CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI
SERVIZIO Webank CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI
Indice
Sezione I – Norme Generali Sezione II - Conto corrente
Sezione III - Depositi in sottoconti tecnici accessori al conto corrente
Sezione IV – Servizi di pagamento Sezione V – Servizio a distanza Webank
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Contratto le parole indicate di seguito assumono il seguente significato:
- “Agenzie della Banca” o “Agenzie”: Tutte le unità organizzative della Banca che rivestono la qualifica di sportello bancario.
- "Agenzia di riferimento": l’Agenzia virtuale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di Xxxxx Xxxxxxxx;
- “Area unica dei pagamenti in Euro” o “SEPA”: l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in Euro secondo regole e standard definiti negli appositi documenti e provvedimenti normativi;
- “Banca”: Banca Popolare di Milano, banca capogruppo del Gruppo Bipiemme, iscritta all’Albo delle Banche e all’Albo dei Gruppi Bancari
n. 05584.8 La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
- “Beneficiario”: il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei fondi oggetto dell’Operazione di pagamento;
- “Carta di debito internazionale”: la Carta che può essere utilizzata nei Paesi Europei aderenti al circuito Maestro (Profilo Europa) e, previo sblocco dell'Opzione GeoBlock, anche nei Paesi ricompresi nel Profilo Mondo;
- “Cliente”: la persona fisica che ha chiesto alla Banca l'apertura di un conto corrente. In caso di rapporto cointestato tra persone fisiche, per Cliente devono intendersi, unitamente, tutti i cointestatari del rapporto;
- “Cliente consumatore”: il Cliente che ha dichiarato all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “Cliente professionista”: il Cliente che ha dichiarato all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “Codice del consumo”: il D.lgs. 6
- settembre 2005, n. 206;
- “Commissione di istruttoria veloce” o “CIV”: commissione di istruttoria veloce che può essere applicata, al ricorrere dei presupposti indicati nel presente Contratto, in caso di Sconfinamenti in assenza di fido;
- “Conto Corrente” o “Conto”: il conto corrente bancario la cui apertura è chiesta dal Cliente;
- “Contratto”: il contratto che regola il servizio di conto corrente e i servizi a questo associati composto dalle Condizioni Generali, dal Modulo di Richiesta, dal Documento di Sintesi e dalla comunicazione di accettazione della Banca;
- “Contratti”: i singoli contratti relativi ai servizi/prodotti tempo per tempo conclusi dal Cliente tramite il Servizio Webank ;
- “Condizioni Generali di contratto di Conto Corrente” o “Condizioni Generali”: le condizioni generali del contratto di Xxxxx Xxxxxxxx;
- “Data valuta”: la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
- “Documentazione Legale”: la documentazione disponibile presso le Agenzie della Banca e/o materialmente ottenibile attraverso il Sito, o secondo altra modalità, che contiene previsioni di natura contrattuale o informazioni relative ai servizi e ai prodotti offerti dalla Banca;
- “Documento di Sintesi”: il documento di sintesi parte integrante e sostanziale del Contratto che contiene le condizioni economiche pattuite dalle parti;
- "Esercenti Convenzionati": gli esercizi commerciali che consentono l'acquisto di beni e/o servizi effettuando i relativi pagamenti tramite la Carta;
- “Firma Digitale” o “FD”: è il dispositivo di firma digitale (anche in forma remota) in forza del quale l’“utente titolare” di un certificato di firma digitale (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra utente e certificatore stesso), può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l’utilizzo della Firma Digitale, qualora disponibile, ai fini della sottoscrizione e dell’esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresi il Conto corrente e i servizi a questo associati, e più in generale nei loro rapporti, e ciò sia con finalità di interrogazione, sia con finalità dispositive, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l’utilizzo della FD nell’ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- “Foglio informativo”: il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei servizi offerti al Cliente;
- “Forma scritta” o “per iscritto”: documento sottoscritto con firma olografa ovvero con una delle tipologie di firma elettronica previste dal X.Xxx000/2010 . Codice Amministrazione Digitale (Firma Digitale, Firma Elettronica avanzata o Firma Elettronica semplice);
- “Giornata operativa”: il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa;
- “Identificativo Unico”: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano il Conto Corrente e/o l’Utilizzatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di un’Operazione di pagamento (ad esempio, il codice “IBAN”);
- “Limiti di Utilizzo”: i limiti di utilizzo mensili e/o giornalieri, diversi per tipologia di operazione, entro i quali è possibile utilizzare la Carta. I Limiti di Utilizzo sono indicati nel Modulo di Richiesta e possono essere oggetto di successiva variazione d’accordo tra le parti.
- “Modulo di Richiesta”: il modulo di richiesta di apertura del Conto corrente e dei servizi ad esso associati, parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente agli allegati nello stesso richiamati, tutti letti, compilati, confermati e sottoscritti da parte del Cliente.
- "OLI" o "Online to Issuer": sistema che controlla se l'operazione autorizzata mediante la Carta rispetta i Limiti di Utilizzo e il Saldo Disponibile;
- "Opzione Down Option": l'opzione che, se concessa, consente al Titolare della Carta di effettuare operazioni di prelievo e pagamento anche in assenza di collegamento telematico tra i sistemi informatici della Banca e lo Sportello Automatico o il Terminale POS ove viene effettuata l'operazione stessa;
- “Operazione di pagamento”: attività, posta in essere dal Pagatore o da un Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare somme;
- "Opzione GeoBlock": l'opzione che consente al Titolare della Carta di debito Internazionale di scegliere se limitare l'utilizzo della Carta esclusivamente nei Paesi rientranti nel Profilo Europa o estenderne l'utilizzo anche ai Paesi rientranti nel Profilo Mondo;
- “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
- “Pagatore”: il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- “Posta Elettronica Certificata” o “PEC”: è l’indirizzo di posta elettronica certificata in forza del quale il titolare della casella di PEC attribuita da un ente gestore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra titolare e gestore stesso può comunicare con terzi opponendo agli stessi per legge la data e l’ora di invio e ricezione del messaggio, nonché il suo contenuto. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l’utilizzo della PEC, qualora disponibile, ai fini delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresi il Conto corrente e i servizi a questo associati, e più in generale nei loro rapporti, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l’utilizzo della PEC nell’ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- “Prestatore di servizi di pagamento”: la Banca o altro soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ai sensi del D.lgs. 11/2010 e del TUB;
- “Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario”: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo è rivestito dalla Banca se il Cliente coincide con il Beneficiario;
- “Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore”: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo è rivestito dalla Banca se il Cliente coincide con il Pagatore;
- "Profilo Europa": l'insieme dei Paesi in cui è possibile effettuare operazioni mediante la Carta sui Terminali POS e gli Sportelli Automatici collegati al circuito Maestro. L'elenco dei Paesi attualmente rientranti nel Profilo Europa è riportato nel Foglio Informativo della Carta disponibile sul Sito;
- "Profilo Mondo": l'insieme dei Paesi ricompresi nel Profilo Europa e degli ulteriori Paesi del mondo in cui è possibile effettuare operazioni mediante la Carta attraverso Terminali POS e Sportelli Automatici collegati al circuito Maestro. L'elenco dei Paesi che fanno parte del Profilo Mondo è disponibile sul Sito (xxx.xxxxxx.xx);
- “Saldo disponibile”: somma disponibile sul Conto corrente, che il Cliente può utilizzare;
- “Servizio/Servizi Webank” : i servizi e/o i prodotti a marchio Webank offerti dalla Banca e fruibili dal Cliente prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ad es.: servizi di internet banking, di phone banking, di mobile banking);
- “Servizi di Pagamento”: i servizi di pagamento associati al Conto corrente, che permettono al Cliente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere sul Conto corrente;
- “Servizio “Estratto conto e contabili on Line”: servizio che permette di ricevere le comunicazioni relative ai rapporti in essere con la Banca in formato elettronico, quali gli estratti conto, le contabili, le comunicazioni di modifica unilaterale e le altre comunicazione tempo per tempo rese disponibili mediante il servizio stesso;
- “Sconfinamenti in assenza di fido”: somma che la Banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un Ordine di pagamento (ad es. assegno, domiciliazione utenze) senza avere disponibilità sul Conto corrente e in assenza di apertura di credito;
- “Sconfinamento consistente”: Sconfinamento in assenza di fido di importo pari o superiore a 300 euro;
- “Sito”: l’insieme delle pagine web, in titolarità di BPM, che supportano il Servizio Webank disponibili sulla rete Internet all’URL (dominio) xxx.xxxxxx.xx;
- “Sistema di Identificazione ”: l’insieme di dispositivi e/o di procedure (che comprendono numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici) che permettono al Cliente di avvalersi del Servizio Webank attraverso qualsiasi modalità (es. personal computer, tablet, smarphone, smart tv, ecc.). Fanno parte del Sistema di Identificazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il “Codice Cliente” e le relative “Password” (password di primo livello e password di secondo livello).
I Sistemi di Identificazione potranno essere utilizzati anche quale strumento di identificazione ai fini della sottoscrizione di documenti informatici ai sensi del X.Xxx. 235/2010 - Codice dell’Amministrazione Digitale;
- "Strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'Utilizzatore e il Prestatore di servizi di pagamento e di cui l'Utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un Ordine di pagamento. Ad esempio rientra tra gli strumenti di pagamento utilizzabili per effettuare Operazioni di pagamento a valere sul Conto la carta di debito eventualmente richiesta dal Cliente;
- “Servizi/Prodotti”: i servizi e i prodotti offerti dalla Banca al Cliente e fruibili tramite il Servizio Webank;
- "Sportelli Automatici": gli sportelli automatici (noti anche come " Automatic TellerMachine " o "ATM") collegati ai circuiti Bancomat/PagoBancomat in Italia e Maestro/Cirrus in Italia e all'estero;
- "Sportelli Automatici Self Service" o "Self Service": gli Sportelli Automatici delle banche del Gruppo Bipiemme che consentono di effettuare operazioni di natura informativa e dispositiva sul Conto diverse dall'operazione di prelievo effettuabile presso gli Sportelli Automatici. Gli Sportelli Automatici Self Service sono contraddistinti dall'insegna "Self Service";
- "Terminali POS": i dispositivi elettronici utilizzati per effettuare operazioni di pagamento presso gli Esercenti Convenzionati. I Terminali POS sono collegati ai circuiti PagoBancomat in Italia e Maestro in Italia e all'estero. L'utilizzo di Terminali POS prevede l'inserimento negli stessi della Carta o la strisciata della Carta stessa;
- “Testo Unico Bancario” o “TUB”: il D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- “Titolare della Carta” o “Titolare”: la persona fisica cui è stata rilasciate la Carta di debito;
- “Utilizzatore di servizi di pagamento” o “Utilizzatore”: il Cliente e/o il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi.
SEZIONE I NORME GENERALI
Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela
1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ..
Art. 3 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie
0.Xx Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUB, al Codice del consumo e le rispettive disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificate.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami Banca Popolare di Milano Xxxxxx X.Xxxx 0, Xxxxxx) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a xxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxx.xx). La Banca deve rispondere entro:
- 30 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari;
- 90 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi di investimento.
La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PEC).
3. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi:
i) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca;
ii) alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
iii) al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per attivare la procedura di intervento
dell'Ombudsman-Giurì Bancario in caso di controversie relative ai servizi di investimento.
4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
5. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia e alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
9.Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.
Art. 4 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli Contratti dallo stesso conclusi; la Banca, tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone specifica e preventiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della
tutela per il Cliente. Agli incarichi conferiti alla Banca si applica l’art. 1715
c.c. (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
5. Rimangono comunque salve le specifiche disposizioni contenute nella Sezione relativa ai Servizi di Pagamento.
Art. 5 - Invio di comunicazioni alla Banca
1. Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente avvengono in lingua italiana.
2. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire presso la sede della Banca ovvero agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica (inclusa la PEC) indicati nelle apposite sezioni del Sito, nonché nella modulistica della Banca. Il Cliente potrà anche trasmettere le comunicazioni alla Banca indirizzandole all’Agenzia di Riferimento. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che devono essere redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile e firmati per esteso in forma corrispondente alla firma apposta nel Modulo di richiesta.
3. Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria e la posta elettronica non certificata potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca.
Art. 6 - Invio delle comunicazioni alla clientela
1. L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti Condizioni Generali - saranno fatti al Cliente in lingua italiana, come peraltro è compiuta la redazione del presente Contratto, con pieno effetto ad uno o più dei recapiti indicati dal Cliente per iscritto o mediante le altre modalità di comunicazione rese disponibili tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta. Eventuali variazioni dei recapiti indicati dovranno essere comunicate alla Banca per iscritto o tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta.
Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile.
La comunicazione di preavviso di revoca ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 L. 386/90, verrà effettuata allo specifico domicilio indicato dal Cliente all’atto dell’apertura del rapporto e della inerente convenzione di assegno o quello successivamente comunicato.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche, e l’invio degli estratti conto nonché le informazioni previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente (ivi comprese a titolo esemplificativo, le normative a tutela del consumatore, ovvero la normativa in materia di trattamento dei dati personali), possono essere eseguite dalla Banca anche nei confronti di uno solo dei cointestatari ad uno o più dei recapiti da questi utilizzati in relazione al rapporto in esame ai sensi del precedente comma e operante a tutti gli effetti di legge anche nei confronti degli altri cointestatari. E’ facoltà del Cliente scegliere un indirizzo unico di corrispondenza valido per tutti i cointestatari al quale inviare la corrispondenza su supporto cartaceo. Eventuali variazioni dei recapiti indicati devono essere comunicate alla Banca per iscritto o mediante le altre modalità di comunicazione rese disponibili tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta, e possono essere disposte anche da parte di uno solo degli intestatari del rapporto.
3. Il Cliente accetta che la Banca abbia facoltà di effettuare le proprie comunicazioni anche solo mediante sistemi di comunicazione a distanza, quali PEC, e-mail ordinaria, telefono e specifici avvisi sul proprio Sito. Resta ferma la facoltà del Cliente in ogni momento del rapporto di chiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca. Anche in ragione di tale compatibilità, la Banca a fronte della richiesta del Cliente di variare le modalità ed i canali di comunicazione utilizzati si riserva di recedere dal Contratto.
Art. 7 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All’atto della costituzione dei rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire alla Banca le
informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi i dati propri, delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo e degli eventuali titolari effettivi, ove ammessi dalla Banca) per consentire alla stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
2. In caso di impossibilità di completare l’adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per altre cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente al fine di accertare la possibilità di completare l’adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
In caso di attivazione della procedura di restituzione, la Banca deve - secondo le attuali disposizioni di legge - inviare al Cliente una comunicazione per iscritto, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con la quale chiedere di ottenere entro 60 giorni l’indicazione delle coordinate di un conto e di un eventuale deposito titoli su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente. Il Cliente deve indicare un conto e/o un deposito titoli che presentino le caratteristiche previste dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti. Ricevuta l’indicazione del conto e/o del deposito titoli, la Banca dispone la restituzione di tutte le disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente e il rapporto si intenderà chiuso.
A decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta il Cliente deve restituire gli eventuali moduli di assegno ancora in suo possesso, posto che l’eventuale convenzione di assegno si intende revocata e il pagamento di eventuali assegni tratti sul conto – successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta – viene rifiutato. Il Cliente, inoltre, deve restituire - a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta - le eventuali carte di pagamento collegate al Conto, posto che il pagamento delle operazioni effettuate successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta viene rifiutato.
In attesa della ricezione delle coordinate del conto e/o del deposito titoli, sul rapporto in essere con la Banca sono consentite solo le operazioni necessarie all’adempimento di obbligazioni assunte dal Cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell’invio della comunicazione.
Trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta senza che il Cliente abbia fornito le indicazioni delle coordinate del conto e/o del deposito titoli su cui trasferire le sue disponibilità, la Banca i) non può più permettere più alcuna attività e deve provvedere a comunicare ai terzi interessati che non verranno eseguite ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al Cliente e ii) provvederà a trattenere e a versare le disponibilità finanziarie del Cliente su un conto infruttifero.
3. Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca può valutare, in ogni momento del rapporto, l'idoneità delle informazioni fornite e dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.
4. L’operatività per conto terzi estranei al rapporto tra Cliente e la Banca ovvero per conto o in favore di un titolare effettivo differente da quello originariamente dichiarato all’apertura del rapporto non è consentita, salvo espressa autorizzazione della Banca rilasciata una volta effettuate le valutazioni del caso a fronte della richiesta scritta del Cliente e delle informazioni da questo fornite. La Banca si riserva il diritto di effettuare dei controlli e sospendere in ogni momento l’operatività del Cliente, e ciò anche senza preavviso, qualora verificasse che le operazioni disposte sono effettuate per conto di terzi soggetti o per un titolare effettivo differente, rimanendo impregiudicato il diritto di risolvere ex lege il rapporto ai sensi dell’art. 15. In ogni caso, il Cliente è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose e/o pregiudizievoli derivanti da tale operatività.
Art. 8 - Deposito delle firme autorizzate
1. Il Cliente deposita la propria firma all’atto dell’apertura dei rapporti con la Banca firmando il Modulo di Richiesta.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, ovvero, previo accordo fra le parti, le altre forme di sottoscrizione riconosciute dalle vigenti leggi, quale la FD.
Art. 9 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare con firme disgiunte.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché l’Agenzia di Riferimento non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, PEC oppure mediante consegna a mani e sia trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo espressa disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito nei commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
6. La morte o l’incapacità sopravvenuta di uno dei cointestatari estingue i poteri di rappresentanza concessi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
Art. 10 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. In caso di cointestazione del rapporto, con la sottoscrizione del Contratto, ciascun cointestatario conferisce ad ognuno degli altri il potere di agire per suo conto (c.d. operatività a firme disgiunte).
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere impartite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari e inviata alla Banca.
La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari che potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca in ragione dell'emissione e dell'utilizzo della carta di pagamento. Resta fermo l'obbligo del cointestatario che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento collegata al Conto di informare tempestivamente gli altri cointestatari del Conto corrente. Resta fermo che la facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto. L’estinzione dei rapporti cointestati può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di cointestatari, che deve avvertire tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono, in via solidale ed indivisibile fra loro, nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il diritto del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredi, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nel secondo caso al legale rappresentante dell’incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata r.r. e quindi senza ulteriori formalità.
Art. 11 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa
o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria o di investimento e/o a queste ultime accessoria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di altri servizi di investimento
o di altri servizi di natura accessoria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 12 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. (senza necessità di pronunzia giudiziale sulla crisi o sull’insolvenza) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Questa pattuizione non si applica se il Cliente è un Cliente consumatore ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di avvalersi dei diritti di cui al comma precedente ed all’art. 10, sino alla concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conto e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 13 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti
1.Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. 2.Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2°,cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 14 - Spese e oneri fiscali
1. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni che regolano i singoli Servizi.
2. Le spese di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme o titoli
presso la stessa depositati, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
1. Il Contratto si risolve di diritto se:
- la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;
- la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto o lo avrebbero consentito a condizioni diverse;
- il Cliente non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 7, 14, 19, 46, 70, 78 del Contratto.
La Banca comunicherà al Cliente per iscritto che intende avvalersi della presente clausola.
2. In caso di risoluzione, fermo che non possono essere effettuate nuove operazioni, il Cliente è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto.
In caso di pagamenti pervenuti successivamente alla risoluzione, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.
Art. 16 - Legge applicabile, interpretazione a favore del Consumatore e Xxxx competente
1. Il Cliente e la Banca convengono che il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il Contratto è regolato dalle presenti Condizioni generali sempre disponibili presso la Banca e le sue Agenzie oltre che sul Sito, e, in ogni caso, dalle norme imperative applicabili (Testo Unico Bancario, nonché le relative disposizioni di attuazione) e dal Codice Civile. Le previsioni applicabili al Contratto saranno da interpretarsi nel senso più favorevole al Cliente nel caso di Cliente consumatore.
Se il Cliente è un Cliente classificato quale “consumatore” ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, il Cliente e la Banca convengono che per qualsiasi controversia eventualmente sorta tra loro circa l’applicazione, l’interpretazione o l’esecuzione del Contratto, il Foro competente è quello in cui il Cliente ha la residenza o il domicilio, salvo diversa previsione di legge.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, il Cliente e la Banca convengono che per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra loro in relazione al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo in cui ha sede la Banca.
Art. 17 - Nullità parziale, esercizio dei diritti e prove
1. Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e il Cliente convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Contratto.
2. Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca ed il Cliente sono d'accordo nel convenire che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni in questione.
3. Qualora la Banca non abbia esercitato un diritto o una facoltà previsti dal Contratto, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia ai suoi diritti e non potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro.
4. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche tramite tecniche di comunicazione a distanza), le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri e sulle relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure utilizzate nei rapporti con il Cliente.
Art. 18 - Varie
1. Il Cliente, aprendo il rapporto con la Banca, prende atto e accetta che la fruizione dei servizi offerti da parte della Banca possa subire limitazioni, in tutto o in parte, in caso di provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria che prevedano vincoli all’operatività sul Conto corrente del Cliente o sugli altri rapporti in essere.
2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca ha facoltà di cedere a terzi i contratti conclusi con il Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente non può cedere a terzi i contratti conclusi con la Banca. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca.
3. Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest’ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta. In particolare, il Cliente viene espressamente avvertito del fatto che la Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli al di fuori dei canali bancari e finanziari. La Banca pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di violazione da parte del Cliente del predetto divieto.
4. Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali.
5. La Banca si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle eventuali offerte promozionali relative ai propri prodotti e servizi (ad esempio quelle relative ai tassi di interesse applicati alle somme depositate in conto corrente) naturalmente senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all’offerta prima della revoca della stessa.
6. Salvo diverso accordo scritto con la Banca, il Servizio Webank è prestato esclusivamente a soggetti residenti in Italia.
7. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica delle spese o delle commissioni dovute in relazione ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.
8. Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
9. Ove non espressamente derogate, le previsioni di cui alla presente Sezione delle Condizioni Generali si applicano a tutte le successive Sezioni e a tutti i rapporti tra la Banca ed il Cliente.
SEZIONE II
CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 19 - Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul Conto corrente si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. All'atto del rilascio del modulo per assegni della Banca il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 del R.D. 1736/33 ("Legge Assegni").
2. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con valuta pattuita.
3. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Nei casi di perdita o sottrazione dei moduli di assegno il Cliente deve dare immediata comunicazione per iscritto alla Banca, facendo subito seguire a tale comunicazione copia conforme della denuncia presentata alle Autorità competenti. Nei casi di danneggiamento o distruzione dei moduli di assegno il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Banca ai fini dell’annullo, inviando una comunicazione in forma scritta.
4. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo e illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando anche prima di tale momento la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.
0.Xx caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di Conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
6. La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un Conto con disponibilità insufficiente. Pertanto il Cliente, prima di disporre del Conto (anche tramite una carta di pagamento a questo collegata), deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul Conto stesso e non ancora addebitati. Di conseguenza in caso di prelievi o pagamenti a mezzo Carta di debito, ove richiesta e attivata, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in Conto. Tale disposizione si applica anche in caso di prelievi e/o di pagamenti effettuati a mezzo di altre carte di pagamento e/o di credito.
7. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
Art. 20 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
1.Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art. 21 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari, vaglia e titoli o similari
1. L’importo degli assegni bancari e circolari, vaglia e titoli similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini previsti dalla normativa applicabile ed indicati Documento di Sintesi del Conto corrente. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.
2. La valuta applicata all’accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e indicato nel Documento di sintesi, determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al precedente comma.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà alcun affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in Conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria (nel caso di assegni bancari), o la banca emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
Art. 22 - Versamento in conto di assegni ed effetti sull’estero e bonifici da eseguirsi all’estero
1. Il Cliente, qualora la Banca rendesse disponibile alla clientela tale servizio, ha facoltà di effettuare il versamento in conto di assegni ed effetti sull’estero e di impartire ordini di bonifico da eseguirsi all’estero.
2. Qualora la Banca debba accreditare sul Conto del Cliente assegni emessi in valuta estera o in Euro l’ordine d’incasso verrà gestito con riserva di verifica e salvo buon fine.
La Banca è autorizzata ad annullare l’accredito nel caso in cui l’incasso non sia andato a buon fine oppure a seguito di interventi delle Autorità o
qualora, per ulteriori motivi, la Banca non ottenga la disponibilità sull’importo da incassare. La Banca può comunque sempre scegliere a propria discrezione di gestire l’incasso dell’assegno estero nella forma del “dopo incasso”, dandone preventiva comunicazione al Cliente; in questo caso l’importo sarà accreditato al Cliente solo al momento dell’effettiva disponibilità dei fondi da parte della Banca.
3. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
4. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
5. Le pattuizioni del presente articolo si applicano alle operazioni di pagamento che non rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 43, comma 3 della Sezione IV. I bonifici esteri disposti in valuta estera a valere sul Conto in Euro vengono addebitati al Cliente solo dopo la conversione dell’importo al cambio negoziato dalla Banca al momento dell’esecuzione dell’operazione. Questo implica che l’importo che sarà addebitato sul Conto in Euro non è determinabile al momento dell’ordine di bonifico, ma solo al momento dell’addebito.
I fondi dei bonifici in valuta ricevuti dalla Banca e da accreditare sul Conto in Euro del Cliente beneficiario saranno messi a disposizione di quest’ultimo solo successivamente all’operazione di conversione valuta al cambio applicato dalla Banca.
6. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca fornirà al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Art. 23 - Movimentazioni del Conto
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul Conto medesimo.
Art. 24 - Utilizzabilità del Conto corrente in valuta estera
1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in Conto, previa conversione in Euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in Conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 25 - Chiusura periodica del Conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese
1. I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in Conto, in base alla periodicità stabilita contrattualmente nel Documento di sintesi, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione eventualmente convenuta tra le parti, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 26 - Conto non movimentato
1. Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 255,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
3. Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul Conto corrente non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati (escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul Conto corrente verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti. Il Conto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. Art. 27 - Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti
1. La Banca invia alla chiusura del Contratto e, comunque, almeno una volta all’anno o secondo la periodicità scelta dal Cliente una comunicazione analitica in merito all’esecuzione del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Detta comunicazione è effettuata mediante invio di un estratto conto e del Documento di sintesi delle principali condizioni economiche in vigore ed è fornita su supporto cartaceo o mediante altro supporto durevole (ad es. Pdf o email).
L’invio delle comunicazioni periodiche, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ..
2. La Banca può inviare al Cliente, anche con cadenza annuale, una copia del Contratto nella versione vigente alla data dell’invio, e ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e certezza in ordine alle condizioni applicabili al Conto corrente. In assenza di opposizione scritta da parte del Cliente, le condizioni riportate nella copia del Contratto inviata si intendono sin d’ora riconosciute dalle parti come quelle in vigore, e quindi valide, efficaci ed opponibili ad ogni effetto sino a nuova ed eventuale successiva modifica delle stesse mediante la procedura di modifica unilaterale di cui all’art. 118 del TUB o mediante accordo bilaterale.
0.Xx ritardata inclusione nelle comunicazioni periodiche inviate dalla Banca di addebiti e di accrediti, così come eventuali omissioni o ritardi nell’invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Cliente a rifiutare o a ritardare il pagamento.
4. Il Cliente deve controllare accuratamente ogni comunicazione periodica e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti. In particolare, salvo quanto disposto al successivo comma, indipendentemente da eventuali comunicazioni verbali, la Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all’estratto conto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del cod. civ. per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto Conto, senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico secondo le modalità sopra indicate, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
In caso di invio dell’estratto conto in forma elettronica (ad es. quando il Cliente fruisce del Servizio di Estratto Conto e Contabili online) per "data di ricevimento dell'estratto conto" si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della comunicazione inviata dalla Banca.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine previsto dall’art. 1832, comma 2 c.c.; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
6. Fermo quanto sopra, restano salve per i Servizi di pagamento le disposizioni di cui alla Sezione IV “Servizi di pagamento regolati in conto corrente”.
Art. 28 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Le condizioni economiche applicate ai servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono indicate nel Documento di sintesi, sempre disponibile sul Sito e/o nei locali della Banca aperti al pubblico. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in base al presente Contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 48 della Sezione "Servizi di Pagamento - Parte Generale”, la Banca, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia sfavorevoli, sia favorevoli al Cliente) alle norme generali e particolari del Contratto, ivi comprese le condizioni economiche e le autorizzazioni previste nelle presenti Condizioni Generali, qualora sussista un giustificato motivo.
3. La modifica unilaterale di cui al precedente comma dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad es. pdf, email o, qualora disponibile, PEC).
4. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista dalla comunicazione per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
5. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto.
6. In relazione al Servizio Webank, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, per la particolare tipologia di servizio usufruibile prevalentemente on line, possa comunicare ogni e qualsiasi modifica contrattuale mediante pubblicazione sul Sito, e ciò con valore legale di costante conoscibilità delle condizioni e delle modifiche stesse verso il medesimo Cliente. Allo stesso modo, qualsiasi comunicazione diretta personalmente al Cliente potrà avvenire a mezzo posta elettronica o, qualora disponibile, PEC, salvo diversa richiesta del Cliente.
Art. 29 - Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, comma 1, della Sezione I, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, comma 2, della Sezione I, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul Conto o sui conti a debito
per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 30 – Recesso del Cliente
1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima.
2. Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.
3. Il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. A tal fine il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione in forma scritta.
4. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, solo qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente (c.d. operatività a firme disgiunte).
Art. 31 - Recesso della Banca
1. La Banca ha il diritto:
i) di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF , email o, qualora disponibile, PEC );
ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF, email o, qualora disponibile, PEC).
I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
2. Il recesso dal Contratto da parte della Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
3. Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 32 - Effetti del recesso
1. Il recesso determina la chiusura del rapporto. L'efficacia del recesso è subordinata al pagamento di tutte le commissioni, le spese e gli oneri dovuti alla Banca in dipendenza del Contratto. Alla data di efficacia del
recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente.
2. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui agli articoli 30 e 31 vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto.
3. In caso di pagamenti pervenuti successivamente al recesso della Banca o del Cliente, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.
Art. 33 – Sconfinamenti in assenza di fido
1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alla Sezione III), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto.
2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf, email o, qualora disponibile, PEC): a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le commissioni eventualmente applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente.
6. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
7. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.
Art. 34 –Commissione di istruttoria veloce (eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca)
1. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido o di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l’ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi, ove ne ricorrano i presupposti. L’importo della Commissione di istruttoria veloce è determinato nel Documento di Sintesi ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido o il suo accrescimento.
2. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido, la Commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il Saldo del Conto corrente del Cliente risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi (rispettivamente, il c.d. “saldo di sconfinamento in franchigia” e i c.d. “giorni di sconfinamento in franchigia”), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua un’istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.
In caso di concessione di uno sconfinamento che accresce uno sconfinamento già esistente, la Commissione di istruttoria veloce viene applicata ogniqualvolta il Saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l’applicazione della commissione si sia accresciuto - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi (c.d.
"incremento di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.
0.Xx ogni caso, sia di concessione di uno Sconfinamento o di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già in essere:
i) la commissione di istruttoria veloce è applicata solo quando vi è Sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
ii) a fronte di più Sconfinamenti nel corso della stessa giornata la commissione di istruttoria veloce viene applicata solo una volta;
iii) gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce non possono essere superiori per trimestre all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi.
4. Resta fermo che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
a) il Cliente è un consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
i) il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
Il Cliente consumatore beneficia dell'esclusione prevista dalla precedente lettera a) per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
Se lo Sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.
0.Xx mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca. Rimane fermo che la Banca ha di volta in volta la facoltà di consentire o meno lo scoperto di conto, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta lo stesso si realizzi.
Art. 35 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati
1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente possa effettuare alcune operazioni presso altri intermediari abilitati.
2. Il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo, modalità e tipologia delle operazioni consentite tramite altri intermediari abilitati . Il Cliente prende atto, inoltre, che l’effettuazione di operazioni tramite altri intermediari abilitati individuati ai sensi del presente articolo è riservata al Cliente stesso e non a terzi che abbiano rapporti con il Cliente, salvo diversa ed espressa comunicazione della Banca.
3. La Banca comunica al Cliente, attraverso il Sito gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative (ivi comprese le eventuali relative limitazioni) applicate all’operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell’efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coinciderà con la data di sospensione o di cessazione dell’efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.
4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito.
SEZIONE III
DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE
Art. 36 – Depositi in sottoconti tecnici accessori al conto corrente
1. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad attivare sottoconti di natura tecnica, accessori e comunque parte del medesimo conto corrente.
2. I depositi effettuati dal Cliente nei sottoconti tecnici del conto corrente sono regolati dalle presenti norme, dalle relative norme presenti nell'apposita sezione del Sito e, per quanto ivi non disciplinato, dalle norme contenute nella Sezione relativa al “Conto Corrente Bancario”.
Art. 37 – Remunerazione delle somme depositate nei sottoconti tecnici
1. Gli interessi sulle somme depositate nei sottoconti tecnici sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita per ciascun sottoconto
tecnico ed indicata nelle rispettive condizioni economiche. In particolare, ciascuno dei sottoconti potrà prevedere una specifica remunerazione differente da quella del conto corrente.
2. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi e la remunerazione delle somme depositate nei sottoconti. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità previste dalle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente tra le parti, e comunque sempre conoscibili in quanto costantemente pubblicate sul Sito.
3. Le operazioni di accredito e di addebito verranno effettuate esclusivamente a valere sul conto corrente di corrispondenza. Tuttavia, se un'operazione di addebito supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento, la Banca è autorizzata a prelevare dai sottoconti tecnici un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo. Per le operazioni di accredito, invece, il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca istruzioni di trasferimento delle somme su uno o più sottoconti tecnici. L'estinzione del conto corrente comporta l'automatica estinzione di tutti i relativi sottoconti tecnici ad esso accessori.
Art. 38 – Versamenti aggiuntivi
1. Il Cliente ha sempre facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi sui sottoconti tecnici.
Art. 39 – Depositi vincolati (con o senza facoltà di svincolo anticipato)
1. La Banca, in esito alla scelta che il Cliente può effettuare sulla base delle possibili proposte commerciali (sempre variabili nel tempo a discrezione della Banca), potrà fissare vincoli, anche parziali, sulle somme depositate nei sottoconti tecnici accessori al conto corrente (deposito vincolato). Dette somme sono assoggettate a vincolo di indisponibilità:
- nel caso di deposito senza facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata;
- nel caso di deposito vincolato con facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata o, se precedente, sino all'esercizio della facoltà di svincolo.
2. E' espressamente pattuito che, dal vincolo e dall'eventuale assenza o presenza di facoltà di svincolo anticipato, può derivare una maggiore o minore remunerazione delle somme depositate nel sottoconto tecnico.
3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per le somme assoggettabili a vincolo di indisponibilità. La Banca si riserva, altresì, di stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle somme vincolate. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità indicate nelle condizioni economiche.
Art. 40 – Svincolo anticipato
1. Nel caso di depositi vincolati con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati mediante prelievo effettuato a valere sulla disponibilità del relativo sottoconto.
Nel caso dei depositi vincolati senza facoltà di svincolo anticipato gli importi vincolati dovrebbero rimanere in deposito presso la Banca sino a tutto il termine pattuito. Resta tuttavia fermo, anche in quest'ultimo caso, il diritto del Cliente di recedere dal contratto di Conto corrente e dai relativi rapporti accessori con conseguente estinzione anche di tutti i sottoconti tecnici accessori al conto corrente, ma ciò con gli effetti e la decadenza previsti al successivo art. 42.
2. Se un'operazione di prelievo supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento e delle somme non assoggettate a vincolo depositate nei sottoconti, la Banca è autorizzata a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo.
0.Xx presenza di più depositi vincolati la Banca decurterà prima quelli con facoltà di svincolo anticipato e poi quelli con scadenza più prossima.
4. I prelievi di tutta o parte della somma depositata (anche se operati dalla Banca in forza dell'autorizzazione di cui sopra) prima della scadenza convenuta comportano la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con effetti retroattivi, e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Tali condizioni saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dai Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
5. Se i prelievi di cui al precedente comma 4 sono eseguiti:
i) dalla Banca, le condizioni economiche di favore verranno meno sull'intera somma vincolata, e ciò anche se il prelievo riguarda solo parte della predetta somma vincolata;
ii) dal Cliente esercitando la facoltà di svincolo anticipato, le condizioni economiche di favore verranno meno esclusivamente per l'importo prelevato.
Art. 41 – Remunerazione dei depositi vincolati
1. Il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo e sino alla sua estinzione alla data di scadenza fissata.
Art. 42 – Liquidazione degli interessi sui depositi vincolati
1. Gli interessi maturati a valere sul deposito vincolato sono liquidati alla scadenza del vincolo e vengono accreditati sul relativo sottoconto con la medesima data valuta. Fermo quanto precede gli interessi sono disponibili decorso il termine indicato nel Documento di sintesi.
2. L'importo del deposito vincolato viene annotato sull'estratto conto inviato al Cliente.
3. Nel caso in cui il correntista richieda l'estinzione del conto corrente di corrispondenza, o comunque receda, il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato, anche se non era stata prevista la facoltà di svincolo anticipato. In ogni caso, qualora l'estinzione avvenga prima della scadenza pattuita essa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti alla data del recesso per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Le condizioni applicabili saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
4. Il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato prima della scadenza pattuita anche nel caso in cui la Banca eserciti il recesso dal contratto di conto corrente di corrispondenza. In tal caso, ove il recesso della Banca sia fondato su giustificato motivo l'estinzione anticipata del deposito vincolato comporterà la decadenza, con effetti retroattivi, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e conseguentemente troveranno applicazione le condizioni economiche vigenti alla data del recesso per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Le condizioni applicabili saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento. Diversamente la Banca, a fronte del proprio recesso, sarà tenuta a corrispondere alla scadenza del vincolo le condizioni economiche pattuite per il deposito vincolato, con piena liberazione verso il Cliente.
SEZIONE IV
SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
Parte Generale
Art. 43 - Oggetto del servizio
1. La presente Sezione disciplina i seguenti Servizi di pagamento regolati in Conto corrente, anche qualora i fondi utilizzati derivino da una linea di credito concessa dalla Banca:
a) Versamento e prelievo in contante;
b) Esecuzione e Ricezione di Bonifici;
c) Addebito diretti (RID/SDD), RIBA, MAV, RAV e
d) Bollettini Freccia.
2. Le disposizioni della parte generale sono applicabili a tutti i Servizi di pagamento sopra indicati, fatto salvo quanto specificatamente previsto per i singoli servizi nelle rispettive sottosezioni.
3. In ogni caso le disposizioni contenute nella presente Sezione trovano applicazione nel caso di Servizi di pagamento per i quali:
- sia il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia quello del Beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo (Paesi appartenenti all’Unione Europea Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ovvero l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo e
- a condizione che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro dell’Unione Europea o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.
Le previsioni relative all’applicazione della Data valuta e alla disponibilità delle somme trasferite si applicano anche al caso in cui solo il Prestatore
di servizi di pagamento del Pagatore o solo quello del Beneficiario sia insediato nello Spazio Economico Europeo.
Le presenti disposizioni, di conseguenza, non si applicano ai servizi di pagamento non soggetti alla normativa sui servizi di pagamento.
Art. 44 - Esecuzione di un’Operazione di pagamento
1. La Banca è tenuta ad eseguire un’Operazione di pagamento autorizzata, indipendentemente dal fatto che tale Operazione sia disposta su Ordine del Cliente o del Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, sempre che lo stesso sia conforme a quanto disposto dalle norme che regolano il servizio ed al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste. E’ fatto salvo il caso in cui:
i) l’esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale;
ii) si verifichi un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
2. E’ considerata autorizzata quell’Operazione di pagamento per la cui esecuzione il Cliente ha prestato il proprio consenso nella forma e secondo la procedura concordata per i singoli Servizi di pagamento.
3. Il consenso può essere revocato dal Cliente, nella forma e secondo la procedura prevista nelle sottosezioni che disciplinano i singoli Servizi di pagamento, prima che siano decorsi i termini di irrevocabilità previsti per gli specifici Servizi. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
4. La Banca esegue l’Ordine di Pagamento conferito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute.
5. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo unico indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico.
6. Se l’Identificativo unico è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. In tal caso la Banca compie ogni sforzo ragionevole per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Qualora la Banca sostenga delle spese per tale attività di recupero, le stesse saranno addebitate in partita al Cliente.
Al fine di favorire la corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento, la Banca ove consapevole dell’inesattezza dell’Identificativo unico utilizzato dal Cliente lo contatterà prima di avviare l’esecuzione dell’Operazione di pagamento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario consapevole contatterà il Prestatore di servizi dell’ordinante prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice Identificativo inesistente presso di sé – ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell’Ordine di pagamento. L’adozione di tali accorgimenti – ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili - esime il Prestatore di Servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Art. 45 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
1. Il rifiuto di eseguire un Ordine di pagamento e, qualora possibile, le relative motivazioni nonché, se del caso, la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto, dovranno essere comunicate dalla Banca al Cliente con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre i termini previsti per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento, mediante telefonata al numero indicato dal Cliente stesso oppure mediante comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. E’ fatto salvo il caso in cui la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge.
2. Qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato - ad es. in via meramente esemplificativa, a causa dell’assenza nell’ordine degli elementi richiesti dal Contratto o di provvista - l’Ordine di pagamento deve considerarsi come non ricevuto e potranno essere addebitate al Cliente le spese della comunicazione.
Art. 46 – Utilizzo di strumenti di pagamento
1. Il Cliente e la Banca possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso Strumenti di pagamento al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire Operazioni di pagamento.
2. La Banca ha diritto di bloccare l'utilizzo di uno Strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2 la Banca informa il Cliente, contattandolo ai recapiti da questi utilizzati nell’ambito dei rapporti con la Banca, del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo Strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
5. Il Cliente nell’utilizzare uno Strumento di pagamento fornito dalla Banca ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità con i termini esplicitati nel contratto relativo all’utilizzo dello Strumento di pagamento, che ne regola l'emissione e l'uso, assumendo un comportamento diligente;
b) comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità previste nel contratto relativo all’utilizzo dello Strumento di pagamento, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza al fine di richiederne il blocco. La Banca fornisce al Cliente una conferma dell’avvenuto blocco richiesto dal Cliente.
6. Ai fini di cui al comma 5, lettera a), l'Utilizzatore, non appena riceve uno Strumento di pagamento, deve adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo (es. PIN e password), mettendo in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi non autorizzati da parte di terzi (ad es. non annotare i codici di sicurezza sullo Strumento di pagamento, né conservarli assieme, né renderli visibili a terzi al momento della digitazione).
Il Cliente deve prestare particolare attenzione nel caso in cui uno Strumento di pagamento venga utilizzato tramite tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio tramite internet) in quanto possono esporre a elevati rischi di frode.
Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi gli Strumenti di pagamento fornitogli dalla Banca.
7. La Banca si impegna:
a) a fare quanto possibile e nelle proprie possibilità affinché i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno Strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del precedente comma 6;
b) ad astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
c) ad assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al comma 5, lettera b), nonché, nel caso di blocco dello strumento di pagamento ai sensi del precedente comma 4, di chiedere la riattivazione dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima.
d) ad impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al comma 5, lettera b) con cui richiede il blocco.
Art. 47 - Operazioni di pagamento non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto
1. Il Cliente venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o non eseguita o eseguita in modo inesatto ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca entro 13 mesi dalla data di addebito o di accredito, inviando una comunicazione in forma scritta.
Un’Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando la sua esecuzione non è avvenuta in modo conforme all’Ordine o alle istruzioni
impartite dal Cliente. Il rispetto delle istruzioni impartite dal Cliente attiene all'importo trasferito, ai tempi di esecuzione e di disponibilità, alle date valuta applicate. Un'Operazione di pagamento si considera non eseguita quando i fondi oggetto dell'Ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte del Prestatore di servizi di pagamento, rimanendo nella disponibilità del Pagatore o del Prestatore stesso.
2. Qualora la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento non si applica il termine di decadenza di 13 mesi di cui al primo comma.
3. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto all’art. 44 della presente Sezione e al comma 1 del presente articolo, il Prestatore di servizi del Pagatore è responsabile della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare di aver eseguito il pagamento secondo le istruzioni del Pagatore e che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario abbia ricevuto l’importo dell’Operazione nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Qualora l'Utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non è responsabile se prova che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine faranno fede le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalla Banca (ad es. tramite le apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse, qualora non risultino anomalie).
4. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del precedente comma 3, egli mette senza indugio l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto del Beneficiario medesimo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso in cui un’Operazione non sia stata autorizzata, o non eseguita o eseguita in modo inesatto il Prestatore di servizi di pagamento rimborsa quando è responsabile il Pagatore senza indugio, riportando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di inesatta esecuzione di un’Operazione di pagamento il Pagatore, in alternativa, può scegliere di non ottenere il rimborso e di mantenere l'esecuzione dell'Operazione di pagamento, fatti salvi i diritti di rettifica di cui al comma 1. In ogni caso la Banca non è tenuta a risarcire i danni di qualsivoglia natura derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento o dall'esecuzione di un'Operazione non autorizzata, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca.
Resta fermo che nel caso di utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento ai fini della determinazione delle responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e di quella del pagatore trovano applicazione le norme di legge in materia di servizi di pagamento e precisamente:
- l'Utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 46, comma 5, lettera b), salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento;
- salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'Utilizzatore non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 46, comma 7, lettera c);
- salvo il caso in cui l'Utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 46, comma 5, lettera b), l'Utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento;
- qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 46 con dolo o colpa grave, l'Utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al precedente punto.
Per colpa grave si intende il comportamento dell’Utilizzatore che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se si verifica uno o più dei seguenti casi in cui l’Utilizzatore:
i) non conserva lo Strumento di pagamento e i relativi codici di utilizzo in luogo segreto,
ii) comunica in ogni modo i codici di utilizzo dello Strumento di pagamento a terza persona,
iii) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei codici di sicurezza propri dello Strumento di pagamento (in particolare quando i codici sono registrati su device fissi o mobili quali pc, tablet, smartphone, smart tv. ecc.),
iv) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i servizi di pagamento,
v) fruisce dei servizi di pagamento con modalità (es. siti web), device o supporti che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
vi) denuncia con ritardo lo smarrimento, il furto o l’utilizzo non autorizzato dello Strumento di pagamento e/o dei relativi codici di utilizzo e non provvede al tempestivo blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso,
vii) non provvede a richiedere il blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso nonostante il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso il servizio sms alert o mediante avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza),
viii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
ix) non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. servizio sms alert),
x) omette di comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi dei servizi e degli strumenti di pagamento,
xi) omette di verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo “https” (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Trasnfer Protocol) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento “http” e in ogni caso se
xii) viola gli obblighi posti in capo all’Utilizzatore dalla legge o dal contratto.
6. In caso di motivato sospetto di frode la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma dandone immediata comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o durevole (es. PDF, email o, qualora disponibile, PEC).
7. L’avvenuto rimborso da parte della Banca non esclude la facoltà, per la stessa, di dimostrare in un momento successivo che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Cliente la restituzione immediata dell’importo rimborsato, anche mediante addebito in Conto corrente.
8. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti di quest’ultimo:
i) della corretta trasmissione dell’Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti con il Beneficiario,
ii) dell’immediata trasmissione dell’Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Pagatore,
iii) del rispetto della Data valuta e disponibilità dei fondi. Se il Prestatore di servizi del Beneficiario non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio
l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Se per l'esecuzione dell'Operazione è stato addebitato il conto, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
9. Se l’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, a prescindere dalla propria responsabilità, la Banca si adopera, senza indugio, su richiesta del Cliente per rintracciarla e lo informa del risultato su supporto cartaceo o durevole (es. PDF, email o, qualora disponibile, PEC).
10. In caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione, si applicano le Date valuta e disponibilità dei fondi di cui all’art. 23 D.Lgs., n. 11 /2010, comma 1,2,3,4, indicate nelle rispettive sottosezioni dei singoli Servizi di Pagamento.
11. In ogni caso per tutte le ipotesi indicate nel presente articolo, la Banca non sarà responsabile qualora sussista un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ovvero abbia agito in conformità ai vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
12. E’ fatto salvo il diritto di regresso della Banca nei confronti dell’effettivo responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Art. 48 – Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Le condizioni economiche applicate al rapporto regolato dal presente Contratto sono indicate nel Documento di sintesi contrattuale.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare sia le presenti condizioni generali, sia le norme che regolano i singoli servizi, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 sexies del T.U.B., delle rispettive disposizioni di attuazione e delle successive modifiche. Detta comunicazione verrà fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole: ad esempio su file Portable Document Format ("PDF") o messaggio di posta elettronica ("e-mail" o, qualora disponibile, PEC).
nel caso di attivazione del Servizio di Contabili online.
3. Qualora intervenga un giustificato motivo, la Banca si riserva altresì di modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti posti in essere dal Cliente.
4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere rese note al Cliente con comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 sexies del T.U.B. delle relative disposizioni di attuazione e delle successive modifiche.
5. Entro la data prevista per la decorrenza della modifica il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata.
6. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio saranno applicate con effetto immediato, senza preavviso, anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in tale ultimo caso, la modifica deve essere la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti.
Art. 49 - Recesso dalla presente Sezione e dai singoli Servizi di pagamento
1. L’accordo disciplinato dalla presente Sezione ed i singoli Servizi richiesti sono a tempo indeterminato.
2. Il Cliente ha sempre la facoltà in ogni momento e senza preavviso di recedere da uno o più Servizi di pagamento senza penalità alcuna e senza spese di chiusura.
3. La Banca ha la facoltà di recedere dalla presente Sezione e dai Servizi qui regolati, con un preavviso di almeno due mesi comunicato per iscritto o su altro supporto durevole (es. pdf, email o PEC). Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un’ipotesi di giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in
misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
Art. 50 - Trasparenza
1. In qualsiasi momento del rapporto il Cliente può richiedere le condizioni relative alla presente Sezione nonché le informazioni previste ai sensi dell’art. 126-quater, comma 1, lettera a) del TUB, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2. La Banca fornisce o rende disponibili al Cliente le informazioni e le condizioni con i contenuti e le modalità disciplinate dalla Banca d’Italia. In particolare il Cliente ha diritto di ottenere, gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del Documento di Sintesi che contiene le condizioni relative ai servizi di pagamento in vigore, debitamente aggiornato.
3. La Banca mette costantemente a disposizione su Sito e presso le proprie Agenzie, su richiesta del Cliente, un riepilogo gratuito dei movimenti di addebito e di accredito delle operazioni di pagamento regolate sul proprio Conto corrente. Tale riepilogo è disponibile per: disposizione di bonifico SEPA, addebito diretto SDD, addebito Pagobancomat, addebito prelievo Bancomat, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia e operazioni di accredito. Il riepilogo gratuito contiene le seguenti informazioni con riferimento alle distinte tipologie di pagamento:
ADDEBITI
Addebito derivante da operazione di Bonifico:
- numero di CRO/transaction ID quale riferimento univoco per individuare l’operazione
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
- dati del beneficiario Addebito diretto (RID/SDD):
- codice del debitore (RID)
- riferimento unico del Mandato (SDD)
- il nome e l’identificativo del beneficiario (SDD)
- codice identificativo dello schema di pagamento (SDD)
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
Addebito MAV / RAV / Bollettino Freccia:
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- data valuta di addebito Addebito RIBA:
- numero identificativo dell’effetto quale riferimento univoco per individuare l’operazione
- importo e divisa utilizzata per l’ addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito Addebito Pagobancomat:
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- data valuta di addebito
- riferimento dell’esercente Addebito Bancomat:
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’addebito
- data valuta di addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa ACCREDITI
Accredito derivante da operazione di Bonifico:
- numero dell’operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l’accredito
- data valuta di accredito
4. Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere alla Banca, prima dell’esecuzione di ogni singola operazione di pagamento, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle singole spese che il Cliente deve corrispondere. La Banca a seguito della richiesta del Cliente provvede a mettere a disposizione i documenti di
seguito indicati con riferimento alle distinte tipologie di operazioni di pagamento: per le disposizioni di bonifico, addebito diretto (RID/SDD), addebito Pagobancomat, addebito prelievo Bancomat, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia la Banca, su richiesta, fornisce il Documento di Sintesi del Conto corrente del Cliente nel quale figurano le reali condizioni applicate a quest’ultimo unitamente al Foglio Informativo del Conto corrente nel quale sono indicati i tempi massimi di esecuzione.
5. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sono fornite gratuitamente al Cliente. Qualora il Cliente richiedesse informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate o anche con strumenti diversi, le stesse saranno fornite a fronte di corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi.
6. La Banca trasmette inoltre periodicamente come previsto dalla normativa sulla Trasparenza i Documenti di Sintesi nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche relative ai Servizi di pagamento e l’estratto conto.
7. La Banca si riserva la facoltà di inviare le informazioni relative ai Servizi di Pagamento unitamente al rendiconto periodico del conto corrente.
Art. 51 - Reclami della Clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed all’applicazione delle norme contenute nella presente Sezione il Cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria ha la possibilità di presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate all’art. 3 delle presenti Condizioni Generali. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta può promuovere ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario con le modalità descritte nel già citato art. 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente art. 3 comma 4. Restano ferme le informazioni e le pattuizioni già fornite con riferimento alla procedura di mediazione.
2. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altri parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia.
Art. 52 - Sanzioni
1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 11, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento, si applicano le Sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall’art. 32 del medesimo decreto qui di seguito riportato: "Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3 (Spese applicabili), 9 (Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto), 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) e 25 (Mancata o inesatta esecuzione) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro.
Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8 (Obbligo a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), 21 (Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento) e 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro.
Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell’organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al T.U.B. e modificato dal presente decreto.
Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari
che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d’Italia. Si applica l’articolo 145 del T.U.B."
Sottosezione A
Bonifico
Art. 53 - Oggetto del Servizio
1. Il bonifico è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica, denominata Ordinante, ad un’altra, denominata Beneficiario", in base ad una disposizione conferita dall’ordinante alla propria Banca. Il trasferimento dei fondi avviene addebitando e accreditando i rispettivi conti dell’Ordinante e del Beneficiario.
2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la disciplina delle operazioni di Bonifico si distingue in bonifici “SEPA” e bonifici “non- SEPA” (o più semplicemente bonifici esteri). In particolare, la disciplina dei Bonifici SEPA ricomprende i bonifici nazionali, e quelli dei Paesi tempo per tempo aderenti alla Single Euro Payments Area (“SEPA”) sulla base di quanto tempo per tempo previsto dagli accordi interbancari e dai provvedimenti normativi (a livello comunitario e nazionale) in materia, fermo restando che la Banca provvederà ad eseguire i bonifici nazionali secondo le apposite procedure interbancarie sin tanto che le stesse saranno applicabili.
Art. 54– Disposizione di un ordine di bonifico
1. Le modalità di disposizione di un ordine di bonifico sono qui di seguito descritte.
2. Il Cliente può:
- consegnare all’Agenzia di riferimento un ordine cartaceo debitamente compilato e sottoscritto;
- nel caso del Servizio a distanza Webank, trasmettere alla Banca un ordine utilizzando i Sistemi di Identificazione forniti dalla Banca stessa e inserendo in procedura ovvero comunicando all’operatore del Servizio del Telephone Banking, tutti i dati necessari per effettuare la disposizione.
3. L’ordine di bonifico SEPA si considera completo se contiene tutti i dati necessari all’esecuzione dell’operazione, cioè i propri dati anagrafici e/o l’Identificativo unico corrispondente alle proprie coordinate bancarie, l’identificativo unico corrispondente alle coordinate bancarie del Beneficiario espresse con il codice IBAN, la data esecuzione richiesta, l’importo il nominativo e la residenza del Beneficiario. Per i bonifici non- SEPA sono richiesti il numero di conto beneficiario, il codice swift della Banca beneficiaria e i dati del beneficiario.
4. La data di ricezione e conseguente accettazione dell’Ordine di pagamento è quella in cui la Banca riceve l’ordine completo di tutte le informazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione ai sensi del precedente comma.
5. Qualora la disposizione di bonifico sia impartita tramite il Servizio a distanza Webank, la data di ricezione è determinata conformemente agli orari massimi previsti per l’inserimento dell’ordine indicati sui Fogli Informativi messi a disposizione presso le dipendenze della Banca e sul Sito. Per disposizioni impartite successivamente all’orario limite previsto, l’ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno lavorativo successivo alla data di inserimento da parte del Cliente.
6. Il Cliente ha altresì la facoltà di impartire alla Banca Ordini di pagamento che debbano essere eseguiti in una data futura rispetto a quella della presentazione dell’Ordine.
7. La data di esecuzione di qualsiasi bonifico dovrà essere sempre indicata nel relativo ordine. Resta inteso che nel caso in cui il giorno di esecuzione indicato dal Cliente coincida con una Giornata non operativa per la Banca, il giorno di esecuzione sarà la prima Giornata operativa successiva.
8. In caso di bonifici superiori all’importo indicato nel Documento di Sintesi o richiesto per iscritto dal Cliente, per ragioni di sicurezza e maggiore tutela dello stesso Cliente, la Banca potrebbe effettuare specifici controlli (ad esempio richiedendo, se del caso, una ulteriore conferma da parte del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza). Il Cliente è informato ed accetta che tali controlli possono ritardare la ricezione dell’ordine di pagamento in quanto il bonifico si intenderà ricevuto dalla Banca solo una volta che tutti i controlli sono stati effettuati. Per le medesime ragioni di sicurezza e maggiore tutela del Cliente, la Banca, potrà introdurre un limite operativo all’importo massimo del singolo bonifico. Il Cliente ha facoltà di innalzare o di ridurre tale importo inviando alla Banca un’apposita richiesta
attraverso il Sito. In assenza di richiesta, il Cliente accetta che il limite di importo sia quello tempo per tempo stabilito dalla Banca. Resta sempre salva la facoltà della Banca di non accogliere le richieste di variazione effettuate dal Cliente, nonché di variare autonomamente il limite.
Art. 55 - Esecuzione di un ordine di bonifico
1. La Banca esegue le operazioni di bonifico SEPA esclusivamente in conformità all’Identificativo Unico indicato dal Cliente, che corrisponde alle coordinate bancarie complete del Beneficiario, espresse nel codice IBAN.
2. In base a quanto previsto dall’art. 44 comma 5 della Parte Generale della presente Sezione "Servizi di Pagamento", se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo Unico (IBAN) fornito dal Cliente, l’ordine è, a tutti gli effetti, eseguito correttamente. Pertanto, qualora l’Identificativo Unico indicato dal Cliente nell’ordine di bonifico sia inesatto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’ordine di pagamento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 comma 6 della Parte Generale della presente Sezione relativa ai Servizi di Pagamento. Per gli ordini di bonifico non-SEPA, si precisa che non è richiesta l’indicazione di alcun codice identificativo e che pertanto la disposizione viene eseguita sulla base dei dati forniti dal Cliente ordinante come richiesto dall’articolo 44 comma 2 della presente Sezione.
3. L’addebito sul Conto del Cliente viene effettuato dalla Banca nella data di esecuzione dell’ordine di bonifico. La valuta di addebito sul Conto del Cliente non può essere precedente alla giornata lavorativa in cui l’importo dell’operazione di Bonifico è addebitato sul Conto del Cliente.
4. A decorrere dalla data di ricezione dell’ordine di pagamento, l’importo del bonifico sarà accreditato sul Conto del prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:
i) entro la fine della giornata operativa successiva se la disposizione è impartita tramite il Servizio Webank, ovvero
ii) entro la fine di due giornate operative successive se l’ordine è disposto sul supporto cartaceo.
Art. 56 - Revoca dell’ordine di bonifico
1. Il Cliente ha la facoltà di revocare l’ordine di bonifico conferito alla Banca entro la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione dell’operazione. In corrispondenza della data di esecuzione, il Cliente potrà revocare l’ordine di bonifico mediante comunicazione telefonica registrata. Revoche successive a tale termine richiederanno l’espresso consenso della Banca, che dovrà essere manifestato per iscritto.
2. La revoca deve essere effettuata:
- in caso di ordine cartaceo con disposizione scritta da inviare alla Banca o all’Agenzia di Riferimento;
- in caso di ordine conferito attraverso il Servizio Webank mediante utilizzo del medesimo canale.
3. In caso di disposizioni di bonifico permanenti che richiedano alla Banca l’esecuzione di più pagamenti ripetuti nel tempo, il Cliente ha la facoltà di revocare la disposizione permanente ovvero un singolo bonifico.
Art. 57 - Accredito in conto di un bonifico
1. Ai fini dell’esecuzione di bonifici in accredito, il Cliente beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al pagatore il proprio identificativo unico (IBAN).
2. La Banca accredita il Conto corrente del Cliente Beneficiario nello stesso giorno di ricezione dei fondi da parte della Banca dell’Ordinante, con pari valuta e disponibilità.
3. Nel caso in cui la rimessa sia stata effettuata in divisa estera la Banca, previa effettuazione della eventuale conversione, accredita il Conto corrente del Cliente applicando i giorni di valuta previsti dal Documento di Sintesi. La conversione in euro sarà calcolata al cambio quotato nel durante.
Sottosezione B
Addebito di RID/SDD, RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA
Art. 58 - Oggetto
1. La presente sottosezione disciplina unicamente le operazioni di pagamento in conto corrente di Rapporti Interbancari Diretti (di seguito "RID") / Sepa Direct Debit (di seguito “SDD”), Ricevute Bancarie Elettroniche (di seguito "RIBA"), Pagamento Mediante Avviso (di seguito "MAV"), Ruoli Mediante Avviso (di seguito "RAV") e Bollettini Freccia.
Art. 59 - Oggetto dei servizi di pagamento di addebito diretto (RID/SDD)
1. I servizi di addebito diretto (RID e SDD) consentono al Cliente di ricevere sul proprio Conto corrente uno o più ordini di addebito disposti dal Beneficiario,
con preventivo rilascio di autorizzazione al succitato Beneficiario (e/o, nel solo caso del RID, alla Banca domiciliataria).
Art. 60 - Domiciliazione e addebito di RID
1. L’autorizzazione ed il relativo consenso ad eseguire un ordine di pagamento RID devono essere preventivamente conferiti mediante sottoscrizione, da parte del Cliente, di un’autorizzazione all’addebito rilasciata alla propria Banca (delega “DMF Debit Mandate Flow”) o direttamente al creditore (delega “CMF Credit Mandate Flow”). L’autorizzazione si considera completa se riporta il codice debitore attribuito al Cliente dal creditore, il codice SIA del creditore e il Conto corrente di addebito attraverso l’indicazione del relativo identificativo unico (IBAN). L’ordine da parte del Cliente, formalizzato per iscritto mediante compilazione della delega RID, è da considerarsi valido dal momento della sua sottoscrizione anche per tutti gli addebiti successivi riferiti a tale delega, fino alla revoca della stessa. La delega può essere conferita alla Banca da parte del Cliente debitore anche tramite il Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili, utilizzando i Sistemi di Identificazione forniti dalla Banca stessa (Codice Cliente e relativa Password) e inserendo tutti i dati necessari per effettuare la disposizione, indicati al presente comma.
2 . La Banca, in accordo con l’ordine elettronico di incasso ricevuto dalla Banca del Beneficiario, procede all’addebito in Conto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti, previa verifica dell’esistenza e della correttezza della delega di cui sopra. La data valuta di addebito coincide con la data contabile dell’operazione. La Banca esegue l’addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica da parte del creditore, alla data di scadenza da quest’ultimo indicata, che è considerata come data effettiva di ricezione dell’ordine pre autorizzato da parte del Cliente debitore. L’importo verrà accreditato sul conto della Banca del creditore secondo le tempistiche indicate dagli accordi interbancari vigenti e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010. La Banca, nell’esecuzione dell’operazione, non è responsabile dell’inesatta esecuzione o mancata esecuzione o ancora del ritardo nella stessa, qualora ciò derivi da una non corretta indicazione dei dati forniti dal Cliente nella delega o dal beneficiario nel flusso di addebito del RID, come elencati al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso di Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente ha diritto di chiedere il rimborso e quindi lo storno dell’addebito entro le otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio dell’autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente, l’autorizzazione non specifichi l’importo dell’operazione;
b) l’importo addebitato supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, a quanto eventualmente indicato nella Delega RID, e alle circostanze del caso.
Al tal fine, il Cliente deve fornire alla Banca i documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza delle suddette condizioni.
La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta.
Qualora il Cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) o rivesta la qualità di microimpresa ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 11/2010 e abbia concordato tali facoltà con il proprio creditore e con la Banca all’interno della delega RID ordinario, il rimborso e quindi lo storno potrà essere richiesto:
i) entro il giorno di scadenza ovvero
ii) entro i 5 giorni operativi successivi alla scadenza, sempre ferma restando la sussistenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere
a) e b) del presente comma. Alle medesime condizioni, il Cliente può richiedere il rimborso e quindi lo storno del RID veloce entro il giorno di scadenza. Sempre qualora non rivesta la qualità di consumatore o rivesta la qualità di microimpresa, il Cliente può concordare con il proprio creditore la rinuncia del diritto al rimborso.
4. Qualora all’interno della delega RID venga scelta alternativamente l’opzione “importo fisso” ovvero “importo massimo” e l’importo addebitato non rientri nei parametri dell’opzione scelta, lo stesso verrà respinto in quanto non autorizzato dal
Cliente.
5. Rimane salvo il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di un addebito RID non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell’addebito, come disciplinato dall’art. 47.
Art. 61 - Revoca della delega RID o di un singolo ordine di pagamento RID
1. Il Cliente ha diritto di revocare l’autorizzazione iniziale all’addebito (delega RID), di cui al primo comma del precedente art. 60 (e con essa il consenso ad eseguire l’operazione), mediante comunicazione scritta alla Banca ovvero mediante il Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili. Dalla data di ricezione della suddetta revoca tutti i pagamenti successivi si considereranno non autorizzati, fatti salvi i tempi tecnici per la registrazione della revoca.
2. Il Cliente ha inoltre diritto di revocare l’autorizzazione per un singolo pagamento mantenendo in essere la delega di cui sopra, con l’effetto che i pagamenti successivi a quello revocato continueranno ad essere considerati autorizzati.
3. La revoca del singolo Ordine di pagamento può essere esercitata fino al giorno prima della scadenza del RID oggetto del pagamento stesso. Decorso tale termine la revoca sarà possibile solo con il consenso della propria Banca e del beneficiario, tranne che nell’ipotesi prevista dal seguente comma 5. In caso di revoca del singolo ordine di pagamento effettuata dopo il giorno precedente alla scadenza, la Banca addebiterà al Cliente le spese della revoca.
4. E’ esclusa la facoltà di revocare i pagamenti tramite RID qualora la Banca sia creditrice del relativo importo. In tal caso l’eventuale comunicazione di revoca della delega si ha per non avvenuta e l’operazione deve intendersi a tutti gli effetti autorizzata.
5. Qualora il Cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art
3 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) o rivesta la qualità di microimpresa ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 11/ 2010, il Cliente può concordare con il proprio creditore, all’interno della Delega RID, la rinuncia alla facoltà di revoca del singolo ordine di pagamento RID.
Art. 62 - Domiciliazione e Addebito Sepa Direct Debit (SDD)
1. L’SDD è un servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri Paesi dell'Area Unica dei pagamenti in Euro, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (c.d. Mandato).
Si distinguono la tipologia “Core” (utilizzabile da tutti gli utenti) e quella “B2B” (non utilizzabile da clienti “consumatori”).
2. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio Prestatore di servizi di pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del conto di pagamento. Ai fini dell’esecuzione delle operazioni SDD, il Cliente pagatore deve provvedere in autonomia ad indicare al beneficiario del pagamento il proprio identificativo unico (IBAN). Il Cliente pagatore ha diritto di impartire alla Banca istruzioni volte a limitare le operazioni oggetto dell’SDD per importo o per periodicità.
3. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se i conti di pagamento del Cliente Pagatore e del Beneficiario sono in Euro.
4. L'autorizzazione e il relativo consenso ad eseguire un ordine di pagamento SDD devono essere preventivamente conferiti mediante sottoscrizione, da parte del Cliente, di un'autorizzazione all'addebito (Mandato) rilasciata al beneficiario, emittente l'SDD.
Limitatamente ai beneficiari che abbiano sottoscritto particolari accordi sarà anche possibile la sottoscrizione del Mandato direttamente tramite la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione (ivi incluso l’utilizzo del Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili) e sostenendo le spese allo scopo previste.
5. Con eccezione dei casi particolari prospettati nel precedente comma 4, la Banca non interviene direttamente nelle fasi di sottoscrizione, modifica o revoca dell'autorizzazione all'addebito. Al debitore è ugualmente richiesto di avvisare la Banca, con le modalità che la stessa rende disponibili, in merito alla avvenuta sottoscrizione di un Mandato, che ne terrà buona nota per tutti gli addebiti SDD successivamente inoltrati dall’emittente individuato.
In assenza di Mandato già registrato negli archivi Banca e in mancanza di specifiche istruzioni al riguardo eventualmente fornite dal correntista l’ordine di incasso SDD sarà respinto.
Eventuali modifiche o revoche dell'autorizzazione all'addebito dovranno essere comunicate dal Cliente direttamente al beneficiario. Parimenti la cosa dovrà essere comunicata anche alla Banca, affinché aggiorni opportunamente i propri archivi interni.
Per i Mandati a favore dei beneficiari aderenti agli accordi specifici di cui al precedente comma 4, le modifiche e la revoca del Mandato potranno anche essere effettuate direttamente tramite la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione (ivi incluso l’utilizzo del Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili) e sostenendo le spese allo scopo previste.
Il Cliente classificato come consumatore ha diritto di chiedere alla Banca
i) il blocco di qualsiasi addebito SDD,
ii) il blocco degli addebiti SDD di uno o più determinati beneficiari sulla base di un Mandato in corso,
iii) la limitazione dell’autorizzazione a uno o più determinati beneficiari;
6. La Banca, in accordo con l'ordine elettronico di incasso ricevuto dalla Banca del beneficiario, procede all'addebito in Conto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti.
7. La data valuta di addebito coincide con la data contabile dell'operazione. La Banca esegue l'addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica emessa da parte del Beneficiario, alla data di scadenza da quest'ultimo indicata, considerata come data effettiva di ricezione dell'ordine pre-autorizzato da parte del Cliente. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del beneficiario nei termini previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.
8. Per gli SDD riferibili alla tipologia Core il Cliente ha la facoltà di richiedere il rimborso e quindi lo storno dell'addebito entro le 8 settimane successive alla data di scadenza, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio dell'autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente, l'autorizzazione non specifichi l'importo dell'operazione;
b) l'importo addebitato superi quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, a quanto eventualmente indicato nel Mandato SDD e alle circostanze del caso.
Per gli SDD riferibili alla tipologia B2B non è prevista facoltà di rimborso e, in tal caso, la Banca verifica ciascuna operazione accertandosi, sulla base dei dati del Mandato e prima di procedere all’addebito, che l’importo e la periodicità dell’operazione stessa corrispondano a quelli indicati nel Mandato.
9. Per le richieste di rimborso citate nel precedente comma 8, il Cliente deve fornire alla Banca i documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
10. Rimane salvo il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di un addebito SDD non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell'addebito, fatte salve le facoltà di richiedere, anche oltre tale termine, la rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione l'informativa prevista sulla base della normativa vigente.
Art. 63 - Oggetto del servizio di pagamento RIBA, MAV, RAV e
Bollettino Freccia
1. La Xx.Xx. è un documento, in formato cartaceo o elettronico, che viene trasmesso dal creditore alla propria banca (detta Banca assuntrice) che provvede a inoltrarlo alla banca (detta Banca domiciliataria) del debitore. Quest'ultima invia al debitore un avviso, in formato cartaceo o elettronico, contenente il riferimento dell’importo in euro e della data del pagamento.
Il servizio di pagamento Xx.Xx. consente quindi al Cliente di effettuare:
- il pagamento di Xx.Xx. domiciliate presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento Xx.Xx domiciliate presso la Banca
- il ritiro di Xx.Xx. per pagare ricevute bancarie domiciliate presso altre banche
2. Il M.AV. / RAV è un pagamento su supporto cartaceo mediante avviso, predisposto dalla Banca assuntrice, su richiesta del creditore. Il M.AV. / XXX viene inviato al debitore, il quale può effettuare il
pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento al debitore viene consegnata una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto durevole che fungono da quietanza. L’importo e la scadenza sono predeterminate. Il creditore del RAV è la Pubblica Amministrazione.
3. Il Bollettino Freccia è un documento cartaceo predisposto ed inviato al debitore da parte del creditore. Il debitore può effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento al debitore viene consegnata una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto durevole che fungono da quietanza. L’importo e la scadenza sono predeterminate.
Il servizio di incasso permette al Cliente di effettuare il pagamento di Bollettino Freccia sulla base delle disposizioni presentate.
Art. 64 – Disposizione di pagamento RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINOFRECCIA
1. Il Cliente dispone un ordine di pagamento mediante addebito o prenotazione in Conto corrente di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia, nel caso di utilizzo del Servizio Webank, inserendo in procedura tutti i dati necessari per effettuare la disposizione, indicati al comma 2 del presente articolo, utilizzando i Sistemi di Identificazione forniti dalla Banca stessa.
a) per i MAV, i RAV e i Bollettini Freccia, la prenotazione può essere inserita mediante il Sito fino a 60 giorni successivamente alla data di scadenza;
b) per le RIBA la prenotazione può essere inserita tramite il Sito fino alle 12.30 del giorno lavorativo di scadenza;
c) per i Bollettini Freccia, la disposizione può essere inserita tramite il Sito fino a 60 giorni successivamente alla data di scadenza;
d) Per le RIBA la disposizione può essere inserita tramite il Sito fino al giorno operativo precedente alla data di scadenza.
In caso di prenotazione del pagamento tramite i Servizi Webank, il Cliente dovrà necessariamente utilizzare il codice identificativo presente sull’avviso o sul bollettino.
Limitatamente al servizio di addebito di MAV, nel caso in cui il Cliente utilizzi apparecchiature Self Service presso gli ATM, all’uopo abilitate, fornisce alla Banca, in base alle modalità convenute e previa digitazione del P.I.N., tutti i dati richiesti, come indicato al comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza.
2. L’ordine di pagamento si considera completo se contiene tutti i dati necessari all’esecuzione dell’operazione di seguito indicati:
RIBA:
- Numero avviso
- Numero effetto
- Importo
- Scadenza
- Conto corrente di addebito MAV / RAV:
- Codice identificativo MAV/ RAV
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito BOLLETTINO FRECCIA:
- Codice identificativo Bollettino Freccia
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito
3. La Banca esegue il pagamento di RIBA, MAV, RAV, Bollettino Freccia il giorno stesso di ricezione dell’ordine determinato nelle modalità specificate nei commi precedenti del presente articolo.
4. L’importo verrà accreditato sul conto della banca del creditore secondo le tempistiche indicate dagli ”accordi interbancari” vigenti e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.
Art. 65 - Esecuzioni di pagamenti di RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA
1. La disposizione di pagamento si considera correttamente eseguita dalla Banca se effettuata coerentemente con i dati riportati nell’articolo precedente della presente sottosezione. La Banca tuttavia con riferimento al destinatario del pagamento, non può essere considerata
responsabile qualora esegua la disposizione conformemente all’identificativo unico indicato dal Cliente.
2. Rimane salvo il diritto del Cliente di richiedere il rimborso dell’addebito non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell’addebito stesso, come disciplinato dall’art. 47 Parte Generale della presente Sezione.
Art. 66 - Revoca del consenso al pagamento di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia
1. La revoca dell’ordine di pagamento può essere effettuata al più tardi entro il giorno operativo precedente la data di addebito concordata. Decorso tale termine la revoca sarà possibile solo con il consenso della Banca e del beneficiario.
2. In caso di ordine cartaceo gli ordini di pagamento di RIBA MAV, RAV e Bollettini Freccia possono essere revocati dal Cliente con disposizione scritta da consegnare all’Agenzia di riferimento della Banca.
3. In caso di ordine conferito mediante il Servizio Webank la revoca può essere effettuata:
- per le RIBA, i MAV, i RAV mediante il medesimo canale di inserimento;
- per i Bollettini Freccia con disposizione scritta.
Sottosezione C
CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE
(Modalità d’uso della Carta)
Art. 67 - Oggetto
1. La Carta è emessa dalla Banca su richiesta del Cliente.
2. La Carta è di proprietà esclusiva della Banca. L'emissione e l'utilizzo della Carta sono regolati dalle presenti condizioni , nonché dalle pattuizioni particolari contenute nel Modulo di Richiesta che il Cliente accetta sottoscrivendoli, in forma autografa o ove disponibile con Firma Digitale, e si impegna ad osservare. Il Cliente, nei casi in cui sia dotato di Firma Digitale, è tenuto ad utilizzarla. L’accettazione verrà inviata dalla Banca ad uno o più dei recapiti del Cliente indicati nel Modulo di Richiesta, ivi compresi quelli elettronici (es. mail o PEC). In caso di accettazione, autografa o digitale, da parte della Banca della presente richiesta di emissione della Carta, la Carta nonché le istruzioni operative e il PIN (Codice Personale Segreto della Carta) verranno inviati in busta sigillata all’indirizzo di residenza o all’apposito indirizzo eventualmente indicato dal Cliente all'atto della richiesta. Con l’attivazione della Carta mediante l'inserimento nella parte privata del Sito dell'apposito codice di attivazione comunicato al Cliente secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca sul proprio Sito, il Cliente attesta e conferma la ricezione della Carta.
3. L'uso congiunto della Carta e del Personal Identification Number (il codice personale segreto che, ove previsto, deve essere digitato per autorizzare le operazioni effettuate mediante la Carta, di seguito definito “P.I.N.”) . identifica il Titolare, manifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le singole operazioni, e lo legittima, entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Xxxxxxxxx, a:
- effettuare operazioni di pagamento di beni e/o di servizi presso gli Esercenti Convenzionati in Italia e all'estero e sugli Sportelli Automatici abilitati;
- effettuare operazioni di prelievo di denaro contante in Italia e all'estero presso gli Sportelli Automatici;
- effettuare versamenti sul Conto ed altre operazioni di natura informativa e dispositiva presso gli Sportelli automatici Self Service.
4. Le operazioni effettuate con la Carta devono avvenire entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta e con le modalità previste dal presente Contratto e in ogni caso entro il limite costituito dal Saldo Disponibile. Il Titolare e la Banca possono concordare variazioni dei Limiti di Utilizzo della Carta, ferma restando la facoltà della Banca di ridurre detti massimali, per giustificato motivo (es. per ragioni di sicurezza), dandone pronta comunicazione al Titolare a mezzo raccomandata r.r. o, se disponibile, via PEC che ha diritto di recedere con le modalità di cui all'articolo 48.
5. La Carta di debito Internazionale può essere utilizzata nei Paesi del Profilo Europa e, sbloccando l'apposita Opzione "GeoBlock", anche nei Paesi del Profilo Mondo. L'Opzione “GeoBlock” può essere sbloccata e/o riattivata dal Titolare in qualsiasi momento, anche temporaneamente. Per l'attivazione e lo sblocco dell'Opzione
“GeoBlock”, il Titolare deve contattare la Banca secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca stessa sul proprio Xxxx. La richiesta di attivazione o di sblocco dell'Opzione “GeoBlock”, se accolta, è gratuita. Lo sblocco potrebbe essere rifiutato per ragioni di sicurezza (ad esempio in caso di sospetto di clonazione o di denuncia di smarrimento o sottrazione).
Art. 68 . Rilascio ed utilizzo della Carta
1. La Carta è strettamente personale e deve essere usata solo dal Titolare. La Carta non può essere ceduta o data in uso ad altri soggetti diversi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato u n P.I.N., che viene consegnato in un plico discreto sigillato. Il P.I.N. viene generato elettronicamente e, pertanto, non è noto al personale della Banca. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed assicura che informaticamente non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare.
3. Le operazioni effettuate mediante la Carta, una volta autorizzate secondo le modalità previste dal presente Contratto, non possono essere revocate.
4. La data di ricezione della disposizione da parte della Banca è la data in cui il Titolare dispone il pagamento presso l'esercente o dallo Sportello Automatico digitando il P.I.N.. La disposizione di pagamento viene eseguita nel giorno di ricezione dell'ordine.
5. Una volta eseguita l'operazione viene rilasciato, gratuitamente, al Titolare uno scontrino sul quale sono riportate le seguenti informazioni:
i) il numero dell'operazione e il codice dell'Esercente Convenzionato che consente di individuare il beneficiario;
ii) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul Conto o in quella utilizzata per l'ordine d i pagamento;
iii) la data valuta dell'addebito ovvero la data di ricezione dell'ordine di pagamento.
6. In caso di rifiuto verrà rilasciato, gratuitamente, al Titolare uno scontrino contenente gli estremi dell'operazione, e, ove possibile, le motivazioni del rifiuto.
7. L'utilizzo della Carta per effettuare operazioni di prelievo o di pagamento può comportare l'addebito d i spese da parte di terzi (ad es. in occasione di operazioni di pagamento effettuate presso gli Sportelli Automatici di prestatori di servizi di pagamento diversi dalla Banca) in relazione alle quali il Titolare ha diritto di essere informato al momento della richiesta di effettuare l'operazione di prelievo o di pagamento.
8. L'utilizzo all'estero della Carta è sottoposto alle norme valutarie vigenti all'epoca dell'utilizzo ed emanate dalle competenti Autorità che il Titolare si impegna a rispettare.
Art. 69 . Custodia della Carta e del P.I.N.
1. Il Titolare della Carta è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e il P.I.N.; il P.I.N. deve restare segreto e non deve essere riportato o annotato sulla Carta, né conservato insieme ad essa, né reso visibile a terzi al momento della digitazione dello stesso in sede di utilizzo della Carta. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 90 e 92, il Titolare della Carta è responsabile di ogni conseguenza dannosa che, per sua negligenza, possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e/o del P.I.N..
2. L'utilizzo di una Carta di cui è stato richiesto il blocco, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce illecito che la Banca si riserva di perseguire anche penalmente, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a restituire la Carta alla Banca, debitamente invalidata, a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di Riferimento.
Art. 70. Operazioni di prelevamento
1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di prelevamento di denaro contante presso gli Sportelli Automatici - entro i Limiti d i utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta o quelli successivamente concordati con la Banca, e comunque sempre entro il limite costituito dal Saldo Disponibile sul Conto.
2. In caso di errore nella digitazione del P.I.N., di Carta danneggiata o per motivi di sicurezza, lo Sportello Automatico può trattenere la Carta.
In questo caso il Titolare è tenuto a contattare immediatamente il Numero Verde per richiedere il blocco della Carta. In alternativa il Titolare può segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, inviando alla stessa un telefax o un apposito messaggio PEC o recandosi personalmente presso l'Agenzia di Riferimento. Resta fermo che la modalità principale e più veloce per chiedere i l blocco della Carta, e di conseguenza per contenere le perdite economiche derivanti dall'indebito utilizzo della Carta, è quella di contattare il Numero Verde.
3. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha manifestato il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione al prelievo mediante la digitazione del P.I.N..
Art. 71 . Opzione Down Option
1. In assenza del collegamento telematico tra gli Sportelli Automatici/Terminali POS e i sistemi informatici della Banca (sistema OLI, che controlla se l’operazione autorizzata mediante la Carta rispetta i Limiti di utilizzo della Carta ed il Saldo Disponibile) il Titolare della Carta non può effettuare operazioni di prelievo o pagamento tramite la Carta in quanto non è possibile controllare se l'operazione di prelievo o pagamento i) rispetti i limiti di utilizzo della Carta pattuiti tra le parti e ii) non superi il Saldo Disponibile. In tal caso, la Banca o l'Esercente comunica al Titolare la temporanea impossibilità di effettuare operazioni di prelievo o pagamento tramite la Carta preventivamente, ove possibile, e in ogni caso, mediante avviso sul display dello Sportello Automatico o mediante la consegna dello scontrino emesso dal Terminale POS.
2. L'opzione Down Option consente di effettuare operazioni di prelievo o pagamento anche in caso di assenza di collegamento telematico tra gli Sportelli Automatici/Terminali POS e i sistemi informatici della Banca entro i limiti standard giornalieri fissati in 500 euro (con importo massimo per prelievo di 250 euro) e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzo della Carta. Tale opzione può essere attivata contattando la Banca secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca stessa sul proprio Sito. La richiesta di attivazione dell'Opzione “Down Option” può essere rifiutata per ragioni di sicurezza. . Resta tuttavia non operativo il controllo volto ad impedire che l'operazione di prelievo o di pagamento effettuata tramite la Carta superi il Saldo Disponibile. Di conseguenza, il Titolare della Carta si impegna a prelevare o a pagare somme nei limiti del Saldo Disponibile, posto che in caso di inosservanza di detto impegno la Banca potrà applicare sulle somme utilizzate in eccedenza al Saldo Disponibile il tasso di interesse debitore e la commissione di istruttoria veloce pattuiti per gli sconfinamenti in Conto/utilizzi extra-fido.
Art. 72. Operazioni di pagamento
1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento di merci e/o servizi presso gli Esercenti Convenzionati - entro i Limiti di Utilizzo e comunque entro il Saldo Disponibile - mediante qualunque Terminale POS.
2. Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mediante altre tipologie di terminali diversi dai Terminali POS che accettano la Carta. I pagamenti disposti tramite le predette apparecchiature diverse dai Terminali POS avverranno sempre mediante l'utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N. e saranno autorizzati, processati e addebitati con modalità identiche a quelle effettuate su apparecchiature POS.
3. Il Titolare non può revocare l'ordine di pagamento dopo avere dato il
consenso ad eseguire l'operazione di pagamento mediante la digitazione del P.I.N..
4. L'Esercente Convenzionato ha facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.
Art. 73 . Operazioni tramite Sportelli Automatici/Sportelli Automatici Self Service
1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di versamento di assegni e contanti sul Conto tramite gli Sportelli Automatici Self Service. Le operazioni di versamento di assegni e contanti si considerano perfezionate previa verifica della materialità dei valori e delle banconote da parte della Banca.
2. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento tramite Sportelli automatici/Sportelli Automatici Self Service. L'elenco completo delle operazioni di pagamento effettuabili agli Sportelli Automatici/Sportelli Automatici Self Service è riportato nel Foglio informativo e nel Documento di sintesi della Carta.
3. Per effettuare operazioni di pagamento agli Sportelli automatici/Sportelli automatici Self Service il Titolare deve seguire le istruzioni che vengono visualizzate sul display degli Sportelli automatici/Sportelli automatici Self Service. In particolare, per il pagamento di un MAV il Titolare deve digitare sul display dello Sportello Automatico/Sportello Automatico Self Service i l numero identificativo unico del MAV. A fronte del pagamento del MAV lo Sportello Automatico/Sportello Automatico Self Service eroga uno scontrino di ricevuta nel quale sono indicati l'importo dell'operazione, la divisa di addebito, il numero identificativo MAV.
4. L'identificazione del Titolare e la manifestazione del consenso di quest'ultimo ad effettuare il pagamento o il versamento avvengono mediante la digitazione del P.I.N.
5. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione all'operazione con la digitazione del P.I.N..
74 . Operazioni di pagamento di pedaggi autostradali - FASTPay
1. La Carta può essere utilizzata entro il Limite di Utilizzo riportato sul Modulo di Richiesta per effettuare operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali presso le barriere autostradali (dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTPay) gestite da società od enti convenzionati.
2. Il pagamento dei pedaggi autostradali non avviene mediante digitazione del P.I.N.. Il Titolare esprime il proprio consenso e la propria autorizzazione all'addebito, inserendo la Carta nel lettore magnetico della barriera autostradale. La Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo e non è consentito convalidare il transito di un altro veicolo, anche se al seguito del primo. L'operazione di addebito non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso con l'inserimento della Carta nel lettore magnetico.
3. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare irrevocabilmente sul Conto gli importi dei pedaggi autostradali sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, per poi accreditarli alle società od enti che li gestiscono.
4. La contabilizzazione in Conto dell'importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, con valuta media ponderata risultante dai singoli pagamenti.
5. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause a essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
6. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente, la persona fisica che eventualmente lo rappresenta, e le società od enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il servizio.
Art. 75 . Servizio SMS Alert
1. Il Titolare della Carta deve controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate con la Carta stessa. A tal fine il Titolare è informato che i rischi di frodi possono essere attenuati utilizzando il Servizio SMS Alert.
2. Il Titolare in possesso di un’utenza di telefonia mobile abilitata che intende aderire al Servizio SMS Alert dovrà inoltrare l’apposita richiesta attraverso le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca sul Sito o contattando l’Agenzia di Riferimento. Il costo del relativo SMS dipende dal piano tariffario in vigore con il proprio operatore.
3. Il Titolare che ha provveduto ad attivare il Servizio SMS Alert sarà avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia per la quale ha avanzato la richiesta e potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente con le modalità indicate nell'art. 90 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta.
4. Il Servizio SMS Alert è strettamente collegato al numero telefonico indicato dal Cliente e quindi alla scheda telefonica (Carta SIM) associata a quel numero.
Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo della stessa, il Servizio SMS Alert sarà fruito dal cessionario della scheda telefonica, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente, manlevando la Banca da ogni responsabilità e assumendosi ogni onere anche economico o risarcitorio a qualsivoglia titolo, in ordine a ogni pretesa che dovesse essere intrapresa da qualsivoglia soggetto
in merito ai servizi SMS e ai contenuti delle informazioni veicolati a mezzo dei servizi stessi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a segnalare immediatamente mediante l’apposita funzione sul Sito o contattando l’Agenzia di Riferimento eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare e dell'operatore telefonico.
5. I valori di soglia sono consultabili sul Sito o possono essere richiesti al Servizio Clienti. L'accesso al Sito e al Servizio Clienti avviene a seguito di identificazione mediante utilizzo del sistema di identificazione (username e password).
Art. 76 . Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat
1. In relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento l'ubicazione degli Sportelli Automatici e/o degli Sportelli Automatici Self Service.
2. La Banca, al fine di realizzare un miglioramento ed un completamento dei Servizi offerti, si riserva la facoltà di estendere in qualsiasi momento i servizi utilizzabili dal Titolare mediante la Carta a quelli tempo per tempo offerti dai terzi gestori dei circuiti di pagamento sui quali è possibile utilizzare la Carta, e ciò anche senza necessità di specifica richiesta. Ai nuovi Servizi si applicheranno le norme del presente Contratto e le condizioni contenute nella comunicazione della Banca di avviso dell'estensione dei Servizi stessi.
Art. 77 . Rapporti con Esercenti Convenzionati
1. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti Convenzionati.
2. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti fra lo stesso e gli Esercenti Convenzionati per i beni acquistati e/o i servizi fruiti. Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali i beni sono stati acquistati o i servizi fruiti, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
3. In ogni caso, nei rapporti con la Banca, l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile.
Art. 78 Obblighi della Banca
1. La Banca mette a disposizione del Titolare, su richiesta da inoltrare agli indirizzi indicati sul Sito o all'Agenzia di Riferimento, quanto necessario per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art 90, per i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
2. La Banca è tenuta a impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare inviata nelle ipotesi di cui all'art. 90 del presente Contratto.
Art. 79 . Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito in Conto
1. Il Documento di Sintesi indica le condizioni economiche pattuite dalle parti e applicabili al Contratto.
2. L'addebito in Conto delle operazioni compiute viene eseguito, in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, non appena l'informazione sull'addebito stesso è ricevuta dalla Banca tramite i centri applicativi che gestiscono il regolamento dell'operazione e con valuta pari alla data dell'operazione. Restano ferme le condizioni pattuite nel contratto di Xxxxx in relazione agli accrediti.
3. La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in base al presente Contratto.
4. Il Cliente si impegna altresì a comunicare per tempo agli altri eventuali cointestatari del Conto l'attivazione della Carta.
5. L'addebito relativo all'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, viene effettuato sempre i n Euro. Per le operazioni effettuate i n Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea la conversione in Euro è a cura del circuito internazionale al cambio dallo stesso praticato, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore e alle condizioni economiche previste nel Documento di Sintesi.
6. L'ordine di pagamento disposto dal Titolare, una volta ricevuto dalla Banca non può essere revocato.
7. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
8. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente Contratto sono e rimarranno a carico del Cliente.
Art. 80 . Obblighi del Titolare della Carta
1. Il Titolare della Carta, si impegna a inviare o comunicare alla Banca tutti i documenti, le informazioni e i chiarimenti che gli verranno richiesti.
Art. 81 . Comunicazioni tra le parti
1. Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Titolare della Carta avvengono in lingua italiana.
2. Le comunicazioni, gli ordini, e qualunque altra dichiarazione del Titolare diretti alla Banca, vanno fatti pervenire agli indirizzi della Banca indicati sul Sito ovvero all'Agenzia di Riferimento.
3. Il Titolare della Carta curerà che tali comunicazioni siano compilate in modo chiaro e leggibile.
Art. 82 . Invio della corrispondenza alla clientela
1. L'invio al Cliente di comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione della Banca saranno inviate al Titolare su supporto cartaceo o altro supporto durevole ed in lingua italiana, come peraltro è compiuta la redazione del Contratto, con pieno effetto ad uno o più dei recapiti indicati nel Modulo, recapiti che quest’ultimo ritiene ugualmente validi ai fini della corretta e tempestiva ricezione delle predette comunicazioni. Il Cliente può sempre comunicare alla Banca la propria volontà di variare i propri recapiti e di attivare ulteriori canali o modalità di comunicazione tra quelle rese disponibili tempo per tempo dal Servizio Webank o di non volerne più utilizzare alcune tra quelle già attive. In tal caso la Banca si riserva la volontà di recedere dal rapporto. Indipendentemente dalla scelta effettuata, il Cliente è consapevole che, tutta la documentazione legale ed informativa relativa ai rapporti disciplinati dal presente Contratto è resa disponibile sul Sito, e ciò con valore legale di costante conoscibilità.
Le richieste di attivazione, disattivazione o modifica dei recapiti, dei canali e delle modalità di comunicazione dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata r.r. o via PEC (ove disponibile). Le scelte del Cliente hanno effetto su tutti i rapporti intrattenuti dal Cliente con la Banca. Il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'invio delle comunicazioni esclusivamente in forma elettronica (così come anche rappresentanti nell’apposita informativa della Banca sui rapporti a distanza sempre disponibile sul Sito) e assume l’impegno di provvedere alla tempestiva consultazione delle stesse e alla loro stampa o salvataggio su supporto durevole (es. pdf, messaggi mail o, qualora disponibile, PEC). Al riguardo il Cliente prende atto ed accetta che l’omessa sollecita interrogazione dei propri account mail e/o PEC e del Sito può arrecare pregiudizio a sé e a ai terzi (inclusa la Banca) al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti inviatigli o comunque messi a sua disposizione dalla Banca per tutta la durata del rapporto.
Resta inteso che i predetti recapiti, canali e modalità, nonché la loro variazione non hanno effetto per l’invio delle notifiche giudiziarie che verranno sempre effettuate secondo le norme del Codice di Procedura Civile.
Art. 83. Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti
1. Le movimentazioni relative all'utilizzo della Carta generano per ogni operazione una scrittura di movimento di addebito/accredito sul Conto. Tali movimentazioni sono riepilogate nell'estratto conto del Conto insieme a tutte le altre operazioni relative al Conto effettuate nel periodo di riferimento dell'estratto conto stesso.
2. La ritardata inclusione nell'estratto conto di addebiti e di accrediti, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Titolare a rifiutare o a ritardare il pagamento. In ogni caso il Titolare deve controllare accuratamente ogni rendiconto e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti.
3. Indipendentemente da eventuali comunicazioni verbali, la Banca si aspetta di ricevere dal Titolare eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all'estratto conto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso o, al più tardi, dalla data del pagamento dell'importo dovuto, e
ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Titolare al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del codice civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Entro il predetto termine, quindi, il Titolare deve presentare alla Banca qualsiasi reclamo sugli estratti conto; decorso detto termine l'estratto conto s'intenderà approvato dal Titolare, salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 27.
4. La presentazione di reclami non fa venir meno l'obbligo di pagamento degli importi dovuti in base all'estratto conto nei termini e con le modalità di cui al presente Contratto.
5. La Banca può inviare al Titolare, anche con cadenza annuale, una copia del Contratto nella versione vigente alla data dell'invio, e ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e certezza in ordine alle condizioni applicabili al rapporto. In assenza di opposizione a mezzo raccomandata r.r. o, se disponibile, via PEC da parte del Cliente, le condizioni riportate nella copia del Contratto inviata si intendono sin d'ora riconosciute dalle parti come quelle in vigore, e quindi valide, efficaci ed opponibili ad ogni effetto sino a nuova ed eventuale successiva modifica delle stesse effettuabile secondo la procedura di cui all'art. 126-sexies del TUB o su base bilaterale. Resta fermo il diritto del Titolare di ottenere gratuitamente copia del Contratto aggiornato in qualsiasi momento del rapporto.
Art. 84 . Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Titolare, le condizioni del Contratto (ivi incluse le condizioni economiche), qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Titolare o mediante altro supporto durevole nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del T.U.B., dalle rispettive disposizioni di attuazione e delle successive modifiche.
2. Le modifiche unilaterali di cui al precedente comma dovranno essere comunicate espressamente al Titolare secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad xx.xx file Portable Document Format (“PDF”) o messaggio di posta elettronica (“e-mail”) o, qualora disponibile, PEC.
3. Entro la data prevista per la decorrenza della modifica il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata.
4. In deroga a quanto sopra, le modifiche dei tassi di cambio saranno applicate con effetto immediato, senza preavviso, anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in tale ultimo caso, sempre che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti.
5. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Titolare.
6. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, anche senza obbligo per la Banca di comunicare al Titolare la relativa modifica del Contratto.
Art. 85 . Recesso del Titolare
1. Il Titolare ha sempre il diritto di recedere dal Contratto in ogni momento, senza penalità e senza spese, inviando una comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata R.R. ovvero, se disponibili, xxx XXX.
0. Il recesso di cui al primo comma si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente Contratto, se tali servizi sono resi dalla Banca oppure da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.
Art. 86 . Recesso della Banca
1. La Banca può recedere dal presente Contratto, senza alcun onere per il Cliente, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata r.r. ad uno dei recapiti del Cliente indicati nel Modulo di Richiesta o successivamente comunicato alla Banca con le modalità pattuite, con un preavviso di due mesi.
2. In sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, è in facoltà della Banca recedere immediatamente dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi con le modalità di cui al precedente comma, dichiarando che la Carta è inutilizzabile.
Art. 87 . Effetti del Recesso
1. In caso di recesso del Titolare o della Banca le commissioni e le spese per i servizi applicate periodicamente dalla Banca sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali commissioni e spese sono rimborsate in maniera proporzionale.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.
3. In caso di recesso del Titolare o della Banca o di scioglimento del presente Contratto per qualsiasi causa, il Titolare dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di Riferimento, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a proprio carico.
4. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
5. Il Titolare, gli eredi o il legale rappresentante hanno diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in loro presenza.
6. Il recesso dal servizio di pagamento disciplinato dal presente contratto non comporta il recesso dagli altri rapporti in essere tra il Cliente e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.
7. Nel caso di recesso da parte del Cliente, la Banca procede alla chiusura del rapporto entro la medesima giornata lavorativa nella quale riceve la comunicazione del recesso, a condizione che la Carta, debitamente invalidata, venga restituita alla Banca unitamente alla comunicazione di recesso. Il Cliente ha facoltà di indicare una specifica data di efficacia del recesso entro la quale la Banca provvede alla chiusura del rapporto. In entrambi i casi, la chiusura del rapporto potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.
8. Nel caso di recesso da parte della Banca, si procede alla chiusura del rapporto nella giornata lavorativa in cui scade il relativo termine di preavviso. Nelle ipotesi di giusta causa e/o di giustificato motivo la chiusura del rapporto avviene, invece, nella stessa giornata lavorativa nella quale il Cliente riceve la comunicazione di esercizio del recesso da parte della Banca. In entrambi i casi, la chiusura potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.
Art. 88 . Risoluzione del Contratto
1. La Banca ha il diritto di risolvere il Contratto (articolo 1456 del codice civile), e pertanto la Carta si intende revocata, dandone avviso al Titolare della Carta, se:
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultano non veritiere o inesatte;
- la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito l'emissione della Carta o a condizioni diverse;
- illecito utilizzo della Carta;
- il Titolare della Carta non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 8, 13 e 14.
2. Resta inteso che l'estinzione del Conto di addebito della Carta secondo le modalità e i termini indicati nel relativo contratto determina di diritto la risoluzione del presente Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto (e comunque di scioglimento per qualsiasi causa) il Titolare deve provvedere alla pronta invalidazione della Carta e alla sua restituzione a mezzo raccomandata o a mani presso l'Agenzia di Riferimento.
Art. 89 . Facoltà della Banca di bloccare la Carta
1. La Banca si riserva la facoltà di bloccare la Carta al ricorrere di un giustificato motivo connesso alla sicurezza dello strumento o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca informa tempestivamente il Titolare telefonando al numero indicato dal Cliente o all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Banca (mail o, se disponibile, PEC) e motivando il blocco dello strumento di pagamento, salvo che
tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentari.
3. Il blocco della Carta impedisce qualsiasi utilizzo della medesima.
4. Venute meno le ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare la Carta o ad emetterne una nuova, su esplicita richiesta del Cliente, che andrà inoltrata all’indirizzo della Banca indicato sul Sito.
Art. 90 . Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta
1. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Banca senza indugio, con le modalità di seguito indicate, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta, singolarmente o unitamente al P.I.N, nonché la falsificazione, contraffazione, o clonazione della Carta stessa, non appena ne sia venuto a conoscenza. In tali casi il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando al Numero Verde attivo 24 ore su 24, reperibile presso gli Sportelli Automatici e sul modulo di accompagnamento (card carrier) della Carta, comunicando i propri dati anagrafici indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare . Qualora la telefonata si interrompa, per qualsiasi motivo, senza che il Titolare abbia avuto conferma del blocco della Carta da parte dell'operatore di SIA Spa (Centrale d'Allarme Blocco Carte), il Titolare dovrà richiamare immediatamente il Numero Verde facendo riferimento alla telefonata appena intercorsa per avere conferma dell'avvenuto blocco della Carta.
2. In alternativa il Titolare può segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, chiamando il numero verde della Banca 800 – 060 – 070.
3. In ogni caso il Titolare dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
4. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno in cui la stessa, anche attraverso l'Agenzia di Riferimento, riceve notizia dello smarrimento o della sottrazione direttamente dal Titolare con le modalità indicate nei precedenti commi ovvero riceva notizia del blocco da parte dell'Ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco non sia effettuata mediante telefonata al Numero Verde, e avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, l'opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo.
5. Nel corso della telefonata al Numero Verde, l'operatore telefonico conferma al Titolare l'avvenuto blocco della Carta comunicandone il codice identificativo e l'orario in cui il blocco stesso è intervenuto.
6. Per i 18 mesi successivi alle predette comunicazioni del Titolare, la Banca terrà prova del loro eventuale ricevimento.
Art. 91 . Responsabilità del Titolare per l'utilizzo non autorizzato della Carta
1.Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa e/o del P.I.N. intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 90. Parimenti, e sempre salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia assicurato la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui all'art. 90.
2.Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure di corretta custodia della Carta e del
P.I.N. prima della citata comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 90, il Cliente può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150,00 Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta o del P.I.N. conseguente al furto o smarrimento della stessa o alla sua clonazione.
3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di cui agli artt. 2, 3 e 25, con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta e non si applica il limite di cui al precedente comma.
4. Per colpa grave si intende il comportamento del Titolare che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi
patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se il Titolare i) non conserva il P.I.N. in luogo separato e segreto rispetto a quello in cui custodisce la Carta, ii) trascrive sulla Carta il P.I.N., iii) comunica in ogni modo il P.I.N. a terza persona, iv) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del P.I.N., anche all'atto della digitazione dello stesso in fase di prelievo, v) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute con la Carta.
5. Inoltre si informa il Titolare che, come da pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, è stata riconosciuta la colpa grave in alcuni casi, come per esempio un borseggio, in cui le caratteristiche del furto - estemporaneità, fatto commesso da soggetto presumibilmente non esperto - e il ridottissimo intervallo di tempo tra sottrazione della carta e effettuazione dell'operazione fraudolenta hanno fatto presumere che il P.I.N. fosse custodito nella stessa borsa.
Art. 92 . Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto 0.Xx Titolare, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non
autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto e senza indugio tale circostanza alla Banca entro 13 mesi dalla data di addebito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, se disponibile, via PEC o tramite consegna a mani presso l'Agenzia di Riferimento. Il Titolare decade dal diritto di richiedere la rettifica dell'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto se non lo esercitano nel predetto termine di 13 mesi previsto dalla legge.
2. Il Titolare può richiedere la rettifica anche dopo la scadenza del termine di 13 mesi se la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento. In tal caso non si applica il termine di decadenza di cui al precedente comma.
Art. 93 . Rimborso a seguito di operazioni non autorizzate 1.Qualora l'operazione non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa
immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione medesima fatto salvo quanto previsto nel successivo comma. Il rimborso può essere effettuato compilando ed inviando agli indirizzi indicati sul Sito l’apposito modulo comprensivo dei relativi allegati. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare secondo le modalità di cui all'art. 5.
2. Il rimborso di cui al precedente comma non esclude la facoltà, per la Banca, di dimostrare in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. Il tal caso la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Cliente la restituzione immediata dell'importo rimborsato.
Art. 94 . Mancata o inesatta esecuzione di un'operazione 1.Resta fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali del Conto in
punto di responsabilità della Banca per mancata o inesatta esecuzione delle operazioni disposte mediante la Carta.
Art. 95 . Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme autografe del Titolare e del rappresentante sono depositate presso la Banca.
2. Il Titolare ed il relativo rappresentante sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa ovvero – previo accordo tra le parti - le altre forme di sottoscrizione consentite dalle leggi vigenti (es. firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma digitale).
SEZIONE V
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO WEBANK
Art. 96 - Ambito di Applicazione
1. Le presenti Norme Generali del Servizio a distanza Webank si applicano al Cliente che intende usufruire del Servizio Webank, perfettamente consapevole dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazioni.
Art. 97 - Conclusione ed efficacia del Contratto
1. Il Modulo di Richiesta del Conto corrente e dei servizi associati deve essere completato a cura del Cliente, compilando esclusivamente gli appositi spazi in relazione alle proprie esigenze, e, come qualsiasi altro modello contrattuale predisposto dalla Banca, non deve subire alterazioni da parte dello stesso Cliente. Eventuali alterazioni non saranno vincolanti per la Banca e, qualora introdotte, saranno
considerate come non apposte, fatte salve le modifiche concordate per iscritto tra le parti.
2. Con la sottoscrizione del Modulo di Xxxxxxxxx, il Cliente accetta anche le presenti Norme Generali del Servizio Webank, ivi comprese le Condizioni Generali di Contratto del Conto corrente e dei servizi associati di cui le Norme Generali costituiscono parte integrante e sostanziale. Successivamente all’espletamento da parte della Banca delle procedure di verifica della documentazione pervenuta, la Banca provvederà ad inviare al Cliente conferma della conclusione del Contratto e dei contratti mediante apposita comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o, se disponibile, PEC). L’attivazione del Servizio Webank potrà essere effettuata dalla Banca anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica precisato dal Cliente stesso nel Modulo di Richiesta, ovvero presso il domicilio speciale eletto dal Cliente. Resta inteso che il Contratto, salvo diversa disposizione della Banca comunicata al Cliente, resterà comunque inefficace, e ciò indipendentemente dall’invio della password iniziale, sino a che quest’ultima non avrà ricevuto una provvista iniziale a valere sul Conto corrente e/o sul dossier titoli eventualmente aperto dal Cliente.
3. Ai fini della conclusione del Contratto e dei contratti il Cliente dovrà far pervenire alla Banca anche la Documentazione Legale per l’apertura del rapporto, come precisamente indicata nella relativa modulistica disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico ovvero sul Sito. In ogni caso, anche per maggior tutela del Cliente, il Servizio Webank ed i servizi/prodotti saranno erogati solo a seguito dell'adeguata verifica dell'identità del Cliente.
4. Il Cliente è consapevole che la mancata ricezione, da parte della Banca, della Documentazione Legale e, in generale, della documentazione da essa richiesta può determinare la sospensione dell’efficacia del Servizio Webank, nonché di ogni altro rapporto contrattuale che il medesimo Cliente intende aprire e fruire attraverso il Servizio Webank stesso.
5. Ad ogni fine di legge e di contratto, il Cliente, consapevole di tutte le conseguenze connesse al rilascio di false informazioni od omissioni, garantisce alla Banca che, per ogni rapporto che aprirà a distanza, esso fornirà esclusivamente dati veritieri, completi e corretti.
6. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ogni cointestatario richiedente il Servizio Webank dovrà sottoscrivere personalmente il Modulo di Xxxxxxxxx, previamente compilato. Per ragioni operative, il Servizio non potrà essere attivato per conti cointestati a firme congiunte. Sempre per ragioni operative, in caso di apertura di nuovi prodotti/servizi gli intestatari dei nuovi rapporti dovranno essere gli stessi a cui viene intestato il Conto corrente aperto con la Banca, salvo che si tratti di prodotti/servizi intestati ad una singola persona (es. carte di pagamento).
Se il Cliente, nell’ambito di erogazione del Servizio WeBank, richiede il servizio di deposito e custodia di strumenti finanziari la cointestazione del Contratto e dei Contratti con facoltà di firma disgiunta comporta l’apertura di un dossier cointestato a tutti i cointestatari nonché, per ragioni operative, di un sottoconto per ciascun cointestatario, fermi restando tra i medesimi cointestatari gli effetti legali della scelta del regime cointestato. In caso di rapporto cointestato, il Cliente riconosce che non si tratta di comunione indivisa, e pertanto autorizza la Banca ad intestare i titoli nominativi in custodia a nome di tutti o anche solo di uno o più dei cointestatari, dipendendo tale formalità da processi operativi interni relativi al Servizio Webank, basati essenzialmente sul cointestatario che dispone l’operazione nell’ambito dei Servizi Amministrati, processi che comunque non pregiudicano la facoltà del Cliente di comunicare alla Banca l'effettivo assetto di comproprietà del patrimonio in custodia, così da tenerne conto anche al fine della predetta modalità di intestazione dei titoli nominativi.
In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente alla Banca, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio in custodia, con ogni più ampia manleva a favore della Banca.
Per chiarezza si rende noto al Cliente che, salvo diverse istruzioni scritte provenienti da tutti i cointestatari, ciascuno dei cointestatari potrà autonomamente impartire alla Banca disposizioni a valere sull’intero patrimonio in custodia, e ciò per il fatto stesso di essere uno dei cointestatari del rapporto, e quindi a prescindere dalla intestazione formale dei titoli in custodia presso la Banca.
7. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari a firme disgiunte del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di operare separatamente nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge (es. disposizioni di legge sulle successioni) e dai provvedimenti dell’Autorità.
Il diritto del soggetto deceduto si trasferisce automaticamente ai suoi eredi, che sono tenuti ad esercitarlo congiuntamente nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge (es. disposizioni di legge sulle successioni) e dei provvedimenti dell’Autorità. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari il diritto di disporre del cointestatario divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge e dei provvedimenti dell’Autorità.
L’utilizzo dei Servizi a distanza da parte degli eredi e del legale rappresentante di uno dei cointestatari può subire delle limitazioni (ad es. inibizione del canale online) in quanto per ragioni operative i singoli servizi non sono compatibili con l’operatività a firme congiunte. In tal caso resta salva la possibilità di comunicare e di trasmettere istruzioni alla Banca a mezzo posta cartacea e elettronica o di contattarla tramite il servizio di customer service e phone banking.
L’Agenzia di riferimento non appena riceve notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari blocca l’accesso e l’utilizzo dei Servizi tramite il Sistema di Identificazione riconducibile agli stessi. Sino a quando la Banca non avrà ricevuto copia del provvedimento del Giudice o, in caso di successione, la dichiarazione di successione e notizia legalmente certa del titolo successorio, la liquidità e gli strumenti finanziari del de cuius/incapace in deposito presso la Banca non potranno essere oggetto di trasferimento. In caso di rapporti cointestati non potranno essere trasferiti i beni del de cuius o dell’incapace ovvero i titoli a questi intestati e la quota parte degli altri beni oggetto di deposito presso la Banca (stabilita dividendo in parti uguali il patrimonio o secondo l’assetto proprietario resole noto). L’Agenzia di riferimento , una volta ricevuta la predetta documentazione, provvederà a trasferire la liquidità e gli strumenti finanziari secondo le istruzioni impartite.
Resta ferma la possibilità per ciascuno degli intestatari o degli eredi e comunque degli aventi diritto di proporre opposizione che comporterà il blocco totale dei rapporti in essere sino a quando non verrà presentata una dichiarazione congiunta da parte di tutti gli aventi diritto che fornisca indicazioni univoche alla Banca su come procedere alle restituzioni.
La Banca si riserva in ogni caso di bloccare e/o recedere dai rapporti in essere in caso di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari qualora l’operatività a distanza risulti incompatibile con la gestione dei rapporti.
Art. 98 - Il Servizio Webank
1. Il Servizio Webank è fruibile dal Cliente prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Il Servizio può essere utilizzato attraverso le seguenti modalità:
a) internet banking;
b) mobile banking;
c) phone banking.
2. La Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli inizialmente previsti dal Servizio Webank (internet banking, phone banking, mobile banking), nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico.
3. Il rapporto con la Banca ha carattere di durata, restando inteso che il Servizio Webank, inteso quale modalità di fruizione dei Servizi/Prodotti, potrà subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso. In tali circostanze il Cliente potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia di riferimento o tramite il Customer Service.
4. Il Sito sarà costituito da pagine accessibili al pubblico in generale e da pagine protette accessibili solo dai Clienti tramite i propri Sistemi di Identificazione. Tali pagine potranno supportare servizi e contenuti di diversa natura (ad esempio informazione, giochi, ecc.). La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiornare, eliminare, ampliare, ridurre e modificare in ogni modo i servizi e i contenuti del Sito.
5. La fruizione dei servizi/prodotti Webank tramite sistemi di comunicazione a distanza diversi dal Sito, quali ad esempio il telefono, lo smartphone o il tablet, può risultare limitata per ragioni di natura tecnica e/o di sicurezza. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d’uso.
6. Il Cliente prende atto ed accetta che l’utilizzo del Servizio Webank può essere limitato in tutto o in parte per ragioni di natura operativa connesse alla fruizione dei servizi a distanza al verificarsi di eventi sopravvenuti alla conclusione del Contratto che interessano la persona del Cliente (es. nomina di un amministratore di sostegno), ferma la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti.
Art. 99 - Utilizzo del Servizio Webank
1. Per fruire del Servizio Webank mediante la rete Internet, il Cliente può utilizzare un personal computer collegato alla Banca. Generalmente il collegamento al Servizio Webank avviene tramite un personal computer singolo/server, un modem/router collegato ad esso ed un accesso alla rete Internet tramite fornitori di fiducia del Cliente. Il Cliente si fa carico della configurazione del proprio computer e di tutto quanto necessario per accedere al Sito. Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca. Fermo quanto sopra il Cliente dichiara e riconosce sin d'ora che per supporto duraturo (o durevole) si intendono, a titolo solo esemplificativo, i documenti elettronici in formato PDF o i messaggi di posta elettronica e PEC.
2. Il collegamento al Sito è possibile a qualsiasi ora del giorno, fermi restando i limiti imposti dall’esecuzione in buona fede dei contratti. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio Webank esclusivamente con le modalità indicate dalla Banca.
3. Il Cliente dovrà familiarizzare con i sistemi di accesso e di utilizzo del Servizio Webank, studiando la documentazione informativa predisposta dalla Banca e disponibile sul Sito.
4. Il Sistema di Identificazione consente l’accesso al Servizio Webank e l’utilizzo dello stesso. Il Sistema di Identificazione deve essere utilizzato nei casi e modi stabiliti dalla Banca (ad es. in funzione della natura dell’operazione da effettuare).
0.Xx Sistema di Identificazione viene attribuito automaticamente dalla Banca con una procedura riservata all’atto dell’adesione al Servizio Webank una volta completato il processo di identificazione e consegnati al Cliente mediante una o più delle seguenti modalità:
-a mano o per posta su supporto cartaceo, in busta discreta e sigillata;
- tramite posta elettronica, in modalità protetta;
-tramite SMS.
Per l'invio del Sistema di Identificazione la Banca utilizza i recapiti indicati dal Cliente nel Modulo di richiesta .
In attesa di ricevere la Password di secondo livello su supporto cartaceo la Banca potrà inviare al Cliente la Password di primo livello per consentire di utilizzare il Servizio Webank, seppure in maniera limitata (ad es. senza poter compiere operazioni di pagamento).Resta fermo che la Banca potrà inviare il Codice Cliente e le Password anche solo su supporto cartaceo. Il Cliente potrà richiedere, tutte le volte che lo riterrà opportuno, la variazione delle Password.
6. La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare il Sistema di Identificazione e di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca al nuovo Sistema di Identificazione e sicurezza e, decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l’erogazione del Servizio Webank, salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
7. Il Cliente è consapevole che per la Banca il Sistema di Identificazione
comporta l’automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con un possibile effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca. Il Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione ad esso attribuito con la massima cura e riservatezza. In particolare, il Cliente non potrà trasferire, concedere in uso, e comunque rivelare a terzi, il proprio Sistema di Identificazione. In caso di furto, o perdita di riservatezza comunque riferibile al Sistema di Identificazione, il Cliente dovrà immediatamente comunicarlo alla Banca dandone conferma per iscritto, pur rimanendo comunque responsabile di ogni impiego del Servizio Webank nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli servizi, e ciò fino al momento in cui detta denuncia sarà pervenuta alla Banca. In ogni caso il Cliente dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
8. Nell’utilizzare i servizi contenuti nel Sito, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nel Sito del Servizio Webank tramite il proprio Sistema di Identificazione è originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. La Banca non s’impegna a controllare l’operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi altresì la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione.
9. Il Cliente deve controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate tramite il Servizio Webank. A tal fine il Cliente può anche avvalersi dei servizi di alert messi a disposizione della Banca che avvisano il Cliente (ad es. tramite SMS) di ogni autorizzazione richiesta per il Servizio Webank per importi superiori ad una determinata soglia e che gli permettono di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali utilizzi indebiti o illeciti del Servizio Webank.
Fermo quanto sopra, se il Cliente non dovesse effettuare alcun accesso al Servizio Webank, la Banca avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, senza che il Cliente possa pretendere restituzioni e/o risarcimenti.
10. In caso di nomina di delegati (qualora ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio Webank), il Cliente si impegna a far rispettare le presenti Norme Generali del Servizio Webank anche ai propri delegati, sempreché autorizzati, i quali dovranno comunque operare esclusivamente per il tramite del Sistema di Identificazione ad essi specificamente attribuito dalla Banca. In tali ipotesi, il Cliente avrà cura di vigilare in via esclusiva sull’operato dei propri procuratori, mantenendo altresì l’intera responsabilità per gli eventuali illeciti compiuti dai propri procuratori, e ciò anche nei confronti della Banca, per il fatto di averli nominati.
11. L’utilizzo del Servizio Webank è consentito esclusivamente al Cliente e ai delegati ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio Webank nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli
servizi.
Art. 100 - Disponibilità del Servizio Webank
1. L’utilizzo del Servizio Webank mediante la rete Internet è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca con apposite comunicazioni (ad es. telefoniche, tramite comunicazioni di posta elettronica o mediante avvisi sul Sito). L’accesso al Servizio in modalità Phone Banking sarà consentito negli orari indicati sul Sito e/o comunicati in fase di accesso al Servizio mediante la suddetta modalità.
2. Il Servizio Webank, inteso quale modalità di fruizione dei Servizi/Prodotti, potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, e ciò anche senza preavviso, qualora si verificassero necessità di interventi tecnici ovvero altri eventi straordinari che possano pregiudicare la continuità del Servizio Webank ovvero ancora la sua sicurezza. Saranno sempre possibili interruzioni del Servizio Webank dovute a motivi tecnici, di sicurezza e di ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Clienti (ad es. tramite messaggi nelle pagine del Sito o comunicazioni di posta elettronica o, qualora disponibile, PEC). La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio Webank in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuta a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali atti d’imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche della Banca e/o dai suoi fornitori di informazione. Le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dal presente comma potranno verificarsi in relazione ad uno o più canali (ad es. canale Internet, canale telefonico, ecc.).
3. In caso di sospensione o interruzione del Servizio Webank tramite la rete Internet, il Cliente potrà disporre del Servizio Webank mediante gli altri canali operativi alternativi offerti dalla Banca (ad es. canale
telefonico) nei limiti e negli orari di funzionamento di detti canali. In tali casi, tuttavia, non vi sarà certezza circa la possibilità di usufruire di tutti i servizi di norma disponibili tramite la rete internet.
Art. 101 - Rapporti su cui operare e attivazione dei Contratti
1. A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente potrà richiedere gli altri prodotti/servizi offerti dal Servizio Webank cui è interessato, firmando la relativa modulistica. Il Cliente prende atto ed accetta che la richiesta dei prodotti/servizi oggetto di prenotazione è soggetta ad approvazione da parte della Banca secondo disponibilità e discrezione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1 della Sezione I "Norme generali", in forza del regolare accesso al Servizio Webank, il Cliente avrà la facoltà di disporre a distanza dei rapporti contrattuali attivati , oppure procedere all’attivazione di quelli eventualmente sospesi, ovvero ancora di aprirne di nuovi, compatibilmente a quanto offerto a distanza dal Servizio Webank , e comunque nei limiti e con le modalità da esso disposti.
Art. 102 - Rischi
1. Il Cliente è responsabile - nei limiti di legge e di quanto pattuito - per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio Webank per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione.
2. Poiché il Cliente verrà identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica del Sistema di Identificazione secondo quanto specificato all’art. 99 della presente Sezione, lo stesso è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati i quali, nell’interesse del medesimo Cliente, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento. Il Cliente, quindi, deve custodire con ogni cura il Sistema di Identificazione. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Cliente:
i) deve conservare il Sistema di Identificazione in luogo segreto,
ii) non deve comunicare in ogni modo il Sistema di Identificazione a terza persona,
iii) deve adottare ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del Sistema di Identificazione,
iv) deve verificare con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i Servizi,
v) deve fruire dei Servizi con modalità (es. siti web), device o supporti che si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
vi) deve denunciare non appena ne ha conoscenza o il sospetto lo smarrimento, il furto o l’utilizzo non autorizzato del Sistema di Identificazione e provvedere al tempestivo blocco del Servizio Webank,
vii) deve provvedere a richiedere il blocco del Servizio WeBank anche qualora abbia solo il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o a fronte di eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso il servizio sms alert o mediante avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza),
viii) deve adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
ix) deve attivare i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. servizio sms alert),
x) deve comunicare all’Agenzia di riferimento i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi dei Servizi Webank,
xi) deve verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo “https” (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Trasnfer Protocol) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento “http”.
3. Il Cliente è l'esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione, nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso, fermi restando i limiti di legge e di quanto pattuito . Ferma restando tale responsabilità, il Cliente è tenuto ad effettuare immediatamente la comunicazione e la denuncia previste nel comma 7 del precedente art. 99 della presente Sezione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio Webank, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio Webank, le scritture
registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per il funzionamento del Servizio Webank ed i rapporti con il Cliente. Il Cliente prende atto ed è consapevole che la Banca può effettuare registrazioni su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente delle conversazioni telefoniche intercorse con il Cliente (ad es. degli ordini e delle istruzioni conferite telefonicamente nell'ambito del Phone Banking in relazione a qualsiasi Servizio/Prodotto). Il Cliente, anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare le registrazioni predette, nonché a trattare i dati personali del Cliente. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell’avvenuta conversazione e dei relativi accordi conclusi.
5. Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che, a livello internazionale, l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare di sistemi telematici incrementa notevolmente i rischi normali di qualsiasi servizio a distanza; ne consegue che la fruizione del Servizio Webank avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio.
6. Onde consentire la verifica della sicurezza, nonché di ogni altro
aspetto connesso con l’efficienza e la regolarità del Servizio Webank, il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione il Servizio Webank, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso.
7. Dal momento che l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza può esporre al rischio di frodi, il Cliente è informato che è suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici tempo per tempo disponibili al fine di evitare che ciò si verifichi ed utilizzare strumenti/servizi che garantiscono elevati standard di sicurezza. Qualora il Cliente scelga di non sfruttare i servizi offerti dalla Banca a presidio di una maggiore sicurezza, il Cliente non può poi imputare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte della Banca di tutte le precauzioni necessarie. Analogamente il Cliente non può imputare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi nel caso in cui la Banca segnali al Cliente il venir meno di un presidio di sicurezza (ad esempio disattivazione del Servizio SMS-alert) ed il Cliente non si attivi prontamente per riattivarlo a tutela della propria operatività online, ovvero in caso di comportamento negligente da parte dello stesso Cliente (ad esempio consegna di chiavi di sicurezza a terzi o mancata tempestiva denuncia alle Autorità Competenti).
Art. 103 - Limiti operativi
1. Per le operazioni dispositive il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca nella documentazione contrattuale ovvero in quella operativa reperibile sul Sito.
Art. 104 - Blocco del Servizio
1. Al Cliente è data la possibilità di bloccare temporaneamente il Servizio Webank, ovvero i singoli canali (ad es. Internet banking, Phone banking, ecc.) dello stesso, mediante comunicazione da recapitarsi all’Agenzia di Riferimento a mezzo raccomandata a.r. o, qualora disponibile, via PEC, ovvero tramite comunicazione telefonica al Customer Service nei limiti degli orari di servizio dello stesso. Il blocco del Servizio Webank deve sempre essere richiesto nel caso di smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito del Sistema di Identificazione ovvero uso non autorizzato del Servizio Webank.
2. La Banca provvederà a bloccare il Servizio Webank entro e non oltre un giorno lavorativo successivo alla ricezione della sopracitata comunicazione o immediatamente nel caso di comunicazione telefonica al Customer Service.
Art. 105 - Customer Service
1. La Banca metterà a disposizione del Cliente un Customer Service telefonico attraverso il quale offrirà al Cliente assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio Webank e, se del caso, prendere nota di eventuali malfunzionamenti riscontrati dal Cliente. Il Customer Service non ha lo scopo di fornire alla clientela un addestramento continuo in merito al funzionamento del Servizio Webank, ragion per cui il Cliente prende atto ed accetta che la durata delle comunicazioni telefoniche sia limitata allo stretto necessario.
2. L’accesso al Customer Service sarà consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione. Il Customer Service sarà attivo nei giorni, alle ore ed ai numeri telefonici indicati nella documentazione disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e/o sul Sito, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca, tramite comunicazione di posta elettronica, o qualora disponibile PEC o attraverso il Sito . Il Customer Service potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere tenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
3. Ogni ulteriore informazione in merito al Customer Service è indicata nella documentazione disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e/o sul Sito.
Art 106. Utilizzo del servizio in modalità Mobile Banking
1. Il cliente potrà usufruire del Servizio anche mediante l’utilizzo di dispositivi che consentono l’accesso alla rete internet mediante collegamento ad un gestore di telefonia mobile. La Banca si riserva la facoltà di fornire, tempo per tempo, specifiche applicazioni da installare sul dispositivo.
Art. 107 - Phone Banking
1. Il Cliente potrà fruire del Servizio Webank mediante apparecchi telefonici (c.d. Phone Banking), tramite operatore o telefono a toni, limitatamente ai Servizi/Prodotti supportati dal suddetto canale telefonico "Phone Banking" indicati nella documentazione di trasparenza e/o sul Sito.
L’utilizzo del Servizio Webank tramite apparecchi telefonici determinerà l’addebito delle relative commissioni, indicate nella modulistica disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca o sul Sito che il Cliente avrà la cura e l’onere di conoscere prima di operare mediante tale modalità di comunicazione a distanza.
2. L'utilizzo del Servizio Webank attraverso apparecchi telefonici è consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione e secondo le modalità e gli orari pubblicati sul Sito.
3. Resta inteso che, per sua natura, il Phone Banking non consente al Cliente di effettuare tutte le operazioni che, di norma, il Servizio Webank può rendere disponibili tramite la rete Internet. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d’uso. Resta fermo che mediante il Phone Banking il Cliente può effettuare operazioni informative e dispositive a valere sui rapporti attivati tramite il Servizio Webank , a differenza del servizio di Customer Service che consente, invece, solo di ricevere assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio Webank e, se del caso, segnalare eventuali malfunzionamenti.
4. Al canale di Phone Banking sono applicabili, ove compatibili, tutte le disposizioni delle presenti Norme Generali di Servizio, ed in particolare le previsioni in materia di Sistema di Identificazione, di sospensione e di interruzione del Servizio Webank, di rischi delle tecniche di comunicazione a distanza e dei sistemi di telecomunicazione, di prova della conclusione dei contratti, delle operazioni eseguite e delle comunicazioni effettuate.
Art. 108 – Informazioni finanziarie
1. La Banca potrà fornire (anche tramite il Sito, e-mail o SMS) al Cliente dati e/o notizie relativi ai mercati finanziari italiani e internazionali di pertinenza e proprietà di terzi, i quali sono i soli responsabili della esattezza e veridicità dei dati forniti e/o elaborati.
2. La Banca richiama espressamente l’attenzione del Cliente sul fatto che tutti i dati e le notizie forniti hanno natura e scopo meramente informativo e non intendono in alcun modo suggerire strategie o specifiche decisioni di investimento.
3. L’utilizzo a qualsiasi titolo dei dati, delle informazioni e delle notizie ricevute dal Cliente è pertanto a completo rischio del Cliente.
4. Il Cliente si impegna a corrispondere alla Banca i canoni previsti per la fruizione delle informazioni finanziarie. A tale fine il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare i predetti canoni sul Conto corrente. La Banca e/o le società con essa convenzionate si riservano il diritto di modificare i canoni pattuiti per la fornitura delle informazioni finanziarie dandone comunicazione al Cliente con preavviso di 15 giorni mediante pubblicazione sul Sito ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente. Tali variazioni avranno efficacia automatica a decorrere dalla data che la Banca avrà provveduto a comunicare al Cliente contestualmente alla comunicazione della modifica.
5. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal Servizio Webank per la fruizione delle informazioni finanziarie. In ogni caso, il Cliente sarà
responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca e/o a terzi dall’inosservanza di tali istruzioni.
6. Il Cliente si impegna ad utilizzare le informazioni finanziarie fornite dal Servizio Webank e/o dalle società convenzionate con la Banca esclusivamente nell’ambito del presente contratto e comunque per le proprie esigenze personali, escluso ogni diverso uso o scopo quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione in qualsiasi forma, la comunicazione a terzi o la trasmissione dei dati sotto qualsiasi forma effettuata ed a qualsiasi titolo, anche gratuito. A tale riguardo il Cliente dichiara sin d’ora di essere l’utilizzatore finale delle informazioni finanziarie fornite (i.e. end user).
7. Nessuna parte delle informazioni finanziarie fornite potrà essere in alcun modo riprodotta e trasmessa a terzi senza l’espressa autorizzazione scritta da parte della Banca.
8. I Clienti sono esclusivamente autorizzati, per medesimi fini di utilizzo strettamente personale di cui al comma precedente, a salvare, registrare e stampare le informazioni ed i dati ricevuti.
9. Ogni diritto di legge sui dati personali, sulle informazioni e sui servizi forniti nell’ambito del presente contratto spetta esclusivamente alla Banca e/o ai rispettivi titolari.
10. Sono inoltre espressamente vietate la riproduzione e l’uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo di cui è titolare la Banca o gli altri soggetti che con essa collaborano all’erogazione del Servizio.
11. Ciascuna parte ha il diritto di comunicare la cessazione della fruizione delle informazioni finanziarie.
12. La Banca non potrà essere considerata responsabile per errori o ritardi nella messa a disposizione di dati, quotazioni o notizie finanziarie pubblicate sul Sito o eventualmente fornite tramite e-mail, SMS o telefonicamente, nel caso in cui tali errori o ritardi siano imputabili a temporanee interruzioni del Servizio Webank dipendenti da cause di forza maggiore o comunque da eventi non imputabili alla Banca o che la stessa non possa ragionevolmente prevedere che si verifichino, ad esempio, a causa di scioperi del proprio personale, guasti, cadute di linea o qualsiasi altro inconveniente, di carattere tecnico e non, che non rientri sotto il controllo della Banca.
13. La Banca non è responsabile del contenuto dei dati e delle informazioni presenti sul Sito o eventualmente forniti al Cliente tramite e- mail, SMS o telefonicamente o tramite gli ulteriori strumenti di telecomunicazione adottati, con la conseguenza che non risponderà dei danni di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, derivanti al Cliente e/o a terzi dall’utilizzo di tali dati e/o informazioni.
14. Qualunque limitazione di responsabilità prevista a favore della Banca non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della stessa.
Art. 109 - Esecuzione degli ordini e comunicazioni via Internet - Elezione speciale di domicilio
1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno riscontrate e/o eseguite nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’ordine, salvo diverso minor termine quando previsto da norme imperative o da pattuizioni contrattuali scritte.
2. E’ facoltà della Banca rifiutare di assumere gli incarichi conferiti dal Cliente dandone comunicazione al medesimo, senza obbligo di motivazione. Resta inteso che la Banca ha facoltà di non eseguire alcuna disposizione in assenza della provvista necessaria, salvo diverso accordo scritto con il Cliente (es. in forza di rapporto di affidamento).
3. Il Cliente può indicare la propria casella di posta elettronica e il Sito come luogo in cui ricevere le comunicazioni inerenti il Servizio Webank ed i contratti. Ogni comunicazione effettuata presso la casella di posta elettronica del Cliente e sul Sito si intende allo stesso pervenuta e conosciuta nel momento in cui la comunicazione stessa è stata resa disponibile dalla Banca, circostanza che la stessa potrà comprovare attraverso le registrazioni del proprio sistema informatico.
A tale fine, è in facoltà del Cliente procedere all’elezione speciale di domicilio. La predetta domiciliazione sarà attiva solo per le comunicazioni relative ai servizi/prodotti a ciò abilitati dal Servizio Webank (ad es. Estratti conto e Contabili ). Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, la variazione del domicilio eletto, ovvero l’invio delle comunicazioni in forma cartacea attraverso il canale
della posta ordinaria. La richiesta di variazione del domicilio eletto e/o dell’invio delle comunicazioni in forma cartacea sarà ritenuta valida se effettuata attraverso una specifica comunicazione scritta.
Il Cliente è informato del fatto che la disponibilità delle comunicazioni inviate sul Sito è limitata nel tempo, essendo la Banca autorizzata a rimuoverle dopo un ragionevole lasso di tempo durante il quale sono state messe a disposizione (che potrà essere indicato sul Sito ); il Cliente, pertanto, si impegna a provvedere al tempestivo scarico (tramite il salvataggio e/o la stampa) su supporto duraturo delle comunicazioni inviate sul Sito al fine di poterle conservare. Resta fermo il diritto del Cliente di richiedere - nei casi e nei limiti previsti dalla legge – copia della documentazione relativa ai rapporti attivati tramite il Servizio Webank , dietro il pagamento delle spese di produzione pattuite.
4. Il Cliente è informato del fatto che grazie al tempestivo scarico (tramite il salvataggio/ la stampa) su supporto duraturo delle comunicazioni inviate da parte della Banca può evitare il rischio che possa esaurirsi lo spazio della casella postale utilizzata per ricevere le comunicazioni da parte della Banca. E’ noto, infatti, che nel caso in cui la casella di posta sia piena non è possibile ricevere nuove comunicazioni.
Art. 110 –Applicazione delle condizioni economiche
1. Con riferimento ai Contratti la cui efficacia è sospesa ai sensi dell’articolo 97 e 101 delle presenti Norme Generali di Servizio, ovvero ai sensi del Codice del Consumo, il Cliente non dovrà pagare alcuna commissione alla Banca fino al momento in cui tali Contratti diventino efficaci, salva l’applicazione di quanto disposto dai successivi commi.
2. La Banca potrà prevedere diverse condizioni economiche da applicare al medesimo servizio/prodotto a seconda del canale utilizzato dal Cliente (ad es. Internet banking, Phone banking, Agenzia, ecc.).
Art. 111 - Nuovi Servizi e Varie
1. I Contratti che il Cliente intenda concludere e attivare e/o disporre attraverso il Servizio Webank restano disciplinati dalle relative condizioni generali di contratto e dalle norme particolari riferite a ciascuno di essi. Le presenti Norme Generali del Servizio Webank prevarranno rispetto alle condizioni dei relativi contratti, limitatamente alle relative modalità di conclusione, attivazione, disposizione, rischi di operatività e prova dei contratti conclusi.
2. La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi servizi e/o prodotti la cui accettazione, da parte del Cliente, potrà avvenire anche mediante il materiale utilizzo degli stessi. In tali ipotesi, tali nuovi servizi e/o prodotti risulteranno disciplinati dalle presenti Norme Generali del Servizio Webank, se del caso integrate dalle specifiche previsioni contrattuali di ciascun nuovo servizio e/o prodotto.
Art. 112 - Operazioni di informazione
1. Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca attraverso i canali attualmente disponibili o che verranno in seguito resi disponibili per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, fermo restando che le stesse trovano unica e probante conferma negli estratti conto che, nei tempi e modi concordati, vengono periodicamente inviati dalla Banca. Resta salvo quanto previsto dal precedente articolo 109 della presente Sezione in materia di elezione speciale di domicilio.
Art. 113 - Spese e oneri fiscali
1. Sono interamente a carico del Cliente: le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi dell’accesso alla rete Internet, delle necessarie attrezzature per l’utilizzo del Servizio Webank, le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle esigenze volta a volta manifestate, gli importi dei canoni periodici stabiliti dalla Banca per la prestazione dei Servizi indicati nella modulistica disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca e/o sul Sito.
2. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni che regolano i singoli servizi e/o prodotti.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
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MOD. CGWBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX141101
Il Cliente riconosce che un identico esemplare delle presenti Condizioni Generali gli è stato consegnato e dichiara di conoscerle, di averle lette e comprese, nonché di accettarne integralmente il contenuto.
In ogni caso, il Cliente è informato che le presenti Condizioni Generali, unitamente alla eventuale ulteriore documentazione contrattuale dei singoli servizi e prodotti offerti dal Servizio Webank, sono sempre disponibili al pubblico sul Sito web e presso tutte le Agenzie della Banca.
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma Cod. Civ. e dell’art. 33 del Cod. del Consumo, nonché degli artt. 118 e 126-sexies del TUB, le seguenti clausole:
Art. 1 Definizioni (limiti di utilizzo FD e PEC);
SEZIONE I - NORME GENERALI: Art. 4 comma 3 (sostituzione nell’esecuzione dell’incarico); Art. 4 comma 4 (revoca dell’incarico); Art. 6 (modalità di invio delle comunicazioni); Art. 9, commi 2, 4, 5 e 6 (nomina, revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza); Art. 10 comma 1 (estinzione del rapporto su richiesta di uno solo dei cointestatari); Art. 11 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie); Art.12 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari); Art. 13 (Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte ed imputazione dei pagamenti); Art. 15 (clausola risolutiva espressa); Art. 16 (foro giudiziario competente); Art. 17 (mezzi di prova); Art. 18, comma 2 (cessione del contratto);
SEZIONE II - CONTO CORRENTE BANCARIO: Art. 24, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo); Art. 25 (capitalizzazione degli interessi ed oneri); Art. 26 (conto non movimentato); Art. 27, commi 2, 3, 4 e 5 (approvazione delle comunicazioni periodiche); Art. 28 (modifica unilaterale delle condizioni); Art. 29 (compensazione e pagamento di assegni); Art. 31 (recesso della Banca dal contratto di conto corrente e dalla convenzione d’assegno); Art. 32 (effetti del recesso); Art. 33 (Sconfinamenti in assenza di fido); Art. 34 (Commissione di istruttoria veloce - eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca); Art. 35 (Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati);
SEZIONE III - DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE: Art. 37 (Remunerazione delle somme depositate nei sottoconti tecnici – autorizzazione alla Banca a prelevare dai sottoconti in caso di addebito che supera la disponibilità in conto corrente); Art. 39 Depositi vincolati (con o senza facoltà di svincolo anticipato); Art. 40 (Svincolo anticipato - decadenze); Art. 42 (Liquidazione degli interessi sui depositi vincolati - decadenze in caso di estinzione del conto corrente e del deposito vincolato);
SEZIONE IV - SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE: Parte Generale - Art. 44 comma 6 (Spese per recupero dei fondi); Art. 45 comma 2 (Spese per la comunicazione di rifiuto obiettivamente giustificato); Art. 47 (responsabilità in caso di operazioni di pagamento non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto); Art. 48 commi da 1 a 3 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); Art. 48 comma 6 (Modifica tassi di interesse o cambio); Art. 49 (recesso dalla Sezione Servizi di pagamento e dai singoli servizi); Sottosezione A – Bonifico – Art. 54, comma 8 (limiti all’effettuazione di ordini di bonifico); Sottosezione B – Addebito RID, RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia: art. 61 comma 4 (Esclusione della facoltà di revoca nel caso in cui la Banca sia creditrice del relativo importo); art. 61 comma 5 (rinuncia alla facoltà di revoca di un singolo ordine di pagamento RID); Sottosezione C – Carta di debito internazionale – Art. 74. Operazioni di pagamento di pedaggi autostradali – FASTPay; Art. 75 (Servizio di SMS Alert); Art. 76 (Erogazione dei servizi Bancomat/Pagobancomat); Art. 77 (Rapporti con Esercenti convenzionati); Art. 79 (Condizioni economiche e autorizzazione all’addebito in conto); Art. 83 (Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti); Art. 84 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); Art. 86 (Recesso della Banca); Art. 88 (Risoluzione del Contratto); Art. 89 (Facoltà della Banca di bloccare la Carta); Art. 91 (Responsabilità del Titolare per l’utilizzo non autorizzato della Carta); Art. 92 (Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto); Art. 93 (Rimborso a seguito di operazioni non autorizzate); Art.
94 (Mancata o inesatta esecuzione di un’operazione);
SEZIONE V - SERVIZIO A DISTANZA WEBANK: Art.96 (Ambito di Applicazione - rischi); Art. 97 (Conclusione ed efficacia del Contratto - operatività in caso di cointestazione e in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire); Art. 98 (Il Servizio Webank - limitazioni); Art. 99 (Utilizzo del Servizio Webank
- responsabilità); Art. 100 (Disponibilità del Servizio Webank -limiti, facoltà di sospensione/interruzione); Art. 102 (Rischi - responsabilità, prova); Art. 103 (Limiti operativi); Art. 105 (Customer Service - facoltà di sospensione/interruzione); Art. 106 (Utilizzo del Servizio in modalità Mobile Banking); Art. 107 (Phone Banking - facoltà di sospensione/interruzione, prova); Art. 108 (Informazioni finanziarie - rischi, responsabilità); Art. 109 (Esecuzione degli ordini e comunicazioni via Internet - Elezione speciale di domicilio); Art. 112 (Operazioni di informazione); Art. 113 (Spese e oneri fiscali).
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