aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
“DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE”
di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici
Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 27.01.2021
REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e l’attribuzione del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai soggetti individuati al successivo art.3, con le modalità ed i criteri di utilizzo e di ripartizione previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito “Codice”, nonché la definizione delle modalità di destinazione della residua quota parte del Fondo di cui al comma 4 del citato 113 del Codice.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia degli appalti di lavori, servizi e forniture banditi e/o eseguiti dall’Automobile Club d’Italia, in conformità ai vigenti regolamenti, alle disposizioni organizzative interne ed al sistema di deleghe in materia di procedure negoziali ed alla spesa, nei tempi previsti dai documenti a base di gara, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e del personale impegnato nelle attività previste dal presente Regolamento.
Articolo 2 - Ambito oggettivo di applicazione
1. Tenuto conto dei vigenti regolamenti e del sistema organizzativo in materia di attività negoziale dell’Ente, il presente Regolamento si applica:
a. agli appalti pubblici di forniture e servizi come definiti all’art.3 comma 2 xxxx.xx) e tt) del Codice compresi quelli di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, ove la scelta del contraente avvenga mediante l’espletamento di una procedura di selezione comparativa;
b. agli appalti di lavori, come definiti all’art.3 comma 2 lett. ii) del Codice, di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ove la scelta del contraente avvenga mediante l’espletamento di una procedura di selezione comparativa;
c. ai lavori, alle forniture ed ai servizi supplementari previsti dal comma 1, lett.b) dell’art. 106 del Codice e quelli complementari di cui all’art.63 del medesimo Codice.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a. gli appalti affidati in forma diretta in conformità al Codice dei contratti pubblici;
b. gli appalti eseguiti in via d’urgenza ai sensi dell’art.163 del Codice;
c. gli appalti esclusi dall’applicazione del Codice;
d. i lavori in amministrazione diretta;
e. gli affidamenti per i quali l’attività tecnica ed amministrativa delle figure interne è limitata all’accettazione delle offerte e delle condizioni dettate dal mercato, quali a titolo esemplificativo le forniture da elenchi o listini.
3. Nel caso le sopracitate attività siano attinenti ad un Accordo di programma, Convenzione o altra forma di collaborazione e d’intesa con altri Enti, l’incentivo è attribuito in funzione dell’effettivo contributo prestato dal personale dipendente dell’ACI.
4. Nel caso di adesione a convenzioni stipulate dalla Consip Spa ed acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (XX.XX.), l’incentivo viene riconosciuto esclusivamente per le fasi di attività effettivamente svolte dal personale dell’Ente. In particolare, nell’ambito dell’adesione a Convenzioni Consip, risulta preclusa l’incentivazione riferita alla fase di affidamento, mentre è da valutare, caso per caso, l’incentivazione delle funzioni nell’ambito delle altre fasi dei procedimenti volti alla realizzazione di lavori o all’acquisizione di forniture e servizi. Negli acquisti tramite XX.XX., il Dirigente valuta le attività effettivamente svolte sulla piattaforma telematica, riconoscendo l’incentivo per le attività che consistono nella predisposizione ed espletamento di una procedura di selezione comparativa.
5. Le attività oggetto della ripartizione del Fondo sono quelle individuate nel successivo articolo 3 per la realizzazione dei lavori e degli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali è stato nominato il direttore/responsabile dell’esecuzione, fermo restando quanto previsto dal par.10.2 delle Linee Guida dell’ANAC n.3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento per l’affidamento di appalti e concessioni.
Articolo 3 – Costituzione e accantonamento del Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione.
1. A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 113, comma 1, del Codice, l’ACI destina ad un apposito e separato “Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione” risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ogni singolo intervento riferito ad appalti per lavori, servizi e forniture di cui al precedente art. 2. L’ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è previsto nel quadro economico dell’intervento, determinato da ogni centro di responsabilità nell’ambito delle proprie competenze per ciascun lavoro, servizio e fornitura rientranti nella previsione dell’art.2 e stanziato secondo il sistema amministrativo-contabile dell’Ente.
2. La quota corrispondente all’ottanta per cento delle risorse finanziarie del suddetto Fondo è ripartita, per ciascun lavoro, servizio e fornitura con le modalità ed i criteri definiti al successivo art. 7 ed è destinata ad incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di:
- Programmazione della spesa per interventi;
- Verifica preventiva dei progetti;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- Responsabile Unico del Procedimento
- Direzione dei lavori;
- Direzione di esecuzione dei contratti;
- Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Verifica di conformità;
nonché ad incentivare le funzioni di supporto svolte dal personale chiamato a collaborare a dette attività.
3. Ai sensi del comma 4 dell’art.113 del Codice, il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’innovazione, nonché alla formazione, in aggiunta alle risorse previste in materia di formazione dal CCNL di riferimento, ed, in particolare, per le seguenti attività:
a. acquisto, da parte dell’ACI, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica ed informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b. implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli;
c. attivazione, presso l’ACI, di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
d. svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università e Istituti scolastici superiori.
4. In sede di programmazione, ciascun Dirigente approva un piano per l’impiego delle risorse finanziarie di cui al precedente comma afferenti alla propria struttura.
Articolo 4 – Ambito soggettivo di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente in servizio nonché ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, che assumono gli incarichi conferiti nei casi stabiliti dall’articolo 6, comma 1.
2. Ai sensi dell’art.113 comma 2, il Fondo è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento alle figure professionali e, comunque, a tutti i soggetti di cui al comma 1° coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori o all’acquisizione di forniture e servizi, con riferimento alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, e che rivestono le seguenti funzioni:
a. responsabile unico del procedimento, (di seguito anche RUP) incaricato ai sensi dell’art.31 del Codice e nominato nell’atto di adozione o di aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di cui all’art.21 del Codice o con separato e successivo provvedimento dal soggetto responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale e scelto tra i dipendenti di ruolo dell’Ente dotati dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dalla normativa come declinati dalle Linee Guida n.3, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
b. soggetto incaricato della programmazione della spesa per singolo appalto di lavori, servizi e forniture, nonché della redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti;
c. soggetti che effettuano, negli appalti dei lavori, la verifica preventiva dei progetti ai sensi dell’art.26 del Codice;
d. soggetti incaricati, negli appalti di forniture e servizi, della progettazione, verifica preventiva dei progetti e della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e della relativa documentazione, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in materia di adozione dei provvedimenti autorizzativi;
e. soggetti incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, e dei relativi documenti, che svolgono altresì attività consultive, di supporto e di assistenza nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a), f), e g) del presente comma, ai fini del corretto svolgimento dell’iter esecutivo degli appalti dalla fase successiva alla stipula del contratto, fino al collaudo/verifica, compresa l’eventuale fase di contenzioso/precontenzioso, nonché nei casi di cui all’articolo 101, comma 6-bis del Codice;
f. componenti del team di direzione dei lavori, compreso il soggetto responsabile per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
g. direttore dei lavori e del direttore/responsabile dell’esecuzione ai sensi dell’art.101 del Codice e nominati con formale provvedimento e dotati dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dalla normativa come declinati dal decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
h. soggetti che effettuano il collaudo, ivi incluso il collaudo statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto, il collaudo tecnico-amministrativo;
i. soggetti che verificano la conformità nelle forniture e nei servizi;
j. collaboratori tecnico/giuridico/amministrativo dei soggetti di cui alle lettere precedenti, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.
3. Per collaboratori di cui alla lettera j) del comma 2 del presente articolo, si intendono coloro che, di volta in volta, individuati e dotati della necessaria competenza professionale in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di assistenza e collaborazione e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. Le attività possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti.
4. Gli incentivi sono corrisposti nella misura stabilita dall’art.10 del presente Regolamento a fronte dell’esistenza di un atto di nomina e dell’accertamento dello svolgimento delle funzioni, attività e mansioni affidate.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Regolamento.
6. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell’aliquota prevista per la funzione.
Articolo 5 - Individuazione dei soggetti e conferimento degli incarichi
1. In conformità ai regolamenti interni ed al sistema vigente in materia di attività negoziale e deleghe alla spesa, con riferimento a forniture e servizi, di norma, il Dirigente competente per l’affidamento e/o per l’esecuzione dell’appalto, o il soggetto responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale, nomina con apposito provvedimento, i soggetti che fanno parte del gruppo di lavoro costituito dalle figure di cui al comma 2 dell’art. 4, nonché i collaboratori, ove richiesto o necessario per la specificità e/o complessità della procedura.
2. In caso di particolari esigenze o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti nel gruppo anche dipendenti di altre strutture dell’Ente, che contribuiscono, ciascuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali ed operative necessarie alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio. In tal caso, i dipendenti individuati per lo specifico incarico hanno diritto all’incentivo previsto dal presente Regolamento.
3. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro per ogni singolo intervento, che operi con le diverse competenze alla realizzazione dei lavori e all’acquisizione di servizi e forniture, deve indicare:
a. il lavoro da realizzare, il servizio o la fornitura da acquisire;
b. il quadro economico, al netto dell’IVA, dell’intervento e l’importo del Fondo, determinato come indicato all’articolo 7;
c. i nominativi dei componenti e l’assegnazione a ciascuno dei essi, come individuati al comma 2 dell’art. 4 ed all’art.5, di specifici compiti e responsabilità, funzioni
/attività che i collaboratori saranno chiamati a svolgere, tenuto conto della qualifica rivestita, nonché della professionalità ed esperienza possedute ed in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi;
d. il cronoprogramma ed i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, tenuto conto degli atti di programmazione dell’Ente, delle disposizioni di legge, dei vigenti regolamenti interni e con rinvio ai tempi stabiliti nella documentazione di gara.
4. Il RUP, nell’ambito delle competenze assegnate, cura la tempestiva attivazione del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2 e ne dà tempestiva informazione al dirigente responsabile.
5. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato incardinati nella struttura competente per l’affidamento e/o l’esecuzione dell’appalto.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento di ogni ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto di un’equilibrata distribuzione degli incarichi e delle competenze professionali specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
7. Nella scelta, si deve, comunque, tener conto:
a. della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell’intervento da realizzare;
b. dell'attitudine e/o esperienza eventualmente acquisite dal personale e dei risultati positivi conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c. dell’autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
d. della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
e. della necessità di assicurare un'equa ripartizione degli incarichi.
8. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che versano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 del Codice.
10. In ragione del carattere di fiduciarietà degli incarichi di collaborazione, gli stessi sono revocati sulla base della richiesta adeguatamente motivata del soggetto per il quale è prestata la collaborazione.
11. Tenuto conto del sistema di deleghe vigente nell’Ente e delle competenze in materia negoziale, ove il Dirigente competente non individui i soggetti titolati delle funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’art.4, sono incaricati di diritto, per le funzioni di cui alla lettera d) il RUP e per le funzioni di cui alla lettera e) il direttore/responsabile dell’esecuzione.
12. Con riferimento ai lavori, i nominativi dei dipendenti assegnatari delle funzioni di cui alle lettere b), c), f) h) del comma 2 dell’art.4, sono individuati con atto di incarico del Segretario Generale.
13. Nel caso in cui una o più funzioni di cui all’art.4 vengano svolte da Xxxxxxxx aggregatori/ Centrali Uniche di committenza, l’assegnazione degli incarichi ai singoli dipendenti è effettuata a cura del Dirigente della struttura affidataria secondo le proprie disposizioni organizzative interne.
Articolo 6 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti – Centrali di Committenza
1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, potrà farsi ricorso ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni e prestazioni di cui all’articolo 4 del presente Regolamento svolte dal personale dell’Ente a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle funzioni e prestazioni di cui all’articolo 4 del presente Regolamento svolte a favore dell’Ente dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all’articolo 18, comma 3.
5. Quando l’Ente si avvale delle attività di un Soggetto Aggregatore/ Centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 113, comma 5, destina una quota percentuale non superiore ad un quarto dell’incentivo previsto per le singole acquisizioni del presente Regolamento per le fasi di competenza del Soggetto aggregatore/la Centrale di committenza. La quota è assegnata su richiesta della Centrale, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e Centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell’incentivo.
Articolo 7 - Risorse attribuite al Fondo. Modulazione e ripartizione
1. Con riferimento a ciascun appalto, il Fondo di cui all’art. 3 del presente Regolamento è costituito nella misura percentuale graduata secondo quanto previsto al successivo comma 3 e calcolata sulla base del quadro economico dell’intervento.
2. L’ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è inserito nel quadro economico di ciascun intervento e viene accantonato con la determinazione a contrarre con imputazione contabile al conto economico di pertinenza dell’intervento, in conformità al sistema amministrativo - contabile dell’Ente ed alle direttive dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio.
3. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2 dell’art. 3, ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime graduate in ragione dell’entità di ciascun servizio o fornitura o lavoro:
Tipologia | Importo dell’appalto | % fondo |
Forniture e servizi | Fino ad € 40.000,00 | 1,6 % |
Forniture e servizi | Da € 40.001,00 fino alla soglia di cui all’art.35, comma 1, lett.c) del Codice | 2 % |
Forniture e servizi | Pari o superiore alla soglia di cui all’art.35, comma 1, lett.c) del Codice | 1,8 % |
Lavori | Inferiore a € 1.000.000,00 | 2 % |
Lavori | Pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/16 | 1,8 % |
4. Non concorrono ad alimentare il Fondo gli adeguamenti dei prezzi previsti dall’art.106, comma 1, lett.a) del Codice.
5. Per gli appalti relativi a servizi di ingegneria ed architettura, nonché per gli appalti relativi ad indagini, campioni, prove ed analisi e per i lavori in economia inseriti nel quadro economico di un appalto di lavori in quanto propedeutici o comunque funzionali alla relativa realizzazione, è prevista la corresponsione dell’incentivo solo laddove gli stessi siano di importo, singolarmente, superiore al limite previsto dalla normativa di riferimento.
6. Le eventuali spese di trasferta e/o missione non sono a carico del Fondo.
Art. 8 - Suddivisione in lotti
1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato ai sensi dell’art.51 del codice.
Art. 9 - Disciplina delle varianti
1. Le varianti in corso d’opera in aumento o gli interventi supplementari concorrono, per il maggior importo degli affidamenti contrattualizzati, come risultante dal quadro economico, alla determinazione del Fondo nella misura percentuale di cui al comma 3 dell’articolo 7, applicata per il progetto originario, salvo che la variante si sia resa necessaria a causa di errori od omissioni cosi come definite dall’art.106, comma 10, del Codice.
2. Sul suddetto importo, è riconosciuta al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione, una percentuale dell’incentivo, nella misura prevista dall’art.10, per la predisposizione della variante.
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo
1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione di forniture e servizi sono ripartite tenendo conto delle competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del contributo richiesto ai dipendenti coinvolti, nonché della complessità delle opere/servizi/forniture e delle figure specialistiche necessarie.
2. Il Fondo è ripartito, di norma, fra le diverse funzioni e figure individuate e descritte all’articolo 4 del presente Regolamento nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:
FORNITURE E SERVIZI | |
1.Responsabile unico del procedimento (RUP) | 30% |
2.Attività di programmazione della spesa per il singolo appalto | 2% |
3.Attività di progettazione, verifica e predisposizione del controllo delle procedure di gara | 10% |
4.Collaboratori tecnici ed amministrativi a supporto del RUP | 8% |
5.Direttore/Responsabile dell’esecuzione (DEC) | 30% |
6.Verificatore di conformità delle forniture e dei servizi | 5% |
7.Attività di predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione | 5% |
8.Collaboratori tecnico-amministrativi a supporto del DEC | 10% |
LAVORI | |
1.Responsabile unico del procedimento | 23% |
2.Attività di programmazione per il singolo appalto | 2% |
3.Soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti | 4% |
4.Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara | 10% |
5.Ufficio di direzione lavori | 33% |
6.Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione | 15% |
7.Collaudatore/Direttore dei lavori che emette il C.R.E. | 8% |
8.Collaboratori tecnico-amministrativi | 5% |
3. In caso di appalti misti, l’incentivo è corrisposto tenendo conto delle rispettive componenti legate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
4. Gli importi dell’incentivo non sono computati ai fini del raggiungimento del limite relativo al Fondo per il salario accessorio.
5. L’importo dell’incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione, è calcolato sull’importo a base di gara al netto di IVA e non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara/affidamento si verifichino dei ribassi.
6. Qualora l’Ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione dei lavori o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione, ai sensi dei successivi articoli 16,17 e 18, dell’incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.
7. Le quote dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell’Ente, in quanto affidate a personale esterno o prive del previsto atto di nomina, saranno recuperate nella consistenza del Fondo di cui al comma 3 dell’art.3.
Articolo 11- Principi in materia di valutazione
1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella, previo accertamento delle attività svolte. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:
• del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
• della completezza della funzione svolta;
• della competenza e professionalità dimostrate;
• delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Dirigente ai fini dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni.
Articolo 12 - Violazione degli obblighi di legge o di Regolamento
1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del Codice.
2. Sono parimenti esclusi dalla ripartizione dell’incentivo i responsabili delle funzioni incentivate che violino le prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici, nonché le prescrizioni sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, come declinate nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e nei successivi aggiornamenti
Articolo 13 - Cumulo di funzioni
1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei casi in cui sia consentito il cumulo di funzioni si determina un abbattimento del 10% sulla percentuale più bassa.
3. L’abbattimento previsto dal comma 2 rimane nel Fondo di cui all’art. 7, incrementando la quota dello stesso di cui all’articolo 3, comma 3.
Articolo 14 - Formazione professionale e strumentazione
1. Per i dipendenti di cui all’articolo 4, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività, oggetto del presente Regolamento e migliorare l’apporto professionale e la competenza del personale, l’ACI:
• promuove la formazione e l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di qualificazione professionale/ specializzazione, nell'utilizzo di testi e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento on line a riviste specialistiche, ecc.;
• garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di supporto.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.
Articolo 15 - Disciplina delle attività svolte in forma mista
1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante e parte a professionisti esterni, ai sensi del presente Regolamento, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, rimangono nel Fondo di cui all’articolo 3 e incrementano la quota dello stesso di cui all’articolo 3, comma 3.
Articolo 16 - Verifica e certificazione delle attività effettuate
1. Ai fini dell’erogazione delle somme è necessario l’accertamento dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati e la verifica che tutte le prestazioni di cui all’art.4, affidate con il provvedimento di cui all’art.5, siano state svolte senza errori e/o
ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle decurtazioni di cui all’art. 17 del presente Regolamento.
2. Per ciascuno dei destinatari del Fondo, al raggiungimento delle fasi procedurali indicate al successivo art. 18, ai fini della liquidazione degli incentivi, è effettuata la preliminare verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuna fase, attraverso la quale è accertato:
a. il tipo di attività svolto;
b. il raggiungimento degli step previsti dall’art. 18 per la liquidazione del compenso;
c. il corretto svolgimento dell’incarico assegnato, con indicazione dei tempi previsti e dei tempi effettivi ;
d. l’eventuale sussistenza di motivi di applicazione di detrazioni e di penali come previsto nell’articolo 17;
e. l’entità del compenso maturato e l’eventuale proposta della misura di detrazioni e/o penali.
3. La verifica, formalizzata in “schede incentivo”, per ciascun dipendente, è effettuata dal Dirigente in base alle risultanze della istruttoria.
4. Nel caso in cui alcune delle funzioni di cui all’art. 4 siano assegnate a più soggetti, in quanto svolte in forma collegiale o in ragione di una differente tipologia di attività ed adempimenti nell’ambito della stessa figura ovvero per successione nel tempo, ai fini della quantificazione della quota di incentivo spettante a ciascuno, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
• rilevanza, in termini di professionalità e di responsabilità, delle specifiche mansioni assegnate ovvero delle fasi del procedimento svolte correttamente;
• ove pertinente, la quota parte dell’importo oggetto della prestazione del singolo rispetto all’importo totale.
Articolo 17 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di errori o ritardi – Sostituzioni - Revoca
1. Ai fini della erogazione delle somme, qualora in sede di verifica di cui all’articolo 16 del presente Regolamento, siano riscontrate carenze rispetto al corretto svolgimento dell’incarico, il Dirigente, con indicazione delle motivazioni per le quali si procede o meno, può applicare una detrazione sul compenso previsto, di entità non superiore al 50% dello stesso, in ragione della durata del ritardo e/o della rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza, tenuto conto degli esiti istruttori del contraddittorio di cui al successivo comma 8.
2. In conformità alle disposizioni contenute nell’art.113, comma 2, del Codice, qualora nel corso dell’iter di appalto si verifichino incrementi di tempi e/o di costi non giustificati dalle norme del Codice stesso, si applicano alle figure cui tali incrementi siano imputabili, delle riduzioni sull’incentivo spettante secondo le regole appresso indicate.
3. Quanto al rispetto dei tempi, nella fase esecutiva, il riferimento è dato dal crono programma delle attività e dalle tempistiche dettate negli atti di incarico. In mancanza di specifiche previsioni, laddove si sostanzino ritardi ingiustificati, il Dirigente sollecita il RUP e/o il DEC a porre in essere ogni attività necessaria assegnando tempi congrui che costituiranno punti di riferimento ai fini del presente articolo.
4. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 50% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura e, pertanto, non rilevano i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del Codice.
5. L’incentivo non è dovuto qualora dal comportamento colposo che ha generato il ritardo derivi un danno grave all’Ente, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare ed amministrativa del dipendente.
6. Il maggior costo dovuto a varianti derivanti da errore o omissione progettuale, ai sensi del comma 10 dell’art.106 del Codice, è detratto in misura intera dall’importo base per il calcolo dell’incentivo previsto per la figura dei responsabili della verifica preventiva dei progetti.
7. I maggiori costi dovuti alla soccombenza in liti relative alla fase di gara sono detratti in misura intera dalla base di calcolo dell’incentivo dei responsabili della procedura di gara e/o delle altre figure interne cui la lite sia imputabile qualora sia riconosciuta la colpa grave di tali figure nello svolgimento della procedura.
8. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento e decide in merito all’applicazione o meno delle penali, eventualmente in misura ridotta, tenuto conto degli esiti istruttori del contraddittorio.
9. Gli importi portati in detrazione e le penali applicate rimangono nel Fondo di cui all’art. 7, incrementando la quota dello stesso di cui all’articolo 3, comma 3.
10. Nel caso si provveda alla revoca dell’incarico per omissioni e/o colpe gravi disciplinarmente e/o giudizialmente accertate, al personale coinvolto non verrà corrisposto alcun compenso, che sarà, invece riconosciuto al subentrante, tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare quanto svolto dal dipendente revocato.
Articolo 18 - Quantificazione e liquidazione dell’incentivo
1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente della struttura competente, sulla base dell’esito delle verifiche di cui all’art. 16 riportate nelle “schede incentivo” nelle quali sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, nonché l’applicazione di eventuali penali di cui all’art.17 del presente Regolamento.
2. Il Dirigente competente presenta la richiesta, ai fini della liquidazione dell’incentivo, alla Direzione Risorse Umane per le verifiche e gli adempimenti di natura retributiva, contributiva e fiscale e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita (comprensivo di tabellare, indennità di Ente e salario accessorio derivante dal relativo Fondo), da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.
4. In sede di liquidazione, il dipendente dovrà dichiarare che non viene superato il limite di cui al precedente comma 3. Per le finalità di cui al comma precedente, la Direzione Risorse Umane provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi. Per le stesse finalità, la Direzione Risorse Umane fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente dalle stesse.
5. La liquidazione dell’incentivo è effettuata secondo le seguenti tempistiche:
a) a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, della stipula del contratto e del verbale di inizio attività per servizi e forniture o di inizio lavori:
- il 100% delle competenze maturate dal personale incaricato dell’attività di programmazione della spesa per investimenti; dal personale incaricato per la verifica preventiva dei progetti; dal personale incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando;
- il 60% delle competenze maturate dal RUP;
- il 40% delle competenze maturate dal direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione e dal personale incaricato del controllo delle procedure di esecuzione dei contratti;
- il 50% delle competenze maturate dai collaboratori tecnici e tecnico- amministrativi se la loro attività riguarda fasi inerenti la progettazione, la procedura di gara per lavori e l’esecuzione; qualora riguardi la sola progettazione la procedura di gara, sarà liquidato il 100%;
b) proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori:
- al direttore dei lavori sarà liquidato l’intero importo in proporzione ai singoli stati di avanzamento dei lavori;
- al RUP sarà liquidato il restante 40% delle sue competenze in proporzione ai singoli stati di avanzamento;
- ai collaboratori tecnici e tecnico-amministrativi se la loro attività riguarda fasi inerenti la progettazione e l’esecuzione, sarà liquidato il restante 50% in proporzione ai singoli stati di avanzamento lavori; se, invece, la loro attività riguarda la sola progettazione, sarà liquidato il 100% delle competenze in proporzione ai singoli stati di avanzamento dei lavori;
c) a saldo delle attività di esecuzione forniture e servizi
- il residuo 40% delle competenze maturate dal RUP;
- il residuo 60% delle competenze maturate dal direttore dell’esecuzione e dal personale incaricato per la predisposizione ed il controllo dell’esecuzione;
6. Con riferimento al pagamento delle spettanze previste alla lettera b) del precedente comma 5, una percentuale non inferiore al 5% della quota spettante alle suddette figure è, comunque, trattenuta, per essere svincolata in sede di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
7. In caso di appalti di forniture e servizi ad esecuzione pluriennale, alla chiusura di ciascuna annualità, è quantificata l’indennità relativa al direttore dell’esecuzione ed al personale incaricato per la predisposizione ed il controllo dell’esecuzione, e quella residua del RUP, in proporzione alla percentuale di avanzamento del contratto, ferma restando la trattenuta di una percentuale non inferiore al 5%, da svincolare in sede di verifica e di certificazione di ultimazione della prestazione e di conformità dell’esecuzione.
Articolo 19 – Trasparenza
1. Al fine di garantire la trasparenza delle risorse pubbliche utilizzate e la verifica del rispetto del principio di rotazione degli incarichi, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione provvede alla pubblicazione - ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i. - dell’elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dipendenti per l’espletamento delle funzioni tecniche del presente regolamento con l’indicazione dei dati concernenti la durata, l’oggetto ed il compenso spettante per ogni incarico, in conformità alle indicazioni dell’ANAC fornite con delibera n.1047 approvata dal Consiglio in data 25 novembre 2020.
2. L’elenco degli incarichi per funzioni tecniche affidati in corso d’anno è oggetto di informativa alle XX.XX. ed alle RSU con cadenza annuale ed in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio
2013, n. 358 e con indicazione degli importi destinati al fondo per l’innovazione e relative dettagliate destinazioni di spesa.
3. Ogni centro di responsabilità competente per ciascun lavoro, servizio e fornitura rientranti nella previsione dell’art.2, assicurerà la trasparenza delle somme stanziate a titolo di incentivi tecnici, nonché il monitoraggio e l’aggiornamento, dandone evidenza, ai sensi dell’art.37 del decreto legislativo 14.03.2013 n.33 e s.m.i, nell’ambito della pubblicazione sul sito istituzionale dei dati, delle informazioni e degli atti dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.
Aggiornamento dinamico
1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano a tutte le attività relative alle funzioni di cui all’articolo 4 svolte nel rispetto di quanto ivi previsto.
2. Per le attività svolte precedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo ed alla liquidazione dell’incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento e l’accantonamento siano stati previsti nel quadro economico e nella determinazione a contrarre e sia stato formalizzato l’atto di individuazione e di nomina degli incaricati di cui all’art.5 del presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono sostituite da eventuali disposizioni legislative che operino modifiche specifiche agli istituti ivi regolati, salvo che, per il tenore delle modifiche, non sia necessario un adattamento normativo delle regole interne.