CONTROLLO REVISIONI EDIZIONE 00 Rev. Data Descrizione modifiche Emmessa Esaminata Approvata 00 06/03/2017 1A emissione Salvatierra Cecilia Elisa Losio A. Losio A.
CONTROLLO REVISIONI EDIZIONE 00 | |||||
Rev. | Data | Descrizione modifiche | Emmessa | Esaminata | Approvata |
00 | 06/03/2017 | 1A emissione | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxx A. | Losio A. |
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
a) Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se la O.F.P.M. s.a.s. non l’abbia accettata per iscritto.
ART. 2 - OFFERTA E ORDINAZIONE
a) La richiesta di offerta o l’ordinazione del Cliente devono essere accompagnate dal capitolato tecnico che stabilisce le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare, la natura e le modalità delle ispezioni, i controlli e le prove prescritti per l’accettazione dei getti stessi.
La richiesta di offerta, l’ordinazione e il capitolato tecnico devono pervenire in forma scritta.
b) L’offerta di O.F.P.M. s.a.s. non può esser considerata irrevocabile se non contiene un termine espresso di validità. Quanto precede vale altresì in tutti i casi in cui il Cliente apporti modifiche al capitolato tecnico o ai getti campione che eventualmente gli siano stati sottoposti per accettazione da O.F.P.M. s.a.s.
c) O.F.P.M. s.a.s. è obbligata solo nei termini dell’accettazione espressa della conferma d’ordine del Cliente. Questa sarà trasmessa con mezzo di comunicazione idoneo a porre in essere un documento.
d) Il cliente non ha il diritto di annullare alcun ordine. Nel caso in cui violi questo impegno, il cliente dovrà risarcire O.F.P.M.s.a.s.per tutte le spese sostenute anche per le opere già realizzate alla data del recesso nonché per tutto ciò che O.F.P.M.s.a.s. avrebbe potuto ottenere se avesse eseguito l'ordine e, più in generale, per tutte le altre conseguenze dirette e indirette di tale disdetta.
e) Il cliente non è autorizzato a chiedere alcun rinvio della prestazione e/o la consegna di un ordine senza il consenso dell'altra parte. Il cliente non ha diritto di posticipare la data di consegna o di esecuzione di un ordine senza previo accordo con O.F.P.M. s.a.s. I pezzi per i quali è stato concordato un rinvio di consegna saranno fatturati al cliente almeno al prezzo inizialmente convenuto e in caso di aumento dei prezzi dalla data di consegna inizialmente concordata, saranno fatturati alle condizioni di prezzo in vigore alla data della consegna effettiva.
ART. 3 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
a) O.F.P.M. s.a.s. non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione.
Di conseguenza, ogni proposta di O.F.P.M. s.a.s. accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di O.F.P.M.s.a.s., non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.
b) La consegna dei getti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà di O.F.P.M. s.a.s. su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate da O.F.P.M. s.a.s. a qualsiasi titolo.
Quanto precede vale anche per le soluzione che O.F.P.M. s.a.s. propone per migliorare la qualità o il costo dei getti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con
O.F.P.M. s.a.s. le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’ordinazione.
Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fabbricazione previsto da O.F.P.M. s.a.s., siano le stesse realizzate o meno da questa, non comprende il valore della proprietà intellettuale, cioè l’apporto degli studi, dei brevetti o del know-how che O.F.P.M. s.a.s. abbia utilizzato per la loro messa a punto.
Quanto sopra vale altresì per gli eventuali adattamenti che O.F.P.M. s.a.s. effettui sulle attrezzature fornite dal Cliente al fine di assicurare la buona esecuzione dei getti.
c) In nessun caso il Cliente può disporre per sé o per altri degli studi di O.F.P.M. s.a.s. o divulgarli, senza averne espressamente acquisito la proprietà.
ART. 4 - MODELLI E ATTREZZATURE
a) Quando sono forniti dal Cliente, i modelli, e le attrezzature di fabbricazione (casse d’anima, sagome, dispositivi d’uso e di controllo, ecc.) devono obbligatoriamente evidenziare marchiature, riferimenti di montaggio e di impiego e devono essere gratuitamente forniti nel luogo precisato da O.F.P.M. s.a.s.
Il Cliente assume la responsabilità della perfetta concordanza delle attrezzature con i disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, a richiesta del Cliente, O.F.P.M. s.a.s. verifica detta concordanza e si riserva il diritto di fatturare il costo di tali operazioni.
Le spese per le eventuali modifiche, che O.F.P.M. s.a.s. giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione dei getti, sono a carico del Cliente, preventivamente informato per iscritto.
In generale e salvo preventivo accordo scritto con il Cliente, O.F.P.M. s.a.s. non garantisce la durata di impiego delle attrezzature.
Inoltre, nel caso in cui le attrezzature siano fornite dal Cliente con disegni e capitolato che non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari elementi, le forme, le dimensioni e gli spessori dei getti grezzi saranno determinati da tali attrezzature.
La responsabilità del risultato conseguente è, in tale ipotesi, a carico esclusivo del Cliente, preventivamente informato per iscritto da O.F.P.M. s.a.s.
In ogni caso, se le attrezzature ricevute da O.F.P.M. s.a.s. non sono conformi all’impiego che essa aveva il diritto di ragionevolmente ottenere, il prezzo dei getti inizialmente convenuto potrà essere oggetto di richiesta di revisione da parte di O.F.P.M. s.a.s. e l’accordo tra le parti dovrà avvenire prima di iniziare l’esecuzione dei getti.
b) Quando è incaricata dal Cliente di realizzare modelli o attrezzature, O.F.P.M. s.a.s. li esegue d’accordo con questi, secondo le esigenze della propria tecnica di fabbricazione.
I costi della loro realizzazione, sostituzione, riparazione o ripristino a seguito di usura, sono a carico del Cliente e vengono pagati a O.F.P.M. s.a.s. indipendentemente dalla fornitura dei getti.
c) Le attrezzature che appartengono al Cliente restano in deposito presso OFPM s.a.s. dopo l’esecuzione dell’ordinazione. Esse sono conservate e restituite al Cliente, a sua richiesta o per iniziativa di O.F.P.M. s.a.s, nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restituzione.
Tuttavia il Cliente può ritornarne in possesso solo dopo il pagamento di tutte le somme ancora dovute a qualunque titolo, e quindi anche per studi, brevetti, know-how di O.F.P.M. s.a.s.
d) O.F.P.M. s.a.s. si impegna a non utilizzare per conto di terzi le attrezzature che detiene, ne sia o no proprietaria, salva preventiva autorizzazione scritta del Cliente.
e) Salvo diverso accordo, spetta al Cliente, che ha la completa responsabilità di custodire i modelli e le attrezzature depositati, provvedere ad assicurarli per il deterioramento o la distruzione in fonderia, con rinuncia a qualsiasi azione contro quest’ultima.
ART. 5 - INSERTI
Salvo diversi accordi scritti gli inserti forniti dal Cliente, destinati a essere incorporati nel getto prima o dopo la fusione, devono essere di qualità ineccepibile e il Cliente ne ha la piena ed esclusiva responsabilità. Essi devono essere consegnati alla sede di O.F.P.M. s.a.s. gratuitamente in porto franco e in quantità sufficiente in relazione ai normali rischi di fabbricazione.
ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA
a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte di O.F.P.M. s.a.s. e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari.
b) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti in ritardo.
In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa di O.F.P.M. s.a.s.. Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.
ART. 7 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
a) La consegna dei getti si intende sempre effettuata presso O.F.P.M. s.a.s., qualunque siano le clausole del contratto di fornitura in merito al pagamento delle spese di trasporto.
La consegna avviene con la rimessa diretta della merce al Cliente o la consegna al vettore indicato nel contratto o, in mancanza, al vettore scelto da O.F.P.M .s.a.s..
In caso di assenza di istruzioni sulla destinazione o di impossibilità di spedizione non dipendente dalla volontà di
O.F.P.M. s.a.s., la consegna si considera avvenuta con un semplice avviso di messa a disposizione; in questo caso i getti sono depositati e fatturati, a spese, rischio e pericolo del Cliente.
Salvo diverso accordo contenuto nel contratto, a discrezione di O.F.P.M. s.a.s, sono autorizzate spedizioni parziali.
b) Il trasferimento dei rischi al Cliente avviene al momento della consegna così come sopra intesa, nonostante il diritto di riserva di proprietà.
ART. 8 - PREZZI
a) Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza da O.F.P.M. s.a.s.; i getti sono consegnati nello stato indicato dal contratto o, in mancanza di indicazione, xxxxxx di fonderia, sbavati e smaterozzati.
b) Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:
- soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, sulla base di formule che tengano conto in particolare, delle variazioni dei tassi di cambio, dei costi dei materiali, del costo dell’energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all’ordinazione, intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale, in mancanza di altre date precisate nel contratto;
- mantenuti fermi per un termine convenuto.
ART. 9 - PESI
Nel caso particolare di getti venduti a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all’uscita da O.F.P.M. s.a.s.) che fa fede, in quanto i pesi riportati nell’offerta e nell’ordinazione hanno valore puramente indicativo.
ART. 10 - QUANTITÀ
Dal punto di vista quantitativo il numero di getti da fornire è quello indicato nel contratto e ciò in particolare per i getti formati a mano. Nel caso di produzione di serie è consentita una certa tolleranza sul numero di pezzi prodotti e consegnati, da convenirsi tra O.F.P.M. s.a.s. e il Cliente durante le trattative. In mancanza di accordo, la tolleranza generalmente ammessa è del ±5% del numero di getti indicato nel contratto.
ART. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a) I termini e le modalità di pagamento devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso e saranno riportati su ogni conferma d’ordine inviata al cliente da O.F.P.M s.a.s.
b) Il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia, senza necessità di messa in mora:
- sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna;
- sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso O.F.P.M. s.a.s.
c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di rifinanziamento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti (P3P). Il tasso di riferimento è così determinato: per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno .
d) Nel caso di subfornitura, il Cliente della fonderia subfornitrice si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute a O.F.P.M. s.a.s.
ART. 12 - GETTI-CAMPIONE, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI GETTI
Per le ordinazioni di serie il Cliente deve richiedere la fabbricazione di getti campione che gli sono sottoposti da
O.F.P.M. s.a.s. per accettazione secondo il suo giudizio dopo tutti i necessari controlli e prove.
L’accettazione deve essere comunicata dal Cliente a O.F.P.M. s.a.s. per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a produrre un documento.
In ogni caso ed anche in mancanza di accettazione, la natura e l’estensione dei controlli e delle prove necessarie, le regole e le classi di durezza, le tolleranze di qualsiasi natura devono essere precisate sui disegni e
nel capitolato che il Cliente è obbligato ad allegare alla sua richiesta di offerta e devono essere confermate nel contratto stipulato tra O.F.P.M. s.a.s. ed il Cliente.
In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da eseguire sui getti, O.F.P.M. s.a.s. si limita ad effettuare solo un controllo visivo e dimensionale.
I controlli e le prove ritenuti necessari dal Cliente, la loro natura ed estensione sono effettuati a sua richiesta da
O.F.P.M. s.a.s., da lui stesso o da un laboratorio o da altri enti terzi e devono essere indicati non oltre il momento della stipula del contratto.
Nel caso in cui sia richiesto un collaudo per l’accettazione, l’estensione e le condizioni di tale collaudo devono essere precisate nel contratto.
Il prezzo dei controlli e delle prove è generalmente distinto da quello dei getti, ma può esservi incluso se O.F.P.M.
s.a.s. e il Cliente sono d’accordo.
Tale prezzo tiene conto dei lavori specifici necessari per ottenere le condizioni indispensabili per la buona esecuzione dei controlli, soprattutto nel caso di controlli non distruttivi.
ART. 13 – ASSICURAZIONE QUALITA’
Qualora la produzione sia realizzata nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità, questa condizione deve essere nota dal Cliente nella richiesta di offerta e nell’ordinazione.
O.F.P.M. s.a.s., a sua volta, deve confermarla nella propria offerta ed accettazione dell’ordinazione, fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti.
ART. 14 – GARANZIA E RESPONSABILITA’
a) O.F.P.M. s.a.s. è vincolata solo secondo i termini del contratto, di conseguenza fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti, O.F.P.M. s.a.s. è tenuta soltanto a fornire al cliente getti conformi ai disegni e alle specifiche del capitolato tecnico contrattuale, come sopra definito, ovvero approvati dal Cliente con l’accettazione dei getti campione o dei prototipi.
b) Garanzia:
I getti devono essere verificati dal cliente alla consegna, qualsiasi reclamo, riserva o contestazione relativo a parti mancanti e/o vizi palesi deve essere avanzato al momento della scoperta ed in ogni caso entro 15 giorni dalla data relativa della consegna.
Decorso tale periodo, il cliente decade dal diritto di garanzia e non saranno piu ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.
Reclami, riserve o contestazioni relativi a qualsiasi altro vizio dovranno essere avanzati entro un mese, per le produzioni di serie, ed entro sei mesi, negli altri casi; entrambi i termini decorrono dalla data della relativa consegna.
Decorso tale termine, il cliente decade dal diritto di garanzia e non saranno piu ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.
Il cliente deve fornire le prove che attestino la sussistenza effettiva dei vizi, fermo il diritto di O.F.P.M.s.a.s. di procedere, direttamente o indirettamente, con eventuali accertamenti e verifiche in loco.
Qualora il getto in esame risultasse effettivamente esente da vizi, ovvero il cliente non fosse in grado di fornire la prova della responsabilità di O.F.P.M.s.a.s. per la non conformità, a O.F.P.M.s.a.s. sarà riconosciuto di diritto un indennizzo a copertura di tutti i costi sostenuti, compresi quelli del personale.
Fatti salvi i casi di colpa grave e dolo, la garanzia prestata da O.F.P.M.s.a.s. comporta esclusivamente che:
- essa effettui, a propria scelta,o faccia effettuare da terzi la riparazione dei getti per rimediare ad ogni vizio coperto da garanzia ai sensi di quanto previsto nella presente sezione;
- oppure, se nel caso, qualora la fonderia lo ritenga preferibile, ovvero nessun altra soluzione sia praticabile, essa sostituisca i getti.
Solamente nel caso in cui O.F.P.M. s.a.s. ritenga di non essere in grado direttamente, o avvalendosi dell’intervento di terzi di far riparare il vizio o di procedere alla sostituzione dei getti, la stessa rimborserà al cliente il valore dei getti non conformi, tramite nota di accredito, o di addebito del Cliente, previo accordo tra le parti.
c) Responsabilità :
i) O.F.P.M. x.x.x.xx nessun caso può essere ritenuta responsabile delle conseguenze riconducibili a atti e/o omissioni del cliente o di terzi.
Chiunque intenda fondatamente evocare la responsabilità di O.F.P.M.s.a.s. deve fornire la prova:
- che O.F.P.M.s.a.s. ha violato una o più delle obbligazioni a suo carico;
- del danno certo previsto o tipicamente prevedibile al momento della conclusione del contratto;
- del nesso diretto di casualità tra la violazione e il danno.
ii) La responsabilità di O.F.P.M. s.a.s. non si estende in ogni caso:
- ai danni a cose e persone e, in genere, ai danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego, quando il difetto è attribuibile alla progettazione del getto o dell’insieme nel quale lo stesso è incorporato, alle istruzioni di qualunque genere date dal cliente a O.F.P.M.s.a.s., o ai trattamenti o modificazioni effettuati sul getto dopo la consegna;
- ai danni a cose e persone e, in genere, a tutti i danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego, se il cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato industriale perseguito;
- ai danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, perdite di business, di profitti, di opportunità, commerciali, mancato guadagno, ecc.
In caso di responsabilità di O.F.P.M.s.a.s. il risarcimento massimo, a qualsiasi titolo, che O.F.P.M.s.a.s. può essere tenuta a corrispondere è tuttavia limitato, salvo i casi di colpa grave e dolo, al prezzo effettivamente pagato dal cliente a O.F.P.M.s.a.s. per il getto in questione.
ART. 15 FORZA MAGGIORE
O.F.P.M.s.a.s. è svincolata dalle conseguenze della mancata esecuzione di uno o più dei suoi impegni a condizione che tale inadempimento sia dovuto ad un evento che vada al di là del suo controllo che non poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto o che si sarebbe potuto evitare o superare. In particolare sono considerati impedimenti i seguenti eventi: totale o parziale, sciopero, blocco, interruzioni o disturbi di servizi di trasporto, incendio, tempesta, altre calamità naturali, la demolizione dei materiali, delle difficoltà di approvvigionamento, ecc.
ART. 16 - DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ
Le forniture dei getti sono effettuate con riserva di proprietà, secondo la legislazione dello Stato in cui si trova la merce al momento del reclamo. La presente clausola significa che il trasferimento di proprietà della merce consegnata avviene soltanto dopo l’integrale pagamento del prezzo.
ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso di sopravvenienza di eventi e/o più genericamente di evoluzione di circostanze indipendenti ed esterne alla volontà delle parti e che compromettono l’economia del contratto in modo tale che l’esecuzione delle proprie obbligazioni divenga eccessivamente onerosa per una delle parti, queste negozieranno modifiche al contratto in modo da tener conto di tali eventi e/o di tale evoluzione.
ART. 18 – GIURISDIZIONE
Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato della Fonderia. Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione. Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti.