Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 10697/22. Subject Codes: ENER 334 ENV 671 TRANS 446 ECOFIN 676 RECH 410 CLIMA 324 IND 259 COMPET 545 CONSOM 167 IA 106 CODEC 1018. Heading: RISULTATI DEI LAVORI. Originator: Segretariato generale del Consiglio. Recipient: Delegazioni. Subject: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'efficienza energetica (rifusione). Commission Document Number: 10745/2/21 REV2 +ADD1REV1. Preceeding Document Number: 10490/22. Location: Bruxelles. Date: 27 giugno 2022. Interinstitutional Files: 2021/0203(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5691202702582625186_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2021/0203(COD)
Bruxelles, 27 giugno 2022 (OR. en)
10697/22
ENER 334
ENV 671
TRANS 446
ECOFIN 676
RECH 410
CLIMA 324
IND 259
COMPET 545
CONSOM 167
IA 106
CODEC 1018
RISULTATI DEI LAVORI
Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Delegazioni
n. doc. prec.: 10490/22
n. doc. Comm.: 10745/2/21 REV2 +ADD1REV1
Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sull'efficienza energetica (rifusione)
Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta in oggetto adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" nella 3886a sessione tenutasi il
27 giugno 2022.
L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituisce la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.
🡻 2012/27/UE (adattato)
2021/0203 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha subito varie e sostanziali modifiche2. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
🡻 2012/27/UE, considerando 1
(adattato)
L'Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumenti per affrontare tali sfide. Essa migliora la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.
1 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 0000/0/XX x 0000/00/XX (XX L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
2 Cfr. allegato IV, parte A.
Le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da raggiungere l'obiettivo di un risparmio dei consumi di energia primaria dell'Unione del 20 % rispetto alle proiezioni entro il 2020. Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno sottolineato che si deve raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20 % all'orizzonte 2020, convenuto dal Consiglio europeo del giugno 2010, che attualmente non è in via di realizzazione. Proiezioni realizzate nel 2007 hanno indicato un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1842 Mtoe. Una riduzione del 20 % corrisponde a un consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.
🡻 2012/27/UE, considerando 3
(adattato)
Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva («strategia Europa 2020»). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli.
🡻 2012/27/UE, considerando 4
(adattato)
La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, intitolata «Energia 2020», colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.
Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel suo piano d'azione riveduto per l'efficienza energetica misure atte a colmare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione in materia di efficienza energetica nel 2020.
🡻 2012/27/UE, considerando 6
(adattato)
Una delle iniziative della strategia Europa 2020 è rappresentata dall'iniziativa emblematica
«Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011. Tale iniziativa individua nell'efficienza energetica uno degli elementi principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.
🡻 2012/27/UE, considerando 7
(adattato)
Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, nei prodotti e dei processi di produzione. Tali conclusioni prevedono inoltre che l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione sarà riesaminata entro il 2013 e che saranno prese in considerazione, se necessario, ulteriori misure.
L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione su un piano di efficienza energetica 2011. La comunicazione ha confermato che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Ciò si verifica nonostante i progressi delle politiche nazionali di efficienza energetica illustrati nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica presentati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici 1. Una prima analisi del secondo piano d'azione conferma che l'Unione non è sulla buona strada. Per porre rimedio a tale situazione il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano tutta la catena energetica, ivi incluse la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia; il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica; gli edifici e le apparecchiature; l'industria; e la necessità di consentire ai clienti finali di gestire i propri consumi energetici. Allo stesso tempo l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è stata presa in esame nel Libro bianco sui trasporti, adottato il 28 marzo 2011. In particolare, l'iniziativa 26 del libro bianco invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO2 dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione.
🡻 2012/27/UE, considerando 9
(adattato)
L'8 marzo 2011 la Commissione ha parimenti adottato «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050», in cui segnalava la necessità, da questo punto di vista, di concentrare gli sforzi sull'efficienza energetica.
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
In questo ambito occorre aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica con una direttiva che persegua l'obiettivo generale della realizzazione dell'obiettivo di efficienza energetica che mira a ridurre del 20 % il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020 e di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione e definire interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011, nonché concretizzare le notevoli potenzialità di risparmio energetico non realizzate da essa individuate.
🡻 2012/27/UE, considerando 11
(adattato)
La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 20201, invita la Commissione a valutare e riferire entro il 2012 sui progressi compiuti dall'Unione e dai suoi Stati membri verso l'obiettivo della riduzione del consumo di energia del
20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati membri a rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni di gas serra, la Commissione dovrebbe proporre, entro il 31 dicembre 2012, misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La presente direttiva risponde a tale esigenza. Essa contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, in particolare riducendo le emissioni di gas serra del settore energetico e giungendo ad avere entro il 2050 una produzione di elettricità a zero emissioni.
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i risparmi nell'approvvigionamento energetico e i settori d'uso finale. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia1 e della direttiva 2006/32/CE.
⇩ nuovo
⮊ Consiglio
(2) Con il piano per l'obiettivo climatico2, la Commissione ha proposto di accrescere l'ambizione dell'Unione innalzando l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto all'obiettivo attuale del 40 %. La proposta ha tradotto l'impegno assunto nella comunicazione sul Green Deal europeo3 di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'Unione per il 2030 puntando al 55 %. È inoltre conforme agli obiettivi della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ossia contenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C.
1 GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final).
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(3) Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo che vincola l'Unione a ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 19901. Il Consiglio europeo ha concluso che occorre accrescere l'ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l'ambiente a vantaggio dei cittadini dell'UE e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell'economia dell'UE promuovendo l'innovazione nelle tecnologie verdi.
(4) Per realizzare tali obiettivi, nel suo programma di lavoro per il 20212 la Commissione europea ha annunciato il pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e realizzare un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto copre una serie di settori strategici, tra cui l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'uso del suolo, il cambiamento d'uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissioni.
(5) Le proiezioni indicano che, con la piena attuazione delle politiche attuali, le emissioni di gas a effetto serra sarebbero ridotte entro il 2030 di circa il 45 % rispetto ai livelli del 1990, se si escludono le emissioni e gli assorbimenti relativi all'uso del suolo, e di circa il 47 %, se compresi. Per raggiungere l'ambizione voluta il piano per l'obiettivo climatico 2030 prevede pertanto una serie di azioni necessarie in tutti i settori dell'economia e la revisione degli strumenti legislativi principali.
1 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/00000/0000-00-00-xxxx-xxxxxxxxxxx-xx.xxx. 2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Programma di lavoro della Commissione per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile" (COM(2020) 690 final).
(6) L'efficienza energetica è un settore d'intervento fondamentale, senza il quale non è possibile decarbonizzare completamente l'economia dell'Unione1. L'attuale politica dell'Unione in materia di efficienza energetica è scaturita dalla necessità di cogliere le opportunità di risparmio energetico economicamente efficienti. Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % (rispetto al consumo di energia nel 2030 secondo le proiezioni).
(7) Per realizzare l'ambizione che si è voluta più decisa in materia di clima, la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ha indicato che occorrerà migliorare notevolmente l'efficienza energetica rispetto all'attuale livello di ambizione del 32,5 %.
(8) La somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) è inferiore al livello del 32,5 % datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme corrisponderebbero a una riduzione del 29,4 % per il consumo di energia finale e del 29,7 % per il consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030. Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, per l'UE- 27, di 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e di 3,1 punti percentuali per il consumo di energia finale.
1 Comunicazione "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018) 773 final), in cui si valuta il ruolo dell'efficienza energetica come conditio sine qua non per tutti gli scenari di decarbonizzazione.
⮊ (8 bis) Vari Stati membri hanno presentato piani nazionali per l'energia e il clima ambiziosi, valutati dalla Commissione "sufficienti" e contenenti misure che consentiranno a tali Stati
membri di contribuire al conseguimento degli obiettivi collettivi in materia di efficienza energetica con un rapporto superiore alla media dell'UE. Inoltre, diversi Stati membri hanno documentato "sforzi tempestivi" per realizzare risparmi energetici, vale a dire risparmi energetici superiori alle traiettorie medie dell'UE negli ultimi anni. In entrambi i casi, si tratta di sforzi importanti che dovrebbero essere riconosciuti e inclusi nelle future proiezioni di modellizzazione dell'UE e che possono fungere da buoni esempi di come tutti gli Stati membri possano sfruttare il loro potenziale di efficienza energetica per apportare benefici
significativi alle loro economie e società. ⮈
⮊ (8 ter) In alcuni casi, le ipotesi utilizzate dalla Commissione nello scenario di riferimento 2020 e le ipotesi utilizzate da alcuni Stati membri per gli scenari di riferimento su cui si basano i
rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima sono diverse. Ciò può portare a divergenze per quanto riguarda il calcolo del consumo di energia primaria, ma entrambi gli approcci sono validi per quanto riguarda il consumo di energia primaria. ⮈
(9) Sebbene un ampio potenziale di risparmio energetico si ravvisi in tutti i settori, i trasporti e l'edilizia si distaccano sotto questo aspetto: i primi consumano oltre il 30 % dell'energia finale, e il 75 % del parco immobiliare dell'Unione ha una bassa prestazione energetica. Un altro settore sempre più importante è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), responsabile del 5-9 % del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 % di tutte le emissioni. Nel 2018 i centri di dati rappresentavano il 2,7 % della domanda di energia elettrica nell'UE-281. In tale contesto, la strategia digitale dell'Unione2 ha evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Si dovrebbe anche tenere conto del possibile aumento della domanda energetica dell'industria che potrebbe derivare dalla sua decarbonizzazione, in particolare per i processi ad alta intensità energetica.
(10) Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi del 2015.
1 Cfr. anche Commissione europea, Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market, relazione finale di studio (xxxxx://xxxxxxx- xxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxx- policies-eco-friendly-cloud-market).
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020) 67 final).
🡻 2018/2002, considerando 1
La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, intitolata «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dall'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici1 («accordo di Parigi»), che impegna a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5 °C.
1 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
🡻 2018/2002, considerando 2 (adattato)
⇨ nuovo
(11) La ⌫ presente ⌧ direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 contribuisce alla realizzazione ⌫ rappresenta un passo avanti verso ⌧ dell'Unione dell'energia ⇨ la neutralità climatica entro il 2050 ⇦, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone
l'efficienza energetica al primo posto ⇨ è un principio trasversale di cui ⇦ si dovrebbe tenere conto ⇨ ad ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario. ⇦ Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici ⇨ le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento ⇦. ⇨ Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi
giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo. ⇦ La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione.
L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni relative alla pianificazione del sistema energetico o di finanziamento. Occorre migliorare l'efficienza
energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. ⌫ Così facendo si contribuirebbe ⌧ Ciò dovrebbe contribuire a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese. ⇨ L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica. ⇦
1 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 0000/0/XX x 0000/00/XX (XX L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
🡻 2018/2002, considerando 3
⇨ nuovo
(12) L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda
l'infrastruttura energetica dell'Unione. ⇨ Il principio "l'efficienza energetica al primo posto"
dovrebbe essere applicato considerando innanzitutto un approccio di efficienza sistemica e una prospettiva sociale. Dovrebbe di conseguenza contribuire ad aumentare l'efficienza dei singoli settori di uso finale e dell'intero sistema energetico. L'applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio1. ⇦
1 GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
⇩ nuovo
⮊ Consiglio
(13) Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" è stato definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ed è al centro della strategia per l'integrazione del sistema energetico2. Sebbene il principio sia basato sull'efficacia in termini di costi, la sua applicazione ha implicazioni più ampie, che possono variare in funzione delle circostanze. La Commissione ha elaborato orientamenti appositi per il funzionamento e l'applicazione del principio, proponendo strumenti ed esempi specifici di applicazione in vari settori. La Commissione ha anche formulato una raccomandazione rivolta agli Stati membri che si basa sui requisiti della presente direttiva e invita a intraprendere azioni precise per l'applicazione del principio.
1 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
2 Strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico (COM(2020) 299 final).
(14) Perché abbia una reale incidenza, il principio "l'efficienza energetica al primo posto" deve essere applicato in modo coerente dai decisori in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di
pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti - vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a ⮊ […] ⮈ ⮊ 150 ⮈ milioni di EUR o a ⮊ […] ⮈
⮊ 250 ⮈ milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto - che incidono sul
consumo o sull'approvvigionamento di energia. La corretta applicazione del principio richiede l'utilizzo della metodologia giusta di analisi costi-benefici, la definizione di condizioni che favoriscano soluzioni di efficienza energetica e un monitoraggio adeguato. La flessibilità dal lato della domanda può apportare vantaggi significativi ai consumatori e alla società in generale, può aumentare l'efficienza del sistema energetico e ridurre i costi dell'energia, ad esempio diminuendo i costi di gestione del sistema con la conseguente riduzione delle tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati membri, nell'applicare il principio "l'efficienza energetica al primo posto", dovrebbero tenere conto dei potenziali vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato della domanda, così come, nell'ambito dei loro sforzi per aumentare l'efficienza del sistema energetico integrato, prendere eventualmente in considerazione la gestione della domanda, lo stoccaggio dell'energia e soluzioni intelligenti.
(15) Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe sempre essere applicato in modo proporzionale e i requisiti della presente direttiva non dovrebbero sovrapporsi a o confliggere con altri obblighi in capo agli Stati membri, se l'applicazione del principio è garantita direttamente da altra legislazione. Questa fattispecie potrebbe verificarsi con i progetti di interesse comune che figurano nell'elenco dell'Unione a norma dell'[articolo 3 del regolamento TEN-E riveduto], che introduce l'obbligo di considerare l'efficienza energetica al primo posto nello sviluppo e nella valutazione di tali progetti.
(16) Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei". In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio1, la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica"2. La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà.
(17) Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.
1 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
2 Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).
3 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(18) La presente direttiva fa parte di un quadro più ampio di politiche di efficienza energetica che riguardano il potenziale di efficienza energetica in settori strategici specifici, tra cui gli edifici (direttiva 2010/31/CE1), i prodotti (direttiva 2009/125/CE, regolamento (UE) 2017/1369 e regolamento (UE) 2020/7402) e il meccanismo di governance (regolamento (UE) 2018/1999). Tali politiche svolgono un ruolo molto importante per realizzare risparmi energetici al momento della sostituzione dei prodotti o della costruzione o ristrutturazione degli edifici3.
🡻 2018/2002, considerando 4
⇨ nuovo
(19) Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario
eliminare taluni ostacoli, al fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica. ⇨ Il sottoprogramma "Transizione all'energia pulita" del programma LIFE sosterrà economicamente lo sviluppo delle migliori pratiche europee nell'attuazione delle
politiche di efficienza energetica, affrontando gli aspetti comportamentali, normativi e di mercato che sono d'ostacolo all'efficienza energetica. ⇦ Un passo in tale direzione è la precisazione fornita da Eurostat, il 19 settembre 2017, sul modo di registrare i contratti di
prestazione energetica nei conti nazionali, che rimuove le incertezze e facilita l'uso di tali contratti.
1 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
2 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, rispettivamente.
3 Il riesame dei prodotti a norma del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2020- 2024 e l'attuazione del piano d'azione dell'"ondata di ristrutturazioni", insieme al riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, contribuiranno inoltre in modo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico 2030.
🡻 2018/2002, considerando 5 (adattato)
(20) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 a livello di Unione e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un obiettivo a livello dell'Unione del 30 %". Nella risoluzione del 15 dicembre 2015 intitolata "Verso un'Unione europea dell'energia", il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare anche la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. È opportuno pertanto modificare la direttiva 2012/27/UE per adeguarla alla prospettiva del 2030.
⇩ nuovo
⮊ Consiglio
(21) Secondo le proiezioni l'obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % che l'Unione si è data per il 2030 e gli altri strumenti strategici del quadro vigente determinerebbero una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 45 % entro il 20301. Nella valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 2030 è stato quantificato il livello di impegno necessario nei diversi settori strategici per ottenere una riduzione più ambiziosa, pari al
55 %, nello stesso orizzonte temporale. Se ne è concluso che, rispetto allo scenario di riferimento, per centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente ottimale occorre ridurre il consumo di energia finale e primaria di almeno il 36-37 % e il 39-41 % rispettivamente.
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (COM(2018) 773 final).
(22) L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 9 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari e corrisponde a una riduzione del 36 % del consumo di energia finale e del 39 % del consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030.
(23) La metodologia di calcolo del consumo di energia finale e primaria è in linea con la nuova
metodologia di Eurostat, ma gli indicatori utilizzati ai fini della presente direttiva hanno un ambito di applicazione diverso, ossia escludono ⮊ […] ⮈ ⮊ l'energia ambientale ⮈ e includono il consumo energetico del trasporto aereo internazionale per ⮊ […] ⮈ ⮊ gli
obiettivi relativi ⮈ al consumo di energia finale ⮊ e primaria ⮈ . L'uso dei nuovi indicatori implica anche che qualsiasi variazione nel consumo di energia degli altiforni trova ora
riscontro solo nel consumo di energia primaria.
🡻 2018/2002, considerando 6 (adattato)
⇨ nuovo
⮊ Consiglio
(24) È opportuno esplicitare sotto forma di obiettivo del 32,5 % per il 2030 ⌫ esprimere ⌧ la necessità che l'Unione ⇨ migliori l' ⇦ consegua gli obiettivi di efficienza energetica a livello di Unione, espressi in ⌫ sotto forma di ⌧ consumo di energia primaria e/o finale. Le proiezioni formulate nel 2007 hanno mostrato un consumo di energia primaria nel 2030
di 1887 Mtoe e un consumo di energia finale di 1416 Mtoe. Una riduzione del 32,5 % risulta rispettivamente in 1273 Mtep e 956 Mtep nel 2030. La Commissione dovrebbe valutare tale obiettivo, analogo a quello dell'Unione per il 2020, al fine di rivederlo al rialzo entro il 2023 in caso di significative riduzioni dei costi ovvero, se necessario, per realizzare gli impegni
internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione. ⇨ da conseguire nel 2030,
indicando il livello degli sforzi supplementari necessari rispetto alle misure in atto o previste nei piani nazionali per l'energia e il clima. Le proiezioni dello scenario di riferimento 2020
mostrano nel 2030 un consumo di energia finale di 864 Mtep e di energia primaria di 1124 Mtep (escludendo ⮊ […] ⮈ ⮊ l'energia ambientale ⮈ e includendo il trasporto aereo internazionale). Una riduzione supplementare del 9 % risulta rispettivamente in 787 Mtep e
1023 Mtep nel 2030. Ne consegue che il consumo di energia finale nell'Unione dovrebbe
essere ridotto di circa il 23 % e quello di energia primaria di circa il 32 % rispetto ai livelli del 2005. ⇦ Non vi sono obiettivi vincolanti a livello di Stati membri nellae prospettivae del 2020 e 2030 e ⇨ gli Stati membri dovrebbero fissare i rispettivi contributi all'obiettivo di
efficienza energetica dell'Unione tenendo conto della formula fornita nella presente direttiva. ⇦ e dovrebbe continuare a rimanere invariata la facoltà degli Gli Stati membri
⌫ dovrebbero avere la facoltà ⌧ di fissare i contributi ⇨ gli obiettivi ⇦ nazionali in base
al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. ⇨ La presente direttiva modifica il modo in cui gli Stati membri devono esprimere i contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione. A fini di coerenza e
monitoraggio dello stato di avanzamento, i contributi degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione dovrebbero essere espressi come consumo di energia finale e primaria. ⇦ Gli Stati membri dovrebbero fissare i propri contributi nazionali indicativi di efficienza
energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale. Ne consegue che il consumo di energia primaria nell'Unione dovrebbe essere ridotto del 26 % e il consumo di
energia finale del 20 % rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 è necessaria ed è prevista nel regolamento (UE) 2018/1999.
🡻 2012/27/UE, considerando 13
⇨ nuovo
(25) Sarebbe auspicabile che l'obiettivo del 20 % di efficienza energetica sia conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno chiedereimporre agli Stati membri di
definire obiettivi, regimi e programmi nazionali indicativi ⇨ politiche e misure nazionali ⇦
in materia di efficienza energetica. Tali ⇨ politiche e misure ⇦ obiettivi e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione,
unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune. È opportuno pertanto che la Commissione effettui un attento monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di efficienza energetica mediante il suo quadro legislativo rivisto e nell'ambito del processo Europa 2020. Nel fissare gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci. Nello svolgimento di esercizi di modellizzazione, la Commissione dovrebbe consultarsi in maniera tempestiva e trasparente con gli Stati membri riguardo alle ipotesi di modelli e ai progetti di risultati dei modelli. È necessario migliorare la modellizzazione dell'impatto delle misure di efficienza energetica e dell'insieme delle tecnologie e delle loro prestazioni.
La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili1 afferma che Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia per il trasporto aereo nazionale che è sproporzionatamente elevato, vale a dire che supera più di tre volte la media della Comunità per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi.
🡻 2012/27/UE, considerando 15
⇨ nuovo
(26) Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19 % del prodotto interno lordo dell'Unione. ⇨ Il settore pubblico è responsabile di una percentuale compresa tra circa il 5 e il 10 % del consumo totale di energia finale dell'Unione. Le autorità pubbliche spendono
approssimativamente 1 800 miliardi di EUR l'anno. Questa cifra rappresenta circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione. ⇦ Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e
servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
Tenuto conto che le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica 2011 hanno sottolineato che gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia dell'Unione ed al fine di cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, quali l'architettura, la consulenza e l'ingegneria, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi.
⇩ nuovo
⮊ Consiglio
(27) Per dare l'esempio, il settore pubblico dovrebbe fissare i propri obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica. I miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico dovrebbero rispecchiare gli sforzi richiesti a livello dell'Unione. Per raggiungere l'obiettivo relativo all'energia finale, l'Unione dovrebbe ridurne il consumo del 19 % entro il 2030 rispetto al consumo energetico medio negli anni 2017, 2018 e 2019.
L'introduzione di un obbligo che imponga al settore pubblico una riduzione annua del consumo di energia di almeno l'1,7 % dovrebbe garantire che questo settore svolga il suo ruolo esemplare. Gli Stati membri mantengono piena flessibilità quanto alla scelta delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per conseguire la riduzione del consumo di energia finale. Imporre una riduzione annua del consumo di energia finale è amministrativamente meno oneroso che definire metodi di misurazione dei risparmi energetici.
(28) Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. ⮊ […] ⮈ ⮊ Gli enti pubblici sono definiti come le autorità nazionali, regionali o locali e le entità direttamente
finanziate e amministrate da tali autorità, ma non aventi carattere industriale o commerciale. A tal fine, per "amministrate da tali autorità" si intende che un'autorità nazionale, regionale o locale detiene la maggioranza per quanto concerne la decisione sulla scelta della direzione
dell'entità e per "finanziate da tali autorità" si intende che tali entità sono per lo più finanziate mediante fondi pubblici ⮈ . L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli
edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture.
⮊ Solo il consumo di energia finale degli enti pubblici è soggetto all'obbligo. Sarà escluso,
ad esempio, il consumo di energia per gli alloggi sociali e il teleriscaldamento, quando il consumo di energia finale non proviene da enti pubblici. ⮈ Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o
strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione. ⮊ Gli Stati membri dovrebbero fornire una pianificazione e relazioni annuali sul consumo degli enti pubblici in forma
aggregata per settore. L'aggregazione dovrebbe essere effettuata, ove possibile, a livello di codici NACE, quali X00, X00-00, X00, X00, X00, X00, X00, X00-00, X00-00, nonché
separatamente per attività quali i trasporti pubblici (una piccola porzione del codice H) o l'illuminazione stradale ⮊ , ⮈ che non hanno un proprio codice NACE. ⮈
(29) Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici.
(30) Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell'articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.
(31) Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali di competenza su questioni
complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento. ⮊ L'obbligo di trasformare gli edifici in edifici a energia quasi zero non esclude o vieta una differenziazione tra i livelli degli edifici
a energia quasi zero per gli edifici nuovi o ristrutturati. La definizione di edifici a energia quasi zero, compreso il livello ottimale in funzione dei costi, figura nella direttiva 2010/31/UE. ⮈
🡻 2012/27/UE, considerando 17
⇨ nuovo
(32) È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. ⇨ L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più
consumano energia e rilasciano emissioni1. Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del
consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia2. La comunicazione della Commissione intitolata "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa"3 affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di
ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. ⇦ Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas serra ⇨ raggiungere la neutralità
climatica ⇦ entro il 2050 rispetto al 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici
rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà del governo centrale ⇨ degli enti pubblici ⇦ nel territorio di uno Stato
membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. ⇨ Gli Stati
membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle
rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. ⇦ Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia4. ⇨ Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi
raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per
1 COM(2020) 562 final.
2 Cfr. IRP, "Resource Efficiency and Climate Change", 2020, e UNEP, "Emissions Gap Report", 2019. Queste cifre si riferiscono all'uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell'energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.
3 COM(2020) 662 final.
4 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione. ⇦ L'obbligo di ristrutturare gli
edifici del governo centrale ⇨ degli enti pubblici ⇦ previsto dalla presente direttiva integra
tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica ⇨ relativi agli edifici a energia quasi zero ⇦. Gli
Stati membri dovrebbero poter adottare misure alternative efficienti in termini di costi per
conseguire un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del loro governo centrale. L'obbligo di ristrutturare la superficie degli edifici del governo centrale dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio.
⇩ nuovo
(33) Per fissare il tasso di ristrutturazione, gli Stati membri devono avere una visione d'insieme degli edifici che non equivalgono a edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare e tenere aggiornato un inventario degli edifici pubblici nell'ambito di una banca dati generale degli attestati di prestazione energetica. L'inventario dovrebbe consentire anche agli attori privati, comprese le società di servizi energetici, di proporre soluzioni di ristrutturazione, che possono essere aggregate dall'Osservatorio del parco immobiliare dell'Unione.
⮊ Consiglio (nuovo considerando 34 bis)
(34) ⇨ Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede
che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 20501. Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita2. Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano.
Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni, tecnicamente e finanziariamente. ⇦ Una
serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del pPatto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto.
⮊ (34 bis) Tutti i principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, alla direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE restano pienamente applicabili nel quadro della presente direttiva. ⮈
1 xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx
2 xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx/xxxx_xxxxx.xxx
(35) Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che i governi centrali ⇨ le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori ⇦ che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino
un comportamento esemplare e, adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico ⇨ e applichino il principio "l'efficienza energetica al primo posto", anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per i quali non sono previsti requisiti specifici nell'allegato IV ⇦. Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per
una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio. Dovrebbero essere fatte salve, tuttavia, le disposizioni
delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici. ⇨ Gli Stati membri dovrebbero
eliminare gli ostacoli che si frappongono agli appalti congiunti all'interno dello Stato membro o a livello transfrontaliero se così facendo è possibile ridurre i costi e accrescere i benefici del mercato interno creando opportunità commerciali per i fornitori, compresi quelli di servizi energetici. ⇦
⇩ nuovo
(36) Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio "l'efficienza energetica al primo posto" nelle loro procedure di appalto.
(37) È altresì importante che gli Stati membri monitorino il modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto dei requisiti di efficienza energetica negli appalti di prodotti, edifici, lavori e servizi, assicurando che siano pubblicate le informazioni relative all'impatto sull'efficienza energetica delle offerte vincenti che superano le soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici. È così offerta la trasparenza che consente ai portatori di interessi e ai cittadini di valutare il ruolo del settore pubblico nel garantire che l'efficienza energetica sia al primo posto negli appalti pubblici.
1 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
2 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(38) Il Green Deal europeo riconosce l'importanza dell'economia circolare per gli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione. Il settore pubblico può contribuire a tali obiettivi usando il proprio potere d'acquisto per scegliere, se del caso, prodotti, edifici, servizi e lavori rispettosi dell'ambiente attraverso gli strumenti disponibili per gli appalti pubblici verdi, concorrendo così in modo sostanziale a ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale.
(39) È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche.
(40) Dato che gli edifici sono responsabili di emissioni di gas a effetto serra prima e dopo la loro vita utile, gli Stati membri dovrebbero considerare anche l'intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio degli edifici. Ciò s'inscrive nel ruolo esemplare che il settore pubblico è chiamato a svolgere sforzandosi di essere più attento alle prestazioni dell'intero ciclo di vita, agli aspetti dell'economia circolare e all'impatto ambientale. Gli appalti pubblici possono quindi essere un'opportunità per affrontare la questione del carbonio incorporato negli edifici nel loro ciclo di vita. A questo proposito le amministrazioni aggiudicatrici sono attori importanti che possono intervenire nelle procedure di appalto acquistando nuovi edifici concepiti per contenere il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita.
(41) Il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita misura le emissioni di gas a effetto serra associate all'edificio in diverse fasi del suo ciclo di vita. Esso misura pertanto il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che causano i cambiamenti climatici.
Questo concetto è anche chiamato "valutazione dell'impronta di carbonio" o "misurazione del carbonio nell'intero ciclo di vita". Racchiude le emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione e le emissioni dirette e indirette di carbonio rilasciate nella fase d'uso. Depositi decennali di risorse ad alta intensità di carbonio, gli edifici sono una banca considerevole di materiali, ed è quindi importante progettarli in modo da facilitare il riutilizzo e il riciclaggio alla fine della vita utile.
(42) Il potenziale di riscaldamento globale è espresso come indicatore numerico in kgCO2e/m² (di superficie coperta utile interna) per ogni fase del ciclo di vita, calcolato come media di un anno di un periodo di riferimento di 50 anni. La scelta dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978. L'elenco degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche interessate è definito nell'indicatore 1.2 di Level(s), il quadro comune dell'Unione. Per fornire le informazioni richieste dovrebbe essere possibile usare lo strumento nazionale di calcolo che già esista o sia necessario a fini di informativa o rilascio delle licenze edilizie. Dovrebbe essere possibile utilizzare altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'Unione Level(s).
La valutazione della possibilità di introdurre un regime di «certificati bianchi» a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché diffusi in tutta l'Unione. L'obiettivo di tale regime a livello di Unione potrebbe essere conseguito meglio, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per le imprese di pubblica utilità del settore energetico o mediante altre misure politiche alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune a livello di Unione, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto dell'organizzazione nazionale degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. Tale quadro comune dovrebbe offrire alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i clienti finali e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò accresce la concorrenza sul mercato dell'energia, in quanto le imprese in questione possono differenziare il loro prodotto, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, in particolare per garantire che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio debbano essere obbligati a raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico allo stadio finale stabilito dalla presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori di energia, alle piccole società di vendita di energia al dettaglio ed ai settori energetici di piccole dimensioni per evitare oneri amministrativi sproporzionati. La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità. Quale strumento per sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica le parti obbligate in virtù dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica potrebbero adempiere ai loro obblighi versando annualmente a un fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti in base a tale regime.
Considerato l'imperativo generale di ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e risanare il bilancio, nell'attuazione di misure particolari rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva è opportuno riservare debita attenzione al rapporto costo/efficacia a livello di Stato membro di misure di attuazione in materia di efficienza energetica in base ad un livello adeguato di analisi e valutazione.
🡻 2012/27/UE, considerando 22
(adattato)
L'obbligo di realizzare risparmi delle vendite annuali di energia ai clienti finali rispetto alle vendite abituali di energia non costituisce un limite alle vendite o al consumo di energia. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere la totalità o una parte, in volume, delle vendite dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità1, dal calcolo delle vendite di energia ai clienti finali, posto che taluni settori o sottosettori di tali attività possono essere esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È opportuno che gli Stati membri siano consapevoli dei costi dei regimi per potere essere in grado di valutare con esattezza i costi delle misure.
🡻 2012/27/UE, considerando 23
(adattato)
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 e al fine di limitare l'onere amministrativo, ciascuno Stato membro può riunire tutte le singole misure politiche per l'attuazione dell'articolo 7 in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica.
1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
🡻 2018/2002, considerando 7 (adattato)
⇨ nuovo
(43) ⇨ La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 disciplina le installazioni che contribuiscono alla produzione di energia o all'uso di energia a fini di
produzione, ed esige che le informazioni sull'energia utilizzata o prodotta dall'installazione siano incluse nelle domande di autorizzazione integrata (articolo 12, paragrafo 1, lettera b)). La medesima direttiva, all'articolo 11, precisa che l'uso efficiente di energia è uno dei principi generali a cui sono informati gli obblighi fondamentali del gestore e uno dei criteri per determinare le migliori tecniche disponibili in applicazione dell'allegato
III. ⇦ L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla
capacità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Rafforzare tale l'efficienza consentirà di utilizzare meglio l'energia rinnovabile.
🡻 2018/2002, considerando 8
(44) Il miglioramento dell'efficienza energetica può contribuire a migliorare i risultati economici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero puntare a ridurre il consumo di energia a prescindere dai livelli di crescita economica.
1 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(45) In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, Ll'obbligo di risparmio energetico stabilito dalla ⌫ presente ⌧ direttiva 2012/27/UE dovrebbe ⇨ essere aumentato e ⇦ essere esteso oltre il ⌫ applicato anche dopo il ⌧ 2020 ⇨ 2030 ⇦. Tale proroga creerebbe una maggiore ⌫ Così facendo si assicura ⌧ stabilità per gli investitori e si stimolanoerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione profonda degli edifici con l'obiettivo a lungo termine di
facilitare la trasformazione efficiente in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico ha svolto un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, crescita a livello locale ⇨ , competitività e nel contrasto alla povertà energetica. ⇦ e ⌫ Esso ⌧ dovrebbe essere mantenuto per garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e per rompere il legame tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.
🡻 2018/2002, considerando 11
(46) Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, quali sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
1 Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 0000/00/XX x xxxxxx xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(47) Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente nuovi risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo dal 2021 ⌫ fino ⌧ al 2030, pari al ⌫ nuovi ⌧
risparmio annualie di almeno lo 0,8 % del consumo finale di energia finale ⇨ fino al 31
dicembre 2023 e di almeno ⮊ l'1,1 % a decorrere dal 1º gennaio 2024 , l'1,3 % a decorrere dal 1º gennaio 2026 e ⮈ l'1,5 % a decorrere dal 1º gennaio ⮊ 2028 ⮈ ⮊ […] ⮈ ⇦. Tale
obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo d'obbligo, tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente, a
condizione che le azioni individuali che attivano i risparmi energetici siano introdotte nel nuovo periodo ⌫ successivo ⌧. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un regime obbligatorio di efficienza energetica ovvero misure politiche alternative
o entrambi. Dovrebbero inoltre essere previste varie opzioni, tra cui la possibilità che l'energia utilizzata nei trasporti sia inclusa, in tutto o in parte, nello scenario di riferimento del calcolo, per consentire flessibilità agli Stati membri nelle modalità di calcolo del volume dei loro risparmi energetici, garantendo al contempo che siano ancora realizzati cumulativamente i risparmi energetici nell'uso finale prescritti pari ai nuovi risparmi annuali di almeno lo 0,8 %.
(48) Sarebbe tuttavia sproporzionato imporre tale obbligo a Cipro e Malta. Il mercato dell'energia degli Stati membri insulari di piccole dimensioni presenta di fatto caratteristiche specifiche che limitano sostanzialmente la gamma delle misure disponibili per soddisfare l'obbligo di risparmio energetico, caratteristiche quali l'esistenza di un unico distributore di energia elettrica, l'assenza di sistemi del gas naturale e di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, nonché le piccole dimensioni delle società di distribuzione di petrolio. A tali caratteristiche specifiche si aggiungono le piccole dimensioni dei mercati dell'energia di tali Stati membri.
⇨ Per il periodo che va dal 2021 al 31 dicembre 2023 ⇦ Cipro e Malta dovrebbero pertanto
essere tenuti soltanto a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale , per il periodo dal 2021 al 2030, ⌫ equivalenti a ⌧ pari ai nuovi risparmi dello 0,24 % del
consumo finale di energia finale ⌫ solo ⌧ ⌫ per il periodo dal 2021 al ⮊ 2023 ⮈
⮊ […] ⮈ ⌧ ⮊ […] ⮈ ⮊: e nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,45 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1º gennaio 2019. ⮈
⇨ nuovo
(49) Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base
di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i ⇨ gestori di sistemi di trasmissione, i ⇦ distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per
trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali
distributori o venditori non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti ⇨ gestori
di sistemi di trasmissione, ⇦ distributori o venditori o soltanto alcune categorie degli stessi
siano designati come parte obbligate. ⇨ Per responsabilizzare e tutelare i clienti vulnerabili,
le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle bollette, ad
esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento. ⇦
⇩ nuovo
(50) Quando definiscono le misure politiche per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, è opportuno che gli Stati membri rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente, nonché il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/8521. Gli Stati membri non dovrebbero promuovere attività non ecosostenibili come l'uso di combustibili fossili solidi. L'obbligo di risparmio energetico mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici promuovendo incentivi che incoraggino l'attuazione, da parte degli Stati membri, di una combinazione di politiche sostenibili e pulite che sia resiliente e mitighi i cambiamenti climatici. I risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili non saranno pertanto ammissibili nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico a decorrere dalla data di recepimento della presente direttiva. Ciò consentirà di allineare tale obbligo agli obiettivi del Green Deal europeo, al piano per l'obiettivo climatico e alla strategia per l'ondata di ristrutturazioni, oltre a tradurre la necessità di intervento evidenziata dall'Agenzia internazionale per l'energia nella sua relazione sull'azzeramento delle emissioni nette2. Scopo della limitazione è incoraggiare gli Stati membri a investire i fondi pubblici unicamente in tecnologie sostenibili e adeguate alle esigenze future. È importante che gli Stati membri forniscano agli attori del mercato un quadro strategico chiaro e certezze per gli investimenti. L'applicazione del metodo di calcolo nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico dovrebbe consentire a tutti gli attori del mercato di adeguare le proprie tecnologie in tempi ragionevoli. Laddove gli Stati membri sostengano l'uso di tecnologie efficienti per i combustibili fossili o la loro sostituzione precoce, ad esempio attraversi regimi di sussidi o regimi obbligatori di efficienza energetica, i risparmi energetici potrebbero non essere più ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. Non sarebbero ammissibili i risparmi energetici derivanti ad esempio dalla promozione della cogenerazione a gas naturale, ma la limitazione non si applicherebbe all'uso indiretto di combustibili fossili, come nel caso in cui l'energia elettrica è prodotta anche a partire da combustibili fossili. Dovrebbero continuare ad essere ammissibili le misure politiche volte a modificare i comportamenti per ridurre il consumo di combustibili fossili, ad esempio per mezzo di campagne di informazione e uno stile di guida ecologico. Nei risparmi energetici derivanti da misure politiche incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono rientrare misure quali la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e il
1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
2 Agenzia internazionale per l'energia (2021), "Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector", xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxx-xxxx-xx-0000.
miglioramento dell'involucro edilizio, che dovrebbero avvalersi soltanto di tecnologie capaci di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia. È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell'ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, il che significa ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua.
🡻 2018/2002, considerando 15
(adattato)
⇨ nuovo
(51) Le misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei trasporti degli Stati membri sono ammissibili a essere prese in considerazione per ottemperare al loro obbligo di risparmio energetico nell'uso finale. Tali misure includono politiche che sono intese, tra l'altro, a promuovere un veicolo più efficiente, il trasferimento modale verso trasporti in bicicletta, a piedi e verso il trasporto collettivo, ovvero una pianificazione urbanistica e della mobilità che riduca la richiesta di trasporti. Inoltre, sono in grado altresì di essere ammissibili anche regimi che accelerino la diffusione di veicoli nuovi e più efficienti o politiche atte a promuovere il passaggio a carburanti che offrono migliori prestazioni e ⇨ con livelli ridotti
di emissioni che ⇦ riducono l'uso di energia per chilometro, ⇨ a eccezione delle politiche riguardanti il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili, ⇦ fatto salvo il rispetto delle norme in materia di rilevanza e addizionalità di cui all'allegato V della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva. ⇨ Le misure politiche che promuovono la diffusione di veicoli nuovi alimentati a combustibili fossili non dovrebbero essere considerate ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. ⇦ Tali misure dovrebbero essere coerenti con i quadri strategici nazionali degli Stati membri istituiti a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1.
1 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(52) Le misure adottate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e che danno luogo a miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili possono essere considerate un modo efficiente in termini di costi con cui gli Stati membri adempiono l'obbligo di risparmio energetico ai sensi della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva.
🡻 2018/2002, considerando 17
(adattato)
⇨ nuovo
(53) In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale di cui all'articolo 87, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo
nazionale per l'efficienza energetica ⇨ , al quale si potrebbe attingere per attuare misure
politiche in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali ⇦.
1 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XX)
x. 000/0000 (XX L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
⇨ nuovo
(54) Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 4 e 5, come introdotto dalla presente direttiva, gGli Stati
membri e le parti obbligate dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili ⇨ , a eccezione delle tecnologie che fanno ricorso alla combustione diretta di
combustibili fossili, ⇦ per soddisfare i requisiti di risparmio energetico cumulativo nell'uso
finale, anche mediante la promozione di tecnologie sostenibili in sistemi di
teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, infrastrutture efficienti di riscaldamento e ⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e audit energetici o sistemi di gestione equivalenti, a condizione che i risparmi energetici dichiarati soddisfino i requisiti di cui all'articolo 87 e
all'allegato V della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva. Gli Stati
membri dovrebbero puntare a un livello elevato di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione delle misure politiche alternative. ⇨ Gli Stati membri dovrebbero
incoraggiare azioni che diano luogo a risparmi energetici nella lunga durata. ⇦
🡻 2018/2002, considerando 19
(55) Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non dovrebbero essere considerati nel calcolo dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale prescritti per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
(56) I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che i risparmi comunque prodotti non siano presi in considerazione nel raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte dovrebbero essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza
energetica in questione ⇨ attuate ai fini dell'articolo 8 della presente direttiva ⇦. Per
calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della misura in questione. La misura
politica in questione dovrebbe essere valutata a fronte di questo scenario di base. Gli Stati membri dovrebbero tener conto ⇨ dei requisiti minimi stabiliti dal pertinente quadro
normativo a livello dell'Unione, nonché ⇦ del fatto che altre misure politiche possono essere
attuate nello stesso arco di tempo nel quale possono avere un impatto sul volume del risparmio energetico, in modo che tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione di una particolare misura politica oggetto di valutazione possano essere attribuiti a quella sola misura politica. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero di fatto contribuire a realizzare i risparmi energetici dichiarati.
(57) È importante considerare, se del caso, tutte le fasi della catena energetica nel calcolo dei risparmi energetici, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. ⇨ Dagli studi condotti e dalla
consultazione dei portatori di interessi è emersa l'esistenza di un potenziale significativo. Tuttavia le condizioni fisiche ed economiche differiscono notevolmente tra Stati membri, e spesso anche al loro interno, e vi sono molteplici gestori di sistemi. Date le circostanze è auspicabile adottare un approccio decentrato, conformemente al principio di sussidiarietà. Le autorità nazionali di regolazione dispongono delle conoscenze, delle competenze giuridiche e delle capacità amministrative necessarie per promuovere lo sviluppo di una rete elettrica efficiente sotto il profilo energetico. Organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) possono anch'essi fornire contributi utili e
dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico. ⇦
⇩ nuovo
(58) Per i numerosi gestori dei sistemi del gas naturale valgono considerazioni analoghe. Il ruolo del gas naturale e il tasso di fornitura e copertura del territorio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le autorità nazionali di regolazione sono pertanto nella posizione migliore per monitorare l'evoluzione del sistema e orientarla verso una maggiore efficienza, mentre organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO- G) possono fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.
(59) La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico. Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione e tale percentuale dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione e il settore dell'energia, che rappresenta il 44 % dei consumi, è il maggior
consumatore di risorse idriche. È opportuno esplorare approfonditamente ⇨ e concretizzare,
ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il profilo dei costi, ⇦ il potenziale risparmio energetico ottenibile ricorrendo a tecnologie e processi intelligenti ⇨ , così come è opportuno prendere
in considerazione il principio "l'efficienza energetica al primo posto". Tecnologie di irrigazione avanzate potrebbero inoltre ridurre in modo sostanziale il consumo di acqua del settore agricolo e la quantità di energia necessaria per trattarla e trasportarla ⇦.
⇨ nuovo
(60) Conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le
politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare ⇨ parità di accesso alle ⇦ che le misure di efficienza energetica siano
accessibili ai ⌫ per tutti i ⌧ consumatori in condizioni di povertà energetica. Il
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare
vantaggio delle famiglie ⇨ essere perseguito in via prioritaria presso gli utenti finali e i clienti ⇦ vulnerabili, comprese quelle che si trovano ⇨ presso le persone ⇦ in condizioni di povertà energetica e, se del caso, ⇨ presso le famiglie a reddito medio, le persone che vivono ⇦ negli alloggi sociali ⇨ e nelle zone rurali e remote e gli anziani ⇦. ⇨ In tale
contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone
appartenenti a minoranze etniche o razziali. ⇦ Gli Stati membri possono già esigere che le
parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione
alla povertà energetica, e tale possibilità dovrebbe essere ⌫ era già stata ⌧ estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica. e ⌫ Essa ⌧ dovrebbe essere trasformata in obbligo ⇨ al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica ⇦, consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto ⇨ al tipo di misura politica, ⇦ all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non
consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative.
⇨ Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre misure politiche nella propria
combinazione di politiche non abbiano effetti negativi sui clienti vulnerabili, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici
destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione. ⇦
⮊ Consiglio
(61) La presente direttiva fa riferimento al concetto di "clienti vulnerabili", che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. ⮊ Ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà
energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica da apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri. Ciò consente agli Stati membri di includere le famiglie considerate
finanziariamente deboli nel contesto nazionale. ⮈ Inoltre, a norma della direttiva
2012/27/UE, il concetto di "utente finale", che va ad aggiungersi a quello di "cliente finale", chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di "clienti vulnerabili" non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di "clienti vulnerabili", gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali.
(62) All'incirca 50 ⇨ 34 ⇦ milioni di famiglie nell'Unione si trovano in condizioni di povertà energetica ⇨ non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 20191 ⇦. ⇨ Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella
all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità. ⇦ Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia
efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari,
nonché assicurare un sostegno finanziario ⇨ e tecnico ⇦ adeguato a favore di tali misure a
livello degli Stati membri. ⇨ È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica. ⇦ Il parco immobiliare
dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.
1 Raccomandazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).
⮊ Consiglio
(63) Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (ad esempio, le piccole e medie imprese - PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad
incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici. Per le ⮊ […] ⮈ imprese ⮊ con un
consumo energetico medio annuo ⮊ […] ⮈ ⮊ superiore a ⮈ una determinata soglia, ⮈ gli
audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva poiché tali disposizioni non
vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti. ⇨ Una norma europea specifica sugli audit
energetici è attualmente in fase di elaborazione. Gli audit energetici possono essere indipendenti oppure rientrare in un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico. In tal caso i sistemi in questione dovrebbero rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato V. Possono inoltre essere considerati compatibili con gli audit energetici, anche nel quadro di un sistema di gestione dell'energia, i meccanismi e i regimi specifici istituiti per monitorare le emissioni e il consumo di carburante di taluni operatori dei trasporti, ad esempio, nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché rispettino i
requisiti minimi di cui all'allegato VI. ⇦
(64) Il criterio usato per definire l'applicazione dei sistemi di gestione dell'energia e audit energetici dovrebbe essere il consumo medio di un'impresa, in modo da affinare la capacità di tali meccanismi di individuare opportunità economicamente efficaci di risparmio energetico. Le imprese che si situano al di sotto delle soglie di consumo definite per i sistemi di gestione dell'energia e per gli audit energetici dovrebbero essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici e a mettere in atto le raccomandazioni che ne scaturiscono.
🡻 2012/27/UE, considerando 25
(65) Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza.
(66) Un settore di rilievo che richiama sempre più attenzione è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Nel 2018 il consumo di energia dei centri di dati nell'UE è stato di 76,8 TWh. Si prevede che entro il 2030 salirà a 98,5 TWh, con un aumento del 28 %. Questo dato, espresso in termini assoluti, può essere visto anche in termini relativi: nell'UE i centri di dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo prosegue sulla traiettoria attuale, raggiungeranno il 3,21 % entro il 20301. La strategia digitale europea ha già evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore delle TIC, in particolare dei centri di dati, è opportuno che gli Stati membri raccolgano e pubblichino dati pertinenti sulle prestazioni energetiche e l'impronta idrica dei centri di dati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare dati soltanto sui centri di dati con un'impronta significativa, per i quali interventi adeguati di progettazione o efficientamento – nel caso, rispettivamente, degli impianti nuovi e di quelli esistenti – possono tradursi in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. Sulla base dei dati raccolti può essere creato un indicatore di sostenibilità dei centri di dati.
1 xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-
technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(67) Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati possono essere usati per misurare quattro dimensioni fondamentali di un centro di dati sostenibile, vale a dire l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota di energia che proviene da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto e l'uso di acqua dolce. Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati dovrebbero servire a sensibilizzare i titolari e i gestori di centri di dati, i produttori di apparecchiature, gli sviluppatori di software e servizi, gli utenti dei servizi dei centri di dati a tutti i livelli nonché i soggetti e le organizzazioni che implementano, usano o acquistano servizi cloud e altri servizi offerti dai centri di dati. Dovrebbero inoltre infondere fiducia quanto ai miglioramenti tangibili derivanti da sforzi e misure tesi ad aumentare la sostenibilità dei centri di dati nuovi o esistenti. Dovrebbero infine costituire le basi per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su elementi concreti. L'uso degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati da parte degli Stati membri dovrebbe essere facoltativo.
🡻 2018/2002, considerando 25
⇨ nuovo
(68) La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico e la
bicicletta. ⇨ Gli Stati membri dovrebbero valutare anche la possibilità di migliorare la
connettività nelle zone rurali e remote. ⇦
(69) È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e fornireendo loro informazioni precise su come raggiungerla. ⇨ È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell'Europa. ⇦ L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.
🡻 2018/2002, considerando 27
(70) I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.
🡻 2018/2002, considerando 28
(adattato)
(71) Nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell'economia circolare.
🡻 2018/2002, considerando 29
(72) Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici innovativi per grandi e piccoli clienti.
(73) Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo
«Un New deal per i consumatori di energia», nell'ambito dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni precise, affidabili e chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere modificati per ⌫ Occorre ⌧ prevedere la fornitura di informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, ove tecnicamente fattibile ed
efficiente in termine di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati. La presente direttiva precisa che l'efficienza in termini di costi della ripartizione delle spese in base alle misurazioni dipende dalla proporzionalità dei relativi costi al potenziale risparmio energetico. La valutazione dell'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, per esempio una prossima ristrutturazione.
🡻 2018/2002, considerando 31
(adattato)
(74) La presente direttiva precisa inoltre che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione o il consumo dovrebbero valere per i consumatori di riscaldamento,
⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte
centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. La definizione del termine «cliente finale» può riferirsi solo alle persone fisiche o giuridiche che acquistano energia sulla base di un contratto individuale diretto con un fornitore di energia. Ai fini delle pertinenti disposizioni, è opportuno pertanto introdurre il termine «utente finale» in riferimento a un più ampio gruppo di consumatori e si dovrebbero intendere, oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale, anche gli occupanti di edifici o unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale in cui gli occupanti non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. Il termine
«contabilizzazione divisionale» dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici.
(75) Per raggiungere la trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica e facilitare pertanto l'attuazione della contabilizzazione divisionale, gli Stati membri dovrebbero fare in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi relativi al consumo di riscaldamento,
⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e
negli edifici polifunzionali. Oltre alla trasparenza, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure volte a rafforzare la concorrenza nella fornitura di servizi di contabilizzazione divisionale, contribuendo in tal modo ad assicurare che i costi sostenuti dagli utenti finali siano ragionevoli.
🡻 2018/2002, considerando 33
(adattato)
(76) Entro il 25 ottobre 2020 Èè opportuno che i contatori di calore e i ⌫ ripartitori dei costi di riscaldamento ⌧ contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui
consumi. Le ⌫ disposizioni della ⌧ modifiche della direttiva 2012/27/UE introdotte dalla presente direttiva concernenti la contabilizzazione per il riscaldamento, il
⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, la contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il
⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, l'obbligo di lettura da remoto, le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il
⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, i costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il
⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, e i requisiti minimi per le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il ⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico dovrebbero applicarsi solo al riscaldamento, al ⌫ raffrescamento ⌧ raffreddamento e all'acqua calda per uso domestico forniti da una fonte centrale. Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a
lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l'accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.
(77) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia.
🡻 2018/2002, considerando 35
(78) Le informazioni sulla fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti del loro consumo energetico. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffuso di reclamo tra i consumatori e un fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori con i loro fornitori di energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per consentire ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.
🡻 2012/27/UE, considerando 26
Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, è opportuno tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficaci in termini di costi, ad esempio i contatori intelligenti. Qualora siano stati installati, i contatori intelligenti non dovrebbero essere usati dalle società per una fatturazione retroattiva ingiustificata.
Per quanto riguarda l'energia elettrica, e conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica1, che giudica positivamente l'introduzione dei contatori intelligenti, almeno l'80 % dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi intelligenti di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas, e conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale2, che giudica positivamente l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.
🡻 2012/27/UE, considerando 28
(adattato)
L'uso di contatori o contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo individuale di riscaldamento nei condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato comporta benefici se i clienti finali dispongono di un mezzo per controllare il proprio consumo individuale. Pertanto, il loro uso ha un senso solo negli edifici in cui i radiatori sono attrezzati di valvole termostatiche.
1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
2 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
In alcuni condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato l'uso di contatori di calore individuali precisi sarebbe complicato dal punto di vista tecnico e costoso, dato che l'acqua calda usata per il riscaldamento entra negli appartamenti e ne esce in vari punti. È lecito ritenere che la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini è, tuttavia, possibile dal punto di vista tecnico qualora l'installazione di misuratori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne dell'edificio per la produzione di acqua calda. In tali edifici la misurazione del consumo individuale di calore può essere effettuata mediante contabilizzatori di calore individuali installati su ciascun radiatore.
🡻 2012/27/UE, considerando 30
(adattato)
La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di assicurare che i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettono con precisione il loro consumo di energia effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito è soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Quando si procede ad un allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni, come definiti nella direttiva 2010/31/UE, contatori individuali di questo tipo dovrebbero, tuttavia, essere sempre forniti. La direttiva 2006/32/CE impone inoltre che sia fornita una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico.
Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE impongono agli Stati membri di assicurare l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati della fornitura di energia elettrica e di gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi, almeno l'80 % dei consumatori deve essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario. Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali devono essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo.
🡻 2012/27/UE, considerando 32
(adattato)
L'impatto sul risparmio energetico delle disposizioni in materia di contatori e fatturazione di cui alle direttive 2006/32/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE è stato limitato. In molte parti dell'Unione tali disposizioni non hanno comportato per i clienti la ricezione di informazioni aggiornate riguardo al loro consumo energetico, né una fatturazione basata sul consumo effettivo con la frequenza che, in base agli studi, è necessaria per consentire ai clienti di regolare il proprio consumo energetico. Nei settori del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda nei condomini l'insufficiente chiarezza di tali disposizioni ha inoltre condotto a numerosi reclami da parte dei cittadini.
Al fine di rafforzare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, tenuto conto delle opportunità associate al processo di attuazione di sistemi di misurazione intelligenti e all'introduzione dei contatori intelligenti negli Stati membri, è importante rendere più chiari i requisiti del diritto dell'Unione in questo settore. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi connessi all'attuazione di sistemi di misurazione intelligente corredati di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda. L'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti consente la fatturazione frequente basata sul consumo effettivo. È opportuno, tuttavia, chiarire altresì i requisiti relativi all'accesso alle informazioni e ad una fatturazione equa ed accurata basata sul consumo effettivo nei casi in cui i contatori intelligenti non siano disponibili entro il 2020, anche in relazione alla misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in condomini dotati di impianti di teleriscaldamento/teleraffreddamento o di un proprio sistema comune di riscaldamento installato in tali edifici.
🡻 2012/27/UE, considerando 34
(adattato)
(79) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
⇨ nuovo
(80) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e ⌫ teleraffrescamento ⌧ teleraffreddamento ⇨ efficienti ⇦ presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione. È opportuno che gli Stati
membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e ⌫ teleraffrescamento ⌧ teleraffreddamento
⇨ efficienti ⇦. Tali valutazioni dovrebbero essere aggiornate, su richiesta della
Commissione, per fornire agli investitori informazioni relative ai piani nazionali di sviluppo e contribuire a creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti ⇨ coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con le strategie di ristrutturazione a lungo termine ⇦. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero,
su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica. ⇨ Gli altri impianti con un apporto energetico medio annuo
significativo dovrebbero parimenti essere dotati di soluzioni tecniche al fine di sfruttare il
calore di scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-benefici dimostri un surplus costi- benefici. ⇦ Il calore di scarto potrebbe poi essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di
autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali1 e le autorizzazioni a norma della direttiva 2009/72/CE direttiva (UE) 2019/944.
1 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(81) Può essere appropriato che le centrali nucleari o gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio,1 siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante
teleriscaldamento o ⌫ teleraffrescamento ⌧ teleraffreddamento non è efficiente in termini
di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.
🡻 2012/27/UE, considerando 37
⇨ nuovo
(82) È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 ⇨ 5 ⇦ MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.
1 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
⇩ nuovo
(83) Ai fini delle valutazioni globali nazionali gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la valutazione del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti a livello regionale e locale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e agevolare la concretizzazione del potenziale individuato in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi.
(84) È opportuno che i requisiti relativi al teleriscaldamento e al teleraffrescamento efficienti siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine e con le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e che rispettino il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/85. Tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero tendere a una migliore capacità di interazione con le altre componenti del sistema energetico, al fine di ottimizzare l'uso di energia e prevenire gli sprechi energetici sfruttando appieno le possibilità di immagazzinare calore o freddo negli edifici, ivi compreso il calore in eccesso proveniente da installazioni di servizio e centri di dati circostanti. Per tale ragione i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti dovrebbero assicurare l'aumento dell'efficienza energetica primaria, come pure la progressiva integrazione dell'energia rinnovabile e del calore o del freddo di scarto. La presente direttiva introduce pertanto requisiti progressivamente più rigorosi per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento, i quali dovrebbero essere d'applicazione per determinati periodi e diventare applicabili su base permanente dal 1º gennaio 2050.
(adattato)
⇨ nuovo
(85) La cogenerazione ad alto rendimento dovrebbe essere ⌫ è ⌧ definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica. ⇨ È opportuno che i requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine in materia di clima. ⇦ Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità
differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.
🡻 2012/27/UE, considerando 39
(adattato)
(86) Per aumentare la ⌫ assicurare ⌧ trasparenza affinché i ⌫ e consentire ai ⌧ clienti finali siano in grado di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto
rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.
🡻 2012/27/UE, considerando 40
(adattato)
(87) È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e ⌫ teleraffrescamento ⌧ teleraffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure
amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio "innanzitutto pensare piccolo" ("Think Small First").
(88) La maggior parte delle imprese dell'Unione sono PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.
🡻 2012/27/UE, considerando 42
(adattato)
La direttiva 2010/75/UE contempla l'efficienza energetica tra i criteri per determinare le migliori tecniche disponibili che dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione, tra cui gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Tuttavia, detta direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio in situ in relazione alle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri potrebbero includere informazioni relative ai livelli di efficienza energetica nelle loro relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE.
(89) Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio1, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica2, e al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale3. È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 2009/72/CE e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all'efficienza energetica.
1 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
2 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
3 Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
⇩ nuovo
⮊ Consiglio (nuovo considerando 90 bis)
(90) È necessario stabilire disposizioni in materia di fatturazione, punto unico di contatto, risoluzione extragiudiziale delle controversie, povertà energetica e diritti contrattuali di base, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni relative all'energia elettrica ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico e di regolarli di conseguenza.
⮊ ( ⮊ […] ⮈ ⮊ 90 ⮈ bis) La presente direttiva rafforza la tutela dei consumatori introducendo diritti contrattuali di base per il teleriscaldamento, il teleraffrescamento e l'acqua calda per
uso domestico, coerentemente con il livello dei diritti, della protezione e della responsabilizzazione che la direttiva (UE) 2019/944 ha introdotto per i clienti finali nel settore dell'energia elettrica. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti. Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. L'introduzione di diritti contrattuali di base può contribuire, tra l'altro, alla corretta comprensione dell'assunto di base della qualità dei servizi offerti dal fornitore nel contratto, comprese la qualità e le caratteristiche dell'energia fornita. Inoltre, può contribuire a ridurre al minimo i costi nascosti o supplementari che potrebbero derivare dall'introduzione di servizi aggiornati o nuovi dopo la firma del contratto e senza una chiara comprensione e un accordo da parte del cliente. Tali servizi potrebbero riguardare, tra l'altro, l'energia fornita, i servizi di contabilizzazione e fatturazione, l'acquisto e l'installazione o i servizi ausiliari e di manutenzione e i costi relativi alla rete, ai dispositivi di contabilizzazione, alle apparecchiature locali di riscaldamento o raffrescamento. I requisiti contribuiranno a migliorare la comparabilità delle offerte e garantiranno lo stesso livello di diritti contrattuali di base a tutti i cittadini europei in materia di riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda per uso domestico, senza limitare le competenze nazionali. ⮈
(91) È opportuno garantire una maggiore protezione dei consumatori mettendo a disposizione di tutti meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.
(92) È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.
(93) È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. Tale contributo può comprendere attività di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari oppure l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico nazionale ed europeo, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.
1 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(94) È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.
(95) Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l'energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Le persone in stato di bisogno devono poter disporre di un sostegno per l'accesso a tali servizi1.
(96) Bisogna garantire che le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri.
1 Pilastro europeo dei diritti sociali, principio 20, "Accesso ai servizi essenziali": xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx- union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it
(97) I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima1 e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.
(98) I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali.
(99) Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da sesso, genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, segnatamente per quanto riguarda la povertà energetica.
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final).
⮊ Consiglio (nuovo considerando 99 bis)
La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l'efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione e costituisce dunque un meccanismo per ridurre o reindirizzare il consumo che comporta risparmi energetici sia nel consumo finale sia, attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di produzione, nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia.
⮊ (99 bis) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, tutti gli Stati membri hanno effettuato una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture del gas e dell'energia elettrica e hanno individuato misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione. I risultati di queste azioni rappresentano una solida base per l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nella
pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni di investimento. ⮈
⇨ nuovo
(100) La gestione della domanda può basarsi sulle risposte dei clienti finali ai segnali di prezzo o sull'automazione degli edifici. Le condizioni della gestione della domanda e dell'accesso alla medesima dovrebbero essere migliorate, anche per i piccoli consumatori finali. Tenuto conto del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali. Dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda sia le risorse dal lato della domanda (fornitura e carico utente) sia la produzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità
nazionali di ⌫ regolazione del settore energetico ⌧ regolamentazione dell'energia adottino
un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale. ⇨ Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia
rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali sia applicato il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Ciò aiuterebbe questi ultimi a valutare soluzioni più efficaci di efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni sul lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei
progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione. ⇦
⇨ nuovo
(101) Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli
Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione ⇨ e/o regimi
equivalenti di qualificazione e adeguati programmi di formazione ⇦ dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica ⇨ , in
stretta collaborazione con le parti sociali, con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di
fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi ⇦.
(adattato)
⇨ nuovo
(102) È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la
disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici ⇨ certificati ⇦, può contribuire a tale obiettivo.
Anche i e di contratti tipo ⇨ disponibili ⇦ , lo scambio di migliori pratiche e gli
orientamenti, in particolare per quanto riguarda i ⇨ contribuiscono fortemente alla diffusione dei servizi energetici e dei ⇦ contratti di rendimento energetico, ⌫ e ⌧ possono contribuire a stimolare la domanda ⇨ e ad accrescere la fiducia nei fornitori di servizi energetici ⇦. Come in altre forme di finanziamento tramite terzi, Iin un contratto di
⌫ rendimento ⌧ prestazione energeticoa il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato totalmente o in parte da terzi. ⇨ Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia
nell'Unione, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio valutare la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per le ristrutturazioni di edifici non residenziali con superficie coperta utile superiore a 1 000 m2. Così facendo si accresce la fiducia nei confronti delle imprese di
servizi energetici e si apre la strada al moltiplicarsi dei progetti di questo tipo in futuro. ⇦
⇩ nuovo
(103) Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto della comunicazione della Commissione "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa", è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione.
(104) I contratti di rendimento energetico si scontrano ancora con impedimenti considerevoli in diversi Stati membri a causa dei restanti ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Occorre pertanto far fronte alle ambiguità dei quadri legislativi nazionali, alla carenza di competenze, soprattutto per quanto concerne le procedure di gara, e all'incompatibilità con prestiti e contributi.
(105) È opportuno che gli Stati membri continuino a sostenere il settore pubblico nell'adozione dei contratti di rendimento energetico fornendo contratti tipo che tengano conto delle norme europee o internazionali disponibili, degli orientamenti in materia di gare di appalto e della guida al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche1 pubblicata nel maggio 2018 da Eurostat e dalla Banca europea per gli investimenti, tutti strumenti dimostratisi utili per affrontare gli ostacoli regolamentari che ancora esistono negli Stati membri in relazione a tali contratti.
🡻 2012/27/UE, considerando 48
(adattato)
⇨ nuovo
(106) ⇨ Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia ⇦ è È necessario individuare e ⇨ intensificare gli sforzi per ⇦ rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di altri accordi di finanziamento da parte di terzi per
⇨ che aiutano a ⇦ realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari
annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. È opportuno inoltre affrontare a livello nazionale la questione degli ostacoli alla ristrutturazione del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti interessati.
1
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/0000000/0000000/xxxxx_xx_xxxxxxxxxxx_xxxxx ment_of_epcs_en.p df/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1
⇩ nuovo
(107) Gli Stati membri hanno riferito nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica 2014 e 2017 i progressi verso l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto concerne la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia proseguire gli sforzi in tal senso e cogliere le possibilità di efficientamento energetico che emergono dalle statistiche Eurostat relative al 2016, segnatamente il fatto che più di quattro europei su dieci vivono in appartamenti e più di tre su dieci sono locatari.
🡻 2012/27/UE, considerando 49
(adattato)
⇨ nuovo
(108) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno ⇨ i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ⇦ i fondi strutturali e il fondo ⌫ i della
politica ⌧ di coesione ⇨ , il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione
giusta, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU, ⇦ per stimolare gli investimenti ⇨ pubblici e privati ⇦ nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono
contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà ⇨ povertà ⇦ energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo
alla coesione economica, sociale e territoriale ⇨ e alla ripresa verde ⇦. Tra i settori
potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici
pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica. ⇨ La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in
gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica. ⇦
(adattato)
(109) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1; risorse
assegnate all'efficienza energetica ⌫ nell'ambito di fondi e programmi europei ⌧ nel
quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale, e strumenti finanziari europei dedicati, come il Ffondo europeo per l'efficienza energetica.
🡻 2012/27/UE, considerando 51
(110) Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla Banca europea per gli investimenti e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse ottenute da istituti finanziari per effetto leva; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
1 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
2 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(111) Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare tali contributi, risorse ed entrate per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi (ad esempio garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito dedicate, sistemi di finanziamento da parte di terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.
🡻 2012/27/UE, considerando 53
(112) Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.
⇨ nuovo
(113) Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari ⇨ e i programmi di
finanziamento ⇦ dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale
riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.
🡻 2012/27/UE, considerando 55
(adattato)
(114) Per l'attuazione dell'obiettivo del 20 % di efficienza energetica, la Commissione dovrà
⌫ dovrebbe ⌧ monitorare l'impatto delle nuove ⌫ pertinenti ⌧ misure sulla direttiva
2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione, al fine di mantenere gli incentivi nel sistema per lo scambio di quote a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e preparare i settori del sistema per lo scambio delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2014/746/UE della Commissione1 decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di xxxxxxxx0, al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.
1 Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).
2 GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.
La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di adottare e di sforzarsi di conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9 % entro il 2016, che deve essere ottenuto tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Tale direttiva stabilisce che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri è seguito, se opportuno e ove necessario, da proposte di misure supplementari ad opera della Commissione, ivi inclusa una proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se da una relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla tale direttiva, dette proposte devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi. La valutazione d'impatto che accompagna la presente direttiva indica che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9 %, che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20 % di risparmio energetico entro il 2020 adottato in seguito, e pertanto non è necessario prendere in esame il livello degli obiettivi.
🡻 2012/27/UE, considerando 57
(adattato)
Il programma "Energia intelligente — Europa" istituito con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)1, ha contribuito a creare un ambiente favorevole alla corretta attuazione delle politiche energetiche sostenibili dell'Unione, eliminando gli ostacoli sul mercato quali un'insufficiente consapevolezza e capacità degli attori del mercato e delle istituzioni, ostacoli tecnici o amministrativi a livello nazionale al corretto funzionamento del mercato interno dell'energia o mercati del lavoro non sufficientemente sviluppati per adeguarsi alle esigenze poste dall'economia a basse emissioni di carbonio. Molti di tali ostacoli sono ancora presenti.
1 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
Al fine di cogliere le notevoli potenzialità di risparmio energetico dei prodotti connessi all'energia, è opportuno accelerare ed ampliare l'attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti2. La priorità dovrebbe essere data ai prodotti che offrono le maggiori potenzialità di risparmio energetico quali indicati dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, nonché alla revisione, se del caso, delle misure esistenti.
🡻 2012/27/UE, considerando 59
(adattato)
Al fine di precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire requisiti di prestazione energetica a norma della direttiva 2010/31/UE nel rispetto della direttiva 2009/125/CE e delle sue misure di attuazione, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/125/CE.
1 GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
2 GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(115) Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari
dell'Unione ben concepiti ed efficienti quali ⇨ nell'ambito del ⇦ i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, ⌫ programma InvestEU ⌧ e da finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che dovrebbero sostenere gli
investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva con un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, dovrebbero progettare, realizzare e finanziare programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica.
⇩ nuovo
(116) Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici attuali ed è probabile che evolva. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico.
(117) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità per tutti i consumatori di meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.
(118) Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, dovrebbe essere ⌫ sancito ⌧ introdotto l'obbligo di un riesame generale di tale
⌫ della presente ⌧ direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio entro il 28 febbraio ⇨ 2027 ⇦ 2024. Tale riesame dovrebbe aver luogo successivamente al bilancio mondiale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici del 2023, per consentire l'introduzione dei necessari allineamenti a questo processo, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.
🡻 2018/2002, considerando 39
(adattato)
(119) Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla
⌫ presente ⌧ direttiva 2012/27/UE, affinché possano tenere adeguatamente conto delle
peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.
(120) Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica
⇨ e altri vettori energetici ⇦ rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per
l'energia elettrica che tengono conto del mix energetico sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul "contenuto di energia fisica", mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'"efficienza di conversione tecnica". Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato
sull'"energia primaria totale". Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della ⌫ presente ⌧ direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione
marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. Il valore del PEF si riferisce al 2018 e si basa sui dati interpolati dalla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES per il 2015 e il 2020 e adeguati con i dati di Eurostat fino al 2016. L'analisi riguarda gli Stati membri e la Norvegia. Il set di dati per la
Norvegia si basa sui dati ⌫ dell'ENTSO-E ⌧ della Rete europea di gestori di sistemi di
trasmissione dell'energia elettrica.
(121) I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione non dovrebbero essere dichiarati, a meno che risultino da una misura che vada oltre il minimo richiesto dall'atto giuridico dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello di Stato membro o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie a economie di scala. È pertanto necessario chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti purché superino i risparmi che si sarebbero verificati in assenza della misura politica e purché lo Stato membro dimostri che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha di fatto contribuito ai risparmi energetici dichiarati.
🡻 2018/2002, considerando 42
(adattato)
(122) Conformemente alla strategia per l'Unione dell'energia e ai principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica per l'attuazione di regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, compreso l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure. Nella direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, "una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica" dovrebbe sottintendere l'obbligo di creare un sottogruppo di una popolazione statistica per quanto riguarda le misure di risparmio energetico in questione, in modo tale che esso rappresenti accuratamente l'intera popolazione relativamente a tutte le misure di risparmio energetico e consenta pertanto di trarre conclusioni ragionevolmente affidabili sulla fiducia nella totalità delle misure.
⇨ nuovo
(123) L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'importo dell'energia fornita da combustibili fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ai fini del loro obbligo di risparmio energetico cumulativo, gli Stati
membri possono tenere conto, ove applicabile, dei risparmi energetici derivanti da ⇨ misure
politiche che promuovono le tecnologie ⇦ energie rinnovabili generate sugli o negli edifici per uso proprio per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico ⇨ , secondo il metodo di calcolo fornito dalla presente direttiva ⇦. ⇨ Non dovrebbero essere contabilizzati i risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di
combustibili fossili. ⇦
⇩ nuovo
(124) Alcune modifiche introdotte dalla presente direttiva potrebbero rendere necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 al fine di garantire la coerenza dei due atti giuridici. È opportuno razionalizzare le nuove disposizioni, che vertono principalmente sulla fissazione dei contributi nazionali, sui meccanismi per colmare i divari e sugli obblighi di comunicazione, e trasferirle al predetto regolamento una volta che sarà stato modificato. Potrebbe anche essere necessario riesaminare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva. I requisiti supplementari di comunicazione e monitoraggio non dovrebbero creare nuovi sistemi paralleli di comunicazione ma rientrerebbero nel quadro di monitoraggio e comunicazione esistente istituito dal regolamento (UE) 2018/1999.
(125) Per promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che la Commissione continui a sostenere lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete e pratiche innovative attraverso una piattaforma in linea.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione pari al 20 % entro il 2020 e gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre il 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri senza l'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
🡻 2018/2002, considerando 45
(adattato)
⇨ nuovo
(126) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento degli obiettivi
⌫ dell'obiettivo ⌧ di efficienza energetica dell'Unione del 20 % entro il 2020 e almeno del 32,5 % entro il 2030 e l'apertura verso ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre tali date, ⇨ e verso la neutralità climatica ⇦ non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure,
possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(127) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base
della ⌫ presente ⌧ direttiva 2004/8/CE e riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai
coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
🡻 2018/2002, considerando 37
(adattato)
(128) Al fine di rendere possibile l'aggiornamento degli allegati della direttiva 2012/27/UE e dei valori di riferimento armonizzati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
del 13 aprile 20161. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ⌫ ricevono ⌧ dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti ⌫ hanno ⌧ dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(129) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, ⌫ è opportuno attribuire ⌧ dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
🡻 2012/27/UE, considerando 63
(adattato)
È opportuno abrogare tutte le disposizioni sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE. Queste ultime disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine per il conseguimento dell'obiettivo del 9 %. È opportuno altresì sopprimere l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di cercare soltanto di acquistare prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica.
🡻 2012/27/UE, considerando 64
(adattato)
È opportuno limitare l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali rispetto alle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate discende da dette direttive.
1 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
⇩ nuovo
(130) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
🡻 2012/27/UE, considerando 65
(adattato)
⇨ nuovo
(131) La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale ⌫ interno ⌧ e di applicazione delle direttive ⌫ di cui
all'allegato XV, parte B ⌧ 2004/8/CE e 2006/32/CE.,
🡻 2012/27/UE, considerando 66
(adattato)
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
🡻 2012/27/UE
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
🡻 2018/2002, articolo 1, punto 1
(adattato)
⇨ nuovo
1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi ⌫ dell'obiettivo ⌧ principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento
dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per ⌫ consente ⌧ ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze.
La presente direttiva stabilisce norme idonee ⇨ a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, ⇦ a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. e prevede ⌫ Prevede inoltre ⌧ la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020
e il 2030.
La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, ⇨ aiutando così a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera,
dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva ⇦.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva ⌫ si applicano le definizioni seguenti ⌧ si intende per:
1) "energia":, tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia1;
⇩ nuovo
2) "efficienza energetica al primo posto": "efficienza energetica al primo posto" come definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;
3) "sistema energetico": il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;
1 Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
⇨ nuovo
⮊ Consiglio
42) "consumo di energia primaria":, il consumo interno lordo ⇨ l'energia lorda disponibile ⇦, ad esclusione ⇨ dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo ⇦ degli usi non energeticoi ⇨ finale e ⮊ […] ⮈ ⮊ dell'energia ambientale ⮈ ⇦;
53) "consumo di energia finale":, tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti ⇨ (compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali) ⇦, le famiglie, i servizi ⇨ pubblici e privati ⇦, e l'agricoltura ⇨ , la silvicoltura, la pesca e gli altri utenti finali (consumatori finali di energia) ⇦. Sono esclusie ⇨ il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l'energia ⮊ […] ⮈ ambientale ⮊ […] ⮈ ⇦ ⮊ e ⮈ le forniture al settore dellea trasformazionie dell'energia e alle industrie energetiche stesse ⮊ , ⮈ e ⇨ il settore
energetico, nonché le perdite addebitabili al trasporto e alla distribuzione (si applicano le definizioni di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008) ⇦ ;
⮊ 5 bis) "energia ambientale": la differenza tra il calore prodotto dalle pompe di calore e l'energia elettrica che consumano. Resta inteso che l'energia ambientale può riferirsi alle
applicazioni sia di riscaldamento degli ambienti che di raffrescamento degli ambienti. Pertanto, l'energia ambientale si riferisce all'energia estratta con pompe di calore dall'ambiente (suolo, aria o acqua) per il riscaldamento o il raffrescamento degli ambienti. L'energia elettrica utilizzata dalle pompe di calore per il raffrescamento, nonché l'energia
elettrica utilizzata dalle pompe di calore per il riscaldamento, sono incluse nel consumo di energia elettrica per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. ⮈
64) "efficienza energetica":, il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
75) "risparmio energetico": la, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
86) "miglioramento dell'efficienza energetica":, l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;
97) "servizio energetico":, la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
108) "enti pubblici":, ⮊ […] ⮈ 2004/18/CE ⮊ […] ⮈, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1 ⮊ le autorità nazionali, regionali o locali e le entità direttamente finanziate e amministrate da tali autorità, ma non aventi carattere industriale o commerciale ⮈ ;
9) "governo centrale", tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;
1110) "superficie coperta utile totale":, la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
⇩ nuovo
12) "amministrazioni aggiudicatrici": le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 6, punto 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
13) "enti aggiudicatori": gli enti aggiudicatori come definiti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE;
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
🡻 2012/27/UE (adattato)
⇨ nuovo
1411) "sistema di gestione dell'energia": l', un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e
una strategia atta a conseguirlo ⇨ , compresi il monitoraggio del consumo effettivo di
energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi ⇦;
1512) "norma europea":, norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
1613) "norma internazionale":, una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;
1714) "parte obbligata": il, un distributore di energia o launa società di vendita di energia al dettaglio ⇨ o il gestore del sistema di trasmissione ⇦ vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 97;
1815) "parte incaricata": l', un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;
1916) "parte partecipante": l', un'impresa o l'un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;
2017) "autorità pubblica responsabile dell'attuazione": l', un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del ⌫ monitoraggio ⌧ controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle
norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;
2118) "misura politica": louno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
2219) "azione individuale": l', un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;
2320) "distributore di energia": la, una persona fisica o giuridica, compreso ilun gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
2421) "gestore del sistema di distribuzione": il, un "gestore del sistema di distribuzione" comequale definito, rispettivamente, ⌫ all'articolo 2, punto 29, ⌧ ndella direttiva (UE)
2019/9442009/72/CE ⌫ per quanto riguarda l'energia elettrica ⌧ e ⌫ all'articolo 2,
punto 6, ⌧ ndella direttiva 2009/73/CE ⌫ per quanto riguarda il gas ⌧;
2522) "società di vendita di energia al dettaglio": la, una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
2623) "cliente finale": la, una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
2724) "fornitore di servizi energetici": la, una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
2825) "audit energetico": la, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e
quantificare le opportunità di risparmio energetico ⌫ efficaci ⌧ sotto il profilo
⌫ dei ⌧ costi-benefici ⇨ , a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo ⇦ e a riferire in merito ai risultati;