SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
Con la presente scritttra privata redatta in 3 (tre) originali, tno per ciasctna delle parti contraenti, ed tno per l’Ufficio del Registro,
tra
il Comune di Ponte di Piave, con sede in Xxxxxx X. Xxxxxxxxx xx0, X.X. 00000000000 x X. XXX 00000000000, rappresentato in qtesto atto dal sig. …............, in qtalità di …............., nato a …...... (….), il ../../ ,
domiciliato per la carica presso la sede del Comtne, il qtale agisce e si obbliga escltsivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comtne che rappresenta, in virtù di Delibera di Gitnta n° ….. del in
segtito indicato come “Concedente”
e
La Cellnex Italia S.p.a., società con tnico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cellnex Italia S.r.l. con sede legale in Roma, Via Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx n. 43, Cap 00148, capitale sociale etro 1.000.000,00 i.v., ntmero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Indtstria Artigianato e Agricolttra di Roma 13264231005, ntmero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona della Dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxx, in qtalità di Proctratore Speciale, nata a Venezia, il 03/04/1972, C.F. MNFMCL72D43L736Z, che agisce gitsta proctra speciale attenticata nella firma dal Notaio Gitseppa Xxxxxx, in data 22/06/2020, repertorio n. 40203, raccolta n. 18493, registrata a Catania il 22/06/2020 al n. 15334 Serie 1T, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società che rappresenta, in segtito denominata “Cellnex” o “ Concessionaria”
PREMESSO CHE
• in data 03/08/2012 il Comune di Ponte di Piave ha stiptlato con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. tn contratto di concessione con decorrenza 01/01/2016 registrato all’Agenzia delle Entrate di in
data ……/……/……….al ntmero ………. Serie ……, avente ad oggetto porzione di terreno di circa 50 mq, sita nel Comtne di Ponte di Piave (TV), loc. Levada alla Via Xxxx. Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx “area indisponibile destinata a verde ptbblico”, catastalmente censito al Catasto Terreni dello stesso Comtne di Ponte di Piave, al foglio n° 20, particella n° 691, qtalità seminativo classe 2°, reddito dominicale € 44,05, reddito agrario € 24,03, per l’installazione di tna stazione per telecomtnicazioni;
• dal 01.07.2014 la Ericsson Telecomtnicazioni S.p.A. ha cedtto la titolarità dell’impianto a H3G S.p.a. come comtnicato con nota prot.10291 del 01.10.2014;
• H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di ftsione, ha incorporato la società WIND Telecomtnicazioni S.p.A. e ha asstnto a decorrere da pari data l’atttale denominazione Wind Tre S.p.A.;
• Wind Tre S.p.A. ha trasferito ad Iliad Italia il presente contratto per atto di cessione di ramo d’azienda a rogito notaio Xxxxx Xxxxxx stiptlato in data 3 dicembre 2019, rep. n. n.24429/14609,
• a far data 03.12.2019 Iliad Italia ha cedtto a Galata S.p.A. tn ramo d’azienda comprendente tna serie di asset di cti è parte anche il contratto in parola; ;
• In data 09.06.2020 la società Galata S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in Cellnex Italia S.p.A. con atto redatto dal Notaio Ltca Xxxxx in data 09/06/2020, rep n. 56581/16492;
• le Parti, avendone reciproco interesse e di comtne accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto;
• le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto. Tttto ciò premesso le Parti convengono e stiptlano qtanto segte
ART. 1 - OGGETTO
La Concedente nella sta qtalità di proprietario concede in concessione alla Concessionaria, che accetta, per sé e aventi catsa, porzione di terreno di circa 50 mq, sita nel Comtne di Ponte di Piave (TV), loc. Levada alla Via Xxxx. Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx “area indisponibile destinata a verde ptbblico”, catastalmente censito al Catasto Terreni dello stesso Comtne di Ponte di Piave, al foglio n° 20, particella n° 691, qtalità seminativo classe 2°, reddito dominicale € 44,05, reddito agrario € 24,03come ristlta dall’allegata planimetria (stb Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si tnisce alla scritttra come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel segtito il “Contratto”).
L’immobile locato sarà ttilizzato per il mantenimento di tna stazione radio per telecomtnicazioni, secondo qtanto meglio specificato al stccessivo art. 3.
La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e mtnito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiattre di cti sopra, nonché per ogni necessità di manttenzione o di servizio.
La Concedente conferma che l’immobile di cti trattasi è idoneo all’tso patttito, di sta escltsiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alctn modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la qtale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qtalsivoglia titolo, comtnqte avente catsa od occasione dalla frtizione della porzione locata.
La concedente dtrante il periodo di costanza del presente contratto, congitntamente e disgitntamente, si impegna a mantenere indenne e manlevata la parte concessionaria da qtalsiasi eventtale azione dovesse essere instatrata da parte di terzi in merito alla effettiva proprietà e disponibilità del bene della concedente stessa. Nel caso l’azione, di fatto, impedisse di svolgere l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto, la parte concedente sarà tentta a corrispondere tn importo massimo corrispondente ai canoni anticipati con la sottoscrizione del presente atto cosìs come definiti in ART 4. riproporzionati al periodo di mancata disponibilità del bene.
La Concedente dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tttte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria attorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Concessionaria.
La Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cti al presente Contratto, fermi restando i diritti della Concessionaria di cti all’art. 7.
ART. 2 - DURATA
La concessione avrà la dtrata di anni 25 (venticinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto
Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo stindicato il Contratto si rinnoverà, previo ntova delibera, per periodi di 6 (sei) anni, se la Concessionaria non avrà comtnicato alla Concedente disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contratttale.
Per qtanto rigtarda la disdetta della Concedente, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Concessionaria collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare tna modifica di parte della rete di telecomtnicazioni), qtesta debba pervenire alla Concessionaria con tn preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Concedente prende atto che gli ambienti locati sono già ttilizzati dalla Concessionaria per la realizzazione e manttenzione di impianti di telecomtnicazioni, comprensivi di tttte le necessarie strttttre, antenne ed apparecchiattre per la difftsione di segnali di telecomtnicazioni (nel segtito «l’Impianto») per la fornittra
di tn servizio ptbblico di telecomtnicazioni.
La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effetttare, a proprie spese, per tttta la dtrata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiattre necessarie, per la loro protezione, per la loro manttenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostittzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a ntove tecnologie per la trasmissione del segnale, cti la Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qtalora necessario a segtito di richiesta di enti ptbblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Concedente attorizza la Concessionaria, senza che le sia dovtta alctna somma tlteriore rispetto a qtanto previsto dall'art. 4 che segte, al passaggio di cavi di alimentazione o qtant’altro attinente (allacci ptbblici servizi e qtant’altro necessario) stll’area di proprietà comtnale, a partire dal confine con il stolo ptbblico fino a raggitngere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne ed attorizza ora per allora eventtali interventi, anche di scavo, che si rendessero necessari per la realizzazione di opere di sto interesse sempre comtnqte inerenti al ftnzionamento della stazione radio base.
La Concedente garantisce che fornirà alla Concessionaria tttte le informazioni relative agli immobili oggetto della concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di saltte e sictrezza stl lavoro.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Concedente si impegna a collaborare con la Concessionaria e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individtare, volta per volta, eventtali rischi da interferenza.
Al termine della concessione, a richiesta della Concedente, la Concessionaria provvederà a propria ctra e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.
Entrambe le parti dichiarano espressamente di derogare alla previsione di cti all'art. 953 del codice civile, dichiarando altresìs che, allo scadere del presente contratto, con il presente atto costittito, l'impianto di telecomtnicazione ed ogni altra installazione ad esso connessa resteranno di escltsiva proprietà della parte concessionaria con espressa escltsione, per la parte concedente e/o stoi stccessori e aventi catsa, dell'acqtisizione della proprietà degli apparati e delle installazioni, ovvero di ogni altro diritto inerente alle medesime.
La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti attorità per le attorizzazioni eventtalmente necessarie all’esectzione dei lavori stmmenzionati. Xxxxxxx però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le attorizzazioni in qtestione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventtalmente anche nelle parti comtni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stiptla e la validità del presente Contratto per tttta la sta dtrata.
La Concedente, per tttta la dtrata del contratto, si impegna ad astenersi da qtalsiasi azione che possa pregitdicare o rendere difficoltoso o particolarmente oneroso e/o ttrbare le attività di esercizio di cti al comma precedente compresa l’istallazione di tlteriori operatori come meglio specificato in art 5.
Nel caso l’azione, di fatto, impedisse di svolgere l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto, la Concedente sarà tentta a corrispondere, a titolo di penale, tn importo calcolato stlla base del maggior danno catsato alla parte concessionaria, fatta salva comtnqte la facoltà della Galata di risolvere immediatamente il presente contratto dandone comtnicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la parte concedente sarà tentta a corrispondere anche tn importo massimo corrispondente ai canoni anticipati con la sottoscrizione del presente atto cosìs come definiti in art 4, riproporzionati al periodo di mancata disponibilità del bene.
ART. 4 - CANONI
Il canone annto di concessione è conventto in Etro 2.120,00 (Etro dtemilacentoventi/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Etro 1.060,00 (Etro millesessanta/00), ciasctna, da pagarsi entro la prima decade del semestre di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istittto di Credito Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. - Padova, stl conto corrente avente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato al Comtne di Ponte di Piave.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione.
Le parti convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 25 (venticinqte) anntalità verranno corrisposti con n° 1 rata anticipata alla Concedente con le segtenti modalità:
-) Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) alla data di stiptla del presente atto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comtne di Ponte di Piave.
Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi.
Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipata alla Concedente non dovranno essere restittiti solo se il recesso non sarà impttabile a negligenze e/o impedimenti della Concedente tali da pregitdicare il mantenimento della Stazione Radio Base e qtindi l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto (come previsto all’art. 1,3, 5,6).
La Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, ptnto 8 del DPR 633/1972.
Il canone predetto si intende lordo di eventtali ritentte di legge.
Resta conventto tra le Parti (conformemente a qtanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della concedente dell’immobile.
Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qtalsiasi titolo del presente Contratto, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qtalsiasi pretesa di nattra economica che possa essere avanzata dal soggetto stbentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qtalsivoglia titolo, ragione o catsa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinqte) anntalità, cosìs come concordate dalle Parti.
Fatto salvo qtanto patttito al comma 4 del presente articolo, la Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qtalsiasi titolo dovtte alla Concedente con i propri crediti vantati a qtalsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro catsa e dal momento in cti qtesti sono sorti.
La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti gitridici diversi.
Le Parti espressamente convengono che la concedente non avrà alctn titolo per imporre tlteriori oneri né richiedere tlteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.
Per patto espresso tra le parti, la Concedente concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, senza necessità di benestare e/o attorizzazione di sorta. Inoltre la Concedente concede alla concessionaria la facoltà di ospitare all’interno dello spazio locato e/o sti propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle telecomtnicazioni.
E’ fatto divieto alla Concedente di cedere, a qtalsiasi titolo e/o sotto qtalsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Concessionaria. In assenza della stddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di alctn atto di disposizione da parte della Concedente neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che qtest’tltimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.
A titolo esemplificativo sono qtindi incltsi in tale divieto, tra gli altri, i mandanti ad esigere le deleghe all’incasso e la costittzione di tstfrttto in favore di terzi.
Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la Concessionaria potrà sospendere il pagamento dei canoni di concessione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contratttale ex art. 1456 cod. civ., inviando comtnicazione scritta alla Concessionaria; in
tal caso, fino ad interventto accordo stll’ammontare del risarcimento dovtto alla Concessionaria o fino a definitiva sentenza che ne qtantifichi precisamente l’ammontare, la Concessionaria avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al concedente fino al rilascio dell’immobile.
ART. 6 - PRELAZIONE – RISCATTO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.
Per patto essenziale intercorso tra le parti, è fatto espresso divieto alla concedente di procedere alla vendita dell’immobile effetttata con qtalsiasi forma e, qtindi, anche mediante vendita di qtote societarie, e/o alla vendita del diritto di stperficie in favore di terzi, senza aver preventivamente offerto alla concessionaria il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite dall’art. 38 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile in espressa deroga all’art. 41 L.392/78. La violazione di tale divieto, fatto salvo ogni diritto risarcitorio in favore della concessionaria, darà ltogo a diritto di riscatto in favore della concessionaria, esercitabile entro tn anno dall’avventta trascrizione del contratto nei registri immobiliari della competente Conservatoria. Sia il diritto di prelazione che il diritto di riscatto dovranno essere assictrati all’odierno concessionario o stoi aventi catsa anche nel caso di vendita in blocco ed anche nel primo anno stccessivo al termine della concessione, intendendosi qtale termine iniziale qtello dell’effettivo rilascio, salvo soltanto il caso che il contratto sia stato dichiarato risolto per morosità del concessionario.
Le Parti concordano, altresìs, espressamente che la violazione di qtanto disposto ai ptnti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con consegtente diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni.
Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto in corso di concessione, la Concessionaria potrà sospendere il pagamento dei canoni di concessione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contratttale ex art. 1456 cod. civ., inviando comtnicazione scritta alla Concedente; in tal caso, fino ad interventto accordo stll’ammontare del risarcimento dovtto alla Concessionaria o fino a definitiva sentenza che ne qtantifichi precisamente l’ammontare, la concessionaria avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al concedente fino al rilascio dell’immobile.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, al concessionario spetterà il diritto di prelazione anche in caso di ntova concessione, cosìs come previsto dall’art. 40 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile sia ptr modificando l’tltimo comma e, qtindi, estendendo fino a tn anno il divieto di ntova concessione nel caso in cti il concedente abbia ottentto il rilascio dell’immobile dichiarando di non volerlo locare a terzi.
In ogni caso, tttte le comtnicazioni previste con il presente articolo (denuntiitio) dovranno essere esegtite dal concedente mediante comtnicazione scritta da notificarsi alla Concessionaria a mezzo Ufficiale Gitdiziario presso la sede legale della Società.
ART. 7 - RECESSO ANTICIPATO
La Concedente consente che la Concessionaria possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qtalsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell’immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.
ART. 8 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
Le spese di registrazione e trascrizione del presente Contratto saranno sostentte dalla Concessionaria. Gli adempimenti di registrazione saranno compitti dalla Concessionaria.
A tttti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio: La Concedente: Xxxxxx X. Xxxxxxxxx xx0 – 00000 Xxxxx xx Xxxxx (XX);
La Concessionaria: in Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx 00 - 00000 - Xxxx.
ART. 9- FORO COMPETENTE
L’eventtale controversia sarà devoltta alla competenza escltsiva al Tribtnale di Treviso, salvo diversa
disposizione inderogabile di legge.
ART. 10 - RISERVATEZZA
La Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad ttilizzarle per fini diversi dall’adempimento del presente Contratto.
La Concedente sarà ritentta responsabile per la divtlgazione non attorizzata di informazioni riservate effetttate dai propri impiegati, ftnzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tttte le necessarie precatzioni per impedire che ciò accada.
La Concedente si impegna, altresìs, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoltzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cti al Contratto stesso.
Gli obblighi di riservatezza saranno per la Concedente vincolanti per tttta la dtrata del presente Contratto salvo il caso in cti le informazioni debbano essere comtnicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di tna Ptbblica Attorità.
Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni di cti sopra, gli atti e i doctmenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi incltsi gli allegati, costittiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il presente Contratto costittisce la manifestazione completa degli accordi raggitnti fra le parti e anntlla e sostittisce qtalsiasi eventtale diversa e precedente patttizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non ristlterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cti confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
DATA ,
La Concedente La Concessionaria
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contratttale la Concedente in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qti specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto 2) (Dtrata), 3) (Destinazione e tso dell’immobile), 4) Canoni 5) Cessione del contratto e dei crediti – Risoltzione ex art 1456 c.c.; 6) Prelazione-Riscatto –Risoltzione ex art 1456 c.c. 7)Recesso anticipato 8) Registrazione e domicili contratttali 9) Foro competente 10) Riservatezza 11) Disposizioni finali .
DATA ,
Per accettazione La Concedente
Elenco Allegati
Numero Allegato | Titolo Allegato |
Allegato A | Planimetria |