CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
1.01 Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura riguardano la vendita all’Acquirente di tutti i prodotti chimici, solidi e liquidi (I Prodotti), commercializzati da Toscochimica S.p.A., con sede in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese di Prato 00422470484 - P.I.V.A. 00233400977 (di seguito Toscochimica). Per Acquirente si intende chiunque, privato, impresa in forma individuale o societaria, richieda a Toscochimica la fornitura dei Prodotti.
1.02 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine e a tutte le vendite, salvo stipulazione contraria che deve essere espressa e posta per iscritto da parte di Toscochimica. L’invio o la consegna di qualsiasi ordine di acquisto da parte dell’Acquirente a Toscochimica consegue l’accettazione integrale e senza riserve delle condizioni generali di vendita di Toscochimica. Le presenti condizioni generali sono riportate nel sito (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) mentre in ogni modulo di offerta è indicato come poterle scaricare. Si considerano pertanto conosciute da tutti gli Acquirenti.
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO/ORDINI
2.01 Gli ordini inoltrati direttamente a Toscochimica o pervenuti a quest’ultima per il tramite dei suoi agenti o rappresentanti si riterranno accettati salvo diversa comunicazione di Toscochimica in forma scritta. La trasmissione dell’ordine impegna l’acquirente, se non diversamente specificato per iscritto, ai prezzi, alle condizioni di listino ed alle condizioni generali di vendita di Toscochimica in vigore alla data dell’ordine.
2.02 Eventuali difformità dall’ordine riportate nelle comunicazioni di Toscochimica divengono contenuto del contratto, salvo opposizione scritta dell’Acquirente da effettuarsi prima della spedizione dei prodotti. Eventuali richieste di variazioni o modifiche dell’Ordine da parte dell’Acquirente sono soggette ad approvazione da parte di Toscochimica e dovranno pervenire comunque prima della spedizione dei Prodotti al fine di consentire di attuare le relative variazioni anche con riguardo all’organizzazione e alla produzione da parte di Toscochimica. In tal caso Toscochimica si riserva la facoltà di ritardare i tempi di consegna e di modifica del prezzo.
ART. 3 - PREZZI
3.01 Se non diversamente pattuito, tutti i prezzi si intendono netti, nella valuta Euro, senza alcuno sconto.
3.02 Qualora nel periodo tra la stipula del contratto e la consegna dovessero verificarsi variazioni delle condizioni per circostanze imprevedibili, Toscochimica ha facoltà di adeguare conformemente i prezzi dandone comunicazione all’Acquirente.
ART. 4 - TERMINI DI PAGAMENTO
4.01 L’Acquirente dovrà effettuare il pagamento anticipatamente per il primo ordine, ed in seguito, nel termine di trenta (30) giorni netti dalla data della fattura, salvo diversi termini di pagamento concordati per iscritto tra Toscochimica e l’Acquirente.
4.02 Il mancato pagamento anche di una sola fattura costituisce inadempimento grave e autorizza Toscochimica a sospendere ulteriori consegne o a considerare immediatamente rescisso il contratto per inadempienza dell’Acquirente, con riserva di ogni diritto a pretendere il risarcimento dei danni. Analogamente, qualora il contratto preveda una forma di pagamento posticipato e l’Acquirente non paghi entro i termini o presenti reclamo su una partita già consegnata, Toscochimica avrà facoltà di revocare tale condizione e richiedere il pagamento anticipato per le successive consegne. Qualora l’acquirente non soddisfi tale richiesta, Toscochimica potrà risolvere il contratto, riservandosi il diritto a pretendere il risarcimento dei danni.
4.03 Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato alla scadenza indicata in fattura, saranno pienamente esigibili interessi per ritardo, senza formale preavviso e senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento, dal giorno successivo alla scadenza come per legge. Eventuali somme dovute e non pagate saranno soggette ad un tasso di interesse per ritardo pagamento in ottemperanza del D.lgs. n. 231 del 9/10/2002 e cioè applicando il tasso BCE rilevato nel semestre, maggiorato del tasso pubblicato semestralmente in Gazzetta Ufficiale (con una maggiorazione ulteriore del 4% per i prodotti agricoli ed agroalimentari). L’Acquirente dovrà pagare le spese, i costi e le spese legali incorse per il recupero delle somme dovute.
4.04 Qualora la situazione finanziaria dell’Acquirente desti preoccupazioni giustificate, Toscochimica si riserva il diritto, per gli ordini in corso, di esigerne il pagamento anticipato.
4.05 In caso di spedizioni scaglionate dei prodotti oggetto di un ordine o di accordo, le fatture corrispondenti alle singole consegne dovranno essere pagate alle rispettive scadenze, senza attendere la consegna della totalità dei prodotti oggetto dell’ordine o dell’accordo.
ART. 5 - RITARDATI PAGAMENTI
In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento, tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine. Nessuna contestazione per eventuali inadempimenti, ne eccezione alcuna, ne azioni legali di qualsiasi natura potrà essere sollevata od esercitata dall’Acquirente se non previo integrale pagamento del prezzo. Non è ammessa alcuna compensazione fra il prezzo dovuto da Toscochimica ed eventuali crediti vantati dall’Acquirente. L’Acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo anche in caso di contestazioni operando la clausola “solve et repete” .
ART. 6 - TERMINE DI CONSEGNA
6.01 Vale il termine di consegna richiesto e/o concordato con l’Acquirente.
6.02 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato qualora:
a) a Toscochimica non pervengano per tempo i dati necessari all’adempimento del contratto oppure qualora l’Acquirente modifichi i dati in un momento successivo, causando un ritardo nella consegna
b) si verifichino degli impedimenti, ai quali Toscochimica non riesca ad ovviare nonostante la cura prestata, indipendentemente che essi si verifichino presso Toscochimica, l’Acquirente o terzi.
6.03 Il ritardo nella consegna non dà diritto all’Acquirente ad alcun risarcimento.
6.04 L’Acquirente non ha altresì la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui l’ordine preveda un approvvigionamento specifico.
6.05 Toscochimica ha facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal contratto, qualora per eventi ad essa non imputabili, verificatisi presso la propria sede o quella dei propri fornitori, Toscochimica non riesca ad effettuare o ad effettuare in tempo la consegna.
ART. 7 - TRASFERIMENTO DEI RISCHI E PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
7.01 I rischi relativi ai Prodotti e, in particolare, quelli inerenti il relativo trasporto vengono trasferiti in capo all’Acquirente a partire dalla consegna, che ne sancisce anche il passaggio di proprietà.
a) Nel caso di trasporto a carico dell’Acquirente si intende come consegna dei Prodotti il momento del suo prelevamento dagli stabilimenti o depositi di Toscochimica. Spetta al solo Acquirente tutelare i propri diritti rispetto al trasportatore, adottando gli opportuni provvedimenti nei tempi e nei modi fissati dalle normative applicabili a tali fattispecie.
b) In caso di trasporto a cura di Toscochimica con mezzi propri o di terzi per consegna si intende il momento della ricezione presso il luogo concordato con l’Acquirente, per ogni vendita e qualunque ne sia la destinazione.
7.02 Nelle vendite per le quali viene fatto specifico riferimento si applicheranno le norme INCOTERMS sui rischi vigenti al momento della consegna.
ART. 8 - IMBALLI, TRASPORTO, RISCHI E TOLLERANZE
8.01 Qualora non sia espressamente riportato sulla documentazione di vendita, gli imballi quali pallets, fusti e GIR/GRV/IBC in plastica (cubi), restano di esclusiva proprietà di Toscochimica. L’Acquirente si impegna ad osservare le istruzioni che Toscochimica potrà fornire per la restituzione degli stessi.
8.02 I Prodotti viaggiano secondo le modalità di copertura del rischio previste dal precedente art. 7, ed ogni responsabilità di Toscochimica cessa dal momento che i Prodotti sono consegnati.
8.03 Ogni eventuale assicurazione per rischi di trasporto e di ogni altra natura, viene effettuata su esplicita richiesta dell’Acquirente ed a spese di quest’ultimo. In mancanza di apposite istruzioni, Toscochimica provvederà all’inoltro dei Prodotti con le modalità che ritiene più idonee.
8.04 Fanno fede del peso, salvo diversa pattuizione scritta, i documenti ufficiali di accompagnamento e valgono le seguenti tolleranze:
a) Per prodotti liquidi in fusti sigillati, solo l’arrotondamento allo 0,5 di kg
b) Per prodotti liquidi sfusi, in autobotte o cisterna ferroviaria, motrice, rimorchio o autosnodato completi: l’1% di tolleranza del peso netto, ridotta allo 0,5% per le singole consegne superiori alle 25 tonnellate; se sfusi in chilolitrica: 30 Kg per ogni 1000 litri;
c) Per prodotti solidi: nessuna tolleranza, salvo per quelli aventi umidità di tasso variabile o soggetti a calo naturale, per i quali vale il peso di origine.
ART. 9 - VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
9.01 L'Acquirente deve accertarsi dell'idoneità dei Prodotti sia qualitativa che quantitativa mediante campionamento all'atto della consegna degli stessi, e comunque prima del loro l'utilizzo, travaso e/o scarico. Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza dell'Acquirente ed in difetto dello stesso nessun risarcimento è comunque dovuto da Toscochimica.
9.02 Toscochimica qualora la merce risulti non conforme all’ordine, ha facoltà di sostituire i prodotti o eliminare dagli stessi i difetti oppure provvedere al ritiro della merce previa restituzione del prezzo, il tutto senza che l’acquirente possa pretendere risarcimento danni di sorta.
9.03 L’Acquirente non può far valere altri diritti, per difetti di qualsiasi natura nelle forniture, ad eccezione di quelli espressamente menzionati negli artt. 8, 9 e 10.
9.04 L'Acquirente decade da ogni garanzia se non denuncia per iscritto alla Venditrice le proprie contestazioni accertate e documentate all’atto della consegna entro 8 giorni di calendario.
9.05 In caso di forniture a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare tutti i Prodotti ordinati.
9.06 La garanzia dei Prodotti è definita dal rispetto delle specifiche riportate nella scheda tecnica dello stesso e non è estensibile al comportamento dei Prodotti qualora inseriti in miscele o formulati elaborati dall’utilizzatore. La garanzia è limitata alla sola specifica destinazione d’uso espressamente prevista al punto 1 della Scheda di Sicurezza del Prodotto.
ART. 10 - GARANZIA E RESPONSABILITÀ
10.01 Toscochimica garantisce che i prodotti venduti all’acquirente sono conformi alle specifiche tecniche.
10.02 Il periodo di garanzia decorre dall’arrivo dei Prodotti nel luogo di consegna convenuto e non si estende oltre la data di scadenza eventualmente indicata sull’imballo del prodotto
10.03 La garanzia decade anticipatamente a causa di utilizzo o conservazione inappropriata fatta dall’Acquirente o da terzi oppure se, in caso di difetto, l’Acquirente non dà immediatamente a Toscochimica la possibilità di eliminarlo.
10.04 Toscochimica non si assume responsabilità per difetti e/o mancata rispondenza alla reattività e stabilità del prodotto cagionati da utilizzo inadeguato, eventi di forza maggiore, nonché per altri motivi non imputabili a Toscochimica.
10.05 Nel caso di prodotti non manipolati da Toscochimica L’Acquirente dovrà rivalersi esclusivamente nei confronti del fornitore che ne abbia curato la fabbricazione, e/o l’importazione
10.06 In caso di contestazione dei vizi nei termini e con le modalità di cui all’art. 9 Toscochimica eseguirà una verifica del prodotto in contestazione non appena un campione verrà inviato presso il suo stabilimento a spese dell’Acquirente. Nel caso in cui saranno riconosciuti da Toscochimica i vizi o i difetti contestati, sarà provveduto alla sostituzione della fornitura dei prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati non conformi sulla base della disponibilità del prodotto.
10.07 Prima della sostituzione della merce l’Acquirente dovrà restituire, se richiesto, tutta la merce difettosa, accordandosi con Toscochimica relativamente alla destinazione della merce reclamata.
10.08 La sostituzione si intende solo relativa al quantitativo danneggiato/reclamato e non all’intera partita. Non è dovuto alcun risarcimento danni, in particolare l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
10.09 In caso di merce danneggiata durante il trasporto: verrà risarcita solo la merce trasportata da corrieri incaricati da Toscochimica e solo se il danno verrà opportunamente segnalato sui documenti di trasporto/CMR/cedolini/ sistemi informatici (tipo palmari) in uso dal Trasportatore.
10.10 In nessun caso Toscochimica risponde per danni indiretti o consequenziali, relativi alle erronee operazioni di scarico che dovranno essere effettuate da personale incaricato al ricevimento merce e che ne coordinerà le operazioni a sua esclusiva responsabilità.
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXX
Sono contrattualmente assimilati alla forza maggiore e costituirà causa di estinzione o sospensione degli obblighi di Toscochimica, senza che l’Acquirente abbia diritto a sollevare eccezione alcuna e/o pretese risarcitorie, gli incidenti a carico della produzione e del magazzinaggio dei propri prodotti, la sospensione parziale o totale dell’approvvigionamento di materie prime o energia, inadempienze di trasportatori, incendi, inondazioni, rottura di macchinari, scioperi totali o parziali, decisioni amministrative, interventi di terzi, guerre e qualsiasi evento esterno di natura atta a ritardare o a impedire o a rendere economicamente eccessivo l’adempimento degli obblighi assunti da Toscochimica. Toscochimica è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità in ipotesi di mancata o incompleta fornitura dovuta a scioperi aziendali e/o generali, insurrezione, guerra, disastri naturali o nucleari, incendi, carenza di materie prime e/o di fonti energetiche e, più in generale, di ogni altro evento o circostanza costituente ipotesi di forza maggiore, e qualsiasi evento esterno di natura atta a ritardare o a impedire o a rendere economicamente eccessivo l’adempimento degli obblighi assunti da Toscochimica.
ART. 12 - RISERVA DI PROPRIETÀ
La proprietà dei Prodotti è riservata alla Toscochimica fino a completa corresponsione del prezzo e delle voci accessorie, mentre resta specificato che i rischi sui Prodotti vengono trasferiti all'acquirente al momento della resa come precisato al precedente Art. 7. Di conseguenza, in caso di parziale o omesso pagamento, Toscochimica si riserva il diritto di esigere a prima richiesta e senza altra formalità, la restituzione dei Prodotti consegnati, in qualunque luogo essi vengano a trovarsi. I Prodotti stoccati nei locali dell’Acquirente (magazzini, depositi o altro) verranno ritenuti afferenti alle fatture insolute.
L’Acquirente si impegna quindi a non concedere a terzi qualsiasi diritto che possa risultare pregiudizievole all'esercizio della presente clausola. Ogni e qualsiasi spesa riconducibile al trasferimento dei Prodotti nei locali della Toscochimica sarà a carico dell’Acquirente. In caso l’Acquirente venga sottoposto a procedura fallimentare, questi dovrà:
a) informarne Toscochimica entro 24 ore
b) interrompere immediatamente l’utilizzo o la vendita dei Prodotti di cui non abbia ancora acquisito la piena proprietà.
L’Acquirente sarà altresì tenuto a rispettare gli obblighi che gli incombono in quanto depositario dei Prodotti. Di conseguenza, dovrà corrispondere il prezzo dei Prodotti in caso di ammanco. L’Acquirente si impegna inoltre a non rimuovere gli imballaggi o le etichette dai Prodotti presenti in deposito e non ancora saldati. Le sopraelencate disposizioni si applicheranno fatta salva ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancato o parziale pagamento del prezzo.
ART. 13 - RISOLUZIONE
Toscochimica potrà risolvere il presente contratto, senza preavviso, mediante dichiarazione della propria volontà di risoluzione, comunicata per iscritto all’Acquirente mediante PEC o mail o fax al verificarsi di uno dei seguenti eventi che costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile:
1. Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto dell’Acquirente secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto, salvo che Toscochimica Spa non si avvalga della facoltà di chiedere l’adempimento del contratto, in ogni caso con pagamento dell’importo stabilito nel contratto, e previa rideterminazione dei termini delle consegne ripartite, oltre al risarcimento del danno;
2. In caso di dichiarazione di fallimento della società Acquirente o nel caso in cui la stessa venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
3. In caso di fallimento di Fornitori di Toscochimica della merce oggetto della Conferma d’Ordine da parte dell’Acquirente.
ART. 14 - REGOLAMENTO EUROPEO 1907/2006 ("REACH")
14.01 Dal 1 giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 REACH - acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals - che ha unificato la legislazione sui prodotti chimici a livello comunitario. Il regolamento ha modellato il panorama normativo del mercato delle sostanze chimiche in ogni fase del ciclo di vita.
14.02 Il REACH stabilisce tutta una serie di obblighi per gli attori della catena di approvvigionamento, i quali diventano responsabili, a seconda del loro ruolo, della mappatura dei pericoli e dei rischi correlati ad una sostanza, della comunicazione delle informazioni relative ad esse e dell'applicazione delle misure di gestione del rischio per consentirne un uso sicuro.
14.03 L'obiettivo finale, di questo imponente intervento normativo, è quello di tutelare i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.
14.04 Per la propria attività di distribuzione di prodotti chimici, Toscochimica è interessata dal Regolamento REACH quando esegue attività di acquisto, stoccaggio e vendita di prodotti chimici, fatta eccezione di quelli soggetti a regolamenti specifici.
14.05 Tutte le attività eseguite da Toscochimica avvengono nel rispetto del Regolamento REACH.
14.06 Per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti di Toscochimica, essi sono conformi alla legislazione, alle norme tecniche del Regolamento Reach e alle norme di prodotto specifiche al momento della conclusione del contratto. L’Acquirente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne Toscochimica da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni o sanzione o altra conseguenza economica. Toscochimica Spa garantisce le prestazioni dei prodotti solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze da essa espressamente indicati anche sulla base di indicazioni fornite. Toscochimica non è responsabile qualora l’Acquirente disponga dei prodotti fornitigli da Toscochimica in modo non conforme al presente paragrafo.
14.07 Al fine di fornire prodotti sicuri e di qualità ai singoli clienti, Toscochimica predilige fornitori che abbiano registrato direttamente le sostanze. Qualora questo non sia possibile, è la stessa Toscochimica che si assume l’onere di registrare le sostanze; in questo modo è garantita una fornitura di materie prime richieste, senza il rischio di possibili interruzioni nell'approvvigionamento.
14.08 Toscochimica mette a disposizione tutte le relative schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati dall’Acquirente, all’interno delle quali, nelle apposite sezioni degli scenari espositivi, è possibile controllare l’utilizzo consentito e sicuro del prodotto chimico utilizzato.
14.09 Ove l’Acquirente intenda destinare i prodotti acquistati ad un utilizzo diverso da quello indicato nella documentazione fornitagli, dovrà darne immediata comunicazione a Toscochimica, che a sua volta contatterà i propri fornitori per verificare la fattibilità ed i possibili rischi collegati a tale diverso utilizzo.
14.10 In caso di mancata comunicazione l’Acquirente dovrà attenersi solo a quanto indicato nella scheda dati di sicurezza in suo possesso.
14.11 Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità da parte di Toscochimica non solo per l'ipotesi di mancata ottemperanza dell’Acquirente alle prescrizioni stabilite dal REACH, ma anche, in coerenza a quanto stabilito al punto 9.06 delle presenti Condizioni Generali, riguardo all'idoneità dei Prodotti forniti all'utilizzo a cui il Cliente intende destinarli.
ART. 15 - FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE
15.01 Il presente contratto è sottoposto al diritto italiano.
15.02 Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Prato.
ART. 16 - PRIVACY
Ai sensi del gdpr n. 2016/679 e successivi l’acquirente dichiara di avere ricevuto informativa, ed autorizza fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, necessari per la conclusione del presente contratto di fornitura. Entrambe le parti si impegnano altresì a provvedere a propria cura e spese ad ogni adempimento del sopracitato decreto legislativo per soggetti terzi di propria competenza che, nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi, dovesse rendersi necessario per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
Data, ……….…… L’ACQUIRENTE (Timbro e Firma)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. italiano l’Acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole: art. 2) conclusione contratto ordini art 4) termine pagamento 5) ritardati pagamenti 6) termine di consegna 7) trasferimento dei rischi art )) verifica ed accettazione 10) garanzia e responsabilità 12) giurisdizione e foro competente
Data, ……….…… L’ACQUIRENTE (Timbro e Firma)