Spett.le clientela
CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO GIUGNO 2017 Lecco, 23/06/2017
Spett.le clientela
- Loro sede -
CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE: NUOVI VOUCHER
Il nuovo contratto di lavoro occasionale può essere stipulato esclusivamente da imprese e professionisti che hanno alle proprie dipendenze fino ad un massimo di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Non possono, inoltre, ricorrere al lavoro occasionale, le imprese del settore edilizia e la prestazione deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell'ambito di un contratto di appalto.
Un aspetto centrale per l'accesso alle nuove prestazioni di lavoro occasionale riguarda i limiti di utilizzo e le relative conseguenze in caso di violazioni della disciplina prevista. A tal fine, occorre tenere conto che le due modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionali (libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale) non consentono un utilizzo generalizzato come previsto dal previgente lavoro accessorio che – ricordiamo – prevedeva esclusivamente dei limiti economici ed il solo divieto di utilizzo in caso di appalti.
Le nuove regole contenute nella Manovra correttiva 2017 prevedono diversi limiti e divieti che peraltro si aggiungono a quelli economici che vengono “ripresi” dalla nuova disciplina, ma di importo ridotto rispetto al passato.
Prima di passare all'analisi dei vari limiti previsti, va preliminarmente evidenziato che è escluso il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale qualora il prestatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l'utilizzatore.
Campo di applicazione del nuovo lavoro occasionale
La prima analisi dei limiti ci porta a considerare che il campo di applicazione del nuovo lavoro occasionale non riguarda più tutti i settori come previsto dall'abrogato lavoro accessorio, ma è
circoscritto sia a livello soggettivo che oggettivo.
La nuova disciplina, infatti, consente l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale con limiti differenti a seconda che l'attività venga svolta a favore di committenti persone fisiche al di fuori dell'attività professionale o d'impresa, nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero nel caso di utilizzo da parte di altri soggetti.
Se l'utilizzatore è una persona fisica / privato, le prestazioni di lavoro occasionale vengono remunerate attraverso l'utilizzo del libretto famiglia (un libretto prefinanziato da richiedere telematicamente all'INPS) e possono essere richieste esclusivamente per le seguenti attività:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Dunque, per il Libretto Famiglia:
Utilizzatore persona fisica / privato;
Prestazione richiesta esclusivamente per le attività espressamente previste.
In tutti gli altri casi diversi da quelli descritti, invece, è previsto il contratto di lavoro occasionale con un perimetro di applicazione differente in relazione alla tipologia di committente.
Non è possibile ricorrere al lavoro occasionale per le imprese dei seguenti settori: edilizia e settori affini; esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo; miniere, cave e torbiere. Inoltre, dal punto di vista oggettivo, è vietato l'utilizzo del lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. In buona sostanza la prestazione del lavoratore occasionale deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell'ambito di un contratto di appalto a favore di terzi soggetti.
Salvo che per la pubblica amministrazione, il contratto di lavoro occasionale può essere stipulato esclusivamente dai committenti che hanno alle proprie dipendenze fino ad un massimo di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per le imprese del settore agricolo, invece, un ulteriore limite riguarda i prestatori che possono essere chiamati a svolgere le prestazioni di lavoro occasionale. L'utilizzo è possibile per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purchè non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
3. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilancio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Novità
Nella nuova norma il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti(IVS), con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il prestatore ha diritto inoltre al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Comunicazioni
Vige ancora l'obbligo di comunicazione da trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS. E' prevista un'ulteriore comunicazione, da effettuarsi attraverso queste stesse modalità e sistemi, da parte dell'utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione attraverso la quale si comunichi i dati identificativi del prestatore, il compenso percepito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonchè ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore ne riceverà contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
Una nota di Palazzo Chigi di ieri, 22/06/2017, informa che la circolare operativa dell'Istituto di Previdenza dovrebbe essere pubblicata entro la fine del mese così da rendere operativa la piattaforma il 10/07/2017.
Attraverso il portale dell'Istituto sarà possibile gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori per mezzo di un sistema di pagamento elettronico. I versamenti potranno anche essere effettuati con il modello F24, ma in tal senso non è ammessa la compensazione. Le persone fisiche/privati/famiglie, solo ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia avranno la facoltà di delegare le operazioni telematiche ad un ente di patronato.
Compensi
PRIVATI
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
IMPRESE E PROFESSIONISTI
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 % del compenso.
Limite massimo per i compensi
Fatta l'analisi dei limiti di utilizzo legati alle tipologie di prestatori ed utilizzatori, passiamo ora ai limiti economici di utilizzo che riguardano le prestazioni svolte sia col Libretto Famiglia che con il lavoro occasionale. Si tratta di limiti massimi di compensi posti sia per il prestatore che per il committente. Vediamoli in dettaglio.
I compensi che possono essere complessivamente erogati dal singolo utilizzatore al singolo prestatore non possono superare 2.500 euro nell'anno civile. Per anno civile si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.
L'importo da considerare è quello netto, cioè quello spettante al prestatore a prescindere dal valore nominale del buono del Libretto Famiglia o del costo complessivo dell'ora di lavoro negli altri casi.
Xxxxx restando i limiti anzidetti nel rapporto col singolo prestatore, l'utilizzatore potrà avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma comunque entro il limite massimo di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000.
Anche in questo caso il periodo di misurazione è l'anno civile ed il limite va considerato quale compenso percepito dal prestatore.
I limiti di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro stabiliti per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori vengono computati in misura pari al 75% del loro importo, qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese dai seguenti soggetti:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Venendo al singolo prestatore, invece, l'importo massimo di compensi che potrà ricevere nel corso dell'anno civile, è pari complessivamente ad un importo non superiore a 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori.
Attenzione, il computo ridotto, cioè quello pari al 75% descritto in precedenza, riguarda esclusivamente i limiti di 5.000 euro fissati per l'utilizzatore e non anche quelli del prestatore.
Sanzioni
Nel caso di superamento da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, dell'importo di 2.500 euro o comunque del limite orario descritto, la conseguenza è la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Per gli utilizzatori del contratto di lavoro occasionale sono previste le seguenti violazioni:
*Violazioni dell'obbligo di comunicazione da trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS;
*L'utilizzatore ha alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
*Imprese del settore agricolo che utilizzano il contratto di lavoro occasionale fuori dai casi consentiti;
*Utilizzo del contratto di lavoro occasionale da parte di imprese dell'edilizia e di settori affini, dalle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
*Utilizzo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per ciascuno dei sopracitati casi la sanzione prevista è una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione ed è espressamente previsto che non si applichi la procedura di diffida (art. 13 del D. Lgs. Del 23/04/2004, n. 124.
Forma
La forma scritta ad substantiam non è richiesta dalla norma, ma consigliamo in ogni caso la stipulazione di un contratto scritto tra le parti.
LA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Si porta a conoscenza che il D.L. 50/2017, meglio noto come “Manovrina”, ha previsto la possibilità di decontribuire una parte delle somme erogate a titolo di produttività, oggetto di detassazione, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
La novella normativa, sostituendo integralmente l’articolo 1, comma 189, L. 208/2015, che prevedeva l’innalzamento a 4.000 euro delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800 euro e una decontribuzione totale a favore del lavoratore.
Al fine dell’ottenimento del beneficio di cui trattasi è sempre necessario stipulare, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali (Rsa o Rsu) un contratto collettivo aziendale o territoriale che preveda premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori. A tale collaborazione, ad esempio, si perviene, secondo quanto già previsto dall’articolo 4, D.I. 25 marzo 2016, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino i lavoratori e siano finalizzati al miglioramento delle aree produttive.
L’esigenza sottesa è quindi quella di promuovere forme di collaborazione e partecipazione dei prestatori di lavoro che determinino un incremento della competitività dei sistemi produttivi. In pratica, come già ricordato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E/2016, al fine di beneficiare della nuova previsione, è necessario “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che con-senta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”.
Sia il D.I. sia la circolare sopra richiamata menzionano schemi organizzativi nel flusso di lavoro mirati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, escludendo al contempo che tale obiettivo possa essere condotto unicamente in gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Per espressa previsione normativa la decontribuzione così disciplinata opererà solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017; per quelli sottoscritti antecedentemente continueranno ad operare le disposizioni vigenti prima di tale data.
È utile ricordare che è sempre necessario procedere al deposito del contatto collettivo, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel decreto citato, , con modalità esclusivamente telematiche ed entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione, presso le sedi dell’Ispettorato del lavoro competenti per territorio.
Il vantaggio della nuova decontribuzione consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota Ivs (indennità, vecchiaia, superstiti) a carico del datore di lavoro e nel completo esonero dai contributi da parte del lavoratore. Tale agevolazione è applicabile su massimo 800 euro
annui concessi ai lavoratori sotto forma di premi di risultato erogati in esecuzione dell’atto negoziale.
In attesa della prassi dedicata da parte dell’Inps, specie in riferimento all’iter procedurale, si evidenzia come, per i premi oggetto del beneficio contributivo dei lavoratori coinvolti pariteticamente, “è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici”, con conseguente riduzione dell’accantonamento contributivo ai fini pensionistici ad essi riferiti.
CERTIFICAZIONI DI MALATTIA E MATERNITÀ
Con le circolari n. 79/2017 e n. 82/2017, l’Inps ha fornito precisazioni, rispettivamente, sugli adempimenti in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato di malattia e sulla telematizzazione del certificato medico di gravidanza.
Riduzione della prognosi di malattia
Tra le informazioni contenute nel certificato di malattia telematico, la data di fine prognosi costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia. Tale data è suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione. Nell’ipotesi di un prolungamento è pacifico che il lavoratore debba farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione; nel caso di una guarigione anticipata, invece, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, ma ciò non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori.
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, è adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, considerato che il certificato assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.
L’Inps, oltretutto, ritiene che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.
Affinché la rettifica sia tempestiva deve essere effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata e prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.
Anche nel caso in cui il medico debba utilizzare il Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line, ciò dovrà farlo tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro.
Nei casi di certificati cartacei, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.
Nei casi in cui, a seguito di assenza a visita di controllo, risulti la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, saranno applicate al lavoratore le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.
Il lavoratore, invitato a visita ambulatoriale, dovrà produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.
Telematizzazione del certificato medico di gravidanza
Il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità), modificato dal D.Lgs. 179/2016, ha demandato all’Inps la definizione delle modalità di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, da attuarsi mediante l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Istituto stesso.
Tali certificati possono essere trasmessi telematicamente esclusivamente da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai “Medici certificatori”. È previsto un periodo transitorio di 3 mesi, fino al 4 agosto 2017, durante il quale è possibile rilasciare certificati cartacei.
La trasmissione del certificato telematico elimina la necessità di presentare all’Inps il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo.
I certificati telematici sono consultabili dalle lavoratrici sul sito internet Inps, previa identificazione con PIN o CNS. I datori di lavoro, previa autenticazione con PIN o CNS, ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul sito dell’Istituto.
Il medico certificatore deve rilasciare il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire una copia cartacea:
del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza;
delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.
In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento attraverso la stessa applicazione utilizzata per la trasmissione. L’operazione di annullamento è consentita esclusivamente entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, la cancellazione dei certificati sarà possibile solo previa presentazione all’Inps di una richiesta di annullamento.
L’accesso al sistema di trasmissione e consultazione dei certificati presuppone:
il possesso di PIN o CNS da parte dei medici dipendenti o convenzionati con il Ssn (i medici già in possesso del profilo ”medici certificatori” sono automaticamente abilitati anche per l’invio dei certificati di gravidanza e di interruzione della stessa);
il possesso di PIN, CNS o SPID da parte della donna (solo consultazione dei certificati);
il possesso di PIN o CNS da parte dei datori di lavoro privati o loro incaricati (solo consultazione degli attestati). Coloro che sono già abilitati alla consultazione degli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati anche alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione.
Le aziende in possesso di PIN sono tenute a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN. L’Inps provvederà ad annullare, con effetto immediato, l’abilitazione.
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - DIRITTI E PRESTAZIONI
L’Inps, con circolare n. 84/2017 e con precedenti documenti di prassi, ha offerto istruzioni in merito alle previsioni introdotte dalla L. 76/2016, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Di seguito si riassumono le indicazioni dell’Istituto in tema di diritti spettanti ai soggetti parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e ai conviventi di fatto.
Prestazioni familiari
La circolare n. 84/2017 ha individuato il nucleo di riferimento per le unioni civili, specificando che:
al nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sono riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata;
nel nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa:
- in caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, ai figli viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi;
- in caso di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile;
nel nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’articolo 252 cod. civ..
Reddito di riferimento in caso di convivenza
Per determinare il reddito complessivo ai fini della misura dell’ANF, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, da cui emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
Assegno per congedo matrimoniale
L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
Prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il messaggio n. 5171/2016 ha precisato che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (ad esempio pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Collaboratori del titolare d’impresa o di uno dei titolari
Nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’assicurazione previdenziale è estesa ai “familiari coadiuvanti”, fra cui il coniuge; inoltre il coniuge è annoverato tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali.
La circolare Inps n. 66/2017 ha evidenziato che l’equiparazione tra il coniuge e ognuna delle parti dell’unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile.
Anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti e obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Il convivente di fatto, invece, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare, per cui le sue prestazioni saranno valutabili, in base alle disposizioni vigenti e alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
Permessi ex L. 104/1992 e congedo straordinario retribuito
L’Istituto, con circolare n. 38/2017, ha chiarito che può fruire dei 3 giorni di permesso retribuito per assistere i portatori di handicap grave:
la parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte;
il convivente di fatto;
mentre solo la parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte può fruire del congedo straordinario retribuito.
Si ricorda, a tal fine, che per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile e che tale tipologia di convivenza può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
Al contrario l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso.
ISTRUTTORIA E CONCESSIONE CIGO
A oltre un anno dall’entrata in vigore dei nuovi criteri di concessione delle integrazioni salariali ordinarie, l’Inps, con messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, interviene per introdurre, anche su sollecitazione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che aveva evidenziato alcuni profili di criticità, alcune necessarie semplificazioni.
Come è noto, a seguito della soppressione (dal 1° gennaio 2016) delle locali commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano la causali di Cigo, si sono poste le basi per la definizione di criteri valutativi conformi alla legge e uniformi sul territorio nazionale,
che garantiscano un procedimento celere e standardizzato. Viste tali premesse e riscontrate alcune criticità l’Inps fornisce i seguenti chiarimenti.
Carenza di elementi di valutazione
In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, la sede competente dovrà chiedere all’azienda di fornire, entro 15 giorni, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria sanando così eventuali carenze documentali. Si sottolinea come la relazione tecnica dettagliata, vero “cuore” dell’istanza per la concessione della cassa integrazione, essendo formulata con le regole dell’autocertificazione, con diretta responsabilità del sottoscrittore in caso di dichiarazioni false o mendaci, di per sé dovrebbe consentire all’istituto l’effettuazione della necessaria istruttoria.
Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa
Posto che l’istruttoria della richiesta di Cigo da parte della sede competente deve essere improntata alla massima celerità, è però possibile che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di Cigo e l’adozione del provvedimento decisorio l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà. Si ricorda, altresì, che non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa.
Mancanza di lavoro o di commesse
Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto produttivo in cui l’impresa opera che debbono essere descritte nella relazione tecnica dettagliata.
Eventi meteo
Per prima cosa si porta a conoscenza che è fatto divieto alle sedi Inps competenti di richiedere alle imprese, per quanto riguarda le istanze Cigo determinate da “eventi meteo”, i bollettini meteo.
Ciò in quanto è onere dell’azienda solo l’autocertificazione nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione. Viene altresì ribadito che la descrizione delle lavorazioni, in atto nell’unità produttiva, nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica dettagliata.
Un ulteriore chiarimento viene fornito in caso di temperature pari o al di sotto dello zero, le quali sono di per sé idonee a giustificare una contrazione dell’orario di lavoro in relazione al tipo di attività svolta. In tali situazioni occorrerà darne conto nella relazione tecnica dettagliata, che quindi dovrà specificare anche, se ritenuto necessario, il luogo (all’aperto o meno) dello svolgimento delle attività e il materiale utilizzato.
Con il messaggio n. 2276 dell'1 giugno 2017, inoltre l'INPS specifica che il file CSV, utilizzato per istruire le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, sarà immediatamente snellito nel
suo contenuto e, a seguito del completamento e dell'applicazione generale del nuovo sistema di gestione della CIG con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS, sarà abolito.
Bollettini meteo
L'istituto ricorda che l'acquisizione dei bollettini meteo per l'istruttoria delle istanze di CIGO deve avvenire d'ufficio. Nei casi in cui l'evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all'indirizzo dell'unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente all'istruttoria è stato pubblicato in intranet l'elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo fuori provincia.
Aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa
Con riferimento alle richieste CIGO riferite ad aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell'anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo, l'INPS fa presente che il Ministero del lavoro ha ritenuto che, nell'ambito della casistica evidenziata, non è riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori la situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale.
Pertanto, le aziende ricomprese in questa tipologia, nella relazione tecnica, dovranno descrivere:
*la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
*il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività;
*precedenti dell'azienda nel ricorso alla CIG;
*il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento);
*la continuità dell'attività aziendale.
Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse
Cordiali saluti