CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA
SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO 2)
COMUNE DI ASTI
“Settore Polizia Municipale e Commercio su Aree Pubbliche”
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA
Fabbricato in Asti via Bialera ( Lotto 2/A )
Tra
il COMUNE DI ASTI, concedente, con sede in Asti, X.xx San Secondo n.1, Cod. Fisc. e P. I.V.A. n.00072360050, legalmente rappresentato dal Dirigente ……………….. nato ad il
………………, domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta, nella sua qualità di Dirigente del Settore ……………………………….., che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 20, comma 4, lettera c) dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 182 del 15 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, e della disposizione del Sindaco
n. 46 in data 29/11/2013, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 26/11/2013;
e
il Signor ………………………, titolare della Ditta “…………….” con sede in , , Codice
Fiscale e Partita I.V.A. numero nel seguito denominato concessionario, i quali
stipulano per sé, successori ed aventi causa;
PREMESSO
A. che la porzione del complesso edilizio denominato “Ex celle Frigorifere” sito in Asti via Bialera, denominato “Lotto 2/A”, censito presso l’Agenzia delle Entrate di Asti al Catasto Fabbricati al Foglio n.76, quale parte del mappale n.1749, Zona Censuaria 1, Categoria D/7, Rendita Catastale
€.18.695,74; è in proprietà del Comune di Asti ed è classificata nell’Inventario dei Beni Comunali tra gli immobili iscritti nel “Modello A” quale bene demaniale;
B. che con la delibera di Giunta Comunale n. 241 del 28/5/2013 è stato disposto di non procedere alla cessione di detto immobile ma di provvedere alla riconversione del fabbricato ad un riuso per attrezzature di interesse pubblico;
C. che coerentemente con tale progetto sono state realizzate opere di urbanizzazione secondaria finalizzate al recupero funzionale del fabbricato ex “Celle Frigorifere;
D. che l’immobile risultante dopo l’esecuzione delle opere di ristrutturazione comprende: un’area destinata ad attività mercatale per la vendita da parte dei produttori agricoli, gestita direttamente dal Comune, ed una vasta area suddividibile in più lotti commerciali da destinare alla vendita o preparazione di prodotti agroalimentari;
E. che dalla delibera di Giunta Comunale n. 497 del 11/11/2014 nonché dall’acclusa planimetria, allegato A) al presente atto, risulta che la parte di area destinata alla vendita e/o preparazione di prodotti agroalimentari è suddivisibile in n.5 lotti di dimensioni pressoché similari, concedibili a terzi per un periodo massimo stabilito in anni 15 anni;
F. che con deliberazione della Giunta Comunale n. …..del è stato approvato lo schema della
presente concessione;
G. che il presente atto di concessione definisce il rapporto pattizio tra concedente e il concessionario;
H. che le condizioni pra ticate dal Comune concedente al concessionario sono qui di seguito esposte e sottoscritte per accettazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra concedente Comune di Asti e Concessionario come sopra indicati, si conviene e stipula tra le parti quanto segue:
ART. 1: PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2: IMMOBILE IN CONCESSIONE
Il Comune di Asti concede alla Ditta “……………..” di ……………. l’area individuata con il n. …. nella planimetria allegata al presente atto, avente superficie lorda di circa mq. 390,00, che accetta la porzione di immobile denominate “Area n…..” oggetto del presente atto, che è ricompresa nell’edificio comunale denominato “Ex Celle Frigorifere” (in passato facente parte dei beni costituenti il complesso edilizio dell’ “Mercato Ortofrutticolo”) di xxx Xxxxxxx, 0 che è censito presso l’Agenzia delle Entrate di Asti al Catasto Fabbricati al Foglio n.76, quale parte del mappale n.1749, Zona Censuaria 1, Categoria D/7, Rendita Catastale €.18.695,74, come da planimetria allagata al presente, atto quale parte sostanziale ed integrante alla lettera A). Detto bene immobile, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 492 del 11/11/2014 è iscritto nell’Inventario Patrimoniale del Comune di Asti, al “Modello A” quale bene immobile appartenente al demanio del Comune di Asti, ed in particolare :
a) Il fabbricato cespite n.300642 – N° di inventario 93000271,
b) Il terreno – cespite n.30043 – N° di inventario 93000272.
Che detto immobile è dotato di locale Centrale Termica, di locali vari e di impiantistica non facenti parte della presente concessione.
I lotti di che trattasi vengono concessi, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano al fine di svolgervi solo ed esclusivamente l’attività commerciale, precisando che essa è soggetta alle norme attualmente vigenti in materia di commercio all’ingrosso, al dettaglio, artigianale o di lavorazione del prodotto agroalimentare, nonché alla normativa in materia di medie e grandi strutture di vendita.
Per quanto attiene alla gestione patrimoniale si applicano le disposizioni della presente convenzione.
ART. 3: DURATA DELLA CONCESSIONE
Ciascun concessionario dispone del bene per anni quindici, salvo revoca della concessione da parte del Comune concedente o rinuncia del concessionario, a decorrere dal …………… e sino al
………….., data di scadenza.
Il concedente all’atto di sottoscrizione del presente atto conferisce contestualmente al concessionario la piena disponibilità dell’area come sopra descritta facente parte dell’edificio comunale denominato “Ex Celle Frigorifere” di via Bialera, affinché il medesimo possa provvedere ad attivare tutte le procedure amministrative/tecniche/finanziarie atte a realizzarvi la propria sede. E’ facoltà del Comune di Asti procedere in qualsiasi momento alla revoca della concessione in caso di inadempimento se di gravità tale da non consentire la regolare continuazione del rapporto di concessione o nel caso in cui il bene debba essere utilizzato dal concedente per scopi di pubblica utilità; in tale ipotesi il concessionario non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento o altro.
ART. 4: CANONE CONCESSORIO
Ciascun concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Asti, il canone concessorio così come di seguito esplicitato.
L’importo del canone mensile viene ad oggi quantificato, in considerazione dell’attuale stato di conservazione dell’immobile oggetto del presente atto e degli impegni che il concessionario assume in conformità ai disposti del successivo Art. 6), in € al mese.
Il pagamento del canone avverrà con versamenti mensili negli importi di cui sopra oltre ad I.V.A. se dovuta nella percentuale fissata dalla legge, da aggiornarsi annualmente in misura corrispondente al 100% della “Variazione del costo della vita”, accertata dall’ISTAT, dell’indice (Italia) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 05 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul
conto di “Tesoreria del Comune di Asti”, attualmente costituito presso la sede astigiana della “Banca Unicredit”, x.xx Alfieri n.267 – 00000 Xxxx (XX), coordinate bancarie: Codice IBAN : IT 29E 02008 10300 000100545842.
Il ritardato pagamento del canone concessorio per un periodo superiore a mesi tre comporterà, a carico di ciascun concessionario, anche a titolo di risarcimento del danno, l’applicazione degli interessi di mora pari a quelli legali.
ART. 5: DIVIETO DI SUBCONCEDERE
Ciascun concessionario non ha alcuna facoltà di trasferire ad altri, nemmeno parzialmente, la disponibilità del bene in concessione e dell’area di pertinenza; è quindi espressamente esclusa ogni forma di sublocazione e/o sub concessione a terzi.
Il concessionario, in vigenza del presente atto, potrà nominare rappresentanti o preposti che lo sostituiscano nella gestione solo se munito di espressa autorizzazione del concedente rilasciata dal competente dirigente del “Settore Polizia Municipale e Commercio su Aree Pubbliche”.
ART. 6: ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, come sopra individuato, con il presente atto assume i seguenti oneri:
1. il concessionario si impegna ad osservare le disposizioni della presente convenzione oltre che le norme del settore commerciale di appartenenza;
2. l’area assegnata al concessionario non può essere modificata o frazionata;
3. non può essere modificata la destinazione dell’immobile che è quella commerciale afferente al settore merceologico alimentare;
4. al concessionario sarà consentito di realizzare, a propria cura e spesa, singolarmente o attraverso opere comuni, gli interventi di miglioria e addizioni necessari, per adeguare il lotto in concessione coerentemente con la specifica loro attività, con le necessità di organizzazione del lavoro, di rispetto delle norme igienico sanitarie ed igienico edilizie , ecc..
5. le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e degli impianti di interesse generale dell’intero fabbricato comprensivo della porzione dell’immobile che rimane in disponibilità del Comune saranno a totale carico dei soggetti concessionari dei singoli lotti assegnati in concessione, che per la loro realizzazione dovranno riunirsi in consorzio o in altre idonee forme associative;
6. le opere realizzate nell’immobile oggetto del presente atto resteranno in proprietà al Comune di
Asti ed il concessionario alla cessazione, per qualunque motivo, del contratto di concessione non avrà diritto al ristoro di alcuna indennità;
7. sono a carico di ciascun concessionario gli oneri di gestione delle parti comuni, non solo quelli afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma altresì costi di utenze, apertura e chiusura dei locali e degli accessi all’area di pertinenza, smaltimento rifiuti, pulizia, oneri assicurativi per rischi conto terzi ecc..
8. il concessionario deve provvedere, a pro prie spese, all’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle pertinenze nessuna esclusa, nonché quella cagionata da cattivo uso o negligenza, senza alcun obbligo di rimborso a carico del Comune di Asti;
9. il concessionario deve provvedere, a pr oprie spese, alla gestione e all’ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, elettrici, idrici, sanitari, antincendio, illuminazione nonché alla rete fognaria;
10. il concessionario deve effettuare a prop ria cura e spesa lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’espletamento dell’attività, secondo le Leggi, Regolamenti, norme locali e le disposizioni di legge vigenti;
11. il concessionario deve provvedere ad es eguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni del fabbricato e dell’area esterna di pertinenza;
12. il concessionario deve farsi carico delle opere che si rendono necessarie per una perfetta igiene delle aree suddette ivi compresa la pulizia e sgombero da materiali e detriti;
13. il concessionario deve effettuare lo sfalc io e la pulizia delle aree destinate a verde nonché la potatura periodica delle essenze arboree presenti sull’area concessa;
14. il concessionario deve provvedere ad ef fettuare la rilevazione periodica (con frequenza almeno mensile) dei consumi idrici al fine di prevenire o rilevare guasti o rotture degli impianti che possono generare abnormi consumi; in assenza di tali verifiche e segnalazioni al gestore, non potrà essere addebitato al Comune di Asti alcun costo relativo agli eventuali anomali consumi in argomento adducendo a giustificazione la mancata manutenzione straordinaria degli impianti;
15. il concessionario deve intestarsi i con tratti di erogazione a carattere continuativo e le fatturazioni relative alle forniture e ai servizi, ivi compreso l’onere per lo smaltimento rifiuti;
16. il concessionario deve altresì farsi carico della responsabilità di danni a terzi, ivi compresi gli operatori commerciali ed i fruitori, che possono derivare dalla gestione e dal possesso dell‘immobile e dagli oneri indicati nella presente convenzione, manlevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
ART. 7 OPERE DI MANUTENZIONE
1. Le opere di manutenzione, di cui all’articolo 6) devono essere realizzate nel rispetto dei limiti e prescrizioni dettate dal competente “Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica” ed a seguito di specifico titolo abilitativo rilasciato dal “Settore Urbanistica, Sportello Unico ed Attività Produttive”;
2. Il concessionario/i dovrà/dovranno trasmettere al “Settore Polizia Municipale e Commercio su Aree Pubbliche” dettagliato computo e cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi che dovrà essere approvato con specifico provvedimento amministrativo;
3. Sarà compito del/dei concessionario/i al termine dei lavori fornire ai Settori di cui ai punti 1. e 2. dettagliata rendicontazione delle opere eseguite e la certificazione di regolare esecuzione ciò al fine di consentire al Comune di Asti il controllo sulle opere effettuate;
4. Il concessionario/i, al termine dei lavori di cui sopra, dovranno inoltre provvedere all’aggiornamento degli atti catastali presso la competente Agenzia delle Entrate di Asti, ed esperire tutta la documentazione atta al rilascio del certificato di agibilità; copia di detti atti dovrà essere trasmessa al competente “Settore Patrimonio, Ambiente e Lavoro”;
5. Il Comune è esonera to da ogni responsabilità verso i soggetti che hanno titolo di accesso all’immobile ed alle sue pertinenze anche durante la manutenzione;
6. Il concessionario/i si assume/assumono ogni responsabilità per danni, omissioni, inadempienze contrattuali, mancati pagamenti, interventi non adeguati;
7. Deve/Devono munirsi di una congrua copertura assicurativa per un valore non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) che è/sono tenuto/i a documentare al Comune di Asti dietro richiesta del medesimo; detta polizza assicurerà anche i rischi e le responsabilità da furto, incendio e danneggiamenti comunque provocati all’unità immobiliare, ai suoi impianti, alle pertinenze ed attrezzature mobili durante tutto l’arco della giornata ivi compreso l’orario di accesso al/al lotto/i.
ART. 8 GARANZIA FIDEJUSSORIA
A garanzia degli obblighi di natura finanziaria derivanti dal presente atto il concessionario ha fornito al Comune di Asti una garanzia fideiussoria di € 15.000,00 (quindicimila) rilasciata da
…………………………………………………. di ………………, filiale/agenzia di , con
sede in …………………… in data ……………….. polizza n° ………………….
ART. 9 : PUBBLICITA’
Il concedente autorizza sin d’ora il concessionario a farsi pubblicità all’interno ed all’esterno dell’immobile in oggetto, mediante apposizione di cartelli, scritte, insegne luminose, ecc. fatto salvo l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie e la salvaguardia dei diritti dei terzi.
ART. 10: REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il concessionario prende atto che il mancato pagamento, nei termini del canone concessorio di cui all’Art. 4), e la mutata destinazione d’uso di parti dell’immobile, potranno motivare la revoca della concessione senza preavviso.
Questa potrà essere comunicata dal Comune al concessionario mediante raccomandata A.R. o
P.E.C. presso la sede ove ha luogo loro attività.
In ogni caso il ritardato pagamento del canone concessorio produrrà interessi di mora nella misura di cui all’Art. 4) ultimo comma anche in caso di revoca della concessione.
ART. 11 : MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Tutti gli interventi migliorativi compresi quelli rientranti nella messa in sicurezza ed igiene, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria cui all’Art. 6) della presente convenzione sono da intendersi a totale carico dei concessionari senza onere alcuno per il Comune di Asti, con la sola esclusione delle conseguenti opere di ripristino in caso di calamità naturali o eventuali eventi alluvionali, che interessino le parti direttamente utilizzate dal Comune.
ART. 12 : RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente ed i terzi dei danni causati per colpa da incendio, spargimento di acqua, gas, correnti elettriche ed altro e da ogni altro uso improprio del bene avuto in concessione.
Il concessionario è impegnato a prevedere questi rischi nella polizza assicurativa Responsabilità Civile di cui all’Art. 7) ultimo comma.
Il concessionario è altresì responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che avesse ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa concessa.
ART. 13 : MODIFICHE ED ADDIZIONI
Il concessionario non può apportare, anche a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile concesso senza aver ottenuto la preventiva approvazione scritta del progetto esecutivo da parte del concedente.
Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con tolleranza del concedente resteranno del Comune di Asti senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso. Negli altri casi il concessionario avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del concedente all’atto di retrocessione dell’immobile.
Il concessionario ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spesa, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente, sia locale che nazionale, per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
ART. 14 : ACCESSO ED ISPEZIONE
Il concedente ha diritto di accedere in qualsiasi momento nell’immobile concesso, nonché nelle pertinenze, con propri Amministratori, funzionari e tecnici o altro personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e verifica ritenuti opportuni.
Qualora gli addetti rilevino inadempienze da parte del concessionario alla manutenzione dell’immobile, gli stessi comunicheranno a mezzo Raccomandata A.R. o P.E.C. l’ordine di eseguire le opere a carico del concessionario precisando altresì il termine della loro ultimazione.
ART. 15: DISDETTA DEL CONTRATTO
Il concedente ha facoltà di dare disdetta anticipata del presente contrato decorso un anno dalla data di stipula del medesimo.
La disdetta dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. all’altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.
Nel caso sia la parte concessionaria a richiedere, a qualunque titolo, la disdetta del contratto di concessione, il Comune di Asti non dovrà rimborsare alcuna somma anticipata dal concessionario stesso.
Qualora, per variazione della norma legislativa, l’attività oggetto del presente contratto debba essere ridotta, sospesa e/o cessata, la parte concessionaria non potrà pretendere dal Comune di Asti alcun risarcimento per danni o per altra causa derivanti dalla risoluzione, dalla sospensione temporanea o totale, ovvero dalla cessazione delle attività.
ART. 16 : RESTITUZIONE DEI BENI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
Al cessare della concessione per scadenza naturale, per revoca o per disdetta del concessionario dovrà provvedere alla riconsegna dell’immobile, delle sue pertinenze e degli impianti, in buone condizioni d’uso e di manutenzione, libero da persone, occupanti a qualsiasi titolo insediati, cose e servitù attive o passive.
Oltre alle opere di manutenzione straordinaria, come definite nei precedenti Art.6) e Art.11), la normale usura verificatasi durante la locazione dovrà essere ripristinata a spese del concessionario, il quale sarà tenuto a ripristinare anche le parti eventualmente danneggiate, ivi incluse quelle dallo stesso realizzate in forza dei precedenti Art.6) e Art.11) senza che il concessionario possa pretendere dal Comune di Asti alcun indennizzo o rimborso degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nemmeno a titolo di miglioria dell’immobile.
Sarà cura del concedente Comune di Asti redigere un verbale di ripresa in consegna del bene, controfirmato da entrambe le parti, attestante lo stato e le condizioni dell’immobile.
ART. 17 : ONERI TRIBUTARI E FISCALI
Le spese del presente contratto, nonché la Tassa di Bollo e l’Imposta di Registro, sono interamente a carico del concessionaro.
La parte concessionaria si assume espressamente ogni responsabilità in merito agli adempimenti di carattere tributario e fiscale connessi con la concessione, impegnandosi a provvedervi direttamente ed a fornire al Comune di Asti la documentazione relativa.
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti di legge e/o regolamenti connessi col rapporto di cui al presente atto (legge 31/12/96
n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”).
ART. 18 : FORO COMPETENTE
Le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite alla cognizione del Foro di Asti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Asti, ………..
Per il Comune di Asti Il Dirigente dott. …………………
Per il Concessionario .…………………
Il Concessionario dichiara espressamente di aver preso piena conoscenza e di approvare integralmente le disposizioni concessorie di cui agli articoli nn. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 13,14, 15 e 16 nelle parti in cui pongono a carico dei Concessionari oneri ed obbligazioni nei confronti del Comune di Asti, anche agli effetti di cui all’art.1341, 2° comma del Codice Civile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Concessionario ……………………………
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