MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
XXX Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust
Il presente modulo di sottoscrizione (di seguito, il “Modulo di Sottoscrizione”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote di AXA XXXXXXXXX EQUITY ALPHA TRUST, organismo di investimento collettivo del risparmio, costituito in forma di “unit trust”, a struttura multi-comparto e multi-classe di diritto irlandese (di seguito, anche il “Fondo”).
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Limited (di seguito, anche la “Società di Gestione”), in qualità di società di gestione del Fondo, con sede legale in 78 Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE IN- FORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE “KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT” (DI SEGUITO, IL “KIID”), IN VERSIONE CARTACEA O TRAMITE SITO INTERNET.
La lista dei soggetti collocatori autorizzati al collocamento (di seguito, il/i “Soggetto/i Collocatore/i” ) è disponibile sul sito internet xxx.xxx-xx.xx nell’area “Investitori Privati”, sezione “Documentazione”. Tale lista contiene, altresì, l’elenco dei soggetti incaricati dei pagamenti (di seguito, il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”).
Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza:
In caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Collocatore provvede affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.
NUMERO DI CONTO DEL CLIENTE
1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE
PRIMO SOTTOSCRITTORE Persona Fisica Società o Ente (*)
M
F
Cognome e Nome/
Ragione sociale/Denominazione Sociale Sesso
CANCELLA 1
Luogo di nascita Data di nascita / / Nazionalità Professione Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo di Residenza/Sede legale Città Cap Prov. Nazione Telefono Fax E-mail Tipo di documento N. Rilasciato da Luogo di rilascio Data rilascio / /
Indirizzo di corrispondenza (solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)
Indirizzo Città Cap Prov. Nazione
(*) In caso di Società o Enti, si prega di indicare i dati relativi alla persona fisica dotata dei necessari poteri di rappresentanza nel riquadro successivo.
CANCELLA MODULO
SECONDO SOTTOSCRITTORE In caso di Società o Ente, indicare persona fisica con poteri di rappresentanza (Barrare se inesistente)
M
F
Cognome e Nome Sesso
CANCELLA 2
Luogo di nascita Data di nascita / / Nazionalità
Indirizzo Città Cap Prov. Nazione
Telefono Codice Fiscale E-mail Tipo di documento N. Rilasciato da Luogo di rilascio Data rilascio / /
TERZO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)
M
F
Cognome e Nome Sesso
CANCELLA 3
Luogo di nascita Data di nascita / / Nazionalità
Indirizzo Città Cap Prov. Nazione
Telefono Codice Fiscale E-mail Tipo di documento N. Rilasciato da Luogo di rilascio Data rilascio / /
QUARTO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)
M
F
Cognome e Nome Sesso
CANCELLA 4
Luogo di nascita Data di nascita / / Nazionalità
Indirizzo Città Cap Prov. Nazione
Telefono Codice Fiscale E-mail Tipo di documento N. Rilasciato da Luogo di rilascio Data rilascio / /
2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione delle quote del Fondo avverrà secondo una delle seguenti modalità:
Sottoscrizione in Unica Soluzione (di seguito, anche “PIC”)
Nome Comparto | Classe quote (B o E) | Valuta della Classe | Importo lordo (1) | Commissione di sottoscri- zione | Dividendi (2) | |
Distri- buiti | Rein- vestiti | |||||
CANCELLA 5
(1) È previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione pari a Euro 5.000,00 o a Usd 5.000,00, ovvero all’importo equivalente della valuta di denominazione della classe di quote e a seconda di quanto indicato nel KIID tempo per tempo vigente. L’importo minimo di sottoscrizione successiva è pari a Euro 2.000,00 o a Usd 2.000,00, ovvero all’importo equivalente della valuta di denominazione della classe di quote e a seconda di quanto indicato nel KIID tempo per tempo vigente.
(2) In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti. Tale operatività è subordinata alla previa verifica dell’applicabilità dell’opzione “Reinvestimento” con
il proprio Soggetto Collocatore.
Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (di seguito, anche “PAC”)
Piano di accumulo mensile di complessive rate n. Piano di accumulo trimestrale di complessive rate n.
60 (5 anni)
20 (5 anni)
120 (10 anni)
40 (10 anni)
180 (15 anni)
60 (15 anni)
Nome Comparto | Classe quote (B o E) | Valuta della Classe | Importo lordo versamento iniziale | Importo lordo versamenti successivi (3) | Commissione di sottoscrizione | Dividendi (4) | |
Distri- buiti | Rein- vestiti | ||||||
(3) L’importo minimo di ciascuna rata mensile è pari ad Euro 150,00; l’importo minimo di ciascuna rata trimestrale è pari ad Euro 450,00 ,ambedue incrementabili di Euro 50,00 o multipli. Il versamento minimo iniziale dovrà essere nel complesso almeno pari a una (1) annualità, equivalente a 12 rate mensili in caso di adesione ad un Piano di Accumulo mensile, ovvero a 4 rate trimestrali in caso di adesione ad un Piano di Accumulo trimestrale. La commissione di sottoscrizione sarà calcolata sull’intero ammontare del PAC e prelevata in occasione del versamento iniziale nella misura del 50% della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale. La parte restante sarà equamente ripartita sui versamenti successivi. Gli investitori potranno in ogni momento effettuare versamenti aggiuntivi. Gli eventuali versamenti aggiuntivi saranno effettuati a scomputo del numero totale di rate del PAC prescelto per un importo pari ad un multiplo intero della rata medesima.
(4) In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti. Tale operatività è subordinata alla previa verifica dell’applicabilità dell’opzione “Reinvestimento” con il
proprio Soggetto Collocatore.
3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento utilizzabili sono esclusivamente i bonifici bancari o l’addebito
in conto.
Il Sottoscrittore corrisponde:
l’importo complessivo della sottoscrizione in unica soluzione (PIC) pari a Euro
l’importo iniziale del Piano di Accumulo (versamento iniziale PAC) pari a Euro mediante:
ASSEGNI BANCARI/CIRCOLARI/POSTALI
CANCELLA 6
L’importo viene corrisposto mediante: Assegno bancario/Assegno circolare/Assegno postale emesso da uno dei sottoscrittori all’ordine di AXA Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust (o all’ordine di “Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ AXA Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust” per gli ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U.) - non trasferibile. Solo per importi inferiori a Euro 1.000,00 - ovvero al diverso importo di volta stabilito dalla legge – l’assegno può essere, altresì, emesso all’ordine di uno dei sottoscrittori e da questi girato ad XXX Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust (o all’ordine di “Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ AXA Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust” per gli ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U.).
Tipo Assegno (*) | Numero Assegno | Banca | Divisa | Importo in Euro |
(*) AB = Assegno bancario; AC= Assegno circolare; AP=Assegno Postale TOTALE ASSEGNI
Si prega di notare che gli assegni sono accettati salvo buon fine e che sono accreditati con le seguenti date di valuta dall’ef- fettiva disponibilità dei fondi:
• Assegni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: valuta di accredito il giorno di versamento.
• Assegni bancari, circolari o postali esigibili su piazza e fuori piazza: valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento.
BONIFICO BANCARIO SUI C/C INTESTATI AD AXA XXXXXXXXX EQUITY ALPHA TRUST O A ALLFUNDS BANK, S.A.U., SUCCUR- SALE DI MILANO/ AXA XXXXXXXXX EQUITY ALPHA TRUST
Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.
x/x XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX S.p.A.
Divisa Conto | Codice Iban | Codice Bin |
EUR | XX00X0000000000000000000000 | XXXXXXXX |
USD | XX00X0000000000000000000000 | XXXXXXXX |
JPY | XX00X0000000000000000000000 | XXXXXXXX |
c/c ALLFUNDS BANK, S.A.U., SUCCURSALE DI MILANO
Divisa Conto | Codice Iban | Codice Bin |
EUR | XX00X0000000000000000000000 | PARBITMMXXX |
USD | XX00X0000000000000000000000 | PARBITMMXXX |
JPY | XX00X0000000000000000000000 | PARBITMMXXX |
c/c SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A.
c/c RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., SUCCURSALE DI MILANO
Divisa Conto | Codice Iban | Codice Bin |
EUR | XX00X0000000000000000000000 | BILLITMM |
USD | XX00X0000000000000000000000 | BILLITMM |
JPY | XX00X0000000000000000000000 | BILLITMM |
c/c CACEIS Bank, Italy Branch
Divisa Conto | Codice Iban | Codice Bin |
EUR | XX00X0000000000000000000000 | ISAEITMMXXX |
USD | XX00X0000000000000000000000 | ISAEITMMXXX |
JPY | XX00X0000000000000000000000 | ISAEITMMXXX |
Divisa Conto | Codice Iban | Codice Bin |
EUR | XX00X0000000000000000000000 | XXXXXXXX |
USD | XX00X0000000000000000000000 | XXXXXXXX |
JPY | XX00X0000000000000000000000 | XXXXXXXX |
I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.
Per le sottoscrizioni in divisa diversa dall’Euro, si prega di far riferimento al proprio Soggetto Collocatore al fine di ottenere le coordinate
bancarie complete per la disposizione del relativo pagamento.
ADDEBITO DIRETTO IN CONTO
a valere sul c/c n. IBAN
intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso il Soggetto Collocatore
Se il Soggetto Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente, in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i, al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
CANCELLA 7
Per i pagamenti degli ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, questo Soggetto Incaricato dei Pagamenti opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l’obbligo di trasmettere detti pagamenti a AXA XXXXXXXXX EQUITY ALPHA TRUST in forma cumulata.
La normativa vigente vieta i pagamenti in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, il/i “Consulente/i Finanziario/i”) o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
In caso di adesione mediante Piani di Accumulo, i versamenti successivi relativi al Piano potranno essere effettuati esclusivamente
mediante:
SDD Finanziario (Sepa Direct Debit) copia del modulo SDD Finanziario forma parte integrante del presente Modulo di Sottoscrizione
ADDEBITO DIRETTO IN CONTO
a valere sul c/c n. IBAN intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso il Soggetto Collocatore
Se il Soggetto Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente, in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
BONIFICO BANCARIO PERMANENTE con valuta fissa (27 di ogni mese) in favore del Fondo presso il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti
tramite la Banca
filiale di , IBAN
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI RELATIVI ALLE QUOTE A DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI
(sezione da compilare solo qualora si sia optato per il pagamento dei dividendi)
Con riferimento alle classi di quote a distribuzione dei proventi, il/i Sottoscrittore/i chiede/ono che i dividendi siano riconosciuti mediante:
BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente: Banca Codice IBAN
CANCELLA 8
ASSEGNO, intestato a
4. FACOLTÀ DI RECESSO
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sotto- scrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto Collocatore o al Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. In tali casi, l’inve- stimento non viene effettuato prima che siano trascorsi 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione.
La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto Collocatore e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente for- nito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.
Alla sottoscrizione di quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal X.Xxx. 23 ottobre 2007, n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività impren- ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto legislativo.
5. CONFERIMENTO DI MANDATO
Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché:
(i) trasmetta in forma aggregata al Fondo o al soggetto da esso designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;
(ii) si iscriva in nome e proprio e per conto del Sottoscrittore nel registro dei titolari delle quote del Fondo;
(iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto;
(iv) tenga a disposizione e trasmetta al Sottoscrittore le comunicazioni e gli avvisi ad esso diretti.
In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto Collocatore con comunicazione scritta trasmes- sa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.
La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell’acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del/dei Sottoscrittore/i. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.
Conferisco/iamo al Soggetto Collocatore, che accetta, mandato con rappresentanza affinché in nome e per conto mio/nostro provveda a gestire
l’incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.
Prendo atto che è possibile impartire l’ordine di investimento direttamente al Collocatore al quale sia stato da me conferito mandato con rappre- sentanza nell’ambito del contratto di collocamento, nei modi disciplinati dal contratto di collocamento stesso, affinché quest’ultimo lo trasmetta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in mio nome e per mio conto. Resta fermo in tal caso l’obbligo del Collocatore di consegnarmi il KIID, prima dell’investimento, e di mettere a mia disposizione copia del presente Modulo di sottoscrizione.
Luogo e Data
CANCELLA 9
Firma terzo Sottoscrittore Firma primo Sottoscrittore
Firma quarto Sottoscrittore
Firma secondo Sottoscrittore
6. VERIFICHE FACTA E CRS
Le verifiche richieste dalla normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e dalla normativa Common Reporting Standard (“CRS”/AEOI) (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell’apposita Convenzione) verranno effettuate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.
7. DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
Il/i Sottoscrittore/i:
(i) accetta/no di sottoscrivere le sopraindicate quote del Fondo;
(ii) dichiara/no di avere sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione dopo avere preso visione, in ogni sua parte, del KIID, del Prospetto e della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l’Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo (di seguito, anche “Allegato al Modulo di Sottoscrizione”);
(iii) dichiara/no di essere a conoscenza che il contratto di sottoscrizione si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione e la consegna al Soggetto Collocatore;
(iv) prende/ono atto che le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell’Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell’operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento;
(v) prende/ono atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere
accettate;
(vi) prende/ono atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del primo Sottoscrittore;
(vii) prende/ono atto che tutti i Sottoscrittori possono impartire istruzioni al Fondo o suo soggetto delegato in modo disgiunto;
(viii) dichiara/no di aver ricevuto adeguata informativa circa i rischi generali connessi alla sottoscrizione delle quote;
(ix) prende/ono atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e, pertanto, in caso di storno dell’operazione si impegna/no alla
rifusione di tutti i danni procurati;
(x) dichiara/no di non essere “Soggetto/i statunitense/i” (US person) - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Si impegna/no a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti statuni- tensi” ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di Soggetto statunitense;
(xi) prende/ono atto che, ai sensi del Prospetto, della normativa FATCA, e della normativa CRS, nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne lo status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno, altresì, monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, si impegna/no a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resisi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze;
(xii) consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, si impegna/no a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Prende/ono atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circo- stanze e deve, in ogni caso, essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento;
(xiii) dichiara/no di essere consapevole/i ed accettare che la sottoscrizione e la partecipazione al Fondo è regolata dal Prospetto e dalla legge irlandese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è ri- messa alla esclusiva competenza del foro irlandese, salvo il caso in cui il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di “consumatore/i” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
(xiv) dichiara/no di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;
(xv) dichiara/no di avere un’età superiore ai 18 anni.
Luogo e Data
CANCELLA 10
Firma primo Sottoscrittore Firma terzo Sottoscrittore
Firma secondo Sottoscrittore Firma quarto Sottoscrittore
8. UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICE A DISTANZA - SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA
La sottoscrizione delle quote così come ogni altra disposizione successiva relativa ad esse (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi, conversioni) può avvenire con modalità alternative alla firma autografa, in presenza di specifici accordi con il Soggetto Collocatore.
In particolare, il Soggetto Collocatore mette a disposizione dei propri clienti soluzioni di firma elettronica avanzata (firma digitale e firma elet- tronica qualificata, congiuntamente la “Firma Elettronica”), predisposte nel rispetto delle regole tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 (“D.P.C.M.”), quali modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. L’utilizzo della Firma Elettronica messa a disposizione dal Soggetto Collocatore consente di soddisfare il requisito legale della forma scritta del documento, garantendo l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.
La Società di Gestione riconosce alla Firma Elettronica apposta piena validità nei rapporti tra essa ed il Sottoscrittore in relazione agli investimenti
nelle quote.
L’utilizzo della Firma Elettronica è subordinato alla circostanza che il Sottoscrittore, debitamente identificato e informato dal Soggetto Collocatore
sui termini e sulle condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, l’utilizzo della Firma Elettronica.
A tal fine, il/i Sottoscrittore/i rendono le seguenti dichiarazioni:
prendo/iamo atto che il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione informativi previsti dall’art.
CANCELLA 11
571 comma 1, del D.P.C.M. 22 febbraio 2013;
dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso della Firma Elettronica fornita dal Soggetto Colloca- tore;
prendo/iamo, altresì, atto che il servizio relativo all’utilizzo della Firma Elettronica è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore rico- noscendo che il Fondo è estraneo alla fornitura e predisposizione.
Di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al predetto ser- vizio fornito dal Soggetto Collocatore.
Il/i sottoscritto/i:
Firma primo Sottoscrittore Firma terzo Sottoscrittore
Firma secondo Sottoscrittore Firma quarto Sottoscrittore
(1) Di seguito si riporta il testo integrale dell’art. 57, comma 1, del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata):
«1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) devono: a) identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente; b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità; c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo; d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet; e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall’art. 56, comma 1; f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet; h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.
2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a), si dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila.
3. Le modalità scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2 devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole anche sul proprio sito internet.
Commi 4, 5 e 6 …. Omissis … ».
9. PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10. SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE
Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi della L. 197/1991 e del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all’identificazione del/i Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli appositi spazi.
Soggetto Collocatore Consulente Finanziario/Dipendente
Ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 58/1998 l’operazione di sottoscrizione è avvenuta
in sede
fuori sede
Luogo e Data Firma del Consulente Finanziario/Dipendente:
CANCELLA 12
Dichiaro/dichiariamo di aver letto l’informativa sul trattamento dei miei/no- stri dati personali contenuta nella sezione 12 dell’Allegato.
ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
XXX Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust
Unit Trust di diritto irlandese, multiclasse e multicomparto
Il presente documento è valido dal 2 agosto 2021
L’elenco dei Comparti e delle classi di quote oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell’Appendice 1 del presente Allegato.
A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA
1. Soggetti Collocatori
La commercializzazione delle le quote di Unit Trust AXA XXXXXXXXX EQUITY ALPHA (di seguito, il “Fondo”) nei confronti degli investitori al detta-
glio in Italia è affidata ai collocatori (di seguito, il/i “Soggetto/i Collocatore/i”).
2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti tra il Fondo e gli investitori in Italia
I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori nel Fondo ed incaricati anche di curare i rapporti tra
il Fondo e gli investitori in Italia (di seguito, il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) sono i seguenti:
• Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx); le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Xxxxx Xxxxxx - in Xxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx ;
• Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 (funzioni svolte presso la sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, 00);
• CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 0-0, xxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX);
• Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/X
(funzioni svolte presso la sede di Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00); e
• RBC Investor & Treasury Services S.A. – Succursale di Milano, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00. Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:
– intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
– trasmissione al Fondo e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle do- mande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento eventuale di proventi.
In aggiunta all’attività di intermediazione nei pagamenti, le principali funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nell’ambito della com- mercializzazione in Italia delle quote del Fondo, sono le seguenti:
– ricevere le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote trasmesse dai Soggetti Collocatori ed inviare tali domande al Fondo o al soggetto da essa delegato;
– inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni, eventualmente per il tramite dei Soggetti Col- locatori;
– calcolare e provvedere al pagamento delle ritenute fiscali applicabili;
– effettuare le eventuali operazioni di conversione della valuta;
– espletare i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali dei partecipanti;
– provvedere alla consegna dei certificati delle quote, ove possibile e prevista, anche per il tramite dei Soggetti Collocatori.
In forza dell’apposito mandato conferito dall’investitore mediante il Modulo di Sottoscrizione, i Soggetti Incaricati del Pagamenti trasmetteranno le richieste di sottoscrizione delle quote in forma cumulativa, a proprio nome e per conto dei Sottoscrittori, e saranno iscritti nel registro dei titolari di quote del Fondo in luogo dei singoli investitori. I sottoscrittori, tramite i Soggetti Collocatori, potranno in qualsiasi momento revocare il mandato conferito ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e richiedere la registrazione delle quote a proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo.
Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti precedentemente descritte, AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Limited (di seguito, anche la “Società di Gestione”), in qualità di società di gestione del Fondo, con sede legale in 00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx, ha nominato AXA IM ITALIA SIM S.P.A. (“AXA IM Italia”), con sede legale in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 00, Xxxxxx, Xxxxxx (fax 00.00000000, indirizzo di posta elettronica: XXX@xxx-xx.xxx) quale soggetto che cura l’offerta in Italia (di seguito, anche il ”Soggetto che cura l’offerta in Italia”) responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:
• intrattenere i rapporti con gli investitori, relativamente alla ricezione e l’esame dei relativi reclami;
• mantenere a disposizione dei sottoscrittori un elenco dei Soggetti Collocatori e l’ulteriore documentazione indicata nel successivo paragrafo 10.
B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA
3. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote
La sottoscrizione in Italia delle quote a capitalizzazione o a distribuzione di classe B ed E del Fondo avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dall’/dagli investitore/i, e con il versamento dell’importo lordo di sottoscrizione. Qualora il Modulo di Sottoscrizione sia firmato da due o più Sottoscrittori, ciascun Sotto- scrittore potrà esercitare tutti i diritti connessi alla partecipazione nel Fondo in forma disgiunta. Ogni eventuale deroga alla possibilità di operare disgiuntamente dovrà essere comunicata per iscritto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, a mezzo raccomandata A/R.
La sottoscrizione di classi di quote a distribuzione potrebbe comportare il riconoscimento al/i relativo/i Sottoscrittore/i del diritto alla percezione
di un provento, coerentemente con quanto previsto dal Prospetto. L’importo distribuito a titolo di dividendo potrà essere inferiore al rendimento
conseguito e/o alle plusvalenze realizzate, in conformità alla politica di distribuzione del Fondo che potrà definire soglie di distribuzione diverse in
relazione a ciascuna classe di quote del comparto di riferimento.
Ogni Sottoscrittore ha diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso di tutte o parte delle proprie quote, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il comparto, la classe ed il numero delle quote da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.
Il Sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie quote, con quote di un diverso comparto o di una diversa classe del Fondo previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore, fermi restando gli eventuali minimi di investimento iniziale previsti dal Prospetto. La richiesta di conversione deve menzionare il comparto, la classe e il numero delle quote che si intendono convertire, i riferimenti delle quote, il nuovo comparto, il tipo di quote di cui si chiede l’emissione e i riferimenti del Sottoscrittore.
La conversione tra classi di comparti differenti costituisce un rimborso seguito da una sottoscrizione. Trovano pertanto applicazione i termini e le condizioni previsti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote.
La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Col- locatore medesimo, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso (procedura c.d. dell’”Ente Mandatario”). Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide del Sottoscrittore, lo stesso conferirà il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento ad una banca terza secondo quanto previsto nell’apposito Modulo di Sottoscrizione cui si rimanda.
Inoltre, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, la sottoscrizione degli investimenti e della relativa documentazione può avvenire anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti Collocatori che potrà essere contenuto anche all’interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall’investitore con il proprio Soggetto Col- locatore (contratto a cui l’OICR e/o la Società di gestione sono estranei).
Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere inoltrate tramite il Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incari- cato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell’art. 1411 codice civile.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore) e di rimborso, trasmette al Fondo o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all’art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Si precisa che in caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di taluni Soggetti incaricati dei Pagamenti, la gestione del diritto di recesso è in capo ai Soggetti Collocatori.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvederanno, se necessario, a convertire l’importo di sottoscrizione nella valuta di denominazione delle quote prescelte.
La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.
La titolarità delle quote è comprovata dalla lettera di conferma dell’investimento e non è prevista l’emissione dei certificati rappresentativi delle
quote.
In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione da un comparto ad un altro del Fondo, le stesse saranno eseguite mediante inoltro al Fondo o al soggetto da essa delegato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di quote del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di quote del comparto di destinazione, al netto della ritenuta. La valorizzazione della suddetta operazione di rimborso avverrà in conformità a quanto descritto nel Prospetto con riferimento all’ese- cuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al massimo entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso, sulla base della ricezione dell’eseguito da parte del Fondo o del soggetto da essa delegato.
In caso di rimborso di quote, il pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta fiscale e delle eventuali commissioni/spese applicabili verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto il controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato, mediante trasferimento di fondi su un conto corrente indicato dal Sottoscrittore o a mezzo assegno ban- cario, inviato a rischio del Sottoscrittore all’indirizzo indicato da quest’ultimo. L’importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione della classe del comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore.
Con riferimento all’operatività di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, si precisa che il Soggetto Collocatore o, se del caso, un soggetto ter- zo (1), riceve da tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui quest’ultimo ha ricevuto il
controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato – l’accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e provvede al successivo paga- mento dell’ammontare all’investitore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. In caso di rimborso su un comparto la cui classe sia espressa in una valuta diversa dall’Euro, tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, qualora il sottoscrittore finale richieda il pagamento in Euro, negozia il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell’eseguito dal Fondo o dal soggetto da esso delegato.
In conformità con quanto indicato nell’Appendice “Informazioni sui comparti” del Prospetto, in aggiunta alle commissioni previste dal medesimo,
sono poste a carico del/i Sottoscrittore/i le seguenti commissioni/spese:
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:
• diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro – max 22,50 Euro) per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
• massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Allfunds Bank S.A.U., Succursale di MIlano applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:
• massimo 15,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
• massimo 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi a fronte di rendicontazione riepilogativa su base semestrale.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, CACEIS BANK, ITALY BRANCH (CACEIS), applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:
• massimo 15,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso in Euro e massimo 25,00 Euro per rimborso
in divisa.
• massimo 2,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (o reinvestiti, se previsto) pagati a mezzo bonifico in Euro e massimo 5,00 Euro se in
divisa.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.), applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:
• massimo 25,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
• massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).
(1) Nel caso in cui l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal
sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:
• 15,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
• massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all’intermediazione dei pagamenti nel
caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.
4. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)
Taluni Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle quote mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i “Piani di Accumulo” o il “Piano”). Con l’adesione ai Piani di Accumulo, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale.
L’investitore potrà interrompere, sospendere e riattivare in qualunque momento il Piano di Accumulo prescelto senza alcun onere aggiuntivo.
In caso di interruzione del Piano di Accumulo prima del termine di durata prescelto, la commissione di sottoscrizione effettivamente applicata potrà essere superiore a quella originariamente prevista.
La riattivazione del Piano di Accumulo non comporterà la perdita delle commissioni di sottoscrizione già versate.
Nel corso della durata del Piano di Accumulo, l’investitore – previa apposita verifica con il proprio Soggetto Collocatore circa le procedure operative implementate dal relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti – potrà, inoltre, modificare la distribuzione della rata mensile/trimestrale, destinan- dola ad un comparto diverso da quello inizialmente selezionato. Tale modifica non ha alcun effetto sulle quote fino a quel momento cumulate sul comparto originario.
In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti percepiranno le seguenti commissioni, poste a carico dei Sottoscrittori:
• Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:
– 15,00 Euro per comparto all’apertura del Piano;
– 2,00 Euro per comparto per ogni rata periodica alimentata con SDD Finanziario;
– 1,00 Euro per comparto per ogni rata periodica alimentata con bonifico permanente;
– diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro – max 22,50 Euro) per comparto in caso di versamento aggiuntivo/rimborso.
• Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano:
– massimo 15,00 Euro per Comparto all’apertura del Piano;
– massimo 2,00 Euro per Comparto per ogni rata periodica;
– massimo 15,00 Euro per Comparto per ogni versamento aggiuntivo/rimborso.
• CACEIS Bank, Italy Branch:
– massimo 15,00 Euro per comparto all’apertura del Piano;
– massimo 2,00 Euro per comparto per ogni rata periodica;
– massimo 15,00 Euro per comparto in caso di versamento aggiuntivo/rimborso in Euro o massimo 25,00 Euro per comparto per rimborso in
divisa.
• SGSS S.p.A.:
– massimo 25,00 Euro per comparto all’apertura del Piano;
– massimo 3,00 Euro per comparto per ogni rata periodica;
– massimo 25,00 Euro per comparto in caso di versamento aggiuntivo/rimborso.
• RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano:
– 12,50 Euro per comparto all’apertura del Piano;
– 1,50 Euro per comparto per ogni rata periodica;
– 10,00 Euro per comparto per ogni versamento aggiuntivo/rimborso.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all’intermediazione dei pagamenti nel
caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.
5. Lettere di conferma
Ricevuta la conferma dell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dal Fondo o da un soggetto da esso delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, provvede all’invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.
Si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale delle operazioni di conversione tra comparti la conferma delle stesse potrà, altresì, essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
In caso di sottoscrizione in quote che prevedono la distribuzione di proventi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà ad inviare la relativa lettera di conferma del controvalore netto del provento corrisposto ovvero reinvestito. Alternativamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti produrrà una rendicontazione almeno semestrale riepilogativa dei proventi corrisposti ovvero reinvestiti.
In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del ver- samento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, in forma riepilogativa con cadenza almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del piano di risparmio prescelto.
6. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle quote del Fondo può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet/ phone banking/telefax), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda l’utilizzo della Firma Elettronica Auto- rizzata, si rinvia alle disposizioni contenute nell’apposita Sezione del Modulo di Sottoscrizione denominata “UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICA- ZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA“. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti
operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all’investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. I soli mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono il bonifico bancario o l’addebito in conto. In caso di operazioni effettuate tramite internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all’investitore conferma dell’operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L’utilizzo del collocamento via internet non comporta variazioni degli oneri a carico del/i sottoscrittore/i e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle quote da emettere, convertire o rimborsare.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
7. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
In conformità con quanto indicato nel Prospetto e nel KIID, in aggiunta alle commissioni di gestione, la Società di Gestione addebiterà al/i Sottoscrittore/i le commissioni di sottoscrizione nella misura massima di seguito indicata:
Tipologia comparto Azionari | Classi di quote B | Commissione di Sottoscrizione massima 4,50% |
E | Assenti |
Si prega di fare riferimento all’Appendice 1 per un elenco dettagliato dei comparti e della loro tipologia.
Come precisato nel successivo paragrafo 9, i Soggetti Collocatori potranno riconoscere al/i sottoscrittore/i riduzioni di tali commissioni fino ad un
massimo del 100%.
Invece, per quanto concerne le quote di classe E, non è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione iniziale a carico del/i Sottoscrittore/i. Si evidenzia, tuttavia, che in aggiunta alle commissioni di gestione, è prevista l’applicazione di una commissione di distribuzione a valere sul patrimonio di ciascun comparto nella misura massima dello 0,75%.
8. Indicazione in forma tabellare della quota-parte di commissioni retrocessa ai Soggetti Collocatori in Italia
Con riferimento alle commissioni previste nel Prospetto e nel KIID di ciascuna classe di quote, le seguenti percentuali vengono in media corrisposte ai Soggetti Collocatori.
Classe | Commissione e Amministra- zione | Commissioni dell’Ammi- nistratore Fiduciario | Commissione di Sottoscrizione | Commissione di Distribuzione | Commissione di Rimborso | Commissione di Gestione | Commissione di Performance |
Classe B per i comparti Large Cap(*) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 48% | 0% |
Classe B per i comparti Small Cap(*) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 48% | 0% |
Classe E per i comparti Large Cap(*) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 45% | 0% |
Classe E per i comparti Small Cap(*) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 45% | 0% |
(*) * I comparti Small Cap sono quei comparti nei quali la denominazione comprende i termini “Small Cap”. Sono “Large Cap” tutti gli altri comparti.
9. Agevolazioni finanziarie
I Soggetti Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere al/i Sottoscrittore/i riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel KIID fino ad un massimo del 100%.
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. Modalità di diffusione della documentazione informativa
In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al/i Sottoscrittore/i il KIID ed il Modulo di Sottoscrizione.
AXA IM Italia assicurerà ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta il diritto di ottenere gratuitamente, anche al proprio domicilio, copia della se- guente documentazione:
• l’ultima relazione annuale certificata e l’ultima relazione semestrale del Fondo in lingua inglese;
• l’Atto Costitutivo (o Trust Deed) del Fondo in lingua inglese;
• Prospetto, in lingua italiana;
• Elenco dei Soggetti Collocatori.
La documentazione sopra indicata è, altresì, disponibile sul sito internet xxx.xxx-xx.xx, nella sezione “Documentazione” sotto il profilo “Investitori Privati”. La Società di Gestione ed i soggetti dalla stessa incaricati potranno inviare la suddetta documentazione informativa, qualora ciò fosse richiesto dal/i Sottoscrittore/i, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
I documenti o informazioni resi pubblici in Irlanda saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa irlandese tempo per tempo vigente, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana, e saranno in ogni caso disponibili sul sito internet xxx.xxx-xx.xx, nella sezione “Documentazione” disponibile sotto il profilo “Investitori Privati”. Qualora ai sensi della normativa irlandese o di quanto previsto dalla documentazione d’offerta del Fondo i documenti o le informazioni debbano essere diffusi a mezzo stampa, questi ultimi verranno pubblicati in Italia sul quotidiano “Milano Finanza”.
Il prezzo delle quote di ciascun comparto è inoltre pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet xxx.xxx-xx.xx. In particolare, accedendo nella sezione “Fund Center” sotto il profilo “Investitori Privati”, si otterrà la lista di tutti i comparti - e relative classi- commercializzati in Italia, con l’indicazione del Valore Patrimoniale Netto per quota. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi eventuali avvisi di distribuzione dei proventi.
11. Regime fiscale
Sui proventi della partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote una ritenuta del 26%.La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di parteci- pazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del me- desimo Fondo.
In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Mi- nistro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta “white list”).
Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella “white list”, in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella “white list”.
I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato sono soggetti alla ri- tenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, per- tanto, l’intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alla ritenuta del 26%.
La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento delle quote a diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.
Nel caso in cui le quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di co- stituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
L’imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l’imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l’importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni.
In caso di successione ereditaria, il valore delle quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti.
Ai sensi dell’art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e suc- cessivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del 2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
L’imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi.
Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l’inter- mediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall’emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall’emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l’imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all’investitore e le comunicazioni inviate dall’emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.
Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all’investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.
12. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) (“GDPR”)
In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Limited in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Limited (“la Società di gestione”), rappresentato in Italia dal Soggetto Incari- cato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica DataPrivacy@ xxx-xx.xxx. In particolare, in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A., Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e CACEIS Bank, Italy Branch agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxx-xxx/, xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xx/xxxx-xxxxxxxxxx
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxx-xx-xxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxx.xxx e xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxxx. xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/Xxx-Xx-Xxx/Xxxxx-xx-xxxx-xx/Xxxxx/Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx-XXXXXXX.xxx
In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati (“RPD/DPO”) presso la Società
di Gestione.
2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l’ausilio di mezzi informatici e con logiche stret- tamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l’investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta della SICAV. La finalità del trattamento è pertanto l’adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall’investimento nella SICAV come, ad esempio, l’attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l’adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della SICAV. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l’articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell’archiviazione in qualunque forma ammissibile. I sog- getti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.
3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa appli- cabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.
4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta della SICAV ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comuni- cazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.
5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l’interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
– chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
– revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
– portabilità dei dati;
– proporre reclamo ad un’autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.
6. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizza- zioni internazionali, anche al di fuori dell’Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sotto- scrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all’operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.
Appendice 1
AXA XXXXXXXXX EQUITY ALPHA TRUST
Elenco dei comparti e delle classi di quote oggetto di commercializzazione in Italia
Costituiscono oggetto di offerta in Italia le seguenti quote di classe B ed E di AXA Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust:
Nome Comparto AXA Xxxxxxxxx Eurobloc Equity Alpha Fund | Classe di quote B - EUR - Acc | Codice Isin IE0004352823 |
E - EUR - Acc | IE0034279186 | |
AXA Xxxxxxxxx Global Emerging Markets Equity Alpha Fund | B - USD - Acc | IE00B101K096 |
B - EUR - Acc | IE00B101K104 | |
E - EUR (Hedged) - Acc | IE00B4YSHS45 | |
XXX Xxxxxxxxx Global Equity Alpha Fund | B - USD - Acc | IE0004318048 |
B - EUR - Acc | IE0031069051 | |
E - EUR - Acc | IE0034277255 | |
XXX Xxxxxxxxx Global Small Cap Alpha Fund | B - USD - Acc | IE0004324657 |
B - EUR - Acc | IE0031069168 | |
E - EUR - Acc | IE0034277362 | |
AXA Xxxxxxxxx Japan Equity Alpha Fund | B - JPY - Acc | IE0004354209 |
B - EUR - Acc | IE0031069614 | |
B - EUR (Hedged) - Acc | IE00B2430P32 | |
E - EUR - Acc | IE0034278881 | |
AXA Xxxxxxxxx Japan Small Cap Alpha Fund | B - JPY - Acc | IE0004354423 |
B - EUR - Acc | IE0031069721 | |
E - EUR - Acc | IE0034256440 | |
AXA Xxxxxxxxx Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund | B - USD - Acc | IE0004314401 |
B - EUR - Acc | IE0031069382 | |
E - EUR - Acc | IE0034277032 | |
XXX Xxxxxxxxx All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund | B - USD - Acc | IE0004334029 |
B - EUR - Acc | IE0031069499 | |
E - EUR - Acc | IE0034277479 | |
AXA Xxxxxxxxx Pan-European Equity Alpha Fund | B - EUR - Acc | IE0004346098 |
E - EUR - Acc | IE0034279525 | |
XXX Xxxxxxxxx US Equity Alpha Fund | B - USD - Acc | IE0004345025 |
B - EUR - Acc | IE0031069275 | |
B - EUR (Hedged) - Acc | IE00B02YQR81 | |
E - EUR (Hedged) - Acc | IE00B02YQS98 | |
XXX Xxxxxxxxx US Enhanced Index Equity Alpha Fund | B - USD - Acc | IE0033609722 |
E - EUR (Hedged) - Acc | IE00BD008W80 | |
B - EUR - Acc | IE00B530N462 |