CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI TRA
CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI TRA
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma (Provincia di Roma) in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 0 (CF 80209930587), di seguito denominato "Università" rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato il 15/09/1956 a Cosenza, in qualità di Rettore pro tempore ivi domiciliato per la carica
E
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAGET - MAJORANA, con sede legale in ROMA (Provincia di ROMA) in Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 (x.x. 97713070585), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata da XXXXXX XXXXXX nato a ROMA il 05/03/1952, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica
Premesso che
La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
Il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
Si conviene quanto segue: Art. 1
La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.
Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.
Art. 2
Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.
I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.
Art. 3
Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si
rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.
Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, che, pur non allegato materialmente, sarà parte integrante del presente accordo. Il documento contiene:
Il nominativo del tirocinante;
I nominativi del tutor del "soggetto ospitante"; Il nominativo del tutor dell'Università;
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 4
Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.
Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari.
Art. 5
Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
Art. 6
Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a: Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 7
L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 8
La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).
L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.
Art. 9
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.
Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 10
L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da “Sapienza” Università di Roma, ai sensi dell’art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione
n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.
Per Sapienza, la Delegata del Rettore
*Prorettrice Xxxxxxx Xxxxxxxx
*Per ISTITUTO COMPRENSIVO PIAGET - MAJORANA, il Rappresentante Legale *XXXXXX XXXXXX
ovvero, in caso di Delega/Procura allegata
* il DELEGATO/PROCURATORE
*Firmato digitalmente