CONVENZIONE PER RECUPERO SALME
Rep. del
ALLEGATO 1
Settore III Servizi Sociali
CONVENZIONE PER RECUPERO SALME
E SERVIZI FUNEBRI A FAVORE DI SOGGETTI INDIGENTI
TRA
Il Comune di Aprilia, codice fiscale: 80003450592, con sede in xxxxxx Xxxx x. 0, rappresentato dalla Dirigente del Settore III: Servizi Sociali, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, domiciliata per la funzione presso la sede del Comune di Aprilia, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Aprilia ed a ciò autorizzata,
E
il sig. nato a il , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa di Onoranze Funebri con sede legale in , via n. , Partita IVA , in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di onoranze funebri rilasciata dal Comune di , n. del
.
ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
1) L’Impresa esercente attività di onoranze funebri che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare, nel territorio del Comune di Aprilia, i seguenti servizi:
a) servizio e trasporto funebre di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o disinteressata;
b) servizio obbligatorio di raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via o in luogo pubblico, abbondonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento e trasferimento all’obitorio;
c) trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo,
2) Lo stato di indigenza del defunto e/o del suo nucleo familiare è valutato dall’assistente sociale tenuto conto anche di eventuali altri regolamenti comunali.
SERVIZIO RECUPERO SALME
1) Il servizio di recupero salme o di cadaveri sulla pubblica via o in luogo pubblico è effettuato dall’Impresa su richiesta della Pubblica Autorità e consiste nel trasporto all’obitorio o altra destinazione indicata.
2) Il servizio, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere sempre garantito e tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi che durante le ore notturne (intendendo per ore notturne quelle intercorrenti tra le ore 20:00 della sera e le ore 7:00 del mattino). A tal fine l’Impresa deve attivare e comunicare al Comune un recapito telefonico certo di reperibilità.
3) L’Impresa deve garantire la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale al fine di eseguire con tempestività il servizio richiesto. Tale intervento dovrà essere eseguito entro 30 minuti dall’attivazione.
ART. 3
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1) Il Comune pubblicherà sul sito istituzionale i riferimenti dell’Impresa convenzionata alla quale il cittadino potrà far riferimento in caso di necessità del servizio.
2) Per ciò che riguarda il servizio di recupero salme, il Comune provvede a trasmettere i riferimenti dell’impresa convenzionata alle Autorità Locali di Polizia e di Pubblica Sicurezza.
ART. 4 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
1) L’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto ammonta per l’intero periodo, pari a 24 (ventiquattro) mesi, ad € (esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 27, del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni).
2) Il corrispettivo dell’affidamento è commisurato al numero effettivo di servizi svolti dall’affidatario nel periodo di riferimento, sulla base dei prezzi indicati negli allegati C1 e C2 alla presente convenzione.
3) Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
4) I pagamenti degli importi dovuti per i servizi resi vengono effettuati mediante liquidazione delle fatture, previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile dell’Ufficio competente.
ART. 5 DURATA
1) La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due), ulteriormente rinnovabile di altri 2 (due) anni, con decorrenza dal al .
2) La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell’attività conseguente a liquidazione, fallimento o altro procedimento concorsuale, nonché in caso di mancato rilascio o di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività funebre.
3) Il Comune, per sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a tre mesi.
ART. 6
RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1) L’impresa convenzionata sostiene tutti i costi dei servizi e si assume ogni responsabilità nei confronti del personale e di terzi derivante da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento dello stesso. L’Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1) Per l’effettuazione dei predetti servizi l’Impresa deve avvalersi esclusivamente di mezzi e personale in regola con le vigenti normative in materia, intendendosi pertanto escluso l’impiego di personale diverso.
Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza.
2) I nominativi del personale utilizzato o disponibile devono essere preventivamente comunicati all’Amministrazione Comunale.
ART. 8
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) In caso di negligenza o inadempienza nell’esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti dalla presente convenzione, la pena pecuniaria è quantificata in € 500,00.
2) Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere la presente, senza obblighi di preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.
3) La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di 3 (tre) mesi formulato per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata A.R. oppure presentato all’Ufficio Protocollo del Comune.
4) La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.
ART. 9
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
1) L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento, di rivedere, in accordo con l’Impresa sottoscrittrice, la presente convenzione apportandovi le modifiche resesi necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.
ART. 10 TARIFFE DEI SERVIZI
1) Gli importi dei servizi oggetto della presente convenzione e indicate negli allegati C1 e C2 si intendono fissi per tutta la durata della convenzione.
ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1) La concessionaria assume, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente dedicato all’Ente.
2) La presente convenzione è assoggettata a clausola risolutiva espressa da attuarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a. In tali casi le parti fanno espresso richiamo all’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e della immediata risoluzione sarà contestualmente informata la Prefettura.
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO
1) E’ vietata la cessione del contratto che vincola, sin d’ora, tanto l’Impresa quanto l’Amministrazione Comunale.
TRATTAMENTO DATI
1) La ditta assume l’obbligo di:
- mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L’obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
- rispettare scrupolosamente le norme in materia di trattamento dei dati personali.
ART. 14 NORME DI RINVIO
1) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria ed in materia contrattuale, nonché ai regolamenti comunali, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dal Comune di Aprilia.
2) In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nella presente convenzione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa contestazione scritta alla Ditta aggiudicataria, di affidare d’ufficio la fornitura e l’esecuzione delle prestazioni contestate ad altro soggetto, salvo rivalsa del maggior costo sostenuto sulla Ditta inadempiente.
ART. 15 CONTROVERSIE
1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Latina.
Letto confermato e sottoscritto.
Data,
Per il Comune di Aprilia | Per l’Impresa di Onoranze Funebri |
Settore III Servizi Sociali
SERVIZIO DI RECUPERO SALME SULLA PUBBLICA VIA O IN LUOGO PUBBLICO
Nelle ipotesi previste dall’art. 1, comma b) e c) della convenzione l’Impresa dovrà garantire il servizio di recupero della salma/cadavere dal luogo del suo rinvenimento ed il trasporto all’obitorio o nel luogo indicato dalla Pubblica Autorità.
- Importo convenzionato: € (euro / ), esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, per ciascun servizio svolto in giorno feriale diurno dalle ore 7.00 alle ore 20:00;
- importo convenzionato: € (euro / ), esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, per ciascun servizio svolto in giorno festivo o feriale notturno dalle ore 20.00 alle ore 7.00.
Questo servizio deve essere garantito su 24 ore per tutti i giorni dell’anno feriali e festivi mediante personale avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi e regolamenti.
Settore III Servizi Sociali
SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTI E CADAVERI IN STATO DI ABBANDONO
Nelle ipotesi previste dall’art. 1, comma a), della convenzione l’Impresa dovrà garantire il servizio come sotto indicato:
TRASPORTO E FUNERALE - ADULTI
Servizio funebre comprensivo di:
- fornitura cassa da inumazione in legno dolce, tinta color noce, con targhetta anagrafica metallica identificativa del cadavere, completa di maniglie e imbottitura interna con cuscino e velo e simbolo religioso;
- ciuffo copri cassa di fiori;
- annunci a lutto;
- preparazione a adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
- espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
- servizio di trasporto con carro funebre dal luogo del decesso a quello di sepoltura, con eventuale sosta per rito funebre.
Importo convenzionato: € (euro / ), esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, per ciascun servizio comprensivo di tutti gli oneri e le spese da sostenere.
TRASPORTO E FUNERALE - BAMBINI FINO A 10 ANNI E NATI MORTI
Servizio funebre comprensivo di:
- fornitura cassa da inumazione in legno dolce, tinta color noce, con targhetta anagrafica metallica identificativa del cadavere, completa di maniglie e imbottitura interna con cuscino e velo e simbolo religioso;
- ciuffo copri cassa di fiori;
- annunci a lutto;
- preparazione a adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
- espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
- servizio di trasporto con carro funebre dal luogo del decesso a quello di sepoltura, con eventuale sosta per rito funebre.
Importo convenzionato: € (euro / ), esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, per ciascun servizio comprensivo di tutti gli oneri e le spese da sostenere.