DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
MODULARIO
INTERNO 314
MOD. 4 P.S.C.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 50 DEL 18/04/2016, PER LA “REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO LTE PUBLIC SAFETY SUL TERRITORIO DI 11 (UNDICI) PROVINCE, ARTICOLANTESI NELLA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MCPTT E FONIA, DI UN SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN MOBILITÀ E DI UN SERVIZIO DI ACCESSO A BANCHE DATI, CON UNA DURATA PARI A 36 (TRENTASEI) MESI”, REALIZZATA IN MODALITÀ ASP”. N. INIZIATIVA 2736129
CUP: F53H19000880001 CIG: 8578827000
1.1 Luoghi di esecuzione dell’appalto o ambito territoriale di erogazione del servizio 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI 8
3.2 Dimensionamento del servizio 9
3.3 Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali 9
4. DURATA DELL’APPALTO, VALORE STIMATO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE D’ASTA, OPZIONI E RINNOVI, 9
4.2 Valore stimato dell’appalto 9
4.3 Importo a base d’asta, opzioni e rinnovi 10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 13
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 15
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (CIG N. 8578827000) 23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 26
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
14.1 Domanda di partecipazione 28
14.2 Modalità di pagamento del bollo 29
14.3 Documento di gara unico europeo 29
14.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 31
15. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 33
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 33
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 34
17.1 Criteri per l’attribuzione del Punteggio Tecnico 35
17.2 Criteri per l’attribuzione del Punteggio Economico 44
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 45
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 46
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 46
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 46
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 47
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 49
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 49
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 49
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 51
27. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 51
1. PREMESSE
Con determina a contrarre prot. n. 0077719 del 29/12/2020, pubblicata al seguente link http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939, l’Amministrazione ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un servizio per la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
CUP: F53H19000880001 CIG: 8578827000
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed ex “Linea guida nr. 3” di cui alla Delibera nr. 1096 del 26/10/2016, come integrata della Delibera nr. 1007 dell’11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 260 del 07/11/2017.
Referente di gara: Assistente Capo Coordinatore della P. di S. Masotta Giammarco. PEC: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
E-mail: giammarco.masotta@interno.it
URL: http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939
1.1 LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO O AMBITO TERRITORIALE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio in argomento dovrà essere prioritariamente erogato nell’ambito territoriale delle Province di Bari, Belluno, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino.
1.2 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 52 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara.
La Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in “modalità ASP (Application Service Provider)”.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma “software” per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.
Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del “protocollo NTP” che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.
Ove possibile, la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso.
Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
Per qualsiasi dubbio interpretativo circa l’utilizzo della piattaforma, le modalità di registrazione o la partecipazione alle gare, gli operatori economici candidati potranno fare riferimento alle guide pubblicate sul portale Consip al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html, selezionando lo strumento
“Altri Bandi”.
1.3 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, la stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.
Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101, in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.4 REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.
La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la
Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una “userid” e una “password” (d’ora innanzi anche “account”).
L’”account” è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’”account” è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema di “e- Procurement” (Allegato nr. 9).
L’”account” creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’”account” riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’”account” all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di “e-Procurement” della Pubblica Amministrazione (Allegato nr. 9), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato tecnico redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo degli allegati:
⮚ Allegato 1 - Prospetto per l’attribuzione del punteggio tecnico;
⮚ Allegato 2 – Prospetto riassuntivo della radio copertura offerta;
⮚ Allegato 3 – Prospetto per la redazione dell’offerta economica;
2) Bando di gara in ambito CEE/WTO;
3) Disciplinare di gara;
4) Schema di contratto;
5) Patto di integrità;
6) Codice di comportamento.
7) A. Modello di DGUE elettronico + B. equivalente modello in formato PDF;
8) Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione.
9) Modello domanda di partecipazione;
10) Modello dichiarazione integrativa;
11) Modello dichiarazione di avvalimento;
12) Modello F23 precompilato.
***
La documentazione di gara è disponibile. in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939, ed è inoltre reperibile presso gli Uffici del Responsabile Unico del Procedimento siti in Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 ROMA, nei giorni feriali di martedì e giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previo appuntamento telefonico con il referente di gara al numero indicato al precedente articolo 1.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito “software” per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato “PDF/Word/Excel” non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 26/02/2021 ore 10:00, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Al fine di semplificare e velocizzare le procedure di pubblicazione delle risposte ai quesiti presentati, gli operatori economici candidati sono pregati di presentare le predette domande in formati elettronici che consentano un agevole trasferimento e collazione.
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, le
comunicazioni inerenti la presente procedura verranno trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio
con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI
In deroga all’articolo 51, comma 1, del Codice è previsto un unico lotto in ragione ed a garanzia dell’univocità,
omogeneità, efficienza operativa, efficienza gestionale della fornitura.
Tabella n. 1 – Oggetto del Contratto
n. | Descrizione servizi [beni] | CPV |
1 | Servizio di comunicazione MCPTT e fonia | 64210000 – 1 Servizi telefonici e di trasmissione dati |
2 | Servizio di videosorveglianza in mobilità | |
3 | Servizio di accesso a banche dati | |
Importo totale a base d’asta IVA esclusa | € 99.650.000 | |
Di cui per le attività di sperimentazione | € 2.200.000 |
I servizi di videosorveglianza in mobilità e PTT dovranno essere erogati anche sul restante territorio nazionale, con le modalità precisate nel Paragrafo 16 del capitolato tecnico di gara.
Componente 1
Per quanto concerne la componente n. 1, le comunicazioni radiomobili dovranno avvenire esclusivamente su “rete 4G” e sue evoluzioni - quali ad esempio il “5G” - in accordo con lo “standard 3GPP”, mediante l’impiego di terminali mobili che dovranno supportare la funzionalità “Mission Critical Push to Talk” (MCPTT) in standard “3GPP” “release” 13 o superiore.
Le comunicazioni avverranno su rete radiomobile sia su frequenze civili a disposizione dell’operatore, sia utilizzando frequenze in gestione al Ministero della Difesa rese disponibili dall’Amministrazione.
La radiocopertura dovrà essere non inferiore a quanto definito nel Paragrafo 10 del capitolato tecnico di gara.
È richiesta, altresì, una soluzione che consenta l’estensione della radiocopertura ovvero l’aumento della capacità di cella in determinate aree di interesse tramite base station trasportabili (c.d. “carrati”, cfr. Par. 10.8 del capitolato tecnico di gara).
Componente 2
Per quanto concerne la componente n. 2, il servizio di videosorveglianza in mobilità dovrà consentire la trasmissione, tramite rete “4G” e sue future evoluzioni, di flussi video in diretta dallo scenario operativo verso “la sala / centrale operativa” di riferimento e verso altri terminali dislocati sul territorio.
Componente 3
Tramite la componente n. 3, gli operatori delle Forze di polizia dovranno essere in grado di interrogare delle banche
dati nell’ambito delle consuete attività d’istituto.
Si richiede altresì un servizio di localizzazione che dovrà fornire le posizioni “GNSS” di tutti i terminali e visualizzarle su una mappa cartografica presso la “sala / centrale operativa” di riferimento, al fine di avere cognizione istantanea della dislocazione delle risorse sul territorio.
Tutti i servizi richiesti dovranno essere ricompresi nell’offerta senza oneri aggiuntivi e forniti in una logica “chiavi in mano”, con ciò intendendo che tutti i dispositivi e gli apparati in fornitura nonché i “software” resi disponibili per l’erogazione del servizio, rimangono di proprietà dell’aggiudicatario.
Componente sperimentazione
Tale componente è obbligatoria per quel che riguarda l’analisi e la progettazione e include nr. 7 (sette) differenti attività
di sperimentazione (Proof of concept) che l’aggiudicatario dovrà porre in essere in fase esecutiva.
Tali attività saranno remunerate con le modalità di cui al Paragrafo 19 del capitolato di gara, da realizzarsi obbligatoriamente, almeno per quel concerne le fasi di disegno, analisi e progettazione, in fase esecutiva.
3.1 RISCATTO
Alla scadenza contrattuale, l’Amministrazione avrà facoltà di riscattare a costo zero in tutto o in parte:
1. i terminali mobili e le postazioni di “sala operativa”, di cui rispettivamente al Paragrafo 6 e al Paragrafo 8 del capitolato tecnico di gara, ed il relativo “software”;
2. i nuovi siti realizzati nell’ambito del presente progetto dall’Impresa – presso sedime demaniale o privato – e necessari per ospitare nuove “BTS” per aumentare o migliorare la radiocopertura.
Rientra nel novero di un nuovo “sito” tutto ciò che generalmente lo compone quale, a titolo esemplificativo: il traliccio e/o il palo di sostegno dei sistemi radianti, le antenne, lo “shelter”, i “rack”, i collegamenti per l’energia elettrica con i relativi armadi e trasformatori, i sistemi di alimentazione di emergenza, i quadri di distribuzione energia, i collegamenti di “backhaul”, il sistema di condizionamento, le apparecchiature di rete e di ridiffusione, la documentazione di progetto con le relative autorizzazioni, la verifica statica del palo / traliccio, le misure del campo e.m. e quant’altro necessario per attivare il “sito” sia da un punto di vista sia funzionale, sia amministrativo.
Tutto il materiale fornito, ed in particolare quello ricompreso nei tre punti di cui sopra, deve essere nuovo di fabbrica, dotato di marchio CE per la commercializzazione all’interno della Comunità Europea e prodotto non prima dell’anno 2019.
3.2 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio “LTE Public Safety” deve essere dimensionato in modo tale da garantire, complessivamente, un parco utenti
profilati in HSS – e potenzialmente registrati sulla rete – non inferiore a 100.000 unità.
3.3 ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
4. DURATA DELL’APPALTO, VALORE STIMATO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE D’ASTA, OPZIONI E RINNOVI,
4.1 DURATA
La durata dell’Appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da parte dell’Amministrazione, della comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale presso la prima Provincia interessata.
L’attivazione del servizio avverrà in maniera graduale, secondo il cronoprogramma indicato nel Paragrafo 20 del capitolato tecnico di gara.
4.2 VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Il valore complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs.vo nr 50/2016 e ss.mm.ii, che tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara è riepilogato nella successiva tabella:
Importo a base d’asta | Importo delle varianti di cui al punto 1 par. 4.3 | Importo dell’opzione di cui al punto 3 par. 4.3 | Importo del pagamento delle spese di pubblicità legale di cui al paragrafo 22 e dell’imposta di bollo di cui al paragrafo 14.2 e del Contributo di gara di cui al paragrafo 11 |
€ 99.650.000,00 Di cui € 2.200.000,00 per la componente sperimentazioni | € 139.000,00 | € 33.216.666,66 | € 13.316,00 |
TOTALE | €133.018.982,66 |
4.3 IMPORTO A BASE D’ASTA, OPZIONI E RINNOVI
L’importo a base di gara è pari ad € 99.650.000,00 (novantanovemilioniseicentocinquantamila/00), IVA ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.
L’importo derivante dalla presente procedura è stata inserito nel Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 21 del del D.Lgs.vo nr 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
Il contratto di appalto discendenti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla
concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
3. L’Amministrazione, entro la data di scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’Articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e/o i divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del n. 165/2001.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto di integrità” (Allegato nr. 6) e nel “Codice di
comportamento” (Allegato nr. 7), allegati al presente disciplinare, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
La mancata, espressa dichiarazione dell’operatore economico circa l’intendimento di conformarsi alla normativa interna in tema di “Golden Power”, costituirà causa di esclusione.
Costituisce, altresì, causa tassativa di esclusione dalla presente procedura la mancata accettazione della “c.d. “Clausola sociale", qualora prevista, di cui al successivo articolo 23, in aderenza alla previsione di cui all’articolo 5 della Delibera numero 114 in data 13 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante Linee Guida n. 13 afferente “La disciplina delle clausole sociali”.
Costituisce, da ultimo, causa di esclusione dalla procedura di gara, la mancata adesione ai “Protocolli di legalità”, ove previsti, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 3 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, nr. 120.
Tutte le predette clausole saranno oggetto di un’apposita dichiarazione contenuta nel “Modello di dichiarazione integrativa”, allegata al presente disciplinare (Allegato nr. 5).
Pertanto, la trasmissione del modello di dichiarazione integrativa, debitamente compilato, sottoscritto con firma digitale, quale documentazione amministrativa a corredo, all’atto della presentazione delle offerte, sarà considerata accettazione incondizionata e irrevocabile delle clausole predette.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono considerate inammissibili le offerte:
a) prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare;
b) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara;
c) per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.
Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali inammissibili, quelle carenti dell’accettazione espressa
della clausola sociale, ove prevista, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:
- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della “par condicio” tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle
offerte;
- non riportino l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice:
• comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
• costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
• saranno oggetto di comunicazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi
dello stesso articolo, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell’articolo 69 del R.D. nr.
827/1924;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell’offerta
(cfr. Delibera A.N.A.C. n. 79 del 29/01/2020);
d) non stipulare il contratto motivatamente.
Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati “AVCPass” istituita presso l’ANAC per la comprova dei requisiti.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
I candidati alla presente procedura devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
(Il requisito del presente Paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo)
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:
a) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, attestanti:
⮚ la solidità dell’operatore economico;
⮚ la circostanza che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
⮚ la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico di farsi carico delle obbligazioni conseguenti
all'eventuale aggiudicazione del servizio posto a gara.
Le stesse dovranno, inoltre, riportare i riferimenti della procedura in argomento (oggetto, CIG, eventuale CUP). La mancanza e/o l’incompletezza degli elementi richiesti non darà luogo all’esclusione dalla procedura ma sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice.
b) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno ad € 30.000.000,00, IVA esclusa, nel settore oggetto della gara: a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – 64210000 – 1 Servizi telefonici e di trasmissione dati.
Tali richieste trovano motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
(Il requisito di cui al punto a) del presente Paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo, mentre quello di cui al punto b) può essere avvalibile e posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.)
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono:
a) produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico: 64210000 – 1 Servizi telefonici e di trasmissione dati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
b) attestare il possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme “UNI EN ISO 9001:2015” o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie “UNI CEI EN 45000”.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
c) attestare di essere un “MNO (Mobile Network Operator)” autorizzato, con copertura radiomobile 4G su scala nazionale.
(Il requisito di cui al punto a) del presente Paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato
complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, il requisito di cui al punto b) non può essere oggetto di avvalimento ne comprovato da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo, il requisito di cui al punto c) non può essere oggetto di avvalimento ma comprovato complessivamente
da operatori economici che si presentino in forma aggregata).
La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alle idonee referenze bancarie di cui al punto 7.2, lettera a), deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2, lettera b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
Il requisito relativo all’elenco delle principali forniture di cui al precedente punto 7.3, lettera a), deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/ aggregazione nel suo complesso.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3, lettera b), relativo al possesso del sistema di garanzia della qualità conforme
alla serie di norme “UNI EN ISO 9001:2015” deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3, lettera c), relativo alla qualifica di “MNO con copertura radiomobile 4G” su scala nazionale deve essere posseduto da:
c. una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
d. una delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
In relazione a questo ultimo requisito, per la particolare natura dei servizi richiesti, l’Amministrazione ha determinato di:
a) consentire la partecipazione ad operatori “MNO (Mobile Network Operator)” con copertura radiomobile “4G” su scala nazionale, anche in forma singola purché in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente procedura concorsuale di cui ai precedenti Paragrafi;
b) consentire la partecipazione ad operatori “MNO (Mobile Network Operator)” con copertura radiomobile 4G su scala nazionale, anche in forma associata con altri operatori economici, evidenziandosi che in ogni caso il MNO dovrà necessariamente assumere il ruolo di mandataria, stante la peculiarità delle prestazioni da svolgere, con l vincoli di cui all’art.83 comma 8, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
c) non consentire la presentazione di un’unica offerta da parte di più “MNO (Mobile Network Operator)” riuniti, in quanto potrebbe verosimilmente configurarsi la formazione di raggruppamenti c.d. “Sovrabbondanti”, con conseguente macroscopica violazione del principio di concorrenzialità.
In ogni caso, la Stazione Appaltante non prevede in assoluto l’esclusione automatica di detti Raggruppamenti ma conserva la facoltà di comminare tale sanzione, qualora nel caso concreto, il predetto raggruppamento presenti connotazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con i principi comunitari.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 e 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’Impresa l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:
1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliaria
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra mandante e mandataria o
tra consorziate;
5. non è ammesso l’avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, così come definite dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 del Ministero delle Infrastrutture;
6. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.;
7. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente*. (*articolo sospeso fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, così come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del Decreto Legge 31 dicembre 2020 , n. 183 )
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta:
a) una sua dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
b) una sua dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016 e ss.mm.ii,, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, dall’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
incondizionatamente e irrevocabilmente verso il concorrente e verso la stazione appaltante:
1. alla messa in disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
2. la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata.
f) contratto di avvalimento, in originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i mezzi prestati per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e, pertanto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. (es. importo economico).
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (con le modalità previste dall’articolo 2704 c.c. ovvero con firma digitale di cui all’articolo 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs.vo nr. 82/2005), anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, mentre nell’eventualità di avvalimento c.d. “di garanzia” è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva validità
finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di
responsabilità”.
La stazione appaltante ha facoltà di eseguire in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto;
9. SUBAPPALTO
La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti stabiliti per legge dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, fissando il sopraindicato limite al 40% dell’importo contrattuale.
Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE e/o nella “domanda di partecipazione” (Allegato 1), la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare i limiti percentuali stabiliti per legge dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,
l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
⮚ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
⮚ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
⮚ all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
⮚ il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente Paragrafo.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (misura indicativa), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Si precisa che il comma 6 dell’articolo 105, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, relativo all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, in ragione dell’intervento normativo, di cui all’art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, e dell’articolo 13, comma 2, lettera c), del Decreto Legge n. 183/2020, rimane sospeso sino al 31 dicembre 2021.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, pari all’1% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari nello specifico ad € 996.500,00.
La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità della “UNI ENI ISO 9OO1 – 2015”.
Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
In tal caso, l’operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Il predetto impegno deve essere reso, a pena di esclusione, anche nell’eventualità di una costituzione di una
garanzia in titoli di debito pubblico e/o in contanti ed assegni circolari
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
La stessa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell’avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link: http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939 e sull’apposito spazio presente a “Sistema” su www.acquistinretepa.it, ritenendosi conseguentemente manlevata dall’effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all’articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Oltre i casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, l’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione per l’accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, comporterà l’escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa conseguenziale, e l’attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all’ANAC. (Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 9 settembre 2020, n. 5420).
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 42Z 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell’Interno.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma
7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al Paragrafo 12.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “UNI CEI ISO 9000”, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per la procedura di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Decreto Legislativo Nr. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (CIG N. 8578827000)
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06 marzo 2019 o successiva Delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema:
a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.]
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005.
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente Capitolato d’oneri.
Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell’Impresa mandataria, della capogruppo, dell’Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
ore 13:00,
14/05/2021
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs.n. 82/2005. L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il
termine perentorio del
alle
come indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa, che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.
***
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta Tecnica;
C – Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
Modello di dichiarazione integrativa | Modello di dichiarazione integrativa |
Procure | Eventuali procure |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
PASSOE Operatore economico | PASSOE Operatore economico |
PASSOE ausiliaria | PASSOE ausiliaria |
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva | Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e impegno |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F24 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Documento Offerta tecnica | Sezione |
Offerta tecnica | Offerta tecnica |
Prospetto da compilare a cura dell’offerente per l’attribuzione dei punteggi tecnici | Tabelle da compilare a cura dell’offerente - Allegato n.1: prospetto per attribuzione punteggio tecnico |
Prospetto riassuntivo della radiocopertura offerta da compilare a cura dell’offerente | Tabelle da compilare a cura dell’offerente - Allegato n.2 prospetto riassuntivo della radiocopertura offerta |
Eventuale documentazione tecnica aggiuntiva | Progetti Tecnici – Appendici 3-13 |
Documento Offerta economica | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Prospetto di offerta economica predisposto dalla SA | Modello di offerta economica predisposto dalla SA – Allegato 3 prospetto per la redazione dell’offerta economica |
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica)
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato.pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare le procedure precedentemente eseguite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sulle attività successive. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della
medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per 1malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa, inoltre, che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale.
Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i “file” che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema,
nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di
presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
***
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE (ove non possibile presentarlo in formato elettronico), la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
⮚ la Domanda di Partecipazione (Allegato nr. 1);
⮚ il modello F24 relativo al versamento dell’imposta di bollo (Allegato nr. 2);
⮚ Modello di DGUE elettronico (Allegato nr. 3A) Modello di DGUE Word (Allegato nr. 3B);
⮚ Modello di dichiarazione di avvalimento (Allegato nr. 4),
⮚ Modello di dichiarazione integrativa (Allegato nr. 5);
devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http:
http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- è sanabile la mancata produzione della comprova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, secondo le
modalità di cui al successivo Paragrafo 14.2;
- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al precedente Paragrafo 10 (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie);
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, nonché accettazione specifica della “clausola sociale”, nonché di quelle contenute nel “Patto di integrità” e nel “Codice di comportamento” e degli eventuali “Protocolli di legalità”), sono sanabili;
- non è sanabile la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., comportando l’esclusione automatica dalla procedura di gara;
- è sanabile la mancata trasmissione delle “”tabelle da compilare a cura dell’offerente” e del “modello di offerta economica predisposto dalla SA” di cui al precedente articolo 12;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, mentre nell’eventualità di avvalimento c.d. “di garanzia” è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”,
- è sanabile la mancanza, l’incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
“Documentazione amministrativa”, nel caso in cui la stessa sia redatta in lingua straniera;
- è sanabile la mancata trasmissione del “prospetto per l’attribuzione del punteggio tecnico”, di cui all’allegato 1 al capitolato di gara e del “prospetto riassuntivo della radiocopertura offerta”, di cui all’allegato 2 del medesimo documento tecnico;
- non è sanabile la mancata trasmissione del “prospetto per la redazione dell’offerta economica di cui
all’allegato 3 al capitolato di gara.
(Si rammenta che le tre distinte tabelle, opportunamente compilate e sottoscritte digitalmente, devono essere inserite a “Sistema”, nei rispettivi spazi predisposti dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell’”offerta economica”, che consentano di ricostruire l’importo complessivo offerto (c.d. commistione), in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura).
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa è costituita da:
⮚ Modello di domanda di partecipazione;
⮚ Capitolato tecnico e relativi allegati;
⮚ Disciplinare di gara;
⮚ F24 per la comprova dell’assolvimento dell’imposta di bollo;
⮚ PASSOE AVCPASS;
⮚ DGUE concorrente e/o di ogni componente costituente l’operatore economico o in formato PDF o in formato elettronico;
⮚ DGUE di eventuali imprese ausiliarie;
⮚ Patto d’Integrità;
⮚ Codice di comportamento;
⮚ Tracciabilità dei flussi finanziari;
⮚ Autocertificazione ex legge 190/2012. (Compilare apposito modello allegato nella documentazione
⮚ amministrativa);
⮚ Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi;
⮚ Eventuali procure;
⮚ Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione;
⮚ Garanzia provvisoria e impegno cauzione definitiva;
⮚ Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
⮚ Dichiarazione sul fatturato aziendale;
⮚ Dichiarazioni integrative (vd. par. 14.4);
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 al presente documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione dall’Amministrazione (allegato 1) essa deve essere predisposta e sottoscritta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici. In tal caso il bollo è però dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
14.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall’articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo e secondo le indicazioni dei campi precompilati del modello F24 (Allegato n. 2).
Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 e nella risoluzione n. 9/E del 20/02/2020 nonché alla risposta interpretativa dell’Agenzia delle entrate del 05/01/2021, n. 7. (consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il termine di
presentazione dell’offerta attraverso il “Sistema” copia informatica dell’F24.
In caso di mancata presentazione del documento predetto si applica l’articolo 83, comma 9, del D.Lgs.vo nr 50/2016 e ss.mm.ii.
14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato (Allegato 3B) messo a disposizione al seguente link
http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939, secondo quanto di seguito indicato.
In alternativa sarà possibile utilizzare il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link:
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it.
Sarà sufficiente “caricare” il modello allegato al presente disciplinare di gara (All. 3A, in formato “Xml”), all’uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull’apposito spazio presente all’interno del “link” in argomento.
L’operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente potrà inserirlo, in luogo e/o unitamente a quello derivante dal formato “PDF”, nell’apposita sezione creata a “sistema” di cui al precedente articolo 12.
Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente secondo le forme descritte nei successivi paragrafi.
(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato nr.4);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato nr. 4);
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.4.1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al Paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al
Paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al
Paragrafo 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al Paragrafo 7.4 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente trasmettendo, debitamente compilato, in formato “pdf”, sottoscritto digitalmente, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. 3.bis), di cui all’articolo 85 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., eccezion fatta per le parti IV Sezioni B e C, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni relative.
14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.4.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenute nel “Modello di dichiarazione integrativa” (Allegato nr. 5). La predetta dichiarazione deve essere resa anche da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento/consorzio/ aggregazione e nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento anche dalla Società ausiliaria.
Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione”, una “dichiarazione di avvalimento”, e un “Modello di dichiarazione Integrativa” da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 1, 4 e 5) che il concorrente, anche partecipante in forma associativa e le ausiliarie sono tenuti a utilizzare”.
14.4.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.
93, comma 8, del Codice;
2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett.b), della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel
caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice
3. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo
della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
14.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione” che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente Paragrafo 14.3.3 (Allegato nr. 1) che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta come precisato al precedente Paragrafo.
15. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire
all’Amministrazione un’”Offerta Tecnica”, secondo la seguente procedura:
- invio attraverso l’inserimento a “Sistema” della Relazione Tecnica, anche essa sottoscritta digitalmente, conforme alle previsioni di cui all’articolo 15 del capitolato di gara;
- invio attraverso il “Sistema” della tabella da compilare a cura dell’offerente, di cui all’Allegato 1 “prospetto per l’attribuzione del punteggio tecnico”, ove andranno inseriti anche i relativi punteggi migliorativi che si ritiene di conseguire. Quest’ultimi saranno oggetto di valutazione e verifica a cura della Commissione giudicatrice.
- invio attraverso il “Sistema” della tabella da compilare a cura dell’offerente, di cui all’allegato 2 al capitolato di gara
“prospetto riassuntivo della radiocopertura offerta”, del medesimo documento tecnico.
- Invio delle Appendici 3-13: progetti di massima, uno per ciascuna provincia, che illustrino la soluzione proposta, corredati da un diagramma di Gantt in cui siano riportati i principali traguardi intermedi tra l’avvio dell’esecutività contrattuale e gli approntamenti alle verifiche di conformità provinciali, in aderenza alle previsioni di cui al Paragrafo 22.1 del capitolato di gara.
Tutta la documentazione connessa all’offerta tecnica potrà essere inserita nell’apposito spazio a “sistema” denominato
“Eventuale documentazione tecnica aggiuntiva”
I punteggi migliorativi verranno conseguiti secondo le previsioni di cui all’articolo 23, Paragrafo 23.1, del medesimo documento tecnico.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di
gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui al punto 14.1 del presente disciplinare.
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e
fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’”Offerta economica” secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
• modello di offerta economica, allegato al capitolato tecnico, (allegato 3 – Prospetto per la redazione dell’offerta economica) compilato in ogni sua parte, secondo le indicazioni di cui all’articolo 22 Paragrafo 22.2 del capitolato di gara che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema nell’apposita sezione “Prospetto di offerta economica predisposto dalla SA”, dopo averlo sottoscritto digitalmente.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) prezzo complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al 2° decimale (es. Kg 190,3456 viene troncato in 190,34).
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
Si precisa che in caso di discordanza tra il valore inserito nel campo “Totale offerta IVA Esclusa” nel “Modello di offerta economica predisposto dalla SA” e quello inserito nel “Valore massimo ammesso” sul “sistema ASP”, sarà preso di riferimento il “Valore massimo ammesso” sul “sistema ASP”.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al Paragrafo 14.1 del presente disciplinare.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno valutate applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con l’attribuzione di un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti ripartiti come di seguito indicato:
massimo 30 punti
• PEmax – Componente economica:
massimo 70 punti
• PTmax – Componente tecnica:
Il punteggio totale (Yi) dell’offerente i-esimo sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio tecnico (PTi) e del punteggio economico (PEi), applicando la seguente formula:
𝑌𝑖 = 𝑃𝑇𝑖 + 𝑃𝐸𝑖
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno:
− offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
− offerte che sono sottoposte a condizione;
− offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le predette condizioni di fornitura;
− offerte incomplete e/o parziali;
− offerte di servizi e forniture che non possiedono le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente documento.
La gara sarà aggiudicata all’offerta che avrà conseguito la massima valutazione totale. Nel calcolo del punteggio totale Y saranno considerato il troncamento alla seconda cifra decimale, senza procedere ad alcun arrotondamento. Esempio: PT + PE = 88,219994 🢥 punteggio totale attribuito: Y = 88,21.
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggiore
punteggio tecnico PT.
In seguito all’esame delle “offerte tecnico-economiche”, in caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l’offerta tecnica, si procederà all’individuazione dell’affidatario tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica a cura del Responsabile Unico
del Procedimento.
17.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
Il Punteggio Tecnico dell’offerta i-esima PT(𝑖) sarà calcolato con la seguente formula:
16
PT(𝑖) = ∑ CT(𝑖, 𝑗)
𝑗=1
Dove CT(𝑖, 𝑗) è il punteggio attribuito all’offerta i-esima per il Criterio Tecnico j-esimo. Di seguito si riportano i Criteri Tecnici CT(𝑖, 𝑗) oggetto di attribuzione dei punteggi.
CT(𝑖, 1): verranno attribuiti 0,1 punti qualora l’offerta i-esima preveda che gli encoder video di cui al paragrafo 6.3 del capitolato di gara, siano in grado di operare anche banda N78 ed anche il relativo servizio sia erogato nella medesima banda.
CT(𝑖, 2): verranno attribuiti 0,1 punti qualora l’offerta i-esima preveda che l’antenna esterna dell’encoder video cui al paragrafo 6.6 del capitolato di gara sia in grado di operare anche in banda N78 ed anche il servizio sia erogato nella medesima banda.
CT(𝑖, 3): verranno attribuiti fino a un massimo di 4,4 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’erogazione del servizio di
videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 5G in banda N78 in area urbana.
Nel dettaglio, per ciascuna provincia verrà attribuito un sotto-punteggio da 0,2 a 0,4 in funzione del superamento delle varie soglie definite per la radiocopertura del territorio provinciale che l’Impresa intenderà proporre in offerta secondo quanto di seguito riportato.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |||
Territori provinciali | ≥65% | ≥75% | ≥85% |
Bari | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Belluno | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Bologna | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Cagliari | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Catania | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Milano | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Napoli | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Padova | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Palermo | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Roma | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Torino | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 3).
CT(𝑖, 4): verranno attribuiti fino a un massimo di 6,6 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’erogazione del servizio di
videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze militari 5G in banda N78 in area urbana.
Nel dettaglio, per ciascuna provincia verrà attribuito un sotto-punteggio da 0,4 a 0,6 in funzione del superamento delle varie soglie definite per la radiocopertura del territorio provinciale che l’Impresa intenderà proporre in offerta secondo quanto di seguito riportato.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |||
Territori provinciali | ≥45% | ≥55% | ≥65% |
Bari | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Belluno | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Bologna | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Cagliari | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Catania | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Milano | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Napoli | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Padova | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Palermo | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Roma | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Torino | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 4).
CT(𝑖, 5): verranno attribuiti fino a un massimo di 1,1 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’estensione della percentuale di copertura del territorio rispetto ai requisiti minimi in relazione al servizio MCPTT erogato su frequenze civili 4G in area sub-urbana.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |
Territori provinciali | ≥95% |
Bari | 1,1 |
Belluno | |
Bologna | |
Cagliari | |
Catania | |
Milano | |
Napoli | |
Padova | |
Palermo | |
Roma |
Torino |
Non è prevista una parcellizzazione provincia per provincia ma verrà attribuito il punteggio massimo pari a 1,1 punti soltanto in favore delle società concorrenti che proporranno in offerta di gara il superamento della soglia del 95% per tutte le 11 province.
CT(𝑖, 6): verranno attribuiti 11 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’estensione della percentuale di copertura del
territorio rispetto ai requisiti minimi in relazione al servizio MCPTT erogato su frequenze civili 4G in area rurale.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |
Territori provinciali | ≥85% |
Bari | 11 |
Belluno | |
Bologna | |
Cagliari | |
Catania | |
Milano | |
Napoli | |
Padova | |
Palermo | |
Roma | |
Torino |
Non è prevista una parcellizzazione provincia per provincia ma verrà attribuito il punteggio massimo pari a 11 punti soltanto in favore delle società concorrenti che proporranno in offerta di gara il superamento della soglia dell’85% per tutte le 11 province.
CT(𝑖, 7): verranno attribuiti fino a un massimo di 1,1 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’estensione della percentuale di copertura del territorio rispetto ai requisiti minimi in relazione al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 4G in area urbana.
Nel dettaglio, per ciascuna provincia verrà attribuito un sotto-punteggio pari a 0,05 o 0,1 in funzione del superamento delle varie soglie definite per la radiocopertura del territorio provinciale che l’Impresa intenderà proporre in offerta secondo quanto di seguito riportato.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | ||
Territori provinciali | ≥80% | ≥90% |
Bari | 0,05 | 0,1 |
Belluno | 0,05 | 0,1 |
Bologna | 0,05 | 0,1 |
Cagliari | 0,05 | 0,1 |
Catania | 0,05 | 0,1 |
Milano | 0,05 | 0,1 |
Napoli | 0,05 | 0,1 |
Padova | 0,05 | 0,1 |
Palermo | 0,05 | 0,1 |
Roma | 0,05 | 0,1 |
Torino | 0,05 | 0,1 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 7).
CT(𝑖, 8): verranno attribuiti fino a un massimo di 2,2 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’estensione della percentuale di copertura del territorio rispetto ai requisiti minimi in relazione al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 4G in area sub-urbana.
Nel dettaglio, per ciascuna provincia verrà attribuito un sotto-punteggio pari a 0,1 o 0,2 in funzione del superamento delle varie soglie definite per la radiocopertura del territorio provinciale che l’Impresa intenderà proporre in offerta secondo quanto di seguito riportato.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | ||
Territori provinciali | ≥75% | ≥85% |
Bari | 0,1 | 0,2 |
Belluno | 0,1 | 0,2 |
Bologna | 0,1 | 0,2 |
Cagliari | 0,1 | 0,2 |
Catania | 0,1 | 0,2 |
Milano | 0,1 | 0,2 |
Napoli | 0,1 | 0,2 |
Padova | 0,1 | 0,2 |
Palermo | 0,1 | 0,2 |
Roma | 0,1 | 0,2 |
Torino | 0,1 | 0,2 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 8).
CT(𝑖, 9): verranno attribuiti fino a un massimo di 3,3 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’estensione della percentuale di copertura del territorio rispetto ai requisiti minimi in relazione al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 4G in area rurale.
Nel dettaglio, per ciascuna provincia verrà attribuito un sotto-punteggio pari a 0,1, 0,2 o 0,3 in funzione del superamento delle varie soglie definite per la radiocopertura del territorio provinciale che l’Impresa intenderà proporre in offerta secondo quanto di seguito riportato.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |||
Territori provinciali | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
Bari | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Belluno | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Bologna | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Cagliari | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Catania | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Milano | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Napoli | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Padova | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Palermo | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Roma | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Torino | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 9).
CT(𝑖, 10): verranno attribuiti fino a un massimo di 6,6 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’estensione della percentuale di copertura del territorio rispetto ai requisiti minimi in relazione al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze militari 4G in banda B3 area urbana.
Nel dettaglio, per ciascuna provincia verrà attribuito un sotto-punteggio pari a 0,2, 0,4 o 0,6 in funzione del superamento delle varie soglie definite per la radiocopertura del territorio provinciale che l’Impresa intenderà proporre in offerta secondo quanto di seguito riportato.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |||
Territori provinciali | ≥80% | ≥85% | ≥90% |
Bari | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Belluno | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Bologna | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Cagliari | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Catania | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Milano | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Napoli | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Padova | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Palermo | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Roma | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Torino | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 10).
CT(𝑖, 11): verranno attribuiti fino a un massimo di 9,9 punti qualora l’offerta i-esima preveda il superamento del valore di RSRP ≥ −110dBm con “Radio Coverage Probability” ≥95% (secondo quanto definito nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del capitolato di gara) in funzione della percentuale di territorio ricompreso in area rurale su frequenze civili 4G, in accordo con quanto riportato nella tabelle seguente.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |||
Territori provinciali | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
Bari | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Belluno | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Bologna | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Cagliari | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Catania | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Milano | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Napoli | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Padova | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Palermo | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Roma | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Torino | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 11).
CT(𝑖, 12): verranno attribuiti fino a un massimo di 7,7 punti qualora l’offerta i-esima preveda il del superamento del valore di RSRP ≥ −110dBm con “Radio Coverage Probability” ≥95% (secondo quanto definito nel paragrafo 10.4.3. del capitolato di gara) in funzione della percentuale di territorio ricompreso in area urbana su frequenze militari 4G in banda B3, in accordo con quanto riportato nella tabelle seguente.
Soglia di copertura territoriale da superare per l'attribuzione del punteggio | |||
Territori provinciali | ≥75% | ≥85% | ≥95% |
Bari | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Belluno | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Bologna | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Cagliari | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Catania | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Milano | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Napoli | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Padova | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Palermo | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Roma | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Torino | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
La somma degli 11 sotto-punteggi determinerà il punteggio complessivo attribuito all’offerta i-esima per il criterio
CT(𝑖, 12).
CT(𝑖, 13): verranno attribuiti fino a un massimo di 7,7 punti all’offerta i-esima in funzione del numero minimo di siti (secondo la definizione di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del capitolato di gara) collocati in area rurale, che l’Impresa renderà disponibili all’approntamento al collaudo per supportare tecnicamente la percentuale di radiocopertura del territorio proposta in offerta. In particolare, per l’i-esima offerta il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:
Dove si ha:
7,7
CT(𝑖, 13) =
RTOT
11
× ∑{R(𝑝) × SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 (𝑖, 𝑝)}
𝑝=1
• 𝑝: p-esima provincia, con p = Bari, Belluno, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino.
• R(𝑝): coefficiente che indica la percentuale dell’area provinciale poco popolata
Territori provinciali | coefficiente R(p) che indica la percentuale dell'area provinciale poco popolata |
Bari | 0,10 |
Belluno | 1,00 |
Bologna | 0,40 |
Cagliari | 0,90 |
Catania | 0,30 |
Milano | 0,00 |
Napoli | 0,10 |
Padova | 0,10 |
Palermo | 0,70 |
Roma | 0,50 |
Torino | 0,50 |
𝑝=1
• RTOT: somma dei coefficienti RTOT = ∑11
R(𝑝) = 4,60
• SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 (𝑖, 𝑝): sottopunteggio attribuito all’offerta i-esima in relazione al numero di siti offerti per la provincia p-esima.
Al sottopunteggio tecnico SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 (𝑖, 𝑝) verrà attribuito un punteggio pari a:
𝑁𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 (𝑖, 𝑝)
𝑁𝑚𝑎𝑥
SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 (𝑖, 𝑝) =
𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖
(𝑝)
Dove si ha:
• 𝑁𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 (𝑖, 𝑝) numero dei siti in area rurale proposti dall’i-esimo offerente nella la p-esima provincia;
• 𝑁𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 (𝑝) numero massimo dei siti in area rurale tra tutte le offerte presentate nella procedura di gara nella la p-esima provincia.
Si precisa che i coefficienti R(𝑝) sono stati derivati sulla base delle aree densamente popolate, aree intermedie e aree poco popolate definite dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria nel documento “Tipologie di aree Rurali in Italia”, a cura di Daniela Storti (ISBN 88-8145-028-3). A valori più elevati corrispondono aree meno popolate.
CT(𝑖, 14): verranno attribuiti fino a un massimo di 4,4 punti all’offerta i-esima in funzione del numero minimo di siti (secondo la definizione di cui al paragrafo 10 del capitolato di gara) in area urbana, che l’Impresa renderà disponibili all’approntamento al collaudo per supportare tecnicamente la percentuale di radiocopertura del territorio proposta in offerta per l’area urbana. In particolare, per l’i-esima offerta il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:
11
CT(𝑖, 14) = 4,4 × ∑ SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖 (𝑖, 𝑝)
𝑝=1
Dove si ha:
• 𝑝: p-esima provincia, con p = Bari, Belluno, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino.
• SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖 (𝑖, 𝑝): sottopunteggio attribuito all’offerta i-esima in relazione al numero di siti offerti per la provincia p-esima.
Al sottopunteggio tecnico SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖 (𝑖, 𝑝) verrà attribuito un punteggio pari a:
𝑁𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖 (𝑖, 𝑝)
𝑁𝑚𝑎𝑥
SP𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖(𝑖, 𝑝) =
𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖
(𝑝)
Dove si ha:
• 𝑁𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖(𝑖, 𝑝) numero dei siti in area urbana proposti dall’i-esimo offerente nella la p-esima provincia;
• 𝑁𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖 (𝑝) numero massimo dei siti in area urnama tra tutte le offerte presentate nella procedura di gara nella la p-esima provincia.
CT(𝑖, 15): verranno attribuiti 2,8 punti qualora l’offerta i-esima preveda l’implementazione, a livello di rete, di una soluzione eMBMS in standard 3GPP in accordo con quanto riportato nel paragrafo 9.9 del capitolato di gara. La soluzione tecnica proposta dovrà includere la piena fruizione del servizio anche da parte almeno dei terminali ad eccezione degli encoder video.
CT(𝑖, 16): verrà attribuito 1 punto qualora il sistema per la trasmissione dei flussi video (par.4.3 del capitolato di gara), adottato dallo i-esimo offerente, sia conforme allo standard ONVIF profilo S.
Si evidenzia che tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dall’Impresa nell’offerta tecnica che danno luogo all’attribuzione di punteggio aggiuntivo premiante saranno oggetto di verifica di conformità. Qualora nel corso della verifica di conformità si dovessero riscontrare valori inferiori a quanto dichiarato ciò comporterà un esito negativo della verifica medesima.
Si invita pertanto l’Impresa a valutare adeguatamente tutti i parametri che verranno dichiarati in fase di predisposizione
della propria offerta.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei Criteri Tecnici che saranno oggetto di attribuzione del punteggio tecnico nella valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice e, per ciascun Criterio Tecnico, il relativo punteggio massimo attribuibile.
Criterio Tecnico j-esimo per l'attribuzione del punteggio all'offerta i- esima: CT(i,j) | Parametro | Massimo punteggio attribuibile | |
encoder video | CT(i,1) | encoder video in grado di operare in banda N78 e servizio di videosorveglianza in mobilità erogato anche in banda N78 | 0,1 |
CT(i,2) | antenna esterna dell’encoder video in grado di operare in banda N78 e servizio di videosorveglianza in mobilità erogato anche in banda N78 | 0,1 | |
servizio di videosorveglianza in mobilità su rete 5G | CT(i,3) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 5G in banda N78 in area urbana | 4,4 |
CT(i,4) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze militari 5G in banda N78 in area urbana | 6,6 | |
servizio MCPTT su rete 4G | CT(i,5) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio MCPTT erogato su frequenze civili 4G in area sub-urbana | 1,1 |
CT(i,6) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio MCPTT erogato su frequenze civili 4G in area rurale | 11 | |
servizio di videosorveglianza in mobilità su rete 4G | CT(i,7) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 4G in area urbana presso i seguenti capoluoghi | 1,1 |
CT(i,8) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 4G in area sub- urbana | 2,2 | |
CT(i,9) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze civili 4G in area rurale | 3,3 | |
CT(i,10) | percentuale di copertura del territorio inerente al servizio di videosorveglianza in mobilità erogato su frequenze militari 4G in banda B3 in area urbana | 6,6 | |
percentuale di copertura del territorio con RSRP≥- 110dBm | CT(i,11) | percentuale di copertura del territorio su frequenze civili 4G in area rurale | 9,9 |
CT(i,12) | percentuale di copertura del territorio su frequenze militari 4G in banda B3 in area urbana | 7,7 | |
numero minimo di siti che la società renderà disponibili all'approntamento al collaudo per supportare tecnicamente la percentuale di radiocopertura del territorio proposta in offerta | CT(i,13) | numero dei siti in area rurale | 7,7 |
CT(i,14) | numero dei siti in area urbana | 4,4 | |
eMBMS | CT(i,15) | implementazione di una soluzione eMBMS secondo lo standard 3GPP | 2,8 |
ONVIF | CT(i,16) | Supporto del protocollo ONVIF profilo S | 1 |
totale | 70 |
Si precisa che tutti i requisiti opzionali inerenti la radiocopertura, sia in termini di servizio di videosorveglianza in mobilità, sia per il servizio MCPTT, sia per il valore RSRP in dBm si intendono valutati in ambiente “outdoor”.
17.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Il Punteggio Economico dell’offerta i-esima PE(𝑖)sarà calcolato sulla base della seguente formula:
𝑃𝐸(𝑖) = 𝑃𝐸𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 (𝑖) + 𝑃𝐸𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 (𝑖) + 𝑃𝐸𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑖)
Dove:
• 𝑃𝐸(𝑖) è il punteggio economico complessivo assegnato all’i-esima offerta;
• 𝑃𝐸𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 (𝑖) è il punteggio economico assegnato all’i-esima offerta relativamente ai servizi previsti nella sezione 1 dello schema di offerta economica;
• 𝑃𝐸𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 (𝑖) è il punteggio economico assegnato all’i-esima offerta relativamente ai voucher inseriti nella sezione 2 dello schema di offerta economica;
• 𝑃𝐸𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑖) è il punteggio economico assegnato all’i-esima offerta relativamente alla sperimentazione.
In particolare:
BdA
− P (𝑖) 𝝰
Dove:
𝑃𝐸𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜
(𝑖) = 22 × { 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 }
BdA𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 − P𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜_𝑚𝑖𝑛
• BdA𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 è pari all’importo a base d’asta relativo alla sezione 1, indicato nella documentazione di
gara;
• P𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 (𝑖) è pari all’importo dell’offerta i-esima per la sezione 1;
• P𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜_𝑚𝑖𝑛 è pari all’importo dell’offerta minima tra tutte quelle presentate per la sezione 1;
• α è un coefficiente pari a 0,4
e:
PLim − P (𝑖) 𝛽
PLim − P (𝑖) 𝛽
PLim
− P (𝑖) 𝛽
𝑖 = 1,4 × { }
𝑃𝐸
( ) 𝐵3_𝑜 𝐵3_𝑜
𝐵3_𝑖 𝐵3_𝑖
+ 1,3 × { }
+ 1,5 × {
𝐵28 𝐵28 }
𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟
PLim𝐵3_𝑜 − P𝐵3𝑜_𝑚𝑖𝑛
PLim𝐵3_𝑖 − P𝐵3𝑖_𝑚𝑖𝑛
PLim𝐵28 − P𝐵28_𝑚𝑖𝑛
PLim
− P (𝑖) 𝛽
PLim
− P (𝑖) 𝛽
𝑢𝑟𝑏 𝑢𝑟𝑏
+ 0,3 × { }
PLim𝑢𝑟𝑏 − P𝑢𝑟𝑏_𝑚𝑖𝑛
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑢𝑟𝑏 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑢𝑟𝑏
+ 1,4 × { }
PLim𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑢𝑟𝑏 − P𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑢𝑟𝑏_𝑚𝑖𝑛
+ 0,2
PLim
− P (𝑖) 𝛽
PLim
− P (𝑖) 𝛽
PLim
− P (𝑖) 𝛽
𝑔𝑒𝑠𝑡 𝑔𝑒𝑠𝑡
× { }
PLim𝑔𝑒𝑠𝑡 − P𝑔𝑒𝑠𝑡_𝑚𝑖𝑛
+ 0,3 × { 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 } PLim𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 − P𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜_𝑚𝑖𝑛
𝑠𝑠 𝑠𝑠
+ 0,3 × { }
PLim𝑠𝑠 − P𝑠𝑠_𝑚𝑖𝑛
PLim − P (𝑖) 𝛽
Dove:
100𝑀 100𝑀
+ 0,3 × { }
PLim100𝑀 − P100𝑀_𝑚𝑖𝑛
• Indicato con “xxx” il generico pedice nella formula di cui sopra, all’interno delle parentesi graffe è
indicato:
o PLim𝑥𝑥𝑥 : importo a base d’asta limitatamente al totale di una specifica tipologia di voucher. A titolo d’esempio, PLim𝐵3_𝑜 è l’importo a base d’asta relativo al costo di tutti i voucher previsti per “Attivazione layer militare in gamma B3” tramite siti outdoor;
o P𝑥𝑥𝑥 (𝑖): importo complessivo proposto dall’i-esima Impresa per il totale dei voucher richiesti da capitolato per una specifica tipologia. A titolo d’esempio, P𝐵3_𝑜(𝑖) è l’importo offerto dall’i- esima Impresa relativo al costo di tutti i di voucher previsti per “Attivazione layer militare in gamma B3” tramite siti outdoor;
o P𝑥𝑥𝑥_𝑚𝑖𝑛 : importo minimo per una specifica tipologia di voucher fra tutte le offerte presentate. A titolo d’esempio, P𝐵3_𝑜_𝑚𝑖𝑛 è l’importo minimo tra tutte le offerte presentate relativo all’insieme di voucher previsti per “Attivazione layer militare in gamma B3” tramite siti outdoor;
• 𝛽 è un coefficiente pari a 1.
BdA
− P (𝑖) γ
𝑖 = { }
𝑃𝐸𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
( ) 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
BdA𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 − P𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒_𝑚𝑖𝑛
Dove:
• BdA𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 è pari all’importo di 2.200.000 euro oltre IVA;
• P𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑖) è pari all’importo dell’offerta i-esima per la sezione 3;
• P𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒_𝑚𝑖𝑛 è pari all’importo dell’offerta minima tra tutte quelle presentate per la sezione 3;
• 𝛾 è un coefficiente pari a 0,1.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
10:00
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 21/05/2021, con inizio alle ore
(la data di apertura delle
offerte è meramente indicativa e sarà comunicata tramite apposita comunicazione agli operatori economici candidati), dal Responsabile Unico del Procedimento che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza “a Sistema” delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente “a Sistema”;
b) nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 3, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara Resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecnico/economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate “a Sistema” e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’”Ufficio”, né alla Commissione di gara e/o al Responsabile Unico del Procedimento, né alla stazione appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
e) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
f) attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 13;
g) redazione dell’apposito verbale relativo alle attività svolte;
h) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi “da remoto” al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del “sistema AVCpass”, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca Dati Nazionale degli operatori economici].
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i “curricula” dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali proposte di esclusione dalla gara dei concorrenti:
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al Paragrafo 17.
La stazione appaltante procederà, dunque, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento chiude la seduta pubblica, e procede secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Responsabile Unico del procedimento disporrà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice – le esclusioni dalla procedura per i seguenti motivi:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti
il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo con la verifica dell’anomalia nei modi di legge e in aderenza alle “Linee Guida” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e al Comunicato del Presidente dell’Autorità medesima in data 05/10/2017.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Responsabile Unico del Procedimento richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il Responsabile del procedimento dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, anche in relazione al rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera sul primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.
Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell’offerta.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
Si fa presente che, secondo il principio dell’invarianza di cui all’articolo 95, comma 15, del Codice, il momento della cristallizzazione del perimetro dei concorrenti, sul cui numero vengono applicate le formule per la rilevazione della soglia di anomalia, è fissato successivamente alla fase della valutazione della documentazione amministrativa, sub fase di soccorso istruttorio compresa.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, qualora non già forniti, (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del “sistema AVCpass”.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto sulla base dello schema posto a base di gara (Allegato nr. 8) è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs.vo 159/2011 o comunque procedendo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con la Legge 120/2020, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 12.800,00.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,
l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
L’Amministrazione ha ritenuto di non dover applicare la clausola sociale di cui all’articolo 50 del D.Lgs.vo nr. 50 /2016 e ss.mm.ii., in quanto, si tratta di un contratto di fornitura non caratterizzato da un’alta intensità di manodopera, in aderenza alle previsioni di cui alle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 114 del 13.2.2019, specificatamente all’articolo 3, in quanto trattasi di contratto “…non assimilabile…” ad altro contratto in essere.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dalla vigente normativa di settore.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto
della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Amministrazione medesima in relazione al
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1
del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939, sezione “Trasparenza”.
I dati inerenti la partecipazione del concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso
il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 e seguenti del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.
Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l’Impresa aggiudicataria sarà designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.
Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell’Allegato 2 allo schema di contratto a sua volta Allegato 8 al presente disciplinare “Capitolato d’oneri” (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”), nonché in altro atto di natura contrattuale.
Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il “Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la
protezione e sicurezza dei dati personali.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip
S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quaònto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
27. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
1. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
4. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC, dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’articolo 8 comma 4, lettera c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle ulteriori ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
6. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2, del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.).
8. In ogni caso la stazione appaltante sull’importo netto progressivo delle prestazioni potrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, e le stesse possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 9.
9. La stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97
relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
10. La stazione appaltante non applicherà le previsioni di cui all’articolo 35, comma 8, del D.lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
relativamente all’anticipazione del prezzo fino al 30%.
11. L’Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è
il TAR del Lazio.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Tommaso Tafuri)
28. ALLEGATI
TOMMASO TAFURI MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. 29.01.2021 10:36:39 UTC
1. Domanda di partecipazione; |
2. Modello F 24 per il pagamento dell’imposta di bollo; |
3. 3° DGUE elettronico + 3B DGUE formato “Word”; |
4. Modello dichiarazione di avvalimento; |
5. Modello dichiarazione integrativa; |
6. Patto di integrità; |
7. Codice di comportamento; |
8. Schema di contratto e allegati (All. 1 DUVRI Statico, Allegato 2 ADRTDP) |
9. Regole del sistema di “e-procurement”. |