REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SUMIRAGO
PROVINCIA DI VARESE
REPERTORIO N°
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) REALIZZAZIONE “CHIAVI IN MANO” DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO IN FRAZIONE DI MENZAGO MEDIANTE LOCAZIONE ex art. 160 bis D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
L’anno duemilanove, addì del mese di in , nella residenza Municipale sita in .
Avanti a me dott. , nato a il
, Segretario del Comune di , funzionario rogante ai sensi di legge, senza l’assistenza di testimoni, per concorde volontà delle parti
TRA
nato a il
e domiciliato ai fini del presente atto in
, via , n. , che interviene nel presente atto nella sua qualità di , in nome, per conto e nel’interesse del Comune di , autorizzato alla stipula del presente atto in forza di
, in proseguo denominato “Comune”;
E
nato a il
e domiciliato ai fini del presente atto in
, Via , n. , che interviene nel presente
atto nella sua qualità di , della Società , con
sede in
Via
n. , Partita IVA
, Xxxxxx Xxxxxxx , autorizzato alla stipula del presente atto in forza di , in proseguo denominata “Società di leasing”,
PREMESSE
a) il Comune, con bando pubblicato in data su , ha indetto gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione “chiavi in mano” di nuovi loculi cimiteriali presso il cimitero in frazione di Menzago mediante locazione ex art. 160 bis D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) la Società di leasing, è una società autorizzata ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
385/93, iscritta nell’elenco dell’Ufficio Italiano Cambi, avente i requisiti richiesti per partecipare alla Gara stessa;
c) la Società di leasing ha presentato offerta alla Gara avvalendosi della Ditta
esecutrice per la realizzazione dei lavori;
d) in esito alla citata procedura, la gara è stata aggiudicata definitivamente, in forza di
determinazione del Responsabile del Servizio n.
a per i seguenti importi:
-
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TUTTO CIO' PREMESSO
in data
le Parti stipulano e convengono quanto segue:
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Oggetto del contratto
1. Il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione “chiavi in mano”, di nuovi loculi cimiteriali presso il cimitero in frazione di Menzago, mediante locazione finanziaria ex art. 160 bis D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di nuovi loculi cimiteriali presso il cimitero in frazione di Menzago (nel prosieguo definita “Immobile”), nell’area di proprietà del Comune.
2. L’Immobile verrà realizzato in base al Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. del .
3. L’immobile verrà consegnato al Comune, completo in ogni sua parte, agibile e funzionante e concesso in locazione finanziaria al Comune per tutta la durata del contratto.
3. Modalità di esecuzione
La Società di leasing, in qualità di committente, affida l’esecuzione dei lavori e degli impianti mediante contratto di appalto, alla Ditta esecutrice che possiede i requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa di gara.
4. Durata del contratto di leasing - Corrispettivo e modalità di pagamento
1. L’immobile, una volta realizzato a cura e spese della Società di leasing, verrà concesso in leasing al Comune, dietro pagamento da parte del Comune stesso di un canone di leasing periodico il cui ammontare è stato calcolato tenendo conto della durata del contratto e del prezzo di riscatto.
2. La durata del contratto è fissata in venti anni a decorrere dal collaudo positivo.
3. Il canone di leasing, fisso ed invariabile, che il Comune dovrà corrispondere alla
Società di leasing comprende il corrispettivo per la disponibilità dell’Immobile, nonché ogni altro onere indicato nel quadro di spesa di cui all’art. 4 del Bando di gara.
4. Il corrispettivo complessivo del leasing per tutta la durata del contratto è pattuito in Euro oltre IVA come per legge, suddiviso in n. 40 (quaranta) canoni periodici semestrali anticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ciascuno da Euro oltre IVA, da corrispondersi alle scadenze naturali a partire dalla data del verbale di collaudo positivo, previa presentazione da parte della Società di leasing di regolare fattura, mediante bonifico bancario da accreditarsi presso , con valuta fissa per il beneficiario pari a quella del giorno di scadenza contrattuale del canone.
6. La Società di leasing si impegna ad effettuare la fatturazione dei canoni periodici entro 90 (novanta) giorni antecedenti la loro scadenza naturale.
5. Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento dei canoni da parte del Comune, decorreranno sulle rate scadute e non saldate, dal giorno della scadenza, interessi di mora da computarsi secondo il D.Lgs. 231/2002.
6. Diritto di superficie
1. I lavori relativi all’Immobile di cui all’art. 1 verranno eseguiti su un terreno di proprietà del Comune sul quale, contestualmente alla stipula del presente contratto, il Comune costituisce in favore della Società di leasing un diritto di superficie gratuito.
2. Salvo quanto disposto nei commi successivi, il diritto di superficie in capo alla Società di leasing avrà una durata pari al doppio della durata contrattuale e, comunque, durerà fino a quando il Comune non abbia esercitato l’opzione di riscatto totale dell’Immobile.
7. Custodia dell’Immobile, manutenzione, utenze, modifiche e migliorie
1. Il Comune s’impegna a custodire l’Immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. Esso, inoltre, dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché all’adeguamento alle normative di volta in volta vigenti, esonerando la Società di leasing da ogni responsabilità al riguardo.
2. Le spese di utenza, acqua, luce, fognatura, ecc., saranno in ogni caso a completo carico del Comune, che sarà autorizzata a fare intestare a proprio nome tutti i contratti di fornitura e di utenza relativi all’Immobile, dandone contestuale comunicazione scritta alla Società di leasing e, di conseguenza, a chiedere, a propria cura, onere e spese, i relativi allacciamenti.
3. Faranno infine carico al Comune ogni spesa ed onere contributivo attinente all’uso dell’Immobile.
4. Il Comune ha il diritto di eseguire innovazioni o trasformazioni dell’Immobile, anche su richiesta delle autorità competenti, necessari o opportuni per lo svolgimento della propria attività, senza il preventivo consenso della Società di leasing, purché tali modifiche non alterino la struttura portante del fabbricato. Ciascuna modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, le relative spese saranno interamente a carico del Comune e la Società di leasing non sarà tenuta a corrispondere alcun compenso o indennità.
5. Tutte le eventuali migliorie ed addizioni apportate dal Comune saranno acquisite dalla Società di leasing senza alcuna corresponsione di indennizzi anche se vi sia stato consenso della stessa.
8. Consegna dell’opera “chiavi in mano” al Comune
1. La Società di leasing si impegna ad effettuare la consegna al Comune dell’Immobile ultimato in tutte le sue parti e dato funzionante all’uso entro e non oltre il termine offerto in gara.
2. Tale termine potrà essere prorogato qualora al momento della consegna dell’area il Comune non sia in grado di fornire alla Società di leasing le necessarie autorizzazioni e concessioni all’edificazione e comincerà a decorrere dal giorno dell’ottenimento delle stesse.
3. L’opera ultimata si considererà consegnata al Comune ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale di gara.
9. Riscatto
1. Alla scadenza del contratto il Comune potrà esercitare il riscatto dell’Immobile al prezzo offerto in gara.
2. L’esercizio del diritto di riscatto comporterà, ipso iure, il trasferimento a favore del Comune della proprietà dell’Immobile realizzato (e segnatamente l’acquisto della piena proprietà per intervenuta confusione).
3. L’atto notarile di trasferimento della proprietà superficiaria dell’Immobile dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di riscatto, su richiesta della parte più diligente.
4. Il Comune potrà esercitare l’opzione relativa al riscatto finale dandone comunicazione a mezzo di raccomandata postale AR, indirizzata alla sede legale della Società di leasing ed inviata (data del timbro postale) almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza contrattuale.
10. Esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell’Immobile
1. Nell’accettare l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’Immobile da concedere in leasing, a propria cura e spese, la Società di leasing riconosce:
a) di avere conoscenza delle opere da eseguire o da far eseguire, di aver attentamente
valutato il progetto esecutivo posto a base di gara, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, delle discariche
autorizzate in loco, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver visionato e valutato attentamente gli elaborati grafici ed il capitolato tecnico-
prestazionale del progetto esecutivo, ritenendo tutte le opere in esso descritte realizzabili a regola d’arte anche nei loro particolari minimi di finitura;
c) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, anche in relazione ai tempi previsti per la durata dei lavori;
d) di essere perfettamente a conoscenza del termine per la esecuzione dei lavori e per la
consegna dell’Immobile, chiavi in mano, al Comune;
e) di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, correlati ai contratti collettivi nazionali e locali, generali e particolari, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
11. Autorizzazioni necessarie
1. Il Comune, otterrà e fornirà al momento della consegna dell’Immobile tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in via propedeutica all’ottenimento della certificazione di agibilità-abitabilità dell’Immobile quali, a titolo di esempio, denuncia al Genio Civile per strutture in c.a., collaudo statico, dichiarazioni di legge e ogni altra documentazione necessaria.
2. A tal fine, la Società di leasing si impegna a prestare ogni collaborazione per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
12. Consegna dell’area per inizio lavori
1. La consegna dell’area nella quale dovranno essere eseguiti i lavori per la costruzione dell’Immobile sarà effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
2. All’atto della consegna verrà redatto verbale di presa in consegna dell’area.
13. Inizio dei lavori
1. La Società di leasing, salva l’ipotesi di cui all’art. 7 comma 2 del Capitolato Speciale di gara, dovrà dare inizio ai lavori di edificazione contestualmente alla consegna dell’area da parte del Comune e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stessa.
2. All’atto dell’inizio dei lavori verrà redatto verbale di inizio lavori.
14. Direzione dei lavori ed altre figure professionali
1. Con oneri a proprio carico la Società di leasing dovrà istituire l’Ufficio della Direzione dei Lavori (come da artt. 123-126 del D.P.R. 554/99) per la realizzazione dell’Immobile, inclusa l’individuazione del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore Esecutivo ai sensi del D.L.vo 494/96 e del Direttore Tecnico di Cantiere della Ditta esecutrice delle opere e comunicare i predetti nominativi al Comune.
2. Il Direttore dei Lavori, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, eleggerà domicilio presso il cantiere dove dovrà essere sempre reperibile e dove riceverà tutte le comunicazioni.
15. Verificatore delle opere e accertamenti in corso d’opera
1. Il Comune, ferme restando le competenze di legge dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, nominerà, a proprie spese, un Verificatore delle opere che avrà il potere di accedere al cantiere tutte le volte che vorrà e senza preavviso, con le seguenti funzioni:
a. verificare il regolare andamento di esecuzione delle opere in relazione al programma esecutivo dei lavori e ai tempi indicati in offerta;
b. verificare la eventuale sussistenza di vizi o difformità delle opere realizzate rispetto al
progetto esecutivo;
c. verificare la consistenza dei materiali in relazione alle indicazioni del capitolato tecnico/prestazionale, previa produzione, da parte della Ditta esecutrice, delle certificazioni previste nel capitolato stesso. La verifica dei materiali non ha significato di accettazione degli stessi, che saranno valutati in fase di collaudo;
d. verificare che si producano le istanze, le pratiche o le autorizzazioni di legge previste;
e. segnalare le cause che possano eventualmente influire negativamente sulla qualità e resa dei lavori;
f. assistere alle prove di collaudo di legge e quelle previste dal capitolato
tecnico/prestazionale.
2. Le osservazioni o i rilievi del Verificatore, di volta in volta e per quanto di rispettiva competenza, saranno inviate in forma scritta alla Società di leasing, alla Ditta esecutrice delle opere, alla Direzione dei Lavori e al Responsabile del Procedimento.
3. Il Verificatore delle opere, nelle sue funzioni, potrà avvalersi dell’ausilio di personale tecnico di supporto con le medesime prerogative, con il solo obbligo di comunicarne preventivamente il nominativo alla Società di leasing.
4. Il Verificatore non ha poteri di accettazione di tutta o parti dell’Immobile.
5. L’Immobile sarà preso in consegna ed in uso e quindi accettato dal Comune solo dopo aver espletate tutte le modalità di collaudo positive previste dalla legge e ai sensi dell’art. 23 dal Capitolato Speciale di gara.
16. Impegno della Ditta esecutrice
1. La Ditta esecutrice si impegna, in caso di risoluzione del presente contratto di leasing, concluso fra la Società di leasing e il Comune, e del conseguente trasferimento del diritto di superficie di cui all’art. 6 del presente contratto, a rinunciare al diritto di ritenzione sul suolo e sull’Immobile in costruzione; inoltre, si impegna a liberare immediatamente il cantiere e a riconsegnarlo alla Società di leasing o direttamente al Comune. La Ditta esecutrice rinuncia, infine, a qualsiasi eventuale diritto ragione ed azione nei confronti del Comune, che dovesse sorgere, anche in xxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx x xx, xxxxxxxxx da, in relazione al o comunque in connessione con il contratto che la stessa ha concluso per l’esecuzione delle opere del presente contratto.
2. La Società di leasing resta, comunque, responsabile della mancata liberazione del cantiere e della riconsegna dei beni al Comune anche per il fatto della Ditta esecutrice.
17. Sostituzione della Ditta esecutrice
1. Qualora la Ditta esecutrice si rendesse inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato tra la stessa e la Società di leasing e, comunque, mettesse in pericolo la regolare e/o tempestiva esecuzione delle opere, la Società di leasing potrà sostituire, tempestivamente, la Ditta esecutrice con altra ditta che abbia requisiti di qualificazione previsti dalla normativa di gara.
2. Qualora la Società di leasing intendesse procedere alla sostituzione della Ditta esecutrice dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune indicando, altresì, i requisiti di qualificazione di cui è in possesso la subentrante che dovranno essere almeno pari a quelli oggetto della normativa di gara.
18. Durata massima dei lavori per la costruzione dell’Immobile
I lavori per la costruzione dell’Immobile dovranno essere ultimati nel termine massimo risultante dall’offerta a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna dell’area.
19. Proroga dei termini di durata massima dei lavori
1. Qualora i lavori debbano essere sospesi per causa di forza maggiore o per avverse condizioni climatiche imprevedibili rispetto al dato statistico medio, o per il verificarsi di situazioni non prevedibili al momento della conclusione del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante al progetto, o di altre circostanze speciali non imputabili alla Società di leasing, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, il termine di consegna dell’Immobile, per come previsto al precedente articolo 18, sarà prorogato per tanti giorni quanti saranno quelli di sospensione.
2. Il termine di cui all’articolo 18 sarà inoltre automaticamente prolungato del tempo necessario ad eseguire eventuali varianti necessarie.
3. In tutte le ipotesi in cui si verifichino situazioni che impediscano alla Società di leasing il rispetto del termine di cui all’articolo 18, la Società di leasing deve darne
comunicazione al Comune, indicando le cause di impedimento al rispetto del termine e il periodo presunto di prolungamento dei lavori.
4. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune deve comunicare alla Società di leasing la propria posizione in ordine alla causa che ha determinato il prolungamento del termine e il chiesto periodo di proroga.
5. Nel contrasto fra il Comune e la Società di leasing sulla legittimità della sospensione, i lavori non potranno essere interrotti e la controversia verrà risolta dal collegio arbitrale di cui all’articolo 33, che sarà adito una sola volta, al termine dei lavori, per tutte le contestazioni che dovessero riguardare l’esecuzione a regola d’arte delle opere, la loro conformità al progetto, i costi aggiuntivi delle variazioni che risulteranno necessarie e la durata dei lavori.
6. Resta inteso che in caso di legittima proroga dei termini alla Società di leasing non spetterà alcun compenso e/o indennizzo per la maggior durata dei lavori, rispondendo il Comune solo per quelle sospensioni, dipendenti da fatti ad essa imputabili e di durata superiore a 15 (quindici) giorni.
7. La maggiore durata dei lavori non darà diritto alla Società di leasing di chiedere lo scioglimento del contratto di leasing.
20. Variazioni necessarie dei lavori
1. La Società di leasing, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a far eseguire dalla Ditta esecutrice tutte le variazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione delle opere a regola d’arte, a sua cura e spese, dovendo ritenere che in base all’esame preventivo del Progetto Esecutivo esso possa aver conosciuto ogni necessità di diverso intervento rispetto al progetto.
2. Qualora fosse il Comune, attraverso il Verificatore delle opere, a riscontrare la necessità delle variazioni, questa le comunicherà per iscritto alla Società di leasing ed al
Direttore dei Lavori che provvederanno a eseguirle o a farle eseguire dalla Ditta esecutrice in un termine congruo da determinarsi in contraddittorio.
3. Nell’ipotesi in cui le variazioni da apportare determinino un aggravio di costi nella esecuzione delle opere, la Società di leasing e il Comune concorderanno l’incremento del canone di leasing conseguente all’incremento del costo delle opere.
4. Qualora il Comune e la Società di leasing non dovessero trovare un accordo sulla debenza e/o sulla entità degli adeguamenti del canone di leasing, o sui tempi necessari alla realizzazione delle variazioni, la relativa controversia troverà soluzione nella sede arbitrale di cui all’art. 33.
21. Pagamento delle variazioni
1. In nessun caso, e per nessun titolo, il Comune corrisponderà, sino al termine di cui al comma 1 dell’articolo 7 del Capitolato Speciale di gara, alcuna somma alla Società di leasing per i maggiori oneri dalla stessa sopportati a seguito delle variazioni alle opere ai sensi dei precedenti articoli.
22. Accertamenti in corso d’opera
1. Il Comune dovrà effettuare verifiche periodiche trimestrali dei singoli stati di avanzamento dei lavori. I suddetti accertamenti verranno eseguiti dal Verificatore in contraddittorio con il Direttore dei Lavori ed eventualmente con il Direttore di Cantiere.
2. Di tale accertamento verrà redatto un verbale in triplice copia, una per la Società di leasing, una per la Ditta esecutrice delle opere, una per il Comune, che sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Verificatore delle opere.
3. In detto verbale verranno indicate, analiticamente, le opere eseguite e se le stesse sono state realizzate a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo.
4. Nel corso di tale accertamento, il Verificatore delle opere, inoltre, rileverà la sussistenza di eventuali vizi o difformità nelle opere realizzate, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili, trascrivendoli sul verbale. Degli eventuali vizi, difformità o
ritardi verrà fatta analitica menzione nel suddetto verbale, che riporterà anche le osservazioni di tutti i soggetti partecipanti alla verifica.
5. Il predetto verbale ha solamente la funzione di certificare l’intervenuta esecuzione delle opere in esso descritte, la loro consistenza e di riportare le osservazioni delle parti circa la sussistenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità apparenti e ritardi nell’esecuzione dell’opera rispetto ai tempi programmati.
23. Vizi delle opere
1. Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere, anche in sede degli accertamenti in corso d’opera di cui al precedente articolo 22, il Verificatore delle opere rilevasse vizi o difformità delle stesse le comunicherà al Comune, che potrà invitare, per iscritto, la Società di leasing ad eliminare i rilevati vizi e difformità.
2. Se entro i tempi tecnici necessari alla loro eliminazione, i vizi e le difformità individuate non saranno sanate, esse costituiranno elementi di riduzione del prezzo complessivo da valutarsi da parte del Collegio arbitrale di cui all’art. 33; qualora vizi e difformità rivestano caratteri tali da pregiudicare l’Immobile stesso, o una sua parte, o la sua funzionalità, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art.30.
3. Qualora la Società di leasing ritenesse infondati i rilievi mossi dal Comune, fermo restando il suo obbligo alla loro eliminazione, dovrà esplicitare la sua riserva contestualmente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo riportandola per iscritto, in modo da poterla fare valere al termine dei lavori davanti al Collegio Arbitrale previsto all’art. 33 per rivendicare i maggiori costi sopportati .
24. Accertamento definitivo ed accettazione delle opere
1. La Società di leasing comunicherà l’ultimazione dell’esecuzione delle opere al Comune, il quale dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni consecutivi alla ricezione delle predetta comunicazione, ad iniziare le operazioni di accertamento finale e di collaudo delle opere.
2. Il collaudo tecnico-amministrativo, con emissione del relativo certificato di collaudo, sarà rimesso a tecnici abilitati incaricati dal Comune, da nominarsi in corso d’opera, con oneri a carico della Società di leasing, che dovranno pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori.
3. Il Comune, a mezzo dei collaudatori da esso incaricati, dovrà quindi procedere a verificare che tutte le opere siano state realizzate a regola d’arte e in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara, agli elaborati grafici del progetto esecutivo, alle eventuali varianti, e in ogni caso, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
4. Qualora per la presenza di vizi o difetti esecutivi rilevanti l’Immobile non risultasse collaudabile se non dopo l’esecuzione di interventi di riparazione e/o completamento, il Comune inviterà la Società di leasing alla loro eliminazione in un congruo lasso di tempo, trascorso inutilmente il quale, esso potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art.30.
5. Le valutazioni dei collaudatori costituiranno la base contabile per la determinazione del canone di leasing, salva la facoltà delle parti di fare valere le loro diverse pretese avanti al Collegio arbitrale di cui all’art. 33.
6. La definitiva accettazione dell’Immobile avverrà con la relativa emissione del Certificato di Collaudo e previa produzione delle certificazioni/attestazioni previste dalla legge.
7. Resta inteso che laddove il certificato di collaudo positivo non sia stato sottoscritto e/o redatto per qualsivoglia causa non imputabile alla Società di leasing, entro il termine sopra convenuto (tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori), la locazione finanziaria decorrerà dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori.
25. Penali per ritardata consegna
1. Per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella consegna dell’Immobile, rispetto al termine indicato nel precedente articolo 18, verrà applicata a carico della Società di leasing una penale giornaliera pari al 1‰ dell’importo contrattuale.
26. Rispetto norme sicurezza sul lavoro e nei cantieri
1. La Società di leasing si impegna a far rispettare dalla Ditta esecutrice le disposizioni di cui al D.L.vo 828/1994 e D.L.vo 230/95, nonché tutto quanto previsto dal D.L.vo 494/96 in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, e quanto altro previsto dal D.Lgs. 81/08.
27. Sicurezza dei cantieri
1. La Società di leasing garantisce che la Ditta esecutrice provvederà:
all’organizzazione del cantiere, all’impegno dei mezzi d’opera, all’attuazione delle opere provvisionali, nonché all’adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere e a terzi;
agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, provvedendo ad efficaci protezioni ed a quant’altro venisse particolarmente utile a scopo di sicurezza, nonché a fornire e mantenere cartelli di avviso;
al rilascio delle conformità riguardanti gli impianti elettrici, meccanici ed affini.
28. Fideiussioni e Xxxxxxxx a garanzia
1. La Società di leasing deve prestare le seguenti garanzie:
ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una garanzia fideiussoria a titolo di CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell’importo dei lavori (comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, utilizzando gli schemi di polizza – tipo predisposti con
D.M. 12.03.2004 n. 123. La cauzione definitiva verrà svincolata data di emissione del certificato di collaudo positivo.
a sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e 103 del Regolamento, POLIZZA DI ASSICURAZIONE a copertura degli eventuali danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, utilizzando gli schemi di polizza-tipo predisposti dal citato D.M. 12.03.2004 n. 123. Detta polizza, dovrà essere stipulata per i seguenti importi:
- danni alle opere: importo di aggiudicazione dell’appalto
- danni alle opere preesistenti: come da Capitolato Speciale di gara.
La polizza deve inoltre assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per tale assicurazione è pari a 2.000.000,00 di Euro.
ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 554/99, POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE,
inclusa responsabilità civile decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La copertura decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La somma assicurata deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata escludendo il solo valore dell’area. Il massimale assicurato per la responsabilità civile decennale non sarà inferiore a 500.000 di Euro. Il limite di indennizzo sarà pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) del valore di realizzazione dell’opera.
2. Il Comune, in qualità di Utilizzatore dell’Immobile, provvederà, con oneri a proprio carico, alle coperture assicurative per responsabilità civile (RCT), incendio ed all risk a
decorrere dalla ultimazione dei lavori/collaudo e per tutta la durata del contratto di leasing, comunque fino all’esercizio dell’opzione finale di riscatto. Il Comune avrà cura di includere, tra gli assicurati, anche la Società di leasing quale proprietaria dell’Immobile.
29. Risoluzione del contratto di leasing per impossibilità di esecuzione dei lavori
1. Qualora l’esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell’Immobile da concedere in leasing divenga impossibile per cause sopravvenute, il contratto si scioglierà ai sensi dell’art. 1463 c.c.. In tal caso la Società di leasing avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato. Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla risoluzione. E’, tuttavia, in facoltà del Comune pagare in modo dilazionato il predetto importo, secondo il medesimo piano di pagamento proposto dalla Società di leasing in sede di offerta.
3. In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto la Società di leasing perderà il diritto di superficie sull’area nonché il diritto di proprietà sui lavori realizzati e, per l’effetto, non potrà vantare alcun diritto sugli stessi.
4. Qualora la risoluzione del contratto si verifichi prima della presa in consegna, da parte del Comune dell’Immobile (e, pertanto, prima che sia cominciato a decorre il contratto), la Società di leasing avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti e degli oneri di prefinanziamento calcolati per il periodo intercorrente tra la data dei vari pagamenti effettuati a qualsivoglia titolo e la data del rimborso da parte del Comune.
5. Qualora, invece, la risoluzione del contratto si verifichi dopo la presa in consegna da parte del Comune dell’Immobile (e, pertanto, durante la decorrenza del contratto) la Società di leasing avrà diritto al pagamento di tutti i canoni residui e del prezzo di riscatto, a quel momento ancora da rimborsare, attualizzati al tasso Euribor 3ML/360, rilevato dal quotidiano “Il sole 24 ore” il giorno di presentazione dell’offerta. Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla risoluzione. E’,
tuttavia, in facoltà del Comune pagare in modo dilazionato il predetto importo, secondo il medesimo piano di pagamento proposto dalla Società di leasing in sede di offerta.
30. Risoluzione per inadempimento della Società di leasing
1. La Società di leasing si impegna ad eseguire i lavori necessari per l’esecuzione dell’Immobile a regola d’arte, secondo il progetto esecutivo, senza alcuna discrezionalità e possibilità di apportare alle opere modifiche e variazioni non concordate con il Comune e nel termine tassativo di cui all’articolo 18 del presente contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
2. In caso di inadempimento ad uno dei predetti obblighi, il Comune avrà diritto di ottenere la risoluzione del contratto. In tal caso si applicheranno le medesime disposizioni di cui al precedente articolo 29.
3. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.
31. Recesso
1. Le Parti non potranno recedere anticipatamente dal contratto.
2. La Società di leasing, tuttavia, consente al Comune di recedere dal contratto (a partire dalla data successiva alla presa in consegna, da parte del Comune, dell’Immobile) previo pagamento dei canoni residui attualizzati alla data di recesso, al tasso Euribor 3ML/360, rilevato dal quotidiano “Il sole 24 ore” il giorno di presentazione dell’offerta. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, da parte della Società di leasing della comunicazione di recesso che il Comune dovrà inviare alla stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ritardo nei pagamenti suddetti determinerà l'applicazione a carico del Comune degli interessi di mora calcolati come indicato all’art.5.
3. In tutti i casi di recesso il diritto di superficie sull’area si estingue contestualmente.
32. Spese, imposte e tasse
1. Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di acquisizione del diritto di superficie sono a carico della Società di leasing.
2. Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di leasing sono a carico della Società di leasing, ad esclusione dell’imposta di registro (L. 24/12/2007 n. 244 legge finanziaria 2008) che verrà anticipata dalla Società di leasing e riaddebitata al Comune.
3. Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di trasferimento del diritto di proprietà dell’Immobile al momento di esercizio del riscatto finale sono a carico del Comune.
4. La Società di leasing non è tenuta a versare l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa al terreno acquisito in diritto di superficie.
5. Si conviene, infine, che ogni altra spesa, imposta e tassa, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, non espressamente previsto dal Capitolato Speciale di gara, resterà a carico esclusivo del Comune.
33. Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione a regola d’arte dell’Immobile, alla sua conformità al progetto esecutivo, alla legittimità delle sospensioni, alla durata dei lavori, alle quantificazioni dei costi aggiuntivi conseguenti a modifiche, varianti o ad interventi tramite il Verificatore delle opere del Comune, alla riduzione del valore dell’opera per irregolarità, vizi o difetti, dovrà essere devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dalle Parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. La sede del Collegio Arbitrale dovrà essere la città di Milano e la sola Società di leasing dovrà comunicare preventivamente a mezzo di lettera A.R. al Comune la volontà di procedere in sede arbitrale per consentire ad essa l’esercizio, entro 15 (quindici) giorni
dalla ricezione della comunicazione, del potere di scelta sancito al comma 4 del presente articolo.
3. L’avvio della procedura arbitrale dovrà avvenire, ad iniziativa della parte che ne ha interesse, entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del Certificato di Xxxxxxxx, fermo restando l’obbligo della Società di leasing di consegnare l’Immobile.
4. E’ in facoltà del solo Comune la scelta fra la procedura arbitrale o il procedimento avanti l’Autorità ordinaria civile.
34. Elezione di domicilio
Le Parti eleggono domicilio come segue: Società di leasing Comune
35. Modifiche
1. Il presente contratto costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse.
2. Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente contratto dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.
36. Clausole finali
Si approvano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:
art. 4 (Durata del contratto di leasing. Corrispettivo e modalità di pagamento); art. 7 (Custodia dell’Immobile, manutenzione, utenze, modifiche e migliorie); art. 9 (Riscatto); art. 25 (Penali per ritardata consegna); art. 29 (Risoluzione del contratto di leasing per impossibilità di esecuzione dei lavori); art. 30 (Risoluzione per inadempimento della Società di leasing); art. 33 (Clausola compromissoria) e art. 35 (Modifiche).
37. Registrazione contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma I, nn. 8) e 8ter) del DPR 633/72, come
modificato dalla L. 248/2006, il Concedente ha optato per l’imposizione al regime I.V.A. del presente atto.
Essendo, tuttavia, il presente contratto di locazione finanziaria soggetto alle condizioni sospensive di cui sopra, se ne richiede la registrazione mediante iniziale applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 27 del DPR 131/1986, rimanendo onere delle Parti di procedere ai successivi adempimenti e pagamenti di imposta eventualmente conseguenti all’avveramento delle condizioni stesse.
Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina.
Questo atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza con mezzo elettronico, si compone di numero intere facciate e numero righe sin qui senza firme.
FIRME