33
Art. 43. Periodo d’avviamento e messa a punto degli impianti 34
Art. 44. Prove tecniche di funzionamento degli impianti 35
Art. 45. Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti 35
Art. 46. Verifiche a carico dell’impresa 35
Art. 47. Collaudo finale degli impianti 35
SEZIONE 3 - CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DEI MATERIALI, VALUTAZIONE DEI LAVORI E NORME DI MISURAZIONE 37
Art. 48. Materiali e forniture in genere 37
Art. 49. Norme di misurazione – tubazioni 38
Art. 50. Norme di misurazione – isolamenti 38
Art. 51. Norme di misurazione – apparecchiature 39
SEZIONE 4 - NORME DI ACCETTAZIONE E POSA MATERIALI 40
Art. 52. Premessa in materia di accettazione dei materiali 40
Art. 53. Protezione contro le corrosioni 40
Art. 54. Tubazioni in polietilene reticolato ad alto grado di reticolazione 41
Art. 55. Tubazioni in multistrato 41
Art. 56. Tubazioni in PVC per fluidi in pressione 42
Art. 57. Fasce di riconoscimento servizi 42
Art. 58. Valvolame e accessori vari 43
Art. 59. Unità Pompa di Calore 46
SEZIONE 1 – DEFINIZIONE DELL’APPALTO
CAPO I – DEFINIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto dell‘appalto
L’oggetto dell’appalto a corpo consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di:
Intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento a gasolio esistente con pompa di calore elettrica - Palestra Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2. Importo a base di gara
L’importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:
Importo | |||
a) | Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) | € | 39.101,43 |
b) | Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) | € | 823,51 |
Importo a base di gara | €. | 39.924,94 |
Il contratto è stipulato “a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. let. ddddd) del D.Lgs. 50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.
Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi
I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.
I suddetti importi di cui sopra, suddivisi per categorie omogenee, sono specificatamente indicati nella Tabella B del presente capitolato.
In particolare si precisa che, nella formulazione dei suddetti importi si è considerato:
la possibilità di usufruire della porzione dell’edificio interessata dall’intervento senza interferire nelle normali attività scolastiche;
gli oneri della sicurezza sono comprensivi anche dei costi derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI), previsto dall’art. 26 D.Lgs.81/08;
pertanto l’esecutore non potrà per questi motivi chiedere maggiori compensi.
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, prima dell’approvazione del progetto, anche derivanti da osservazioni di altri soggetti pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi e civiche amministrazioni).
Sono altresì a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario per
l’illustrazione del progetto nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per l’acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera.
Art. 3. Natura dei lavori - Requisiti di qualificazione e subappalti
(art. 105 - 216 comma 14 D.Lgs. 50/2016 Art. 90 D.P.R. 207/2010 – D.M. 154/2017)
I lavori di cui al presente capitolato speciale, risultando di importo totale non superiore a 150.000 euro, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del D.P.R. 207/2010 non sono soggetti al sistema unico di qualificazione, pertanto non si applicano le disposizioni in materia di categorie generali e specializzate.
Al fine di individuare i requisiti di cui all’art. 90, o art. 12 DM 154/2017 per i beni del patrimonio culturale, del
D.P.R. 207/2010 la natura dei lavori oggetto dell’appalto riguarda:
Tabella A - Quadro riepilogativo delle Categorie di Lavorazioni.
Natura dei lavori | Categoria di riferimento (*) | Importo | % sul valore complessivo dell’opera | Incidenza manodopera % | |
1 | Lavori impianti termici | OS28 | 39.924,94 € | 100% | 19,124% |
Totale complessivo dei lavori | 39.924,94 € | 100,00% | 19,124% |
(*) ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei lavori (CEL)
In fase esecutiva tali lavorazioni possono essere realizzate dall’esecutore, direttamente o tramite un’impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltabili, qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede d’offerta, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art. 90 del D.P.R. 207/2010, o art. 12 DM 154/2017 per i beni del patrimonio culturale, oppure attestazione di qualificazione), alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
L’affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
Nel caso di subappalti, l’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, e documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, nonché la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore;
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.
L’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente, ai sensi dell’art. 105
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate:
e) noli a freddo di macchinari
Art. 4. Gruppi di categorie omogenee di lavori
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43, commi 6, 7 e 8, e 184 del D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella B di seguito indicata.
La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano l’oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.
Le opere di cui al presente articolo sono più estesamente descritte nella PARTE II del Capitolato Speciale di Appalto.
Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza Mano d‘opera
n° | Tipologie categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | Totali per categorie (e sottocategorie) | Quadro incidenza mano d’opera | ||
Importo | % su totale appalto | Costo personale | % Su singole voci | ||
1 | IMPIANTI TERMICI | ||||
Categoria OS28 | 39.924,94 | 100% | 7.635,34 | 19,124% | |
Totale impianti termici | 39.924,94 | 100% | 7.635,34 | 19,124% | |
% su totale appalto | |||||
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA | 39.924,94 | 100% | 7.635,34 | 19,124% | |
di cui | Soggetto a ribasso | % su totale appalto | Non soggetto a ribasso | % su totale appalto | |
a | Importo lavori (soggetto a ribasso) | 39.101,43 | 97,937% | ||
b | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | 823,51 | 2,063% | ||
TOTALI | 39.101,43 | 97,937% | 823,51 | 2,063% |
Il costo del personale è stato così determinato:
per le voci di lavorazioni previste dal Prezziario ufficiale della Regionale Liguria edizione 2021, applicando le percentuali di manodopera riportate su ogni voce, come indicato sul Computo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
per le voci di manodopera pura sono stati applicati i prezzi orari previsti dal Prezziario Regionale per le diverse figure (edili, impiantisti), come indicato sul Computo Metrico Estimativo;
per le voci di lavorazioni non presenti dal Prezziario Regionale la quota parte di manodopera è stata stimata in base ad un’analisi prezzi desunta da lavorazioni similari.
I prezzi previsti dal Prezziario Regionale comprendono la retribuzione contrattuale, le spese generali e gli utili di impresa.
CAPO II – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 5. Consegna dei lavori
(Artt. 32 D.Lgs. 50/2016, art. 5 X.XXX. 49/2018)
Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori solo dopo che il contratto è divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in cui il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La consegna dei lavori, fatto salvo i casi d’urgenza, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore.
Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 5 del X.XXX. 49/2018.
Xxx l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell’art. 5 del X.XXX. 49/2018.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze sopraindicate, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
Il direttore dei lavori può prevedere la consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in quest’ultimo caso l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.
Nel caso di consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare espressamente le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali; in questo caso l’esecutore dovrà comunque consegnare la documentazione di cui all’art. 16 del presente capitolato.
Al verbale di consegna dovrà essere allegato il Programma di esecuzione dei lavori, presentato dall’esecutore prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 1 let) f del X.XXX. 49/2018 e dell’art. 6 del presente Capitolato, nel rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione Appaltante e richiamate all’art. 7 del presente Capitolato.
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con l’esecutore, deve contenere i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l’indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Art. 6. Programma di esecuzione dei lavori
(Art. 1 c.1 let. f) X.XXX. 49/2018)
Prima dell’inizio dei lavori l’ esecutore ha l’obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con le obbligazioni contrattuali.
Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s’intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.
Il programma presentato dall’esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Art. 7. Termini per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo precedente e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’’esecutore, di cui all’art. 6 del presente Capitolato.
Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche:
- i tempi necessari all’ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- l’esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per garantire lo svolgimento regolare dell’attività in corso nell’edificio (attività scolastica , uffici, ecc.) non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali
- le ferie contrattuali
L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Al termine delle opere l’esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec o fax, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.
Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.
In caso di esito negativo dell’accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Qualora l’esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto adempimento documentale. Resta salva l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
Art. 8. Sospensioni totali o parziali dei lavori
(Art. 10 X.XXX. 49/2018)
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze scolastiche speciali nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa.
Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i seguenti criteri previsti all’art. 10 del X.XXX. 49/2018.
La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono programma.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Art. 9. Gestione dei sinistri e dei danni
(Art. 11 X.XXX. 49/2018)
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al Rup.
Restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti e previo accertamento e ordine del Responsabile del Procedimento.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’esecutore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 10. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
(Art. 106 D.Lgs. 50/2016, art. 8 X.XXX. 49/2018)
Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 8 del X.XXX. 49/2018.
Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei Lavori propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup.
Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – varianti in corso d’opera, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del Rup della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Sono considerate modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. e) del D.lgs. 50/2016 quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) Lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara, lavori complementari e di finitura, lavori derivanti da ulteriori prescrizioni di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
b) Modifiche inferiori al 15% del valore iniziale del contratto.
Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016:
– la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso e senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
– nel caso di variazioni in diminuzione il direttore dei lavori deve comunicarlo tempestivamente all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.
Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite:
– la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
– Il Rup deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari della stazione appaltante o dai prezziari di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, e approvati dal Rup.
Qualora da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.
Il Direttore dei lavori, entro 10 gg dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
CAPO III – CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Art. 11. Disposizioni generali
Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto è svolto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dei Capi III e IV del X.XXX. 49/2018, dal direttore dei lavori e dall’ufficio di direzione lavori.
Art. 12. Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali indicate nell’allegata Tabella B, applicate all’importo delle lavorazioni a corpo.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tabella B di cui al presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari nel computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l’esecutore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, con i criteri di cui all’articolo 10 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 13. Valutazione dei lavori in economia
Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario Regionale Opere edili edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
La contabilizzazione degli oneri della sicurezza sarà effettuata applicando alle quantità di lavori in economia eseguiti i prezzi unitari per la sicurezza corrispondenti alle singole voci di elenco.
I lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine scritto (comunicazione fax, giornale dei lavori, ecc.) recante :
- la descrizione dei lavori
- le quantità presunte di mano d’opera, di noli e materiali
Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle avvenute prestazioni e forniture; le liste devono contenere:
- i nominativi degli operai
- le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera
- i materiali.
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.
Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 14. Riserve
(Art. 9 X.XXX. 49/2018)
Il Direttore dei Lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori.
In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’esecutore, la quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Se l’esecutore firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all’esecutore.
Le riserve, quantificate in via definitiva dall’esecutore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.
Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
CAPO IV – NORME DI SICUREZZA
Art. 15. Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente del Comune presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.
L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 16. Piani di sicurezza
Il cantiere per entità e tipologia ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV che per l’appalto in oggetto verrà quindi integralmente applicato e dovrà essere rispettato da tutte le imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere.
L’esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare a tutte le imprese e lavoratori autonomi eventualmente presenti in cantiere, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV.
L’esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’esecutore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte s’intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte s’intendono rigettate.
Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
L’esecutore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, prima dell’inizio dei lavori, un Piano operativo di sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza (POS):
- costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.
100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- dovrà contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
I piani di sicurezza di cui al commi precedenti formano parte integrante del contratto.
L'esecutore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori e/o al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
CAPO V – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ESECUTORE
Art. 17. Oneri di carattere generale
L’esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela , sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Art. 18. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore prima della stipulazione e consegna dei lavori
Prima della stipulazione del contratto o, nei casi di urgenza, prima della consegna anticipata l’esecutore dovrà sottoscrivere, concordemente con il responsabile del procedimento, il verbale del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Prima della consegna dei lavori l’esecutore deve consegnare al direttore dei lavori la seguente documentazione:
1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori;
2) Il Programma di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 1 c.1 let. f) X.XXX. 49/2018 e dell’art. 6 del presente Capitolato;
3) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
4) un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;
5) Dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, pertanto dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, dalla quale risultino:
i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,
la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).
Nel caso in cui la Ditta non sia soggetta ai versamenti alla Cassa Edile, dovrà essere rilasciata dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato
l'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al lavoro in oggetto, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b) D.Lgs. 81/2008);
il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b D.Lgs. 81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
6) Copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
Art. 19. Xxxxx e obblighi a carico dell’esecutore dopo la consegna dei lavori
Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’esecutore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’esecutore a termini di contratto;
e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dall’Amministrazione, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione, da parte di professionista abilitato di gradimento dell’Amministrazione, di prove di carico statiche/dinamiche che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare per opere in calcestruzzo armato è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, confezionato in un gruppo di due provini secondo le modalità previste al cap. 11.2 del DM 14 gennaio 2008 ed il prelievo di n. 3 spezzoni di acciaio per ogni diametro e per ogni lotto di spedizione secondo le modalità previste al cap. 11.3.2.10.4 del DM 14 gennaio 2008;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore; lo stesso esecutore è tenuto a consegnare alla direzione lavori la documentazione tecnica dei materiali utilizzati;
i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) l’utilizzo di prodotti conformi al Capo II (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento 305/2011 (UE) e all’art. 5 (Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione), comma 5;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) in relazione all’entità e alla dimensione del cantiere, l’allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.L. o in struttura prefabbricata, del personale di direzione lavori e assistenza, arredato, illuminato e provvisto di armadio con chiusura, tavolo, sedie, n. 1 stazione di lavoro informatica, e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) la presentazione, ove non già presentato in sede di consegna, del progetto di costruzione dei ponteggi firmato da un ingegnere o architetto abilitato;
s) la presentazione, ove non già presentato in sede di consegna, del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS), in base al d.lgs 235/2003 e circolare del Ministero del lavoro n. 25/2006;
t) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/01 e dal DM 14 gennaio 2008, nonché, la normativa tecnica regionale;
u) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’esecutore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
v) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, del coordinamento e della coerenza tra i Piani operativi di sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
w) la predisposizione e l’esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformità allo schema tipico indicato nel presente capitolato (Tabella C), curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Per gli interventi negli immobili siti nel Comune di Genova, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Genova nei casi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione anche fedele di fabbricati, (ovviamente all’interno del Comune di Genova) è fatto obbligo del posizionamento di un ulteriore cartello, rispetto a quello indicato nel presente capitolato (Tabella C), di superficie non inferiore a mq 1 che riporti in prospettiva il previsto nuovo immobile allo scopo di consentire immediata informazione di quanto verrà realizzato;
x) richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L’esecutore dovrà procedere altresì alla verifica puntuale dei sotto-servizi (Enel, gas, telecom, ecc.) interessati dai lavori.
Al termine dei lavori sono a carico dell’esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.
1) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del DM 22 gennaio 2008 n.37, con la relazione e gli allegati ivi previsti e s.m. e i. (Decreto 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
2) la consegna degli as built strutturali, edili e impiantistici e delle documentazioni a corredo di quanto realizzato in almeno tre copie cartacee e su supporto informatico, redatti in base agli
standards in uso presso la Stazione Appaltante, ai fini della gestione degli stessi tramite il sistema informativo dell’Area Edilizia (S.I.G.E.)
3) in caso di interventi rilevanti ai fini energetici, l’esecutore deve presentare un attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, redatto secondo i criteri e le metodologie del decreto sopraindicato nonché delle disposizioni regionali in materia;
4) consegna della Dichiarazione di prestazione (D.o.P.) e marcatura CE per i prodotti secondo Regolamento 305/2011 (UE) e art. 5 (Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione), comma 5;
5) per i materiali soggetti alla normativa antincendio la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore con gli allegati obbligatori: certificati di prova, documento di trasporto, ecc., su modelli prestabiliti dei VV.F.
Art. 20. Obblighi speciali a carico dell’esecutore
L’esecutore è obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
– l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
– la qualifica e il numero degli operai impiegati;
– l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
– l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché
– quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
– l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
– le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
– le relazioni indirizzate al RUP;
– i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
– le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
– le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
Art. 21. Sistema qualità
L’esecutore dovrà inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione dei lavori vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed applicando le procedure di pianificazione, verifica e controllo delle fasi esecutive previste dalla Stazione appaltante.
Art. 22. Lavorazioni in garanzia
Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile l’esecutore garantisce al Committente la conduzione a buon fine dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle prescrizioni contrattuali.
1) Regola d'arte
L’esecutore garantisce al Committente l'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, in conformità agli standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto, utilizzando al meglio la Propria esperienza in lavori analoghi; garantisce inoltre che l'Appalto stesso, nella sua totalità ed in ciascuna delle parti che lo compongono, è esente da difetti, anche occulti, di ottima qualità, prevede l'impiego di parti e/o componenti nuove, idonee all'uso, perfettamente conforme alle caratteristiche di funzionalità secondo quanto prescritto nei documenti contrattuali ed alle Normative di sicurezza applicabili.
2) Durata
Durante il periodo di garanzia l’esecutore è tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto o regolazione ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali, nonché a sostituire tutte quelle parti che dovessero risultare difettose.
Il periodo di garanzia decorrerà dalla data di collaudo e, fatte salve le disposizioni di Xxxxx, avrà durata di:
10 anni per le opere edili
10 anni per le impermeabilizzazioni
3) Difetti
Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di esecuzione, l’esecutore è tenuto a riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro specifica utilizzazione, dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non hanno dato luogo ad alcun inconveniente.
4) Ripristini
Tutte le prestazioni che competono all’esecutore durante il periodo di garanzia devono essere svolte nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operatività del Committente.
Rientra negli oneri dell’esecutore prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, eventualmente necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze.
In caso di mancanza da parte dell’esecutore, il Committente può procedere direttamente, o far procedere da terzi, a spese dell’esecutore, all'esecuzione di cui ai precedenti articoli.
5) Rinnovo decorrenza dei termini
Se, durante il periodo di garanzia, il fabbricato oggetto dell'Appalto, o parti di esso (piani e/o locali), si rendono non utilizzabili, una o più volte, a causa di inconvenienti imputabili all’esecutore, il periodo di garanzia dell'Appalto, o delle parti suddette, è aumentato di tutti i periodi di indisponibilità degli stessi.
Per tutte le parti che, in garanzia, siano state sostituite, riparate o comunque influenzate da tali operazioni, sia che ciò abbia comportato o meno l'indisponibilità totale o parziale delle opere oggetto dell'Appalto, il periodo di garanzia decorrerà dalla data di ultimazione della sostituzione, riparazione o modifica.
Tabella C – Schema tipico cartello di cantiere | ||||
Ente appaltante: CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA | ||||
……………………………………………………… | ||||
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE SERVIZIO EDILIZIA | ||||
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GASOLIO ESISTENTE CON POMPA DI CALORE ELETTRICA PALESTRA XXXXXX XXXXXXXXX 0 | ||||
Progetto: approvato con n. del | ||||
Responsabile unico del procedimento: | Xxx. Xxxxxx Xxxxxx | |||
Direzione dei lavori: | ||||
Direttore dei lavori Coordinatore per la sicurezza | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx P.I. Xxxxxxx Xxxxxxx | |||
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. | Progetto esecutivo e direzione lavori impianti | |||
Autorizzazione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 16/2008 Oppure Pratica edilizia ( ) n° del | ||||
Notifica preliminare in data: | ||||
IMPORTO PROGETTO (Iva compresa) | Euro | |||
IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (Iva esclusa) | Euro | |||
ONERI PER LA SICUREZZA (Iva esclusa) | Euro 823,51 | |||
IMPORTO DEL CONTRATTO (Iva esclusa) | Euro | |||
di cui per oneri di sicurezza | Euro 823,51 | |||
Gara in data _ _, offerta di euro _ pari al ribasso del % | ||||
Impresa esecutrice: | ||||
con sede | ||||
Qualificata per i lavori dell_ categori_: | , classifica .000) | |||
, classifica .000) | ||||
, classifica .000) | ||||
Direttore tecnico del cantiere: | ||||
Subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | ||
categoria | descrizione | |||
Intervento finanziato con ...................................... |
Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il |
Prorogato il con fine lavori prevista per il |
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Servizio Edilizia - ufficio Manutenzione Edile |
Telefono: 000 00000 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx |
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERE
Art. 23. Generalità
Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti costituenti il progetto.
Art. 24. Descrizione delle lavorazioni
Le lavorazioni sono così riassunte:
Organizzazione di cantiere
Formazione di impianto di cantiere a piano terra, comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico provvisorio di illuminazione e segnaletica. Adozione di adempimenti e provvista e posa in opera ausili per contrastare l’emergenza sanitaria per Covid-19 in corso.
Demolizioni
Smantellamento dell’attuale impianto a gasolio. Installazioni
Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento di tipologia a “Pompa di Calore idronica alimentata elettricamente”, posa cavi elettrici di alimentazione e tubi coibentati per il trasferimento dell’acqua di riscaldamento
Art. 25. Prezziari di riferimento
Il prezziario da cui sono stati desunti i prezzi per la redazione del computo metrico estimativo risulta/risultano:
Impianti Termici Prezziario regionale Opere Edili – Unione Regionale Camere di commercio della Liguria Anno 2021
Oneri della sicurezza Listino “Contenimento della diffusione del Covid19 nei
cantieri edili” - Comune di Milano 2020
SEZIONE 2 – CONDIZIONI TECNICHE, NORMATIVA, PRESCRIZIONI
Art. 26. Rispetto della normativa vigente
L'Appaltatore dovrà garantire, sia per quanto concerne la fornitura dei materiali che la loro lavorazione, la completa rispondenza a tutte le norme e leggi vigenti in materia, nonché alle norme UNI vigenti.
Gli impianti, descritti nel computo metrico estimativo, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno risultare conformi alla legislazione ed alla normativa vigente al momento dell’esecuzione dei lavori stessi.
L’ignoranza delle normative e leggi vigenti non esonera in alcun modo l’appaltatore dagli oneri derivanti dalla loro applicazione.
I criteri di dimensionamento e le caratteristiche degli impianti sono definiti dalle Norme UNI, dalle Norme EN oltre che da Leggi e Decreti. Riportiamo di seguito alcuni dei più importanti riferimenti normativi e legislativi utilizzati per la realizzazione dei progetti in relazione alla specifica parte d’impianto di competenza.
Gli impianti tecnologici devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alla legislazione e alla normativa vigente in materia. L'Appaltatore s’impegna a osservare tutte le norme, le disposizioni di legge e i decreti in vigore all’atto dell’esecuzione ritenendo compreso e compensato ogni onere per l'applicazione delle stesse.
L’impresa esecutrice dovrà anche prevedere quant’altro non espressamente specificato ma necessario alla buona riuscita dei lavori conformemente alle prescrizioni di legge.
Gli apparecchi e i materiali impiegati devono essere adatti all’ambiente nel quale sono installati e devono resistere a tutte le azioni termiche, meccaniche, corrosive o dipendenti dall’umidità di possibile riscontro durante il funzionamento e l’esercizio.
L'impresa assuntrice dei lavori prende a suo carico e sotto la sua responsabilità la perfetta esecuzione degli impianti citati, secondo quanto previsto dal presente articolo e si impegna ad adeguare ogni elemento di impianto che dalla verifica di collaudo non risultasse conforme alle norme in esso contenute, senza che alcun addebito derivi al Committente.
Il rispetto delle norme di seguito indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme, ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.
Tutti i generatori di calore, tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione ISPESL (ex ANCC) dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo e/o punzonatura dell'ISPESL e relativo libretto e certificato.
L’appaltatore dovrà consegnare al committente tutta la documentazione relativa (certificati, libretti etc.).
Tutti i componenti gli impianti di produzione, di distribuzione, di trasformazione e di utilizzazione dell’energia termica e/o frigorifera dovranno essere omologati, secondo le prescrizioni delle norme vigenti e ciò dovrà essere documentato dai certificati di omologazione (e/o di conformità dei componenti ai prototipi omologati) che l’appaltatore dovrà fornire al committente.
Tutte le apparecchiature ed il materiale elettrico utilizzati dovranno essere costruiti a regola d’arte e saranno marchiati ce, ovvero dovrà essere verificato che abbiano ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi competenti della comunità economica europea e dei quali l’appaltatore dovrà fornire copia al committente.
Tutte le apparecchiature ed il materiale elettrico utilizzati dovranno essere adatti all’ambiente in cui saranno installati ed idonei all’uso a cui saranno destinati.
Tutte le apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere dotate sia di targhe metalliche inossidabili riportanti in maniera indelebile i dati funzionali ed eventuali indicazioni d’uso, utilizzando la simbologia del
C.E.I. e la lingua italiana, sia delle opportune protezioni antinfortunistiche.
Tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovessero essere fatte agli impianti per ottenere i predetti nullaosta, o per ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti, o comunque per rendere gli impianti assolutamente conformi alle normative su menzionate, saranno completamente a carico dell’appaltatore che, al riguardo, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine
Art. 27. Normativa reti e condotte di distribuzione
UNI EN 10255 - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 1057:2010 - Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento
UNI EN ISO 15874-1:2013 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 1: Generalità
UNI EN ISO 15874-2:2013 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 2: Tubi
UNI EN ISO 15874-3:2013 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 3: Raccordi
UNI EN ISO 15874-5:2013 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema
UNI EN 10220 - Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Dimensioni e masse lineiche.
UNI EN ISO 21003-1-3-5 - Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:
• Parte 1: Generalità
• Parte 3: Raccordi
• Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema
UNI EN ISO 21003-2 - Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:
• Parte 2: Tubi
UNI EN ISO 21003-7 - Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:
• Parte 7: Guida alla valutazione di conformità
UNI EN 13480 - Parti: 1-2-3-4-5-6-7-8 - Tubazioni industriali metalliche:
• Parte 1: Generalità;
• Parte 2: Materiali;
• Parte 3: Progettazione e collaudo;
• Parte 4: Fabbricazione ed installazione;
• Parte 5: Collaudo e prove;
• Parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interrate;
• Parte 7: Guida sull'utilizzo di procedure di valutazione della conformità;
• Parte 8: Requisiti addizionali per tubazioni di alluminio e leghe di alluminio.
UNI EN 13467 - Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Determinazione delle dimensioni, dell'ortogonalità e linearità dell'isolamento preformato di tubazioni.
UNI EN 14114 - Prestazioni igrotermiche degli impianti degli edifici e delle installazioni industriali - Calcolo della diffusione del vapore acqueo - Sistemi di isolamento per le tubazioni fredde.
UNI EN 1507 - Ventilazione degli edifici - Condotte rettangolari di lamiera metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta.
UNI EN 12237 - Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle condotte circolari di lamiera metallica.
UNI EN 13403 - Ventilazione degli edifici - Condotti non metallici - Rete delle condotte realizzata con pannelli di materiale isolante.
UNI EN 15780 - Ventilazione degli edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi di ventilazione
UNI EN 12236 - Ventilazione degli edifici - Ganci e supporti per la rete delle condotte - Requisiti di resistenza.
UNI EN 13180 - Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Dimensioni e requisiti meccanici per le condotte flessibili.
UNI EN 12220 - Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Dimensioni delle flange circolari per la ventilazione generale.
Decreto 31 marzo 2003 Ministero dell’Interno - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
UNI 13384-1-2:2015 - Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico:
• Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio;
• Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento.
UNI 10640 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.
UNI 10641 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.
UNI/TS 11278 - Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.
UNI EN 12446 - Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo.
UNI EN 15287-1:2010 - Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna
UNI 11344:2014 - Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni
UNI EN 1555:2013 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE)
UNI EN 15889:2011 - Tubazioni antincendio - Metodi di prova
UNI EN 15727:2010 - Ventilazione degli edifici - Condotte e componenti delle reti di condotte, classificazione della tenuta e prove
UNI 12097 - Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.
UNI 5634 31/10/1997 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.
Art. 28. Normativa energetica
UNI EN ISO 10077-2:2012 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai
UNI/TS 11300-1-2-3-4-5-6:2008 - Prestazioni energetiche degli edifici
UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per l’illuminazione
UNI EN ISO 13790 - Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
EC 2-2012 UNI 10349:1994 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici
EC 1-2013 UNI EN 12831:2006 - Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto
UNI EN ISO 13791:2012 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo della temperatura interna estiva di un locale in assenza di impianti di climatizzazione - Criteri generali e procedure di validazione
D.M. 26 giugno 2009 Ministero dello Sviluppo Economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Art. 29. Efficienza energetica degli edifici – quadro temporale legislativo
L. 10/91 e decreti attuativi + DM178/05 - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici DLgs 192/05 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
DLgs 311/06 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
DPR 59/09 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
D.Lgs. 28/11 - “Fonti rinnovabili”, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
DL 63/13 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Legge 90/13 - Conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n°63
DM 26/6/15 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisisti minimi degli edifici
Art. 30. Normativa impianti riscaldamento
UNI 10200:2015 - Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria
UNI EN 15316-4-2:2008 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, pompe di calore
UNI EN 15316-4-7:2009 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-7: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, sistemi di combustione a biomassa
UNI EN 15316-4-8:2011 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-8: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscaldamento radianti
UNI EN 14114:2006 - Prestazioni igrotermiche degli impianti degli edifici e delle installazioni industriali - Calcolo della diffusione del vapore acqueo - Sistemi di isolamento per le tubazioni fredde
UNI 10389-1:2009 – Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso
UNI 10412-1:2006 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici
UNI 10412-2:2009 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del focolare complessiva non maggiore di 35 kW
UNI 10435:1995 - Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.
UNI 8199:1998 - Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione
D.P.C.M. 5/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
UNI EN 12599 22/11/2012 - Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria.
UNI 9511-1:1989 - Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.
UNI EN 00000-0-0 - Regolazioni per impianti di riscaldamento UNI EN 15502-1-2:2014 - Caldaie per riscaldamento a gas
Art. 31. Normativa sistemi di ventilazione e condizionamento
UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
UNI EN 15316-1:2008 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto
UNI EN 1822:2010 - Filtri per l'aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA)
UNI EN 1020:2009 - Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione
UNI EN 525:2009 - Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW
UNI EN 778:2009 - Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione
UNI EN 1319:2010 - Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 70 kW
UNI EN 621:2010 - Generatori d'aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione
UNI 8199:1998 - Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione
UNI EN 779:2012 - Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale - Determinazione della prestazione di filtrazione
UNI EN ISO 11820:1999 - Acustica - Misurazioni su silenziatori in sito
UNI EN 14511-1:2018 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 1: Termini, definizioni e classificazione
UNI EN 14511-2:2013 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 2: Condizioni di prova
UNI EN 14511-3:2013 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 3: Metodi di prova
UNI EN 14511-4:2013 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 4: Requisiti operativi, marcatura e istruzioni
UNI EN 14825:2013 - Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido e pompe di calore, con compressore elettrico, per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale
UNI EN 15650:2010 - Ventilazione degli edifici - Serrande tagliafuoco
UNI EN 15423:2008 - Ventilazione degli edifici - Misure antincendio per i sistemi di distribuzione dell'aria negli edifici
EN 13779 - Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per sistemi di ventilazione e climatizzazione dei locali.
UNI EN 13053:2011 - Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni
UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici al fine di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura.
UNI EN 779 - Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale – Determinazione della prestazione di filtrazione
UNI EN 12599 - Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria.
Art. 32. Quadro legislativo e normativo per la demolizione e conferimento materiali
X.Xxx. n° 116 del 29 settembre 2020
UNI PDR 75 - Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare.
Art. 33. Buone regole dell’arte
Gli impianti saranno eseguiti secondo il progetto esecutivo degli impianti e con le eventuali varianti che dovessero essere successivamente concordate; la Ditta Appaltatrice risponderà dell’esecuzione a norma, come previsto dalla nr. 37 del 22/01/2008 (ex L. 46/90) dell’impianto stesso e della conformità alle prescrizioni del presente capitolato, nonché dell’adozione di tutti gli accorgimenti di buona tecnica (qui intesa come regola d’arte), quali ad esempio, la corretta pendenza delle tubazioni, la formazione di giunti di dilatazione, l’applicazione di sfiati per l’aria, l’installazione di organi di intercettazione e regolazione sulle unità terminali di scambio, l’utilizzo di capicorda, la marcatura delle linee, il corretto cablaggio dei quadri elettrici, l’altezza di installazione delle prese e dei comandi, l’accessibilità degli apparecchi per la manutenzione, ecc.
Art. 34. Autorità competenti
Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito sopra, la Ditta esecutrice dei lavori dovrà anche tenere conto delle prescrizioni dettate dalle competenti autorità locali e/o nazionali quali:
• Prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco;
• Prescrizioni e indicazioni dell’Azienda Distributrice dell’energia elettrica;
• Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
• Disposizioni in materia di smaltimento “ rifiuto pericoloso”
I riferimenti sopra riportati sono indicativi. L’Appaltatore dovrà verificarne la completezza e dare luogo a tutti gli adempimenti applicabili in vigore anche se non espressamente menzionati sopra.
L'impresa assuntrice dei lavori prende a suo carico e sotto la sua responsabilità la perfetta esecuzione degli impianti citati, secondo quanto previsto dal presente articolo e si impegna ad adeguare ogni elemento di impianto che dalla verifica di collaudo non risultasse conforme alle norme in esso contenute, senza che alcun addebito derivi al Committente.
Per quanto non tassativamente previsto dal presente documento, e perché a esso non contraddicendo, s’intendono applicabili all'appalto tutte le normative tecniche vigenti anche se non espressamente qui richiamate.
Art. 35. Corrispondenza tra esecuzione e progetto
Nella realizzazione degli impianti, la Ditta appaltatrice dovrà seguire il più possibile il progetto con le eventuali varianti approvate in sede d’aggiudicazione e in corso d’opera: la Ditta appaltatrice quindi, di propria iniziativa, non apporterà nessuna modifica al progetto.
Sono ovviamente escluse quelle varianti dettate da inconfutabili esigenze di cantiere e/o tecniche, esigenze non prevedibili in sede di progetto; anche per queste modifiche dovrà, comunque, essere richiesta l’approvazione scritta della D.L.
Qualora la Ditta appaltatrice avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione sarà in facoltà della D.L. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a completa cura e spese della stessa.
Art. 36. Documentazione tecnica
Saranno forniti alla Direzione Lavori, prima dell’arrivo dei materiali (e in ogni modo in tempo sufficiente per predisporre le eventuali opere necessarie accessorie e per verificare la rispondenza delle apparecchiature alle condizioni contrattuali), tutti i disegni costruttivi degli impianti. Saranno inoltre fornite tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione del punto di funzionamento di progetto.
Art. 37. Ordine dei lavori
La Ditta appaltatrice inizierà i lavori non appena ne sarà data consegna con regolare verbale e si obbliga ad accettare ed attenersi al cronoprogramma dei lavori predisposto, compresi gli eventuali tempi parziali di completamento delle singole fasi principali; il cronoprogramma dei lavori potrà subire modifiche secondo le disposizioni della D.L. in relazione allo svolgimento delle opere e a queste modifiche la Ditta appaltatrice dovrà attenersi. La Ditta appaltatrice dovrà, indicare, nel caso di complessi con più impianti, il termine entro il quale s’impegna a consegnare separatamente i singoli impianti funzionanti, indipendentemente dall’attivazione del complesso. Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è stabilito in altro documento d’Appalto, in compatibilità a quanto nel comma precedente.
Art. 38. Modalità particolari per l’esecuzione lavori
I prezzi di cui al computo metrico s’intendono comprensivi degli oneri necessari a garantire la funzionalità dell’edificio per tutta la durata dei lavori, e dovranno essere svolti secondo il piano della sicurezza in ottemperanza ai X.X.xx, 626/94, 494/96, D.Lgs. 81/08, devono pertanto essere garantite:
• l’erogazione dell’energia elettrica;
• il mantenimento di condizioni ambientali accettabili ed in particolare l’impianto di riscaldamento dovrà essere in grado di funzionare se le condizioni climatiche lo richiedono;
• il funzionamento delle reti idriche (calda e fredda) e pertanto delle autoclavi e della produzione d’acqua calda sanitaria;
La Ditta appaltatrice potrà proporre anche altri metodi che garantiscano la continuità del servizio per tutta la durata dei lavori.
Art. 39. Spese e oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri elencati di seguito, esonerando il Committente da ogni inerente responsabilità civile e penale:
• consegna a pie d’opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione degli impianti, franco di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, ecc. comprendendosi nella consegna, non solo lo scarico, ma anche il magazzinaggio ed il deposito provvisorio dei materiali stessi, in attesa della posa in opera e lo smaltimento di imballaggi, intelaiature di protezione, ecc.;
• trasporto dei materiali dai depositi ai luoghi di posa in opera, compresi gli attrezzi di sollevamento ed ogni manovalanza occorrente per il trasporto dei materiali sul luogo d’impiego, in qualunque punto dell’edificio ed a qualunque altezza esso si trovi;
• montaggio delle apparecchiature e di tutto quanto è inerente agli impianti, per la posa in opera degli impianti stessi;
• tiri verticali a livello di posa, il trasporto entro il cantiere di qualunque genere di materiale, ponteggi, le scale e quanto occorrente alla posa in opera dei materiali;
• fornitura e posa in opera di tutte le opere di carpenteria necessarie agli impianti, quali staffe, supporti, collari, bulloni per il sostegno dei moduli, delle canalizzazioni e dei quadri elettrici;
• smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio insindacabile il Committente, la buona riuscita di altri lavori in corso;
• ponti di servizio, trabattelli, parapetti mobili e ogni altra opera provvisionale;
• sgombero, subito dopo l’ultimazione dell’impianto, dello spazio assegnatole dal Committente e del quale l’Appaltatore si è servito durante l’esecuzione dei lavori in cantiere per il deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto più opportuno e tenendo sollevato il Committente da qualunque responsabilità in merito;
• fornitura e posa applicazione di targhette metalliche e/o fascette alfanumeriche con l'indicazione di ogni circuito;
• riprese delle zincature a caldo deteriorate in fase di montaggio;
• verniciatura dei quadri con vernici epossidiche a forno, con sottofondo di preparazione corrente secondo le classificazioni internazionali;
• fornitura all'interno di ogni quadro di apposita tasca atta al contenimento degli schemi relativi;
• manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite fino al loro collaudo; l'Appaltatore risponderà direttamente ed in ogni caso, tanto verso il Committente, quanto verso gli operai ed i terzi, di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori;
• pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro, lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui;
• garanzia di tutti i materiali, della loro corretta posa in opera e del regolare funzionamento dell’impianto;
• prove ed i collaudi che il Committente ordini di far eseguire presso gli Istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegare nell'impianto; dei campioni da esaminare ed esaminati può essere ordinata la conservazione nell'ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma del Committente e dei responsabili della Ditta Assuntrice nei modi atti a garantirne l'autenticità;
• eventuale campionatura di materiali e di apparecchiature;
• assistenza alla conduzione degli impianti fino al collaudo definitivo favorevole, per consentire al Committente di costituire una propria squadra di conduzione e manutenzione;
• certificati di collaudo dei quadri elettrici ai sensi della normativa vigente;
• eventuali spese di viaggio e trasporto per gli operai;
• osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera, quali tutti gli obblighi inerenti alle opere di previdenza, assistenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati in corso d'appalto, gli oneri relativi alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, tubercolosi, malattie, ecc. nonché l’assicurazione obbligatoria degli invalidi di guerra, combattenti, reduci partigiani ed internati ed a tutte le altre disposizioni o contratti collettivi di lavoro vigenti o che venissero emanati e posti in vigore all’atto dell’appalto;
• adozione nell'esecuzione dei lavori delle procedure e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danno alle proprietà pubbliche o private; ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevato il Committente, nonché il personale dallo stesso preposto alla Direzione e Sorveglianza dei Lavori da ogni responsabilità;
• tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle per copie di documenti e disegni che debbono essere consegnati all'Appaltatore stesso, e che sono stati elencati al precedente punto;
• tutte le spese in bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro;
• le richieste al Comune di Genova per l’occupazione di suolo pubblico nelle adiacenze dell’edificio, qualora fosse ritenuto necessario, da destinare ad area di cantiere esterna.
Risarcimenti degli eventuali danni che, in dipendenza dal modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando liberi ed indenni, il Committente e il personale dallo stesso preposto alla Direzione e Sorveglianza dei Lavori da ogni responsabilità; l'Appaltatore risponde della scelta e dell'utilizzo di apparecchiature brevettate ed esonera il Committente da qualunque tipo di reclamo in relazione all'utilizzo di dette apparecchiature.
Art. 40. Spese e oneri a carico del committente
Rimangono a carico del Committente le seguenti spese e oneri:
• energia elettrica necessaria all’installazione degli impianti;
• messa a disposizione di un locale idoneo adibito per lo stoccaggio dei materiali;
• tutti gli adempimenti e le spese nei confronti di Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, non esplicitamente indicati a carico dell’Appaltatore;
• spese per le eventuali prove, indagini e controlli non necessari ai fini della corretta compilazione nel Certificato di collaudo.
Art. 41. Requisiti tecnico professionali
L’impresa dovrà essere in primo luogo riconosciuta e avere i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art.1 del D.M. 11-06-1992, oltre a possedere responsabile tecnico riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 11-06-1992 e della legge n°46 del 05-03-1990.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della legge 1 Marzo 1968, n.186. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di formulazione del contratto ed in particolare essere, conformi alle prescrizioni d’Autorità Locali, comprese quelle del VV.FF., alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica, alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) UNI, delle direttive Europee EN. Nell'esecuzione dell'impianto elettrico l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente alla Legge 5.3.1990, n° 46 e al relativo regolamento d’attuazione DPR 6.12.1991 n°447.e dei decreti Ministeriali successivi; D.M. 20-02-1992, D.M. 22-04-1992, D.M.24-08-1992, D.M.11-06-1992, D.P.R. 13-04-1994. In
particolare, l'impianto elettrico dell'opera sarà eseguito in base al progetto esecutivo approvato dal Committente. L'Impresa dovrà inoltre produrre una relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nell'esecuzione dell'impianto meccanico.
Il progetto finale, nonché la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati, farà parte integrante della dichiarazione di conformità che l'Appaltatore dovrà rilasciare alla fine dei lavori, dichiarazione di conformità degli impianti installati secondo d.lgs 37/08. Nella dichiarazione di conformità la Ditta dovrà altresì dichiarare di aver rispettato gli elaborati di progetto e allegare il resoconto delle operazioni di verifica previste dal presente capitolato. Per la sicurezza delle apparecchiature e degli impianti la ditta dovrà fare riferimento alle norme CEI come specificato nel presente capitolato e ai seguenti decreti Ministeriali e leggi:
• D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni;
• D.P.R. n° 459 del 1996 direttiva macchine;
• Decreto legislativo n° 615 del 12/11/1996 d’attuazione della direttiva CEE 89/336, relativo alla compatibilità elettromagnetica e delle direttive CEE 92/31, 93/68 e 93/97 di modifica ed integrazione;
• D.Lgs. n°494 del 14-08-1996 integrato con X.Xxx. n°528 del 19/11/1999;
• Decreto legislativo n° 626 del 25-11-1996 e n° 277 del 31/07/1997 d’attuazione della direttiva CEE 73/23 e CEE93/68, direttiva bassa tensione;
• Decreto legislativo 626/96 e 615/96 marchiatura CE dei prodotti e delle apparecchiature
• D.P.R. 43/2012
• D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014
Art. 42. Verifiche e prove preliminari Premessa
Durante lo svolgimento dei lavori, la Ditta installatrice sarà tenuta ad effettuare tutte le verifiche e prove preliminari necessarie, anche attraverso l’intervento della ditta costruttrice dell’apparato..
Con il termine “verifiche e prove preliminari” s’indicano tutte quelle operazioni atte ad assicurare il perfetto funzionamento dell’impianto, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti dell’acqua, delle distribuzioni dell’aria con relativa taratura, la taratura e messa a punto dell’impianto di regolazione automatica, le prove di funzionamento di tutte le apparecchiature nelle condizioni previste, ecc.
Sarà onere della Ditta Appaltatrice procurare le apparecchiature ed i dispositivi di prova da utilizzarsi per prove e verifiche, corredati, se necessario, dei certificati di taratura redatti da un Istituto legalmente riconosciuto attestanti la classe di precisione dello strumento.
Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con l’Impresa e verbalizzate. I risultati delle prove saranno inoltre riportati succintamente nel verbale di collaudo provvisorio. A titolo d’esempio, sono indicate alcune delle operazioni da eseguire senza con questo escludere l’obbligo della Ditta installatrice di effettuarne altre che si rendessero necessarie.
Soffiatura e lavatura delle tubazioni
Le tubazioni saranno soffiate e lavate come descritto nei capitoli seguenti.
Prova a freddo delle tubazioni
Prima della chiusura delle tracce e del mascheramento delle condutture, si dovrà eseguire una prova idraulica a freddo.
Tale prova deve essere eseguita ad una pressione di 2.5 bar superiore a quella d’esercizio (e comunque non inferiore a 6 bar) mantenuta almeno per 12 ore. La prova si riterrà positiva quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.
Prova in temperatura delle tubazioni
Non appena sarà possibile si dovrà procedere ad una prova di circolazione dell’acqua calda e/o refrigerata, ad una temperatura dei generatori pari a quella di regime, per verificare le condizioni di temperatura ed eventualmente di portata nei vari circuiti e agli apparecchi utilizzatori, verificare che non ci siano deformazioni permanenti, che i giunti e le guide di scorrimento lavorino in modo ottimale e che i vasi d’espansione siano sufficienti ed efficienti.
Verifica montaggio apparecchiature
Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, ecc., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, ecc. con le condutture sia perfetta, e che il funzionamento di ciascuna parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e corrispondente, per quanto riguarda la portata degli sbocchi d’erogazione, ai dati di progetto.
Impianti elettrici (a servizio impianti meccanici)
L’impianto elettrico, prima di essere messo in servizio, sarà esaminato a vista e provato per verificare che le prescrizioni normative, le modalità installative indicate dai costruttori dei componenti, le specifiche tecniche e di esecuzione siano state rispettate. Nel caso di ampliamenti o modifiche d’impianti esistenti, si verificherà che gli interventi non compromettano la sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente. Gli impianti saranno verificati secondo quanto disposto dalla Norma CEI 64-14 e dalla norma CEI 64-8 (IV ed., 1998), parte VI.
Art. 43. Periodo d’avviamento e messa a punto degli impianti
A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, di durata non inferiore al 10% del tempo previsto per l’ultimazione dei lavori, durante il quale Xxxxx appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle installazioni. Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale della Ditta appaltatrice che dovrà assicurare la necessaria manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e prodotti di consumo. Nello stesso periodo, per richiesta della Committente, il personale della Ditta appaltatrice potrà essere affiancato da personale della Committente che dovrà essere istruito alla gestione degli impianti dall’Appaltatore. Al termine del periodo sopra descritto, su notifica dell’Appaltatore, la Committente predisporrà, nei termini del programma generale, il collaudo provvisorio; esso potrà essere effettuato soltanto se gli impianti saranno ultimati e, a giudizio della D.L., in condizioni tali da consentire una completa valutazione delle installazioni. E’ a carico della Ditta appaltatrice la messa a punto di tutte le apparecchiature di regolazione automatica e d’eventuali software di gestione degli impianti, in modo da consegnarle perfettamente
funzionanti e rispondenti alle funzioni cui esse sono destinate. La messa a punto dovrà essere eseguita, prima del collaudo provvisorio da personale specializzato, inviato dalla casa costruttrice della strumentazione, rimanendo però l’Impresa installatrice unica responsabile di fronte alla Committente. Per le operazioni di taratura dovrà essere redatto un verbale: la mancanza di detto verbale comporterà, di fatto, il mancato svincolo della trattenuta di garanzia operata nel corso dei lavori. In particolare, a fine lavori, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare una raccolta con la descrizione dettagliata di tutte le apparecchiature di regolazione, gli schemi funzionali, le istruzioni per la messa a punto e la ritaratura.
Gli oneri per la messa a punto e taratura dell’impianto di regolazione e per la predisposizione degli schemi e istruzioni s’intendono compresi nei prezzi contrattuali e per questi, non potrà essere richiesto nessun maggior costo. Si precisa che le indicazioni riguardanti la regolazione fornite dalla Committente possono anche non comprendere tutti i componenti necessari alla realizzazione della regolazione automatica, ma resta però inteso che la Ditta appaltatrice, nel rispetto della logica e funzionalità richiesta, deve comprendere nel prezzo della propria offerta e della propria fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli schemi e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente funzionante la regolazione automatica. Tutte le apparecchiature di regolazione s’intendono fornite in opera, e complete, dei collegamenti elettrici necessari al loro funzionamento.
Art. 44. Prove tecniche di funzionamento degli impianti
Al termine dei lavori, come tale determinato dalla D.L., la Ditta appaltatrice richiederà che sia dato atto dell’avvenuta ultimazione delle opere appaltate e contestualmente alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni naturali da questa data il Direttore dei Lavori procederà alle prove tecniche di funzionamento delle opere compiute, verbalizzando in unico contesto ed in contraddittorio con la Ditta appaltatrice gli eventuali difetti di costruzione ed invitando la Ditta appaltatrice ad eliminarli entro un termine ritenuto adeguato, che sarà precisato nel verbale sopraddetto. In sede di verifica delle prove tecniche di funzionamento, la Ditta appaltatrice dovrà presentare tutta la documentazione tecnica aggiornata al “come costruito”, nonché le attestazioni delle avvenute denunce e/o collaudi da parte degli Enti aventi giurisdizione. Il favorevole esito delle suddette prove funzionali costituirà soltanto la prova della generica buon’esecuzione o del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie prescritte dal contratto, né della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento. Dalla data del verbale delle prove tecniche di funzionamento l’opera si intende completamente eseguita, sempre che non sussistano, a giudizio della D.L., difetti tali da rendere l’opera “non pienamente utilizzabile”, fermo restando l’obbligo della Ditta appaltatrice di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti o manchevolezze riportandosi, allora, la data di completamento a quella in cui si sarà verificata l’eliminazione stessa; si tenga altresì presente che la Ditta appaltatrice sarà pure tenuta a fornire tutte le apparecchiature di misurazione dei parametri (distanze, velocità, portate, temperature) richiesti dalla D.L.. In caso d’installazione di sistemi d’emergenza d’alimentazione elettrica, la Direzione lavori si riserva la facoltà di scegliere le prove da effettuare alla presenza di tecnici della Ditta appaltatrice e dell’azienda produttrice del macchinario.
Art. 45. Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti
Durante il corso dei lavori, il Committente si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di essi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove d’isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato.
Art. 46. Verifiche a carico dell’impresa
L'impresa nella realizzazione dell'impianto dovrà assicurarsi che siano verificate le seguenti condizioni. Su richiesta del Committente alcune verifiche potranno essere compiute con la presenza della stessa. La verifica dell'impianto potrà essere eseguita da personale del Committente, se a carico dell'impresa, dovrà essere effettuata da un professionista iscritto all'albo.
Art. 47. Collaudo finale degli impianti
Nei termini previsti dal regolamento, dovranno essere effettuate le operazioni di collaudo, che dovranno certificare la perfetta rispondenza delle opere e delle installazioni alle richieste contrattuali. Se i risultati
ottenuti non fossero accettabili, il Committente potrà rifiutare le opere o gli impianti, in parte o nella loro totalità. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal Collaudatore, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti. Sino all’approvazione definitiva del collaudo (decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo) da parte della Committente, la Ditta appaltatrice curerà la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera anche nel caso in cui la loro conduzione sia affidata a personale incaricato dalla Committente, che dovrà in ogni caso informare la Ditta appaltatrice delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate. La Committente si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente alcune parti delle opere o degli impianti, senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere maggiori compensi. L’ approvazione definitiva del collaudo non esonera la Ditta appaltatrice dalle sue responsabilità sia di legge sia di garanzia.
SEZIONE 3 - CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DEI MATERIALI, VALUTAZIONE DEI LAVORI E NORME DI MISURAZIONE
Art. 48. Materiali e forniture in genere
I materiali occorrenti, per eseguire le opere appaltate, saranno della migliore qualità esistente in commercio, senza difetti, nuovi di fabbrica, lavorati secondo le migliori regole d’arte e dovranno essere provenienti dalle migliori fabbriche. Prima dell’impiego, in ogni caso, i materiali dovranno ottenere l’approvazione della D.L., in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc. stabiliti dal presente Capitolato. La Ditta appaltatrice sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall’Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. Dette prove saranno effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. Affinché il tempo richiesto per l’esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà:
1. approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre a prove di laboratorio;
2. presentare i campioni immediatamente dopo l’affidamento dei lavori;
3. escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti;
4. in genere, fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato.
Per i materiali già approvvigionati a piè d’opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possano ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando la Ditta appaltatrice non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, la Ditta appaltatrice stessa dovrà provvedere, a proprie spese, all’allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L. In mancanza, potrà provvedere direttamente l’Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell’Impresa appaltatrice. Le decisioni della Direzione dei Lavori, in merito all’accettazione dei materiali, non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio del Committente, il quale per i materiali da acquistare si assicurerà che provengano da produttori di provata capacita e serietà. A queste condizioni e purché i materiali corrispondano ai requisiti di seguito fissati, l’Impresa è libera di provvedere ai materiali ove reputerà più opportuno. I materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati dal Committente e dalla DL. In correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualità e le caratteristiche dei materiali e delle forniture in genere l’Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego.
Tutte le spese di prelevamento e d’invio dei campioni ai Laboratori prove autorizzati per legge o a quelli di fiducia indicati dal Committente compreso quello del Committente medesimo, oltre le spese occorrenti per le sperimentazioni, saranno a carico dell’Impresa. Gli addetti al Laboratorio come quelli del Committente dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri, ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto.
Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti agli impianti, ai mezzi d’approvvigionamento o alla realizzazione dovranno agevolare le operazioni di prelievo. Per i campioni asportati dall’opera in corso d’esecuzione, l’Impresa e tenuta a provvedere a sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa. Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Impresa. L’esito favorevole delle prove, anche se eseguite nel cantiere, non esonera l’impresa da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti requisiti. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Committente e del Responsabile del cantiere per conto dell’Impresa, al fine di garantirne l’autenticità.
L’accettazione dei materiali, che normalmente è definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, non può mai pregiudicare il diritto del Committente di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se già posti in opera e fino a collaudo definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti e alle caratteristiche contrattuali. I materiali di rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione Tecnica a completa cura e spese dell’Impresa. In caso d’inadempienza vi provvederà il Committente a totale spesa dell’impresa.
Art. 49. Norme di misurazione – tubazioni
Premessa
Non possono costituire maggiorazione di quantità (a meno di esplicite indicazioni contenute nell’eventuale elenco prezzi unitari allegato), ma devono essere conteggiati esclusivamente nel prezzo unitario in opera per metro o per chilo di tubo, i seguenti oneri:
1. costo di giunzioni, saldature in genere, raccordi, pezzi speciali;
2. costo di materiali di consumo di qualsiasi tipo;
3. verniciatura antiruggine per le tubazioni nere;
4. costo di supporti e sostegni (completi di verniciatura antiruggine) e degli ancoraggi;
5. oneri per scarti e sfridi;
6. costo di colorazione per l’identificazione delle tubazioni;
7. costo dei giunti di dilatazione e relativi punti fissi;
8. costo per protezioni passive antincendio (manicotti tagliafuoco etc..);
9. costo per l’eventuale posa di canalina di sostegno in acciaio zincato per l’alloggiamento dei tubi di scarico condensa correnti a soffitto;
10. oneri per quant’altro necessario anche se non menzionato.
Per la valutazione dei lavori, anche in variante oppure in opere aggiuntive, valgono i criteri qui di seguito esposti.
Tubazioni in ferro e acciaio
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Le tubazioni di ferro nero e zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare: la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.
Le tubazioni di ferro nero e zincato del tipo preisolato saranno valutate al metro lineare: la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, non comprendendo anche i pezzi speciali, che verranno quantificati a parte (Curve, TEE).
Tubazioni in rame
Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
Tubazioni in PEAD in pressione
Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
Tubazioni in plastica, polietilene reticolato e multistrato
Le tubazioni di plastica, di multistrato, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera ( senza tener conto delle parti sovrapposte ) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
Art. 50. Norme di misurazione – isolamenti
Gli isolamenti (termici e/o acustici) sono misurati a superficie (o a metro lineare, secondo il tipo) intendendosi per superficie quell’esterna risultante dallo sviluppo dell’elemento isolato con lo spessore
prescritto; la valutazione è eseguita in base alle quantità reali di materiali in opera (in pratica senza alcuna maggiorazione per sfridi o altro); non sono ammesse le voci sfridi, scarti, materiali di consumo, pezzi speciali, ecc.: tali oneri s’intendono compresi nel prezzo unitario in opera.
L’isolamento termico dei canali dell’aria, sarà valutato a superficie esterna, misurata in base alle vigenti norme UNI. Lo stesso dicansi per le finiture esterne.
La valutazione sarà eseguita in base alle reali quantità poste in opera: non sono ammesse le voci sfridi, materiali di consumo, o simili; di tali oneri sarà conteggiata esclusivamente nel prezzo unitario.
Art. 51. Norme di misurazione – apparecchiature
Le apparecchiature, gli organi d’intercettazione, caldaie, refrigeratori, rubinetteria, apparecchi sanitari, le elettropompe, gli scambiatori di calore, i serbatoi, gli apparecchi di regolazione e controllo, le bocchette e gli altri dispositivi di passaggio dell’aria, ed in genere tutti i componenti singolarmente identificabili saranno computati a numero, secondo le diverse tipologie e dimensioni; il relativo prezzo contrattuale s’intende remunerativo anche per l’installazione e l’eventuale allacciamento alle reti esistenti d’alimentazione elettrica, idrica o di scarico.
SEZIONE 4 - NORME DI ACCETTAZIONE E POSA MATERIALI
Art. 52. Premessa in materia di accettazione dei materiali
In quest’articolo sono descritte le principali apparecchiature che si ritengono la Ditta appaltatrice i impieghi, con le relative caratteristiche tecniche. Le caratteristiche riportate sono generali e da intendersi come standard minimi di qualità.
Non necessariamente tutte le apparecchiature descritte troveranno poi effettivo riscontro nel progetto, e ciò per consentire alla D.L. di richiedere all’impresa apparecchiature nuove e/o di variante, secondo le esigenze che si manifestino in corso d’Appalto e/o durante l’esecuzione dei lavori, avendone già l’eventuale descrizione in Capitolato. Se la Ditta appaltatrice intenderà proporre apparecchiature e/o componenti non comprese tra quelle di seguito descritte, ne dovrà illustrare le caratteristiche e prestazioni in maniera dettagliata, con modalità analoghe a quelle di seguito descritte. Tutte le tubazioni che fanno capo a collettori, i collettori, tutti i serbatoi, le pompe, le apparecchiature di regolazione, le caldaie, le autoclavi, i vasi d’espansione, i gruppi frigoriferi, le torri di raffreddamento, le unità centrali e terminali di trattamento aria, ventilatori di qualsiasi tipo, serrande di taratura, ecc. saranno provvisti di targa d’identificazione con tutte le indicazioni necessarie (circuito, portata, prevalenza, capacità, ecc.); e così via.
Tali targhette indicatrici saranno fissate su piastrine complete di tondino da saldare sui tubi. Le targhette saranno in alluminio, spessore 3 mm, con diciture incise ben leggibili e da definire con la D.L. Il fissaggio delle targhette dovrà essere fatto con viti. Non sarà ammesso l’impiego di targhette autoadesive di nessun genere. Quanto sopra indicato, s’intende compreso nel prezzo d’appalto dei lavori.
Art. 53. Protezione contro le corrosioni
Nella realizzazione degli impianti la la Ditta appaltatrice sarà tenuta a adottare tutte le misure necessarie ad ottenere un’efficace protezione contro le corrosioni. Con il termine “protezione contro le corrosioni”, s’indica l’insieme di quegli accorgimenti tecnici atti ad evitare che avvengano le condizioni per alcune forme d’attacco dei manufatti metallici, dovute (per la maggior parte) ad un’azione elettrochimica. Poiché una protezione efficace contro la corrosione non può prescindere dalla conoscenza del gran numero di fattori che possono intervenire nei diversi meccanismi d’attacco dei metalli, si dovrà tener conto dei detti fattori, dovuti:
1. alle caratteristiche di fabbricazione e composizione del metallo;
2. alle caratteristiche chimiche e fisiche dell’ambiente d’attacco;
3. alle condizioni d’impiego (stato della superficie del metallo, rivestimenti protettivi, sollecitazioni meccaniche, saldature, ecc.)
In linea generale la Ditta appaltatrice dovrà evitare che si possa verificare una dissimetria del sistema metallo-elettrolita; ad esempio: il contatto di due metalli diversi, un’aerazione differenziale, il contatto con materiali non conduttori contenenti acidi o sali e che per la loro igroscopicità forniscono l’elettrolita. Le protezioni da adottare potranno essere di tipo passivo o di tipo attivo, o di entrambi i tipi. I mezzi per la protezione passiva saranno costituiti da applicazione a caldo od a freddo di speciali vernici bituminose applicate con un numero minimo di 2 passate a colori diversi concordati con la D.L.. I rivestimenti di qualsiasi natura, saranno accuratamente applicati alle tubazioni, previa accurata pulizia, e non dovranno presentare assolutamente soluzioni di continuità. All’atto dell’applicazione dei mezzi di protezione, si dovrà evitare che in essi siano contenute sostanze che possono corrodere il metallo sottostante, sia direttamente che indirettamente, a seguito di eventuale trasformazione. Le tubazioni interrate saranno poste su un letto di sabbia neutra e ricoperte con la stessa sabbia per un’altezza non inferiore a 15 cm sulla generatrice superiore del tubo. La protezione delle condotte soggette a corrosioni per l’azione di correnti esterne, impressa o vagante, dovrà essere effettuata per mezzo della protezione catodica, che è una tecnica di blocco totale della corrosione sulla “struttura” metallica. La protezione catodica consiste nel far circolare una corrente continua fra un dispersore anodico di terra e la struttura da proteggere; tale corrente provoca l’abbassamento del potenziale del materiale metallico, riducendo così la velocità di corrosione fino al suo arresto completo.
Art. 54. Tubazioni in polietilene reticolato ad alto grado di reticolazione
Tubazioni in polietilene reticolato ad alta pressione per la formazione delle reti di distribuzione secondarie sanitario/riscaldamento (collettori-radiatori; collettori-rubinetterie), ad alta densità', fornite nei diametri risultanti da calcolo.
Dette tubazioni dovranno essere corredate di certificato comprovante le seguenti caratteristiche:
• superamento della prova di invecchiamento per una durata di 170 ore ad una temperatura di 95°C ed a una tensione di prova di 46 kg/cm2;
• densità non inferiore a 0,9381 kg/cm;
• barriera antiossigeno;
• certificato di atossicità secondo la G.U. n° 104 del 20.04.1973;
• la data di confezionamento delle tubazioni non dovrà essere superiore ad 1 anno.
I raccordi saranno del tipo a passaggio totale, in ottone speciale espanso termicamente, saranno del tipo "inscindibile" a compressione e completi di bussola di compressione in acciaio nobilitato di alta qualità, e adatti al tipo di tubo fornito per il collegamento delle tubazioni ai collettori ed ai corpi scaldanti/rubinetteria. La bussola dovrà proteggere gli o-ring del raccordo da danni meccanici dovuti al trasporto ed immagazzinaggio. I raccordi dovranno avere:
• massima resistenza alla corrosione;
• massima resistenza alle vibrazioni;
• massima resistenza alle incrostazioni;
• garantire la silenziosità dell’impianto.
Compresa la fornitura e posa in opera di guaina in plastica corrugata annegata in caldana per l'alloggiamento delle tubazioni in PE.R., aventi un diametro pari a 1,5 volte il diametro delle tubazioni.
Tale sistema dovrà' garantire la perfetta ispezionabilità e sfilabilità del tubo dalla propria guaina per l'eventuale sostituzione senza la necessità di interventi murari.
A protezione degli attacchi ai radiatori (a parete) dovrà essere posta una curva in tubo di acciaio leggero verniciato, ancorata al muro e collegata alla guaina ed alle valvole.
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo in polietilene risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dai collettori alle valvole dei corpi radianti e/o rubinetterie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'intero sistema tubi-raccordi dovrà essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto.
Particolare attenzione andrà posta al problema delle dilatazioni dei tubi che devono essere assorbite secondo le indicazioni della casa fornitrice.
Art. 55. Tubazioni in multistrato
Tubo multistrato per sanitario/riscaldamento realizzato con processo produttivo "on-line", composto da un tubo interno in polietilene reticolato, su cui è incollato un tubo in alluminio saldato testa/testa con laser e rivestito da polietilene reticolato incollato all'alluminio.
Il prodotto avrà inoltre le seguenti caratteristiche:
• condizioni d'impiego: nominali fino a 10 bar - 95°C; temperatura di picco 110°C per brevi periodi;
• temperatura di rammollimento 126°C;
• densità secondo la ASTM D-792 di 0.94 g/cmq;
• resistenza a trazione di 20 Mpa;
• resistenza alla corrosione;
• dilatazione termica lineare di 0.026 (mm/m°C);
• allungamento a rottura 400%.
I raccordi saranno a passaggio totale, in ottone speciale espanso termicamente, saranno del tipo "inscindibile" a compressione e completi di bussola di compressione in acciaio nobilitato di alta qualità, e adatti al tipo di tubo fornito per il collegamento delle tubazioni ai collettori ed ai corpi scaldanti/rubinetteria. La bussola dovrà proteggere gli o-ring del raccordo da danni meccanici dovuti al trasporto ed immagazzinaggio. I raccordi dovranno avere:
• massima resistenza alla corrosione;
• massima resistenza alle vibrazioni;
• massima resistenza alle incrostazioni;
• garantire la silenziosità dell’impianto.
L'intero sistema tubi-raccordi dovrà essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto.
Particolare attenzione andrà posta al problema delle dilatazioni dei tubi che devono essere assorbite secondo le indicazioni della casa fornitrice.
Art. 56. Tubazioni in PVC per fluidi in pressione
Le tubazioni saranno in materiale C-PVC, prodotto non corrodibile e limitante allo sviluppo di batteri, ideale per il trasporto di fluidi caldi e freddi sotto pressione per acqua sanitaria. I tubi e raccordi saranno diversificati secondo un colore per l'acqua fredda (arancione) e per l'acqua calda (bruno) e testati per l'utilizzo nel trasporto dell'acqua fino ad una temperatura di 70°C. Il collegamento dei diversi elementi per il sistema (tubi e raccordi), avverrà per saldatura chimica a freddo per mezzo del polimero di saldatura di colore arancione per rendere evidente il punto di collegamento. Il sistema sarà in grado di sopportare qualsiasi trattamento antibatterico attualmente conosciuto, come lo shock termico e la clorazione senza alcuna limitazione alla concentrazione del prodotto di trattamento. Il sistema dovrà avere una certificazione CSTBat; Il sistema avrà una classificazione di resistenza al fuoco Euroclassi Bs1d0; Il sistema sarà certificato III° UNI n°397/2009 e approvato dal Ministero della Sanità n°0012327-P- 17/03/2009; Il sistema sarà riciclabile a più del 98%
Art. 57. Fasce di riconoscimento servizi
Tutte le tubazioni saranno contraddistinte ogni 3 m o dove necessario, da fascette colorate atte ad individuare il servizio ed il senso del fluido trasportato. La colorazione e la simbologia saranno adottate in accordo con la D.L. In generale si rispetterà quanto prescritto dalla Norma UNI 5634- 97, la norma riguarda i sistemi che devono essere usati per l’identificazione di tubazioni e canalizzazioni con interrate contenenti fluidi (liquidi e/o gas) di diversa natura, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza.
Colori per fluidi più comuni:
FLUIDO | COLORE BASE |
Estinzione incendi | Rosso (RAL 3000) |
Acqua | Verde (RAL 6032) |
Vapore a acqua riscaldata | Grigio Argento (RAL 9006) |
Xxxx | Xxxxxxx chiaro |
Oli minerali, liquidi combustibili e/o infiammabili | Marrone (RAL 8007) |
Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa aria) | Giallo ocra (RAL 1024) |
Acidi | Arancione (RAL 2010) |
Fluidi pericolosi | Giallo (RAL 1021) |
Occorrerà prevedere in tutte le centrali, apposite tabelle che riportino la codifica dei colori per gli opportuni riferimenti e gli schemi funzionali dei principali circuiti. Tutti i volantini del valvolame utilizzato, siano essi in ghisa, acciaio o bronzo, devono essere verniciati con due mani di smalto colorato in accordo con le norme prima citate. Per eventuali lavori in scavo la segnalazione delle condotte prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di
segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante. Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
Art. 58. Valvolame e accessori vari
Generalità
Tutte le valvole (d’intercettazione, di regolazione, di ritegno e di sicurezza), le saracinesche, i rubinetti, i giunti antivibranti, i giunti di dilatazione, etc. saranno adatti alle pressioni e temperature d’esercizio e in ogni caso non sarà ammesso l’impiego di valvolame con pressione nominale inferiore a PFA 10 e temperatura max d’esercizio inferiore a 110 °C. La flangiatura dovrà corrispondere ad una pressione nominale non inferiore a quella della valvola. Tutto il valvolame, le flange, le filettature, il materiale di costruzione dovrà corrispondere alle norme UNI applicabili. Tutto il valvolame dovrà essere marchiato sul corpo e la marchiatura dovrà riportare almeno il nome del costruttore, il diametro nominale (DN), la pressione nominale (PFA), e il materiale di costruzione (es. GG25, GGG40, etc.). Le valvole a flusso avviato dovranno riportare anche una freccia indicativa del verso del flusso. Tutto il valvolame flangiato dovrà essere completo di controflange, bulloni e guarnizioni (comprese nel prezzo unitario). Le valvole saranno in ogni caso del tipo con attacchi flangiati per diametri nominali superiori a DN 50 (a
meno di esplicite indicazioni diverse riportate sui documenti di progetto); per diametri inferiori o uguali potranno essere impiegate valvole con attacchi filettati. Nel caso una valvola con attacchi filettati sia utilizzata per intercettare un’apparecchiatura, il collegamento dovrà avvenire mediante giunti a tre pezzi per consentire lo smontaggio. In ogni caso (sia per valvolame flangiato che filettato), se il diametro della valvola differisce da quello delle tubazioni o delle apparecchiature, a cui la stessa è collegata, saranno utilizzati tronchetti conici di raccordo con conicità non superiore a 15 gradi.
valvole di intercettazione e di ritegno
Per tutti i circuiti cui sarà prevista, oltre alla possibilità di intercettazione, anche la necessità di effettuare una regolazione della portata, saranno installate valvole di regolazione. Nei circuiti che trasportano acqua surriscaldata potranno essere impiegate soltanto valvole a flusso avviato con corpo in ghisa o in acciaio al carbonio. Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento, raffrescamento, acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc.) le valvole a sfera di valvola a chiusura rapida potranno essere impiegate solo per diametri fino a DN 50, per diametri superiori dovranno essere impiegate valvole a farfalla o a saracinesca. Per quanto riguarda saracinesche, valvole d’intercettazione, di regolazione e di ritegno a seconda di quanto necessario dovrà venire utilizzato uno dei tipi indicati in seguito.
• Valvole d’intercettazione a flusso avviato per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa Meehanite GG25, asta in acciaio inossidabile, tappo rivestito in gomma idonea per temperature fino a 120°C, tenuta sull’asta con O-Ring esente da manutenzione e volantino di comando.
• Valvole a farfalla esenti da manutenzione in esecuzione wafer monoflangia con farfalla bidirezionale per temperature fino a 120 °C – PFA 16, corpo in ghisa GG25, albero in acciaio inox, disco in ghisa GG25 rivestito in PVDF e tenuta in EPDM vulcanizzato, con pressione differenziale di tenuta pari al 100% (16 ate).
• Saracinesche a corpo piatto per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa Meehanite GG25, asta in acciaio inossidabile, cuneo in ghisa, tenuta con O-Ring esente da manutenzione e volantino di comando.
• Valvole a sfera a passaggio totale per pressioni nominali fino a PFA 10 con corpo in ottone cromato sfera d’acciaio inox guarnizioni in teflon (PTFE) leva in acciaio o in duralluminio plastificato.
• Valvole a sfera a passaggio totale per pressioni nominali fino a PFA 40 con corpo d’acciaio al carbonio, sfera d’acciaio inox AISI 304 guarnizioni in teflon (PTFE) leva in acciaio.
• Valvole d’intercettazione a flusso avviato per fluidi con temperatura superiore a 100 °C con corpo in ghisa Meehanite GG25 (per temperature max 300 °C) o ghisa sferoidale GGG40 o acciaio al carbonio, asta in acciaio inossidabile, sede e otturatore in acciaio inox al Cr, tenuta con soffietto metallico in acciaio inox X10 Cr Ni Ti 18.9 oppure AISI 304 e volantino di comando.
• Valvole di regolazione/taratura a flusso avviato corrispondenti alle valvole d’intercettazione a flusso avviato precedentemente indicate, rispettivamente per i fluidi con temperatura fino a 100 °C e per quelli a temperatura superiore, ma complete di indicatore di apertura con scala graduata, dispositivo di bloccaggio della posizione di taratura, attacchi per il manometro di controllo con rubinetti di fermo. Le valvole di regolazione/taratura devono essere accompagnate da diagramma o tabella, forniti dal costruttore che, per ogni posizione, indichino la caratteristica portata - perdita di carico. In posizione di totale apertura le valvole di regolazione non dovranno introdurre perdite di carico superiori al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui sono inserite. Le caratteristiche di regolazione delle valvole a flusso avviato saranno lineari.
• Valvole di ritegno a flusso avviato a tappo per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa Meehanite GG25 e tappo rivestito di gomma idonea per temperature fino a 120 °C. Le valvole di ritegno saranno idonee per la posizione di montaggio (orizzontale o verticale).
• Valvole di ritegno a clapet per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa, clapet con guarnizione di gomma idonea per temperature fino a 120 °C e sede di tenuta sul corpo con anello di bronzo. Le valvole di ritegno saranno idonee per la posizione di montaggio (orizzontale o verticale).
• Valvole di ritegno a disco per installazione in qualunque posizione con molla di contrasto, tenuta morbida in EPDM per temperature fino a 150°C PFA 16, interposta a flange.
• Valvole di ritegno a flusso avviato a tappo per fluidi con temperatura superiore a 100 °C con corpo in ghisa Meehanite GG25 (per temperatura max 300 °C) o ghisa sferoidale GGG40 o acciaio al carbonio, sede e tappo otturatore in acciaio inox al Cr. Le valvole di ritegno saranno idonee per la posizione di montaggio (orizzontale o verticale).
Valvole di sicurezza
Tutte le valvole di sicurezza saranno qualificate, tarate e dimensionate secondo le norme I.S.P.E.S.L. Le valvole di sicurezza saranno idonee per la temperatura, pressione e tipo di fluido per cui vengono impiegate. Oltre a quanto previsto per il valvolame in genere, tutte le valvole di sicurezza saranno marcate con la pressione di taratura, la sovrapressione di scarico nominale e la portata di scarico nominale. Tutte le valvole di sicurezza saranno accompagnate da certificato di taratura al banco sottoscritto da tecnico I.S.P.E.S.L. Le sedi delle valvole saranno a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a quelle di apertura; gli scarichi dovranno essere ben visibili e collegati mediante imbuto di raccolta e tubazioni in acciaio all’impianto di scarico dello stesso diametro della valvola. Nei circuiti d’acqua surriscaldata e vapore, saranno impiegate valvole di sicurezza a molla o a contrappeso con otturatore sollevabile a leva. Le valvole avranno corpo in ghisa o in acciaio al carbonio e sede ed otturatore d’acciaio inossidabile. L’apertura completa della valvola, e quindi la capacità di scarico nominale, dovrà essere assicurata con una sovrapressione non superiore al 5% rispetto alla pressione di taratura. Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento, raffrescamento, acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc.) le valvole di sicurezza saranno del tipo a molla con corpo in ghisa o in ottone e otturatore in ottone. L’apertura completa della valvola, e quindi la capacità di scarico nominale, dovrà essere assicurata con una sovrapressione non superiore al 10% rispetto alla pressione di taratura.
Valvole di intercettazione e di ritegno per gas
• Valvole a sfera filettate a passaggio totale adatte per gas combustibili da montarsi sulle rampe d’alimentazione bruciatori complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d’arte secondo la normativa vigente.
• Valvole a sfera filettate a passaggio totale a squadra adatte per gas combustibili a squadro da montarsi sulla predisposizione cucina. complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d’arte secondo la normativa vigente.
• Elettrovalvole per esterno, redatte per circuiti d’alimentazione combustibile gas metano. Dovranno essere del tipo “normalmente chiuse” a riarmo manuale, collegabile con sistema di rilevazione gas. Complete d’ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa vigente.
Giunti elastici
Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento, raffrescamento, acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc.) i giunti elastici dovranno essere a soffietto d’acciaio inossidabile o del tipo con corpo di gomma rigida idonea per temperature fino a 100 °C ed avranno pressione nominale non inferiore a PFA 10; per diametri superiori a DN 50 dovranno avere attacchi flangiati. Nei circuiti che trasportano acqua surriscaldata e vapore, saranno impiegati esclusivamente compensatori d’acciaio, con soffietto a pareti ondulate multiple d’acciaio inossidabile AISI 321 di tipo assiale od angolare nelle diverse corse utili. La pressione nominale non dovrà essere inferiore a PFA 16. Per diametri superiori a DN 50 dovranno avere attacchi flangiati.
I giunti saranno installati sulle tubazioni di collegamento alle pompe, al gruppo frigorifero ed in qualsiasi luogo si rendano necessari per assorbire le vibrazioni o le dilatazioni termiche.
Termometri
I termometri saranno a quadrante a dilatazione di mercurio, con scatola cromata minimo 130 mm. Dovranno avere i seguenti campi:
• 0 ÷ 120 °C per l’acqua calda;
• 0 ÷ 60 ° C per l’acqua refrigerata;
Devono consentire la lettura delle temperature con la precisione di 0.5 °C per l’acqua fredda e di 1 °C per gli altri fluidi. Saranno conformi alle prescrizioni I.S.P.E.S.L.. In linea di massima andranno posti:
• ai collettori di partenza e ritorno dei vari fluidi;
• in tutte le apparecchiature ove ciò sia indicato nei disegni di progetto, o prescritto in qualche altra sezione del presente capitolato, o in altri elaborati facenti parte del progetto.
I termometri avranno la cassa in alluminio fuso/ottone cromato, resistente alla corrosione e saranno completi di ghiera porta-vetro nello stesso materiale (a tenuta stagna) e vetro. Il quadrante sarà in alluminio, con numeri litografati o riportati in maniera inalterabile. Quelli per montaggio su tubazioni o canali saranno del tipo a bulbo rigido, completi di pozzetto rigido da immergere nel tubo o canale ed attacco del bulbo al pozzetto mediante flangia o mediante manicotto filettato.
Quelli per montaggio sulle unità di trattamento aria saranno del tipo a bulbo e capillare corazzato (e compensato per lunghezze superiori ai 7 m); saranno raggruppati e montati su una piastra in alluminio di spessore non inferiore a 3 mm, posta in prossimità dell’unità di trattamento. I pozzetti ed i bulbi saranno eseguiti in modo tale da garantire prontezza e precisione nella lettura.
Manometri
I manometri dovranno avere una classe di precisione UNI 2.5; con campo di temperatura da -20÷90°C; resistere ad una pressione massima d’esercizio +25% scala massima ed essere conformi norme ISPESL.Tutte le elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi d’elettropompe saranno provvisti d’attacchi per manometro (con rubinetti di fermo). Se richiesto, il manometro (con scala adeguata) dovrà essere installato stabilmente e in questo caso il manometro per il controllo della prevalenza utile sarà del tipo “xxxxxxx” con cassa in alluminio fuso o cromato resistente alla corrosione, ghiera dello stesso materiale a perfetta tenuta, quadrante in alluminio bianco, con numeri litografati o comunque riportati in maniera indelebile; dovrà essere fissato in modo stabile, su una piastra d’alluminio, d’adeguato spessore. Ciascuna stazione di filtrazione e ciascuna unità di trattamento dell’aria sarà provvista di manometro differenziale (di tipo magnehelic o analogo); tale manometro sarà montato a fianco dei termometri, sulla piastra porta-termometri.
Tronchetti di misura
Tronchetti flangiati misuratori di portata per impianti di riscaldamento. Corpo e flange d’acciaio ricavato da tubazione UNI EN 10255:2005 con diaframma con profilo autopulente ad effetto Venturi, attacchi piezometrici con rubinetti di intercettazione. Attacchi flangiati.
Accessori vari
Dove necessario, anche se non espressamente indicato nei disegni di progetto, saranno installati rubinetti di scarico di tipo e diametro adeguati, rubinetti e barilotti di sfiato, filtri ad Y etc. I barilotti anticolpo d’ariete saranno costituiti da un tubo d’acciaio zincato ø 2”, con attacchi ø ½” filettati, da installarsi al termine delle diramazioni principali. I barilotti di sfiato aria devono essere in tubo nero trafilato ø 2”, lunghezza 30 cm con attacco ø 3/8”, completi di valvolina di sfiato automatico.
Art. 59. Unità Pompa di Calore
Potenzialità nominale in regime di riscaldamento non inferiore a 110 kW.
Prestazioni: rapporto di efficienza energetica (EER) min. 3,4 e coefficiente di prestazione (COP) min. 3,04 alle seguenti condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 45°CBS, in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna
-5°CBS/-6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
Campo di funzionamento: in raffreddamento da –5°CBS a 45° CBS, in riscaldamento da – 20°CBU a 16° CBU.
Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione), 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità, ECP LCP-HP (Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps).
Livello di pressione sonora: non superiore a 56 dBA a 10 metri
Alimentazione elettrica trifase 400 V, 50 Hz.
Numero di unità interne collegate: tutte le preesistenti Caratteristiche rilevate ai sensi della UNI EN 14511:2018
Edifici interessati
CEA 275A – Impianto sportivo Einaudi L./ Casaregis G./ Galilei G. – Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 – Xxxxxx