PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
E REGIONE LAZIO
“Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico”
Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in Roma xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx, Codice Fiscale
n. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xx Xxxxxxx, di seguito indicato come USR Lazio
e
la Regione Lazio, C.F. 80143490581, con sede in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7, rappresentata ai fini del presente Protocollo d’Intesa dal:
• Segretario Generale della Giunta Regionale pro tempore, con il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx,
• Direttore della Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio della Regione Lazio, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx,
VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
VISTO il provvedimento del 25 novembre 2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la DGR n. 71/2012 "Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete. Approvazione delle Linee di indirizzo”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 16.02.2017, n. 65 concernente la costituzione per l’anno 2017 del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’Integrazione Scolastica (GLIR);
VISTA la richiesta, avanzata dal Presidente del suddetto GLIR, di definire un percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico;
CONSIDERATO CHE l’essere affetti da una specifica patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
CONSIDERATO CHE l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura generalmente come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
CONSIDERATO CHE tale attività di assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci rientra nel protocollo terapeutico stabilito dal Medico curante, la cui omissione può causare danni alla persona;
CONSIDERATO CHE, nei casi in cui l’assistenza all’alunno debba essere prestata da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, il Distretto sanitario territorialmente competente individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico, predisponendo il Piano di Assistenza Individuale, di concerto con il medico curante dell’alunno, la sua famiglia e la scuola o istituzioni scolastiche e formative;
CONSIDERATO CHE, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui in ambito ed orario scolastico si registri la necessità di somministrazione di farmaci;
VISTA infine, la Deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n. 649 “Approvazione della proposta di Protocollo d’Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio”;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del Protocollo d’intesa
Nel presente Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con patologie croniche o assimilabili1che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico o formativo2 e della regolare frequenza.
Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti, ferme restando le procedure già in essere per la somministrazione dei farmaci in caso di malattia diabetica3.
La premessa e gli allegati n. 1,2,3,4 costituiscono parte essenziale e integrante del presente Protocollo.
Art. 2 - Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola
I farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione.
Qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo, è necessario che non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario4.
Art. 3 - Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola
A seguito della richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata:
(a) dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto;
(b) dall’alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore;
(c) dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e che sia stato informato sul singolo caso specifico;
1Patologie croniche o assimilabili = patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento o che, se non trattate, possono comportare manifestazioni acute non prevedibili (ad esempio: asma, allergie, epilessia, fibrosi cistica).
2Per orario scolastico s’intende la frequenza scolastica complessiva, comprendente l’orario di lezione come stabilito dagli ordinamenti scolastici e tutte le attività opzionali/aggiuntive o di ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola o dall’agenzia formativa, che si svolgono sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici (es.: gite scolastiche).
3 DGR n. 71/2012 “Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete". Approvazione delle Linee di indirizzo” e s.m.i.
4Cfr. raccomandazioni Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 25.11.2005
(d) dal personale sanitario del SSR, su richiesta d’intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell’alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.
Art. 4 - Carenza delle condizioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
Nel caso in cui non si rilevino le condizioni per la somministrazione dei farmaci (disponibilità del personale scolastico o educativo, locali, …), il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ne dà comunicazione ai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente locale) per la definizione concordata di un programma d’intervento atto a superare la criticità.
Art. 5 - Informazione e Formazione
Al personale scolastico o formativo sono rivolti momenti Informativi e Formativi secondo piani di intervento concordati tra ASL territorialmente competenti e Istituzioni scolastiche e formative, anche in rete.
Le iniziative informative e formative generali sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico o educativo o formativo e a promuovere la cultura dell’accoglienza nonché a consentire l’acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell’alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni.
Alle suddette iniziative partecipano anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per garantire l’apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli alunni.
La formazione in situazione si connota, invece, come formazione rivolta al personale scolastico o educativo individuato per la gestione del singolo caso, quotidiana e/o al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, aspetti psicologici e relazionali, ecc.); essa è realizzata dal Distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell’alunno, su richiesta del Dirigente scolastico o Responsabile struttura formativa e in accordo con i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Art. 6 - Ruolo e Azioni dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale
I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell’assunzione di tutte le decisioni. Essi possono chiedere al Dirigente scolastico o Responsabile della struttura formativa:
- di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la somministrazione del farmaco;
- di accedere direttamente alle sedi scolastiche per somministrare il farmaco al proprio figlio/a;
- di consentire l’accesso di altri soggetti esterni alla scuola appositamente delegati alla somministrazione del farmaco.
L’azione di delega dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, nei confronti di altri soggetti presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato-delegante e non esclude, comunque la responsabilità dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale stessi, nella realizzazione degli interventi concordati.
I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale:
(a) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore con patologia cronica necessitante di somministrazione di farmaci, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
(b) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
(c) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza della somministrazione e di ricadute organizzative, producendo le relativa documentazione (es. modifiche del piano terapeutico, assenze del bambino, riduzione dell’orario scolastico o formativo, eventuali cambiamenti di residenza, domicilio, recapiti telefonici, ecc.);
(d) assicurano, concordandola, la loro presenza nella formazione in situazione del personale scolastico o formativo cui è affidata la somministrazione del farmaco al proprio figlio/a;
(e) trasmettono alla scuola, nel caso si rendesse necessario effettuare variazioni estemporanee della terapia somministrata dal personale scolastico o formativo, dichiarazione medica dalla quale si evince l’idoneità dei genitori stessi a variare o adeguare la terapia, in considerazione del grado di competenza e addestramento raggiunto;
(f) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari - in confezione integra e in corso di validità - nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
(g) assicurano direttamente, o attraverso una persona appositamente delegata, la somministrazione nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale scolastico o formativo cui è affidato l’intervento).
Art. 7 - Procedura per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
7.1. I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale di alunni affetti da patologie croniche o assimilabili presentano al Dirigente scolastico o al Responsabile delle strutture formative la richiesta di accedere direttamente alla sede scolastica per la somministrazione dei farmaci oppure di far accedere persona da loro delegata oppure di individuare il personale scolastico o formativo per l’effettuazione della prestazione, autorizzandone l’operato e sollevandolo da qualsiasi responsabilità
(Allegato 1); la richiesta è sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico curante;
7.2. I medici curanti nel rilascio della prescrizione hanno cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; nella prescrizione essi si attengono ai seguenti criteri:
- assoluta necessità,
- indispensabilità della somministrazione in orario scolastico,
- non discrezionalità di chi somministra il farmaco né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi e modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- somministrabilità da parte di personale non sanitario.
Il modulo di prescrizione (Allegato 2) deve contenere esplicitati, in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
- nome e cognome dell’alunno
- patologia dell’alunno
- nome commerciale del farmaco
- dose da somministrare e modalità di somministrazione
- modalità di conservazione del farmaco
- durata della terapia
- effetti collaterali
- indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche
- capacità o meno dell’alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco.
7.3. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa verifica la disponibilità del personale (docente e non docente), preferenzialmente quello individuato ai sensi del D.M. 388/2003 e s.m.i. , ad effettuare la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale e custoditi a scuola come richiesto dalla famiglia, previa opportuna formazione specifica, effettuata dal Distretto sanitario coinvolgendo anche il Medico curante e la famiglia.
La disponibilità del personale, dichiarata in forma scritta al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa, è portata a conoscenza dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa si fa garante dell’organizzazione di quanto previsto per la corretta esecuzione ed attuazione della procedura per la somministrazione del farmaco, compresa la tenuta del “registro di somministrazione” relativo alla somministrazione dei farmaci per
ciascun alunno ove sia attestata ogni somministrazione e il nome dell’adulto che ha provveduto alla somministrazione o assistito alla medesima.
7.4. Gli Enti Locali, proprietari degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche e formative, individuano di concerto con i rispettivi Dirigenti o Responsabili, in ciascun plesso uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci in modo riservato e per garantire l’adeguata conservazione degli stessi.
Gli Enti Locali, d’intesa con le Istituzioni scolastiche e formative, valutano con il capitale sociale del territorio, la possibilità di fornire collaborazione in materia di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico (es. organizzazioni di volontariato, personale sanitario in pensione, ecc.).
7.5. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa invia la documentazione al direttore del Distretto della ASL di riferimento territoriale, includendo le informazioni circa:
- la presenza di un locale per l’effettuazione dell’intervento;
- la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci e delle attrezzature necessari per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente;
- la presenza dell’attrezzatura necessaria (armadietto, frigorifero, ecc.) per la conservazione dei farmaci;
- la richiesta di formazione in situazione del personale scolastico e formativo individuato.
7.6. Il Direttore del Distretto sanitario di competenza territoriale, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti in materia, prende accordi con il Dirigente scolastico o con il Responsabile della struttura formativa per la realizzazione della formazione in situazione, nel corso della quale viene compilata e sottoscritta dai vari attori un’apposita scheda (Allegato 3).
Il personale delegato è tenuto ad annotare gli interventi eseguiti secondo le specifiche prescrizioni mediche sul “registro di somministrazione” di cui al punto 7.3.
7.7. Il Distretto sanitario di competenza territoriale, di concerto con l’Istituzione scolastica o formativa e l’Ente locale territorialmente competente, definisce e partecipa all’attuazione del Piano di Assistenza Individuale, in caso di alunni con particolari condizioni cliniche per le quali è opportuno prevedere specifici percorsi di pronto soccorso (ad es. informazione preventiva agli operatori del 118 e del triage).
Art. 8 - Auto-somministrazione
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una parziale autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale segnalano la necessità che il personale scolastico o formativo effettui “vigilanza” o “affiancamento”5 al minore. Se viene richiesto l’affiancamento, si applicano le specifiche di cui agli artt. 3, 5 e 7.
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una completa autonomia6 nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa.
Lo studente maggiorenne comunica al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa l’auto-somministrazione del farmaco onde consentire la gestione di eventuali situazioni di emergenza (Allegato 4).
Art. 9 - Gestione dell’emergenza
Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l’istituzione scolastica o formativa:
- ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo terapeutico autorizzato dal Medico curante.
Art. 10 - Integrazione tra diritto alla salute e diritto alla riservatezza
Nell’applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse alla somministrazione dei farmaci sono eseguiti nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Art. 11 - Passaggio dell’alunno ad altro Istituto
In caso di passaggio o trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o ad altro Comune, il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa “inviante” comunica alla famiglia che è compito della stessa:
- informare il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ricevente e il Distretto sanitario del territorio di riferimento;
- fornire la necessaria documentazione.
5Per vigilanza si intende la sorveglianza generica sull’avvenuta auto-somministrazione da parte dell’alunno, l’affiancamento comprende, invece, anche il controllo delle modalità della sua esecuzione.
6Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto-somministrazione del farmaco deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia, del medico curante e/o specialista di riferimento.
Art. 12 - Monitoraggio
Per verificare la corretta attuazione a livello locale del presente Protocollo d’intesa e l’eventuale necessità di aggiornamento in relazione a specifiche necessità o in conseguenza di modifiche normative, è prevista un’azione di monitoraggio per valutare:
- entità del fenomeno (quantitativo e qualitativo);
- età degli alunni;
- tipologia di scuole;
- tipologia di formazione erogata al personale scolastico;
- segnalazione di eventuali criticità.
Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del presente protocollo è in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Art. 13 - Durata del Protocollo
Il presente Protocollo ha validità tre anni a partire dalla data della firma.
Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del Protocollo e a ridefinire eventualmente i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
Roma,
REGIONE LAZIO
Il Segretario Generale Della Giunta Regionale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXXX C: IT
O: Xxxxxxx
Xxxxx/00000000000
XXXXXXX XXXXX
Il Direttore Regionale Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da DE ANGELIS GILDO C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588